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Esame avvocato Spagna
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Da: x tutti30/09/2010 17:20:56
cuenca suggerisco un sunto ai quali i signorotti devono adeguarsi:
La libera circolazione di avvocati nell'Unione europea

Con il decreto legislativo del Consiglio dei ministri del 2 febbraio si apre una nuova era per la libera circolazione dei professionisti all’interno dell'Ue. Gli avvocati comunitari potranno, infatti, esercitare stabilmente l’attività forense in uno Stato membro con il titolo del Paese d’origine.

Il decreto fa una suddivisione.

   1. Avvocato
   2. Avvocato stabilito
   3. Avvocato integrato

Il primo è quello che ha acquisito il titolo in Italia; il secondo in un Paese dell'Ue ed esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato; il terzo è un cittadino dell'Ue che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.

Il presupposto è l’iscrizione a una sezione a hoc dell’Albo nella circoscrizione del Tribunale di residenza o di domicilio del professionista: in questo modo il legale acquista il diritto all’elettorato attivo e deve rispettare gli obblighi deontologici e le norme sull’incompatibilità vigenti per gli operatori italiani.

Per l’attività di rappresentanza e assistenza nei giudizi civili, penali e amministrativi e nei procedimenti disciplinari in cui è obbligatoria la nomina di un difensore, il decreto legislativo (come peraltro la delega contenuta nell’articolo 19 della legge 526/1999) fissa un paletto di garanzia.

Il professionista Ue stabilito deve, infatti, agire d’intesa con un avvocato italiano: questo "tutoraggio" deve essere formalizzato da una scrittura privata o da una dichiarazione congiunta dei professionisti davanti al giudice.

Per il patrocinio davanti alla Cassazione è necessaria l’iscrizione a una sezione speciale dell’Albo (il requisito è avere alle spalle almeno 12 anni d'attività forense). L’avvocato stabilito, inoltre, deve sempre agire d’intesa con un collega italiano.

L’esercizio continuativo per tre anni dell’attività in Italia con il titolo del Paese d’origine dispensa il legale Ue della prova attitudinale, che è invece richiesta dal decreto legislativo 115/92 per l’iscrizione all’Albo degli avvocati nella sezione ordinaria. Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo che attua la direttiva settoriale 98/5, il decreto legislativo 115/92 era l’unica strada per esercitare la professione in Italia. Questa corsia disciplinata dalla direttiva europea 89/48 Cee, presuppone una formazione professionale di livello universitario di almeno tre anni. Tuttavia, questo primo sistema generale di riconoscimento dei titoli professionali richiede la valutazione dei diplomi e delle carte del Paese d’origine del professionista che è sottoposto, di solito, a una prova attitudinale. Con il nuovo decreto legislativo, l’Ordine degli avvocati prende atto del percorso formativo e della qualificazione del professionista , poiché questi due elementi sono stati verificati dal Paese d’origine.

Sempre in base al decreto approvato il 2 febbraio, l’avvocato stabilito che abbia esercitato in Italia con il titolo d’origine per almeno tre anni, ma che abbia trattato "pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore", può essere dispensato dalla prova se l’attività svolta è stata "effettiva e regolare" e a patto che, attraverso un colloquio, si verifichi "la capacità di proseguirla"

Gli avvocati rappresentano, oggi, il primo tassello di quest'importante riforma, che vedrà poi, presumiamo su questa base, svilupparsi la spinta di liberalizzazione anche ad altre professioni (dottori commercialisti, revisori ecc.).


Da: da x tutti x preparatevi e x realista30/09/2010 17:24:36
Sapete leggere

Da: x tutti30/09/2010 17:28:14
Ordinari mostrate gli attributi e discutiamo in punta di diritto

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 17:28:23
Mi interessa questo passaggio , lo puoi pubblicare più leggibile?

Questo è infatti l'oggetto della petizione al PE che verrà discussa al CCBE , ovvero la NON necessità di iscrizioni agli albi professionali per maturare il triennio.

In effetti la DIrettiva 98/5 Art.10 sul punto non dice che per il decorso del triennio sia necessarial la previa iscrizione ad un albo dello stato membro ospitante..

