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Esame avvocato Spagna
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Da: On line15/09/2010 15:43:37
Ma infatti sto dicendo proprio quello: se cancellano avranno 90 o più persone incxxxxe nere e pronte a tutto... senza nulla da perdere..

i ricorsi saranno "scontati"! e a quel punto dovranno spiegare perchè il CNF ha dato un parere sulla cancellazione che è stato disatteso... (ovviamente l'organo giudicante sarà il CNF)
e si assumeranno TUTTE le conseguenze della pubblica ammissione del loro errore e dell'aver messo in circolazione avvocati stabiliti senza giusto titolo (a loro avviso)... lavorate su quello che tanto se non vogliono iscrivere non farà un cavolo nessuno, come non è mai stato fatto!

Da: cavolo x solo15/09/2010 16:24:27

Da: cavolo15/09/2010 16:25:36
su avvocatostabilito, ci sono i parametri chiesti dal coa di roma

Da: Abogado Demian15/09/2010 16:38:33
La risposta più sensata è CAZZI MIEI

Da: x online15/09/2010 16:48:07
ma stiamo parlando di diritto o paradiritto?
la mancata iscrizione puo'essere fondata solo sul titolo illegittimo , se c'è il titolo illegittimo (presupposto inesistente) devono cancellare tutti quelli già iscritti PER FORZA.... e tu pensi di salvarti con quella cretinata dei diritti quesiti del parere del CNF..............l'unica cosa che ti salva è la legittimità del titolo e non l'avvenuta iscrizione!!!

Da: On line15/09/2010 17:12:23
Io sto parlando della realtà dei fatti:
a fronte di tante mancate iscrizioni non c'è stato un solo ricorso...
a fronte di tot cancellazioni ci saranno tot ricorsi... tutto qui...

poi capisco la presunzione di molti colleghi abogados principi del foro che qui vedo be  rappresentati, ma ora, arrivare a dire che il CNF spara "cretinate" ci starei un po' attento...visto che sono gli stessi a giudicare sui ricorsi per mancate iscrizioni o cancellazioni...

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Da: Cosmopolita15/09/2010 17:16:18
Ho letto i criteri... io non so che dire... BHO!

Da: screzio15/09/2010 17:20:22
on line, non che se uno fa parte del cnf diventa intoccabile. financo berlusconi parlava delle "prima 4 cariche dello stato".
e ci sono reati come il rifiuto d'atti d'ufficio e l'abuso d'ufficio.
poi se uno ha studiato giurisprudenza e non capisce queste elementari nozioni....
il cnf finora ha fatto leva su palesi stravolgimenti e storture di una sentenza (la Cavallera); già l'avvocato generale della causa koller ha spiegato che chi ha emesso pareri (izzo), comunicati stampa (de tilla  e l'ordine degli avvocati di roma) di diritto capisce poco. se la sentenza accoglierà la conclusioni dell'avvocato generale le basi per richieste di risarcimento danni saranno notevoli e per sbattere in faccia a certe gente la loro ignoranza pure. e sbattere in faccia non significa dire gentilmente. aspettate e ne vedrete delle belle.

Da: Cosmopolita15/09/2010 17:23:44
Scusate ma la procedura de quo da dove sbuca fuori? Non ho trovato traccia mi sapreste indicare la legge che sta alla base del procedimento?
Grazie

Da: On line15/09/2010 17:28:13
Ho letto quei punti citati sull'altro forum... bhò... alcuni mi sembrano proprio assurdi...spero non siano confermati perchè mi cadono le braccia se queste sono le persone che ci "giudicano"...

Come si può mettere tra i punti "il motivo del trasferimento" che è puramente una domanda personale alla stregua del: che piatto preferisci... con la dimestichezza con lo spagnolo, punto che io reputo fondamentale? Fossi io il COA (per fare l'avvocato del diavo) farei TUTTO in spagnolo, almeno così si smascherano quelli che veramente non hanno nulla a che fare con la spagna e hanno fatto uso delle agenzie e di università spagnole compiacenti... 

Da: ...15/09/2010 17:32:14
una domanda...per l' esame al CNF... se viene passata la prova scritta dell' esame ufficiale italiano e naturalmente si è in possesso del titolo spagnolo, il CNF richiede solo la prova orale ed eventualmente solo deontologia?? se qualcuno è informato al riguardo mi faccia sapere..

Da: ...15/09/2010 17:33:10
una domanda...per l' esame al CNF... se viene passata la prova scritta dell' esame ufficiale italiano e naturalmente si è in possesso del titolo spagnolo, il CNF richiede solo la prova orale ed eventualmente solo deontologia?? se qualcuno è informato al riguardo mi faccia sapere..

Da: pensatore15/09/2010 17:36:57
LIBERTA� DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

1 Nozione e lineamenti generali
2 Attuazione della libertà di stabilimento
3 Le libere professioni
4 Segue. Il mutuo riconoscimento dei diplomi
5 Stabilimento secondario
6 Le società commerciali
7 Lo stabilimento secondario delle società
8 Lâ��armonizzazione del diritto delle società
9 GEIE e società europea
10 Libera prestazione dei servizi. Nozione e schema concettuale
11 Segue. Casistica. Le scommesse
13. LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI


1 Nozione e lineamenti generali

La libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi riguardano le attività professionali e imprenditoriali indipendenti.
La libertà di stabilimento è regolata dagli artt. 43-48 (ex artt. 52-58) e il diritto di prestare liberamente i servizi dagli artt. 49-55 (già 59-66).
In questo campo, la libera circolazione delle persone implica che coloro i quali desiderano prestare un servizio o stabilirsi in un qualsiasi Stato membro per esercitarvi la propria attività possano farlo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro in questione.

In tema di professioni, tra le misure discriminatorie incompatibili con il sistema comunitario e perciò da abolire, il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento adottato nel 1961 menzionava �«segnatamente�» quelle che, per i soli stranieri, vietano la prestazione dei servizi o la subordinano ad unâ��autorizzazione o al rilascio di un documento (quale, ad es., la tessera di commerciante straniero o la tessera professionale per stranieri) o ancora che rendono onerosa la prestazione di servizi imponendo oneri fiscali o di altra natura, come la costituzione di un deposito o il versamento di una cauzione nel Paese ospitante etc. Daremo conto più avanti di altre discriminazioni meno evidenti combattute dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Le disposizioni relative allo stabilimento ed ai servizi sono molto simili (la disciplina dei servizi si fonda su di un rinvio alle norme stabilite per lo stabilimento: art. 55) e, naturalmente, presentano affinità anche con quelle relative al libero movimento dei lavoratori.

Sono ammesse, come per i lavoratori (art. 39, 3, a), deroghe dovute a �«motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica�» (art. 46, già 56).
La direttiva 64/221 si applica al trasferimento e al soggiorno in un altro Stato membro �«allo scopo di esercitarvi unâ��attività salariata o non salariata o in qualità di destinatari di servizi�». La direttiva 73/148 del Consiglio del 21 maggio 1973 disciplina il diritto di ingresso e di soggiorno in termini equivalenti alla 68/360 e la direttiva 75/34 prevede il diritto del lavoratore (e dei suoi familiari) di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo di avervi svolto unâ��attività non salariata in termini corrispondenti al regolamento 1251/70. Manca invece per i non salariati una disciplina corrispondente a quella del regolamento 1612/68: essi pertanto non godono �«degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali�» di cui al citato regolamento (art. 7,2).

Lâ��obiettivo principale dellâ��art. 43 (già 52) è vietare le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Il divieto si applica anche alle restrizioni relative allâ��apertura di agenzie succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di un altro Stato membro (c.d. stabilimento secondario; v. oltre, p. 308).
Lâ��art. 49 (già 59) vieta �«le restrizioni alla libera prestazione dei servizi allâ��interno della Comunità nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione�» e lâ��art. 50 (già 60) definisce servizi �«le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione�».
La differenza essenziale della prestazione dei servizi rispetto allo stabilimento è che si tratta di unâ��attività temporanea che non implica la residenza.
La distinzione può essere chiarita con un esempio tratto dalle professioni liberali. Libertà di stabilimento significa che il medico o lâ��avvocato italiano possono stabilirsi in Francia ad esercitarvi la professione, iscrivendosi agli albi professionali alle stesse condizioni previste per i cittadini di quello Stato. Libera prestazione dei servizi significa, per le stesse persone, la possibilità rispettivamente di dare un consulto clinico in Francia o di prestare la propria opera in un procedimento giudiziario alle stesse condizioni dei professionisti francesi (ciò comporta una deroga delle norme francesi che fanno dipendere il compimento di attività professionali dallâ��iscrizione agli albi, dato che il medico e lâ��avvocato rimangono professionisti italiani).
Libertà di stabilimento equivale quindi a diritto di accesso ad unâ��attività a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle dei nazionali (con il mercato unico è prevalso un altro concetto: v. oltre, p. 304). Libera prestazione dei servizi vale invece come diritto di proseguire la propria attività in un paese della Comunità diverso da quello dellâ��insediamento originario (la libera circolazione dei lavoratori è configurata diversamente perché concerne unâ��attività non predeterminata in partenza â�" come un impiego od un lavoro generico â�" anche se implica necessariamente, come la Corte ha spesso ribadito, altri diritti che si riportano allo stabilimento).

Con tutto ciò, la determinazione di ciò che sâ��intende per servizio, soprattutto per lâ��autorizzazione prevista allâ��art. 50 (già 60), secondo comma, ad �«esercitare, a titolo temporaneo, lâ��attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte nel paese stesso ai propri cittadini�» rimane molte volte problematica (si tenga presente che la nozione di servizi del Trattato ha un carattere residuale, intendendosi sotto tale termine, secondo lo stesso art. 50, �«le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone�»). Ad esempio un artigiano che stando ad Aquisgrana (Germania) serve una clientela belga nella regione del Belgio posta al confine, esercita la propria attività a titolo temporaneo nel Belgio, oppure ha creato uno stabilimento al quale fa difetto il centro locale nel paese?
Rispetto, poi, alla libera circolazione delle merci, il carattere residuale della prestazione dei servizi emerge dalla sentenza Sacchi (oltre, p. 321) in cui la Corte, dopo di avere affermato che i messaggi televisivi, compresa la pubblicità, fanno parte dei servizi afferma che i supporti materiali corrispondenti (films, strumenti di registrazione etc.) restano invece disciplinati dalla libera circolazione delle merci.
Si aggiunga che mediante lâ��imposizione dello stabilimento (cioè della sede legale nel paese) può essere impedita la prestazione, da parte di altri soggetti, di �«semplici�» servizi. Così è avvenuto in Italia con la legge che impone alle SIM di avere la sede legale in Italia la quale ha provocato la condanna del nostro Stato da parte della Corte comunitaria perchè �«lâ��obbligo imposto agli operatori economici degli altri Stati membri di stabilirsi, in via principale, in Italia è la negazione stessa della libera prestazione dei servizi�»: corsivo nostro (CGCE 6-VI-1996, causa C-101/94).
Il problema della distinzione tra le due figure si è posto recentemente in relazione al caso di un avvocato tedesco stabilitosi a Milano (sopra lo studio dellâ��autore di questo Manuale) per esercitarvi la professione legale molto tempo prima dellâ��entrata in vigore delle norme italiane di attuazione della direttiva sul riconoscimento dei diplomi (oltre, p. 303 s.). Nonostante non fosse iscritto allâ��albo degli avvocati, ma soltanto al registro di cui alla legge 31/1982, il Consiglio dellâ��Ordine degli avvocati di Milano gli aveva inflitto una sanzione disciplinare contro la quale lâ��avvocato fece ricorso al Consiglio nazionale forense. Considerato che allâ��epoca dei fatti il diritto di stabilimento degli avvocati non era stato ancora realizzato in Italia, il problema che si poneva riguardava esclusivamente la legge italiana di trasposizione della direttiva comunitaria relativa alla prestazione dei servizi da parte degli avvocati comunitari (legge 31/1982: oltre, p. 302). Nella legge, infatti, è fatto divieto di stabilire in Italia uno studio o una sede principale o secondaria (art. 2) e viene imposto allâ��avvocato straniero di agire di concerto con un legale italiano abilitato (lâ��obbligo non era stato rispettato dal professionista tedesco). Il Consiglio nazionale forense â�" competente a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte comunitaria per la natura di organo giurisdizionale ai sensi dellâ��art. 177 (ora 234) che gli viene generalmente riconosciuta (a differenza dei consigli degli ordini professionali costituiti presso i tribunali) â�" sottopose a questâ��ultima due quesiti, il secondo dei quali riguardava �«i criteri da seguire per valutare il carattere di temporaneità (ai sensi dellâ��art. 2 della legge italiana), in relazione alla costanza ed alla ripetitività delle prestazioni da parte dellâ��avvocato�», mentre il primo sollevava un problema di compatibilità tra la disciplina italiana e quella della direttiva (il solito problema della questione pregiudiziale).
Il responso della Corte (30-XI-1995, causa C-55/94, Gebhard, in Raccolta, p. I-4165) è il seguente:
�«Il carattere temporaneo della prestazione di servizi, previsto dallâ��art. 60, terzo comma, del Trattato CE, si deve valutare tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione stessa.
Il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, può dotarsi, nello Stato membro ospitante, dellâ��infrastruttura necessaria per il compimento della sua prestazione.
Un cittadino di uno Stato membro che, in maniera stabile e continua, esercita unâ��attività professionale in un altro Stato membro in cui, da un domicilio professionale, offre i propri servizi, tra lâ��altro, ai cittadini di questo Stato, è soggetto alle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento e non a quelle del capo relativo ai servizi.
La possibilità, per un cittadino di uno Stato membro, di esercitare il diritto di stabilimento, e le condizioni dellâ��esercizio di questo diritto devono essere valutate in funzione delle attività che egli intende esercitare nel territorio dello Stato membro ospitante.�»
Nel caso in questione, lâ��entità della struttura professionale creata dallâ��avvocato in Italia lo poneva fuori dalla mera prestazione di servizi.

