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DIRIGENTE TECNICO MIUR
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Da: Mario31/01/2010 19:53:45
MENO 12 ALL'ORA X
Rispondi

Da: anonima31/01/2010 21:37:40
Eh sì , l'ansia mi si porta via...
Rispondi

Da: toscano01/02/2010 09:38:26
a ki lo dici.................
Rispondi

Da: rosy01/02/2010 10:02:55
Cerco anch'io i quiz di tn  e se qualcuno li trovasse ,sarei contenta di poterli leggere
Rispondi

Da: x Aida01/02/2010 10:12:12
1.  Il requisito di servizio richiesto ai presidi non c'entra nulla con i  riteri di compilazione delle graduatorie. Stai mischiando due discorsi del tutto indipendenti.

2. Hai introdotto una neozione del tutto estranea al bando, vale a dire che debba servire all'accertamento di un "bagaglio culturale di base". Ma chi l'ha detto? La preselezione serve solo a fare in modo che alle prove concorsuali vere e proprie partecipi un numero di persone congruo rispetto ai posti messi a concorso ma non eccessivo, e questa misura è stata individuata nel criterio di far svolgere le prove a 10 volte i posti a concorso. Ovviamente la preselezione non si fa con sorteggio ma con una prima valutazione in merito alle materie d'esame. Personalmente, avrei preferito che la preselezione avvenisse su domande almeno in parte dipendentidal settore disciplinare, invece (forse per semplicità di organizzazione) si è preferita una tipologia unica.

La nozione astratta e assoluta di "possesso di un bagaglio culturale di base" non trova nessuna rispondenza nella formulazione del bando, tanto è vero che NON è stata fissata alcuna soglia di punteggio minima (che potrebbe corrispondere a tale possesso), ma si stabilisce solo il numero di candidati che saranno ammessi per ogni settore: un criterio puramente comparativo, in relazione agli esiti degli altri candidati.

Rispondi

Da: toscano01/02/2010 11:58:11
leggendo tutti i post, degli ultimi giorni, mi rendo conto che il MIUR, con voluti silenzi e continui dinieghi alle incessanti richieste di trasparenza, ottiene il voluto risultato: generare confusione ed astio tra noi partecipanti che invece dovremmo mostare più coesione ed attendere la pubblicaszione delle graduatorie, preparandoci a combattere l'inefficienza e l'inefficacia che hanno e che ancora caretterizzano questo concorso.
Solo in questo modo potremo sperare di spuntala.
Mi rendo conto che pensare di poter vincere un concorso con il ricorso alla legge non è l'optimum e non è nemmeno gratificante da un punto di vista personale e professionale, ma è lo stesso MIUR che insegna e che continua ad inviare messaggi sbagliati attraverso l'omertà che gira intorno a questa procedura concorsuale.
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Da: rosy01/02/2010 11:59:49
sono pienamente d'accordo con te.

La nostra speranza potrebbe essere che quelli del nostro settore abbiano conseguito un risultato peggiore.
In bocca al lupo.
Rispondi

Da: x Toscano e Rosy01/02/2010 13:21:47
Toscano, ma è chiaro che un concorso è una competizione. Possiamo augurarci che la cosa si svolga lealmente e correttamente. Ma il numero di posti è fissato, non è che tutti vincono: altrimenti non era necessario svolgere un concorso.

Ed è anche chiaro Rosy che si tratta UNICAMENTE di una comparazione tra i diversi aspiranti. Che vuol dire "nostra" speranza? Se vince il prof. x, non vince y, e viceversa. Non è che possiamo aiutarci a vincere tutti (anche se sarebbe una soluzione molto all'italiana: peccato che sia impossibile, e l'unico modo per riuscirci è barare).

La "nostra" (di tutti, della collettività, dei nostri figli) speranza è che vincano i migliori e che possano fare qualcosa di valido per la scuola. Tutto qui. Le aspirazioni individuali, poi, ciascuno le nutre per sé. Ma non è che un concorso è buono solo se a vincerlo sono io, altrimenti è cattivo.

