NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Concorso per 15 AVVOCATI INPS
3523 messaggi, letto 234966 volte
Torna al forum - Rispondi |
Il bando di concorso in gazzetta ufficiale Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente. |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ..., 113, 114, 115, 116, 117, 118 - Successiva >>
Da: Real...istico | 19/09/2022 18:01:02 |
A maggior ragione se si passa con sufficienza risicata... Tremo all'idea. Ma posto che nella vita non bisogna tremare se non per la febbre e, al netto di recrudescenza covid, io direi che nulla ci fa paura perché dove c'è la sconfitta noi non ci siamo, abbiamo traslocato nella sala d'attesa del successo che se anche non succede, tiramm a campa'... Viva la vida siempre, loca o non loca... | |
Rispondi |
Da: Per l’orale | 19/09/2022 18:42:45 |
come state organizzando le vostre giornate di studio per l'orale? Quante ore di studio al giorno? | |
Rispondi |
Da: idem con patate | 19/09/2022 18:43:33 |
Anche io inizierò a studiare se e solo se avrò superato gli scritti. Anche se avessi tempo, lo dedicherei ad altri concorsi più generalisti: certamente non mi metto a studiare lavoro e previdenza che ci sono solo a questo concorso praticamente | |
Rispondi |
Da: Maria Montessori | 19/09/2022 22:09:33 |
Il tempo tra la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi agli orali e l'inizio delle prove orali è in media di un mese. Un mese, per prepararsi a conferire sullo scibile del diritto. 1 mese. | |
Rispondi |
Da: Ikkoku | 20/09/2022 09:23:21 |
E pensate di preparare 12 materie in un mese? | |
Rispondi |
Da: EllEi | 20/09/2022 11:15:13 |
Ma guardate che il concorso ha un taglio molto pratico...potete studiare anche 12 mesi di fila, ciò non vi garantirà alcun successo | |
Rispondi |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Real...istico | 20/09/2022 13:27:13 |
Sarò una mosca bianca, ma io ho sempre studiato per arricchimento culturale, mai per una meta precisa, considerando esami e concorsi solo stimoli esperienziali e accumulatori di energia. Per questo, probabilmente, ho vinto poco ma ho approfondito tanto, incurante della temperie culturale che mi circonda. Avvocato, professore, funzionario sono titoli ma la sostanza è quella del professionista (colui che risponde)e dello studioso (colui che si domanda). Anche in questo caso, un'occasione per riprendere le penalistiche e dir commerciale, tutto il resto...si vedrà | |
Rispondi |
Da: Maria Montessori | 1 - 20/09/2022 21:04:52 |
Per 13,27 Perfettamente in linea con i miei pensieri. Anche io non sono pentita di avere studiato tanto per la magistratura, ho costruito una buona base. Per 11,15 Nessuno ha alcuna garanzia, men che meno di successo. Ma pensare di sostenere un'eventuale prova orale con lo studio di 1 mese è da temerari. | |
Rispondi |
Da: Maria Montessori | 20/09/2022 21:07:11 |
Per 9,23 No, appunto. | |
Rispondi |
Da: Guaglione | 20/09/2022 22:08:33 |
@ Mah non capisco Posta l'ovvia premessa che ciascuno fa come gli pare, e che ognuno ha il proprio punto di vista su come ci si debba condurre, trovo inutilmente provocatorio sostenere che chi la pensa diversamente (e, nello specifico, decide di prepararsi per gli orali pur senza avere certezza di esservi stato ammesso) sia parecchio strano od ipotizzare che non abbia nulla da fare nella vita. Per quanto riguarda me, vivo del mio lavoro di avvocato, ho moglie e due figli, un'età che temo faccia di me uno tra i concorrenti più anziani, eccetera eccetera eccetera Pertanto, molto da fare, altroché ! Allora, stranezza congenita? Ma no! 357- lo ha detto così bene "hanno il terrore di essere miracolosamente passati e trovarsi a ripetere o peggio imparare 10 12 materie in 20 giorni con il rischio di vanificare tutto il lavoro fatto fin qui per mancanza di tempo". Trovare strano tutto questo, potrebbe essere segno di scarsa tolleranza nell'accettare le opinioni altrui. Confido che in realtà non sia così. Ciao | |
