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Esame avvocato Spagna
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Da: Romani... | 20/09/2010 18:06:48 |
Insisto, meglio il gabibbo! Tornando a chi invece con la realtà si è già scontrato: qualche stabilito romano è stato contattato dal COA? | |
Da: Cuenca Superstar 2009 | 20/09/2010 18:15:28 |
Ragazzi , ricordatevi che nei prossimi giorni si vota. Io non credo che nella classe forense italiana esista un gruppo più coeso degli abogados. Per forza di cose , ci costringono a far gruppo , magari ci considerano come appestati , però alla fine simo piu uniti per forza di cose di una miriade di avvocati. Pensate davvero che in Italia ci siano un migliaio di avvocati che condividono le medesime necessità come noi? Io credo di no. Noi siamo una risorsa elettorale fresca , libera e non gestibile in quanto non ricatabile. Per giunta non eleggibile , per cui si dovrà in ogni caso trovare una sintesi. Pro o contro qualcuno ( vedi De Tilla ) , è argomento di discussione tuttora aperto. Io credo che allo stato un oppositore di questo possa trovare il piu ampio consenso. Però è chiaro che ancora una sintesi rappresentativa non emerge da questo forum...forse i già iscritti dovrebbero cominciare a pensarci su seriamente.....sapete che non parlo mai a caso.. SAluti | |
Da: screzio | 20/09/2010 18:22:03 |
condivido in pieno quanto dice Cuenca Superstar 2009. su quanto detto da altri, come ripromessomi, soprassiedo. sulla non eleggibilità e sulla necessità di trovare una sintesi proporrei: perchè non sostenere un collega avvocato italiano (magari perchè integrato a seguito deri 3 anni o a seguito di esame al cnf) che avendo seguito la trafila spagnola sa bene di cosa si tratta? quanto al pro o contro "qualcuno" e cioè de tilla secondo me c'è poco da vedere. non tutto nella vita può essere pesato, comprato e su alcune cose non si può soprassedere. l'attacco di de tilla è stato troppo gratuito e volgare per poter pensare di rattoppare qualcosa, e i danni fatti dal presidente dell'oua sono incalcolabili. nella vita ci sono cose che si fanno anche per ideali e non per meschina convenienza; per me de tilla resta un monstrum da abbattere anche se dovesse per assurdo diventare un templare della difesa degli avvocati stabiliti, a certe nefandezze non si potrà mai porre rimedio. | |
Da: rocco | 20/09/2010 18:33:04 |
concordo con Cuenca | |
Da: orizzonte | 20/09/2010 18:35:13 |
inutile anticipare troppe cose, ma non ho mai visto neppure gli avvocati ordinari così strafottenti davanto ad un cdo, figurarsi gli abogados. Ma è questione di tempo | |
Da: Abogado Demian | 20/09/2010 18:54:06 |
x Rocco, grazie per l'insulto gratuito.. che esprime appieno il tuo livello di civiltà ed intelligenza x Orizzonte: ovviamente vedrò cosa succede ma se un ente della pubblica amministrazione si rifiuterà di ricevere la mia richiesta di iscrizione contravviene ai suoi doveri, e chiamare la polizia per far verbalizzare l'accaduto è l'unica cosa da fare.. | |
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Da: MESSI | 20/09/2010 18:54:49 |
Ma a parte Milano, qualcuno sa nel Nord quali sono gli ordini che NON iscrivono gli abogados o che sono molto puntigliosi? grazie | |
Da: screzio | 20/09/2010 19:14:54 |
ma che devi anticipare, orizzonte. i cdo sono fatti di uomini, nel bene e nel male. e la compagine umana di determinati cdo non è certo eccelsa. farsi calpestare senza colpo ferire da gente del genere significa essere al loro livello se non peggio. purtroppo noto con dispiacere che nel nostro paesucolo ancora ci si sottomete a volgari bulli di quartiere. | |
Da: Abogado Demian | 20/09/2010 19:28:50 |
Purtroppo screzio su questo forum bazzica gente abbastanza vigliacca che preferisce farsi mettere i piedi in testa al far valere i propri diritti, io a questa gente sconsiglio di lavorare in uno studio legale, ma di intraprendere la carriera circense.. diventate ciò che siete.. dei pagliacci.. e in bocca al lupo !! | |
Da: filippo | 20/09/2010 19:29:24 |
Ho notato che quelli che nel forum non portano alcun contributo sostanziale a favore degli abogados sono bravi solo a distruggere e ad insultare quei pochi che invece portano argomenti ......se uno non è d'accordo.....è sufficiente dissentire perchè insultare ? | |
Da: daniele | 20/09/2010 19:39:43 |