In altre parole , secondo la formulazione della Direttiva l'ordine che valuta i requisii per l'Integrazione ( attività continuativa per tre anni) deve tener conto della attività svolta , indipendentemente dalla iscrizione nello stato membro ospitante.

Il CCBE ha chiesto espressamente di poter discutere l'argomento nel prossimo meeting.
Ovviamente si è acconsentito.
Il comunicato di conferma è stato però pubblicato altrove


Lâ��esercizio continuativo per tre anni dellâ��attività in Italia con il titolo del Paese dâ��origine dispensa il legale Ue della prova attitudinale, che è invece richiesta dal decreto legislativo 115/92 per lâ��iscrizione allâ��Albo degli avvocati nella sezione ordinaria

Da: x tutti30/09/2010 17:29:42
bravo cuenca con te si studia

Da: x tutti30/09/2010 17:32:16
A maggior avallo cuenca rispolvera il passaggio della norma per l'abilitazione alla cassazione i 12 anni deccorrono non dal momento dell'iscrizione al coa di stabilizzazione ma dalla data in cui uno si è colleggiato

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Da: x tutti30/09/2010 17:37:19
La libera circolazione di avvocati nell'Unione europea

Con il decreto legislativo del Consiglio dei ministri del 2 febbraio si apre una nuova era per la libera circolazione dei professionisti all’interno dell'Ue. Gli avvocati comunitari potranno, infatti, esercitare stabilmente l’attività forense in uno Stato membro con il titolo del Paese d’origine.

Il decreto fa una suddivisione.

   1. Avvocato
   2. Avvocato stabilito
   3. Avvocato integrato

Il primo è quello che ha acquisito il titolo in Italia; il secondo in un Paese dell'Ue ed esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato; il terzo è un cittadino dell'Ue che ha acquisito il diritto di utilizzare in Italia il titolo di avvocato.

Il presupposto è l’iscrizione a una sezione a hoc dell’Albo nella circoscrizione del Tribunale di residenza o di domicilio del professionista: in questo modo il legale acquista il diritto all’elettorato attivo e deve rispettare gli obblighi deontologici e le norme sull’incompatibilità vigenti per gli operatori italiani.

Per l’attività di rappresentanza e assistenza nei giudizi civili, penali e amministrativi e nei procedimenti disciplinari in cui è obbligatoria la nomina di un difensore, il decreto legislativo (come peraltro la delega contenuta nell’articolo 19 della legge 526/1999) fissa un paletto di garanzia.

Il professionista Ue stabilito deve, infatti, agire d’intesa con un avvocato italiano: questo "tutoraggio" deve essere formalizzato da una scrittura privata o da una dichiarazione congiunta dei professionisti davanti al giudice.

Per il patrocinio davanti alla Cassazione è necessaria l’iscrizione a una sezione speciale dell’Albo (il requisito è avere alle spalle almeno 12 anni d'attività forense). L’avvocato stabilito, inoltre, deve sempre agire d’intesa con un collega italiano.

L’esercizio continuativo per tre anni dell’attività in Italia con il titolo del Paese d’origine dispensa il legale Ue della prova attitudinale, che è invece richiesta dal decreto legislativo 115/92 per l’iscrizione all’Albo degli avvocati nella sezione ordinaria. Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo che attua la direttiva settoriale 98/5, il decreto legislativo 115/92 era l’unica strada per esercitare la professione in Italia. Questa corsia disciplinata dalla direttiva europea 89/48 Cee, presuppone una formazione professionale di livello universitario di almeno tre anni. Tuttavia, questo primo sistema generale di riconoscimento dei titoli professionali richiede la valutazione dei diplomi e delle carte del Paese d’origine del professionista che è sottoposto, di solito, a una prova attitudinale. Con il nuovo decreto legislativo, l’Ordine degli avvocati prende atto del percorso formativo e della qualificazione del professionista , poiché questi due elementi sono stati verificati dal Paese d’origine.

