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Esame avvocato Spagna
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Da: NOTARE08/10/2010 13:18:51
La contestazione della firma la reputo invece essenziale. Non quanto le argomentazioni sostanziali, ma quelle sono già state sufficientemente sviscerate

Da: Romani...08/10/2010 13:19:30
quindi ora che li reputi buffoni e che magari manco sei di roma, che fai, torni al tuo coa di appartenenza??? :)

dai, continua a cercare sentenze sulla mancanza della firma che la sparata l'hai fatta per oggi... :)

Da: NOTARE x Romani08/10/2010 13:22:58
Il mio foro di apprtenenza E' ROMA

(la sentenza non l'ho cercata io, ma l'ha postata un altro utente: mi sono limitato a leggerla e smentirla).

A proposito mi dicevi di sollevare anche l'eccezione della mancata ed adeguata sigillatura della busta! Ma ho un'altra eccezione da fare: nella mia busta non c'era allegato il questionario con le domande!

Da: Romani...08/10/2010 13:23:56
sei sicuro allora non hai visto il telegramma?

Da: Romani...08/10/2010 13:24:40
che spettacolo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!uahuhauhauaua.....

qua a discutere di cazzate e hai scambiato il telegramma per la raccomandata che ancora non ti è arrivata!!!!!!

Da: NOTARE x Romani08/10/2010 13:25:02
telegramma?

io ho ricevuto una racc a/r

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Da: Romani...08/10/2010 13:25:52
Non ci posso credere, veramente, uno spettacolo..... il telegramma per forza NON è firmato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e non c'è l'allegato perchè gli costerebbe un botto!

ma non saper riconoscere un telegramma da una raccomandata!

Da: marco x notare08/10/2010 13:26:06
appunto, gli ho detto che esprimo la più ampia riserva..
senza specificare..
specificassero loro sulla base di quali norme mandano una convocazione del genere

Da: Romani...08/10/2010 13:26:09
ok ok...

Da: x  info08/10/2010 13:27:26
MA stai ancora aspettando un pronuncia chiara  della giurisdizione europea sugli Abogados italiani ma le pronunce sono già uscite chiarissime a tutti fatta eccezione per Izzo e gli ordini Italiani .......... tra un pò la Corte di Giustizia   europea dovrà inserire nelle sue pronunce anche le note di commento (frase per frase) tipo i codici simone commentati , affinchè tutti possano capire anche i piu' asini in materia di diritto !!!

Da: NOTARE x Romani08/10/2010 13:27:39
Forse hai diffcoltà nella lettura.

Proverò a scrivere maiuscolo per venirti incontro.

IO HO RICEVUTO UNA RACCOMANDATA A/R in cui mi si dice di presentarmi il g tale alla tale ora presso il consiglio bla bla bla etc...

per rispondere alle domande di cui ALL'ALLEGATO QUESTIONARIO. Ma nella busta il questionario non c'era!

Da: x Castigo ( REPLICA: a domanda rispondo )08/10/2010 13:32:57
Sicuro che il Dlgs 96/2001 non sia "una disposizione nazionale di norma comunitaria che disciplina una specifica professione"?

Art. 45.7 dlgs 59/2010. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni..

.. ma la DISPOSIZIONE dell'art. 6 dlgs 96/2001 NON ATTUA REGIMI DI AUTORIZZAZIONE SPECIFICAMENTE PREVISTI DA UNA DIRETTIVA..

Gli articoli da 9 a 13 si applicano a tutti i regimi di autorizzazione relativi allâ��accesso ad unâ��attività di
servizi o al suo esercizio. T uttavia, come specificato all�articolo 9, paragrafo 3, tali articoli non si applicano
a quegli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono già disciplinati direttamente o indirettamente da
altri strumenti comunitari (59).

(59) A d esempio, gli articoli da 9 a 13 non si applicheranno, per le professioni regolamentate, agli aspetti delle
autorizzazioni disciplinati dalla direttiva 2005/36/CE

FONTE: http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_it.pdf

L'art. 45.7 dlgs 59/2010 è l'attuazione dell'art. 9 direttiva 123/2006/CE [ 9.3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari. ]

Da altri STRUMENTI COMUNITARI, cioè REGOLAMENTI, DIRETTIVE ecc.. non da LEGGI INTERNE..


