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Esame avvocato Spagna
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Da: Castigo divino la vendetta | 07/10/2010 22:37:27 |
Non mi fate suggerire ipotesi ma attenetevi al dettato normativo. Il dlvo 59/10 stabilisce che quando ci sia una direttiva o norma nazionale con carattere di specialità (98/5 Dir. ovvero Dlgs 96/01). Dunque , malgrado possa sembrare iniquo. ,e' quest'ultima norma ad applicarsi L'Art.6 del Dlgs 96/2001 prevede il ricorso al CNF? Fatelo senza problemi che non con tutti gli schiaffi che gli abbiamo dato facciano ulteriori cazzate. Non fidatevi delle apparenze ma dei dati di fatto; il CNF deve applicare la norma tel-quel (visto che i fantasiosi pareri dei suoi sottoposti sono stati completamente disinitergrati). Fatelo pero prima intimate e mettete in mora il COA , chiedendo quali siano le ragioni ostative all'iscrizione. Dopo una decina di giorni - se non provvedono - andate al CNF. | |
Da: x Microsoft | 07/10/2010 22:42:20 |
La normativa italiana, nel silenzio della 98/5/CE era libera di disciplinare come credeva.. .. ma alla luce delle nuove norme comunitarie e del principio di primazia del diritto comunitario io dico che il silenzio assenso dopo 2 mesi si forma.. | |
Da: Microsoft | 07/10/2010 22:42:57 |
Apprezzo il tuo suggerimento! Però metti che i dieci giorni successivi ai trenta previsti dall'art. 6 siano ampiamente trascorsi...! Detto in poche parole: Fra una decina di giormi decorre il secondo mese dalla presentazione della domanda e non c'è nessuna notizia !! Cosa fare dopo i due mesi??? | |
Da: x Microsoft | 07/10/2010 22:44:19 |
.. il che non esclude che lo stato italiano possa tranquillamente prevedere il ricorso al CNF già dopo 30 giorni di silenzio.. | |
Da: x Castigo | 07/10/2010 22:48:54 |
Il considerando 64 della 123/2006/CE recita "Qualora non siano previsti regimi diversi, in mancanza di risposta entro un determinato termine, l’autorizzazione si dovrebbe considerare rilasciata. Per determinate attività possono tuttavia essere previsti regimi diversi se ciò è obiettivamente giustificato da motivi imperativi di interesse generale, ivi compresi interessi legittimi di terzi. Tali regimi potrebbero comprendere norme nazionali secondo cui, in mancanza di risposta da parte dell’autorità competente, la domanda si considera respinta; tale rifiuto è impugnabile di fronte alle giurisdizioni competenti." Cioè puoi discriminare in ragione dell'attività o della professione.. ma non in ragione dello stato membro di provenienza del titolo.. se metti misure piu restrittive, come previsto dal considerando 64, le metti sia per i laureati italiani che per ogni altro comunitario, ma non puoi prevedere discriminazioni.. | |
Da: x Castigo | 07/10/2010 22:50:06 |
Direttiva 123 2006 CE ( Considerando 54 ) La possibilità di avere accesso ad unâ��attività di servizi dovrebbe essere subordinata al rilascio di unâ��autorizzazione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò è conforme ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità | |
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Da: Carlo | 07/10/2010 22:51:35 |
volevo solo dire che, gli atti e pareri ufficiali del cnf, sono sul sito del cnf stesso. Non c'è alcun accenno al perere Izzo. Non credo di dire nulla di nuovo, però trattasi di dato oggettivo. Ora, io farei un'istanza al citato consiglio, per sapere se è vero che l'avv. I., ha avuto appena 5m e più euro, per quella perla di parere. | |
Da: x Microsoft | 07/10/2010 22:53:04 |
L'azzardo sarebbe esercitare.. ma io dico che in tutta tranquillità , ad esempio, si potrebbe chiedere un certificato d'iscrizione ad esempio ( dietro esibizione della ricevuta di presentazione dell'iscrizione datata.. ) Comunque gli si va a porre un problema che devono risolvere.. | |
Da: Microsoft | 07/10/2010 22:56:13 |
E poi, in caso di ulteriore silenzio, ricorso al CNF?? | |
Da: x Microsoft | 07/10/2010 22:59:44 |
Poi si vedrà .. io intanto comincerei ad avanzargli la questione.. | |
Da: Castigo divino la vendetta | 07/10/2010 23:06:43 |
Signori perdonatemi se mi permetto ma vedo che adottate la stessa modalità di ragionare di Izzo e del Coa di Roma. Tutti questi ragionamenti sul silenzio assenso per ottenere cosa...di non andare al CNF? Seguite la norma alla lettera se volete che venga rispettata alla lettera. Art.6 Dlgs 96/2001 Inutile fare congetture soprattutto se c'è il dlvo 59/2010 (Art 45 comma 7) norma di recepimento della Direttiva 123/06, che espressamente dispone l'applicazione della norma speciale (Dir. 98/5) invece della generale (RD 1579/1933) | |
Da: Microsoft | 07/10/2010 23:06:48 |
E anche questo suggerimento mi pare saggio!! | |
