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Esame avvocato Spagna
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Da: common law 13/03/2014 18:16:41

... ci risiamo..

allora o non è più vero che il reato si consuma al momento del porsi in essere la condotta e l'art. 158 cp è abrogato oppure io non capisco che stai dicendo Statute.

Le norma sulla prescrizione sono imperative.. npn è che puoi estenderle. E proprio la sentenza da te citata lo ribadisce chiaramente.

Il fatto è stato commesso anni fa.. neppure è richiamato il momento consumativo ma solo la sentenza di assoluzione.

Quale sarebbe l'argomentazione giuridica che sposta l'inizio della prescrizione alla sentenza rispetto al momento della condotta?

Ragazzi.. se ragionate così.. non fate i penalisti o i pm vi fanno a pezzi (senza offesa eh!).

Da: Statute Law  13/03/2014 18:20:00
D'accordo  con te ma hai mai visto fare una brutta figura ad un PM?
Riguardo la prescrizione ci siamo ma io nn credo che possano essere così sprovveduti!!....magari il contrario a volte si!

Da: common law 13/03/2014 18:25:24

Hai voglia se ne ho viste fare!

non è che sono sprovveduti... scrivono ad mentula e cercano di perseguire chi più possono...o secondo te ogni processo penale si conclude con una sentenza di colpevolezza?

Statute.. i processi non si conducono credendo che l'altro sia infallibile ma applicando le norme.
Il tuo ragionamento su ciò che non credi non rileva.. rilevano le norme che nel caso in discorso sono imperative.
Non stiamo discutendo di sofismi giuridici interpretativi... ma di procedura.

Guarda che in penale il 70% dei processi lo porti a casa con la procedura.. la procura fa errori a ripetizione...

Da: Statute Law  13/03/2014 18:40:41
...ok ma personalmente nn sono propenso ai facili entusiasmi...
Cmq hai ragione....ne ho visti alcuni...

Da: El chico 13/03/2014 20:01:01
Finalmente ha risposto senza alzare inutilmente i toni.
nessuno ha dato del disonesto al tuo avvocato di famiglia, solo abbiamo notato come tu critichi certe figure, alcune indubbiamente poco chiare, ma in definitiva ti avvali di persone che, pur essendo magari persone degnissime, hanno comunque la stessa mentalità che tu continuamente combatti.
I casi sono due, o sei profondamente incoerente ed ipocrita, oppure in casa tua conti come il due di picche.

Da: El chico 13/03/2014 20:23:16
@  cri1974
C'è comunque una differenza fondamentale, nel caso parafarmacie si tratta di poter "vendere" liberamente dei farmaci.
Nel nostro caso si tratta di professionisti comunque abilitati all'estero, la vendita non c'entra nulla.

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Da: cri1974 13/03/2014 21:06:27
Il problema non é la vendita!In entrambi i casi si parla di tutela e cioé per le parafarmacie di tutela del consumatore e nel nostro caso di tutela dei cittadini!!Comunque di tutela trattasi!!Non penso(me lo auguro) che il distinguo relativo alla vendita possa avere la meglio!Qui si parla di tutela dei cittadini in senso ampio e le conclusioni di Wahl mirano a questo!Quanto sentenziato dall'avvocato generale é pressoché analogo alla vicenda che ci riguarda e la vedo molto dura!!I vari comunicati stampa fatti dai vari Organi possono lasciar presagire qualcosa...!Ripeto, questa volta la vedo dura!!!Ora vi saluto!!

Da: Antequera 13/03/2014 21:34:04
@common. Sulla questione del 368 fa sonni tranquilli tu. Il pm boh?
@cri1974. Guarda che non è nell'idea di nessuno di mettere in dubbio le tue affermazioni, ma le vorrei leggere e credo che tutti le vorrebbero commentare, se è possibile. Dato che dovrei fare una ricerca approfondita per trovare ciò che affermi, per favore posta un momento quello che hai trovato... . Grazie

Da: cri1974 13/03/2014 21:41:05
Semplicemente su google inserisci "avvocato generale Wahl corte europea" e potrai verificare il tutto!Specialmente quello che riguarda le parafarmacie che rientra perfettamente nel nostro caso!!!Leggete, commentate e traetene le vostre conclusioni!!

