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Ministero della Giustizia - concorso per 18 DIRIGENTI - 2020
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Da: Ori | 1 - 15/09/2021 11:55:27 |
Comunque la varietà di nozioni da inserire rendeva il tema non facile per la reale ipotesi di essere prolisso e di non arrivare al nocciolo della questione, e sicuramente la certezza degli argomenti non dava la sicurezza nel superamento della prova Erano delle belle tracce, però insidiose se non si ha la capacità di sintesi e di esposizione chiara e comprensibile. In bocca al lupo a tutti. Sono sicura che tutti conoscevano gli argomenti, anche chi si è ritirato era preparato. | |
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Da: Domandaaaaaaaa | 15/09/2021 11:58:43 |
Franca io l'ho fatto e credo che loro valuteranno tantissimo la capacità di sintesi ( ovviamente le cose devono essere state scritte bene) nonché i ragionamenti di fondo. In entrambi le tracce c'erano delle cose su cui di recente si è discusso molto e ci sono vari documenti su internet | |
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Da: brucio | 1 - 15/09/2021 11:59:55 |
Personalmente ho forti perplessità sulla correttezza della seconda traccia. mi sembravano due diversi temi collegati da non so quale sottile filo. è una traccia furba, che fa il gioco dell'amministrazione in quanto difficilmente sindacabile nel giudizio da assegnare. questa è la mia impressione a caldo, forse tra qualche giorno a mente lucida troverò il nesso logico ma vorrei anche un vostro parere. qualcuno di voi ha capito i tempi di correzione? 500 temi non sono pochi, molti di noi hanno scritto tantissimo. grazie | |
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Da: Ori | 1 - 15/09/2021 12:00:56 |
Sappiamo benissimo che nessun tema è facilissimo, ci sono tracce fattibili e altre che rasentano l'impossibilità . La difficoltà riscontrata in sede concorsuale è diversa ed alterata alle volte dalla situazione di incertezza, di ansia e di timore. | |
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Da: Domandaaaaaaaa | 1 - 15/09/2021 12:03:45 |
Io credo che il sottile filo di collegamento tra i due argomemto della traccia del secondo giorno era il rapporto tra il principio di rieducazione nell ordinamento e come in concreto il servizio sociale lo attua. C'erano due punti da cui partire: l'attività di supporto e analisi delle condotte ( e qui entrava in gioco la metodoogia del sevizio sociale) e l'impiego nel lavoro ai fini del reinserimento ( e qui entrava in gioco le convenzioni con il terzo settore) E per chiudere is parlava della sicurezza sociale | |
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Da: Ori | 1 - 15/09/2021 12:06:25 |
La seconda richiedeva una lucida ed appropriata sintesi nella trattazione del ruolo del servizio sociale nella funzione rieducativa della pena e di reinserimento del reo alla luce della situazione attuale, quindi della normativa vigente, sviluppata con la considerazione del susseguirsi incessante di teorie criminologiche che hanno influenzato l'attuale sistema, teorie sociologiche di configurazione di reato quale entità di fatto e di diritto, ecc. | |
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Da: Domandaaaaaaaa | 1 - 15/09/2021 12:06:59 |
Ori grazie veramente, non si era affatto capito… | |
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Da: Ori | 15/09/2021 12:09:48 |
Domanda credo che quello che tu abbia scritto su come impostare la traccia andava bene Ma tu hai fatto la prova? Se sì, in bocca al lupo | |
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Da: Domandaaaaaaaa | 1 - 15/09/2021 12:12:02 |
Si sì Lo dico per esperienza personale ma tutti possiamo sbagliare eh Purtroppo non c'è una soluzione univoca, tutte andavano bene ma dipende da come si è argomentato nel compito A proposito della seconda traccia io ho dato come spiegazione logica quella che secondo me è più sensata ( come interpretarla ecco) | |
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Da: brucio | 15/09/2021 12:17:50 |
