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Esame avvocato Spagna
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Da: common law | 18/03/2014 21:35:06 |
p.s. scusa la sintassi pessima... | |
Da: MR.Help | 18/03/2014 22:07:04 |
Il senso del contratto è: io ti metto a disposizione i miei servizi per praticare sport, se poi tu sei "rotto" è un problema tuo. Per questo almeno apparentemente non mi sembra riconducibile ai casi di "impossibilità sopravvenuta" che darebbe il diritto al recesso. Nullità .. no, perché comunque la controprestazione non è che sia impossibile ab initio. I rimedi sono quelli risarcitori. Si potrebbe anche invocare una responsabilità contrattuale (con un po' di fantasia) se si teorizza che la controprestazione del centro sia quella di fornire la dovuta assistenza per fare sport in sicurezza .. non so se l'ora o la stanchezza mi hanno fatto scrivere cose folli o sensate .. | |
Da: common law | 18/03/2014 22:17:27 |
Intendevo clausola nulla perchè ab initio presuppone una prestazione laddove la controprestazione sia resa impossibile. Ora, un caso sarebbe quello di chi è "già" rotto; altro caso è quello di chi, sano, poi si "rompe" e deve forbire una prestazione laddove sia cero che la controprestazione è resa impossibile. Nella clausola, infatti, è compreso anche la circostanza di impossibilità per forza maggiore... In pratica la cliente ha sottoscritto un contratto dove si è impegnata a forbire la sua prestazione anche laddove la controprestazione sia resa impossibile. Ab initio non rileva. Si pensi il caso del comodato: devo restituirti il tyo orologio che mi è caduto nel lago profondo 100 mt. La restituzione è impossibile e non può essere pretesa. Se poi l'orologio è stato perso paer un perchè vi è assenza di fatto imprevedibile non vi è neppure il risarcimento perchè vi è assenza di colpa (il risarcimento si fonda sula colpa o sul dolo). Non sono una civilista ma mi sembra che una clausola del genere dove si esiga una prstazione dove la controprestazione è resa impossibile e non per colpa di chi la deve ricevere sia nulla (nulla perchè prevede ab origine l'assenza di colpa). Nel nostro caso poi vi è anche colpa di chi esige la prestazione.. ma è un altro lato della questione | |
Da: common law | 18/03/2014 22:19:41 |
Gesù.. ho scritto da schifo.. la stanchezza è mia... cercate di tradurre... | |
Da: common law | 18/03/2014 22:26:53 |
l'impossibilità sopravvenuta poi è quell'impossibilità che si verifica dopo il sorgere dell'obbligazione. In questo caso l'impossibilità è sopravvenuta, non imputabile al debitore, oggettiva. assoluta e definitiva. Una clausola che prevede questo è valida? | |
Da: common law | 18/03/2014 22:48:00 |
Sono andata a rispolverarmi il Bianca.. l'impossibilità sopravvenuta non c'entra. Siamo nel caso dell'eccessiva onerosità sopravvenuta che però è stata rinunciata con la clausola sottoscritta. E' valida una clausola di tal fatta? p.s. come fate voi civilisti a sopravvivere è un mistero... la clausola è manifestamente ingiusta ma, come sempre, si deve motivare in diritto e non con l'etica. A chi mi saprà rispondere grazie. | |
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Da: lii03 | 18/03/2014 22:54:33 |
Non ho studiato il caso, però quella clausola di per se non è nulla. Mi spiego se fosse stato dato un corrispettivo in cambio, della clausola vessatoria, ecco che il contratto, a mio avviso sarebbe valido. Ma, da quello che si legge, non è stato dato un corrispettivo, per cui, quel contratto è di per se valido, tranne la clausola vessatoria. Manca la causa, e si sa un contratto senza causa è nullo. A mio avviso, quel contratto è valido, non è valida la clausola vessatoria perché manca la causa, pertanto l'impossibilità sopravvenuta rende, senza alcun dubbio il contratto annullabile. Io punterei anche al risarcimento, certo bisogna provarlo ai sensi dell'art.2697 cc. | |
Da: lii03 | 18/03/2014 23:05:05 |