L'esigenza prioritaria è il corretto confronto tra gli aspiranti, dopo di che inevitabilmente molti non vinceranno e pochi vinceranno. Ma quasi tutti avremo fatto un'esperienza importante, no? Chi ha praticato uno sport in vita sua sa di cosa parlo.
Rispondi

Da: aida01/02/2010 14:26:41
Non so chi sia l'anonimo che  mi risponde ma lo trovo piuttosto impreparato: ho anche citato la sentenza  che definisce così le prove preselettive.
Nel prossimo post la allego.
Quanto al fatto che i presidi non debbano avere , come invece noi, il requisito dell' effettivo servizio nel settore per cui si fa domanda, basta rileggere attentamente il bando. E' assai discriminante, perchè la preparazione disciplinare e l'esperienza del settore  dovrebbe valere per tutti.Ci sono presidi in ruolo da tre anni in un settore diverso da quello per cui provengono, che hanno potuto fare la domanda per entrambi i settori. Io , che pure ho la doppia abilitazione, ho potuto farla in un solo settore per mancanza del requisito del servizio.
Risparmiatemi per favore predicozzi  fuori luogo.
Per Andrea : anch'io chiederò l'accesso agli atti il 13, comunque sia andata. Ti farò saper.
Rispondi

Da: Mario01/02/2010 14:35:13
MENO 11 ALL'ORA X...
Rispondi

Da: aida01/02/2010 14:48:42
  Naturalmente  la sentenza non riguarda il nostro concorso

"Il mancato superamento delle prove preselettive ha dato luogo ad un fervido contenzioso cautelare mediante il ricorso allo strumento dellâammissione con riserva alle prove scritte 9 (sullâammissione con riserva, v. amplius par. 2).

La questione aveva visto negli anni scorsi lâintervento autorevole dellâadunanza plenaria del Consiglio di Stato, in un caso relativo alla partecipazione al concorso per uditore giudiziario.10

Il problema maggiormente dibattuto ha riguardato il rapporto tra il superamento delle prove scritte ed orali a seguito di un ammissione con riserva dopo il mancato superamento delle prove preselettive, ed il successivo giudizio di merito che abbia smentito la valutazione posta in essere dal giudice cautelare.

Posto che la giurisprudenza ha ritenuto che la preselezione abbia il solo fine di accertare la sussistenza nei candidati dei requisiti culturali necessari per affrontare le prove concorsuali, e non concorre in alcun modo a determinare il punteggio di concorso: si ha una presunzione iuris et de iure della sussistenza di detti requisiti in determinati soggetti che si trovino in determinate condizioni; mentre il mancato superamento della prova preselettiva non concorre, tra l'altro, a far raggiungere ai candidati del concorso  (e quindi non viene equiparata ad un concorso fallito).

Pertanto, si è ritenuto che la sussistenza nei candidati dei requisiti culturali minimi (e quindi la legittimazione a partecipare al concorso) potesse essere ricavata anche a posteriori ed aliunde 11.

Appurate la natura e le finalità della preselezione, i giudici amministrativi, hanno ritenuto decisivo il felice esito delle prove concorsuali successive al fine di definire il ricorso medesimo con dichiarazione di improcedibilità12.

Infatti, totalmente assorbente ogni altra questione attinente ai denunciati vizi della prova preselettiva è stato ritenuto il superamento delle prove concorsuali, considerato «prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria» per affrontarle.

Si è altresì ritenuto che la preselezione, avendo lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami in ossequio al principio di continenza, non può essere legittimamente rinnovata, sia pure in forme emendate dai vizi denunciati, quando il superamento degli esami previsti abbia fornito la prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria: in sostanza, quand'anche il procedimento di preselezione  fosse stato non immune da vizi, quest'ultimo non sarebbe stato comunque da rinnovare (sia pure in una forma riveduta e corretta) perché ormai inutile al fine di accertare la preparazione minima dei candidati (accertata inconfutabilmente dal superamento delle prove concorsuali).

Quasi che in questi casi si ritenga che l'oggetto dell'accertamento delle prove preliminari sia completamente sovrapponibile a quello delle successive e più analitiche prove scritte ed orali.

Non appartengono, al contrario, all'ipotesi di cui sopra le fattispecie in cui sia prevista più di una prova per esami e il candidato, impugnato il giudizio negativo sulla prima, sia stato ammesso con riserva e abbia superato quelle successive.