Da: Antequera 13/03/2014 21:48:21
Federfarma esprime apprezzamento per le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia Europea Nils Wahl in merito alla richiesta del TAR Lombardia - a seguito del ricorso di alcune parafarmacie - di esprimersi sulla compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana che riserva alle farmacie la vendita dei medicinali con obbligo di ricetta medica.

Nelle proprie conclusioni, infatti, l'avvocato generale ha ribadito il pieno diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea di adottare regole restrittive che, a tutela della salute pubblica, garantiscano la presenza di una rete di farmacie capillare ed equilibrata, assicurandone la diffusione anche nelle zone economicamente meno vantaggiose.

"È evidente - afferma l'avvocato Wahl - che il regime speciale stabilito dal Legislatore italiano per le farmacie correrebbe il rischio di venire compromesso, almeno parzialmente, qualora altri tipi di esercizi di vendita al pubblico fossero autorizzati ad offrire prodotti medicinali la cui vendita è attualmente riservata alle farmacie."

Le farmacie italiane, in quanto presidi del SSN, sono sottoposte a una serie di obblighi e vincoli a tutela della salute pubblica, che comportano costi aggiuntivi rilevanti a carico delle farmacie stesse e che, ovviamente, non riguardano gli esercizi commerciali. Estendere anche a questi ultimi esercizi la vendita di medicinali oggi affidati alle farmacie, significherebbe ridurre ulteriormente le risorse disponibili, con il rischio di compromettere l'efficienza e la capillarità del servizio farmaceutico, a danno dei cittadini.

Pertanto, la normativa italiana, che riserva alle farmacie la vendita dei medicinali con ricetta medica - sottolinea l'avvocato Wahl - è correttamente finalizzata a scongiurare il rischio che alcune zone del territorio nazionale siano servite da un numero insufficiente di farmacie.

L'avvocato generale propone, quindi, alla Corte di Giustizia Europea, che si esprimerà entro la fine dell'anno, di rispondere al TAR Lombardia che la normativa italiana è compatibile con il diritto comunitario.

Ricordiamo che l'avvocato generale, il cui parere non è vincolante, è incaricato dalla Corte di formulare un orientamento per una soluzione giuridica della causa, sulla base della quale elaborare la sentenza definitiva.

Da: common law 13/03/2014 22:14:52

Antequera... io avevo già letto le conclusioni seppur in modo rielaborato e sintentico.. ma qui si parla di salute pubblica, di medicinali con obbligo di ricetta medica.

Sottolineo il passaggo dell'Avv. Generale "le farmacie italiane presidi del SSN"... come si può ragionevolmente pensare di togliere questo vincolo e darlo a chi non è sottoposto a nulla; sono regole  che tutelano il cittadino nel diritto supremo alla salute.

Ma ti immagini uno che, insieme agli alimentari, vende morfina?

Siamo seri...

se è giusto togliere le cd "caste" allo stesso modo è sbagliato non porre alcun freno in materie tanto importanti.

Gli eccessi, in un senso o nell'altro sono sempre errati.

@ statute

neppure io sono propensa ai facili entusiasmi... ma riconosco l'errore marchiano quando lo incontro...e non mi impressiona la veste dell'interlocutore.

Da: Berseker 13/03/2014 22:50:49
Ma come si può paragonare degli esercizi che vendono morfina, droghe e medicinali dannosi potenzialmente per la salute pubblica con un caso come il nostro ?
Noi forniamo un servizio giuridico senza la spendita del titolo di avvocato e sempre sotto la tutela- controllo di un avvocato abilitato in Italia.
Non vedo come il nostro caso possa danneggiare il cliente, sempre naturalmente che non si speso abusivamente il titolo di avvocato.
E poi dopo tre anni (e solo dopo tre anni) di gavetta si può chiedere l'esenzione.
No.... mi sembra che i due casi siano ben differenti.