Comunque, farei due cause petendi, nullità della clausola mancanza di causa e conseguente annullamento del contratto per impossibilità sopravvenuta, provata con certificato medico. In subordine (poi scegliere quale mettere come principale) domanda di accertamento di ingiustificato arricchimento, art. 2041 cc. (ovvero arricchimento senza causa, e ci sta tutto). | |
Da: common law | 18/03/2014 23:09:30 |
premesso che la mia sanità mentale è preservata dal non essere civilista, ma, lii.. hai colto nel segno. Lasciando perdere i delirii di una rispolvertina superficiale del manuale ad ora tarda ed in 10 minuti.. da una ricerca giurisprudenziale ho esattamente trovato quello che dice lii.. la clausola manca di causa. In estrema sintesi quando non vi è più possibilità di realizzare la causa del contratto esso si estingue di diritto. Bravo lii!!! Ti sarò debitrice in penale a vita;)! | |
Da: El chico | 18/03/2014 23:09:52 |
@ pasajero Non so se hai capito la situazione. la licienciatura en derecho non esite più salvo esaurimento corsi entro al massimo il 2016, quindi ancora 2 anni , forse 1 a o 2 università arriveranno al 2017, ma li sono obbilgate a fermarsi. Extrajjeros, non appena sarà obbligatoria la homologacion a grado, il master sara sicuramente obbligatrio anche per loro senza se senza ma. Rimane la via di mezzo per coloro che nel frattempo hanno ottenuto l'omologazione a licenciado en derecho o la resolucion con su scritto titolo omologabile a licenciado en derecho, e qui potrebbe ancora succedere di tutto, ma comunque ad oggi, master anche per questi. Il master ormai è come la pubblicità di un famoso orologio: è per sempre. | |
Da: Ph_D | 18/03/2014 23:41:07 |
Questo è il genere di causa che, senza testimoni, NON la farei. Ma se proprio devi portarla avanti, ecco quale potrebbe essere la tua linea difensiva: - se siamo di fronte a un "contratto del consumatore" (non mi è chiaro se la cliente è una sportiva professionista), eccepire la nullità della clausola per qualcuna delle varie ipotesi contenute nell'art. 33 del codice del consumatore. In particolare, questa clausola potrebbe rientrare nell'art. 36, comma 2, lett. a, che riguarda un'ipotesi di vessatorietà assoluta, cioè clausola nulla anche in presenza di doppia sottoscrizione ("escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista") - (se non sei in presenza di doppia sottoscrizione) eccepire la loro vessatorietà ed art. 1341-1342 - chiedere di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che esonerano la responsabilità del centro, per violazione dell'art. 1229 c.c. ("è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico"). Nel merito, chiedere al giudice di accertare la responsabilità ex art. 1218 c.c. e 2043 del centro, per i "consigli" errati dati dai suoi dipendenti. Il centro, infatti, è responsabile per l'operato degli ausiliari (1228 c.c.). Un centro sportivo che si fa pagare tanto, non si limita a mettere a disposizione strutture, fornisce anche sevizi. Occorre battere sul loro inadempimento, dimostrare che il contratto non prevedeva solo la messa a disposizione dei beni, ma anche l'assistenza e - comunque - un servizio di contorno. In ogni caso, sono sicuro che se "spulci" la normativa sui centri sportivi, si scoprirà che hanno obblighi del genere "ex lege", tipo avere solo istruttori con certe qualifiche. Il fatto che questi obblighi siano stati violati, potrebbe esserti utile. Occorre accertare che il centro, nel compromettere la salute della cliente, ha determinato una impossibilità parziale sopravvenuta ad usufruire della prestazione. Tanto che la cliente, ammalatasi, non ha più interesse a proseguire gli allenamenti. --- A livello "pratico", dopo la rituale diffida, proverei con una CTU preventiva per stimare il danno patito dall'assistita (696bic cpc) e verificare se è verosimile che un simile danno sia passato inosservato agli occhi "diligenti" degli istruttori e se il ghiaccio abbia contribuito e peggiorare la situazione. Controparte si costituirà e il suo atteggiamento fornirà interessanti elementi di prova, da sfruttare nel successivo giudizio di merito. Il CTU tenterà una mediazione. Immagino il centro sia assicurato. La mediazione converrebbe pure a loro, per mettere fine alla vicenda. Se la mediazione