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Polizia di Stato - Concorso per titoli ed esami per 1141 VICE ISPETTORI 2020 (INTERNO)
31039 messaggi, letto 1664616 volte

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Da: Il dottore10/12/2022 11:01:55
Buongiorno dott. Maalox, in base alla sua richiesta mi atterrò alle disposizioni del direttore. Anche per il dott. Psichiatra vale lo stesso presumo .

Dopo che si saprà l'esito degli esami "clinici", se saranno buoni, propongo solo ed esclusivamente la terapia di Lobotomia, mentre è  in atto la terapia elettrica orale/rettale alternata con bombardamento tramite cuffie con la parola "ISPETTORE" in continuazione.

Questi pazienti sanno essere  davvero complicati.

Suggerisco al rappresentante dei prodotti farmaceutici " venditore di Maalox" di fare un grande investimento sui protettori gastrici, sulla schizofrenia grave e la cirrosi epatica nonché sui rimedi per l infiammazione acuta del retto/ano.

Ci aggiorniamo prossimamente

Saluti ai carissimi colleghi
Rispondi

Da: Sarete10/12/2022 11:13:03
Silurati
Rispondi

Da: Mah10/12/2022 11:29:00
È fatta
Rispondi

Da: Maalox bruciore iperacidità10/12/2022 11:32:38
Per le mezze seghe che non hanno superato neppure una prova scritta con banca dati di 3 mesi, che scrivono "sarete silurati" e cose di questo genere...
Rilassatevi che a giorni vi verrà un infarto
Rispondi

Da: capitanomurdock10/12/2022 11:36:06
Idoneo80 io ti voglio bene ma ogni volta fracassi i coglioni con il pessimismo, un pò di ottimismo dio bono...se non ci fosse nulla tra le mani il siulp non avrebbe fatto il comunicato...stiamo sereni e aspettiamo
Rispondi

Da: Tricchitrocchi 10/12/2022 11:44:19
Ragazzi state tranquilli che l'emendamento verrà approvato senza manco leggerlo… i soldi ci sono … state sereni.
A chi brucia e a chi si diverte a diffondere false notizie cosa farete quando verrà ufficializzato il tutto? Continuerete in quale campo a fracassare la minchia ? Ahahahhaha
Rispondi

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Da: capitanomurdock 1  - 10/12/2022 11:46:54
tra l'altro l'ignoranza di chi scrive non ha eguali...l'emendamento è a firma di lega, fratelli d'italia e forza italia...che rappresentano, per chi non lo sapesse la maggioranza in parlamento...quindi attendiamo fiduciosi...
Rispondi

Da: Tricchitrocchi 10/12/2022 11:47:27
E comunque complimenti per la costanza che avete avuto nel fracassare i coglioni da mesi e mesi diffondendo false news, siete davvero malati, non ho altri aggettivi.
Per noi normali quasi vice isp, ultimi giorni di attesa e si sboccia , state sereni.
Un abbraccio mmmuuuà
Rispondi

Da: Per Tricchitrocchi10/12/2022 12:15:47
Grande
Rispondi

Da: Estinzione10/12/2022 12:21:31
Ma veramente ci sono ancora non vincitori xhe scrivono qua? Ma non avete altro da fare? Che tristezza!!! Il dottore che mette post stupidi lunghissimi....ma vi guardate allo specchio pensando che indossate una divisa?
Cmq emendamento per lo scorrimento presentato Ma per l'abolizione?
Rispondi

Da: bagarre 10/12/2022 12:35:59
quando si saprà' approvazione emendamento a termine decisione bilancio??
Rispondi

Da: Fidatevi10/12/2022 12:45:05
Raga l'orale si farà fidatevi
Rispondi

Da: Fegatini spappolati10/12/2022 12:47:44
È quasi pronto ragazzi. Tutti a tavola. Oggi fegatini spappolati su letto di malox.
Rispondi

Da: Gin810/12/2022 12:50:11
L'emendamento è appena stato dichiarato ammissibile...

