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Concorso 45 DIRIGENTI- POLIZIA PENITENZIARIA
18405 messaggi, letto 854567 volte

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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
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Da: Rx12/04/2021 16:56:03
Mi auguro almeno di parteciparvi prima della pensione.
Rispondi

Da: cuccurullo12/04/2021 19:30:32
ancora niente...
Rispondi

Da: Date12/04/2021 20:39:14

- Messaggio eliminato -

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Da: Cuccurullo12/04/2021 20:44:53
Infatti....altrimenti le avrebbero già pubblicate
Rispondi

Da: il nuovo che disavanza12/04/2021 20:50:12
ma no.
sono state pubblicate. solo che non è stata ancora pubblicata la gazzetta di oggi.
Rispondi

Da: Date12/04/2021 21:05:13

- Messaggio eliminato -

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Da: Xk 1  - 12/04/2021 21:08:39

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Da: Xk 1  - 12/04/2021 21:22:30

- Messaggio eliminato -

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Da: 17678912/04/2021 21:27:10

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Da: Marypoppins9012/04/2021 21:59:46

- Messaggio eliminato -

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Da: Unmask  1  - 12/04/2021 22:12:58
La pagina del Mi ostero dovrebbe funzionare ora..
Rispondi

Da: Rx 1  - 12/04/2021 22:21:14
Si ciaone e che le pubblicano di notte. TROPPI contagi hanno ragione quelli che l'hanno scritto.
Rispondi

Da: in compenso 1  - 12/04/2021 22:26:30
abbiamo un sito della Giustizia tutto nuovo
Rispondi

Da: 176789 1  - 12/04/2021 22:33:25

- Messaggio eliminato -

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Da: MAH13/04/2021 09:00:01

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Rx13/04/2021 09:31:00
Niente
Rispondi

Da: MAH13/04/2021 10:26:51

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Rx 1  - 13/04/2021 10:57:48
Scusate sicuramente sto per dire una fesseria non mi uccidere di parole.
Ma potrebbero decidere di riaprire i termini ? Per inserire i famosi titoli ed esperienze?. Se po fa sta cosa ?? 😅. Domanda.
Spiegatemi nel caso sia una supposizione errata. Senza uccidermi
Rispondi

Da: Tastierass13/04/2021 11:03:35
Per RX
Sì .Per riaprire termini dovrebbero revisionare bando.Ma in questo caso lo farebbero non per forza per applicazione decreto Brunetta ma per motivi inerenti alla stessa Amministrazione (Penitenziaria).
Rispondi

Da: mah13/04/2021 11:04:18
tutto è possibile e la tua domanda non è cosi fuori luogo
Rispondi

Da: mah13/04/2021 11:05:18
annullarlo in autotutela e ripubblicare con modifiche
Rispondi

Da: Conoscitestesso 13/04/2021 11:08:44
@Rx le norme sui concorsi inserite da Brunetta non dovrebbero applicabili al nostro concorso perché si tratta di un concorso per personale in regime di diritto pubblico. Per espressa previsione normativa il decreto non si applica ai concorsi per personale in regime di diritto pubblico (art. 10, comma 8, d.l. 44/2021).
Rispondi

Da: X TUTTI13/04/2021 11:08:47
Possibile ... anzi probabile !
Rispondi

Da: X TUTTI13/04/2021 11:10:56
In sede di conversione ... faranno qualche modifica ed inseriranno TUTTI !
Rispondi

Da: anticiclone 13/04/2021 11:14:51
Andate a vedere la scheda di sintesi degli altri due concorsi : dirigente istituto minorile e Uepe

Hanno modificato i bandi.

Prova Preselettiva che si terrà in giorni e sedi diverse.

