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Esame avvocato Spagna
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Da: El chico 19/03/2014 14:16:26
Vai lillo , sei tu la vera forza maggiore....
Io mi dissocio, anzi al contrario...

Da: common law 19/03/2014 14:45:46

la forza maggiore riguarda un evanto eccezionale ed imprevedibile; una patologia ad un arto in un'attività sportiva non è imprevedibile nè eccezionale.

Ho nominato la forza maggiore solo perchè, anch'essa nel contratto, è prevista come causa di non esclusione dall'adempimento.

Il concetto Mr Help non riguarda la possibilità di accedere o no, ma l'impossibilità di ricevere la prestazione in assenza di colpa o dolo.

La giurisprudenza, sul punto, si è espressa varie volte in ambito di viaggi turistici condannando sempre il tour operator alla restituzione di quanto già percepito perchè, quando la controprestazione si rende impossibile entrambi i contraenti sono liberati.
Nel tuo esempio della piscina sarebbe addirittura un dovere del gestore non farti accedere perchè l'attività è pericolosa (se mi sento male nuotando rischio di annegare).
Questi sono i casi della culpa in vigilando molto ben conosciuta nell'ambito penalistico in riferimento al reato  di lesioni colpose.

Nel caso di specie vi è l'ulteriore conseguenza di una responsabilità nel danno; come mi ha giustamente suggerito un Collega che ha letto qui, il Centro è anche in una posizione di garanzia e avrebbe dovuto impedire egli stesso l'accesso alla ragazza.

Il nesso di causalità, quantomeno nella corresponsabilità, è in re ipsa: già dal referto obiettivo dell'esame clinico si evince come sia impossibile per l'istruttore non rendersi conto del dolore che provava la ragazza.
Ciò anche laddove il giudice non ritenga provato che la ragazza ha chiesto più volte, e le è stato dato, del ghiaccio per il dolore alla caviglia e gonfiore.
Nesso della probabilità logica (almeno in penale è così).

Sulla responsabilità credo si sia tutti d'accordo ma il mio dubbio riguarda se contestare o meno la clausola abusiva che impedisce la risoluzione del contratto.

Da: lii03 19/03/2014 15:16:19
Ma si, common,  è così, se fosse un contratto associativo o un contratto di affitto, del utilizzo, ci potevano essere dei dubbi.

Ma qui si tratta di un contratto(da quello che ho capito) a prestazioni corrispettive, venuta meno la possibilità, anche del creditore a riceverla, il contratto si annulla per impossibilità sopravvenuta.

In più vi è una clausola vessatoria, ancor più vietata dal codice del consumatore, dovrebbe essere la III parte, che la rende nulla, come da me precedentemente affermato e quindi travolge il contratto annullandolo per sopravvenienza avvenuta, lo stesso discorso sarebbe applicabile, anche se la creditrice, nel caso di specie, fosse diventata incinta.

Il resto sono solo opinioni, qualcuna anche stravagante.

Sarebbe normale, a mio avviso, nel caso di citazione a giudizio, non ho capito per quale motivo risarcitorio, avendo la cliente avuto un cedimento fisico, (probabilmente conseguenziale, quindi mancanza di diligenza, responsabilità extra contrattuale), mettere l'accertamento negativo delle somme dovute, sarebbe il minimo per evitare il D.I. che se fatto (il d.i.), nelle more dell'accertamento negativo, sarebbe un bis in idem.

Da: El chico 19/03/2014 15:36:48
Bravo lii mi associo....

Da: common law 19/03/2014 15:48:13

Se tu lo vedessi lii questo contratto è un coacervo di locuzioni atte a far passare il contratto a prestazioni corrispettive come contratto associativo:

Si titola: Iscrizione ai servizi istituzionali anno scolastico 2013/2014;
L'intestazione è : Centro studi XXX scuola di YYY

Poi fanno passare l'iscritto come socio il quale si iscrive ai corsi e la somma è qualificata come "contributo per finalità istituzionali"

Le clausole sono chiamate: Norme amministrative e prevedono che i corsi del centro sono a numero chiuso e che, anche se il "discente" (se è un discente non è socio) denominato anche "allievo" è costretto al sciare il Centro per malattia, cause di forza maggiore etc... deve versare il "contributo".
Il socio non ha alcuna possibilità di frequentare il Centro se non frequenta i corsi come allievo (è un contratto sinallagmatico vero e proprio)

Poi richiamano il 1341 (senza la doppia sottoscrizione) dichiarando che si approvano specificamente le clausole.