Adesso non vi resta che mangiarvi un cazzo enorme, specialmente "Tutti geni" che ha sempre remato contro...
Rispondi

Da: Ragazzi10/12/2022 12:54:33
Ragazzi ma un po' di serietà, ma state inguaiati veramente
Rispondi

Da: Maalox e Xanax 1  - 10/12/2022 12:54:36
Colleghi ho scoperto un altro paziente che girovaga nel forum si chiama Estinzione, agiamo subito con l'elettroshock altrimenti lo perdiamo, lui crede che l'orale sia l'ostacolo
Rispondi

Da: Tricchitrocchi 10/12/2022 12:55:16
Et voilà.
Ultimi millimetri di questo iter. Ci siamo quasi.
Invidiosi continuate pure , la vostra invidia è la nostra più grande vittoria.
Rispondi

Da: Dex1  2  - 10/12/2022 13:12:50
Alle 11:41 è stato dichiarato ammissibile il nostro emendamento presentato dai tre capogruppo di fdi, lega e f.i., lo scoglio maggiore è superato, perché nei seguenti passaggi l'emendamento sarà tutt'uno con gli altri ammessi e non votarli metterebbe a serio rischio l'approvazione finale della legge di bilancio e la conseguente caduta della maggioranza.
A questo punto il nostro destino è fuso a quello del governo e si sa bene quanto i politici tengono alla poltrona.
Detrattori iniziate ad eclissarvi fischiettando.
Rispondi

Da: Mazsinga10/12/2022 13:23:39
Ma dove hai letto questa notizia? Sto guardando il sito della camera dei deputati. Ma non c'è niente
Rispondi

Da: TAKATA10/12/2022 13:27:28
C'è un camion carico di malox fermo in dogana…..
Rispondi

Da: Ok10/12/2022 13:28:44
Takata sei un grande "perle di saggezza "
Rispondi

Da: Gigi1983 10/12/2022 13:36:31
Fonti Sap/governo

Emendamento
Articolo 113
MOLINARI, FOTI, CATTANEO
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente
«Art. 113-bis
(Fondo per il finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento delle dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. È istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 101.029.517,14 euro per l'anno 2023, 115.390.331,57 euro per l'anno 2024, 116.464.087,57 euro per l'anno 2025, 117.151.087,57 euro per l'anno 2026, 117.206.958,57 euro per l'anno 2027, 121.459.387,80 euro per l'anno 2028, 122.284.001,80 euro per l'anno 2029, 122.286.409,80 euro per l'anno 2030, 122.836.496,80 euro per l'anno 2031, 123.523.496,80 euro per l'anno 2032 e 125.797.592,98 euro a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.»
1

Emendamento
Articolo 113
FOTI, MOLINARI, CATTANEO
Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente
«Art. 113-bis
(Misure per garantire l'attuazione dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Le assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel limite della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un numero massimo di 455 unità, di cui 131 nella Polizia di Stato, 147 nell'Arma dei carabinieri, 76 nel Corpo della guardia di finanza, 9 nel Corpo di polizia penitenziaria e 92 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, il fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 6.067.749,24 per l'anno 2023, euro 18.175.185,30 per l'anno 2024, euro 18.677.729,35 per l'anno 2025, euro 18.874.571,37 per l'anno 2026, euro 18.919.960,08 per l'anno 2027, euro 21.214.567,15 per l'anno 2028, euro 21.198.496,15 per l'anno 2029 e di euro 20.883.500,15 a regime.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152 comma 3.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2

Emendamento
Articolo 112
CATTANEO, MOLINARI, FOTI
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
«Art. 112-bis
(Misure perequative in materia di previdenza per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. L'art. 1, comma 96, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è riformulato come segue:
"96. Il fondo di cui al comma 95 è destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:
a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale che cessa dal servizio;
b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo."
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 31 dicembre 2021, n. 234, il fondo istituito al comma 95 del medesimo articolo è incrementato di 30 milioni per il 2023, 40 milioni per il 2024 e 70 milioni a decorrere dal 2025.
3. Le risorse di cui al comma 95 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, come incrementate al precedente comma, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.»
3