A partire dalla sentenza Gebhard (punto 21) si è affermato il principio che i capi sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi si escludono a vicenda (ciò significa che una volta optato per lo stabilimento â�" creando una struttura etc. â�" non è possibile far passare lâ��attività svolta â��a distanzaâ�� come prestazione di servizi per conto dello Stato di origine).
Ecco come si esprime in proposito l�avvocato generale Albert nella causa C-243/01 (punti 82-83):

�«E' necessario accertare con certezza se si tratti di uno stabilimento ai sensi del Trattato, poiché secondo la giurisprudenza della Corte nella causa 205/84 un'impresa che opera nell'ambito della libertà di stabilimento non può far valere la libera prestazione di servizi.
Il richiamo all'una o all'altra libertà può in ultimo eventualmente fare una differenza anche per i presupposti dell'attività economica sul mercato del paese di destinazione, in quanto eventuali particolari requisiti dello Stato di stabilimento da applicare - anche riconoscendo i controlli compiuti nello Stato di origine e le garanzie fornite - non potrebbero essere richiesti in questa forma da un prestatore di servizi. Per un prestatore di servizi di un altro Stato membro è sufficiente di regola il rispetto dei presupposti di ammissione nello Stato di origine. Restrizioni della libera prestazione di servizi sono giustificate solo in quanto esse integrino i quattro presupposti menzionati infra al paragrafo 91.�»

In tema sia di libertà di stabilimento che di prestazione di servizi, lâ��impegno della giurisprudenza, una volta pervenuta ad affermare la diretta efficacia delle norme rilevanti (oltre, p. 298) è stato per lâ��eliminazione delle discriminazioni indirette. Tali sono state considerate: il requisito stabilito dalla legge nazionale che il prestatore di un servizio abbia una residenza permanente nello Stato dove la prestazione devâ��essere fornita; lâ��esigenza di un titolo di studio nazionale (mentre lâ��interessato ne aveva uno straniero riconosciuto come equivalente ed aveva sostenuto con successo le speciali prove di attitudine alla professione legale o a quella di architetto); la sottoposizione agli oneri previdenziali del paese stabilita a carico di un prestatore di servizi già sottoposto ad oneri dello stesso genere nel suo paese (perché in tal modo questi si trova assoggettato ad un doppio onere senza che alcun interesse lo giustificasse: 3-II-1982, in cause 62-63/81, in Raccolta, 1982, p. 223, Seco).
Tra le sentenze concernenti casi di discriminazione fondata sulla nazionalità viene ricordata la sentenza Cowan, in cui la Corte di giustizia (2-II-1989, causa 186/87, in Raccolta, p. 195) ha statuito che lâ��art. 7 (ora 12) vieta ad uno Stato di riservare i vantaggi di un regime dâ��indennizzo per le vittime di infrazioni fondato su considerazioni di solidarietà sociale ai propri cittadini, negando invece agli stranieri aventi residenza permanente nel paese ed a quelli il cui Stato di appartenenza abbia concluso un accordo di reciprocità (si veda oltre). La Corte muove dal principio che la regola di non discriminazione enunciata nellâ��art. 7 si applica a tutte le persone che si trovano in una situazione disciplinata dal diritto comunitario.
La prestazione di servizi tra Stati membri non deve essere soggetta a condizioni più rigide di quelle che riguardano la prestazione di analoghi servizi puramente interni (così la Corte, condannando la Francia che sottoponeva i trasporti marittimi da o per un altro Stato membro a tasse più elevate di quelle richieste per i trasporti puramente interni: sent. 5-X-1994, causa C-381/93, Raccolta, p. I-5145).


2 Attuazione della libertà di stabilimento

La realizzazione della parità di trattamento per quanto riguarda lo stabilimento e i servizi avrebbe dovuto aver luogo progressivamente, e prima della scadenza del periodo transitorio il Consiglio avrebbe dovuto adottare direttive intese al coordinamento delle normative degli Stati membri.
Lâ��azione non fu svolta tempestivamente: furono adottate, non sempre entro il termine previsto, direttive relative allâ��agricoltura, alle attività finanziarie, alle banche etc.
Per quanto riguarda le libere professioni, alla fine del periodo transitorio la Comunità era ancora ben lontana dallâ��avere eliminato le restrizioni. Non erano state soppresse neppure le discriminazioni fondate sulla nazionalità, nonostante il disposto tassativo del divieto di discriminazione in base alla nazionalità.
Subentrò, a questo punto, la Corte che, con le sentenze Reyners (21-VI-1974, causa 2/74, in Raccolta, p. 631) e Van Binsbergen (3-XII-1974 causa 33/74, in Raccolta, p. 1299) proclamò solennemente la diretta applicabilità delle disposizioni del Trattato relative, rispettivamente, al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi riconoscendo ad ogni cittadino comunitario un diritto individuale di stabilirsi e di esercitare la propria attività professionale in qualsiasi Paese della CE.

Nella sentenza Reyners, in cui si verteva in materia di diritto di stabilimento, venne considerata restrizione vietata il requisito della nazionalità; in quella Van Binsbergen (libera prestazione dei servizi) il requisito della residenza.
Nel primo caso, si trattava di un cittadino olandese, il signor Reyners, il quale, pur avendo conseguito in Belgio il titolo di �«docteur en droit�» e pur essendo residente in Belgio, non poteva ottenere lâ��iscrizione allâ��albo degli avvocati belgi perché la legge belga (come del resto, a quellâ��epoca, anche quella italiana) ammetteva lâ��iscrizione allâ��albo per i soli avvocati nazionali ad esclusione degli stranieri (salvo casi eccezionali non ricorrenti nella fattispecie). In questa causa, la Corte di giustizia ha riconosciuto che, a partire dal 1o gennaio 1970, il cittadino di uno Stato membro può svolgere nel territorio di un altro Stato membro (ospitante) unâ��attività professionale (nella specie: quella dellâ��avvocato) anche in forma stabile, in base al diritto di stabilimento (con la relativa iscrizione nellâ��albo degli avvocati) indipendentemente dal possesso del requisito della nazionalità del Paese ospitante.
Questa sentenza ha avuto unâ��importanza notevole nellâ��indirizzare lâ��attività nella Comunità in materia di libera prestazione di servizi e di stabilimento.
Nel caso Van Binsbergen il mandatario ad litem della parte attrice (che si chiamava Kortman; van Binsbergen era il cliente) aveva trasferito la propria residenza dall�Olanda in Belgio. Poteva egli continuare ad assicurare il servizio che rendeva, considerato che secondo la legge olandese solo i professionisti residenti sono autorizzati ad esercitare la professione? Nel caso concreto, secondo la Corte, il requisito della residenza era una restrizione incompatibile con il Trattato quando il buon funzionamento della giustizia avrebbe potuto essere soddisfatto grazie ad altre regole.

Secondo tale giurisprudenza, in materia di diritto di stabilimento e di libera circolazione dei servizi il divieto di discriminazione si applica anche nel caso in cui non siano state ancora adottate direttive sulle modalità di accesso alle attività non subordinate e sullâ��esercizio di tali attività in uno Stato membro. Superando la prescrizione del vecchio testo delle norme del Trattato che facevano riferimento ad unâ��attività normativa da svolgersi da parte della Comunità, la Corte riconosce il diritto di libero stabilimento e il diritto di libera circolazione dei servizi come diritti conferiti direttamente dal Trattato.
Vi è da notare che gli articoli 43 (già 52) e seguenti (v. sotto) mirano in special modo ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante (vi si parla infatti dellâ��eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento degli altri cittadini comunitari nel territorio dello Stato â�" cioè di ogni Stato membro â�" soggetto allâ��obbligo).
La Corte, a partire da una certa data, ha dovuto tuttavia riconoscere la validità delle norme anche per il caso reciproco, in cui viene in considerazione la libertà del cittadino di trasferirsi in un altro Stato membro che potrebbe essere compromessa da norme limitative disposte dallo Stato �«di partenza�».

Come ha giustamente osservato la Commissione, i diritti garantiti dallâ��art. 52 e seguenti sarebbero vanificati se lo Stato dâ��origine potesse vietare alle imprese di migrare per stabilirsi in altro Stato membro. Per le persone fisiche, il diritto di lasciare a tal fine il territorio nazionale è espressamente previsto dalla direttiva 73/148.
Questa impostazione, come abbiamo visto, è stata poi ripresa dalla Corte, a servizio di una soluzione più liberale, nel caso Bosman (v. sopra, p. 288) relativo al lavoro dipendente.


3 Le libere professioni

Restava tuttavia aperto â�" dopo le sentenze Reyners etc. â�" un problema: gli interessati potevano stabilirsi liberamente in ogni Stato membro per esercitarvi la loro professione, indipendentemente dalla condizione della nazionalità, unicamente se erano soddisfatte le condizioni preliminari di accesso alla professione vigenti nello Stato membro considerato (ad esempio, come nella causa Reyners, il possesso di diploma universitario del paese in questione).
A sua volta la sentenza Van Binsbergen non aggiungeva molto in tema di effetto/libertà perché si limitava ad abolire il requisito della nazionalità.
Se quindi lo Stato membro faceva dipendere lâ��accesso alla professione dallâ��ottenimento di diplomi nazionali, la sentenza non aveva alcun effetto per coloro che non disponevano di tale diploma (ma lo avevano nel loro paese): salvo qualche situazione particolare risolta dalla Corte di giustizia, vigeva la regola che gli stranieri dovevano presentare tutti i requisiti richiesti ai nazionali della legge del luogo dellâ��attività. In assenza di direttive di armonizzazione delle legislazioni, come erano state emanate in materia di banca, assicurazioni, trasporti, televisione, la mobilità dellâ��esercizio di attività non subordinate, prevista dal trattato CE, avrebbe potuto quindi realizzarsi soltanto se gli Stati membri avessero riconosciuto reciprocamente in ciascun caso concreto i titoli e certificati di idoneità professionale.

Situazioni particolari sono quelle dei casi Thieffry (28-IV-1977, causa 71/76, in Raccolta, p. 765), Patrick (28-VI-1977, causa 11/77, in Raccolta, p. 1199) e Vlassopoulou (7-V-1991, causa C-340/89, in Raccolta, p. I-2537).
Nel caso Thieffry, si trattava di un cittadino belga che aveva conseguito in Belgio il diploma di �«docteur en droit�» e si era stabilito a Parigi svolgendo pratica legale presso un avvocato francese. Avendo ottenuto dallâ��Università di Parigi lâ��equiparazione del proprio titolo di �«docteur en droit�» belga al titolo di �«licence en droit�», rilasciato dalle Università francesi, egli aveva chiesto lâ��iscrizione allâ��albo degli avvocati di Parigi. Lâ��iscrizione gli venne però rifiutata perché la legge francese prescriveva, come condizione esclusiva per lâ��iscrizione, il conseguimento di una licenza o dottorato in diritto presso le università francesi. È chiara la differenza sia rispetto alla causa Reyners, in cui il cittadino olandese aveva conseguito il diploma direttamente presso lâ��università belga (ed il divieto di iscrizione allâ��albo degli avvocati belgi era soltanto fondato sulla mancanza del requisito della nazionalità) sia rispetto a quella Van Binsbergen in cui al cittadino mancava soltanto il requisito della residenza. Nonostante ciò, anche in questo caso la Corte di giustizia, interpretando in modo evolutivo la normativa comunitaria, ha riconosciuto che avendo le università francesi equiparato il titolo di studio, rilasciato allâ��università belga, a quello rilasciato dalle università francesi, anche ai fini dellâ��abilitazione dellâ��esercizio dellâ��avvocatura, il titolo belga avrebbe dovuto considerarsi sufficiente per ottenere lâ��autorizzazione ed esercitare lâ��attività di avvocato con la relativa iscrizione nellâ��albo professionale. Analoga decisione è stata adottata dalla Corte nella causa Patrick per la professione di architetto (Patrick aveva un diploma inglese dichiarato equivalente a quelli francesi da un decreto ministeriale francese del 1984).
Se il caso Thieffry può essere visto ancora come un caso di discriminazione, ciò non si può dire per la sentenza Vlassopoulou concernente una donna, cittadina greca ed avvocato in Grecia, che aveva chiesto lâ��ammissione allâ��esercizio della professione in Germania. La signora Vlassopoulou aveva il titolo tedesco di dottore in legge, pur senza aver sostenuto lâ��esame di abilitazione alla professione legale che in Germania è indipendente dalla laurea universitaria, ed era iscritta allâ��albo dei consulenti legali, istituito in Germania con una legge del 1939, con lâ��autorizzazione a trattare affari legali di clienti nel settore del diritto greco e comunitario (per quanto riguardava il diritto tedesco esercitava sotto la responsabilità di uno dei suoi colleghi di studio). La sua domanda era stata respinta per la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge tedesca (superamento di due esami di Stato) e lâ��autorità competente aveva precisato che lâ��art. 52 (ora 43) Trattato CE non le dava il diritto di esercitare la professione in Germania.
La Corte, pur non dando una risposta precisa al quesito postole dalla suprema corte federale tedesca (lâ��equivalente della nostra Corte di cassazione) fa delle affermazioni che sono state salutate come nettamente innovative. Essa dice (punto 15 e 16): �«A questo proposito si deve constatare che requisiti nazionali di qualificazione, anche se applicati senza discriminazioni fondate sulle nazionalità (corsivo nostro), possono produrre lâ��effetto di frapporre ostacoli allâ��esercizio, da parte di cittadini di altri Stati membri, del diritto di stabilimento loro garantito dallâ��art. 52 del Trattato. Tale potrebbe essere il caso se le norme nazionali considerate facessero astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche già acquisite in un altro Stato membro.
A questo punto non sarà tuttavia superfluo osservare che le affermazioni della Corte nel caso Vlassopoulou, come in quello Gebhard, esprimono soltanto dei principi generali del diritto comunitario: una volta abbattuta la discriminazione in base alla nazionalità (come la Corte ha fatto ed aveva il potere di fare consentendo a Reyners dâ��esercitare un diritto per il quale possedeva tutte le qualificazioni), un problema delicato come quello dellâ��ammissione alla professione forense non poteva avere una soluzione se non sul piano legislativo e da parte di ogni singolo Stato. La Comunità, come vedremo, si è impegnata su questa strada mediante le direttive di riconoscimento del diploma di avvocato.