per me Demian potresti essere anche un praticante che si trova dietro una scrivania in uno studio legale qui in italia che si diverte a creare allarmismi. Filippo, dico solo di restare con i piedi per terra, non si possono dare per scontate realtà che non lo sono specie da chi come Demian, non è nemmeno uno stablito, seppur scrivendo qui per mesi ha dato un'impressione più che fondata che lo fosse. Rischiando di diventare noioso, atteniamoci ai fatti ed evitiamo di sparare balle, altrimenti quel poco di professionalità che ci vogliamo veder riconosciuta dal mondo forense ce la giochiamo con queste bambinate. | |
Da: Abogado Demian | 20/09/2010 19:48:26 |
Per me, invece, caro daniele, e sono sicuro di ciò che dico, tu non sai ciò che dici: è stato "brilloparlante" ( pag. 141 del forum ) a dire che a Milano non gli hanno ritirato l'iscrizione, io ho risposto consigliando, giustamente, di far verbalizzare la cosa alla polizia allorchè ciò accadesse.. poi han cominciato a piovere insulti.. vedi, daniele, io non le sparo.. | |
Da: Abogado Demian | 20/09/2010 19:50:02 |
FATE VALERE I VOSTRI DIRITTI DA SOLI NELL'ORDINE DELLA VOSTRA CITTA', CIO' CHE CONTA E' LA NORMATIVA, TUTTO IL RESTO SONO SOLO CHIACCHIERE E DISTINTIVO | |
Da: Abogado Demian | 20/09/2010 19:57:10 |
Se vi iscrivete, sappiate che prima di qualsiasi eventuale rigetto dovranno convocarvi. In caso di convocazione rispondete con questa memoria Al Consiglio dell'ordine degli avvocati di __________, chiamato a pronunciarsi sulla mia richiesta d'iscrizione alla sezione speciale dell'albo dedicata agli avvocati stabiliti, desidero rivolgere l'invito a considerare quanto segue: Il sottoscritto, in data __________ conseguì presso l'università ____________________________ il titolo di laurea ______________________________ In seguito all'invio di una "solicitud de homologacion", in data ____________ ricevette dalla "Subdireccion general de titulos y reconocimiento de cualificaciones" una "resolucion" in virtù della quale il "Ministerio de Educacion" subordinò la concessione dell'omologazione del/i titolo/i di laurea _____________________________________________________a quello spagnolo di "Licenciado en Derecho" al previo superamento di una "prueba de aptitud" su aspetti relativi alle seguenti materie di diritto spagnolo: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto processuale, diritto penale, diritto tributario, diritto civile, diritto commerciale, diritto internazionale privato, diritto del lavoro e della previdenza sociale ( allegato 1: Resolucion ) Decise di sostenere la prueba de aptitud, vertente sulle citate materie, presso l'Univer*******d __________________________________________ superata, come certificato, in data _________________. Ottenne, dal "Ministerio de Educacion", in data ___________________ e quale conseguenza del superamento della "prueba de aptitud", la concessione della "Credencial de Homologacion", documento che produce i medesimi effetti del titolo ufficiale spagnolo di "Licenciado en Derecho". In virtù di tale titolo, in conformità alla pertinente normativa spagnola, decise di iscriversi all'Ilustre Colegio de Abogados de _________________ quale Abogado Ejerciente Decise infine, di stabilirsi in Italia per esercitare stabilmente con il titolo professionale dello Stato Membro di origine e pertanto chiede oggi di essere iscritto alla sezione speciale dell'albo tenuto presso l'ordine degli avvocati di ____________________ dedicata agli "Avvocati Stabiliti" produce perciò il certificato d'iscrizione all'Ilustre colegio de abogados de ___________________ rilasciato in data _____________________ Recentemente la Corte di Giustizia CE nella sentenza Cavallera ( C-311/06 ) ha stabilito che "Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro." In virtù di tale sentenza il CNF è intervenuto con il parere 17/2009 per spiegare ai COA di Vicenza e Piacenza "quali siano i criteri da adottare per lâiscrizione degli avvocati stabiliti allâapposita sezione speciale dellâalbo" e "se possano essere ivi iscritti cittadini italiani, con laurea in giurisprudenza italiana omologata da altro Stato membro ed iscritti ad albi degli avvocati di tali Stati, qualora non sia previsto per lâiscrizione un percorso formativo successivo al corso di laurea;" Dopo aver citato la Sentenza Cavallera nel punto 3 del Parere 17/2009 il CNF affermò quanto segue: "4. Lâesito interpretativo della sentenza in parola va, dunque, nel senso di escludere la possibilità di iscrivere negli albi professionali