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Segretario Comunale, COA V, G.U. 6 novembre 2009
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Da: tautotes 19/02/2011 11:51:34
le ultime notizie danno i coa IV in partenza ad aprile, questo vuol dire che per il coa V se tutto va bene potrebbe toccare di partire tra gennaio ed aprile 2012  ? (considerato che sono 9 mesi di corso e 3 di tirocinio)

Da: x tautotes19/02/2011 11:56:04
...ma partire per dove? Svegliaaaaaaa!

Da: angelaxxx19/02/2011 12:03:10
concordo con la tesi di fischio e me ne infischio... alcuni autori (giannini) la chiamano carenza di attribuzione e pertanto siamo nell'ipotesi di nullità (per qualcuno inesistenza). potere G.O.

Da: tautotes 19/02/2011 12:06:58
per il corso, mi pareva sottinteso.

Da: x angela xxxxx19/02/2011 12:17:45
Un consiglio: in sede d'esame non iniziare a fare troppa filosofia perchè ti fanno subito saltare in aria. Quindi, rifletti... prima di scrivere!
In sede d'esame, viene premiata la capacità del candidato di saper individuare le norme e di saperle coordinare tra loro: la pura teoria  non premia, specie se non adeguatamente motivata.
Poi, fai tu!
un grosso in bocca al lupo!

Da: x tautones19/02/2011 12:32:08
Sai fare bene i conti!  Quindi in meno di un anno, secondo te,dovrebbero correggere scritti e  far svolgere le prove orali!
Spero stia scherzando, perchè in caso contrario, significherebbe non avere il senso della realtà!
mah....

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Da: nebbia19/02/2011 12:45:45
Anche io temo che tu sia un pò troppo ottimista, Tautotes!! non dimenticare che per il COA IV la correzione dei compiti avvenne dopo un anno....e comunque c'è modo e modo di dirlo, noo??

p.s.: ma perchè continuate a chiamarlo TautoNes, si chiama TautoTes!!!!!!!!!!!!!!!

Da: x tautotes19/02/2011 12:54:40
apprezzo il tuo ottimismo,ma pensiamo a fare gli scritti...

Da: SimonealiasAntani 19/02/2011 13:46:05
Fischio, è vero, però la circostanza che il nuovo codice affida al g.a. le azioni di nullità non è dirimente?

Da: SimonealiasAntani 19/02/2011 14:12:51
Voglio dire, poiché trattasi giustamente di nullità, perché in astratto non c'è più potere alcuno, il fatto che il codice preveda comunque la giurisdizione del giudice amministrativo (art. 31 comma 4) dovrebbe far propendere automaticamente per la giurisdizione di quest'ultimo, no?

Da: SimonealiasAntani 19/02/2011 14:40:53
Ti dirò di più, ad un esame più approfondito, nutro dubbi sul fatto che possa parlarsi di nullità. La nullità dovrebbe presupporre la carenza assoluta di potere - il difetto assoluto di attribuzione - che sembrerebbe mancare nel caso di specie. Infatti, pur non potendo più la p.a. emettere un provvedimento amministrativo che abbia le caratteristiche di quello ex art. 43 t.u espropriazioni (e dici bene tu, quando parli di norma che non esiste più), tuttavia non le è stata preclusa la possibilità in astratto di espropriare. Pertanto, ove la p.a emetta un provvedimento senza il titolo legittimo (ex art 43 dichiarato incost.), potrà rinvenirsi la categoria nell'annullamento per violazione di legge, essendo tale atto privo dei requisiti prescritti dalla legge (la dichiarazione di pubblica utilità, ad esempio).
Tuttavia, poiché il nuovo codice ammette in via generale l'azione di nullità dinanzi al giudice amministrativo (art. 30 comma 4), oggi non serve più - ai fini della giurisdizione - interrogarsi sulla tipologia di sanzione (nullità o annullamento) e di situazione concreta dedotta in giudizio, in quanto, in entrambi i casi, la giurisdizione è e sarà sempre del giudice amministrativo. 
Io non condivido la nuova soluzione adottata dal codice, ma tant'è.

Da: per tutti19/02/2011 14:56:31
sapete a che punto stanno i vari corsi privati? giusto per farsi un'idea sul se ci sarà il rinvio

Da: nuovaaaaaa19/02/2011 15:24:09
ciao a tutti ...ho letto gli ultimi post e mi sono agitata ancora di più...=)
il concorso è tosto ed è davvero impossibile avere un' adeguata preparazione!
volevo chiedervi se sapete dirmi quali sono state le tracce degli ultimi coa!!!!???? grazieee

Da: nebbia19/02/2011 16:09:30
ciao nuovaaaa...guarda a pag. 248...

