>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Esame avvocato Spagna
61277 messaggi, letto 962629 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Su questo thread è assolutamente vietata la compravendita di quiz e dispense.
Qualsiasi messaggio postato in tal senso verrà immediatamente segnalato alla Guardia di Finanza.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>

Da: chiedo aiuto a tutti07/10/2010 17:43:56
Ciao a tutti, cerco aiuto e consigli. Mi chiamo Claudio ed insieme alla mia fidanzata, che è la diretta interessata, siamo in ballo da un anno e mezzo sulla via spagnola. I fatti sono che ha passato tre esami a Cuenca e quattro a Murcia, tutti da privatista. Ora  mancano solo due esami ed all’ultimo appello a Murcia, pur essendo molto preparata, non è riuscita a passarne nessuno. Il dubbio che ci è venuto è se l’unico modo per finire sia quello di rivolgersi ad una “famosa” agenzia…non sappiamo piĂą veramente che pesci prendere e quali scelte fare anche perchĂ©, credo lo sappiate tutti, si parla di parecchi soldi. Nessuno è a conoscenza di altre universitĂ  che possano essere “abbordabili” . Abbiamo pensato di rivolgerci ad Avila ma sembra che nn riconoscano gli esami sostenuti presso altre universitĂ , qualcuno me lo può confermare?? Qualcuno ha qualche consiglio utile da darci?? Siamo veramente scoraggiati poichĂ© abbiamo l’esigenza del titolo spagnolo poichĂ© la mia fidanzata è amministratrice di una societĂ  e quindi tutti sappiamo l’incompatibilitĂ  con il l’abilitazione ottenuta tramite l’esame in Italia. Grazie a  tutti per i Vs preziosi consigli e suggerimenti.

Da: MESSI07/10/2010 17:43:58
infatti la legge è quella che vale.
peccato che gli ordini abbiano delle interpretazioni personali.
Per esempio nella legge si parla di allegare il certificato di iscrizione dell'ordine straniero, rilasciato in data non antecedente a 3 mesi dalla presentazione della domanda. Anche questo requisito viene interpretato diversamente da ordine a ordine.
Per caso sapete su che cosa verta  il questionario che ti rilasciano a Roma al momento della domanda?
grazie ancora

Da: x chiedo aiuto a tutti.07/10/2010 17:49:25
se mi contatti ti dico le universitĂ  e come fare per gli esami gia sostenuti. premetto non sono un agenzia ma uno come tutti i comuni mortali a cui anche a me mancano due esami. grossop55@yahoo.com

Da: x chiedo aiuto a tutti07/10/2010 17:50:46
la tua fidanzata può tranquillamente andare ad avila, il fatto che non riconoscano gli esami sostenuti è solo al fine di spillarti puù soldi in fase di immatricolazione. nel merito lei sostiene gli esami che gli mancano e si fa rilasciare un certificato, poi porta i vari certificati al ministero e le rilasciano la credencial. nello specifico è quello che ho fatto io.
sbrigatevi perchè avete tempo solo fino al 14 per iscriversi, il costo è 1400,00 circa penso, ma ne vale la pena l'esame è abbordabile e a test.

Da: marco07/10/2010 17:59:34
ma qualcuno si è accorto che la convocazione è priva di firme e sembrerebbe proveniente da un collaboratore (?), per non dire che è inviata tramite A/r e all'indirizzo di residenza?
Io ho risposto subito con lettera interlocutoria stile Castigo, ma non ho resistito dall'aggiungere queste osservazioni in chiara vena polemica.
Siamo colleghi e se ne devono rendere conto.
Aspetto con ansia risposta da Screzio piena di Avvocatoni, donne e talchè.. ahahahah

Da: Claudia07/10/2010 17:59:42
Ma il coa roma ancora non ha emesso provvedimenti sulle domande o dopo convocazione degli iscritti?
Siamo giĂ  il 7 ottobre e ancora niente?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Castigo divino la vendetta07/10/2010 18:09:31
Oggi dovranno prendere atto di tutti i reclami fatti a Solvit.

Pienamente , non con i mezzucci che stanno usando per aggiustare il guaio che hanno fatto.

X Messi: il fatto che gli ordini interpretino come vogliono NON significa che gli ordini  possano interpretare come vogliono l'Art.6 comma 3 dlgs 96/2001.

Ecco che casino succede a interpretare con fantasia maldestra una norma Chiara.

Da: Castigo divino la vendetta07/10/2010 18:24:58
Oggi non pubblicano nulla.....come mai.....si sta facendo tardi in Consiglio.....?

Da: nocio07/10/2010 18:43:29
Speriamo che Solvit faccia giustizia!

Da: bazza07/10/2010 18:59:09
Vai Demian sei tutti noi!
I problemi si affrontano di petto, senza nascondersi, per cui penso che tu faccia bene a replicare con le norme, che non prevedono alcuna esperienza all'estero. Così o ti iscrivono, oppure subito tutela nelle competenti sedi. Tu andrai alla convocazion e oppure presenterai solo memorie?