soggetti i quali, nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di studio e titoli professionali, non abbiano in realtà aumentato la propria formazione accademica né abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività professionale allâestero. Pertanto lâesame di casi di questo tipo andrà condotto considerando in concreto lâaumento del livello formativo o professionale dellâinteressato: ove sia constatata la mancanza di qualsiasi sostanziale incremento di tale patrimonio nel corso delle diverse procedure di riconoscimento, si potrà ritenere che lâutilizzo delle garanzie del diritto comunitario ha avuto lâunico scopo di eludere il tirocinio formativo nazionale e lâesame di Stato, il quale ultimo â" tra lâaltro â" riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente prevista per lâaccesso alle attività professionali. La Corte di Giustizia, nella sentenza richiamata, ha sottolineato che la domanda di riconoscimento di un titolo professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da riconoscersi, mina il diritto degli Stati a prevedere forme di particolare qualificazione per lâaccesso alle attività professionali (cfr. il quinto âconsiderandoâ della direttiva 89/48 e più ampiamente lâundicesimo âconsiderandoâ della direttiva 2005/36) , e quindi dà luogo ad un abuso del diritto. 5. Da quanto esposto emerge con chiarezza la necessità che il Consiglio dellâOrdine forense esamini nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dellâalbo dedicata agli avvocati stabiliti. Per accedere ad essa, infatti, secondo la giurisprudenza appena richiamata, è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale. È chiaro, tuttavia, che non esiste nelle norme di diritto positivo una specifica procedura per verificare che le domande di riconoscimento non invochino il diritto comunitario «fraudolentemente o abusivamente»; è viceversa necessario procedere ad un giudizio analitico caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso formativo e professionale dellâinteressato. Colui che, come nel caso di cui alla sentenza C-311/06, intenda spendere il titolo straniero dopo una procedura di trasferimento allâestero solo âburocraticaâ e senza documentare alcun periodo di esercizio professionale, potrà a buon diritto indurre ad un rigetto della domanda. Viceversa, non potranno essere penalizzati i professionisti, anche se in possesso di cittadinanza italiana o di una formazione accademica in Italia, i quali dimostrino lâeffettivo svolgimento di esperienza professionale allâestero (come è avvenuto nel caso di cui alla sentenza del CNF 20 dicembre 2008, n. 175). Si dovrà, in ultima analisi, procedere attraverso una specifica considerazione i di elementi eventualmente sintomatici dellâabuso di diritto, particolarmente attenta nel caso in cui, successivamente allâiscrizione del professionista quale âstabilitoâ, lâintegrazione avvenga attraverso la verifica affidata alla prova attitudinale. Come reso evidente dai documenti allegati, la "Credencial de Homologacion" del titolo italiano di "Laurea in Giurisprudenza" al titolo spagnolo di "Licenciado en Derecho" fu concessa solo dopo aver superato una "prueba de aptitud" vertente su su aspetti relativi alle seguenti materie di diritto spagnolo: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto processuale, diritto penale, diritto tributario, diritto civile, diritto commerciale, diritto internazionale privato, diritto del lavoro e della previdenza sociale. E' perciò evidente che la "Credencial de Homologacion", lungi dall'esser frutto di una procedura di riconoscimento esclusivamente "burocratica", di fatto sancisce una formazione prevista dal sistema di istruzione dello Stato Membro spagnolo. E' perciò da considerarsi,a tutti gli effetti, un Diploma ai sensi della direttiva 89/48/CEE e della più recente 2005/36/CE, relative al riconoscimento delle qualifiche professionali. Alle medesmie conclusioni è peraltro giunto il Direttore generale della giustizia Civile Saragnano, nel decreto 29 Luglio 2010 10A10126 pubblicato in GU n. 193 del 18/8/2010 emanato per riconoscere, in capo al sig. Fadda Fabio, il titolo di Abogado quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di Avvocato, previo superamento di una Prova Attitudinale presso il CNF: "Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non puo' essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorita' di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi ne' su di un esame ne' di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro; Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Fadda e' in possesso del titolo accademico ottenuto nell'aprile 2005 in Italia presso la Universita' degli studi di Sassari; Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo; Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto dell'11 aprile 2008, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Barcellona (Spagna); Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicche' queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea; Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non puo' essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo; Ritenuto, piu' in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea; Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non e' riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;". Alle medesime conclusioni è infine giunto l'avvocato generale Verica Trstenjak che, impegnata nella C-118/09 ha suggerito alla corte le seguenti conclusioni "La nozione di «diploma» ai sensi dellâart. 1, lett. a), della direttiva 89/48 comprende i titoli rilasciati dallâautorità competente di un altro Stato membro da cui risulti che il richiedente è in possesso delle qualifiche professionali richieste per accedere a una professione regolamentata, i quali non attestino tuttavia il compimento di un ciclo di studi universitari in detto Stato della durata minima di tre anni e si basino, invece, sul riconoscimento del corrispondente titolo di studi acquisito nello Stato membro ospitante, purché tale riconoscimento si fondi su qualifiche aggiuntive conseguite nello Stato membro che lo ha rilasciato, quali ad esempio la formazione compiuta mediante la frequenza di corsi e il superamento di esami integrativi." Si aggiunga che in base ad una massima contenuta nella sentenza C-286/06 "Il sistema generale di riconoscimento stabilito dalla direttiva 89/48 mira a consentire ai cittadini di uno Stato membro abilitati a esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro di accedere alla stessa professione in altri Stati membri. In tale contesto, il fatto che un cittadino di uno Stato membro che desideri esercitare una professione regolamentata scelga dâaccedervi nello Stato membro di sua preferenza non può costituire, di per sé, un abuso del sistema generale di riconoscimento stabilito dalla direttiva 89/48. Infatti, il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire le loro qualifiche professionali è inerente allâesercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.". A riprova sono giunti alle medesime, nelle rispettive conclusioni, in occasione della C-311/06 "Cavallera", l'avvocato generale Poiares Maduro ( 51. Allo stesso modo, la circostanza che un cittadino comunitario abbia voluto approfittare di un accesso più vantaggioso ad una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha seguito i suoi studi, di per sé, risponde perfettamente agli obiettivi comunitari. ) in occasione della C-118/09 "Koller" l'avvocato generale Verica Trstenjak ( 86. Come ha giustamente rilevato lâavvocato generale Poiares Maduro nelle conclusioni relative alla causa Cavallera (47), la circostanza che un cittadino dellâUnione abbia voluto approfittare dellâaccesso più vantaggioso ad una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui ha seguito i suoi studi non può essere interpretata de plano come abuso di diritto. Nel caso di specie un abuso del diritto sarebbe piuttosto ravvisabile soltanto in mancanza di un qualsiasi effettivo esercizio della libera circolazione da parte del cittadino dellâUnione â" ad esempio attraverso una formazione integrativa o lâacquisizione di esperienza professionale in un altro Stato membro. Solo con lâacquisizione di una tale formazione o esperienza professionale si può realizzare lâ«interpenetrazione economica e sociale» (48) in conformità agli obiettivi del mercato interno di cui allâart. 1, lett. c), CE. Atteso che è stato già stabilito che il sig. Koller ha conseguito una qualifica professionale corrispondente a un «ciclo di studi post-secondari» ai sensi dellâart. 