Da: common law 13/03/2014 23:06:51

Ma certo che lo sono Berseker!...

La questione di quello che si voleva fare in Italia negli Usa è già in uso da un pezzo... e pure in Inghilterra.

Ti trovi al supermercato e c'è l'angolo dei farmaci.. quelli da banco tranquillamente esposti sugli scaffali (ho visto confezioni di paracetamolo da 500 pastiglie... e gente intossicata). Se hai la prescription devi rivolgerti al banco; hai la minima idea di quanti furti subiscano questi di farmaci dannosi (stupefacenti)?

Ti immagini che accadrebbe in Italia?

Nelle farmacie non è possibile procedere alla vendita di nulla se non è PRESENTE un farmacista; nelle parafarmacie è sufficiente che il titolare sia laureato in farmacia ... ma può tranquillamente essere assente.

Dai.. non scherziamo...

Da: Berseker 13/03/2014 23:20:33
Casi differenti.... Non penso possano essere equiparati.... Notte Common.... Stacco e vado a nanna....

Da: metodo boffo 14/03/2014 00:14:23
senza nulla togliere al mondo della medicina, al quale poi sono particolarmente legato, se la confrontiamo al diritto da un punto di vista sociologico ed anche storico, possiamo vedere come il mondo ha potuto fare a meno della medicina e dei farmaci, ma non ha potuto fare a meno, o meglio ha iniziato ad evolversi per arrivare alla forma attuale che stiamo vivendo, quando ha iniziato a darsi regole  di convivenza.
I romani avevano un'aspettativa metà di quella attuale ma avevano regole per la coesistenza.
Se 2 persone possono dar vita ad una famiglia, 3 persone danno vita ad una forma di società e questa deve essere regolata in un qualche modo giuridico.
Non mi dilungo ulteriormente visto l'orario e visto che tutti noi abbiamo studiato questi aspetti all'università, voglio solo chiudere sottolineando che questa mia riflessione non è per giungere a pensare ad un esito pessimista visto il raffronto con la causa sulle parafarmacie, ma per non sottovalutare il settore in cui ci troviamo.
Siamo disprezzati da tutti ma svolgiamo un ruolo nella società frapposto tra l'ordine ed il caos, molto spesso facendo da cuscinetto alle mancanze dello stato nei confronti dei cittadini...almeno tra di noi riconosciamolo ;)
Sursum corda
buonanotte

Da: lillolallo1 14/03/2014 02:14:52
caro metodo boffo, bisognerebbe ricordare l'importanza del rispetto della legge a certi soggetti volgari che incitano al "me ne frego" dall'interno degli ordini degli avvocati. costoro secondo me, probabilmente senza accorgersene (se uno è maschio, è maschio) davvero mettono in pericolo la pace sociale. se passa il messaggio che qualunque essere bifolco può fare ciò che vuole in un periodo come questo siamo davvero messi male.
purtroppo il concetto di legalità sembra sfuggire a fior fior di "avvocatoni" :)

Da: Antequera 14/03/2014 07:15:11
concordo con quello che dite, però di certo questo avvocato generale non è Medauro che è chiaramente in favore della più ampia e totale liberalizzazione europeistica mazziniana. Ovvio che le questioni sono abbastanza lontane quindi spero e credo che ci sarà un parere non vincolante ad hoc non restrittivo. Certo che parlare della questione abogados è in netto contrasto con chi auspica a buona ragione l'uniformarsi dei 4 codici a livello comunitario. Boh?