Da: Claudia x info07/10/2010 19:19:59
Non ho trovato niente del genere, da giugno scorso niente più prova solo orale, è sempre anche scritta

Da: Zanichelli07/10/2010 19:26:02
"Da: ucam    06/10/2010 20.57.10
Hai sicuramente capovolto quanto volevo comunicare. Se un italiano si presenta alla ucam ho studia ho viene no apto. E' ora di smetterla con le c............"

-------------------------------------
No comment

Da: Castigo divino la vendetta07/10/2010 19:53:53
In realtĂ  , maggiore e' il numero di persone che si presenta senza
far storie, piĂą veloce la soluzione del
problema.

Solvit
ha dieci settimane di tempo per la soluzione del problema.
Se tutti gli iscritti ed iscrivendi vengono accontentati o sistemati i casi sono risolti prima che possa aver inizio una procedura di infrazione.

Capite bene allora come e perché stiano giocando sulla subdola minaccia di sanzioni disciplinari per far andare tutti prima della scadenza....

Perché in questo modo , non avendo emesso alcun provvedimento lesivo contro neppure uno stabilito con titolo spagnolo , i cadi sollevati sarebbero risolti senza
bisogno di arrivare alla Commissione Europea.

Capite ora l'importanza della vostra cooperazione a questo punto?

Serve solo a parare il loro sedere dalle bravate che hanno fatto.

E sopratutto pensate che fino a poco tempo fa' avrebbero voluto cancellarci dalla faccia della terra.

Ora vi stanno quasi a supplicare

Da: Castigo divino la vendetta07/10/2010 20:10:15
In realtĂ  , maggiore e' il numero di persone che si presenta senza
far storie, piĂą veloce la soluzione del
problema.

Solvit
ha dieci settimane di tempo per la soluzione del problema.
Se tutti gli iscritti ed iscrivendi vengono accontentati o sistemati i casi sono risolti prima che possa aver inizio una procedura di infrazione.

Capite bene allora come e perché stiano giocando sulla subdola minaccia di sanzioni disciplinari per far andare tutti prima della scadenza....

Perché in questo modo , non avendo emesso alcun provvedimento lesivo contro neppure uno stabilito con titolo spagnolo , i cadi sollevati sarebbero risolti senza
bisogno di arrivare alla Commissione Europea.

Capite ora l'importanza della vostra cooperazione a questo punto?

Serve solo a parare il loro sedere dalle bravate che hanno fatto.

E sopratutto pensate che fino a poco tempo fa' avrebbero voluto cancellarci dalla faccia della terra.

Ora vi stanno quasi a supplicare

Da: Microsoft07/10/2010 20:49:56
X CASTIGO DIVINO

"Capite bene allora come e perché stiano giocando sulla subdola minaccia di sanzioni disciplinari per far andare tutti prima della scadenza...."
A quale scadenza ti riferisci????

Da: Microsoft07/10/2010 20:55:22
Scusate una domanda.

Ma quanto tempo è passato da quando avete presentato la domanda di iscrizione al COA di Roma?
E' lecito che dopo quasi DUE MESI non si abbia nessuna risposta???

Da: Silenzio assenso07/10/2010 21:06:49
Chi ha giĂ  presentato da 2 mesi la richiesta mi sono giĂ  formato !!

Da: Silenzio assenso07/10/2010 21:07:24
x Chi ha giĂ  presentato da 2 mesi la richiesta mi sono giĂ  formato !!

Da: Microsoft07/10/2010 21:10:50
e dpo che si è formato, che fai? Vai a giurare senza delibera o che altro?

Da: Castigo divino la vendetta07/10/2010 21:19:26
La scadenza a cui mi riferivo sono le dieci settimane da quando Solvit ha ricevuto il primo caso ,ovvero circa due settimane fa.

Per chi si chiede che fare dopo due mesi, si rinvia all'Art.6 e segg.  del Dlgs 96/2001 che disciplina l'argomento.

Da: Castigo divino la vendetta07/10/2010 21:30:03
Se hanno aspettato quasi un mese per pubblicare quello che sapevano già il 07 settembre , non oso immaginare quali agghiaccianti realtà vedremo pubblicate nel penultimo verbale e soprattutto in quello di oggi....secondo me poco c'è mancato che non si arrivasse alle mani.

Difatti c'è stato modo di chiarire in maniera precisa ad un consigliere di quale consigliere fosse stata la responsabilità nel voler procedere con le convocazioni nonostante che frattanto fossero pervenute( a loro conoscenza) le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia.

E' stato suggerito di rivolgere a questo consigliere una domanda precisa: sapeva o no - il 29 Luglio 2010- che il Parere Izzo ( proposto come Vangelo da questo consigliere) fosse giĂ  stato in precedenza sconfessato sia dal Ministero della Giustizia sia dallo stesso CNF?