fallisce, citare a giudizio il centro per responsabilità ex 1218 c.c. e (in via subordinata) 2043 c.c., asserendo che la lesione è stata cagionata da "consigli" errati dei dipendenti del centro. Chiedere di assumere in giudizio la CTU preventiva. Prova per testi con gli istruttori sugli eventi del trauma. Se dicono di "non ricordare" o negano i fatti, prova contraria di qualche altro atleta che possa attestare il contrario. Ci sarà pure un altro testimone, no? Di fronte a dovuti "chiarimenti" chiesti dall'avvocato, a volte anche il teste più reticente finisce per "tradirsi" e fare mezze ammissioni. Ho visto persino parti, in sede di interrogatorio formale e su domande incalzanti del giudice unico, ammettere punto per punto le tesi di controparte... Non è frequente, ma succede. Se poi in atto di citazione inserisci l'articolato di qualcuno chiamato a testimoniare di aver visto l'istruttore dare il ghiaccio alla cliente e vederla lamentarsi (anche se poi è solo un bluff al punto che il tizio non ricorda nulla)... è più difficile che il teste neghi i fatti, dopo essere stato ammonito dal giudice delle conseguenze in caso di falsa testimonianza, se sa che dopo pochi minuti verrà sentito un altro teste che potrebbe dichiarare il contrario. tanto, all'udienza di prima comparizione e trattazione (do per scontato che sei davanti al tribunale e non al gdp) chiederai un termine ex art. 183, comma 6... e lì si vedrà quali sono le "armi" di controparte. Se ti vedi messa male... mandala in 309 cpc... e buonanotte! L'esempio dell'orologio è ingannevole perché l'impossibilità di restituire l'orologio è imputabile a chi lo custodisce. Dunque tale l'impossibilità non estingue l'obbligazione ma ne muta l'oggetto (non dovrò restituire l'orologio ma risarcire il suo valore). Alo stesso modo, è ovvio che controparte proverà a dimostrare che... la tua cliente s'è fatta male da sola. Ma se convinci il giudice che c'è responsabilità contrattuale e che i guai sono nati nel centro, anche dopo il problema col ghiaccio, secondo me hai buone chances di vittoria... | |
Da: lillolallo1 | 18/03/2014 23:57:40 |
cara common law e caro lii, la fattispecie di cui parlate è un po' come quella di forza maggiore, le parti sono liberate dalla rispettive obbligazioni :) | |
Da: Ph_D | 19/03/2014 00:01:21 |
AHHHHHHHHHHH. Cosa odono le mie orecchie! La causa è la funzione economico sociale del contratto. In questo caso è ovviamente presente ab origine. Tanto che il contratto ha avuto esecuzione. Il guaio è che, dopo qualche mese, è subentrato un nuovo fatto. Quello che è venuto meno è invece l'oggetto della prestazione, se per oggetto (tesi che occorre sostenere) non è la semplice messa disposizione della struttura, ma il suo proficuo utilizzo per la cliente. E' un caso di impossibilità sopravvenuta. L'ingiustificato arricchimento faresti bene a chiederlo, non si sa mai. Lii03, se fosse come dici tu, potrei prendere in locazione un immobile per le vacanze estive e - a causa di un lutto improvviso o di una brutta caduta che mi costringe in ospedale - chiedere la nullità o la risoluzione del contratto... per mancanza di causa o sopravvenuta impossibilità. Gli eventi imprevisti, consentono la risoluzione solo se logicamente collegati con la prestazione, in quanto contemplati nel contratto. Pensate alla locazione di un balcone il giorno in cui si svolgerà il palio di Siena e dell'improvviso annullamento della manifestazione. In quel caso, essendo ovvio che era motivo comune ad entrambe le parti che si svolgesse il palio, si può chiedere la risoluzione.... Non mi convince. | |
Da: lii03 | 19/03/2014 00:06:13 |
@Ph_D, guarda che la cliente non si è fatta male nella struttura o a causa della struttura, ma ha avuto un cedimento fisico, certamente non imputabile alla struttura. Che c'entra l'art.2043 cc? Il 696 bis, atp con/per tentativo di conciliazione non forma una prova, ma al limite è una presunzione di prova, ma i fatti sono pacifici e non contestati, perché aumentare le spese con l'atp, quando c'è un valido certificato medico incontestabile? 1218 cc, mancanza di diligenza dell'amministrazione della struttura, che c'entra con il cedimento fisico? Hanno messo il ghiaccio, è prassi, in seguito si è capito ch'era qualcosa di più grave che impediva il proseguimento dell'usufruire della struttura. 309 cpc ? se la controparte si presenta ti addebitano tutte le spese processuali, compresa l'inutile atp da te proposta. La tua esposizione è giuridicamente giustificabile solo per l'accertamento della, eventuale, responsabilità ai sensi dell'art. 1229 cc. | |