Sempre in base al decreto approvato il 2 febbraio, l’avvocato stabilito che abbia esercitato in Italia con il titolo d’origine per almeno tre anni, ma che abbia trattato "pratiche attinenti al diritto nazionale per un periodo inferiore", può essere dispensato dalla prova se l’attività svolta è stata "effettiva e regolare" e a patto che, attraverso un colloquio, si verifichi "la capacità di proseguirla"

Gli avvocati rappresentano, oggi, il primo tassello di quest'importante riforma, che vedrà poi, presumiamo su questa base, svilupparsi la spinta di liberalizzazione anche ad altre professioni (dottori commercialisti, revisori ecc.).

Da: x tutti30/09/2010 17:38:16
L’esercizio continuativo per tre anni dell’attività in Italia con il titolo del Paese d’origine dispensa il legale Ue della prova attitudinale, che è invece richiesta dal decreto legislativo 115/92 per l’iscrizione all’Albo degli avvocati nella sezione ordinaria. Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo che attua la direttiva settoriale 98/5, il decreto legislativo 115/92 era l’unica strada per esercitare la professione in Italia. Questa corsia disciplinata dalla direttiva europea 89/48 Cee, presuppone una formazione professionale di livello universitario di almeno tre anni. Tuttavia, questo primo sistema generale di riconoscimento dei titoli professionali richiede la valutazione dei diplomi e delle carte del Paese d’origine del professionista che è sottoposto, di solito, a una prova attitudinale. Con il nuovo decreto legislativo, l’Ordine degli avvocati prende atto del percorso formativo e della qualificazione del professionista , poiché questi due elementi sono stati verificati dal Paese d’origine.

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 17:39:53
per la verità , in base all'Art.8 della Legge 31/82 gli Abogados sono CAssazionisti subito.....

Da: x tutti30/09/2010 17:41:00
Caro Cuenca in Italia Purtroppo no

Da: x tutti30/09/2010 17:44:34
Per il patrocinio davanti alla Cassazione è necessaria l’iscrizione a una sezione speciale dell’Albo (il requisito è avere alle spalle almeno 12 anni d'attività forense). L’avvocato stabilito, inoltre, deve sempre agire d’intesa con un collega italiano.

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 17:49:50
So quello che dico..non confonderte le norme..

La legge 31/82 dice una cosa , il Decreto Legislativo 96/2001 un altra

Da: x tutti30/09/2010 17:53:14
Cuenca per maggior chiarezza Ti scrivo i riferimenti normativi:
Art. 9.

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n.96
Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione
di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la qualifica
professionale.

Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre
giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, del regio
decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni, l'avvocato
stabilito puo' assumere il patrocinio se iscritto in una sezione
speciale dell'albo di cui all'art. 33 del regio decreto-legge n. 1578
del 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del 1934,
e successive modificazioni, ferma restando l'intesa di cui
all'articolo 8, commi 1 e 2, con un avvocato abilitato ad esercitare
davanti a dette giurisdizioni.
2. Per l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al
comma 1, l'avvocato stabilito deve farne domanda al Consiglio
nazionale forense e dimostrare di avere esercitato la professione di
avvocato per almeno dodici anni in uno o piu' degli Stati membri,
tenuto conto anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta
in Italia. Alle deliberazioni del Consiglio nazionale forense in
materia di iscrizione e cancellazione dalla sezione speciale
dell'albo si applica la disposizione di cui all'art. 35 del regio
decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 36 del 1934, e successive modificazioni.

Da: xCuenca30/09/2010 17:53:45
l'una non pregiudica l'altra. giusto?

Da: x tutti30/09/2010 17:55:22
Si è vero, a questo punto la più recente amplia modifica o chiarisce l'altra anche senza antinomie

Da: x tutti30/09/2010 17:57:51
Cuenca comunque per tagliare la testa al toro ti risulta un collega stabilito iscritto nel registro dei cassazionisti se si ben venga

Da: xCuenca30/09/2010 18:00:06
sì, però vorrei precisare che, forse, le due norme trattano casi diversi, poichè la prima regola l'avv. che esercita senza stabilimento, la seconda con... giusto? Quindi la prima dell' 82 non può intendersi abrogata sul principio di essere superata dalla nuova.

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 18:00:25
SOno due cose diverse , che viaggiano su binari paralleli.
Finchè non sei stabilito , lavori con la Legge 31/82 e senza dubbio sei Cassazionista senza problemi.