Nel caso di prove non sovrapponibili (come nel caso di prove scritte e prove orali oltretutto su diverse materie), non trova applicazione il principio di assorbimento.

Eâ il caso dei concorsi pubblici nei quali l'ammissione avviene, come di consueto, sulla base dei soli titoli. Qui l'eventuale superamento delle prove concorsuali, a seguito di ammissione con riserva alle stesse in forza di misura cautelare o di sentenza di annullamento non si ritiene sia in grado di assorbire il precedente giudizio di non ammissione, stante la assoluta non omogeneità dell'oggetto dei due giudizi (Cfr. amplius par. 2).

Ben può verificarsi, dunque, che il candidato ammesso con riserva sebbene abbia brillantemente superato le prove si veda respingere il ricorso (o annullare la sentenza di primo grado) con travolgimento degli atti e degli effetti favorevoli nel frattempo conseguiti13.

Di regola, quindi, i requisiti sostanziali prevalgono sulle semplificazioni procedimentali che sono alla base della procedura preselettiva.

In conclusione si può osservare che il criterio di assorbimento sembra ispirarsi ad un principio di buon senso; esso, tuttavia, lascia sul terreno più di un problema irrisolto: basti pensare a quello della parità di trattamento nei confronti degli altri candidati, assumano essi - o meno - la qualità di controinteressati.

Il riferimento è all'ipotesi in cui lo stesso candidato, giudicato non maturo, non idoneo, o non capace in sede di una prova selettiva, sulla base di giudizio poi annullato da una sentenza del giudice amministrativo, venga in esecuzione di tale sentenza (così come di una pronuncia cautelare) ammesso con riserva o comunque riesaminato in un momento successivo.
Non si può non tenere conto di come il decorso del tempo favorisca la possibilità di preparazione del concorrente14 sbilanciando a danno degli altri la sua prestazione.
.

In conclusione, il superamento della preselezione configurandosi quale requisito di ammissione a seguito della procedura preselettiva, determina sul piano giuridico effetti costitutivi propri la cui mancanza non sarebbe surrogabile in via ricognitiva neanche dopo il positivo espletamento delle successive prove scritte20.

______________

1 Si allude al D.M. 27 febbraio 2008, in G.U. n. 23 del 21 marzo 2008 â" 4a serie speciale â" concorsi ed esami, che contiene alcune previsioni di dubbia legittimità. Il bando di concorso, richiede, infatti, quale requisito di ammissione, l'iscrizione all'albo degli avvocati. Si consideri che mentre, l'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell'accesso in magistratura, in effetti, ritiene sufficiente, ai fini dell'ammissione al concorso, che l'aspirante abbia âconseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e l'abilitazione all'esercizio della professione forenseâ, la successiva Legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), ha modificato la menzionata previsione, richiedendo l'iscrizione all'albo professionale. Si tratta, tuttavia, di una previsione in forte odore di incostituzionalità in quanto si consentirebbe l'accesso al concorso in magistratura ai soli abilitati alla professione iscritti all'albo e non anche ai laureati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione forense, ma che poi, per qualsiasi motivo, non si siano iscritti all'albo. Si ricorda in proposito che, sussiste incompatibilità tra la professione forense ed il pubblico impiego giusta l'art. 1 della Legge 25 novembre 2003, n. 339 ("Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato"): si tratta di una norma coerente con la "ratio" del divieto di cui all'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933 sull'incompatibilità della professione di avvocato con qualsiasi impiego retribuito. Eâ, perciò, ben possibile (invero, probabile) che i soggetti idonei alla professione forense, siano costretti a chiedere la cancellazione dallâalbo in quanto vincitori di un qualsiasi concorso pubblico. Ciò potrebbe fare si che essi potrebbero non aver maturato, in seno alla qualifica, i cinque anni di servizio necessari per poter accedere al suddetto concorso in magistratura e quindi restare, ingiustamente, esclusi dal concorso. Sul tema si veda G. Buffone, Concorso in magistratura: ecco perchè il D.M. 27/02/2008 è incostituzionale.

