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Esame avvocato Spagna
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Da: common law 21/03/2014 15:20:21

L'accordo è valido ed efficace... non sono d'accordo lii..

il 2113 tutela i diritti indisponibili... non sono ricompresi in essi i diritti patrimoniali.

per una migliore spiegazione:
http://www.giappichelli.it/stralcio/3482598.pdf
pag 17 "i diritti indisponibili".

Non è annullato un bel niente...e non è necessario per forza andare alla DPL o da chicchessia.

IO rigetterei tutto quanto e mi farei riconoscere la validità dell'accordo giudizialmente agendo sulla base della sua lettera...

Da: lii03 21/03/2014 15:24:54
teoricamente si, ma penso che è difficile che ciò accada.

Piuttosto bisogna capire cosa contesta, potrebbe chiedere anche i danni conseguenziali, se riuscirebbe a dimostrare che il licenziamento era illegittimo.

Mi spiego, la causa sarebbe estremamente difficile, però se contesta il licenziamento poiché illegittimo, l'onere della prova, spetterebbe al datore di lavoro, della legittimità, mentre al lavoratore l'onere di dimostrare i danni conseguenziali, quindi non chiederebbe il reintegro ma il risarcimento.

Da: lii03 21/03/2014 15:28:25
Scusa common, ma nella transazione sono in ballo i diritti del lavoratore, retribuzione, ferie e quant'altro.

Per cui la transazione, se impugnata nel termine di sei mesi, è annullata

Da: common law 21/03/2014 15:36:23

a mi pare di aver capito che la transazione non riguardava la rinuncia a questi diritti...ma, a seguito dell'abbandono del posto di lavoro hanno monetizzato il quantum dovuto.

Inoltre il "ripensamento" della lavoratrice è palesemente strumentale.

Infine, tu mi stai dicendo che tout court la transazione è nulla per il solo fatto che è stata impugnata; come non fosse mai esistita.
Allora restituisca le somme percepite oltre interessi...

Lii.. con queste norme io capisco bene perchè le aziende prima di assumere ci pensano 20000 volte ed assumono solo con contratti di un certo genere; sono cose inique.

Da: common law 21/03/2014 15:38:49

che poi.. dico io.. una abbandona il posto di lavoro e vai pure a transare?
C'è spazio per il licenziamento in tronco altro che transare...

Da: Antequera 21/03/2014 15:42:56
xliio3: ho già detto che non si contesta il licenziamento;

in effetti io voglio parare dove para Common. L'accordo era a saldo e stralcio. Ora lo contesta allora deve prima restituire la somma oltre gli interessi, poi faccia causa e vediamo come va a finire. Che ne dite?

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Da: common law 21/03/2014 15:53:24

in un accordo saldo e stralcio con l'assistenza di un difensore non si può dire che il soggetto non abbia ben compreso i diritti di cui godeva.

io non le regalerei più niente... farei leva sulla malafede e, in ogni caso, se avesse veramente ritenuto annullato l'accordo le somme percepite a saldo e stralcio avrebbero dovuto essere restituite.

faccia causa... e si vedrà come la mette con la malafede atteso che dovrà dire che il suo avvocato l'ha informata di ogni possibilità e diritto...

Da: lii03 21/03/2014 16:01:21
La retribuzione fa parte dei diritto del prestatore, sanciti anche dal CCNL, per cui la transazione, una volta impugnata nei termini è nulla.

E' pur vero, che annullando l'atto di conciliazione le somme dovrebbero tornare indietro, ma saranno trattenute a compensazione delle maggior somme che verranno richieste.

Quindi una volta stabilita la somma dovuta, meno quanto già incassato, si pagherà la differenza.

Quindi, a mio avviso, bisognerà sentire la controparte e capire che cosa chiede, valutare se la richiesta è fondata e su quella base andare al DPL è sottoscrivere una conciliazione, che diventa anche titolo per d.i.

Il fatto che sia stato fatto un accordo, di lavoro, tra prestatore, anche se ex, e datore di lavoro, fuori dai canoni sindacali/DPL, questo di per se è già anomalo.

Da: Statute Law  21/03/2014 16:01:59
@ Antequera
.....tempo addietro in un caso simile a quello da te prospettato, al fine di non avere qualche richiesta successiva ho inserito:
Il Lavoratore, accetta - a titolo transattivo - la complessiva somma di euro  … (…/00) e di conseguenza dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi ulteriore azione sia in sede sindacale che in sede giudiziaria, ricollegabile, per qualsivoglia pretesa, titolo e/o causa, alla pretesa attività di lavoro nel periodo come sopra indicato ed in relazione alla messa in mora allegata;....
Inoltre il lavoratore, con l'accettazione dell'importo così come sopra offerto e corrisposto, dichiara di essere pienamente soddisfatto e di non avere nulla più a pretendere del Datore, per qualsiasi ragione e/o titolo e/o causa e/o che possa trovare origine dall'intercorsa attività di lavoro in tutto il periodo come sopra indicato, e si impegna a rilasciare quietanza all'atto del pagamento a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto;
Le parti si danno reciprocamente atto di avere sottoscritto il presente verbale di conciliazione anche a norma e per gli effetti di cui all'articolo 411 c.p.c. consapevoli dell'inoppugnabilità del presente verbale e ciò a norma dell'art. 2113 c.c., ultimo comma.....