Il risarcimento è per la culpa in vigilando.
Come ho detto, dovessi esprimermi in termini penalistici, non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

a dire il vero io ci vedo anche la fattispecie penale..non solo civile...

Da: Antequera 19/03/2014 16:07:33
ciao Common. Ti do un consiglio facile facile, contatta un civilista tra cui ne vedo buoni qui e fatti aiutare. Qui vai sul civile contrattuale il più puro e tosto e se non hai una forma mentis ad hoc ci rimetti il resto dietro. Te lo dico con amicizia perché il civile per i non civilisti è una palude che ti si apre di colpo. Il D. I. potrebbe addirittura incrementare il debito della tua. Poi vagli a spiegare che tra tre anni forse riprende il tutto. A ciò va aggiunto che la cosa sarebbe innanzi un giudice di pace ovvero la tomba del diritto.
Io se ho di problemi del genere lo passo al civilista dello studio, renditi conto gli ho fatto fare anche una causa civile x mio fratello. Il diritto è troppo ampio per generalizzare. Almeno io la vedo così.

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Da: Ph_D 19/03/2014 16:12:08
Vorrei aggiungere alcune considerazioni.

La ricostruzione di MR.HELP è certamente da condividere.

Si tratta di vedere cosa comprendeva esattamente il contratto ma credo, dato anche l'elevato importo, che non si posso negare l'esistenza di un'obbligazione di "assistenza" negli allenamenti. Siamo in un caso - se non di contratto - di "quasi contratto". Obbligazioni da "contatto sociale qualificato" (come quella del medico che cura il paziente in sala operatoria).

Ciò anche in virtù degli artt. 1175 e 1375 (correttezza e buona fede dell'adempimento di obbligazioni e contratto), secondo cui alla parte si chiede di assistere la controparte anche laddove non previsto espressamente nel contratto, laddove ciò non causi un apprezzabile sacrificio. Il centro sportivo era custodito, c'erano gli istruttori, avrebbero dovuto vigilare... ma non l'hanno fatto.

Ma poi c'è anche il 1374 ("il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità"). Vero che è che tale articolo si applica solo quando le parti non abbiano disposto nulla sulla materia (C 02/8577), ma è anche vero che le disposizioni delle parti in questo caso sono nulle (clausole vessatorie). Insomma, messa così, secondo me suona bene. Anche perché (mi chiedo) chissà se le attrezzature sportive erano "a norma" e chissà se il loro non essere "a norma" non abbia contribuito a causare il danno della cliente...

Riguardo al modo per evitare il d.i.... Esatto, chiedi al giudice l'accertamento della non-debenza dei 2.000 euro. Controparte non ti farà un d.i., e se per errore dovesse farlo, ti opporrài eccependo la litispendenza. Il giudice provvede ai sensi dell'art. 39 cpc.

Io, comunque, una causa del genere cercherei di non mandarla in decisione ma di trovare un accordo, dopo averla iscritta a ruolo.

Se fossi il centro, negherei i fatti. Farei presente di non aver ricevuto mai lamentele dalla cliente. Farei presente che, in caso di infortunio/malattia, la stessa avrebbe dovuto denunciare la cosa, ma che non l'ha fatta. Ora, non conosco i fatti di causa, ma comunque non è semplicissimo (anche con la CTU) dimostrare una responsabilità del centro. E se la cliente si fosse fatta male fuori dal centro?

Loro proveranno a sostenere che l'impossibilità non è imputabile al centro, ma alla cliente (allenatasi malamente) e che comunque non avevano obbligazione di seguire la cliente.

Il giudice potrebbe respingere la tua domanda perché non hai assolto l'onere probatorio, che in quanto attore spetta a te (anche nei casi di responsabilità contrattuale, sebbene in tali casi il tuo onere sia più agevole: dimostri cosa diceva il contratto e che loro non hanno adempiuto).

Da: El chico 19/03/2014 16:16:20
696 bis, accertamento tecnico preventivo prima della causa. accertamento del tipo di contratto.