Per la cronaca ieri l'altro ho avuto un grosso processo a Cagliari. Arrivato lì ho scoperto che i colleghi cagliaritani sono in agitazione permanete e, fanno veramente, per motivi tutti da condividere. Bene, inspiegabilmente pure l'OUA non li appoggia. Tanto che, vorrebbero aderire anche a Napoli ma stranamente i capoccia del coa partenopeo non indicono l'assemblea. E' ovvio che se aderisce Napoli che è tra i coa più grandi d'Italia qualcosa succede.
Strani movimenti occulti della polita forense. Sapete che c'è il piano che tra 5 anni la cassa verrà riassorbita dall'INPS, questo è uno dei motivi ... . pagate gente pagate .....  

Da: common law 14/03/2014 07:47:03

Ciao Boffo! Sempre un piacere leggerti:)
Io non mi spingerei così lontano paragonando le due professioni medica e forense.
La questione poi non attiene ai medici..ma alle farmacie.
L'Avv. Generale è svedese e nel suo paese vige un sistema simile al nostro dove la distribuzione dei farmaci è riservata ad un sistema monopolista e visto molto di buon occhio dagli stessi svedesi.

Qui non si tratta di dire se il medico esercita una professione più importante dell'avvocato (sono due cose decisamente diverse, su piani diversi... se 3 persone hanno bisogno di regole per la convivenza civile è anche vero che quelle persone senza un medico efficiente muoiono) ma di dire se possa essere concessa la distribuzione dei farmaci da parte di chi non è soggetto a regole severe. La morfina al supermercato, per intenderci, come avviene negli USA.

L'Italia non sarebbe pronta ad una rivoluzione simile e, per me, l'Avv. Generale ha ben deciso.

Questo non significa che tale decisione sia foriera di chissà che su altre e diverse questioni.
Wahl, come europeista, non può avallare un sistema antiliberalizzazioni..ma neppure avalla un sistema di liberalizzazione selvaggia ed indiscriminata.
Gli eccessi son sempre sbagliati.

@ Antequera

prevedere che sarà tra 5 anni è cosa ardua... ma di certo vige una regola: quando l'INPS ha bisogno di soldi assorbe chiunque. Però non vedo questa tendenza... o non avrebbero approvato la norma che elimina la possibilità di iscriversi alla gestione separata INPS.

Da: erebus  14/03/2014 07:52:36
Giorno a tutti... Ciao Antequera si sapevo che a Cagliari erano in agitazione... Hai saputo qualcosa di preciso?

Da: erebus  14/03/2014 07:59:03
Già così tutti i nostri soldi vanno a finire a gente come Mortimer, l'Hydra che invece di avere molte teste ha molti culi, dalle poltrone che occupa...

Da: lii03 14/03/2014 09:38:28
La questione sulle parafarmacie riguarda una norma interna e se tale norma osta alla normativa europea.

L'Avvocato generale nel suo parere ritiene che quella normativa interna a (una presunta) tutela della salute dei cittadini, non osta al trattato comunitario, oggi TUE.

E un po' come quando fu chiesto alla Corte di Giustizia se l'esame di Stato per avvocati era ostativo alle normative del trattato comunitario, anche in quel caso la Corte ritenne che una normativa posta ad (una presunta) tutela non era ostativa alla normativa comunitaria, anche perché nelle commissioni vi sono magistrati e professori, oltre che avvocati.

Beninteso che ciò non toglie che se lo Stato, di cui si tratta, volesse regolamentare diversamente, semplificando, come nel primo caso rendendo i medicinali di fascia "C" vendibili nelle parafarmacie o cambiando le modalità di esame per la professione di avvocato, tipo scuola professionale o master e prova finale con un parere e un test di 100 domande, nulla vieterebbe un siffatto cambiamento.

La questione che, invece, è chiamata oggi la Corte è totalmente diversa, poiché riguarda espressamente il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

Da: lii03 14/03/2014 10:01:38
Tutto la questione del rinvio pregiudiziale, a mio avviso, è basato sul fatto che in Spagna, fino a pochi mesi fa, le modalità di accesso alla professione di avvocato erano semplici e chiare.

Perché, ad esempio, se invece di andare in Spagna saremmo andati, in Inghilterra e in seguito all'acquisizione del titolo, saremmo tornati in Italia, la questione, probabilmente, non sarebbe stata posta.