Nel 1975 il Consiglio incominciò ad adottare delle direttive in materia di reciproco riconoscimento dei diplomi e di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le professioni sanitarie. Per le �«attività di medico�» sono state emanate due direttive.

Una (75/363/CEE) ha dato una definizione comunitaria del contenuto della formazione di medico, imponendo eventualmente una modificazione delle disposizioni nazionali. Essa ha stabilito che �«lâ��intero ciclo di formazione medica deve avere una durata minima di sei anni o comprendere un minimo di 5500 ore di insegnamento teorico e pratico impartito in università o sotto il controllo di unâ��università�»; che gli Stati membri devono richiedere un diploma comprovante che lâ��interessato ha acquisito adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda lâ��arte medica, adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, unâ��adeguata esperienza clinica sotto opportuno controllo in ospedale etc. Il riconoscimento dei diplomi, oggetto della seconda direttiva (75/362/CEE), risulta dal coordinamento così assicurato e si traduce in una lista di diplomi conferiti negli Stati membri che rispondono a queste esigenze: questi dovevano valere in ogni Stato come quelli che esso stesso rilascia. Il tutto era naturalmente subordinato allâ��emanazione di leggi statali di attuazione.
Due direttive (76/686/CEE e 78/687/CEE) hanno disciplinato la professione di odontoiatra. In attuazione di esse, lâ��Italia ha creato la nuova professione di odontoiatra con il relativo albo professionale distinto da quello dei medici, i quali in Italia hanno sempre esercitato la professione di dentista. Entro una certa data fissata dalle direttive comunitarie lâ��Italia avrebbe dovuto escludere questa possibilità e riservare la professione di odontoiatra a coloro che avevano seguito lâ��indirizzo di studi specifico stabilito dalle direttive. Il nostro paese ha invece prorogato la facoltà per i medici di iscriversi allâ��albo degli odontoiatri anche se avevano compiuto gli studi in un periodo in cui, vigente la nuova normativa europea, non avrebbero più potuto farlo (legge 31 ottobre 1988, n. 471). La Corte di giustizia (1-VI-1995, causa C-40/93, in Raccolta, p. I-1319) lo ha condannato per essere venuto meno agli obblighi imposti dalla direttiva non soltanto con la proroga, ma anche �«ammettendo allâ��esercizio delle attività di dentista soggetti che non dispongono di una formazione corrispondente ai criteri enunciati dalla direttiva 76/686, e (creando) una categoria di dentisti ... autorizzati ad esercitare solo sul territorio italiano�».

Lo stesso sistema, detto �«sistema settoriale di riconoscimento dei diplomi�» è stato posto in essere per gli infermieri (1977), i dentisti (1978), i veterinari (1978), le ostetriche (1980), i farmacisti (1985). Per gli architetti, la direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1985 (attuata in Italia con d. leg.vo 27 gennaio 1992 n. 129: GU 19-II-1992, n. 41) non coordina la formazione professionale e dà soltanto unâ��indicazione generica del tipo di conoscenze che devono essere acquisite nel corso degli studi. Essa stabilisce che i diplomi saranno riconosciuti negli altri Stati membri se corrispondono a certi requisiti descritti nella direttiva in ordine al livello ed alla durata della formazione. Si può dire, perciò, che essa partecipa del nuovo sistema del mutuo riconoscimento.
Per quanto riguarda la professione di avvocato (che in taluni aspetti comporta una certa misura di partecipazione ai pubblici poteri: tuttavia la Corte, nel caso Reyners, ha smentito questa opinione anche con riferimento ai casi in cui la professione implica un contatto regolare e continuo con i tribunali) il Consiglio si è limitato in un primo tempo ad adottare il 22 marzo 1977 una direttiva �«intesa a facilitare lâ��esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati�» (77/249/CEE), che contiene norme in materia di riconoscimento e di coordinamento.

Lâ��Italia ha recepito la direttiva con la legge n. 31 del 9 febbraio 1982 che ammette gli avvocati comunitari �«allâ��esercizio delle attività professionali dellâ��avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità�» (art. 2: v. anche sopra, p. 295).

A termini di tale direttiva, un avvocato può esercitare in ciascuno Stato membro le attività connesse alla rappresentanza e alla difesa dei clienti alle stesse condizioni degli avvocati residenti in tale Stato (ma senza lâ��obbligo della residenza né dellâ��iscrizione allâ��ordine). Gli Stati membri possono tuttavia imporre agli avvocati di altri paesi comunitari �«di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita�». In questo modo egli è soggetto alle condizioni previste nello Stato ospitante, incluse le norme dellâ��ordine degli avvocati, il divieto di farsi pubblicità, il divieto di pattuire come proprio onorario una quota della somma litigiosa.
Un seconda direttiva (98/5) sullo stabilimento è stata adottata il 16 febbraio 1998 (tuttavia, sino allâ��entrata in vigore di essa gli avvocati potevano fare assegnamento sulla direttiva del 1988 sul riconoscimento dei diplomi, la quale peraltro non garantisce un riconoscimento automatico: oltre, p. 304).
La direttiva conferisce ad ogni avvocato cittadino di uno Stato membro il diritto di esercitare in modo permanente la professione con il titolo dello Stato di origine (p. es: abogado, barrister) in qualsiasi altro Stato membro iscrivendosi presso lâ��autorità competente di questâ��ultimo. Nellâ��esercitare la professione egli è soggetto ad una duplice deontologia e può essergli imposto il â��concertoâ�� con un avvocato locale. Dopo tre anni di esercizio della professione lâ��avvocato può chiedere di diventare avvocato a pieno titolo dello Stato di stabilimento senza alcuna prova o tirocinio . Adempiuta questa pratica potrà fare uso dei due titoli professionali (quello dello Stato di origine e quello dello Stato di stabilimento).
La legge italiana di trasposizione (D. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96) ha richiesto l�iscrizione di una sezione speciale dell�albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui l�avvocato ha fissato la residenza o il domicilio professionale (art. 6). Per le prestazioni giudiziali gli viene imposto, nella prima fase, di �agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato� (art. 8).


4 Segue. Il mutuo riconoscimento dei diplomi

Per numerose professioni, le misure di coordinamento intese a facilitare lâ��attuazione della libertà di stabilimento, cioè il riconoscimento dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali, sono apparse irrealizzabili vuoi per le rilevanti differenze esistenti nella legislazione dei vari paesi, vuoi per le resistenze degli ordini professionali nazionali.

Nel settore dellâ��ingegneria si è delineato un contrasto tra i paesi che preparano gli ingegneri mediante corsi di laurea lunghi e severi (come lâ��Italia) affidati alle università, ed altri paesi dove la formazione è più spedita essendo affidata (sempre, oppure in certi casi) ad istituti tecnici estranei allâ��università. I primi erano restii ad ammettere che fossero ugualmente qualificanti i corsi più brevi di altri paesi mentre i secondi non erano disposti ad ammettere che i loro corsi fossero meno qualificanti.
Per gli avvocati, a parte le sottili questioni analizzate nei casi sopra riferiti, la direttiva del 1977 non innovava granché dato che la moltiplicazione degli scambi internazionali ha reso frequente lo spostamento di avvocati da un paese allâ��altro della Comunità (o anche al di fuori di essa) ed il ricorso alla consulenza di avvocati stranieri. Nessuno ha mai sostenuto che questi scambi sono vietati dalle varie norme nazionali che stabiliscono il monopolio della professione legale nel territorio nonostante diano luogo a prestazioni di servizi non corrispondenti ai requisiti della Direttiva.

In coincidenza con il prendere corpo del progetto del mercato interno, la Comunità ha intrapreso unâ��altra strada, quella del riconoscimento dei diplomi, fondandosi sul principio della fiducia reciproca che gli Stati membri, tutti di un livello equivalente di sviluppo economico, sociale e culturale, devono avere per le rispettive formazioni professionali.
È nata così la Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni (89/48/CEE).
Il principio fondamentale del sistema di riconoscimento reciproco dei diplomi è enunciato nellâ��art. 3: lo Stato membro di accoglienza non può rifiutare al cittadino di un altro Stato membro lâ��accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per lâ��accesso a quella stessa professione. Occorre peraltro precisare che, a differenza delle direttive settoriali, questa direttiva non dà luogo ad un riconoscimento automatico dei diplomi.

Art. 3. â�" Quando nello Stato membro ospitante lâ��accesso o lâ��esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, lâ��autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, lâ��accesso a/o lâ��esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
â��a)â��se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per lâ��accesso o lâ��esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure
â��b)â��se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dellâ��articolo 1, lettera c) e del primo comma dellâ��articolo 1, lettera d), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:
â��â��â�"â��rilasciati da unâ��autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,
â��â��â�"â��da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in unâ��università o un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari, e che lâ��hanno preparato allâ��esercizio di tale professione.

Si deve osservare che per diploma non sâ��intende il grado conferito da unâ��istituzione universitaria al termine degli studi, come in Italia il diploma di laurea che conferisce il titolo dottorale â�" la Direttiva non tocca per nulla il sistema dellâ��istruzione universitaria â�", ma sâ��intendono esclusivamente le condizioni richieste dei vari paesi per accedere ad una professione regolamentata: gli attestati di qualificazione professionale, si potrebbe dire, rilasciati dalle autorità competenti dei vari Stati.
Generalmente il conseguimento della qualificazione professionale dipende dallo svolgimento di un tirocinio pratico al quale si viene ammessi in possesso di un diploma accademico che dia la prova di unâ��avvenuta preparazione specifica e che culmina nel superamento di esami professionali avanti ad autorità diverse dalle autorità accademiche.

Valgano come esempio, in Italia, gli esami di abilitazione alla professione di avvocato che vengono sostenuti presso apposite commissioni nominate ogni anno nellâ��ambito dei distretti delle Corti dâ��appello ed ai quali si viene ammessi dopo di avere esercitato la pratica professionale con le modalità stabilite dalla legge.
In certi paesi, tuttavia, il diploma accademico da solo è sufficiente a dare la qualificazione professionale: così, in Spagna, la laurea in giurisprudenza dà automaticamente la facoltà al laureato di iscriversi allâ��albo degli avvocati e di esercitare questa professione.

Si può dire pertanto che al �«diploma�» ai sensi della Direttiva corrisponde in Italia la �«laurea�» che sanziona un ciclo di studi accademici di quattro o più anni, più lâ��attestato dello svolgimento del periodo di tirocinio, più il titolo che certifica il superamento dellâ��esame di Stato. Lâ��italiano che voglia valersi, in un paese della Comunità, della Direttiva sui diplomi deve possedere tutti questi requisiti.
La Direttiva si applica alle professioni regolamentate, intendendosi come tali (art. 1o Direttiva) quelle il cui esercizio è subordinato al possesso di un diploma (non è sufficiente, in altri termini, che la professione sia regolata legislativamente se â�" come avviene in Italia, p. es., con i mediatori â�" non è richiesto un previo diploma) e presuppone comunque unâ�� equivalenza tra le regolamentazioni dei vari paesi; non si applica alle professioni che formano oggetto di direttive settoriali (restano, quindi, in vigore le direttive relative alle professioni mediche e paramediche, ai farmacisti, agli architetti); si applica alle attività �«salariate�», cioè dipendenti, quando queste consistono nel compimento di atti per i quali vi è una disciplina nazionale che istituisce un monopolio (ad es. la firma di progetti da parte di ingegneri o architetti appartenenti allo Stato o ad altri pubblici).