Inoltre, a mio avviso, è con lâesame di abilitazione alla professione forense, nella logica del concorso di secondo grado, che si dovrebbe attestare la preparazione giuridica di un aspirante magistrato. Lâiscrizione allâalbo è soltanto un requisito necessario per poter esercitare la professione, quindi, essa attesterebbe al più un quid pluris rispetto al superamento dellâesame fino a che punto necessario ai fini dellâaccesso ad un concorso di per sé molto selettivo, rimane poco condivisibile.



2 T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 4 settembre 2007, n. 8475, in Red. amm. TAR 2007, 09.



3 Consiglio Stato, sez. IV, 5 giugno 2007, n. 3204, in Foro amm. CDS 2007, 6, 1950.



4 Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1643, in Foro amm. CDS 2007, 4 1198. Il voto numerico attribuito alle prove scritte dei concorsi per notaio esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione giudicatrice, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, in quanto detto voto numerico, oltre a rispondere a un evidente principio di economicità della attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest'ultima espletato.



5 Tar, Lazio, Roma, sez. I, Ord. 21 febbraio 2008 n. 1582, in http://www.giustamm.it/.



6 La preselezione informatica risponde alla necessità di sfoltire le schiere dei partecipanti alla prova scritta, non già a quella di saggiare le attitudini psicologiche dei candidati. T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 21 dicembre 2005, n. 1782, in Foro amm. TAR 2005, 12 3876.



7 Sulla tematica, cfr. Tarasco, Quiz in magistratura e nomofilachia del Consiglio di Stato, in Corr. giur., 2000, 232; Zaccaria, La preselezione informatica al concorso per notaio: curiosando nel nuovo archivio informatico, in Studium iuris, 2000, 390; Piccoli, Alcune considerazioni sulla preselezione informatica, ivi, 377; Villani, Concorso notarile: parzialmente modificate le regole sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte, ivi, 107; Zaccaria, La preselezione informatica al concorso per uditore giudiziario: note sull'archivio dei quesiti, ivi, 1999, 352.



8 T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 16 aprile 2007, n. 3275, in Foro amm. TAR 2007, 4, 1321.



9 Da ultimo si veda TAR Lazio, Sentenza 6 marzo 2008, n. 2157, in http://www.giustamm.it/, secondo cui è legittimo il provvedimento di non ammissione alle prove scritte del concorso per notaio, qualora alla prova preselettiva, dall'analisi del key-log della ricorrente si evinca che, in relazione ad una domanda, la concorrente abbia selezionato la risposta senza darne conferma.



10 Cfr. Cons. St., ad. plen., ord. 20 dicembre 1999, n. 2, in Corr. giur., 2000, 232, ha affermato che la concessione della misura cautelare dellâammissione con riserva non comporta la disapplicazione della norma vigente e che tale misura evita il danno grave e irreparabile del concorrente consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti e a scongiurare il rischio per l'amministrazione di un'invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.



11 T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 21 novembre 2000, n. 9850, in Studium Juris 2001, 358.



12 Nel concorso per uditore giudiziario la preselezione informatica, volta alla mera riduzione del numero dei partecipanti alle prove scritte, non può, in ossequio al principio di continenza, essere rinnovata (sia pure in forme emendate dai vizi denunciati) quando l'avvenuto superamento sia della prova scritta sia di quella orale abbia attestato in modo inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria; ne segue che l'apprezzamento con cui la Commissione è giunta alla constatazione dell'idoneità del concorrente, fondata su elementi di giudizio meritevoli di maggior affidamento rispetto alla preselezione basata sui quiz, non può non sostituire integralmente la valutazione riflettente l'esito della preselezione, assorbendola, con conseguente improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del gravame avente ad oggetto l'esito negativo di detta prova preliminare. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 20 ottobre 2005, n. 9196, in Foro amm. TAR 2005, 10, 3174. È improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse a ricorrere il ricorso proposto per l'annullamento della graduatoria della preselezione informatica del concorso a posti di notaio poiché, avendo la preselezione lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami di concorso, il superamento degli esami fornisce la prova inconfutabile che la candidata disponeva della preparazione necessaria. Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2001, n. 2189, in Foro Amm. 2001, 821.