Da: lii03 | 19/03/2014 00:13:49 |
@Ph_D, la causa non manca nel contratto, che è annullabile e non nullo. La causa manca nella clausola, io rinuncio all'impossibilità sopravvenuta (come nel caso di specie) in cambio di niente. Pertanto rende nulla la clausola, che travolgerebbe il contratto annullandolo una volta accertata la nullità. Magari la tesi è blindabile con ausilio del codice del consumatore, che a quest'ora non mi va di andare a controllare. | |
Da: Ph_D | 19/03/2014 00:51:15 |
Che i fatti siano pacifici e non contestati non mi sembra proprio, visto che siamo partiti dal presupposto che gli istruttori negheranno la ricostruzione dell'attrice. Leggo che "durante l'attività agonistica gli istruttori le fornivano del ghiaccio ma l'esortavano a continuare con l'attività... cosa che faceva. L'esito è stato la zoppia ed un grosso trauma con edema etc". Eh, cavolo, se non è responsabilità questa! Avrebbero dovuto dirle. Stai ferma, fatti controllare da un medico, ritorna con un certificato medico. Vedo sia la responsabilità contrattuale che quella extracontrattuale. Il tutto sta nel dimostrare che i problemi fisici sono sorti nel centro a a causa del centro. Il CTU tenta la mediazione e - se è un tipo preparato - a volte ci riesce. "Ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito". La CTU ex art. 696bis vale esattamente come una normale CTU in corso di causa e - in più - fornisce elementi utili perché in ogni caso la controparte prende posizione sui fatti della causa e "scopre" le sue carte. Visto che il problema fondamentale è determinare le cause del problema fisico, la CTU preventiva può fare la differenza. Meglio tentare il 309 che andare a sentenza con probabile sconfitta. Al convenuto conviene sempre il 309. In un caso del genere, dove la posta in gioco è alta, non è detto che la controparte compaia e chieda la trattazione. Tanto, se vogliono i loro 2.000 euro, non hanno mica bisogno di proporre domanda riconvenzionale. Basta un decreto ingiuntivo in separata sede... | |
Da: Ph_D | 19/03/2014 01:01:27 |
Ma se persino i contratti con obbligazioni a carico del solo proponente sono legittimi (1333 c.c.), come si può dire che una semplice clausola non lo sia? Si da il caso che le clausole vessatorie si basano proprio sul fatto che qualcuno rinunci unilateralmente a qualcosa, senza contropartita. E tali clausole - se approvate espressamente - sono perfettamente valide... 1341 c. 2 In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. | |
Da: Ph_D | 19/03/2014 01:30:02 |
Valide salvo casi eccezionali (codice consumo) e varie norme del c.c.... | |
Da: common law | 19/03/2014 06:42:13 |
il contratto è titolato "Iscrizione ai servizi istituzionali del Centro XXX" non ha la doppia firma circa le clausole vessatorie ma riporta la clausola che " si approvano specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. le clausole n. etc." Il centro è un' associazione e il costo è qualificato come "contributo per finalità istituzionali" (6000 Euro) Il modulo è predisposto e non vi è stata trattativa; per me si tratta di contratto per adesione. Se è vero che è un contratto per adesione la clausola vessatoria potrebbe qualificarsi come clausola abusiva ai sensi della direttiva 93/13/CEE art. 3 n. 2 perchè il consumatore non ha potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. Tant'è che non è dichiarato che le clausole sono state oggetto di trattativa tra le parti ma approvate tout court. Il contratto è stato concluso via mail. P.S. le clausole del contratto (7) sono TUTTE vessatorie meno una. ***** Per quanto riguarda la responsabilità del centro: la