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Esame avvocato Spagna
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Da: Futuabogado7530/09/2010 15:15:22
Beh, si, è proprio come pensavo io, ma alla fine l'unico limite esiste nelle cause civili dove è necessaria la firma congiunta con un altro avvocato che sia iscritto all'albo ordinario, al fine di garantire una sorta di supervisione onde evitare errori nella stesura dell'atto stesso.
Ma trascorsi 3 anni ci si può iscrivere all'albo ordinario senza affrontare alcun esame.
Fino alla scorsa primavera l'esame in questione per chi aveva già superato la fase scritta dell'esame di abilitazione per potersi iscrivere all'albo ordinario doveva sostenere un semplice esame sulla deontologia. Solo che ora tale avvocato De Tilla o come si chiama lui, ha aizzato tutti gli avvocati contro tale procedura.
Questo è quanto so io...

Da: michele30/09/2010 15:17:40
Cuenca riconosco che tu sei a conoscenza di info ignorate ai più, però il tenore del comportamento dell'avv. vaglio lascia poco a desiderare.
stiamo a vedere

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 15:22:30
Perchè sta facendo qualcosa ora , in questo momento esatto, che ci possa essere pregiudizievole ..... o ti riferisci al comunicato di Luglio ?

Da: michele30/09/2010 15:28:02
mi riferisco al verbale postato a pag 157 che ho letto per la prima volta adesso.

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 15:34:08
Beh , quando è stato pubblicato quel verbale l'Avv.Vaglio tante cose no le sapeva.

Se facesse ora certe dichiarazioni allora sarebbe diverso..

Da: michele30/09/2010 15:52:32
ok Cuenca, prendo atto con sollievo di quello che dici.

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Da: Futuabogado7530/09/2010 15:58:47
Dunque la situazione non è così catastrofica così come veniva descritta nelle pagine precedenti...
Meglio così...
Anche se ci saràda aspettarsi qualche altro  "numero da circo" a cura dell'Ordine degli avvocati di Roma o Milano.
Poi stiamo a vedere cosa proporrà Angelino Custode, visto che dovrà accontentare il suo padrone con la riforma della giustizia, e vedi mai che ci infili dentro qualcosina che riguarda proprio la nostra categoria????
Spero di sbagliarmi....

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 16:00:53
Mah , "Angelino Custode " in fondo ci ha dato ragione sulla vicenda dei decreti , quando il DIrigente Generale ha tirato in faccia al CNF il parere Izzo...

Mi pare evidente che il Ministero alla fine le idee le ha ben chiare...

Da: screzio30/09/2010 16:35:47
al ministero semplicemente c'è gente meno ignorante (il che non è difficile, considerando con chi si ha a che fare sul fronte oua e ordine di roma).
il problema è che questi ultimi essendosi esposti e non essendo nemmeno particolarmente svegli cercheranno una ritirata "onorevole" o, non potendo ottenerla, alzeranno sempre più la posta.
andavano fermati prima (ricordate i primi comunicati stampa del de tilla? i primi quesiti ridicoli di alcuni ordini al cnf?), ora è troppo tardi.
SOGGIACETE E INCHINATEVI

Da: Preparatevi30/09/2010 16:36:25
In arrivo la cancellazione per tutti gli Abogados che hanno fatto il gioco delle 3 carte con un bell'abuso di diritto....

Meglio che vi mettiate a studiare per lo scritto in ITALIA.....

Nei nostri albi NON vi vogliamo!!!!!!

Da: x tutti30/09/2010 16:40:49
cuenca hai centrato il punto. Se andate a leggere i vari decreti da luglio in poi, non potete non rendervi conto che vengono emessi quasi sulla base dell'aria che tira. E' vergognoso che questa gente non abbia l'umiltà di leggere le norme. In quanto ad angelino che la faccia pure la norma che tanto vi spaventa, non sarebbe la prima che gli fa fare un passo indietro in quanto antitetica con norma di rango superiore.

Da: da x tutti x preparatevi30/09/2010 16:44:34
da cancellare sono gli ignoranti come te, che hanno imparato il gioco delle tre carte a catanzaro o per gentile concessione del potente di turno, previa prostituzione

Da: X Preparatevi30/09/2010 16:45:07
Bravo!!!!!! Siamo stufi di vedere cose tipo Gennaro Imposimato nato a Napoli o Luca Brambilla nato a Milano magicamente diventati avvocati spagnoli. Basta!!!!!!!!!!!!!!

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 16:48:33
Se scrivono questo vuol dire che sono in tilt, non rispondete , ormai le spie si riconscono subito

Da: X da tutti30/09/2010 16:50:03
Voi che siete abituati ai trucchetti sapete solo insultare noi ci limitiamo ad esprimere un pensiero molto semplice..... basta giocare sporco!!! Siamo l'unico paese in cui è concepibile uno scempio di questo genere!!!!!!! L'albo degli stabiliti di Milano è pieno di Abogados in realtà tutti italiani!!!!!!!!!!!!!!!! E' ora di finirla per rispetto nei confronti di chi ha rispettato le regole, per quanto assure siano!!!! NOn sono di certo qui a difendere l'esame di abilitazione.... fa schifo e lo sappiamo tutti.... ma questo non vi autorizza ad aggirare l'ostacolo con tanta sfacciataggine, lamentandovi se i Consigli dell'Ordine vi vogliono eliminare....

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 16:52:01
Ma non sarà mica che con le specializzazioni questi vanno KO mentre a noi ,  non potendola imporre, continuiamo a lavorare indisturbati?