1, lett. a), secondo trattino (49), è evidente che non sussistono i presupposti per ravvisare un abuso di diritto. ). In definitiva, nella misura in cui sancisce una formazione supplementare maturata nell'ambito del sistema educativo spagnolo la presente "credencial de homologacion" rilasciata dal "Ministerio de Educacion" costituisce, a tutti gli effetti, un diploma ai sensi della direttiva 89/48/CEE ( così come della 2005/36/CE ). In seguito, il sottoscritto, in virtù di tale diploma, si iscrisse, in data ____________ all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, non essendo richiesti, in Spagna, per l'accesso alla professione di Avvocato, ulteriori requisiti. L'art 1 della direttiva 98/5/CE recita: "ai fini della presente direttiva, si intende per a) avvocato, ogni persona, avente la cittadinanza di uno Stato membro, che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali: ( .. ) abogado ( .. )". L'art. 2 della direttiva 98/5/CE stabilisce che "Gli avvocati hanno il diritto di esercitare stabilmente le attività di avvocato precisate all'articolo 5 in tutti gli altri Stati membri con il proprio titolo professionale di origine." L'art. 3 della direttiva 98/5/CE stabilisce inoltre che "L'avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l'autorità competente di detto Stato membro." E che pertanto "L'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine. Essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Essa dà comunicazione dell'iscrizione all'autorità competente dello Stato membro di origine." Voglia, pertanto, l'illustre consiglio dell'ordine degli avvocati di __________________, in applicazione della direttiva 98/5/CE, transposta nell'ordinamento italiano mediante il d.lgs. 96/2001, procedere all'iscrizione del sottoscritto nella sezione speciale dell'albo tenuto presso quest'ordine, dedicata agli avvocati stabiliti. Li, _________________ il _______________. _____________________________ | |
Da: filippo x demian | 20/09/2010 20:03:05 |
Ovviamente non posso che concordare sul contenuto della memoria di Demian ispirata sulle filippiche conclusioni ............ | |
Da: Abogado Demian | 20/09/2010 20:03:41 |
:) | |
Da: Abogado Demian | 20/09/2010 20:08:39 |
Mentre certa gente perde tempo a distruggere, insultare e spararle.. altra si da a cose utli a tutti.. se siete di questa pasta iscrivetevi nel sito www[punto]avvocatostabilito[punto]it e avrete l'occasione di dare il vostro contributo, un saluto ! | |
Da: Abogado Demian | 20/09/2010 20:17:31 |
E invito tutti più che a distruggere, insultare o creare problemi, a collaborare per proporre soluzioni ai medesimi, un saluto !! | |
Da: rocco | 20/09/2010 20:29:42 |
per me è palese che qui dentro c'è gente che elabora strategie, le pubblicizza al meglio delle proprie possibilità nella speranza che qualcuno le segua, per vedere poi l'esito. io almeno ho il coraggio di dire la verità, voi continuate a credere ancora al gioco delle 3 carte, forse prima o poi riuscite a vincere. | |
Da: screzio | 20/09/2010 20:54:09 |
per quanto mi riguarda io non "elaboro nessuna strategia"; dico solo che coloro ai quali viene rifiutata l'iscrizione e coloro ai quali viene paventata la cancellazione devono reagire con fermezza con tutti i mezzi che il diritto consente per far cessare quello che sembrerebbe essere un palese abuso (dico sembrerebbe perchè vorrei ben capire come si comportano i soggetti che "rifiutano" le domande di iscrizione). a chi consiglia di fuggire a milano rispondo che secondo me questo non è più il momento di cedere, bisogna far rispettare adesso i propri diritti o mai più. hanno cominciato in modo "soft" con le sparate di de tilla ai giornali e vedete dove siamo arrivati, con le convocazioni e le minacce di cancellazione. se continuiamo a subire davvero fanno di noi ciò che vogliamo, non serve a nulla avere dei diritti astrattamente se poi non li si fa valere e si concede al primo buzzuro che passa la possibilità di farci torto. | |
Da: ZIOPINO | 20/09/2010 20:58:39 |
Guarda demian che anche tu non é che hai risposto senza offendere; direi anzi che hai fatto la tua parte da un lato ottimisti a oltranza; dall altro pessimisti a oltranza in genere la giusta misura sta in mezzo é vero che qualcuno ha scritto che non gli hanno preso la domanda; ma é ragionevole pensare che gli abbiano sconsigliato di presentar la domanda senza esperienza prof all? estero non certo che abbiano omesso di prendergliela nessuna pubblica amministrazione e nessun impiegato esporrebbe sé stesso al pericol di un processo e detto questo penso che sia inutile pensare che gli ordini stanno prendendo un colossale abbaglio e quindi che stiamo per vincere la questione ascoltando la cavlacata delel valchirie anzi é evidente che gli ordoni ci creeranno problemi; dobbiamo discutere come affrontarli se fosse vero che la situazione é cos^ scontata non ci sarebbe bisgono né di forum né di associazioni e se invece stiamo discutendo da giorni; mesi é chiaro che il problema c?