.. una interpretazione in contrario ( a meno che non mi si mostri LA DIRETTIVA e non LA NORMATIVA INTERNA ) secondo me è pertanto inammissibile..

Da: marco x notare08/10/2010 13:33:14
lascia perdere romani.. lo sappiamo a che gioco gioca
non c'è da stupirsi che nessuno degli Eminenti Consiglieri abbia avuto il coraggio di firmare, se ne sarà reso conto pure il "collaboratore".. e, infatti, non ha firmato neanche lui.. ahahahah

Da: NOTARE x Romani08/10/2010 13:33:31
Un'altra considerazione, genio della lettura. visto che si stava anche parlando di timbro mi devi spiegare come possa essere apposto un timbo in originale sun telegramma....

Prima di dare giudizi sulle capacità intellettive altrui comincia a prendertyi un pò di tempo per farti un controllo ai neuroni..

il che, genio, non è da parte mia una dichiarazione di intelligenza (mi sono sempre considerato un "minus" che doveva compensare le sue mancanze con sessioni dis tuio ed approfondimento ulteriori e più prolungate degli altri.. )

Da: x Castigo  REPLICA a domanda rispondo08/10/2010 13:34:29
li strumenti comunitari che disciplinano indirettamente alcuni aspetti
dei regimi di autorizzazione devono essere intesi come quegli atti comunitari che, pur non prevedendo,
essi stessi, regimi di autorizzazione, fanno tuttavia esplicito riferimento alla possibilità per gli S tati
membri di imporre un regime di autorizzazione. GLI STRUMENTI COMUNITARI CHE NON CONTENGONO ALCUN RIFERIMENTO ESPLICITO DI TAL TIPO NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME STRUMENTI CHE DISCIPLINANO INDIRETTAMENTE I REGIMI IN QUESTIONE ( LA DIRETTIVA 98/5/CE non fa riferimento alcuno a termini d'iscrizione ) Per quanto riguarda tutti gli aspetti dei regimi di autorizzazione che non sono disciplinati da altri strumenti comunitari, sono applicabili le pertinenti disposizioni della direttiva servizi.

PIU CHIARO DI COSI...

Da: x Castigo  REPLICA a domanda rispondo [ unico ]08/10/2010 13:36:15
Sicuro che il Dlgs 96/2001 non sia "una disposizione nazionale di norma comunitaria che disciplina una specifica professione"?

Art. 45.7 dlgs 59/2010. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni..

.. ma la DISPOSIZIONE dell'art. 6 dlgs 96/2001 NON ATTUA REGIMI DI AUTORIZZAZIONE SPECIFICAMENTE PREVISTI DA UNA DIRETTIVA..

Gli articoli da 9 a 13 si applicano a tutti i regimi di autorizzazione relativi allâï¿�ï¿�accesso ad unâï¿�ï¿�attività di
servizi o al suo esercizio. T uttavia, come specificato allâï¿�ï¿�articolo 9, paragrafo 3, tali articoli non si applicano
a quegli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono già disciplinati direttamente o indirettamente da
altri strumenti comunitari (59).

(59) A d esempio, gli articoli da 9 a 13 non si applicheranno, per le professioni regolamentate, agli aspetti delle
autorizzazioni disciplinati dalla direttiva 2005/36/CE

FONTE: http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_it.pdf

L'art. 45.7 dlgs 59/2010 è l'attuazione dell'art. 9 direttiva 123/2006/CE [ 9.3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari. ]

Da altri STRUMENTI COMUNITARI, cioè REGOLAMENTI, DIRETTIVE ecc.. non da LEGGI INTERNE..


.. una interpretazione in contrario ( a meno che non mi si mostri LA DIRETTIVA e non LA NORMATIVA INTERNA ) secondo me è pertanto inammissibile..