Rispondi |
Da: X idem con pat | 20/09/2022 22:21:54 |
Perfettamente d'accordo. Anche io mi sono sempre comportato così. Sin dall'università . A maggior ragione con un concorso che viene bandito ogni 20 anni, due decadi, 5 lustri, 8 mila giorni circa, 250 mesi ecc ecc ecc ecc. | |
Rispondi |
Da: Maria Montessori | 21/09/2022 20:34:12 |
Si tratta, per chi scrive ed, immagino, per altre persone, di consolidare una preparazione che occorre comunque per altri concorsi. Perché presentarsi ad un'eventuale prova orale con il rischio, evitabile, di fare una figuraccia? Inoltre, si tratta di materie sempre utili per un aspirante giurista. | |
Rispondi |
Da: X 22 e 21 | 21/09/2022 22:32:57 |
Pure io lo stesso. Un conto è studiare per magistratura che esce ogni anno circa, un conto per un concorso bandito ogni 20 anni per materie come previdenza sociale e diritto del lavoro spendibili solo come ispettore del lavoro praticamente. Che non voglio fare ovviamente | |
Rispondi |
Da: bis in idem | 22/09/2022 07:16:54 |
yes also me i study only civil and pubblic law and english that is like a cheese on the pasta | |
Rispondi |
Da: Tragica | 22/09/2022 09:24:33 |
Analisi benefici costi. Per me é valsa la pena investire qualche ora al pomeriggio da giugno ad oggi, anche se non dovessi aver passato gli scritti. | |
Rispondi |
Da: Ricerca libera…ai tempi delle Preture | 1 - 22/09/2022 11:11:29 |
Con ricorso del 10 febbraio 1992 Antonella Ceccarelli conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Perugia la società cooperativa la Bastula a r.l. chiedendo il pagamento della somma di lire 20.196.407, in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro con la suddetta società . La società spiegava domanda riconvenzionale assumendosi creditrice della Ciccarelli per l'ammontare della somma di lire 24.695.445, in ragione di un aumento di capitale sottoscritto dalla lavoratrice. Il Pretore con sentenza del 9 maggio 1994 condannava la società al pagamento della somma di lire 5.510.083, diminuendo l'importo della Ciccarelli, accertato in lire 23.527.707 (sulla base di una consulenza d'ufficio) delle somme risultanti corrisposte Alla Ciccarelli secondo le registrazioni contabili della società . Lo stesso pretore dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine alla riconvenzionale spiegata. A seguito di gravame della Ceccarelli, il Tribunale di Perugia con sentenza del 16 dicembre 1994-7 marzo 1995, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava la società al pagamento a favore della suddetta lavoratrice della somma di lire 23.527.707, oltre rivalutazione ex art. 150 disp. att. c.p.c. ed interessi legali dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo, salvo decurtazione con quanto già per il medesimo titolo ricevuto in forza di provvedimenti precedenti. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale premetteva che, dall'espletata consulenza e dalla documentazione prodotta, era risultato che la cooperativa aveva corrisposto alla Ceccarelli tre acconti sul t.f.r. per lire 9.273.829, lire 5.327.682, e lire 4.887.531, che erano stati però imputati in pagamento del debito contratto dalla Ceccarelli, quale socia per l'aumento del capitale sociale. Detta imputazione non trovava però alcuna giustificazione, atteso che la lavoratrice aveva, tra l'altro, negato la stessa esistenza del debito, comunque vertente su rapporti societari non rientranti nella competenza del giudice del lavoro. Per di più non si riscontrava alcun accordo tra le parti, che potesse legittimare la società a trattenute sul t.f.r. ed all'imputazione effettuata. Ed invero, i soci avevano autorizzato la società ad operare una trattenuta sulla stipendio pari al 15% dell'ammontare lordo del medesimo sino all'estinzione degli impegni assunti in materia di