Da: common law 19/03/2014 16:31:41

Se la ragazza si fosse fatta male fuori dal centro la scuola avrebbe dovuto impedirle di proseguire la frequentazione dei corsi invece di ignorare gli evidenti sintomi che presentava.
La sindrome non è, per es. una frattura: non sai dove si è verificata ed impedisce qualsiasi attività
Gli esami parlano chiaro: la patologia è aggravata da sovraccarico da stress funzionale.. insomma i classici incidenti sportivi

Per chiedere l'accertamento negativo dovrei andare a colpire la clausola, cosa che non voglio fare se non come rilievo residuale.

Una cosa è se la ragazza, facendosi male, non avesse mai frequentato i corsi; ma lei li ha frequentati e quindi ci sta la responsabilità.

Mi hanno fatto un esempio: se io salgo sul tram devo pagare il biglietto; se poi per negligenza il tramviere causa un sinistro non posso sostenere di non aver mai dovuto pagare l'intero biglietto ma posso solo richiedere il risarcimento.
E' su questo rilievo che non conviene attaccare la clausola, ma basarsi sulla mancanza di controllo/negligenza.

L'accertamento negativo non credo si possa basare sulla diversa fattispecie della responsabilità della scuola extracontrattuale

Da: common law 19/03/2014 16:43:04

@ PH_D

come "non avevano obbligazione di seguire la cliente"?

Ma se è una scuola con cossi seguiti da un'insegnate/istruttore... non è una palestra!

La responsabilità degli insegnanti educatori etc dove va a finire?

Guardate che la ragazza è minorenne!

Da: dock 19/03/2014 17:39:24
Le cancellerie del mio foro continuano ad inviare le  pec solo al mio avvocato di intesa.... già interpellati...tamquam non esset... che faccio?

Da: dock 19/03/2014 17:39:30
Le cancellerie del mio foro continuano ad inviare le  pec solo al mio avvocato di intesa.... già interpellati...tamquam non esset... che faccio?

Da: common law 19/03/2014 18:27:17

@ dock

al tuo avv. d'intesa è stato anche conferito mandato alla difesa?

Da: Ph_D 19/03/2014 18:34:08
Chiedo venia. Avevo compreso fosse una palestra. Non una scuola. C'è giurisprudenza a valanga su "culpa in vigilando". Tutta a favore del danneggiato.

Da: Antequera 19/03/2014 18:46:19
sono diversi i tribunale che hanno preso da qualche mese ad oggi di mandare la pec solo all'avvocato. ho chiesto il perché di questa rottura e in una cancelleria mi hanno risposto che è stato il presidente a dare questo dettame. La cosa è stata seguita da una spiegazione sommaria e frettolosa con invito di parlare con il presidente.

Da: Antequera 19/03/2014 18:56:01
voglio aggiungere che i diversi tribunali hanno iniziato a specificare ad esempio nei 415bis cpp il titolo dello stabilito e quello dell'avv., per esempio: difeso da avv. tizio e abogado caio. prima non c'erano distingui

Da: dock 19/03/2014 19:05:11
Common law

assolutamente no..

Da: common law 19/03/2014 19:22:38

@ PH_D

è una scuola iscritta come associazione. In pratica ti fan diventare socio (del nulla) e fai i corsi.
Le clausole sono contenute nel foglio d'iscrizione alla scuola ed ai suoi corsi (ho scritto com'è il contratto poco sopra)
si chiama proprio Centro Studi XXX Scuola Di YYY

Ho scoperto una cosa ulteriore:
hanno prima voluto il bonifico e poi mandato via mail i fogli precompilati (tutto dichiarato dalla scuola che al ricevimento del bonifico della quota d'associazione e prima rata d'iscrizione ai corsi inviavano i moduli precompilati da sottoscrivere).
In sostanza la madre della ragazza si è ritrovata prima a pagare 2300 Euro e poi a firmare il modulo così prestampato.

Ora dite che queste son cose normali e lecite...

@ Dock

se non era in mandato invia un fax di invito immediato a notificare al tuo indirizzo pec la comunicazione di cancelleria in quanto, per errore, è stata inviata a soggetto non nominato quale difensore; in difetto riterrai la comunicazione nulla con tutte le conseguenze e responsabilità di legge.