Non è che tanto tanto il problema è questo?

Da: x tutti30/09/2010 16:52:04
Cuenca ma figurati le spie. Non hanno il tempo di leggersi le norme comunitarie figurarsi di stare a sentire le spie. Credimi ho avuto modo di confrontarmi con questi pseudi giuristi ordinari, figli o figliocci di potenti, posso assicurarti che sono ben poca cosa

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 16:53:19
Dove sono i miei post?

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 16:55:01
Certo che leggere le norme comunitarie è fatica...
E' più comodo dire stupidaggini a raffica a comando del boiardo di turno.
Già mi immagino il desktop di questi :sullo sfondo filmetto equivoco e manina giù in basso.....

Siamo così eccitanti....ahahah

Da: @ X Tutti30/09/2010 16:55:13
Bravi voi che le norme comunitarie le avete lette..... per interpretarle a vostro favore e aggirare l'ostacolo! Per fortuna la pacchia è finita!!

Da: x tutti30/09/2010 16:58:23
Cuenca comunque io ho fiducia, con le buone o con le cattive questi signorotti dovranno studiarsi quanto attualmente in vigore è sottomettersi loro malgrado.

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 16:58:58
Che hai già finito , manco a mano riesci a durare?

Ascoltra bene , ti auguro di passare la stessa pacchia che sto passando io da quando sono stato in Spagna....

Buon divertimento se non hai ancora finito...

Da: @ X tutti30/09/2010 17:00:34
Ma sottometterci a chi?
Ai maghetti spagnoli che per incanto con due trasferte Easy Jet a Barcellona e un'agenzia da dottori son diventati Abogados?

Ma per favore!

Da: x tutti30/09/2010 17:06:19
No a chi probabilmente per avere la laurea ti sei dovuto sottomettere o per chiarire prostituirti

Da: Realista30/09/2010 17:06:35
In effetti se fossi spagnolo sarei parecchio seccato di veder persone che vengoino nel mio paese per questo assurdo turismo professionale...

Da: @ X tutti30/09/2010 17:07:58
Mi sono prostituito solo all'impegno e al sacrificio.

Da: x tutti30/09/2010 17:08:36
E con CEPU

Da: Realista30/09/2010 17:09:31
Avete almeno imparato a cucinare la Paella?
Magari l'ordine di Roma vi invita alle cene per cucinare....

Da: x tutti30/09/2010 17:12:51
Magni minores saepe fures puniunt.

Da: Cuenca Superstar 200930/09/2010 17:16:31
POVERI scemi

adesso vi tocca la specializzazione e a noi no...

Questo vi meritate......o siete convinti che non iscivendo gli abogados in Italia questi non possano lavorare?

No perchè allora oltre che scemi siete pure ignoranti.

Leggete questa e andate a piangere da un altra parte.


LEGGE 9 FEBBRAIO 1982 





Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee (1).

(1) Il termine "procuratore" deve intendersi sostituito con quello di "avvocato", per effetto dell'art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27 di soppressione dell'Albo dei procuratori legali.

Preambolo
(Omissis).

Articolo 1
Qualifica professionale.
Sono considerati avvocati, ai sensi e agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:

ovact-advocaat (Belgio);
advokat (Danimarca);
rechtsanwalt (Repubblica [federale] di Germania);
avocat (Francia);
barrister-solicitor (Irlanda);
avocat-avoué (Lussemburgo);
advocaat (Paesi Bassi);
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).

Articolo 2
Prestazione di servizi professionali.
Le persone di cui all'art. l sono ammesse all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità a secondo le modalità stabilite dal presente titolo.
Omissis (1).
(1) Comma abrogato dall'articolo 18 della legge 3 febbraio 2003, n. 14

Articolo 3
Uso del titolo.
Gli avvocati indicati all'art. 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.

Articolo 4
Doveri.
Per l'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.

Articolo 5
Incompatibilità.
Si estendono agli avvocati indicati all'art. l le norme sull'incompatibilità previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949.
La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b).

Articolo 6
Prestazioni giudiziali.
Nell'esercizio delle attività relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e 5, delle seguenti condizioni:

a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorità adita nonché al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio;
b) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita;
c) l'avvocato od il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorità adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.

Articolo 7
Prestazioni stragiudiziali.
Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicità.

Articolo 8
Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Gli avvocati indicati all'art. 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purché dimostrino di aver esercitato la professione per almeno dodici anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giuridisdizionali corrispondenti. (1)
(1) Comma modificato dall'art. 16, l. 1° marzo 2002, n. 39.

Articolo 9
Obbligo e contenuto della comunicazione.
Prima dell'inizio delle attività professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'art. 1sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente:

nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale;
titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorità giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza;
recapito in Italia nel periodo di permanenza;
dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente art. 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attività professionale;
eventuale appartenenza a società professionali;
per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla lettera b) dell'art. 6 nonché della durata prevista dell'attività da svolgere.
Articolo 10
Documentazione.
Ove lo ritenga opportuno, e comunque nel caso che le attività professionali da svolgere siano relative alla rappresentanza e difesa in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, il presidente dell'ordine degli avvocati richiede all'avvocato che ha trasmesso la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea documentazione riguardante il possesso di uno dei titoli professionali indicati all'art. 1ed il legale esercizio nello Stato membro di provenienza delle attività in questione.

Articolo 11
Disciplina professionale.
Nell'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono soggetti, per ogni





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