sottoscrizione del capitale sociale. Sempre dalla documentazione in atti e dai verbali del consiglio di amministrazione (cui non risultava presente la Ceccarelli ) emergeva, anche, una rinunzia dei soci al t.f.r. per il solo anno 1990 (estraneo, tuttavia, agli acconti percepiti) e per quanto riguardava specificamente la Ceccarelli un suo impegno, assunto al momento dell'ingresso nella cooperativa, che non legittimava in alcun modo la pretesa di compensazione oggetto della controversia. A fronte, pertanto, del diritto della Ceccarelli a percepire integralmente tutte le sue spettanze all'esito del rapporto lavorativo (salvo a demandare ad altro giudice ogni questione sul rapporto sociale) era rimasto accertato che alla stessa non erano stati versati gli acconti sul t.f.r., essendo detti acconti in concreto stati trasferiti contabilmente nel patrimonio sociale della cooperativa, il che comportava la riforma dell'impugnata sentenza ed il riconoscimento della somma da costei richiesta (salvo compensazione con quanto a tale titolo già dalla stessa percepito). Avverso tale sentenza la società cooperativa la Bastula a r.l. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso Antonella Ceccarelli. Ambedue le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con un unico motivo la società ricorrente deduce violazione dell'art. 2709 c.c. nonché vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Il tribunale aveva accolto la domanda diretta a far dichiarare che gli acconti percepiti dalla Ceccarelli erano da imputare non al rapporto di lavoro della stessa con la cooperativa bensì al suo rapporto di socia e, pertanto di essi non si poteva tener conto a parziale estinzione del credito come invece ritenuto dal giudice di primo grado.. I tre versamenti però di lire 9.273.829, 5.327.682 e 4.887.531 dovevano considerarsi pagamenti sulle spettanze retributive perché la società non aveva altri debiti nei confronti della Ceccarelli se non quello derivante dal lavoro dalla stessa prestato e perché dalle scritture contabili - regolarmente tenute e mai contestate - tali acconti risultavano come anticipi sul t.f.r. Tali anticipi erano stati regolarmente inseriti in bilancio, approvato dalla assemblea e dalla stessa Ceccarelli, che non aveva mai impugnato la delibera di approvazione da cui risultava che essa aveva percepito le citate somme. Dalla condotta processuale tenuta dalla Ceccarelli risultava inoltre come la stessa non avesse mai contestato di avere percepito tali acconti ma aveva contestato unicamente la loro imputabilità al rapporto lavorativo invece che a quello societario. Ma in realtà le somme in oggetto in una prima fase erano state corrisposte in ragione del rapporto lavorativo mentre solo in una seconda fase, relativa al rapporto di socia della Ceccarelli, erano state riversate - come emergeva dalle scritture contabili- alla cooperativa dalla stessa Ceccarelli in ragione dell'avvenuta aumento del capitale sociale. Tale seconda fase, relativa all'utilizzo della somma corrisposta, non inficiava certamente in alcun modo la natura della prima fase. Nè poteva, d'altra parte, condividersi l'assunto del tribunale secondo cui gli acconti in questione sarebbero rimasti nel patrimonio sociale per cui si era in presenza di una mera operazione contabile. Ed invero detti acconti erano di fatto - e giuridicamente - usciti dal patrimonio della società per entrare nella sfera giuridica della Ceccarelli come quota di capitale sociale (e come tali risultano in contabilità ). Il versamento degli acconti in oggetto, risultante dalle scritture contabili, in altri termini era stato inserito nel regolare bilancio ed approvato dalla assemblea, nè la Ceccarelli aveva impugnato tale bilancio che provava l'effettività dei versamenti di anticipi in suo favore. La censura e fondata e pertanto va accolta. In punto di fatto e risultato pacifico tra