La Direttiva pone dei problemi particolari di adattamento in tutta una serie di casi: quando la professione è regolamentata in un paese e non nellâ��altro; quando la regolamentazione di un paese ha un carattere parziale rispetto ad un professione più ampia e in un altro paese la regolamentazione parziale non è riconosciuta come tale; quando le attività professionali sono esercitate nellâ��ambito di una associazione che in sé ha carattere privato (come in Gran Bretagna il Chartered Body). Si faccia esempio del Patentanwalt tedesco, cioè del professionista autorizzato ad agire come agente di brevetti ma anche come avvocato di fronte alle corti tedesche specificamente competenti in materia brevettuale, o del curatore fallimentare previsto dalla legge francese: costoro non possono, evidentemente, esercitare la loro professione in Italia mediante lâ��iscrizione ad albi corrispondenti (che in Italia non esistono) e non possono, neppure, richiedere lâ��iscrizione allâ��albo degli avvocati perché a questa professione, che in Italia dà il diritto di compiere le loro attività, corrisponde nei loro paesi una professione dello stesso titolo, e allâ��incirca, della stessa importanza. Ma può, lâ��avvocato italiano, chiedere lâ��iscrizione allâ��albo dei Patentanwalt in Germania o dei curatori fallimentari in Francia?
La Direttiva detta delle norme generali per risolvere questi problemi cercando di facilitare lâ��accesso alla professione anche in questi casi. Lâ��art. 4 regola in generale i meccanismi di adattamento, che costituiscono il secondo elemento essenziale della direttiva lasciando allo Stato membro ospitante la possibilità di richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale a scelta del richiedente (è invece lo Stato ospitante a stabilire se sia necessario il primo o la seconda quando si tratta di professioni legali).
Vi sono poi altri problemi posti dai diplomi che, pur non avendo carattere post-secondario, conferiscono un livello professionale comparabile a quello dei diplomi universitari triennali (geometri, ragionieri, periti agrari, ottici etc.). Per raccordare le differenti prescrizioni dei vari Stati, la Comunità ha preparato una seconda direttiva generale di riconoscimento (tuttavia non automatico), la 92/51 del 18 giugno 1992, entrata in vigore il 18 giugno 1994.
La direttiva definisce �«professione regolamentata�» unâ��attività in cui le modalità di accesso o di esercizio siano direttamente o indirettamente disciplinate da norme di natura giuridica.
Anche qui, tuttavia, nascono problemi. Si veda, ad es., CGCE 8-VII-1999, causa C-234/97, Raccolta, p. I-4773) a proposito di una signora spagnola che, in possesso di un titolo di master of arts, chiedeva di partecipare ad un concorso per un posto di restauratore in Spagna. La professione di restauratore non era regolamentata in quel paese, ma la Corte ritiene che essa faccia parte del diritto comunitario.

La Direttiva è stata attuata in Italia con il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (G.U. 18-II-1992, n. 40), che prevede (art. 1, n. 2) �«il riconoscimento a favore del cittadino comunitario ai fini dellâ��esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma�» (cioè attestanti una formazione professionale che rende possibile lâ��esercizio di una professione).
La normativa italiana si fonda come si vede sul concetto di professione definendola come segue.

Art. 2. â�" 1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:
â��a)â��le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se lâ��iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dellâ��art. 1;
â��b)â��i rapporti di impiego pubblico o privato, se lâ��accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dellâ��art. 1:
â��c)â��le attività esercitate con lâ��impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dellâ��art. 1;
â��d)â��le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dellâ��art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

Tenendo conto dellâ��esclusione delle professioni che già hanno formato oggetto di direttive settoriali, la direttiva dovrebbe applicarsi ad agenti di cambio, assistenti sociali, attori, biologi, chimici, consulenti del lavoro laureati, consulenti in proprietà industriale, agronomi, commercialisti, dottori forestali, geologi, ingegneri, procuratori legali, psicologi, docenti per scuole non statali, tecnici di radiologia, fisioterapisti.
Per quanto riguarda la formazione professionale, l�art. 5, in modo pienamente conforme alla Direttiva richiede:
�a)�studi superiori di una durata minima di tre anni;
�b)�tirocinio professionale con esame finale;
â��c)â��attività professionale pratica.
Attestata la formazione professionale, il riconoscimento in Italia è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale. La qualificazione professionale nel paese di origine non è quindi sufficiente da sola: per avere il riconoscimento, per cui sono competenti i singoli Ministeri ai quali è attribuita la vigilanza sulle varie professioni â�" cioè nella maggior parte dei casi il Ministero di grazia e giustizia, e per le professioni sanitarie il Ministero della sanità â�" sono necessarie le indicate �«misure compensative�». Per le professioni di avvocato, commercialista, consulente per la proprietà industriale è necessario in ogni caso il superamento di una prova attitudinale (art. 6 n. 2).
La prova attitudinale è disciplinata dallâ��art. 8 che prescrive di �«tener conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel paese di origine�».

Per quanto riguarda la professione legale, prima della direttiva 98/5 (sopra, p. 302 s.), per essere ammessi alla professione in Italia gli avvocati stranieri dovevano presentare domanda al Ministero di grazia e giustizia che, esaminato il titolo straniero, ne disponeva il riconoscimento subordinandolo ad un esame, scritto e orale, in lingua italiana.
In base allâ��art. 15 del D.L. 115/1992 lâ��attuazione delle norme sul riconoscimento avrebbero dovuto costituire lâ��oggetto di una normativa di carattere generale demandata al Consiglio nazionale forense ma da emanarsi dal Ministro di grazia e giustizia sentito il Consiglio di Stato. Tuttavia un regolamento di carattere generale non ha mai visto la luce: sulle domande presentate, il Ministero ha provveduto con decreti individuali che precisavano le modalità delle prove attitudinali (generalmente, ma talvolta con qualche vistosa �«agevolazione�», tre prove scritte scelte nelle discipline codicistiche ed un orale su tutte).


5 Stabilimento secondario

Il divieto di limitare la libertà di stabilimento si riferisce �«alle restrizioni relative allâ��apertura di agenzie, succursali e filiali�» (art. 43): in altre parole allo stabilimento c.d. secondario, oltre a quello principale (il quale si ha quando un soggetto economico si insedia originariamente in uno Stato membro differente dal proprio o vi si trasferisce completamente).
Un commerciante potrà quindi aprire una sede secondaria â�" quella che comunemente e con una certa improprietà si chiama una rappresentanza â�" in un altro paese della Comunità alle stesse condizioni in cui lo può fare un cittadino di quel paese, ed un professionista â�" tipicamente un avvocato â�" potrà aprirvi un ufficio.
Tutto ciò può dirsi evidente, se si pensa alle finalità che hanno ispirato il Trattato di Roma (creare un mercato comune in cui tutti gli operatori economici godano delle stesse possibilità), tuttavia è alquanto infrequente se si pensa che lâ��esercizio trasnazionale di attività commerciali raramente ha luogo a titolo individuale; se si pensa, poi, che allâ��interno degli Stati lâ��apertura di sedi secondarie da parte di professionisti è resa molto difficile da una legislazione che impone lâ��incardinamento del professionista in un ordine professionale circoscritto localmente â�" tipicamente lâ��ordine degli avvocati costituito presso il tribunale e coi limiti territoriali di esso â�" precludendogli o comunque limitandogli la possibilità di svolgere unâ��attività stabile al di fuori.

In Italia lâ��avvocato può esercitare la professione davanti a tutte le giurisdizioni del paese mentre il procuratore legale (figura oramai soppressa) poteva esercitare solo nel distretto della Corte dâ��appello. Tuttavia non si può essere iscritti che in un solo albo (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 2, 4, 5). In altri paesi della Comunità i limiti territoriali allâ��esercizio della professione sono anche più rigorosi.

Il caso più discusso, nellâ��ambito delle libere professioni è il caso Klopp, in cui la Corte di giustizia disapprova il rifiuto dellâ��iscrizione allâ��ordine degli avvocati di Parigi di un tedesco (Onno Klopp) in possesso di tutti i diplomi richiesti dal diritto francese per esercitare lâ��avvocatura, il quale voleva conservare il proprio studio e la propria iscrizione a Düsseldorf (il regolamento professionale francese prescrive che un avvocato può avere un solo domicilio professionale, nel circondario del tribunale presso il quale è incardinato).

La Corte (12-VII-1984, causa 107/83, in Raccolta, p. 2971) dà atto che a norma dellâ��art. 52 (oggi 43), 2o comma, la libertà di stabilimento implica lâ��accesso alle attività indipendenti e al loro esercizio �«alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini�»; aggiunge, peraltro, che �«questa norma non implica che la disciplina di uno Stato membro possa prescrivere che un avvocato abbia un solo stabilimento nellâ��intero territorio della Comunità. Siffatta interpretazione restrittiva avrebbe infatti la conseguenza che lâ��avvocato, stabilitosi in un determinato Stato membro, non potrebbe più avvalersi della libertà del Trattato per stabilirsi in un altro Stato membro, se non rinunciando al precedente stabilimento�».
Successivamente la Corte ha avuto modo di affermare gli stessi principi con riferimento al caso di medici che intendevano conservare lo stabilimento originario.


6 Le società commerciali

Abbiamo visto (sopra, pâ��) che la libertà di stabilimento implica â�" secondo lâ��art. 43 (già 52) â�" �«la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società�» e che tra le restrizioni alla libertà di stabilimento (prima da sopprimere ed oggi vietate) figurano quelle �«relative allâ��apertura di agenzie, succursali o filiali�». Lo stesso articolo 43 contiene poi un riferimento allâ��art. 48 (già 58), che costituisce la disposizione fondamentale del Trattato di Roma in tema di società.

Art. 48. â�" Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, lâ��amministrazione centrale o il centro di attività principale allâ��interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dellâ��applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Lâ��inserimento di questa disposizione nel Trattato è dovuta alle difficoltà che incontrò in passato la pratica dello stabilimento di società straniere per il timore che potessero creare una situazione di soggezione al capitale straniero e turbamenti nella fiducia pubblica operando senza fornire adeguate garanzie.
Abbiamo dunque due norme rilevanti, in tema di società: in quella dellâ��art. 43, le società vengono in considerazione come oggetto di unâ��attività economica piuttosto che come entità giuridiche in senso proprio, mentre nellâ��art. 48 è prevista la loro equiparazione alle persone fisiche ai fini dellâ��esercizio delle attività da liberalizzare (vi sono poi altre disposizioni di cui parleremo).
Né lâ��una né lâ��altra norma risolvono comunque il problema cruciale della legge regolatrice della società (o, come suol dirsi, dello �«statuto personale�» di essa): la determinazione, cioè, della legge che stabilisce il tipo della società, i poteri degli organi etc. Come dimostra il fatto che fa uso di più �«criteri di collegamento�» â�" sede sociale, amministrazione centrale, centro di attività principale delle società �«costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro�» â�" lâ��art. 48 dà questo problema per risolto e solo si preoccupa di facilitare lâ��attività dâ��impresa delle società collegate in vario modo con lâ��ordinamento degli Stati della Comunità (lâ��art. 43 sta in un certo senso a monte perché riguarda il momento della costituzione delle società).
Non sembra neppure â�" come dimostra lâ��inserimento nellâ��art. 293 (già 220) della particolare disposizione di cui parleremo â�" che gli articoli ex 52 e 58 volessero garantire il riconoscimento delle società di uno degli Stati membri da parte degli altri. Formulate quando il principio dellâ��effetto diretto doveva ancora essere �«inventato�», esse (lo stesso si può dire per le disposizioni dellâ��ex art. 44, n. 2, lett. f e g) volevano soltanto specificare il principio di non discriminazione del Trattato.
Nel campo delle società, la libertà di stabilimento postula tuttavia, oltre al riconoscimento in tutta la Comunità, molte altre cose, tra cui la libertà di trasferimento della sede. Tanto il riconoscimento quanto il trasferimento dovevano essere raggiunti mediante la conclusione di accordi internazionali.

Art. 293 (ex art. 220) â�" Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:
â��â�"â��la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,
â��â�"â��lâ��eliminazione della doppia imposizione fiscale allâ��interno della Comunità,
â��â�"â��il reciproco riconoscimento delle società a mente dellâ��articolo 48, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse,
â��â�"â��la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

Sulla base dellâ��art. 293 (allora 220) è stata firmata a Bruxelles, il 29 febbraio 1968, una convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche, non entrata in vigore essendole mancata la ratifica di uno dei sei membri della Comunità di allora.
A rifiutare la ratifica fu lâ��Olanda, sospettosa che lâ��adozione del regime della Convenzione â�" come era venuto a configurarsi â�" potesse dare origine ad uno stato di cose incompatibile con i principi del diritto internazionale privato olandese in tema di società.

In questo campo, lâ��Olanda segue quasi allo stato puro il principio di origine anglosassone della competenza della legge del luogo di costituzione della società (la c.d. law of incorporation) e riconosce tutte le società straniere ovunque costituite, purché legittimamente costituite. Si tratta di una scelta di politica legislativa ispirata dal desiderio di attirare gli investimenti stranieri, ma che correlativamente presenta il difetto di diminuire la tutela di coloro che, nel paese, entrano in contatto con una società straniera, non essendo questa obbligata a sottostare a tutte le disposizioni del diritto locale a garanzia dei terzi.
La Convenzione di Bruxelles parte anchâ��essa (art. 1) dal riconoscimento della legge della costituzione della società (�«Sono riconosciute di diritto le società civili o commerciali, comprese le società cooperative, costituite in conformità della legge di uno Stato contraente che conferisca loro la capacità di essere titolari di diritti e di obblighi ed aventi la sede statutaria nei territori cui si applica la presente Convenzione�»), ma contemporaneamente riserva (art. 4) agli Stati contraenti la facoltà di applicare le proprie norme alle società degli altri membri aventi la sede sul proprio territorio: non soltanto le disposizioni che lo Stato considera imperative, ma anche, in determinati casi, quelle che hanno carattere suppletivo.
Poiché tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione hanno dichiarato di far uso di questa riserva, allâ��atto pratico il principio della competenza della legge del luogo di costituzione scompariva completamente a profitto di quello della sede. Ora, la competenza della legge della sede rappresenta un notevole ostacolo alla libera circolazione dei capitali per il fatto che fa dipendere lâ��insediamento delle società straniere da una specie di concessione dellâ��autorità locale ed impedisce loro di stabilire nel paese il centro di direzione dellâ��impresa.