Da: Castigo divino la vendetta | 07/10/2010 23:08:54 |
X Microsoft: se il problema e' l'esercizio allora siamo all'ABC. Per favore, si guardi: legge 31/82 (Recepimento Direttiva 249/77). | |
Da: Castigo divino la vendetta | 07/10/2010 23:15:19 |
X Carlo : già fatto a Luglio. Risposero che il Parere Izzo non fosse un atto ufficiale ma un parere di uno studio indipendente finalizzato ad una migliore interpretazione della questione. Fu fatto loro notare che Izzo Raffaele era stato in molte occasioni difensore in giudizio dello stesso CNF ( si cerchi su Google Izzo+cnf+TAR Lazio e si veda lo spettacolo dell'indipendenza). Qualche giorno dopo Izzo in persona scrisse una mail a uno dei tanti abogados...sempre lo stesso.... I contenuti sono sempre rimasti secretati , ma qualche giorno dopo la questione dei decreti del Ministero fu ampiamente risolta | |
Da: Microsoft | 07/10/2010 23:24:40 |
Per oggi va bene così... grazie a tutti e buona notte | |
Da: x Castigo | 07/10/2010 23:27:06 |
Il 45.7 del d.lgs 59/2010 veramente si riferisce ai "principi" e io lo interpreto nel senso che non si applica il silenzio assenso se strumenti d'attuazione specifici prevedono termini diversi.. .. nel senso che il termine di formazione del silenzio assenso è di 2 mesi ( e non ad es: 30 giorni entro i quali l'ordine deve decidere.. .. l'art. 45 di fatto estende l'applicazione dell'art. 20 legge 241 / 90 anche all'iscrizione agli ordini.. per il termien di formazione del silenzio assenso l'art. 20 rimanda all'art. 2 .. l'art. 2 in primo luogo stabilisce che il silenzio si forma nei termini specificamente previsti dalla legge per la conclusione di specifici procedimenti.. .. l'art. 6 del dlgs 96/2001 stabilisce in prima battuta che tale termine dovrebbe essere di 30 giorni.. | |
Da: veritiero | 07/10/2010 23:27:19 |
Intanto Izzo è un avvocato stimato e voi caricature di un avvocato. Fanno bene Izzo e il COA di Roma. Chissà come mai non ho sentito di nessun provvedimento contro Izzo o i consiglieri romani. | |
Da: Castigo divino la vendetta | 07/10/2010 23:33:16 |
Davvero.....se fosse così come mai e' stato deferito al riguardo? Meglio che taci perché non sai con chi parli ( nel senso letterale che ignori il tuo interlocutore ) oppure ti qualifichi. Le persone con cui parli potrebbero sapere più di te... Quindi non insistere. Dammi retta | |
Da: veritiero | 07/10/2010 23:48:31 |
E riguardo a cosa sarebbe stato deferito Izzo? | |
Da: Castigo divino la vendetta | 07/10/2010 23:55:02 |
Non lo so perché il deferimento non l'ho chiesto io. Pero' un deferimento c'è per cui vattelo a controllare....se arrivi qui a dire certe stronzate vuol dire che hai modo di andare a verificare quello che hai letto.. A proposito....già che ci siamo.....quanto e' costato quel parere che gli stessi richiedenti hanno usato come carta igienica.? Mica penserete che nessuno se lo sia chiesto.... Alla fine dovrà venir fuori come si buttano i soldi .... Vuoi andare avanti? | |
Da: veritiero | 08/10/2010 00:21:19 |
Mah, non penso verrà fuori niente di anormale. Qui si discute di un parere che a quanto si dice è costato 5.000 Euro, sapeste quanto costano ben altri pareri... Non sto a disquisire sul contenuto dello stesso perchè non l'ho letto ma il COA di Roma non si sarà svegliato la mattina con la decisione di attaccarvi, qualcosa ci sarà dietro. | |
Da: Castigo divino la vendetta | 08/10/2010 00:35:59 |
Ora andiamo meglio. Non di capisce cosa non debba essere normale. Ma far passare (fonte: CNF) un parere simile per un parere di uno studio " terzo e indipendente" quando Izzo difende regolarmente il CNF in giudizio a me non sembra normale. Quanto e' costato non interessa a nessuno qui ma forse interessa altrove. Alla fine ilCNF ha i revisori dei conti... Il COA Roma ha sbattuto i denti in maniera inattesa ( seppur spiegato loro il problema , sono andati avanti lo stesso). La colpa: i soggetti " credibili e autoreferenziali' , che quando hanno preso in mano il parere Izzo non sapevano che fosse già bello " cotto". Invece , le "parvenze " di avvocato dicevano la verità .. Ora non sanno che fare...sono stati tanto presuntuosi quanto ingenui.... L'orgoglio domina.... | |
Da: x veritiero | 08/10/2010 00:39:04 |
bè un parere di questo tipo sicuramente poteva essere ottenuto piu' a buon prezzo magari si poteva ottenere il parere utlizzando semplicemente 1000 punti Conad o di qualche altro supermercato............. | |
Da: Castigo divino la vendetta | 08/10/2010 00:45:40 |
Ripeto : non ho idea di quanto sia stato pagato ma ha fatto danni enormi a centinaia di persone , ora più coese che mai. Alla fine ognuno si assumerà le responsabilità del proprio operato. Buonanotte | |