le parti, e riconosciuto dallo stesso tribunale, che la Ceccarelli, lavoratrice subordinata ed anche socia della Cooperativa a r.l. la Bastula, è stata debitrice della società per avere sottoscritto un aumento di capitale. Risulta altresì accertato dal Tribunale, sulla base delle risultanze documentali, che alla Ceccarelli sono state corrisposte alcune somme a titolo di acconti sul t.f.r. (quelle che la società lamenta, appunto, non essere state conteggiate nella liquidazione delle spettanze della Ceccarelli), anche se non risulta provato che tutto ciò si è tradotto nel materiale versamento delle somme in denaro alla lavoratrice o, invece, nel mero computo di tali somme per l'estinzione del debito contratto dalla Ceccarelli per l'aumento del capitale. Il ricorrente - per sostenere che il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare la compensazione tra spettanze lavorative della Ceccarelli e le somme in questione - si è richiamato, con argomentazioni corrette sul piano giuridico, ai principi in materia di bilancio. L'art. 2516 c.c. detta testualmente che alle società cooperative si applicano in ogni caso "le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali". L'art. 2224 c.c. nella vecchia formulazione relativa al contenuto del bilancio includeva nell'attivo i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti (n. 1) e nel passivo i fondi accantonati per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente (n. 5); e lo stesso articolo, nella nuova formulazione (che si inserisce in un complesso di modifiche in materia societaria disposte dal d. legisl. 9 aprile 1991 n. 127, e da successivi decreti, convertiti con modifiche dalle leggi 8 agosto 1994 n. 503 e 6 febbraio 1996 n. 52), riguardante il contenuto dello stato patrimoniale, include ora nell'attivo "i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti" e nel passivo i fondi per rischi ed oneri (lettera B) per trattamento di quiescenza e obblighi simili (n. 1), nonché il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (lettera C). Orbene, in relazione agli acconti sul t.f.r. - che il ricorrente ha sempre sostenuto essere stati inseriti nel bilancio della società regolarmente approvato dalla assemblea e la cui delibera non e stata impugnata dalla Ceccarelli - il Tribunale ha parlato di semplice trasferimento contabile, così svalutandone ingiustificatamente la portata probatoria ed il vero significato di quanto dedotto dal ricorrente, che ha determinato una documentata modifica della sfera patrimoniale sia della società che della Ceccarelli, in quanto quest'ultima ha visto aumentare la propria partecipazione sociale, cui ha corrisposto una modifica giuridica, oltre che contabile, dello stato patrimoniale della cooperativa, dato l'obbligo della stessa di non iscrivere più all'attivo le somme che la socia era tenuta a corrispondere per l'avvenuto aumento di capitale. Questa Corte ha statuito che la delibera di una assemblea ordinaria di una società cooperativa a responsabilità limitata avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, a sensi dell'art. 2364 n. 1 c.c., ha piena efficacia vincolante nei confronti di tutti i soggetti legati dal rapporto sociale e quindi anche dei dissenzienti, ma che non l'abbiano ritualmente impugnata, nonché rappresenta piena prova del credito che la società vanta nei confronti del singolo socio (cfr. in tali sensi Cass. 22 ottobre 1991 n. 11207). Orbene, alla luce di quanto ora riportato il Tribunale ha errato nel non prendere in alcuna considerazione l'esistenza della delibera assembleare di approvazione del bilancio nei termini indicati dallo stesso ricorrente e nel non esaminarne il contenuto, finendo così per assegnare alle circostanze dedotte dal ricorrente stesso l'identico valore probatorio da attribuirsi alle altre risultanze istruttorie ed alle mere scritture contabili. Non può di certo