Da: serenaxxx19/02/2011 16:37:35
grazieeee =)

Da: paola84 19/02/2011 16:40:25
Bravo Simone, mi trovi d'accordo sull'espropriazione :)
Ad ogni modo ragazzi, dubito che, laddove il codice del processo è stato chiarificatore, venga posta in sede concorsuale una traccia ad hoc. Insomma, non si discuterà di giurisdizione per certe tematiche. Tutt'al più, potremmo arricchire il compito. Ovviamente, dipenderà dalla traccia.
Quanto a carenza in concreto ed in astratto, e prescindendo dall'espropriazione, sul punto sussistono teorie discordanti. Insomma, bisogna andar cauti esponendole.  D'altro canto l'art. 21 septies parla di difetto assoluto di attribuzione.

Tautotes, non riesco a guardare oltre gli scritti al momento, ahimè!!

buon pomeriggiooooo

Da: SimonealiasAntani 19/02/2011 16:42:49
Si, infatti ci siamo un po' incartati sulla questione, ma a fini concorsuali credo che serva a poco.

Ps: il nuovo codice è una fucina di dubbi e perplessità ed inoltre è scritto da cani...

Ciao Paola :)

Da: vale119/02/2011 16:48:46
Ma siete veramente preparati........accipicchia!!!!

Da: fischio e me ne infischio19/02/2011 17:03:16
x simone

Il riparto di giurisdizione non è basato sul vizio dell'atto, ma sulla posizione giuridica soggettiva del privato (diritto soggettivo o interesse legittimo), questo in linea generale perché vi sono casi di giurisdizione esclusiva del GA anche sui diritti soggettivi, tuttavia la Corte Costituzionale in passato ha censurato alcune norme attributive della competenza esclusiva per materia riguardanti i "comportamenti" della PA, in pratica la Consulta ha statuito che non è possibile attribuire la giurisdizione al GA quando la PA agisca in carenza (in astratto) di potere. L'art. 43 disciplinava l'acquisizione sanante un istituto pensato per ricomprendere sia l'occupazione appropriativa sia l'occupazione usurpativa, credo che dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale tipo di acquisizione (che si basava su un apposito decreto che assorbiva sia la dichiarazione di pubblica utilità che il decreto di esproprio) la PA non possa ricorrere più a tale tipo di procedura, se lo facesse ne deriverebbe un mero comportamento materiale non sorretto da alcun potere pubblicistico dato che non esiste più la norma attributiva dello stesso, quindi si verterebbe in un'ipotesi di carenza in astratto di potere e la conseguente giurisdizione del GO. Questo ovviamente seconda la mia modesta opinione.

Da: visca19/02/2011 17:25:35
X simone e company
da una semplice domanda di ieri sera è venuto fuori un trattato sul riparto di giurisdizione in merito alla materia espropriativa....devo dire che mi avete messo in crisi....spero che tali disquisizoni non siano rilevanti ai fini dello scritto.
buon we

Da: fischio e me ne infischio19/02/2011 17:34:42
Ho trovato sul Caringella anche dei dati giurisprudenziali che tenderebbero a corroborare la mia tesi:
"Al riguardo è stato affermato che ormai l'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento alla Pubblica Amministrazione per evitare la restituzione dell'area è l'emanazione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione c.d. "sanante" ex art. 43 del DPR 327/2001, in assenza del quale l'Amministrazione non può addurre l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione". [TAR Campania-Napoli sez. V 14 aprile 2009 n. 1970]

Forse trovando un punto di equilibrio si potrebbe pensare ad una rinascita dei vecchi istituti dell'occupazione appropriativa (dove è presente la dichiarazione di pubblica utilità) e dell'occupazione usurpativa (dove non c'è nemmeno tale dichiarazione). Nel primo caso ci sarebbe un cattivo uso del potere con conseguente devoluzione al GA, nel secondo, come si era già espressa la giurisprudenza, una carenza di potere con giurisdizione del GO...