Francamente trovo ridicolo che la scelta di un ordinamento, quale il più favorevole, possa costituire un illecito o abuso dir si voglia.

Sarebbe a dire: avete possibilità di scelta, in cui attraverso un percorso di studio e acquisizione titolo potete andare dove volete all'interno dell'UE, una volta fatta la scelta che, ovviamente, è quella più favorevole, si dice: ahh avete sbagliato, avete toppato, mah!

Da: common law 14/03/2014 10:05:37

Lii.. mancano solo "27 giorni all'alba"...alla fine.. facciano quel che gli pare; uno non può stare ad aspettare una sentenza come se fosse una questione di vita o di morte.

Il dubbio è stato posto solo sull'integrazione.. e anche se fosse accolto chissenefrega via...passato un certo tempo altre storie, altre questioni prenderanno il posto di questa...dichiarato il diritto di stabilimento i coa perderanno interesse a tutto questo ed al CNf rimarrà solo la Corte di Strasburgo (ahaha)...
suvvia... vai a dire ad uno che è stabilito da anni qualcosa... è persin ridicolo pensarlo; i coa dovrebbero avere voglia di infilarsi in ricorsi e controricorsi per cosa?

Un po' di buon senso, di pazienza, e tutto si risolverà.

Personalmente celebrerò la decisione dell'avv. generale (qualunque essa sia) con un viaggetto a Pasqua  in una città bellissima e romantica (rigorosamente non italiana) alla facciaccia loro;)! 

Relax...

Da: DDCM 14/03/2014 10:34:03
Racconto:
Ieri ero al COA di Roma, per un corso formativo, e ho incontrato e fatto amicizia con due ragazzi che si stavano iscrivendo come abogadi.
Entrambi "no esercenti" iscritti ad un Collegio di non esercenti (non ricordo il nome), e ad entrambi hanno consigliato (Il COA) di presentare la domanda solo quando avranno-avrebbero ottenuto il trasferimento su un Foro esercente.
Entrambi, hanno presentato la domanda (volevano presentarla ora per evitare che dopo la sentenza del CGCE magari non accettavano più le iscrizioni), e hanno entrambi ricevuto la risposta, una volta depositata la domanda: "la vostra domanda per ora resterà sospesa".... Ripassi tra almeno un mese per sapere l'esito...
Secondo me aspettano, al COA, la Sentenza del CGCE...
Che dire....

Da: paneabogados 14/03/2014 10:41:36
invitererei tutti a farvi una pensione integrativa (fondo pensione) perchè stando al sistema contributivo per arrivare a percepire miseri 500 - 600 euro al mese occorrerà avere un imponibile annuo di 25.000 euro.....cosa oggi non facile per i giovani avvocati.....pensateci presto

Da: Carlos I 14/03/2014 14:10:02
Ciao Metodo boffo, piacere di "rivederti"! come stai? Era da un po' che mi domandavo se saresti riapparso
Ciao anche a te Common, tutto ok?

Da: lii03 14/03/2014 14:41:36
posto questa sentenza, che è interessante per il deposito sentenza su delega.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 dicembre 2013 - 7 marzo 2014, n. 11157
Presidente Brusco - Relatore D'Isa

Ritenuto in fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza del locale Giudice di pace, in data 14.02.2013, con cui ha dichiarato n.d.p. per difetto di querela nei confronti di P.F., in ordine al delitto di lesioni colpose.
In sostanza il giudice ha ritenuto la irregolarità della querela per la mancata autenticazione della sottoscrizione della persona (diversa del querelante) che ha depositato l'atto.
Il ricorrente procuratore denuncia violazione di legge osservando che l'art. 337 co. 1 c.p.p. richiede che venga autenticata la sottoscrizione del querelante e non anche di quella di colui che deposita l'atto presso l'autorità che è deputata a riceverlo.