13 Così, ad esempio, T.A.R. Sardegna, 4 marzo 2003 n. 256, in http://www.giustizia-amministrativa.it/, in fattispecie di concorso a posti di referendario della Corte dei conti il ricorrente non aveva conseguito in sede di valutazione dei titoli sulle «doti di capacità e rendimento» il punteggio minimo e, dunque, era stato escluso dal concorso ; ammesso con riserva allo stesso e superate le prove, egli aveva invocato il principio di assorbimento chiedendo dichiararsi la (propria) carenza sopravvenuta di interesse al ricorso. Il tribunale ha respinto la richiesta di improcedibilità sul rilievo che la procedura concorsuale (per titoli ed esami) «si articola in due distinte fasi, l'una prodromica all'altra, le quali devono, entrambe, di necessità, concludersi positivamente in quanto relative ad accertamenti aventi oggetto diverso. Nella prima vengono apprezzate "le doti di capacità e rendimento" del candidato sulla base dell'attività professionale o di studio svolta e dei titoli culturali acquisiti. Nella seconda costituisce oggetto di valutazione il bagaglio tecnico-pratico posseduto dal candidato nelle materie d'esame».



14 In proposito si veda T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3 aprile 2008 n. 2826, in www.giustamm.it, pronunciata in tema di concorso notarile secondo cui, non costituisce ipotesi di disparità di trattamento la circostanza che la prova di preselezione si sia tenuta in giorni differenziati, cosa che avrebbe avvantaggiato chi aveva potuto godere di un lasso di tempo maggiore per prepararsi ad affrontarla, alla luce delle necessità organizzative del concorso e del raffronto tra la brevità dei tempi complessivi impiegati per lo svolgimento della prova preselettiva e il più lungo lasso di tempo occorrente ai fini dellâapprendimento dei dati necessari per poterla sostenere utilmente, presentandosi la differenziazione di tempi imposta ai concorrenti limitata e suscettibile di giustificazione.



15 M. Andreis, L'attività successiva alla sentenza di annullamento tra acquiescenza e principio di assorbimento, in Dir. proc. amm. 2003, 4, 1201.



16 Consiglio Stato, sez. IV, 21 novembre 2006, n. 6807, in Foro amm. CDS 2006, 11, 3035.



17 Consiglio Stato, sez. IV, 21 novembre 2006, n. 6807 cit..



18 Consiglio Stato, sez. IV, 8 novembre 2005, n. 5426, in Foro amm. CDS 2005, 11, 3408.



19 L'art. 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal decreto legislativo n. 166/2006, prevede che: âLe prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamentoâ.



20 V. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 aprile 2008, n. 2826, in http://www.giustamm.it/, ha affermato che è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale in ordine allâirragionevolezza, ex art. 3 Cost., della L. 26 luglio 1995 n. 328 nella parte in cui non prevede lâesonero dalle prove di preselezione per coloro che abbiano superato lâesame di abilitazione alla professione di avvocato, in analogia con quanto avverrebbe nellâesame per lâaccesso alla magistratura ordinaria. Questâultimo aspetto non può essere assunto quale tertium comparationis in quanto il d. lgs. 5 aprile 2006 n. 160 ha modificato i criteri di accesso al concorso in magistratura eliminando le prove preselettive. Parimenti è inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dellâart. 16, co.1, d. lgs 166/2006, nella parte in cui prevede che il diritto allâesonero di cui allâart. 2 d. lgs. 166/2006 âè riconosciuto anche a coloro che hanno superato lâultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del presente decretoâ anziché riconoscerlo a tutti gli aspiranti che in abbiano superato in passato la prova preselettiva, proposta dal partecipante ad un concorso precedente allâentrata in vigore del d. lgs.166/2006, in quanto, ex art. 2 della citata normativa, il beneficio in questione si applica âcon decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaioâ.





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Da: x Aida01/02/2010 14:55:47

Aida, cosa vuoi che significhi la definizione riportata in una sentenza di qualche TAR per qualche altro ricorso? Quella definizione non compare nel bando di cui stiamo parlando. Non è che uno può decidere d'imperio che una cosa x debba essere uguale a una cosa y perché una tale sentenza di un TAR così la ritiene in un altro caso.