Da: SimonealiasAntani 19/02/2011 18:43:28
X Fischio
Colto dal dubbio, ho fatto una breve ricerca ed è emerso che, qualora ci si riferisca alle nullità che incidono su interessi legittimi pretensivi (ad esempio impugnazione di un diniego di provvedimento affetto da nullità) la disciplina sarà quella di cui all'art. 31 comma 4 (e quindi del giudice amministrativo), mentre - e qui hai ragione tu - ove ci si riferisca alla nullità incidente su interessi legittimi oppositivi (espropri, occupazioni illegittime, etc. etc.) la giurisdizione è senz'altro del g.o. Questo secondo la tesi dominante, peraltro confermata - in materia di occupazione usurpativa ed espropriativa - da una giurisprudenza anteriore al codice che rinveniva nel g.o la giurisdizione, in ipotesi di provvedimenti del tutto carenti di potere (nullità e occupazione sine titulo) e, viceversa, nel g.a in sede esclusiva ove invece si versasse in ipotesi di provvedimenti illegittimi (art. 133, comma 1, let. g).
In definitiva, l'azione di nullità ex art 31 comma 4 non si applica al caso su cui abbiamo discusso, perché trattasi di provvedimento emesso in carenza assoluta di potere e, quindi, affidato alla giurisdizione del g.o. Questo perché, se già prima la giurisdizione del g.o investiva ipotesi di occupazione sine titulo, ciò vale a maggior ragione oggi, dove l'art. 43 non esiste praticamente più e quindi il provvedimento sarebbe "sine lege".
Mi confondeva il fatto che il nuovo codice prevedesse l'azione di nullità e pensavo che il Legislatore avesse un po' sovvertito il sistema, andando peraltro contro alla sent. 204/2004 a cui hai fatto implicito riferimento.
Caso risolto :)

Da: paola84 19/02/2011 18:59:17
Uffa, non ci sto a capire più nulla.

Insomma, finchè sussiste comunque un potere autoritativo esercitabile dalla P.A., ancorchè determinante un provvedimento illegittimo, si ricorrerebbe all'azione di nullità (nella logica dell'affievolimento dell'interesse legittimo in diritto soggettivo). Laddove più che di nullità, si tratterebbe di inesistenza, giurisdizione ordinaria?

Che tragediaaaaa

Da: Ningun19/02/2011 19:06:13
ma non si può rapportare tutto alla teoria dell'affievolimento?
se c'è potere amministrativo si ha degradazione a interesse legittimo,altrimente se non c'è il potere non si ha degradazione.
io certe questioni di amministrativo riesco a studiarle sono con il ragionamento delle regole generali,ricordare tutti gli orientamente a memoria è impossibile

Da: SimonealiasAntani 19/02/2011 19:19:09
Si Fischio, esatto, il criterio di distinzione è proprio quello. Il punto è che in merito alla occupazione usurpativa ed espropriativa (ante annullamento art. 43) c'era dissenso tra Cass e C.D.S, poiché quest'ultimo tendeva ad ampliare la giurisdizione esclusiva - includendovi ad esempio il provvedimento di esproprio nullo per assenza della dichiarazioni di pubblica utilità - mentre la Cass, aderendo alla carenza in concreto, riteneva che avesse in tale ipotesi giurisdizione il g.o.
Tuttavia, entrambi, concordavano sulla giurisdizione del g.o. nei casi di occupazione usurpativa pura, sine titulo.
Credo però che, a seguito dell'annullamento del 43, il problema sia stato risolto alla radice, poiché qui non si tratta di vedere se c'è o meno la dichiarazione di pubblica utilità, perché proprio non esiste più nemmeno la mera possibilità che una p.a eserciti un potere ex 43.

Da: SimonealiasAntani 19/02/2011 19:39:10
A fini chiarificatori.

L'ART. 43 NON ESISTE PIU' = Se la p.a adottasse un provvedimento di quel tipo verserebbe in CARENZA ASSOLUTA DI POTERE = GIURISDIZIONE DEL G.O.



Da: SimonealiasAntani 19/02/2011 19:58:49
PRIMA:
Occupazione usurpativa : 1)senza d.p.u.; 2)con d.p.u. dichiarata illegittima; 3) senza indicare il termine  dei lavori nella d.p.u.

C.D.S: X punto n. 1 g.o., x punto n. 2 g.a.; x punto n. 3 del g.a.
CASS: X punto n.1 g.o e x punto n. 2 g.a.; MA x punto n. 3 del go, per carenza in concreto di potere.

d.p.u: dichiarazione di pubblica utilità

ORA: Sempre g.o., stante la incostituzionalità del 43 tu espropriazioni.

Da: SEM19/02/2011 20:53:19
TUTTO BLOCCATO ...,PECCATO

Da: SimonealiasAntani 19/02/2011 21:02:47
Dipende cosa si è bloccato...hahahaah

Da: visca19/02/2011 21:05:51
Quindi simone ora
posso


































































ringraziarti.....ah aha ah




























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