negarsi che ai sensi dell'art. 2709 c.c. i libri e le scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, e quindi anche il bilancio di detta impresa, sono suscettibili, ai fini probatori, di libera valutazione del giudice di merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti (cfr. ex plurimis: Cass. 26 marzo 1983 n. 2148; Cass. 19 novembre 1980 n. 6161). Detto principio, però, e quello correlativo della inscindibilità delle scritture contabili, per riguardare i rapporti tra società e terzi, non possono estendersi ai rapporti tra società e socio e non possono valere ad infirmare la relativa disciplina codicistica e, specificamente, la generale regola della vincolatività per tutti i soci delle delibere assembleari, compresa quella di approvazione del bilancio, in mancanza di una regolare impugnazione di detta delibera. Consegue da quanto sinora detto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed, in applicazione del disposto dell'art. 384 c.p.c., la causa va rimessa ad un nuovo giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Spoleto, che dovrà procedere ad un nuovo esame della controversia nel rispetto dei principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa altresì la statuizione delle spese del presente giudizio di cassazione. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Spoleto anche per le spese del presente giudizio di cassazione. | |
Rispondi |
Da: Real...istico | 1 - 22/09/2022 13:24:33 |
Ecco...abbiamo finito di studiare, grazie. | |
Rispondi |
Da: INCAZ | 22/09/2022 13:33:04 |
Esatto… pensavo la stessa cosa | |
Rispondi |
Da: jollystar5 | 22/09/2022 13:38:09 |
Grazie della sentenza. Non ricordo più i dettagli della traccia, però mi pare che fosse semplificata rispetto alla situazione esaminata dalla sentenza. | |
Rispondi |
Da: Real...istico | 22/09/2022 13:52:12 |
Resta il fatto che era una traccia pensata per profili di indagine di diritto commerciale e molto meno giuslavoristici o civilistici...ed è una follia per selezionate avvocati inps. Complimenti alla commissione. | |
Rispondi |
Da: AvvONonAvv | 22/09/2022 13:59:57 |
Fattispecie simile, parecchio Con la differenza che qui ci sono delle anticipazioni imputate a tfr, (e quindi compensabili), nel caso del concorso erano a capitale sociale (con conseguente eccezione di non compensazione o al più compensazione nel limite del quinto) Rimane l'eccezione di incompetenza sulla riconvenzionale ( credito sociale da accertare in ragione dell'imputazione a capitale sociale) che esula dal 36 e 40 cpc (come anticipava qualcuno nella discussione) Boh… | |
Rispondi |
Da: 317- | 22/09/2022 14:17:02 |
Secondo me questa sentenza centra poco con il caso prospettato nella traccia. In questa sentenza si parla di crediti vantati dalla cooperativa per aumento di capitale sottoscritto dalla lavoratrice, mentre nella traccia del concorso si parlava di prestito concesso dalla cooperativa al socio lavoratore, cioè un'ipotesi fuori dal mondo considerando che generalmente sono le società /cooperative che chiedono finanziamenti ai soci per varie ragioni, raramente succede il contrario. E poi altra stranezza la cooperativa ha pensato bene di imputare il finanziamento a capitale, non si sa bene se come perdita (riduzione) o come credito (aumento). Boh??? Ribadisco il concetto espresso prima, è una traccia contorta (alla pari della prima secondo me) e quindi può succedere di tutto, anche i miracoli. | |
Rispondi |
Da: 317- | 22/09/2022 14:48:43 |
non sono d'accordo con Avvononavv. nella traccia era il prestito al socio che era stato imputato a capitale non il TFR. Inoltre l'eccezione di incompetenza sulla riconvenzionale (è stato detto anche in questo forum) non era corretto inserirla in quanto al limite avrebbe dovuto occuparsene lo stesso Tribunale anche se con rito differente. | |
Rispondi |
Da: AvvONonAvv | 22/09/2022 15:08:33 |