A dopo... devo andare a cena

Da: El chico 19/03/2014 19:40:07
Giusto  Ph_D

Negozio nullo. Può un minore essere iscritto da un terzo  ad una associazione, anche se è suo legale rappresentante?
E colui che la allenava o gli faceva lezione, se è un docente qualificato, doveva capire che non poteva sforzare oltre, lesioni colpose?

Da: Ph_D 19/03/2014 20:13:48
@ el chico

Mi dispiace ma non è nullo. Il "contratto a favore di terzi" (1411) è contemplato nel nostro ordinamento ed è perfettamente valido. Ti sei già risposto.

@ tutti

Ho deciso anche io di percorrere la "via spagnola". Ho inviato i documenti al Ministero, prima che cambi il real decreto. Vediamo un po se riesco ad omologare il titolo e iscrivermi in un colegio (senza master)...

Ho i miei dubbi che ciò sia ancora possibile. È la prima volta che comincio un percorso con l'idea che forse non mi porterà da nessuna parte!

Da: MR.Help 19/03/2014 21:57:03
Tutte le posizioni espresse mi paiono pregevoli. Miei buoni amici, se fossi mia la causa, andrei dritto per dritto: inizio con una bella citazione per chiedere il risarcimento danni e la risoluzione del contratto per inadempimento. Poi aspetto: mi fai la riconvenzionale per il resto? benissimo, insisto per il discorso risoluzione e, come argomento in appoggio, provo a sostenere anche il discorso nullità della clausola.

Fossi il collega di controparte in merito a detta ultima eccezione direi che la funzione del contratto, a maggior ragione se trattasi di un contratto "associativo", non è il farti fare attività sportiva ma metterti la struttura a disposizione e se tu non puoi entrare questo non inficia certo il sinallagma.

Vogliamo provare a correggere il tiro a nostro favore con la presupposizione? L'idea può anche reggere. Bisogna argomentarla bene .. ma la strada della risoluzione mi sembra sempre un po' più semplice.

Poi la palla va al Giudice che si dovrà risolvere il problema ... :) comunque, per una via o per l'altra secondo me si arriva allo scopo.

Da: Statute Law  19/03/2014 22:41:45
Buonasera,
leggendo gli ultimi post, in particolar modo quelli di Mr.Help
volevo segnalarVi quanto segue:

Il Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) ha adottato l'opzione dello scorporo delle disposizioni in materia di clausole vessatorie, originariamente contenute negli articoli dal 1469 bis al 1469 sexies del Codice Civile; oggi, quindi, tali disposizioni trovano collocazione nella Parte III, Titolo I del suddetto Codice, dall'art. 33 all'art. 38. Si tratta di regole volte a limitare l'autonomia privata del professionista impedendo a questi di abusare della propria forza contrattuale a svantaggio del consumatore.
Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Il Codice ha introdotto l'esplicita menzione della sanzione della "nullità" per queste clausole abusive. Si tratta di una figura di nullità peculiare, c.d. di protezione: essa si contraddistingue per essere relativa, in quanto opera solo a vantaggio del consumatore, e parziale, in quanto il contratto rimane efficace per il resto. Ne è inoltre espressamente stabilita la rilevabilità d'ufficio, sicché la presenza di una clausola abusiva potrà essere comunque sanzionata per intervento del giudice anche qualora non sia stata espressamente impugnata dal consumatore.
La competenza in materia di azioni inibitorie e di azioni dirette a far dichiarare la nullità delle clausole, infatti, è del giudice ordinario e tale controllo giudiziale interessa unicamente il singolo contratto. Al fine di assicurare una tutela ultraindividuale, e quindi collettiva, la legge ha riconosciuto alle Associazioni e alle Camere di Commercio la legittimazione a proporre l'azione inibitoria: ciò ha aperto un fronte di attività camerale di controllo preventivo sulle condizioni generali di contratto e sui contratti standard, finalizzata all'esperimento dell'azione prima che la clausola vessatoria sia usata, e cioè inserita nei contratti conclusi.
L'art. 33 del Codice del Consumo definisce "vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che, malgrado la buona fede del professionista, determinano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti ed obblighi significativo".
La vessatorietà della clausola non riguarda l'eventuale sproporzione economica delle prestazioni, ma lo squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali delle parti contrapposte. Al fine di evitare la vessatorietà, e quindi la nullità, è opportuno redigere moduli che prevedano diritti reciproci per entrambe le parti. Spetta al professionista provare che l'assetto contrattuale complessivo è tale da annullare ogni squilibrio a scapito del consumatore.
Il medesimo articolo elenca 20 clausole ritenute vessatorie, alcune delle quali sono frequentemente riscontrabili nei formulari utilizzati nella mediazione immobiliare.
La presunzione di vessatorietà derivante dall'inclusione di una clausola nell'elenco non è assoluta e può essere superata nel caso in cui vi sia trattativa individuale e comunque un sostanziale equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto per le parti.
Sono in ogni caso nulle, invece, le clausole che, quand'anche oggetto di trattativa, abbiano per effetto o per oggetto quanto previsto dall'art. 36, comma 2 del Codice del Consumo.
Il riequilibrio può essere perseguito incrementando quantitativamente e qualitativamente gli obblighi contrattuali del mediatore.