Quando ti stabilisci non è chiaro cosa accada:il COA di Roma  , richiesto all'epoca al riguardo , non è stato invero in grado di fornire una soluzione soddisfacente.

Ne alla fine decidono loro

Da: xCuenca30/09/2010 18:02:26
infatti, concordo pienamente.
Senti, la legge è legge, e non ci crederai ma vale anche per i coa.

Da: x tutti30/09/2010 18:04:32
Bravo Cuenca ma devi soggiacere alla regole della normativa che regola gli ordinaria nel Paese ospitante infatti come nel post precedente i 12 anni nel caso iniziano a conteggiarsi dal momento in cui ti colleggi nel paese di origine

Da: xCuenca30/09/2010 18:05:29
ho un solo dubbio, essendo l'iscrizione nell'albo dei cassazionisti condizione essenziale per l'esercizio in tale grado, non potrebbero eccepire ciò, pur se nel paese d'origine hai tale abilitazione?

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 18:06:47
IN realtà servirebbe che un collega integrato facesse il quesito.

Mi spiego.

L'art.15 del Dlgs 96/2001 autorizza l'uso del doppio titolo: uso dunque anche sotto il profilo sostanziale.

Se io sono abogado Cassazionista e avvocato non Cassazionista , in virtù del potere di usare il doppio titolo , nessuno mi vieta di continuare a lavorare in Italia di concerto con il collega Italiano usando il mio titolo spagnolo.

Non sono obbligato a iscrivermi come avvocato , specie qualora risiedessi in altro stato membro o altrove ( magari a San Marino).

Dunque nessuno vieta che continui ad andare in Cassazione come ABogado ( assistito , ovvimente , dal collega Cassazionista Italiano)  pur avendo conseguito il titolo di Abogado.

COnfermo che la norma successiva non ha abrogato la precedente: la  direttiva 249/77 ( che la Legge31/82 ha recepito) è tutt'ora in vigore

Da: xCuenca x tutti30/09/2010 18:07:05
sì, però potrebbero esserci i diritti acquisti nel paese di provenienza. Prova a pensare al contrario DT, che va in Spagna e gli negano di fare il cass.

Da: x tutti30/09/2010 18:07:08
Quando ti stabilisci non è chiaro cosa accada:il COA di Roma  , richiesto all'epoca al riguardo , non è stato invero in grado di fornire una soluzione soddisfacente.

Ne alla fine decidono loro

Per quanto riguarda il Coa di roma lasciamo perdere se questi sono i giuristi della capitale "VELO PIETOSO"

Da: x tutti30/09/2010 18:10:10
Cuenca una riflessione

Bastano 3 giuristi seri per fare una dissertazione colta

Per il DT se si reca in spagna non passa la prova de conjunto

Da: xCuenca e x tutti30/09/2010 18:10:14
diciamo che, oggi come oggi, non andrei in cassazione se mi dovesse capitare. Ad un DT non parrebbe vero.....
Concordo che la l. 31 non è abrogata.

Da: screzio x tutti30/09/2010 18:10:24
e aggiungerei: se i tirapiedi dei giuristi della capitale sono quelli che vengono sul forum a dire "vi hanno smascherato, birbanti!" dimostrando tutta la loro ignoranza, cambiate del tutto ordine.
anzi no, restate a roma e togliete clienti a questi legulei de noantri.
alla fame! e poi comincerano a scannarsi tra loro, con la grazie e l'eleganza che li contraddistingue :)

Da: screzio30/09/2010 18:11:46
il DT non passa nemmeno l'esame di maturità se lo fa con una commissione seria senza raccomandazioni.
ma vi rendete conto di come parla? e avete letto qualcuno dei suoi comunicati?

Da: xCuenca e x tutti30/09/2010 18:12:20
siamo una scusa per non vedere i veri problemi.
ciao

Da: x tutti30/09/2010 18:13:04
Comunque cari colleghi oggi la magistratura superiore non è più infra-nazionale. Sono certo che se ci presentassimo a Strasburgo nessuno eccepirebbe niente.

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