in bocca al lupo a tutti ma ci sono indiscrezioni sui tempi di correzione? grazie | |
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Da: Fgfgfg | 1 - 15/09/2021 12:38:55 |
Non per essere pignoli, ma il riferimento alle teorie criminologiche riguardava l'ordinamento penitenziario e non solo o soprattutto la metodologia del servizio sociale.. | |
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Da: Domandaaaaaaaa | 1 - 15/09/2021 12:44:04 |
Ovviamente, però la traccia era divisa in due parti Da un lato le teorie socio criminologiche per l'ordinamento penitenziario e ecc E l'altro il lavoro del servizio sociale Non chiedeva quali teorie hanno influenzato il servizio sociale Anche perché si doveva studiare metodologia del servizio sociale non teoria e metodologia del servizio sociale Quindi non generiamo dubbi nel prossimo | |
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Da: Vorrei sapere | 1 - 15/09/2021 12:53:57 |
Sono d'accordo con domanda, le teorie criminologica che hanno influenzato l'evoluzione e l"assetto normativo , l"intervento e modificazione degli istituti attuativi del tanto famigerato principio costituzionalizzato dell"art 27 della costituzione Io ho deciso di non andare, ma farò quello da 45 posti. Im bocca al lupo a chi si è presentato e soprattutto a chi ha mostrato una preparazione degna e necessaria per il superamento del concorso e per la prospettiva di un lavoro nuovo, interessante e importante | |
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Da: Fgfgfg | 15/09/2021 12:55:06 |
Certo, nessun dubbio stavo solo commentando il post precedente sulla disamina della traccia | |
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Da: Vorrei sapere | 1 - 15/09/2021 12:56:20 |
Sono d'accordo con domanda, le teorie da esaminare erano quelle che hanno influenzato l'evoluzione e l"assetto normativo , l"intervento e modificazione degli istituti attuativi del tanto famigerato principio costituzionalizzato dall'art 27 della costituzione Io ho deciso di non andare, ma farò quello da 45 posti. Im bocca al lupo a chi si è presentato e soprattutto a chi ha mostrato una preparazione degna e necessaria per il superamento del concorso e per la prospettiva di un lavoro nuovo, interessante e importante | |
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Da: Cogito ergo boom | 1 - 15/09/2021 13:17:15 |
Quale Facebook, scusa? | |
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Da: Franca R85 | 2 - 15/09/2021 15:12:05 |
Leggendo i commenti presenti mi pare di capire che Ori ha partecipato alle prove, altrimenti tanta sicurezza su cosa chiedeva la traccia non la avrei affatto, posto che nessuno, mi pare, ha ripotato letteralmente la traccia fino ad ora. Come giustamente è stato fatto notare, l'influenza delle teorie socio-criminologiche riguardava l'OP e solo con riferimento a trattamento rieducativo e prevenzione della recidiva, non tutto. Beato chi è tanto sicuro di quanto scritto, faccio solo notare che, con riferimento alla prima prova, le sanzioni del giudice di pace non sono tecnicamente sanzioni sostitutive. Pace e bene | |
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Da: Domandaaaaaaaa | 1 - 15/09/2021 16:14:34 |
No Franca, lei stessa ha scritto che non ha partecipato. Comunque si hai ragione nel senso che le misure applicate dal giudice di pace non sono propriamente sanzioni sostitutive infatti andavano citate in altri termini che non sto qui a spiegare ( perché ognuno fa come ritene più opportuno) così come chi ha inserito l'espulsione dello straniero sotto le sanzioni sostitutive | |
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Da: Fgfgfg | 15/09/2021 16:51:23 |
Se la mettiamo così, allora ricordiamoci che non era neppure richiesta la differenza tra due misure nello specifico (in tal caso semidetenzione e semilibertà ), dato che una buona percentuale di candidati ha parlato solo di quello. Ognuno ha scritto le sue, non è detto che siano sbagliate, anzi. | |
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Da: Domandaaaaaaaa | 1 - 15/09/2021 16:57:46 |