Se avesse risposto di si , sono pronto a scommettere che sono arrivati alle mani.

Se avesse risposto di no, c'era in ogni caso la prova della menzogna....

Una bella situazione insomma...

Da: Microsoft07/10/2010 21:37:58
Ma visto che sul sito li pubblicano con estremo riterdo, domattina è possibile andare a leggere i verbali delle adunanze?

X CASTIGO: l'art 6 non dice di silenzio assenso ma di ricorso al CNF: come dire dalla padella alla brace....

Da: screzio07/10/2010 21:38:09
in mano a chi siamo... ma chi ha eletto questa gente al coa? porca miseria...
di talchè ora eleggiamo pure de tilla al cnf e siamo a posto.

Da: Astor07/10/2010 22:06:38
qualcuno sa quando scade il termine per presentare la domanda d'esame al cnf, data di dicembre?

Da: x Microsoft07/10/2010 22:08:50
R.D.L. 27-11-1933, n. 1578 (convertito), Art. 31

Art. 31


La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori [1] nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il suo domicilio professionale, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge. [2]

Il Consiglio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilitĂ  ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda. [3]

La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al consiglio superiore forense. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo [4] .

Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. [5]

Da: Microsoft07/10/2010 22:15:33
Ok, ma l'art. 31 della Legge professionale è normativa italiana per gli avvocati italiani e stabilisce il silenzio - assenso.

Invece il D. L.vo 96/2001 è norma di recepimento di una direttiva europea e stabilisce un'altra cosa. Cioè 30 gg e poi ricorso al CNF.
E disciplina il procedimento di iscrizione degli avvocati di altri stati europei.

Sono due cose simili ma hanno trattamento differente. Non è strano???

Da: x Microsoft07/10/2010 22:16:13
Direttiva 123 / 2006 / CE

Articolo 13 Procedure di autorizzazione

3. Le procedure e le formalitĂ  di autorizzazione sono tali da
garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la
massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta
ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il
termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta
la documentazione. Qualora giustificato dalla complessitĂ  della
questione il termine può essere prorogato una volta dall’autorità
competente per un periodo limitato La proroga e la sua durata
deve essere debitamente motivata e notificata al richiedente prima
della scadenza del periodo iniziale.

4. In mancanza di risposta entro il termine stabilito o prorogato
conformemente al paragrafo 3 l’autorizzazione si considera
rilasciata. Può tuttavia essere previsto un regime diverso se giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, incluso
un interesse legittimo di terzi.


Articolo 9 Regimi di autorizzazione

1. Gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività
di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione
soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti
del prestatore;

Da: x Microsoft07/10/2010 22:22:17
L'art. 31 disciplina l'iscrizione all'albo degli avvocati.. gli stabiliti si iscrivono in una sezione speciale del medesimo.. alla luce de i principi contenuti nella normativa comunitaria che ha ispirato il silenzio assenso non c'è motivo per cui non sia applicabile anche agli stabiliti..

Aggiungo che l'art. 9.3 della 123/2006/CE stabilisce che . Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.

Il dlgs 96/2001 è solo normativa statale d'attuazione di uno strumento comunitario e non strumento comunitario ma la direttiva 98/5/Ce [ strumento comunitario ] nulla diceva riguardo al "silenzio" dell'amministrazione in sede d'iscrizione..

.. per il principio di primazia del diritto comunitario, a fortiori, non c'è ragione per cui le norme comunitarie ( che stabiliscono la regola del silenzio assenso ) non debbano applicarsi anche agli avvocati stabiliti

Da: x Microsoft07/10/2010 22:29:48
Direttiva 123 2006 CE ( Considerando 54 ) La possibilità di avere accesso ad un’attività di servizi
dovrebbe essere subordinata al rilascio di un’autorizzazione
da parte delle autorità competenti soltanto se ciò è
conforme ai principi di non discriminazione, di necessitĂ 
e di proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che l’imposizione
di un’autorizzazione dovrebbe essere ammissibile
soltanto nei casi in cui un controllo a posteriori non
sarebbe efficace a causa dell’impossibilità di constatare a
posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito
conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall’assenza
di un controllo a priori. Queste disposizioni della
direttiva non possono tuttavia giustificare regimi di autorizzazione
che sono vietati da altri atti comunitari, quali
la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche (1) o la direttiva
2000/31/CE dell’8 giugno 2000 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell’informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno («direttiva sul
commercio elettronico») (2). I risultati del processo di valutazione
reciproca consentiranno di determinare a livello
comunitario i tipi di attivitĂ  per le quali i regimi di autorizzazione
dovrebbero essere soppressi.

Da: Microsoft07/10/2010 22:34:28
Quindi la normativa italiana di recepimento ha interpretato male la normativa europea o sbaglio?

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, ..., 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 - Successiva >>


Torna al forum