Il problema del riconoscimento e dellâ��egual trattamento delle società dei paesi comunitari nellâ��ordinamento degli Stati membri â�" oltre allo �«statuto personale�», le società sono infatti caratterizzate da una �«nazionalità�» che assume rilievo in relazione a tutte le norme interne che distinguono tra nazionali e stranieri, per es. per lâ��ammissione ad una certa attività â�" è stato pacificamente risolto dalla pratica con lâ��equiparazione delle società comunitarie a quelle nazionali.
Lâ��assenza di una normativa comunitaria sul trasferimento di sede si è invece fatta sentire nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nel caso del Daily Mail (sentenza 27.IX.1988, in causa 81/71, in Raccolta, p. 5483).
Una holding inglese (Daily Mail and General Trust PLC), per ragioni fiscali voleva trasferire la propria sede amministrativa in Olanda onde realizzare una parte del proprio portafoglio di titoli sottraendosi allâ��imposta britannica sulle plusvalenze. Secondo la legge inglese, a questo scopo era necessaria lâ��autorizzazione dellâ��amministrazione tributaria inglese, che nel caso concreto era stata negata. La società ricorse allora alla High Court of Justice inglese la quale, ex art. 177, propose ai giudici di Lussemburgo un quesito del seguente tenore: le norme degli articoli 52 e 58 del Trattato consentono ad uno Stato membro di subordinare il trasferimento in un altro Stato membro di una società commerciale avente lâ��amministrazione sul suo territorio ad una propria specifica autorizzazione?

Il diritto di cambiare domicilio è esplicitamente previsto a favore delle persone fisiche, ma soltanto di esse, dalla direttiva del Consiglio 73/148 del 21 maggio 1973: nel caso concreto si trattava di stabilire se fosse operante lâ��equiparazione delle società alle persone fisiche stabilita, ai fini del diritto di stabilimento, dellâ��articolo 58. In caso affermativo, si poteva concludere per la contrarietà del diritto inglese al diritto comunitario; ciò avrebbe comportato lâ��obbligo, per il legislatore inglese, di modificare le norme dellâ��Income and Corporation Taxes Act del 1970 che richiedevano appunto lâ��autorizzazione. Come abbiamo sopra rilevato, in tema di società la legge inglese non segue il principio della competenza della legge della sede, il quale porta spesso a realizzare il trasferimento della sede sociale allâ��estero soltanto mediante un completo disfacimento e rifacimento, con altra nazionalità, della società (e, come avviene in Italia, fa sorgere un diritto di recesso dei soci: v. art. 2437 cod. civ.); essa segue il principio dellâ���«incorporazione�» e consente il trasferimento, continuando a considerare la società come una società inglese.

La Corte di giustizia ha dato ragione allâ��amministrazione fiscale inglese, dichiarando che il requisito dellâ��autorizzazione non veniva meno a causa delle norme comunitarie sullo stabilimento, ed insistendo sullâ���«appartenenza�» delle società al diritto nazionale con il conseguente obbligo di rispettarne le norme imperative.
In relativa, ma non totale, controtendenza rispetto a questa decisione è la recente sentenza Überseering, nella quale la Corte (5-XI-2002, causa C-208/00) afferma la prevalenza delle libertà comunitarie sulle norme tedesche che negavano la capacità giuridica e il locus standi in giudizio ad una società costituita nei Paesi Bassi che le autorità tedesche consideravano come avente la sede amministrativa in Germania per il fatto che le quote sociali di essa erano state acquistate da cittadini tedeschi.

La ricorrente, la Überseering BV, costituita nei Paesi Bassi ed iscritta dal 1990 nel Registro delle imprese olandesi figurava proprietaria in Germania di un terreno con un parcheggio e un motel a Düsseldorf. Essa aveva concluso un contratto d'opera con la convenuta, la società di diritto tedesco NCC Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, con il quale questa ultima si impegnava ad effettuare certi lavori sui due immobili. Tali opere venivano effettuate, ma la ricorrente affermava che erano difettose e richiedeva, invano, di riparare i vizi.
Il 1�° gennaio 1995 la totalità delle quote sociali di Überseering viene acquistata da due tedeschi: a partire dellâ��acquisizione, la società risulta avere avuto la propria sede amministrativa effettiva in Düsseldorf.
Nel 1996 la Überseering conveniva in giudizio la NCC chiedendo il pagamento di una somma di oltre un milione di marchi più interessi e spese per la riparazione dei vizi e dei relativi danni. Il tribunale di prima istanza (Landgericht) dichiarava l'azione inammissibile; il ricorso allâ��Oberlandesgericht contro la sentenza veniva rigettato perché la ricorrente non aveva capacità processuale in Germania. In forza dell'art. 50 del codice di procedura civile tedesco (Zivilprozeßordnung = �«ZPO�»), hanno capacità processuale le persone in possesso della capacità giuridica, la quale, nel caso delle società, si determina secondo il loro statuto personale, disciplinato dal diritto dello Stato in cui si trova la loro sede amministrativa principale. Non essendosi iscritta nel registro delle società tedesco, la Überseering non aveva acquistato la capacità processuale per la Germania; dâ��altronde, essendosi stabilita in Germania, aveva perso la capacità â��olandeseâ��.
In tale situazione, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali (la seconda viene omessa):
â��1) Se gli artt. 43 e 48 CE debbano essere interpretati nel senso che si pone in contrasto con la libertà di stabilimento delle società il fatto che la capacità giuridica e la capacità processuale di una società, validamente costituita secondo il diritto di uno Stato membro, vengano valutate sulla base del diritto dello Stato dove la detta società ha trasferito la propria sede amministrativa effettiva, e che il diritto di quest'ultimo Stato comporta che la società di cui trattasi non può più far valere in giudizio in tale Stato i propri diritti ex contractu.â��.
La Corte, come si è detto, considera contrario alla libertà di stabilimento il trattamento inflitto dal diritto tedesco ad Überseering.


7 Lo stabilimento secondario delle società

In base allâ��art. 43 il diritto di stabilimento secondario si esercita mediante lâ��apertura di agenzie, succursali o filiali. Questa elencazione è stata tuttavia ampliata dalla Corte (4-XII-1986, causa 205/84, Raccolta, p. 3755) con la precisazione che è sufficiente una presenza permanente, mediante un ufficio dipendente dalla casa madre o anche mediante una persona indipendente incaricata di agire in permanenza per conto di questâ��ultima.

Il concetto di �«succursale�» è distinto, in certi settori del diritto comunitario, da quello di �«filiale�». Nella direttiva 77/80/CEE del 12 dicembre 1977 (relativa alle attività bancarie) �«filiali�» sono le articolazioni estere di società che sono provviste di personalità giuridica, �«succursali�» quelle che ne sono prive (definite come �«una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni dellâ��attività di un ente creditizio�»). La direttiva 89/666, precisa nel VI �«considerando�» che lâ��influenza economica e sociale di una succursale può essere comparabile a quella di una filiale.

Di grande significato, in questa sede, è la recente sentenza Centros (CGCE 9-III-1999, causa C-212/97, Raccolta, p. I-1459) per aver ribadito con forza il diritto di costituire filiali in altro paese comunitario anche in situazioni in cui lâ��elemento cross-border intercomunitario non appariva genuino e superando gli impedimenti posti da una legislazione nazionale adottata per finalità protettive del pubblico interesse.

Centros è una società a responsabilità limitata costituita secondo il diritto dellâ��Inghilterra e del Galles. Essa ha richiesto al registro danese delle società lâ��omologazione dellâ��atto costitutivo ai fini della creazione di una succursale in Danimarca. La società avrebbe dovuto esercitare la propria attività in numerosi settori commerciali, particolarmente nellâ��import/export di vino. La società ha due soli soci, i coniugi Bryde, entrambi cittadini danesi e residenti in Danimarca. Il suo capitale sociale, di ammontare pari a quello minimo legale in Inghilterra (di 300 mila lire circa), non è stato effettivamente versato e si trova conservato in una scatola presso il domicilio del sig. Bryde. La sede si trova al domicilio di un loro amico in Inghilterra.
Il registro danese delle società rifiuta la registrazione: in particolare per il motivo che la Centros non esercitava alcuna attività commerciale in Inghilterra e non intendeva costituire in Danimarca una succursale, ma una sede principale, eludendo le norme danesi che richiedono alle società a responsabilità limitata un capitale minimo di 60 milioni (di lire italiane) circa.
A seguito di ricorso dei coniugi Bryde, la Corte suprema danese sottopone alla Corte comunitaria il quesito della compatibilità del diniego di registrazione con il Trattato CE e il governo danese difende la decisione del proprio registro delle società sottolineando il carattere elusivo del comportamento dei coniuge Bryde e, insieme, il carattere puramente interno della questione, il che dovrebbe escludere lâ��intervento del diritto comunitario.
Secondo il governo danese â�" si legge nella sentenza (al punto 16) â�" lâ��art. 52 del Trattato non trova applicazione nel caso di specie della causa a qua, poiché si tratta di una situazione puramente interna alla Danimarca. I signori Bryde, cittadini danesi, avevano infatti costituito in Gran Bretagna una società che non vi svolgeva alcuna attività effettiva, allo scopo esclusivo di creare poi una società attiva in Danimarca per il tramite di una succursale e di evitare così lâ��applicazione della normativa danese relativa alla costituzione delle società a responsabilità limitata. Ciò considerato, la costituzione, ad opera di cittadini di uno Stato membro, di una società in un altro Stato membro non costituiva un elemento di estraneità rilevante sotto il profilo del diritto comunitario, e in particolare della libertà di stabilimento.
La Corte esclude lâ��argomento della �«frode alla legge�» danese rilevando che nel caso non si aveva lâ��esercizio di unâ��attività professionale, la quale onde beneficiare del diritto comunitario deve per forza di cose avere un carattere cross-border, ma della costituzione di società. �«Il fatto, essa dichiara (al punto 27), che un cittadino di uno Stato membro che desideri creare una società scelga di costituirla nello Stato membro le cui norme di diritto societario gli sembrino meno severe e crei succursali in altri Stati membri non può costituire di per sé un abuso del diritto di stabilimento�».
Dichiarando il diniego di registrazione delle autorità danesi incompatibile con gli artt. 52 e 58 (ora 43 e 48) la Corte aggiunge che le autorità danesi potevano tutelarsi adottando tutte le misure idonee a prevenire o sanzionare le frodi sia nei confronti delle società, che dei soci (nei confronti di questi ultimi ove sia dimostrato che, mediante la costituzione di una società, essi intendevano eludere le loro obbligazioni nei confronti dei creditori). Ma, ammonisce la Corte (punto 38) �«la lotta alle frodi non può giustificare una prassi di diniego della registrazione di una succursale di società che ha la propria sede in un altro Stato membro�».


8 Lâ��armonizzazione del diritto delle società

La Comunità si è fatta carico, conformemente a quanto prescrive lâ��art. 44, 2, f-g, dellâ��armonizzazione del diritto delle società commerciali.

Questo metodo â�" sia detto incidentalmente â�" è assai più facile nel diritto delle società che in altri settori della legislazione sul commercio (si pensi ad es. al fallimento) a causa sia dellâ��origine relativamente recente delle normative societarie, sia del manifestarsi in esse di esigenze comuni che hanno portato a soluzioni pressoché identiche anche dal punto di vista istituzionale (tutte le società hanno unâ��assemblea, un organo di gestione, uno di controllo). Lâ��armonizzazione è potuta partire senza dover tentare il ravvicinamento del diritto delle obbligazioni o dei diritti reali. Si aggiunga che è anche possibile, senza incorrere in soluzioni arbitrarie, separare il diritto societario dal diritto tributario, da quello del lavoro,della concorrenza etc. per avviarne lâ��unificazione in modo autonomo.

La Commissione, fino ad oggi, ha elaborato 12 direttive approvate dal Consiglio. Non tutte sono state puntualmente attuate; anzi, poche di esse hanno incontrato il consenso di tutti o quasi gli Stati membri (inclusi i nuovi). Bisogna aggiungere che nel campo societario la CE ha sfoderato anche degli strumenti nuovi, come il regolamento.
Nel suo programma di studi per lâ��armonizzazione, la Commissione CE ha seguito un ordine cronologico che parte dalla costituzione delle società ed arriva alla fusione, occupandosi in modo particolare di tutte le misure di pubblicità concernenti i soci ed i terzi. Ha cercato di coordinare il contenuto di queste misure di pubblicità, ed ha cercato di prevedere meccanismi interni di protezione dei soci, misure di protezione del capitale e norme relative sia ai conferimenti sia alla distribuzione degli utili. Gli interventi del legislatore comunitario hanno toccato quasi esclusivamente le società di capitali, trascurando â�" forse perché ritenute meno interessante dal punto di vista della realizzazione di un mercato comune â�" le società di persone.
Generalmente, le direttive pongono delle esigenze minime alla legislazione degli Stati membri per quanto riguarda la protezione dei terzi e dei soci: gli Stati membri possono adottare (o conservare) delle regole più severe. Si aggiungano gli effetti dellâ��inevitabile tendenza a rispettare le leggi degli Stati membri: valga ad esempio la sesta direttiva (17 dicembre 1982) relativa alle scissioni, il cui quinto considerando enuncia che �«la tutela degli interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le scissioni di società per azioni, nella misura in cui gli Stati membri autorizzano tale operazione�». In certi casi, la rilevanza delle disposizioni nazionali è necessitata: valga ad esempio la fusione internazionale (dove peraltro si è proceduto con una certa avvedutezza, presentando la fusione internazionale come un complemento di quella interna).
Sempre per assicurare il rispetto della legislazione degli Stati membri, viene spesso usato il sistema delle opzioni: agli Stati membri è data la facoltà di scegliere tra due o più sistemi, purché conducano al risultato richiesto. Rari, nel complesso, sono i casi in cui viene perseguita una soluzione realmente uniforme: uno è dato dalla disciplina della nullità delle società prevista dalla seconda direttiva (si veda il caso Marleasing: sopra, pâ��). Certe volte, invece, lâ��opzione ha un carattere talmente radicale che lâ��armonizzazione ne risulta pregiudicata.
Si potrebbe dire che, in fondo, questâ��opera di codificazione del diritto societario europeo intrapresa dalla Commissione oscilla essa stessa tra un obiettivo massimo ed un obiettivo minimo. Lâ��obiettivo massimo è la radicale eliminazione dei rischi che potrebbero derivare da una completa ed improvvisa attuazione della libertà di stabilimento. Il pericolo maggiormente temuto è la concentrazione delle imprese comunitarie in taluni paesi o in talune aree che potrebbe essere provocata dal desiderio di sfruttare una legislazione �«di comodo�» ivi esistente (il modello negativo che viene evocato è quello degli USA, con la grande concentrazione di società che si riscontra nel Delaware o nel New Jersey). Un fenomeno del genere non verrebbe tollerato dai membri della CE, i quali sono ancora ben lungi dallâ��essersi �«fusi�» in una struttura federale e conservano tutta intera la loro sovranità.
Lâ��obiettivo minimo è invece la trasparenza della gestione societaria realizzata attraverso un costante miglioramento delle garanzie dei soci e dei terzi (tra le due posizioni non vi è contraddizione perché i soci da tutelare sono quelli di minoranza). Aggiungendo alle direttive in materia societaria le altre relative alla borsa ed ai valori mobiliari si ha comunque un complesso normativo al quale ben si può riconoscere una finalità di tutela di interessi pubblicistici.