Secondo il tuo criterio (faccio un esempio estremo) se in un dato settore disciplinare che ha diritto a (mettiamo) 7 posti a concorso, si fossero presentati alla preselezione solo in 69 (quindi tutti automaticamente ammessi alle prove), e mettiamo che però l'ultimo in graduatoruia avesse sbagliato tutto quanto, totalizzando -45 punti, a quel punto tutti quanti di tutti i settori disciplinari dovrebbero essere automaticamente ammessi per via del fatto che vi è stato un settore dove qualcuno è ammesso con -45?

Non è un esempio così tanto assurdo, è possibilissimo che in alcuni settori particolari gli aspiranti fossero molto pochi, magari pochi in più dei posti disponibili. Non mi parrebbe molto logico.

In ogni caso uno può sempre impugnare e fare ricorso, tentar non nuoce... il TAR è una divinità abbastanza misteriosa e si può sempre spuntarla, funziona così no?

Rispondi

Da: ross01/02/2010 15:00:57
Io sono convinta che la prova di preselezione serva  solo a reclutare possibili ed eventuali persone candidate a sostenere la selezione e poi saranno le tre prove a fare la differenza nei vari settori . Scusate ma sembra la cosa più sensata , logica ed equa!
Rispondi

Da: amleto01/02/2010 15:25:09
rispondo ad aida che dice che non si doveva permettere a chi non ha esperienza nel settore di fare la domanda. Presidi compresi.

Ma siamo veramente sicuri che è stato permesso? Mi risulta che nellla confusione della domanda online sono state fatte più domande anche identiche dalla stessa persona. La conferma della possibilità è stata data a voce, per tradizione orale, tam tam, "dicunt" o altro.
Bello l'esempio che porti della dirigente esperta di musica che farebbe ricorso se dovesse fare lo scritto di tecnologia.
Rispondi

Da: aida01/02/2010 15:45:38
Ti posso assicurare Amleto che è stato possibile.
Ripeto, la mia preside, proveniente dal settore secondario dove insegnava musica, ha fatto domanda anche per la scuola primaria, dove si trova da soli  tre anni, come vincitrice dell'ultimo concorso ds.
Quindi, essendo uguale la prova preselettiva, lei ha una doppia possibilità, che a me non è concessa.
Rispondi

Da: aida01/02/2010 16:03:47
All'anonimo che non si rassegna rispondo per l'ultima volta, poi  ognuno la pensi come vuole naturalmente
La sentenza citata non è di "qualche tar" ma del Consiglio di Stato e vale non solo come giurisprudenza , ma anche "erga omnes".
Non voglio intasare il forum , ma ce n'è pure un'altra della Corte costituzionale che afferma che nei bandi concorsuali non è possibile in alcun modo discriminare i concorrenti prevedendo requisiti diversi .
Inoltre da quando in qua si può fare ricorso solo se una definizione è scritta nel bando? Le definizioni le fanno i giudici. Forse non hai seguito le vicende dell'ultimo concorso ds.
Il bando prevedeva la preselezione  per soli titoli. Poi i giudici hanno deciso di dare la sospensiva e le prove le hanno potute fare anche  quelli che di titoli non ne avevano.
All'epoca non feci ricorso e me ne sono amaramente pentita.
Ma la seconda volta non mi fregano.
Rispondi

Da: andrea01/02/2010 16:09:55
d'accordo aida ma  calma,cerchiamo di non far saltare tutto altrimenti poi stiamo tutti a casa
Rispondi

Da: aida01/02/2010 16:14:00
Tranquillo Andrea, non sono una sovversiva.. sto solo attenta e tengo gli occhi bene aperti..ma le mie carte voglio giocarmele tutte questa volta
Anche perchè mi dicono che Lauri non ha in realtà molte pretese se non quelle di ottenere un risarcimento
Rispondi

Da: MARCUS01/02/2010 16:34:31
Coraggio, tra pochi giorni si conosceranno i risultati della preselezione: il 25% di noi (più o meno) che verrà ammesso avrà interessi molto diversi dagli altri. Credo che ci divideremo in due forum: uno per organizzare i ricorsi e l'altro per  scambiarci le idee sulla prosecuzione del concorso.
Rispondi

Da: MAX01/02/2010 16:45:54
per MArcus: condivido pienamente!
Rispondi

Da: Mariastella Gelmini01/02/2010 16:48:36
Smettetela  di blaterare inutilmente (specialmente aida)
Non avete niente di meglio da fare?
Rispondi