ESCLUSIVA (lettera "t"): la clausola (alla quale viene peraltro riconosciuta, sul piano del merito, la capacità di soddisfare interessi ed esigenze meritevoli di tutela) deve presumersi vessatoria se il professionista non è in grado di dimostrare che la stessa è stata oggetto di trattativa fra le parti. E' quindi necessario lasciare la facoltà di scelta fra i due tipi di mandato, in esclusiva e non, prevedendo nel primo caso una serie di oneri aggiuntivi a carico del mediatore. L'obbligo a carico del venditore potrebbe essere mantenuto compensando la penale che questi pagherebbe in caso di violazione con la rinuncia, da parte del mediatore, al rimborso delle spese in caso di mancata conclusione dell'affare.

IRREVOCABILITÀ (lettera "g"): la clausola che non riconosce al cliente la facoltà di recedere dal contratto prima della sua scadenza deve essere eliminata. In suo luogo va prevista la facoltà di recesso da parte di entrambe le parti contrattuali, verso la corresponsione di una determinata somma di denaro.

PENALE (lettera "f"): affinché la penale non desti sospetti di vessatorietà è necessario che non sia manifestamente eccessiva. In tal caso è fondamentale l'assetto di interessi risultante dal combinato disposto della clausola penale stessa e dell'individuazione degli obblighi negoziali facenti capo al mediatore. A fronte di specifici inadempimenti del venditore devono essere previste le attività che il mediatore si impegna a svolgere per l'adempimento dell'incarico ricevuto.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (lettera "u"): si presume abusiva sino a prova contraria la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore. Pare pertanto preferibile l'orientamento di non inserire alcuna clausola di tal genere in quanto è la legge a stabilire il Foro competente, salva sempre comunque una diversa scelta operata con la trattativa individuale.

DISDETTA (lettera "i"): il termine stabilito per la relativa comunicazione non deve essere eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto.

Inoltre:

Il nostro codice penale all'articolo 40 sancisce una piena equiparazione tra le causalità attive e quelle passive, a condizione che sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Ed infatti, al secondo comma della su citata norma viene precisato che " non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" (omissione impropria).

Per l'individuazione della fonte del suddetto obbligo non è sufficiente fare riferimento al principio del "neminem laedere" sancito dall'art. 2043 del codice civile, ma è necessaria una norma di legge che lo preveda specificatamente, ovvero l'esistenza di particolari rapporti giuridici od ancora una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui.

Tale obbligo giuridico di impedire l'evento fa sorgere in capo al soggetto su cui grava la c.d. "posizione di garanzia", consistente nel dovere di porre in essere tutte le misure necessarie a tutelare il soggetto ritenuto più debole e, quindi, da garantire.

Essa, pertanto, è ravvisabile non solo quando vi sia un rapporto di tutela tra il garante e il titolare di un determinato bene, ma anche quando la necessità di tutela del soggetto garantito sorga nell'ambito di un'attività che si svolge sotto un potere di organizzazione e di direzione di un altro soggetto. In tale ultimo caso, esigenze commerciali, amministrative, organizzative o di gestione possono rendere necessaria l'esigenza di attuare una delega di funzioni dalla quale consegua anche il trasferimento della posizione di garanzia, così che l'obbligo (giuridico) di impedire l'evento non grava più su un solo soggetto, ma viene ad avere diversi titolari.