Emendamento
Articolo 112
MOLINARI, FOTI, CATTANEO,
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
«Art. 112-bis
(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio)
1. In relazione alla specificità prevista dall', articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 10.018.875 euro per l'anno 2023, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
  Polizia di Stato Polizia penitenziaria Arma dei carabinieri Guardia di Finanza Esercito italiano Marina militare Aeronautica militare Capitanerie di Porto
Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco
(Importi in euro) 1.449.575 675.475 1.735.950 890.575 2.401.975 725.375 1.000.200 265.400 874.350
                  2. Le risorse di cui al comma precedente possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.»
4

Emendamento
Articolo 112
FOTI, MOLINARI, CATTANEO
Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:
«Art. 112-bis
(Copertura assicurativa sanitaria e infortunistica complementare)
1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate è autorizzata la spesa di 23.935.050 euro per l'anno 2023, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.
2. La predetta somma è ripartita tra le Amministrazioni interessate secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
  Esercito italiano Marina militare Aeronautica militare Capitanerie di porto Arma dei carabinieri Guardia di finanza Polizia di Stato Polizia penitenziaria
(Importi in euro) 4.803.950 1.450.750 2.000.400 530.800 5.391.900 2.981.150 4.879.150 1.896.950
                »
5

Emendamento
Articolo 113
MOLINARI, FOTI, CATTANEO
«Art. 113-bis
(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)
1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera t), n. 2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19- bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), n. 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:
a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, anche se già in possesso di tale qualifica, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2022 e accesso alla denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, delle disposizioni di cui alla successiva lettera c-quinquies), nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata lettera c-bis, n. 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.
6

3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:
a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2028" e le parole "ciascuno per 1.200" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, per 600 e 1.200".
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in 8.089.901,44 euro per l'anno 2023, in 8.110.710,44 euro per l'anno 2024, in 11.101.900,44 euro per l'anno 2025, in 11.084.470,44 euro per l'anno 2026, in 12.979.970,44 euro per l'anno 2027, in 13.870.630,44 euro per l'anno 2028, in 16.860.850,44 euro per l'anno 2029, in 16.605.150,44 euro per l'anno 2030, in 18.090.030,44 euro per l'anno 2031 e in 18.074.130,44 euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152 comma 3.»
7

Emendamento
Articolo 113
FOTI, MOLINARI, CATTANEO
«Art. 113-bis
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità nonché di durata dei corsi di formazione iniziale della Polizia di Stato)
1. Fino al 31 dicembre 2026 al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026 i concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:
a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.
3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, o a decorrere dal 1 gennaio 2023, mediante avviso effettuato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2-bis del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
8

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.»
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Emendamento
Articolo 113
FOTI, MOLINARI, CATTANEO
«Art. 113-bis
(Incremento degli stanziamenti volti a corrispondere il trattamento per lavoro straordinario in favore del
personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate)
1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dell'anno 2023, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 55 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al periodo precedente, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
2. Al fine di garantire un rafforzamento della politica di difesa e deterrenza, assicurando l'efficacia operativa necessaria al servizio del Paese, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze Armate, a decorrere dell'anno 2023, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 20 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152 comma 3».
10
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Da: X Gin810/12/2022 13:37:12
Dove si puó verificare il fatto che l'emendamento sia stato dichiarato ammissibile?
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Da: Gigi1983 10/12/2022 13:38:29
Non so se li ha copiati tutti ma c'è il nostro concorso con aumento di posti X tutti
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Da: Gigi1983 10/12/2022 13:40:03
Emendamento 113 lettera b
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Da: Agt. 1.110/12/2022 13:41:21
Dichiarato ammissibile alle ore 11.41.. Coincidenze?
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Da: X tutti10/12/2022 13:46:19
Ma dove avete visto queste ammissibilità? Si puo postare un link?
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Da: Mazsinga10/12/2022 13:46:28
La fonte qual è?
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Da: Gigi1983 10/12/2022 13:52:04
X Agt 1.1

Dove hai trovato l'ammissibilità?

Gli emendamenti presentati ho il pdf girato ufficiale dal Sap
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Da: X tutti10/12/2022 13:53:14
Gli emendamenti presentati, ormai ne abbiamo tutti il pdf. Il fatto dell'ammissibilità dove l'avete controllata?
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