Da: priamo01/02/2010 17:05:11
cara mariastella,
noi vorremmo fare molto di meglio, ma non ancora ce lo permetti.
Rispondi

Da: may be01/02/2010 20:23:11
sono del tutto d'accodo con Aida,anch'io non feci ricorsa al concorso x d.s.,quindi non entrai nella schiera dei riservisti , oggi quasi tutti dirigenti.Avevo un punteggio di 12 punti a fronte dei 14 richiesti,mi consigliarono di fare ricorso,dissero"via,fallo,siamo in Italia!"ma io pensai k non ci fossero gli estremi,molti k conosco lo fecero spendendo relativamente poco,circa 400 euro dato che l'avvocato era unico.Per come sono andate le cose oggi posso dire di aver sbagliato ed ecco xk non voglio sbagliare ancora: dico paradossalmente prima RI-corso e poi CON-corso,perkè in Italia va così e io sono stufa di fare sempre la stessa fine!Dunque aspetto la data di pubblicazione e sono già in contatto con 1 legale,anzi rinnovo l'appello a confrontarci su 1 azione da far fare magari ad 1 unico avvocato per limitare le spese e con Aida mi piacerebbe organizzare qcosa insieme,se vuole.Ciao,a presto
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Da: may be01/02/2010 20:28:01
sono del tutto d'accodo con Aida,anch'io non feci ricorsa al concorso x d.s.,quindi non entrai nella schiera dei riservisti , oggi quasi tutti dirigenti.Avevo un punteggio di 12 punti a fronte dei 14 richiesti,mi consigliarono di fare ricorso,dissero"via,fallo,siamo in Italia!"ma io pensai k non ci fossero gli estremi,molti k conosco lo fecero spendendo relativamente poco,circa 400 euro dato che l'avvocato era unico.Per come sono andate le cose oggi posso dire di aver sbagliato ed ecco xk non voglio sbagliare ancora: dico paradossalmente prima RI-corso e poi CON-corso,perkè in Italia va così e io sono stufa di fare sempre la stessa fine!Dunque aspetto la data di pubblicazione e sono già in contatto con 1 legale,anzi rinnovo l'appello a confrontarci su 1 azione da far fare magari ad 1 unico avvocato per limitare le spese e con Aida mi piacerebbe organizzare qcosa insieme,se vuole.Ciao,a presto
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Da: may be01/02/2010 20:35:34
spiacente mary star ma abbiamo molte cose da fare,forse diverse da quelle k hai fatto e continui a fare tu ! A proposito dacci qualche notizia sulla situazione della scuola,puoi o sei in attesa del bollettino da Tremonti che poi ci propinerai spacciandolo x farina del tuo sacco?Penosa la scuola che ha il ministro k si merita,mary-star-stern,non esattamente una stella luminosa,peccato
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Da: Diverso01/02/2010 20:42:48
Speriamo che stavolta vada diversamente.

Buttino nel cesso tutti i ricorsi illeggitimi ed improponibili.
Che nessuno possa vantare pretese palesemente illogiche.

Non credo che questa debba diventare un'arena in cui vedere il sangue scorrere, ogni azione pur di vincere non deve essere permessa, l'importante non e' solo vincere.

Se nel passato si e' sbagliato e qualcuno l'ha presa in quel posto, voltiamo pagina, forse e' ora di cambiare anche se questo non piace.

Che prendano piu' o meno quelli che se lo meritino.
D'altronde il piu' o meno ci sta', qualche errore e' legittimo.
Lo sappiamo bene noi che ci occupiamo di valutare la preparazione altrui, questa non e' una scienza esatta.
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Da: Diverso01/02/2010 20:45:08
quelli che se lo .. meritano..
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Da: rosso di rabbia01/02/2010 20:59:43
Che palle questi diversi ,moralisti del cazzo
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Da: Diverso01/02/2010 21:11:35
Moralisti ed educati.
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Da: rosso di rabbia01/02/2010 21:18:38
Ma sei sempre tu che rompi.. inutile che cambi nome..lo stile cagacazzi è troppo inconfondibile!
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