Da: x Microsoft | 08/10/2010 09:48:06 |
A riprova del fatto che il termine di 2 mesi vale eccome.. Gli articoli da 9 a 13 si applicano a tutti i regimi di autorizzazione relativi all’accesso ad un’attività di servizi o al suo esercizio. T uttavia, come specificato all’articolo 9, paragrafo 3, tali articoli non si applicano a quegli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono già disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari (59). (59) A d esempio, gli articoli da 9 a 13 non si applicheranno, per le professioni regolamentate, agli aspetti delle autorizzazioni disciplinati dalla direttiva 2005/36/CE FONTE: http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_it.pdf Cioè un conto è se gli aspetti dei regimi di autorizzazione sono stati disciplinati da specifici strumenti comunitari ( Regolamenti, direttive, decisioni, pareri, raccomandazioni.. stop.. sono escluse le leggi d'attuazione che sono strumenti nazionali.. ) altro conto è invece se lo stato italiano ha liberamente esercitato la propria facoltà di legiferazione nel dlgs 96/2001.. pienamente legittima a patto che non ostacoli l'attuazione delle norme comunitarie che godono di primazia !! Considerato che il termine per presentare il tuo ricorso al CNF ( rimedio legittimo ma che non può escludere il formarsi del silenzio assenso ) è scaduto io consiglio, quando scadrà il termine di 2 mesi, di far presente la circostanza al COA di Roma affinchè rilasci certificazione dell'iscrizione.. | |
Da: x Microsoft | 08/10/2010 09:52:11 |
li strumenti comunitari che disciplinano indirettamente alcuni aspetti dei regimi di autorizzazione devono essere intesi come quegli atti comunitari che, pur non prevedendo, essi stessi, regimi di autorizzazione, fanno tuttavia esplicito riferimento alla possibilità per gli S tati membri di imporre un regime di autorizzazione. GLI STRUMENTI COMUNITARI CHE NON CONTENGONO ALCUN RIFERIMENTO ESPLICITO DI TAL TIPO NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI COME STRUMENTI CHE DISCIPLINANO INDIRETTAMENTE I REGIMI IN QUESTIONE ( LA DIRETTIVA 98/5/CE non fa riferimento alcuno a termini d'iscrizione ) Per quanto riguarda tutti gli aspetti dei regimi di autorizzazione che non sono disciplinati da altri strumenti comunitari, sono applicabili le pertinenti disposizioni della direttiva servizi. http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_it.pdf | |
Da: x Microsoft e Castigo | 08/10/2010 10:07:57 |
x Microsoft: Cioè dato che il ricorso al CNF in caso di silenzio è un rimedio puramente interno esso non può impedire l'applicazione del regime d'attuazione della direttiva servizi.. agggiungo, come dicevo, che non prevedere, in favore degli avvocati provenienti da altro stato membro dell'unione europea, il meccanismo del silenzio assenso, previsto invece per gli avvocati italiani, sarebbe una discriminazione palesemente contraria agli obiettivi comunitari.. x Castigo: 45.7 dlgs 59/2010. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.. Ma l'art. 6 dlgs 96/2001 è disposizione puramente interne e non "disposizione nazionale d'attuazione di norma comunitaria che disciplina una specifica professione": la direttiva 98/5/CE non prevede specificità rispetto al regime generale di autorizzazione appena istituito.. | |
Da: x Microsoft e Castigo | 08/10/2010 10:09:04 |
.. e il diritto comunitario gode di PRIMAZIA .. | |
Da: x Castigo | 08/10/2010 10:14:00 |
Noi non ragioniamo alla De Tilla.. ma tu ragioni alla Advocat-Lorena-Ziopino-Romani.. | |
Da: Castigo divino la vendetta | 08/10/2010 11:11:46 |
Osservo quanto di seguito x Castigo: 45.7 dlgs 59/2010. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.. Ma l'art. 6 dlgs 96/2001 è disposizione puramente interne e non "disposizione nazionale d'attuazione di norma comunitaria che disciplina una specifica professione": la direttiva 98/5/CE non prevede specificità rispetto al regime generale di autorizzazione appena istituito.. Sicuro che il Dlgs 96/2001 non sia "una disposizione nazionale di norma comunitaria che disciplina una specifica professione"? A me sembra che tale norma , nel titolo , venga definita come attuazione della Direttiva 98/5, che disciplina una specifica professione. Potrei sbagliare , ma allora potresti avere un valido argomento a sostegno della tua tesi. Non mi sembra di leggere un supporto autorevole a quanto sostieni se non un tuo ragionamento. Ancorché potenzialmente condivisibile , non sembra invero mostrare alcun supporto giuridico. Puoi tentare di farti iscrivere in base al silenzio assenso , ma se poi ti fanno l'eccezione che ti ho fatto io davanti al Tar non la vedo bene. | |
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