Di conseguenza, diversi saranno i titolari della posizione di garanzia, ciascuno dei quali sarà per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge, e nessuno potrà, eventualmente, andare esente da responsabilità invocando l'esaurimento del rapporto obbligatorio o il sub-ingresso in tale obbligo da parte di terzi (Cass. 46515/2004, n. 8593/2008).

Infine mi sembra importante segnalarVi che:

Il gestore e manutentore degli impianti sportivi ha la responsabilità penale in quanto titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40, cpv, cod. pen. e, pertanto, egli è tenuto a predisporre un idoneo servizio di assistenza agli utilizzatori della struttura medesima al fine di tutelarne l'incolumità fisica (fonte: Corte di Cassazione, sentenza n° 4462 del 14.12.2005.....

Da: common law 19/03/2014 22:48:49

Help, naturalmente, a mezzo forum, e impossibile spiegare bene o che il lettore ricordi tutti i particolari.

La questione investe addirittura l'esistenza stessa dell'associazione.
Che associazione è quella di cui non puoi usufruire di alcunchè se non ti iscrivi ai corsi?

2) la madre della ragazza PRIMA ha dovuto pagare la quota associativa di una cosa che si definisce "SCUOLA" poi le è stato inviato via mail il modulo di associazione giaà predisposto e il modulo d'iscrizione ai corsi già predisposto.
3) circa il punto sub 2) vi è mail che afferma:" Egr. signora, abbiamo ricevuto il bonifico e provvediamo ad inviarle i moduli da sottoscrivere già compilati.

4) palesemente le clausole non sono state discusse nè conosciute prima di pagare la prima tranche della retta, addirittura il pagamento della prima tranche della retta era condicio sine qua non per avere il modulo d'iscrizione.

5) mai conosciuto nè conoscibile lo statuto dell'associazione

Io non sono una civilista.. se lo fossi penso ballerei sopra le loro teste.. causa la mia inesperienza in materia del cuore del diritto civile (obbligazioni) devo andare a tentoni.

Quanto sopra solo in relazione alla clausola... mi riservo, domani, di consultare il medico legale per valutazione del periodo stimabile della lesione.

Ho risolto la questione testimoni.

In conclusione: non mi piacciono le palesi ingiustizie.. ci andrò giù pesante se il medico legale avallerà il periodo di aggravamento della lesione (esame obiettivo che attesta che al lesione perdura da x mesi con sintomi XXX); sussiste la fattispecie penale.


Da: dock  19/03/2014 22:51:19
Common Law...grazieeee!

Da: common law 19/03/2014 22:57:25

@ Statute

tutto giusto quel che affermi eccetto una cosa: la protezione del consumatore non è invocabile in caso di contratto associativo.

Devi attaccare la sussistenza dell'associazione  perchè non assolve ai requisiti della stessa: un'associazione deve fornire un servizio (fosse anche una sala per giocare a ping pong) che nel caso di specie non esiste.
La scuola assume la veste di associazione esclusivamente per godere dei benefici fiscali ed imporre clausole vietate dal codice del consumo: si entra, tra l'altro, nel tributario e nell'abuso del diritto (nazionale).

Sta cominciando a piacermi questa causa.. risveglia i miei istinti peggiori... odio le ingiustizie e le vessazioni...







Da: common law 19/03/2014 23:00:15

@ dock
prego.. capitò anche ad un collega... scrissi di persona il fax... si sono precipitati a inviare via pec (naturalmente inviano anche all'ordinario.. ma chissenefrega...)

Anche questa è un'ingiustizia inescusabile che non può essere giustifcata dalla prassi.. la mancata comunicazione al difensore ha effetti giuridici ben precisi.. non capita mai nel penale li mortacci loro...

Da: Abogado Madrid 19/03/2014 23:24:39
Trámites y gestiones personales
Acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales
Qué es
La Ley 34/2006, de 30 de octubre, ha sido desarrollada mediante el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, modificado por el Real Decreto 150/2014, de 7 marzo. Este reglamento establece cuales son los requisitos que deben reunir aquellos ciudadanos que quieran desempeñar las profesiones de abogado o procurador.
La determinación del cumplimiento de tales requisitos se realizará mediante pruebas de evaluación.