Ritenuto in diritto

Il ricorso va accolto.
In fatto il ricorrente rileva che la querela, sottoscritta dalla parte offesa A.R., la cui firma è debitamente autenticata dal suo difensore di fiducia avv. R.C., veniva depositata in data 24.04.2009 presso l'U.O. 1° Gruppo Polizia Municipale di Roma - Sezione Polizia Stradale - Incidenti Stradali, da sua madre, l'Avv. P.P., appositamente incaricata, come risulta espressamente, dal verbale di ricezione di querela, nel quale, nel corpo del testo, si attesta che l'Avv. P. "per conto di R.A. ... consegna denuncia querela" e in cui, al di sotto della sottoscrizione della medesima, ella viene indicata come "delegato per la consegna". Ebbene, l'errore nel quale è incorso il Giudice di Pace è stato quello di ritenere che "la predetta querela risulta difettante della sottoscrizione autenticata prevista dall'art. 337 comma 1° c.p.p.", specificando che nel caso di specie "manca la autenticazione della sottoscrizione da parte della persona che ha depositato l'atto di querela in quanto la querela, sottoscritta da A.R. (querelante) e depositata dalla madre P.P. è priva di autenticazione di quest'ultima".
Rileva, puntualmente il ricorrente che l'atto di querela consta di tre pagine; l'autentica di firma, che si trova alla terza pagina, non può che riferirsi a entrambe le sottoscrizioni del Sig. R., ed in particolare a quella apposta in fondo alla seconda pagina, non solo perché si tratta, in orni caso, di un atto unico, ma anche perché, a norma dell'art. 101 c.p.p., la nomina del difensore della persona offesa neppure necessita di essere autenticata. Dunque. certamente la sottoscrizione della querela deve considerarsi ritualmente autenticata.
In diritto, si concorda con il ricorrente nel rilevare che, dalla semplice lettura dell'art. 337, co. I, c.p.p., si evince che, nel caso di querela depositata tramite incaricatolla sottoscrizione che deve essere autenticata è solo e soltanto quella del querelante, non vi è nessuna norma che prescriva una autenticazione della sottoscrizione di colui che viene incaricato di depositare la querela per conto di un terzo; né - tanto meno - un'autenticazione della sottoscrizione del querelante da parte dei mero incaricato al deposito (V. Sez. 2, Sentenza n. 38905 del 16/09/2008 Ud. Rv. 241448. Sez. 5, Sentenza n. 39049 del 09/10/2007 Ud. Rv. 238192).
La sentenza va pertanto, annullata con rinvio al Giudice di pace di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Roma.

Da: lii03 14/03/2014 14:45:15
Ora nelle questioni sorte nei passati post rimane il dubbio: è valida l'autentica del avvocato stabilito senza l'intesa dell'ordinario nella (ritengo del caso) pratica stragiudiziale?

Da: lii03 14/03/2014 14:55:52
secondo me: NO

Da: Abogado Madrid 14/03/2014 15:03:34
Io credo che il problema sull integrazione e' risolto dalla "discrezionalità" vincolata dalla legge vigente (3 anni di professione effettiva ovvero l esame dinanzi al cnf)

La tesi che vede concedere una più ampia discrezionalità ai Coa nei casi di dispensa ( i tre anni) , dovrebbe ripercuotersi anche sull esame al cnf , il quale e' sicuramente più favorevole  dell' esame ordinario.

Qualora cosi fosse, per quale regione la commissione europea pochi mesi or sono  - appositamente interpellata - ha chiesto che fosse abrogato l articolo previsto nella riforma forense, che prevedeva ampia discrezionalità degli ordini, i quali avrebbero potuto valutare l effettiva pratica svolta all estero, dal professionista, secondo un parametro di "congruità" ?

Sarebbe un inversione di tendenza, per non dire altro...strana!

Se l europea voleva lasciare, ai singoli stati, il potere interno di disciplinare gli ingressi alle professioni, non avrebbe eccepito nulla, nella recente riforma di cui sopra.


Mi auguro che non sia così!

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