Non sono state approvate dal Consiglio la quinta direttiva sulla struttura della società per azioni, che dovrebbe fissare delle regole uniformi in materia di composizione degli organi di questo tipo di società e di poteri ad essi attribuiti, la nona direttiva, concernente la disciplina dei gruppi dâ��imprese, e la decima, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società per azioni.


9 GEIE e società europea

Ad un mezzo normativo diverso, cioè al regolamento, si è fatto ricorso per creare il Gruppo europeo dâ��interesse economico (GEIE) (regolamento del Consiglio 25 luglio 1985, 2137/85/CEE, GUCE n. L 199 del 31-VII-1985 applicabile dal 1o luglio del 1989) e per avviare il progetto di creazione di una società europea.

Il GEIE è stato concepito allo scopo di favorire la cooperazione fra operatori economici stabiliti in Stati membri diversi. Nella prospettiva del mercato unico, è necessario infatti che detta cooperazione possa esplicarsi, a livello comunitario, in condizioni analoghe a quelle presenti allâ��interno di un ordinamento nazionale: la creazione del Gruppo è uno strumento in vista del raggiungimento di tale obiettivo.
Prima dellâ��istituzione del GEIE, questa esigenza veniva soddisfatta principalmente attraverso la costituzione di società comuni o di consorzi, enti tuttavia che si rivelavano inadeguati alle esigenze della collaborazione internazionale, essendo il loro funzionamento condizionato da legami particolari con lâ��ordinamento nazionale secondo la legge del quale erano stati costituiti.
La particolare attitudine del GEIE a servire agli scopi di cooperazione fra soggetti di diversi Stati membri esercenti unâ��attività economica (inclusi i professionisti) deriva proprio dallâ��essere la sua costituzione ed il suo funzionamento disciplinati direttamente da un regolamento comunitario: salvo ipotesi circoscritte di rinvio agli ordinamenti nazionali, lo statuto del GEIE è dettato da norme di portata generale, direttamente applicabili allâ��interno di ciascuno Stato membro. È stato detto che è il primo ente giuridico di diritto comunitario: lâ��affermazione può essere accolta tenendo presente che, essendo privo di personalità giuridica (i membri del gruppo rispondono illimitatamente e solidalmente per le sue obbligazioni), non ha bisogno di quellâ��incardinamento nel diritto di uno Stato che è caratteristica delle società commerciali. Esso deve però essere iscritto nei registri dello Stato in cui ha sede.
Al regolamento comunitario è stata data attuazione in Italia con il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (G.U. 5-VIII-1991, n. 182).

Lo statuto della società europea (SE) approvato con il regolamento (CE) del Consiglio 2157/2001 e destinato ad entrare in vigore lâ��8 ottobre 2004 dovrà applicarsi alle imprese di Stati membri differenti che vogliono costituire una società per azioni europea (art. 1o) per mezzo di
fusione (per incorporazione o per costituzione di una nuova società);
costituzione di SE holding (per almeno due società per azioni o a responsabilità limitata) soggette alla legge di due Stati membri diversi;
costituzione di SE affiliata;
trasformazione di società per azioni in SE.
Non è quindi possibile costituire la SE direttamente mediante raccolta del capitale sul mercato.
Si tratta di uno statuto distinto dalle leggi nazionali ma di carattere opzionale, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri per la natura dellâ��atto che lo istituisce (il regolamento), il quale deve rendere possibile la costituzione e la gestione di società di dimensioni europee, senza che gli ostacoli dovuti alla disparità delle legislazioni nazionali possano impedire od ostacolare queste operazioni. Esso deve offrire alle imprese nazionali un quadro giuridico supplementare per la cooperazione industriale e finanziaria transfrontaliera, che consenta di evitare le difficoltà e le complicazioni connesse con lâ��esistenza di più sistemi giuridici nazionali da rispettare.
La SE ha personalità giuridica e deve avere un capitale minimo di 120.000 euro. La sede sociale e lâ��amministrazione centrale devono essere ubicate allâ��interno di uno stesso Stato membro della Comunità. Per la sua struttura sono previste più opzioni che fanno salva lâ��applicazione del diritto nazionale dello Stato della sede.


10 Nozione di libera prestazione dei servizi

Per quanto riguarda, in particolare, i servizi, la giurisprudenza costante della Corte è nel senso che gli artt. 59 e 60 (ora divenuti 49 e 50) del Trattato hanno acquistato efficacia diretta alla scadenza del periodo transitorio e che la loro applicabilità non è subordinata allâ��armonizzazione o al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri.
La liberalizzazione dei servizi è concessa ai �«cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione�» (art. 49). Per beneficiare della liberalizzazione comunitaria, la prestazione dei servizi deve quindi essere collegata con più di uno Stato membro, e non con uno solo; deve, come dicono gli inglesi, presentare un �«direct cross-border element�» (CGCE 24-X-1978, causa 15/78, Koestler, in Raccolta, p. 1971 e numerosissime altre sentenze: v. sotto). Il beneficio è poi riservato â�" condizione che non ricorre nello stabilimento â�" ai cittadini comunitari stabiliti in un paese della Comunità.
La nozione di �«servizi�» è fissata dal Trattato con una disposizione che solo in parte ha un carattere definitorio essendo completata da una prescrizione eccettuativa (per cui si dice che ha carattere residuale: sopra, p. 295): sono infatti servizi, secondo quanto dispone lâ��art. 50, �«le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone�» (lâ��art. 50 prosegue dicendo che �«i servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale, b) attività di carattere commerciale, c) attività artigiane, d) le attività delle libere professioni�»).
Vi è da notare che lâ��art. 50 definisce come �«servizi�» le prestazioni �«fornite dietro retribuzione�», quali si hanno quando il prestatore del servizio â�" un industriale, un commerciante, un avvocato â�" si reca in uno Stato della Comunità (per partecipare ad unâ��iniziativa industriale, per vendere le proprie merci, per dare una consulenza). Questa può essere considerata la prima tipologia di servizi.
La libertà comprende tuttavia anche i casi (seconda tipologia) in cui la consultazione dellâ��avvocato o il progetto di uno studio di architettura vengono dati per corrispondenza o telefonicamente ad un cliente allâ��estero. Nella prima, e forse più frequente manifestazione, la libertà è garantita da un ulteriore diritto enunciato nellâ��ultima parte dellâ��art. 50: per eseguire la sua prestazione, il prestatore �«può esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini�» (questo aspetto ha avuto un notevole rilievo nel caso Gebard; v. sopra, p. 296).
La Corte ha più volte affermato che il diritto alla libera prestazione dei servizi può essere fatto valere anche da unâ��impresa nei confronti dello Stato in cui essa è stabilita quando i servizi sono forniti a destinatari stabiliti in un altro Stato membro (17-V-1994, causa C-18/93, Corsica Ferries, in Raccolta, p. I-1783, punto 30 e successive sino a 10-V-1995, causa C-384/93, Alpine Investments, in Raccolta, p. I-1141.
La formula della disposizione non pare contemplare il caso (terza tipologia) della persona che si sposta per ricevere un servizio (che invece ricorre nelle direttive 64/221 e 73/148: v. sopra, p. 293).
Lâ��estensione è stata comunque operata in maniera inequivoca dalla Corte di giustizia, a partire dal caso Luisi e Carbone (noto anche per altri motivi e molto commentato in Italia: v. oltre, p. 500). Due italiani erano stati fermati alla frontiera mentre si recavano allâ��estero, per vacanza, con denaro contante in misura superiore a quanto consentivano le leggi valutarie di allora. Nel ricorso giudiziario promosso contro le sanzioni che vennero loro inflitte, i due si difesero affermando che il denaro serviva loro per pagare i servizi turistici e le cure mediche di cui avrebbero fruito allâ��estero. La Corte è consapevole della novità del caso.

In base allâ��art. 59 (ora è il 49) del Trattato â�" essa afferma (CGCE 31-I-1984, cause riunite 286/82 e 26/83, in Raccolta, p. 377) â�" le restrizioni alla libera prestazione di questi servizi sono soppresse nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione. Per consentire lâ��esecuzione delle prestazioni di servizi, può aversi uno spostamento sia del prestatore che si reca nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito, sia del destinatario che si reca nello Stato di stabilimento del prestatore. Mentre il primo caso è espressamente menzionato nellâ��art. 60 (ora è il 50), 3o comma, che ammette lâ��esercizio, a titolo temporaneo, dellâ��attività di prestatore di servizi nello Stato membro in cui la prestazione viene erogata, il secondo ne costituisce il necessario complemento che risponde allo scopo di liberalizzare ogni attività retribuita e non regolata dalle disposizioni relative alla libera circolazioni delle merci, delle persone e dei capitali.

La Corte si esprime in modo univoco nel senso dellâ��applicabilità in questo caso della libertà di prestazione dei servizi, affermando che essa �«comprende la libertà, da parte dei destinatari di servizi, di recarsi in uno Stato membro per fruire ivi di un servizio, senza essere impediti da restrizioni, anche in materia di pagamenti�» e che �«i turisti, i fruitori di cure mediche e coloro che effettuano viaggi di studi o dâ��affari devono essere considerati destinatari di servizi�».

In concreto, tuttavia, la Corte non considera corretto il comportamento dei due dal momento che il trasferimento materiale di biglietti di banca, nelle circostanze del caso, costituiva un pagamento non riconducibile ai movimenti di capitali liberalizzati dal diritto comunitario: occorreva provare lâ��effettiva destinazione della somma esportata allo scambio di servizi (o di merci, come in un caso analogo riuscì ad un altro italiano, guadagnandosi lâ��assoluzione da parte del Tribunale di Bolzano; CGCE 11-XI-1981, causa 203/80, Casati, in Raccolta, p. 2595).

La seconda tipologia del servizio liberalizzato â�" quella costituita dal servizio che attraversa la frontiera politica tra due Stati membri della Comunità â�" è stata applicata dalla Corte anche allâ��emissione di messaggi televisivi (in una duplice accezione, come vedremo, cioè considerando servizi sia la fornitura dei programmi agli abbonati, sia la diffusione di messaggi pubblicitari per conto della società di pubblicità, in questo caso destinataria di servizi).

Nel caso Sacchi (o Telebiella) fu sottoposto alla Corte il problema della compatibilità con il sistema giuridico comunitario della normativa radiotelevisiva italiana ispirata a quel tempo al principio del monopolio assoluto a favore della RAI, concessionaria pubblica. Lâ��aspettativa dei ricorrenti era di ottenere dalla Corte il riconoscimento di una maggiore libertà di trasmissione attraverso lâ��applicazione dei principi comunitari favorevoli alla libera circolazione delle merci e di quelli sfavorevoli ai monopoli nazionali. La Corte (30-IV-1974, in causa 155/73 in Raccolta, p. 409) non ha soddisfatto le attese, sia perché ha escluso la qualificazione dei messaggi televisivi come �«merce�», sia perchè, attestatasi sul concetto che questi costituiscono servizi, ha dichiarato che per considerazioni di interesse pubblico e di carattere non economico, gli Stati possono sottrarli al gioco della concorrenza. Quanto alle imprese pubbliche incaricate di questi compiti la Corte esclude la rilevanza dellâ��art. 31, già 37 (sopra, p. 237) â�" appunto perchè regola i monopoli relativi agli scambi di merci â�" e richiama lâ��art. 86 (già 90), 2 (a quellâ��epoca privo degli effetti incisivi che gli si riconoscono oggi). In seguito, poi, la Corte ha ribadito che �«il diritto comunitario non si oppone allâ��attribuzione, per considerazioni di interesse pubblico non di natura economica, di un monopolio della televisione (CGCE 18-VI-1991, causa C-260/89, ERT, in Raccolta, p. I-2925).

Una ipotesi ulteriore â�" potrebbe dirsi la quarta tipologia â�" si ha quando prestatore e destinatario dei servizi sono stabiliti in un medesimo Stato membro e si spostano per raggiungere un altro luogo in cui la prestazione deve essere fornita.