risonanza magnetica ha dimostrato mediante elementi oggettivamente rilevabili che la sindrome è talmente dolorosa da ritenersi inverosimile che la cliente non abbia manifestato questi sintomi (l'attività non è a livello di palestra in cui uno si autogestisce ma ogni attività è espletata in una specie di "corsi" con istruttori/insegnanti") o comunque non abbia manifestato dolore tant'è che la cliente, prima di decidersi a sottoporsi ad accertamenti significativi ha fatto varie "assenze" proprio a causa del dolore e gonfiore della caviglia. Quando ha cominciato a non tollerare più il dolore e loro la stimolavano ad um maggiore impegno, si è decisa ad abbandonare. Non è dimostrabile che sia "infortunio" ma, piuttosto un danno che il centro ha contribuito ad aggravare. Su ciò mi riservo però una valutazione medico-legale. ***** Passando al pagamento la cliente ha pagato per 2/3 la quota di associazione che ha la durata di mesi 9; ne ha usufruito per tre mesi. La richiesta di pagamento del rimanente terzo, di fatto, costituirebbe il pagamento di qualcosa di cui è impossibile usufruire. Non si può invocare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione perchè essa non può attenere a somme di denaro; si potrà parlare di impossibilità sopravvenuta alla controprestazione nell'ambito di un sinallagma. Il contratto, infatti, parla espressamente di "corsi"... non è la quota associativa ad un rotary per es. che se tu vai o meno devi comunque pagare. Quindi, le "finalità istituzionali" di cui parla il contratto a giustificazione della somma non sono altro che il pagamento dei corsi stessi. Circa la controprestazione riporto questa massima: " In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione"ass. Sez. 3, Sentenza n. 26958 del 20/12/2007) ***** Io farei così (per evitare qualsiasi rischio): già contesati i fatti, risponderei alla loro replica ribadendo la corresponsabilità ed il danno conseguente (impossibilità per la cliente, per anni, di poter ancora svolgere quell'attività... a dire il vero l'ortopedico le ha chiaramente detto che ben difficilmente potrà mai riprenderla). In seguito lascerei siano loro ad agire in giudizio per il recupero del rimanente terzo proponendo domanda riconvenzionale (del resto, allo stato, il danno non è neppure quantificabile) ... invocando in primis l'abusività della clausola ovvero l'abusività di un contratto che preveda esclusivamente clausole vessatorie; circa le testimonianze degli istruttori che dichiarano di non essersi accorti di nulla queste sono superabili dalla sindrome stessa: è come se tu dici che, in un'attività sportiva, non ti accorgi che uno è fratturato o simile... Naturalmente, oltre al certificato medico, esiti risonanza magnetica (che, peraltro, deve fare con cadenza periodica di due mesi), deposito consulenza medico-legale di valutazione del danno che potrà essere espletata solo a guarigione avvenuta. Quante stupidaggini in civile ho detto? | |
Da: MR.Help | 19/03/2014 07:23:06 |
Non so amici. io andrei per le vie piane della resp. risarcitoria. | |
Da: common law | 19/03/2014 07:30:49 |
Appunto, Mr. Help... la domanda riconvenzionale attiene alla responsabilità risarcitoria...e lascerei siano loro ad agire per primi. Ma non diresti nulla sulla clausola? a me sembra una schifezza di contratto...come si fa a prevedere in un contratto che ne rispondi anche in caso la prestazione sia divenuta impossibile pure per forza maggiore? Non ho mai visto una cosa del genere... Sono clausole inique... | |
Da: Ph_D | 19/03/2014 08:24:53 |
Se loro agiscono per primi ti faranno probabilmente un d.i., al quale difficilmente potrai efficacemente opporti. In quanto la tua eccezione non si basa su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 cpc. Dunque il giudice alla prima udienza dichiarerà la esecuzione provvisoria. Avranno un titolo esecutivo e potranno provedere a esecuzione forzata, salvo il tuo diritto alla ripetizione, se vincerai nel merito, dopo un paio di anni... Per cui, se proprio devi, gioca d'anticipo e citali tu. La ctu e la documentazione medica è fondamentale ma non basta. Occorre evidenziare il nesso di causalità e la colpa del centro per ottenere il risarcimento e l'assenza di colpa imputabile alla cliente per la risoluzione da impossibilità sopravvenuta derivante da malessere fisico. Il contratto è tutto vessatorio (meglio per te). Cassazione da te citata dice che si versa in impossibilità sopravvenuta. | |