é e non é di facile soluzione anche a me piacerebbe dire che non ci sono problemi; l?ordine che ti crea difficolt° é spacciato e in caso di controversia gi§ a testa bassa verso la vittoria ora; é chiaro che se qualcuno che fa notare questi concetti viene accusato di essere asservito agli ordini e magari si vede consigliare da un0o che ancora nemmeno è stabilito (dunque non ha MAI FATTO L'AVVOCATO) viene allora in mente che la cosa è sospetta, molto sospetta. Uno mi può anche dire che devo cambiar mestiere, ma se lo vedo dire da uno che non è ancora manco un collega.... | |
Da: rocco | 20/09/2010 21:05:04 |
vedo che c'è qualcuno che ragiona qui dentro... ZIOPINO ha centrato il problema. Io dal canto mio non starò certo a farti da cavia caro demian o come ti chiami (anche se un'idea ce l'ho) | |
Da: Abogado Demian | 20/09/2010 21:30:24 |
Chi sconsiglia di presentare la domanda semplicemente sbaglia.. perchè così non si saprà mai se un ordine iscrive senza domanda.. per dotarsi di ulteriori "requisiti" ABUSIVAMENTE RICHIESTI si è sempre a tempo in un SECONDO MOMENTO.. anche se l'unica cosa da farsi in caso di rigetto, è un bel RICORSO AL TAR | |
Da: Abogado Demian | 20/09/2010 21:32:30 |
Aggiungo: in questa fase le AGENZIE HANNO TUTTO L'INTERESSE AD APPROFITTARE DELLE BAGGIANATE CHE SPARANO GLI ORDINI PER VENDERE ASSURDI PACCHETTI SICUREZZA DA 3500 EURO E ROTTI | |
Da: Abogado Demian | 20/09/2010 21:35:19 |
E poi, che lo voglia o no, sono già un tuo collega mio caro.. quindi, per piacere, evita questi discorsi da sbruffone.. | |
Da: Abogado Demian | 20/09/2010 21:46:39 |
CIO' CHE CONTA E' LA NORMATIVA, TUTTO IL RESTO SONO SOLO CHIACCHIERE E DISTINTIVO | |
Da: ZIOPINO | 20/09/2010 22:42:50 |
Anche "sbruffone", meno male che lui era quello che non insultava...... No caro, non sei "collega", sei "colegiado". Sarai collega quando all'esito del tuo trionfale ricorso al tar l'ordine di ****** eseguirà la sentenza e ti iscriverà all'albo. Visto che è chiaro che ci stiamo (non per colpa nostra) dividendo in ottimisti e pessimisti, non venite dopo a chiederci consiglio. Noi sappiamo bene cosa chiedere ai cdo, e avremmo voluto spartire il patrimonio conoscitivo con tutti gli interessati. Avremmo voluto trovare tutti un candidato da eleggere (come saggiamente consigliato da Cuenca S.). E così via. Ma visto che avete intenzione di stravincere, in tutta superiorità, non vi seguiamo. A noi sarebbe bastato vincere | |
Da: grunge | 20/09/2010 22:53:23 |
E' vero che le agenzie in questa fase hanno l'interesse ad appoggiare le tesi degli ordini per vendere i pacchetti sicurezza (di ben oltre i 3500 euro). PER COMPLETEZZA però le agenzie hanno, alcune altre, l'interesse a tranquillizzare i clienti facendo loro credere che non ci sono problemi, o che facilmente si risolveranno | |
Da: filippo x ziopino | 20/09/2010 22:57:15 |
Ma tu cosa vuoi dimostrare ? tu sei iperpessimimista senza argomenti ( a parte ripetere che c'è un problema e che gli ordini non ti iscrivono etc ) , noi invece siamo moderatamente ottimisti sulla base degli argomenti che stiamo elaborando insieme all'associazione e nel forum dell'associazione (e siamo aperti agli argomenti "positivi" di tutti) e indichiamo il modo per reagire a quelli che giudichiamo dei soprusi , tu invece cosa dici ? non fare questo non fare quell'altro , sei presuntuoso ., sei collegiado. etc....veramente interessanti i tuoi argomenti !!! | |
Da: Abogado Demian | 20/09/2010 23:04:17 |
Ma che patrimonio vuoi spartire? La verità è che non hai niente di nuovo ne da dire ne da fare.. e sta tranquillo che mi arrangio.. secondo me sei sempre il solito soggettone dalle argomentazioni assurde che di tanto in tanto ricompare con un nome diverso.. e, guarda, per quanto mi riguarda, tutti i pessimisti di questo mondo che sanno solo piagnucolare possono anche riunirsi e ammazzarsi tutti insieme appassionatamente.. non servono a nulla, servono solo a rompere i coglioni agli ottimisti !! Dunque, spazio agli ottimisti che la voglia di fare per gli obiettivi in cui credono ce l'hanno !! | |
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