In questo senso si è pronunciata la Corte in una serie di cause promosse contro gli Stati membri (tra cui lâ��Italia) che per le funzioni di guida turistica in certe località richiedevano una tessera professionale conseguibile, in sostanza, soltanto nel paese della visita e non nel paese da cui provenivano i destinatari della prestazione (si trattava, comâ��è evidente, di pullman di turisti stranieri che arrivavano in Italia con le proprie guide). La Corte (26-II-1991, causa C-154/89, in Raccolta, p. I-659: altre due sentenze relative alle guide turistiche sono state pronunciate lo stesso giorno) coglie lâ��occasione per ribadire: �«Solo nel caso in cui tutti gli elementi attinenti allâ��attività considerata sono confinati allâ��interno di un solo Stato membro, le disposizioni del Trattato relative alla libera professione dei servizi non trovano applicazione. Di conseguenza le disposizioni dellâ��art. 59 si devono applicare in tutti i casi in cui un prestatore offre i propri servizi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito, qualunque sia il luogo in cui sono stabiliti i destinatari di detti servizi�».


11 Segue. Casistica. Le scommesse

Il case-law sulla libertà di prestazione dei servizi â�" inquadrata nei tipi sopra menzionati â�" comprende centinaia di casi nei quali la Corte ha preso posizione su temi come la qualità di destinatario della prestazione, la natura del servizio liberalizzato, la determinazione del beneficio da accordare al cittadino (o residente) di un altro paese membro.
Molte volte sono esaminati casi di frontiera rispetto alle altre libertà del Trattato.
Poiché la libertà di circolazione è stata realizzata per le merci prima che per i servizi, le parti cercano di trarre dagli articoli 30 e seguenti (ora in parte abrogati e divenuti gli articoli 28 e 29) argomenti a favore della tesi liberale (così è avvenuto per i biglietti della lotteria nel caso Schindler: v. oltre, p. 325): la Corte si trova perciò a dovere �«qualificare�» una pretesa esposta avanti ad un giudice nazionale attribuendola al settore delle merci anziché a quello dei servizi.

Come negli altri settori, la Corte si trova poi a doversi pronunciare sul concetto di libertà: consiste questa nella semplice applicazione del principio di non discriminazione, oppure comprende anche le misure che, per quanto indistintamente applicabili, hanno lâ��effetto di rendere più difficile la prestazione dei servizi per gli operatori stabiliti in uno Stato diverso da quello della prestazione?

La retribuzione richiesta dallâ��art. 50 (allora 60) è lâ��elemento decisivo per escludere la liberalizzazione per unâ��attività â�" lâ��informazione â�" avente per oggetto unâ��altra attività pure astrattamente liberalizzata in quanto servizio: lâ��interruzione volontaria della gravidanza.

Si tratta del famoso caso Grogan (CGCE 4-X-1991, causa C-159/90, in Raccolta, p. I-4685), relativo alla diffusione di informazioni concernenti lâ��interruzione volontaria di gravidanza. Lâ��aborto è illegale in Irlanda â�" da ultimo per effetto di una norma costituzionale â�" e secondo la giurisprudenza è vietata anche la diffusione nel paese di informazioni che aiutino le donne irlandesi a recarsi presso una clinica allâ��estero che pratichi lâ��aborto, anche semplicemente indicando le modalità per entrare in contatto con tali cliniche.
Sfidando questo divieto Grogan ed altri membri di associazioni studentesche irlandesi si misero a pubblicare opuscoli destinati agli studenti che contenevano informazioni circa la possibilità di fare effettuare legalmente interruzioni della gravidanza in Gran Bretagna nonché sullâ��ubicazione di talune cliniche che praticavano lâ��intervento e sul modo di entrare in contatto con esse. Adita dalla High Court di Dublino che era stata investita di un ricorso da parte di associazioni per la difesa del diritto alla vita, la Corte di giustizia dovette ammettere che lâ��interruzione della gravidanza per intervento medico è un servizio ai sensi dellâ��art. 60 (ora 50) del Trattato se effettuata in conformità al diritto dello Stato in cui avviene.
Gli studenti, tuttavia, avevano commesso un errore fatale, che ha consentito alla Corte di evitare lo �«strappo�» alla costituzione irlandese: avevano pubblicato le informazioni su giornali a diffusione gratuita. Da ciò la Corte può concludere che le informazioni diffuse dalle associazioni liberamente, gratuitamente e senza collaborazione colle cliniche, non rappresentavano unâ��attività di carattere commerciale e non rientravano nella liberalizzazione del Trattato CE.

Nella sentenza germinale Van Binsbergen (sopra, p. 298) la Corte ha preso in esame una disposizione che riservava lâ��esercizio di una certa attività ai soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. In altre sentenze successive ha avuto modo di confermare il divieto delle norme nazionali che contengono clausole di residenza o di stabilimento.

Si veda CGCE 10-II-1982, causa 76/81, Transporoute, in Raccolta, p. 417 (si trattava della direttiva 71/305 che comunque riproduce le norme del Trattato relative alla prestazione dei servizi): �«Il subordinare, in uno Stato membro, lâ��esecuzione di prestazione di servizi da parte di unâ��impresa stabilita in un altro Stato membro al possesso dellâ��autorizzazione di stabilimento nel primo Stato avrebbe la conseguenza di togliere ogni efficacia allâ��art. 59 del Trattato, il cui oggetto consiste proprio nellâ��eliminare le restrizioni alla libera prestazione di servizi da parte di persone non stabilite nello Stato nel cui territorio deve essere fornita la prestazione�».

La discriminazione in base alla nazionalità è stata decisiva per far condannare â�" come vedremo, in taluni casi si trattava di procedure dâ��inadempimento avviate dalla Commissione â�" disposizioni limitative della possibilità di fruire di servizi: quelle sullâ��acquisto di immobili (censurate perché lâ��accesso alla proprietà immobiliare può risultare utile per consentire lâ��effettivo esercizio della libertà di prestazione dei servizi, oltre a costituire il complemento necessario della libera circolazione dei lavoratori: CGCE 3-V-1989, causa 305/87, Raccolta, p. 1461) e quelle sugli indennizzi delle vittime di unâ��aggressione (Cowan).

Nel caso Cowan (CGCE 2-II-1989, causa 186/87, in Raccolta, p. 195) veniva in considerazione una norma del codice di procedura penale francese (lâ��art. 706-315) che prevede la corresponsione di un indennizzo da parte dello Stato qualora la vittima di unâ��aggressione che ha cagionato una lesione personale con conseguenze di una certa gravità non abbia potuto ottenere a nessun titolo un riconoscimento congruo ed effettivo del danno.
Cowan era un cittadino inglese vittima di unâ��aggressione in Francia, al quale era stato negato il risarcimento previsto dallâ��art. 706-15 del codice di procedura penale francese perché questa norma lo faceva dipendere dalla cittadinanza francese o dalla residenza nel paese (o anche dallâ��esistenza della reciprocità con lo Stato della nazionalità del danneggiato). Respingendo la tesi del governo francese, la Corte afferma: �«Allorché il diritto comunitario garantisce la libertà per le persone fisiche di recarsi in un altro Stato membro, la tutela dellâ��integrità personale in detto Stato membro costituisce, alla stessa stregua dei cittadini e dei soggetti che vi risiedano, il corollario della libertà di circolazione. Ne discende che il principio di non discriminazione va applicato ai destinatari di servizi ai sensi del Trattato quanto alla protezione contro i rischi di aggressione ed il diritto di ottenere una riparazione pecuniaria contemplata dal diritto nazionale allorché unâ��aggressione si sia verificata. La circostanza che lâ��indennizzo di cui in causa sia finanziato dal pubblico erario, non può modificare il regime di tutela dei diritti garantiti dal trattato�».

Particolari problemi si sono presentati per quanto riguarda il gioco e le scommesse.
Gli Stati, come è noto, disciplinano in maniera molto restrittiva queste due attività che hanno differente natura ma danno luogo, sotto certi profili, a problemi identici.

Si veda lo studio Gambling in the Single Market. A Study of the Current Legal and Market Situation, 1991, a cura della società di revisione Coopers & Lybrand. La scommessa viene definita come un gioco in cui viene puntata una somma di denaro sulla probabilità del verificarsi di un determinato evento: essa presuppone, pertanto, una certa conoscenza dellâ��ambiente in cui lâ��evento deve verificarsi (corse dei cavalli, competizioni sportive etc.). Il gioco consiste invece nel puntare una somma di denaro sul verificarsi di un determinato evento senza che venga richiesta la minima abilità (azzardo, da una parola araba che significa: dado).
La legge italiana (art. 4, n. 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401) dispone: �«Chiunque esercita abusivamente lâ��organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dallâ��Unione italiana per lâ��incremento delle razze equine (UNIRE)�». La disposizione si ricollega a quanto previsto dallâ��art. 1 D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496: �«Lâ��organizzazione e lâ��esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato�» e dallâ��art. 6 del medesimo D.Lgs.: �«È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e allâ��Unione italiana per lâ��incremento delle razze equine lâ��esercizio delle attività previste dallâ��art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti�». La recente legge 24 dicembre 1993, n. 537 estende le pene stabilite dallâ��art. 4, n. 1, legge 13 dicembre 1989 �«a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dellâ��Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e lâ��accreditamento delle relative vincite�» (art. 11, comma 35).
Per quanto riguarda il gioco dâ��azzardo �«non organizzato�», il codice penale contiene un divieto di carattere generale con la previsione di pene differenti a seconda che si tratti dellâ��organizzatore (art. 718) o di chi semplicemente prende parte ad esso (art. 720).

Per effetto delle restrizioni apportate dagli Stati alla libertà di gioco e di scommessa, la prestazione internazionale dei servizi in questo settore risulta liberalizzata solamente per quanto attiene alla mobilità del destinatario del servizio (non vi è alcun impedimento a che il cittadino si rechi allâ��estero per giocare al casinò o per scommettere sulle corse dei cavalli).
Il caso che ha provocato il primo intervento della Corte (24-III-1994, causa C-275/92, Schindler, in Raccolta, p. I-1039) in tema di scommesse è legato alla vendita in Gran Bretagna dei biglietti di una lotteria tedesca. Pur legato ad una situazione molto particolare, esso ha portato ad affermazioni alquanto sbilanciate a favore del monopolio statale delle scommesse.

Si trattava della Süddeutsche Klassenlotterie, i cui biglietti vengono venduti anche nel Belgio, nei Paesi Bassi etc. Il sig. Schindler, agente della lotteria nei Paesi Bassi, aveva inviato a privati residenti in Gran Bretagna (Regno Unito, secondo la terminologia ufficiale della Corte) circa 20 mila lettere invitando a partecipare alla lotteria. Le lettere erano state confiscate dalle autorità doganali britanniche. Quando Schindler fece ricorso contro il provvedimento di confisca, la High Court of Justice, Queenâ��s Bench Division sottopose alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune questioni pregiudiziali. Alcune di esse, come quella se si trattasse di movimento di merci oppure di servizi, erano, si può dire, risolte già in partenza (la Corte non ha avuto alcun dubbio a dichiarare che si trattava di prestazione di servizi). Più importanti erano altre questioni in cui si chiedeva alla Corte se lâ��art. 30 (ora 28) o lâ��art. 59 (ora 49) del Trattato �«si applichino in relazione al divieto, imposto dal Regno Unito, di importazione di biglietti o materiale pubblicitario relativi a grandi lotterie, avuto riguardo al fatto che le restrizioni imposte dalla legge del Regno Unito sullâ��organizzazione di simili lotterie allâ��interno del suo territorio si applicano senza discriminazioni fondate sulla nazionalità e indipendentemente dalla circostanza che la lotteria sia organizzata dallâ��estero oppure dallâ��interno del Regno Unito�». La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo la quale una normativa nazionale può ricadere sotto lâ��art. 59 (oggi 49) del Trattato (e deve quindi essere liberalizzata) qualora, nonostante si applichi indistintamente (sopra, p. 255), sia atta a vietare od ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro dove fornisce legittimamente servizi analoghi (il prestatore, nella fattispecie, era Schindler che esercitava la propria attività nei Paesi Bassi alla luce del sole). Essa concede quindi che �«una disciplina nazionale la quale, come la normativa britannica sulle lotterie, vieti, salvo eccezioni da essa stabilite, lo svolgimento delle lotterie nel territorio di uno Stato membro costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi�»; accoglie però gli argomenti della Gran Bretagna sullâ��esigenza di tutelare il pubblico etc. (si tenga presente che allâ��epoca del caso in Gran Bretagna era in vigore il divieto assoluto delle grandi lotterie: una lotteria nazionale fu introdotta soltanto nel 1993). La sentenza della Corte (da considerarsi superata per la â��dipendenzaâ�� dalla situazione legislativa esistente in quel momento in Gran Bretagna) si pronuncia quindi a favore della Gran Bretagna: �«Qualora uno Stato membro vieti nel suo territorio lâ��organizzazione delle lotterie di grandi dimensioni e, più in particolare, la pubblicità e la diffusione dei biglietti di questo tipo di lotterie, il divieto di importare materiale destinato a consentire ai cittadini di detto Stato membro di partecipare a siffatte lotterie organizzate in un altro Stato membro non può essere considerato un provvedimento che comporti una limitazione ingiustificata dalla libera prestazione dei servizi. Infatti, un divieto dâ��importazione del genere costituisce un elemento necessario della protezione che detto Stato membro intende garantire nel suo territorio in fatto di lotterie�» (punto 62).

Queste conclusioni hanno influenzato la successiva sentenza della Corte nel caso Zenatti (21-X-1999, causa C-67/98, Raccolta, p. ).

Il caso è stato prospettato alla Corte di Lussemburgo dal Consiglio di Stato italiano in relazione ad un ricorso contro un provvedimento del Questore di Verona che disponeva la cessazione dellâ��attività di un soggetto italiano, il signor Zenatti, che svolgeva in Italia unâ��attività di intermediario di una società inglese specializzata nellâ��accettazione di scommesse.