Da: common law | 19/03/2014 08:42:27 |
Giusto PH.. Ma che succede se io notifico la citazione e, nelle more della prima udienza, ottengono il decreto ingiuntivo e lo notificano pure? Dovrei oppormi per bis in idem... | |
Da: common law | 19/03/2014 09:05:44 |
p.s. permettetemi di dire quanto ammiro i civilisti... in penale, al confronto, è tutto talmente semplice...! sia chiaro che non ho accettato la causa perchè voglio avventurarmi nel civile... ma trattasi della figlia (minorenne) di una mia amica e non posso esimermi... | |
Da: MR.Help | 19/03/2014 09:08:26 |
Sulla clausola ... qualcosa va detto se bisogna resistere ma la cosa migliore che mi viene in mente a mio prudente giudizio é di affiancare l'eccezione di nullità ad una eccezione di risoluzione per inadempimento alla prestazione di farmi fare sport in sicurezza e cmq in subordine eccezione di compensazione | |
Da: skygate | 19/03/2014 09:27:38 |
@ Ph_D Grazie per il tuo sostegno, vi terrò aggiornati. | |
Da: lillolallo1 | 19/03/2014 09:29:44 |
uscite dal fosso. ripeto, USCITE DAL FOSSO. qualcuno ha mai sentito parlare di forza maggiore? è un concetto che si ritrova un po' in tutti gli ordinamenti. common law, tu ti stai qualificando come solicitor, credo, nei contratti di matrice anglosassone si chiama "force majeure". uscite dal fosso, uscite dal fosso, uscite dal fosso :) | |
Da: MR.Help | 19/03/2014 11:53:03 |
Amici, il problema è uno: individuare la causa del contratto. Facciamo un esempio, io compro 10 ingressi in piscina e poi mi viene mal di pancia e non ci vado. Prestazione della "piscina": ti metto a disposizione la piscina, magari anche un istruttore. Controprestazione: pago per la possibilità di accedere. Se mi viene mal di pancia e non entro in piscina non viene meno la prestazione: l'accesso e gli istruttori sono sempre lì. Il concetto è che una struttura calcola il numero delle persone che accedono e sulla base di quello calmiera quanti abbonamenti concedere, paga i suoi istruttori ecc.. in questo consiste la prestazione (che peraltro comporta un onere per la struttura, per cui lascerei perdere l'indebito arricchimento). La clausola in questione è una esclusione di "impossibilità sopravvenuta"? per me no, è solo una clausola che serve a chiarire l'oggetto del contratto che non è l'esercizio delle attività sportive ma una sorta di messa a disposizione. Questo, ovviamente, ragionando in astratto (tra l'altro mi scuso ma non sono riuscito a leggere tutto ciò che è stato scritto) .. leggendo il contratto forse potrebbe emergere altro. Quindi di per sé non condivido nemmeno chi parla di forza maggiore: nessuna forza maggiore, io la struttura te la metto a disposizione se poi tu la usi o meno non entra nel gioco del sinallagma. Invece a me piace di più un'altra impostazione: la struttura quando ti prende in carico ha degli obblighi "positivi" e non solo negativi (neminem laedere), di farti fare sport in sicurezza. Dunque, c'è un inadempimento (inesatto adempimento): l'inadempimento da diritto alla risoluzione. Se poi si vuol provare in primis a percorrere la via della nullità tenendosi anche quella della risoluzione per inadempimento .. perché no? Si può anche tentare .. | |
Da: MR.Help | 19/03/2014 11:55:11 |
Ho scritto malamente, pazientate .. spero si capisca lo stesso il concetto: prestazione = messa a disposizione della struttura. | |
Da: lillolallo1 | 19/03/2014 12:34:10 |
mmmm ragionandoci un attimo concordo quasi del tutto con la ricostruzione di mr help. in effetti non so quanto si possa parlare di forza maggiore nel caso di specie, la prestazione a carico della cliente di common sarebbe quella di pagare la somma :) risoluzione + richiesta di risarcimento del danno | |
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