Da: Antequera 21/03/2014 16:03:56
infatti credo di fare così.
gli chiedo la ripetizione delle somme, la specifica analitica delle pretese fatti salvi e impregiudicati i rispettivi diritti
lei non restuirà un bel niete e io ...

Da: lii03 21/03/2014 16:12:55
Secondo me non avete letto l'art. 2113 cc, se l'accordo non viene sottoscritto davanti all'organismo sindacale, in cui vi è inserita la clausola, controfirmata dalle tutte le parti, che il presente accordo verrà registrato al DPL, oppure l'accordo non viene redatto e sottoscritto davanti al DPL, in caso di impugnativa, per qualsivoglia motivo, nei termini di 60 gg, quello accordo, se pur perfetto, rispettando tutti i canoni, si annulla.

L'ultima volta che lo scrivo!

Da: lii03 21/03/2014 16:18:57
Se la lavoratrice ha ragione e gli vai a chiedere le somme indietro, il Giudice che andrà a rivolgersi vi farà uno di quei servizi che difficilmente dimenticherete.

Da: Ph_D 21/03/2014 16:25:15
Una transazione che non rientra nei canoni dell'art. 2113 è chiaramente nulla, per cui il lavoratore ha diritto a proporre l'azione giudiziaria.

Ma come si fa a compensare una somma certa, liquida ed esigibile con un'altra che non ha tali caratteristiche? Non è mica che il lavoratore ha uno "ius retinendi" su somme percepite senza causa (venendo meno l'accordo, cessa la causa che ha legittimato il pagamento delle somme). Se viene meno il titolo in base al quale aveva ricevuto le somme, non c'è dubbio che deve restituire tutto immediatamente. Non scherziamo!

Io presenterei un bel d.i. chiedendo le somme percepite senza causa e chiedendo anche gli interessi legali dal momento della percezione, stante la malafede di controparte (2033 c.c.)...
Anche in caso di opposizione, credo che il giudice dovrebbe concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 cpc in prima udienza (perchè l'opposizione non si basa su "prova scritta" o di "pronta soluzione").

Da: Antequera 21/03/2014 16:26:20
quindi professi cautela. Cosa che non guasta mai. Però dici una cosa buona e giusta: se ha ragione ....
e se non ha ragione?

Da: Antequera 21/03/2014 16:29:25
xph. quel che dici ha certamente un fondamento.

Da: Statute Law  21/03/2014 16:31:08
@Lii
...leggiti l'ultimo comma del 2113...

Da: lii03 21/03/2014 16:41:22
Provateci, poi mi fate sapere...!

Solo se si è difronte ad una pretesa assurda, oltre che infondata, avrebbe senso la richiesta di ritorno delle somme.

Ma se gli sono state riconosciute.

Che il datore fa la marcia indietro.....?

La questione è che sono state ritenute insufficienti, sarebbe strano che il datore, oggi, direbbe gliele ho riconosciute per misericordia.

L'unico cosa da fare, è dichiarare che quelle somme date sono più che sufficienti a chiudere il discorso retributivo.

Da: Ph_D 21/03/2014 17:01:45
Eh sì, ma è tutto da dimostrare che il lavoratore abbia diritto a quelle somme.

Se le ha ricevute, è perché c'è stato una transazione, sebbene poi successivamente invalidata. Nel mio tribunale una causa del genere durerebbe 2-4 anni in primo grado. Per cui è ben possibile che il lavoratore - se la differenza tra quanto preteso e quanto ricevuto è minima - di fronte alla prospettiva di dover restituire il tutto cambi nuovamente idea e si accontenti di quanto ricevuto ab origine... con una transazione... questa volta davanti al giudice del lavoro, che sarà ben lieto di chiudere la vicenda sena dover emettere sentenza.... ;-)

Se poi chiedi un d.i. che succede? Il lavoratore si oppone e inizia un giudizio ordinario di cognizione. Se il giudice ritiene la causa infondata, concede l'esecuzione provvisoria. Se non la ritiene fondata, non la concede (ed è il momento, per il datore di lavoro, di intavolare le trattative).