Gli strumenti comunitari che disciplinano indirettamente alcuni aspetti dei regimi di autorizzazione devono essere intesi come quegli atti comunitari che, pur non prevedendo, essi stessi, regimi di autorizzazione, fanno tuttavia esplicito riferimento alla possibilità per gli Stati membri di imporre un regime di autorizzazione. GLI STRUMENTI COMUNITARI CHE NON CONTENGONO ALCUN RIFERIMENTO ESPLICITO DI TAL TIPO NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME STRUMENTI CHE DISCIPLINANO INDIRETTAMENTE I REGIMI IN QUESTIONE ( LA DIRETTIVA 98/5/CE non fa riferimento alcuno a termini d'iscrizione ) Per quanto riguarda tutti gli aspetti dei regimi di autorizzazione che non sono disciplinati da altri strumenti comunitari, sono applicabili le pertinenti disposizioni della direttiva servizi.

http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_it.pdf [ pagine 25 - 26 ]

PIU CHIARO DI COSI..

Da: NOTARE x Marco08/10/2010 13:38:16
A che gioco gioca?

Non so chi sia "romani". Mi sembra solo un provocatore. Se ho risposto a tono era solo per chiarire ad eventuali altri lettori che effettivamente stavo parlando di RACC e NON DI TELEGRAMMA.

Posso anche ammettere che la questione della firma sia di per sè una cazzata, però spero che vogliate allo stesso ammettere che si profila anche come un interessante tema di diritto.

Da: x Castigo  REPLICA a domanda rispondo  unico08/10/2010 13:38:28
In conclusione IL SILENZIO ASSENSO, dopo 2 mesi, si forma eccome !! Perchè nessun altro STRUMENTO COMUNITARIO disciplina SPECIFICAMENTE il SILENZIO nel caso dell'iscrizione all'albo delgi avvocati..

Da: Castigo divino la vendetta08/10/2010 13:38:28
E vabbe , non devi convincere me...fai ricorso al Tar per silenzio assenso..

X Notare: se non hai contattato l'associazione non sei il solo a non aver ricevuto il questionario.

Ora , in un caso può essere un errore , in più di uno una volontà precisa...

Attenzione perché e' un passaggio importante

Da: x Tutti08/10/2010 13:39:19
Chiedete il certificato d'iscrizione !!

Da: x Tutti08/10/2010 13:39:45
( trascorsi i 2 mesi dalla presentazione della richiesta )

Da: x Tutti08/10/2010 13:40:23
E minacciate che in caso contrario li denunciate così si svegliano !!

Da: NOTARE x Castigo08/10/2010 13:41:57
Non ho capito: non mi hanno mandato il questionario perchè NON ho contattato l'associazione? o viceversa?

Comunque: io ancora non ho contattao l'associazione, anche se lo farò presto

Da: Romani...08/10/2010 13:43:09
Castigo, lo sai che ti stimo in fondo, ma per favore, smettila di chiamarla associazione, perchè non hai alcun diritto per farlo...

Non è un'associazione se rimane segreta e con un numero voip irrintracciabile e non intestato a nessuno... senza una sede e senza componenti certi...

Da: NOTARE x Romani08/10/2010 13:45:02
Capito chi sei.... sei alone, lorena, etc....

Ovviamente Castigo rimane un punto di riferimento ed in senso atecnico e comune può chiamarsi come caovlo vuole per quanto mi riguarda..

di fatto poi vista la sinergia che si è venuta a creare,,,, può anche essere considerata un'associazione,,

Da: Romani...08/10/2010 13:45:04
ma di questo e dei possibili intrecci con l'altro sito (oramai quasi abbandonato) e di conseguenza con l'agenzia in cerca di sostenitori si è già parlato in abbondanza... quindi non insistere anche se mi rendo conto che gli sprovveduti ancora ci cascano....

e con ciò non ho mica messo in dubbio la tua buona fede ovviamente...

Da: Romani...08/10/2010 13:46:18
si si... sono tutti io... pure kennedy, l'ho ammazzato io sai?!

Da: NOTARE x Romani08/10/2010 13:46:45
al di là degli eventuali e possibili intrecci con il tizio toscano: chissenefrega alla fine!

Io guardo ai risultati. PUNTO

Da: NOTARE x Romani08/10/2010 13:48:18
prendo atto della tua confessione ;-)

Da: Romani...08/10/2010 13:49:38
no se vieni utilizzato come cavia per poter continuare ad arricchire qualcun altro... ma è tanto difficile da capire? :) comunque ripeto, la questione è stata già discussa..... ho solo detto di non chiamarla associazione, perchè associazione NON è! e questa mia richiesta è totalmente lecita visto che non ha diritto di rappresentare nessuno...

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