La Corte ha dovuto, come prima cosa, decidere se le scommesse debbano essere considerate come giochi di azzardo analoghi alle lotterie di cui alla sentenza Schindler (la soluzione è in senso affermativo); quindi pronunciarsi sulle norme italiane, che non vietano totalmente lâ��esercizio delle scommesse (come la legge inglese), ma riservano a taluni enti il diritto di organizzarle a determinate condizioni. Pur ammettendo che le norme italiane (impedendo agli operatori degli altri Stati membri, direttamente o indirettamente, di procedere allâ��esercizio di scommesse nel territorio italiano) costituiscono un ostacolo alla libera circolazione della prestazione dei servizi, la Corte ritiene che i divieti che possono essere opposti da uno Stato alla libera prestazione di tali servizi dipenda dal potere discrezionale riconosciuto allo Stato stesso dalla sentenza Schindler (al punto 61).
Pertanto, conclude la Corte, â��Alla luce del complesso di tali considerazioni, si deve risolvere la questione pregiudiziale nel senso che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi non ostano a una normativa nazionale, come quella italiana, che riserva a determinati enti il diritto di esercitare scommesse sugli eventi sportivi, ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di tali attività e ove le restrizioni da essa imposte non siano sproporzionate rispetto a tali obiettiviâ��.
La sentenza Zenatti ammette implicitamente (e le Conclusioni dellâ��avvocato generale esplicitamente: v. punto 33) la libertà, per i singoli residenti in Italia, di effettuare scommesse con allibratori stranieri per telefono, fax o internet. Ciò perché â�" osserva lâ��Avvocato generale (punto 33) â�" â��i probabili effetti di tale attività sullâ��ordine sociale appaiono molto limitati se confrontati a quelli di prestazioni illimitate di servizi organizzati di scommesse gestiti tramite rappresentanti operanti nel territorio italianoâ��.
In effetti sono proliferati, in Italia, dei Centri trasmissioni dati (CTD), regolarmente autorizzati (per quanto di sua spettanza) dal Ministero delle Comunicazioni aventi lo scopo di raccogliere scommesse su eventi sportivi che si svolgono all�estero (generalmente in Gran Bretagna).
Per contrastare tale attività il legislatore italiano (legge 23 dicembre 2000, n. 388) ha introdotto gli art. 4-bis e 4-ter nella legge 401/89:

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

In sede penale, la Corte ha ritenuto applicabile il nuovo sistema sanzionatorio e lo ha dichiarato pienamente compatibile con il diritto comunitario (Cass. pen., Sez. III, 14-V/4-VI-2002, n. 21549).
La questione è stata tuttavia portata avanti alla Corte di giustizia dal Tribunale di Fermo, in un procedimento a carico del signor Gambelli e di altre 100 persone per violazione dellâ��art. 4 della legge 401/89 come questione pregiudiziale (nel testo che segue):

�«Giudizio di compatibilità, con conseguenti effetti nell'ordinamento giuridico interno, degli artt. 43. e seguenti e 49 e seguenti del Trattato CE, in materia di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione dei servizi transfrontalieri con la normativa nazionale, quale quella italiana di cui all'art. 4, nn. 1-4, 4-bis e 4-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come da ultimo modificata con l'art. 37, n. 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388), contenente divieti - penalmente sanzionati - di svolgimento delle attività, da chiunque e ovunque effettuate, di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, in particolare, su eventi sportivi, in assenza di presupposti concessori e autorizzatori prescritti dal diritto interno�».

Ecco come viene esposto il caso nelle parole dellâ��Avvocato generale (la causa, C-243/01, non è ancora stata decisa dalla Corte):

La Stanley International Betting Ltd è una società di capitali britannica, registrata nel Regno Unito, che svolge l'attività di allibratore. Essa è autorizzata ad esercitare tale attività da una licenza ai sensi della legge Betting, Gaming and Lotteries (legge inglese sulle scommesse, i giochi e le lotterie), rilasciata dalla città di Liverpool con facoltà di svolgere tale attività nel Regno Unito e all'estero. L'allibratore organizza le scommesse conformemente alla licenza britannica e pubblica inserzioni nella stampa quotidiana e settimanale. La società britannica organizza e gestisce le scommesse, individua gli eventi e le quote, assume il rischio economico, opera anche in virtù di raccolte telefoniche e telematiche. La società paga nel Regno Unito le tasse previste (tassa sulle scommesse, imposta sul valore aggiunto, tassa sulla società), oltre che le tasse e i contributi sugli stipendi e le relative vincite. La società è soggetta a controlli rigorosi, sia di carattere interno che da parte di società private di revisione nonché da parte dell'amministrazione fiscale.
L'impresa britannica opera nel mercato italiano mediante la stipulazione di accordi relativi all'istituzione di centri trasmissione dati con operatori economici aventi sede in Italia, che ai sensi di tali accordi diventano intermediari per scommesse su eventi sportivi. Tali centri - ai sensi dell'ordinanza di rinvio - �«mettono a disposizione degli utenti i mezzi telematici per accedere all'allibratore, raccolgono e registrano le intenzioni degli scommettitori e le trasmettono a Liverpool�». L'allibratore britannico propone al pubblico un ampio ventaglio di scommesse su eventi sportivi, cioè non solo su eventi sportivi gestiti dal CONI o da organizzazioni da esso dipendenti, ma anche su altri eventi sportivi esteri e internazionali. I cittadini italiani hanno anche la possibilità di partecipare, dal proprio domicilio, alle scommesse organizzate e gestite dall'allibratore attraverso vari sistemi come internet, fax, telefono etc. (punti 10-11).

Occorre notare che gli indagati erano iscritti alla Camera di Commercio come titolari di imprese per l�avvio di un centro trasmissione dati ed erano autorizzati dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni alla trasmissione dati.
Le conclusione dell�Avvocato generale sono di tono nettamente �liberale�(punto 134):

Date le considerazioni che precedono propongo di risolvere come segue la questione pregiudiziale:
gli artt. 49 e seguenti CE sulla libera prestazione di servizi devono essere interpretati nel senso che essi si oppongono ad una normativa nazionale quale quella italiana di cui all'art. 4, nn. 1-4, 4-bis e 4-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come da ultimo modificata con l'art. 37, n. 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388), contenente divieti â�" penalmente sanzionati â�" di svolgimento delle attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, in particolare su eventi sportivi, se queste attività vengono svolte da, presso oppure per un organizzatore di scommesse, che ha sede in un altro Stato membro e che esercita queste attività regolarmente in conformità alle normative ivi vigenti.



Da: per tutti15/09/2010 17:39:52
purtroppo è vero il cnf spara cretinate

Da: cavolo15/09/2010 17:39:59
un po' lunga da leggere che dici....

Da: ...15/09/2010 17:41:33
mi rispondete....??  a proposito dell' esame con il cnf??

Da: ...15/09/2010 17:41:56
mi rispondete....??  a proposito dell' esame con il cnf??

Da: Dolori de panza15/09/2010 17:52:56
Ma io non trovo traccia da dove nasce il tutto. Dato che si parla di una normativa comunitaria chiedo - a chi di dovere-
se questa procedura è regolare.

Da: screzio x dolori de panza15/09/2010 17:57:19
no, la procedura non è regolare. in particolare il coa di roma si arroga il diritto di sindacare quanto uno stato sovrano (la spagna) fa in merito ai propri professionisti.

Da: On line15/09/2010 18:01:31
che non è regolare è scontato, ma questi sembra proprio che la applicheranno....
è pura follia!

Da: x tutti15/09/2010 18:05:24
Oltre i vari decreti del ministero di riconoscimento, uno è stato di rigetto potete fornirmi indicazioni per rintracciarlo

Da: Abogado Demian15/09/2010 18:15:10
Il rigetto è nella tua testa

Da: screzio15/09/2010 18:19:40
on line, vediamo se vanno fino in fondo e la applicano. finora l'unico ordine che ha fatto qualcosa oltre a blaterare è stato quello di verona che ha proceduto alle convocazioni per cancellare e i convocati per quieto vivere accettarono senza colpo ferire e si trasferirono in altro ordine.l
se qualcuno reagirà (e penso che a roma potrebbe succedere se non altro per la legge dei grandi numeri) qualche consigliere non molto sveglio del coa capitolino pagherà le conseguenza del modo di agire arrangiato.

Da: On line15/09/2010 18:25:49
Ma che la applicheranno a questo punto, tranne ripensamenti assai improbabili mi sembra scontato... si sono esposti troppo... e sono scesi nella parte dei difensori del buon nome dell'avvocatura italiana... come se massacrare 90 poveri cristiani risolvesse il marcio che c'è in un COA che di iscritti ne ha 22.000 (quanti ad esempio provenienti da catanzaro o simili???) ....

Da: Dolori de panza15/09/2010 18:29:24
Ma coma mai non convocano gli iscritti dal 2001? La legge non è la medesima?

Da: avv15/09/2010 18:33:52
Ma l'esma e al CNF non lo passa piu' nessuno eh?
Non c'e' nessun italiano che lo ha passato nell'ultima sessione. Tutti nomi di stranieri. Bahh

Da: Cosmopolita15/09/2010 18:37:55
Ma scusate tutta questa confusione per? Ma il diritto comunitario, in merito a questo argomento, non è suff. chiaro? Mi pare strano che i sig.ri del COA di Roma non lo sappiano

Da: ...15/09/2010 18:54:30
vi chiedete come mai tutto ciò .....  ?!?.... e ci saranno anche altri problemi... del tipo che gli avvocati POVERI, cioè che non guadagnino almeno 10000 euro l' anno, saranno cancellati dai rispettivi ordini...

Da: Cosmopolita15/09/2010 18:58:39
Intendi con la riforma? Mha forse c'è un disegno dietro... o no?

Da: l''avvocato ministro15/09/2010 19:08:27
http://www.quibrescia.it/index.php?/con ... ew/7783/1/
Avvocati: c'è maretta anti Gelmini
venerdì 12 settembre 2008
(red.) "Il vero scandalo non sta tanto nel fatto che la ministra Mariastella Gelmini si sia trasferita a Reggio Calabria per superare lâ��esame professionale, non è stata la prima e non sarà nemmeno lâ��ultima a farlo". Chi parla è un avvocato tra i più noti della nostra città, che è rimasto colpito - e non è il solo tra i suoi colleghi bresciani - soprattutto dalla pesante insinuazione nei confronti della categoria contenuta nelle parole del ministro.
Come mai? Per superare l'esame di abilitazione, nel 2001 Mariastella Gelmini ha ammesso in unâ��intervista di essersi spostata dalla Lombardia alla Calabria: "Io sono fiera del mio percorso scolastico", ha detto, "50 alla maturità classica, 100 alla laurea a Brescia. Poi dovevo fare l'avvocato, la mia famiglia spingeva perché lavorassi presto. Ne avevo bisogno".
Fin qui niente di speciale, ma il colpo basso alla professione forense bresciana è arrivato subito dopo. Parole di Gelmini: "Che senso aveva perdere anni in concorsi dove l'esperienza mi diceva che passavano solo i figli di avvocati e pochi altri?".
Questa frase ha irritato profondamente e anche sconcertato tutta la categoria. Passata di bocca in bocca negli studi legali della provincia, commentata acidamente nella sala avvocati del Tribunale di via Moretto, sembra tratteggiare una professione chiusa, riservata ai figli di papà raccomandati. Una logica che gli avvocati bresciani respingono, tanto che qualcuno ha anche ventilato lâ��ipotesi di racogliere le firme sotto una dura lettera di risposta al ministro.
"Non è così, naturalmente", dice ancora lâ��autorevole interlocutore di quiBrescia.it, "e la ministra dovrebbe vergognarsi, dopo tanto parlare di merito e severità, per aver scelto una sede dâ��esame solo perché agli orali in quegli anni passava più del 90% dei candidati".
Ma come si diventa avvocati? La laurea è solo il primo passo: serve lâ��iscrizione allâ��albo dei praticanti procuratori e, dopo due anni "di schiavitù" in uno studio legale con effettiva frequenza delle udienze (è necessario il timbro del cancelliere sul libretto), bisogna superare lâ��esame che viene indetto ogni anno nelle sedi delle corti dâ��Appello con tre prove scritte (civile, penale e atto giudiziario). Solo chi passa gli scritti ha poi accesso allâ��orale.
Fino a una riforma effettuata nel 2003, dopo che nel 2000 era scoppiato uno scandalo a Catanzaro (dove tutti avevano presentato unâ��identica prova), al Nord si registrava una vera ecatombe dei candidati. Non così al Sud. Tantâ��è vero che, nel corso dellâ��esame del 2000, a Reggio Calabria era stato ammesso agli orali il 93,4% dei candidati. A Brescia, per fare un esempio, il 31,7% e a Milano il 28,1%. Alla fine a Reggio era stato promosso lâ��87% degli iscritti (806 persone). Nella nostra città il 28% (144) e a Milano il 23,1%.
Nel 2001, dopo lo scandalo e prima della riforma, toccava a Gelmini: "La sensazione era che esistesse un tetto del 30% che comprendeva i figli di avvocati e altri pochi fortunati che riuscivano ogni anno a superare lâ��esame", sono le parole pesanti della ministra: "Per gli altri, nulla. Câ��era una logica di casta, per fortuna poi modificata perché il sistema è stato completamente rivisto. Allora, per esempio, anche le modalità in base alle quali veniva corretto il compito erano molto opinabili".
Gelmini, in quegli anni era già consigliere comunale a Desenzano e figura emergente di Forza Italia: non aveva tempo da perdere. "Insieme con altri 30-40 amici molto demotivati da questa situazione", ha raccontato semplicemente, "abbiamo deciso di andare a fare la prova a Reggio Calabria. Eâ�� stato un esame assolutamente regolare".

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