Da: El chico 21/03/2014 17:34:21
@  Antequera
Secondo me ti fai tanti problemi per nulla.
Hai fatto un accordo che sebbene nullo, vale comunque come ricevuta di somme, è il titolo per cui sono state rilasciate che resterebbe indefinito anche se sono comune riferibili ad un rapporto di lavoro, quindi la causa c'è sono i motivi della causa che mancano.
Pertanto, lascia che la lavoratrice ti faccia la specifica di quello che secondo lei le spetta ed a quale titolo.
E' lei che pretende ed  è lei che al limite agirà in giudizio, certo se ritiene nulla la transazione le somme date dovrà imputarle a titolo di acconto sulla sua pretesa o restituirle.
Inoltre, ed è il tuo punto di forza, se l'avvocato che l'ha seguita nella  fase transattiva continuasse ad assisterla, sarebbe un "pazzo" da un punto di vista deontologico.

Da: Ph_D 21/03/2014 18:38:28
Il titolo del post è sbagliato.
Non "esame avvocato in Spagna" ma "questioni di diritto italiano trattate dagli abogados" ;-)

Da: common law 21/03/2014 18:57:46

scusate ma secondo me non si può prescindere dal fatto.

Se è stata transata la somma dovuta a titolo di tfr. stipendi ed indennità quali rol su periodi effettivamente lavorati la lavoratrice vincerà in ogni sede.

Se invece, visto l'abbandono del posto di lavoro, è stata transato il periodo di indennità spettanti in caso di licenziamento illegittimo (in altre parole dovrei licenziarti e lo sai ma per non avere storie entrambi ti riconosco un periodo a titolo di indennità che corrisponde (e ipotizzo) al minimo delle mensilità stabilite dalla legge (e qui dipende da quanti lavoratori occupa l'azienda) allora perderà in ogni sede perchè si tratta di indennità ulteriori.

Non si può prescinderre dalla causa dell'accordo! O meglio, da quale causa hanno dedotto nell'accordo per stabilire che fare...

@ PH_D
informiamoci se è possibile cambiare il titolo: ci si diverte di più, ci si confronta, non ci sono insulti ed i troll che intervengono solo per insultare gli abogados stanno lontani,)


Da: Antequera 21/03/2014 20:20:42
grazie per il vostro prezioso aiuto. Spero di poter fare altrettanto se ci saranno questioni inerenti il mio ambito di operatività.
La storia che mio malgrado mi ha coinvolto -perché ho dato fiducia alla collega-, dimostra quello che ho sempre sostenuto: l'avvocato generalista è finito. Il diritto è troppo ampio e complesso per essere conosciuto in toto.
Per la questione cambiare nome al thread. Perché, si può avere un confronto serio e costruttivo se si vuole. Ai provocatori più o meno manifesti basta non replicare.

Da: skygate 21/03/2014 20:56:51
Tempo fa avevo letto che un abogado spagnolo può esercitare anche in altri Stati, mi sembra di ricordare il Perù, ed altri.
Qualcuno ha qualche info in merito?

Grazie

Da: pasajero  -banned!-21/03/2014 21:01:36

- Messaggio eliminato -

Da: Antequera 21/03/2014 21:01:50
se non sbaglio il titolo spagnolo è direttamente abilitante in molti Stati dell'America latina. In Argentina di sicuro.

Da: pasajero  -banned!- 21/03/2014 22:00:33

- Messaggio eliminato -

Da: pasajero  -banned!-21/03/2014 22:32:12

- Messaggio eliminato -

Da: Abogado Madrid 22/03/2014 02:13:36
@ antequera

qualsivoglia accordo che non sia stato stipulato in sede DTL 410 cpc sede sindacale 411 cpc o in sede giudiziale e' sempre impugnabili ai sensi dell art 2113 cc. Detta impugnazione ha un termine decadenziale di sei mesi, il che implica che passato detto termine l' accordo non e' impugnabile.

Ciò detto, aspetto fondamentale e' : la liberatoria dell accordo e' stata formulata in modo corretto (tombale) se la risposta e' positiva passati i sei mesi non può nulla. Se la risposta e' negativa, anche se l accordo e' inoppugnabile il lavoratore potrebbe avanzare altre richieste.

Peggiore ipotesi: non sono passati i sei mesi ; si applica il 2113. Atto invalido e le somme trattenute verrano considerate in acconto,.
la presenza degli avvocati e' ininfluente .

La questione diritti disponibili non centra nulla, unico aspetto rilevante e' la qualifica del lavoratore il quale deve rientrare nel novero del 409 cpc.

Non ratificare in sede sindacale o in dtl e' una grave leggerezza...

Da: common law 22/03/2014 09:48:18

pasajero

no.. non serve necessariamente diventare barrister ma come solicitor devi soggiacere alle limitazioni dei solicitors.
Sei iscritto alla Law Society invece che al Bar Council

Da: Italoabogado Asino  22/03/2014 19:31:28
Io credo abbino raggione......

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