A tenor de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, el ejercicio permanente en España de las profesiones de abogado y procurador con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la UE o del EEE se regulará por su legislación específica.

Como documentos asociados al margen todos los ciudadanos interesados pueden descargar en formato pdf la Guia práctica informativa del procedo de evaluación para acceder a la profesión de abogado, para la convocatoria del 2014 y tambien las pruebas piloto de evaluación profesional para el ejercicio de la profesión de abogado en 2014, una de ellas con indicación de las respuestas que se consideran correctas.

Si dispone de D.N.I. electrónico u otro certificado electrónico reconocido, podrá cumplimentar su solicitud de participación por vía telemática a través del siguiente enlace: Evaluación de la aptitud profesional para acceso a la profesión de Abogado, o puede descargar la solicitud en formato pdf: Modelo de solicitud (PDF. 37 KB).

Da: MR.Help 19/03/2014 23:32:29
Common, tutte argomentazioni pregevoli, ma io faccio un altro ragionamento, ossia quello delle vie brevi.

Io da civilista nel ragionamento che vorrebbe attaccare frontalmente il contratto o la clausola vedo più problemi che opportunità, mentre vedo più semplice la via dell'inadempimento e della risoluzione. Qualcuno ha citato il contatto sociale: bingo, aggiungo io!

Dopodiché come dicevo prima, aggiungere l'eccezione di nullità come ragionamento ulteriore (dico ulteriore perché più difficile da motivare a mio avviso), per resistere alla presumibile richiesta di pagamento avversaria, mi pare buona cosa.

La semplicità è la massima complicazione diceva qualcuno: concordo.

Da: common law 19/03/2014 23:59:35

Help, in soldoni e per quel poco che posso valere come civilista..

Io qui così devo redigere un'atto di citazione in tempi stretti; ora, se non attacco la clausola mi ritrovo con la somma non contestata (se sei presente in giudizio ti possono chiedere espressamente se contesti la somma.. e non puoi non riapondere.. il silenzio vale come contestazione solo se la parte non è presente ma il mandato alla difesa deve essere estremamente limitato) ed il contratto efficace perchè non eccepito.

Si tratta quindi, nella pratica, di stabilire le priorità della domanda:
quindi io procederei con la contestazione del contratto stesso riconducibile alla tutela del consumatore per i motivi già esposti;
passerei alla non conoscibilità della clausola vessatoria perchè il contratto per confessione è stato inviato solo dopo aver percepito il bonifico della prima tranche e quindi la falsità delle affermazioni in esso contenute;
inadempimento della presunta associazione che ha preteso l'adesione allo statuto senza che esso sia stato conosciuto o in qualsiasi modo conoscibile;
passerei alla clausola abusiva;
passerei alla responsabilità dell'insegnante (argomentando con prove, circostanze, esiti clinici e quant'altro),
conclusioni:
accertare la responsabilità della scuola;
per l'effetto condannare al risarcimento del danno;
in subordine accertare la corresponsabilità della scuola nel non aver impedito l'aggravarsi dell'evento lesivo e condannare al risarcimento non inferiaore a Euro XXX ovvero, in esstremo subordine secondo giustizia;
dichiarare la non conoscibilità delle clausole contrattuali vessatorie perchè il contratto è stato fornito solo a seguito di pagamento della quota d'iscrizione ai corsi della scuola;
accertare che l'associazione non soddisfa i requisiti costituitivi delle stesse e per l'effetto dichiarare l'applicabilità della tutela predisposta dal codice del consumo con l'ulteriore effetto di dichiarare il divieto di apporre clausole abusive ai sensi della direttiva del '93 che dispone la nullità delle stesse;
per l'effetto dichiarare non dovuta la prestazione per sopravvenuta impossibilità della controprestazione nel contratto da qualificarsi come sinallagmatico

più o meno questo... ora ho scritto di getto...



Da: MR.Help  20/03/2014 07:46:57
Beh ma prima di parlare di somma non contestata occorre che controparte ti faccia domanda riconvenzionale. e poi comunque la risoluzione per inadempimento ti risolve già il problema ... il resto é un rafforzativo che va bene ma io rovescerei le priorità .. ma qui siamo nella discrezionalità delle scelte del professionista.

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