Si ma comprendi che ha più senso fare la differenza tra semidetenzione e semilibertà piuttosto che dire che le misure del giudice di pace sono sanzioni sostitutive. Cioè è errato proprio nel secondo caso Detto ciò, stop oramai quello che fatto è fatto | |
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Da: dap | 15/09/2021 17:00:34 |
buona sera a tutti. qualcuno sa dirmi le 2 tracce non estratte il primo giorno? mi interessa per la prova del 23 settembre. in bocca al lupo a tutti. | |
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Da: Fgfgfg | 1 - 15/09/2021 17:05:17 |
Scusami, chi te l'ha detto che è proprio sbagliato eventualmente? | |
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Da: Abcd14 | 15/09/2021 17:10:02 |
Comunque si richiedeva il confronto tra i due istituti non tra due tipi di misure, tanto per precisare ulteriormente, dato che qualcuno ha il coraggio di dire che "è proprio sbagliato" (secondo chi?). Tuttavia, stimo e quasi quasi invidio anche chi è così sicuro di quello che dice | |
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Da: Domandaaaaaaaa | 1 1 - 15/09/2021 17:14:10 |
È corretto dire che il giudice di pace applica le sanzioni sostitutive? Cioe perche se stai dicendo che non è così io ti invito a leggere Art. 62. Inapplicabilita' delle altre misure sostitutive della detenzione 1. Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace. Cioè più umiltà | |
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Da: Ori | 15/09/2021 17:19:12 |
Non ho partecipato per motivi personali. In bocca al lupo a chi ha partecipato | |
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Da: Abcd14 | 15/09/2021 17:22:58 |
i reati di cui agli artt 53 ss non tutti. Mi sa che ci si sta confondendo un po' troppo... nessuno qui ha detto che il giudice di pace applica la semidetenzione (e meno male). La norma dice che le sanzioni sostitutive DI CUI agli artt 53 ss non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace, NON che il giudice di pace non possa applicare una sanzione sostitutiva, che nel suo caso è il lavoro di pubblica utilità , per quanto non sia SEMPRE E TECNICAMENTE una sanzione sostitutiva (si pensi alla MAP o all'LPU nelle attività trattamentali. Sono due cose diverse l'art 62 e l'art 54 dlgs 274, non mi pare che qui qualcuno le abbia in qualche modo confuse. | |
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Da: Abcd14 | 15/09/2021 17:29:39 |
per concludere, anche la dicitura della prima prova come scritto dal ministero riportava propriamente i due articoli del codice della strada nella parte in cui prevedeva l'lpu, cosa che a me ha fatto pensare. Se semidetenzione e libertà controllata non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace, non significa che non esistano altre sanzioni sostitutive, seppur non abbiano quell'unica funzione (esattamente come l'lpu e l'espulsione, che possono fungere da tutt'altro e non ESCLUSIVAMENTE da sanzione sostitutiva). Sono semplicemente due cose distinte, ma non credo sia sbagliato citarle entrambe. Ciò detto, buon proseguo e speriamo in tempi celeri | |
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Da: Domandaaaaaaaa | 15/09/2021 17:30:05 |
E menomale direi! Infatti erano altri i termini in cui andavano citate le misure applicate dal Gdp non inserendole sotto le sanzioni sostitutive Spero che sia chiara questa cosa Comunque non esiste una struttura corretta o sbagliata, basta che si voglia dire qualcosa di sensato e pertinente a ciò che ti chiedono. Ovviamente non si può sbagliare dicendo che la traccia ha chiesto a) delle cose che effettivamente non c'erano e b) che sono sbagliate come definizione in diritto come in sociologia come in criminologia e via discorrendo. | |
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Da: Domandaaaaaaaa | 15/09/2021 17:31:29 |
Cioe senza prenderla a male, ma c'è chi non ha capito proprio le tracce | |
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Da: Trudi4a | 15/09/2021 17:38:02 |
Domanda, almeno le hai capite tu. | |
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