No, non intendo dire che il tfr è stato imputato a capitale sociale ma il prestito, certo Forse non mi sono espressa bene Le fattispecie non sono assai dissimili per questo secondo me Secondo me il problema dell'accertamento del prestito di fatto imputato a capitale sociale può rilevare anche ai fini della trattazione (o non trattazione) dinanzi al GdL Comunque sono tutte osservazioni ex post, ci mancherebbe | |
Rispondi |
Da: 357- | 22/09/2022 15:34:16 |
Si certo ci sono delle assonanze con la traccia, ma anche delle differenze prima fra tutte che non si tratta di opposizione a decreto ingiuntivo ma causa al Pretore e successivi gravami. Comunque non c'è problema Avv., qui ci si scambiano pareri in attesa dell'esito. Quello che vorrei capire io e che non mi da pace è conoscere la motivazione che ha spinto la società (ammesso che lo potesse fare) ad imputare il prestito a capitale sociale. Secondo me dal punto di vista della linea difensiva del nostro cliente (il socio lavoratore) questa circostanza non rileva (oppure no?), ma lo vorrei sapere lo stesso e non ho trovato nessuno che me lo spieghi adeguatamente. | |
Rispondi |
Da: !! | 1 - 22/09/2022 16:08:39 |
da notare che la sentenza dice che le somme non sono compensabili perchè le somme derivano da rapporti diversi (rapporto societario e rapporto di lavoro). Manca la reciprocità della compensazione! | |
Rispondi |
Da: AvvONonAvv | 22/09/2022 17:07:50 |
Per 357- Non so, provo a ragionare a voce alta , magari facendo una figuraccia Potrebbe rilevare perché, se la somma prestata è imputata a capitale sociale e non riguarda movimento di denaro/prestito, esula dai criteri di connessione 36/40 cpc…c'è la sezione imprese che decide, la competenza funzionale è altra (in tal senso la riforma del d lgs 142/01) La concentrazione del processo non può sacrificare la tutela del lavoratore Intanto il gdl deve riconoscere il tfr, il dare / avere delle quote sociali riguarda altro giudizio Va bene che nel caso della sentenza postata oggi c'era ancora la Pretura, ma in fondo la competenza funzionale risponde a ragioni di tutela differenti Allora l'inciso finale, forse, voleva suggerirci questo: attenzione, non c'è un prestito , c'è stato un aumento di capitale sociale "a credito" , passami il termine, nel senso che il socio poi pian pino darà i soldi corrispondenti all'aumento di quote ma questo attiene al rapporto societario, non a quello di lavoro Eravamo in un'aula di lavoro per chiedere conferma del riconoscimento del tfr per il nostro assistito Stop (forse) Così avrebbe più senso anche rispetto alle materie del concorso ed al profilo per cui concorriamo | |
Rispondi |
Da: Tempus regit actum | 22/09/2022 18:07:45 |
Anche io cerco di ripetermi che male che vada lo studio mi servirà come bagaglio personale, ma la verità è che vorrei impiegare il mio tempo in modo totalmente diverso e studiare con questa unica umile motivazione è veramente difficile, perché certe volte mi assale il pensiero che possa ovviamente essere andata male e che sto solamente sprecando il mio tempo, soprattutto sottraendolo ai miei cari. Per quanto riguarda la traccia, io non mi ricordo niente......cazzalora | |
Rispondi |
Da: Ikkoku | 22/09/2022 19:03:21 |
Ma secondo voi in 5 ore si potevano sviscerare tutti quegli argomenti trasversali tra il diritto commerciale/societario e lavoro/previdenza? Tra l'altro utilizzando un codice non commentato? | |
Rispondi |
Da: 317- | 22/09/2022 19:31:33 |
Avv., d'accordo conte sulla tua conclusione, ma, senza offesa, quando leggo la tua spiegazione per "l'inciso finale mi viene in mente un trapezista del circo che si lancia in aria con triplo salto mortale in attesa di essere afferrato :)). "Aumento di capitale a credito" non l'avevo mai sentito, ma non vuol dire........ | |
Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ..., 113, 114, 115, 116, 117, 118 - Successiva >>