Due prove scritte confermate
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Da: anticiclone 13/04/2021 11:16:10
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Decreto 8 aprile 2021 - Rideterminazione modalità di svolgimento concorso pubblico, per esami, a 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente istituto penale per i minorenni di livello di dirigenziale non generale -Dipartimento giustizia minorile
8 aprile 2021

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Il Direttore Generale del Personale, delle Risorse  e per l'Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile


m_dg.DGMC.08/04/2021.0000648.ID

Il Direttore Generale

VISTO il P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO, in particolare, l'articolo 24 comma 2 del citato D.P.C.M. 2 marzo 2021, che ha previsto che per le procedure concorsuali del personale dell'Esecuzione penale, minorile ed esterna, si applicano le disposizioni previste dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

CONSIDERATO CHE l'art. 259 D.L. 34/2020, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19 e per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di rideterminare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali "con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti";

VISTO l'art. 10 comma 10 D.L. 1 aprile 2021 n. 44 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" che, nel modificare l'art. 259 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche alle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli ed alle qualifiche del personale dell'Esecuzione penale, minorile ed esterna;

RITENUTA la necessità di procedere alla rideterminazione degli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e modalità di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale, in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

DECRETA

Gli articoli  9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e modalità di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale, sono rideterminati come segue:

Articolo 9
(Prove di esame)

Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto penale minorile della carriera dirigenziale penitenziaria consisterà in una prova di preselezione, due prove scritte e una prova orale.
La prova di preselezione consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
diritto dell'esecuzione penale con particolare riferimento al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; DPR n.230/2000 e decreti legislativi n. 121/2018, n. 123/2018 e n. 124/2018);
diritto amministrativo;
diritto costituzionale e pubblico;
diritto penale;
elementi di procedura penale;
legislazione penale minorile con particolare riferimento al DPR 448/88 e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con d.lgs. 28.7.1989 n. 272;
contabilità di stato, con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro;
elementi di psicologia dell'età evolutiva (fase adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalità e della devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile.
Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 150, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.
Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorrerà ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
Le due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
diritto dell'esecuzione penale con riferimento al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; DPR n. 230/2000, decreto legislativo n. 121/2018) con particolare riferimento all'intervento educativo per i minorenni;
scienze pedagogiche, sociologia della devianza e criminologia, con particolare riferimento allo studio delle condotte devianti ed antigiuridiche dei minorenni, alla formulazione ed attuazione del progetto educativo volto a favorire la responsabilizzazione e l'inclusione sociale del minorenne in condizione detentiva, nonchè a ridurre il rischio di recidiva. Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La valutazione minima per il superamento di ciascuna delle prove scritte è di 21/30.
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Da: anticiclone 13/04/2021 11:16:33
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Decreto 8 aprile 2021 - Rideterminazione modalità di svolgimento concorso pubblico, per esami, a 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente istituto penale per i minorenni di livello di dirigenziale non generale -Dipartimento giustizia minorile
8 aprile 2021

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Il Direttore Generale del Personale, delle Risorse  e per l'Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile


m_dg.DGMC.08/04/2021.0000648.ID

Il Direttore Generale

VISTO il P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO, in particolare, l'articolo 24 comma 2 del citato D.P.C.M. 2 marzo 2021, che ha previsto che per le procedure concorsuali del personale dell'Esecuzione penale, minorile ed esterna, si applicano le disposizioni previste dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

CONSIDERATO CHE l'art. 259 D.L. 34/2020, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19 e per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di rideterminare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali "con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti";

VISTO l'art. 10 comma 10 D.L. 1 aprile 2021 n. 44 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" che, nel modificare l'art. 259 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche alle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli ed alle qualifiche del personale dell'Esecuzione penale, minorile ed esterna;

RITENUTA la necessità di procedere alla rideterminazione degli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e modalità di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale, in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

DECRETA

Gli articoli  9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e modalità di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - n. 78 del 6 ottobre 2020, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale, sono rideterminati come segue:

Articolo 9
(Prove di esame)

Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto penale minorile della carriera dirigenziale penitenziaria consisterà in una prova di preselezione, due prove scritte e una prova orale.
La prova di preselezione consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
diritto dell'esecuzione penale con particolare riferimento al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; DPR n.230/2000 e decreti legislativi n. 121/2018, n. 123/2018 e n. 124/2018);
diritto amministrativo;
diritto costituzionale e pubblico;
diritto penale;
elementi di procedura penale;
legislazione penale minorile con particolare riferimento al DPR 448/88 e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con d.lgs. 28.7.1989 n. 272;
contabilità di stato, con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro;
elementi di psicologia dell'età evolutiva (fase adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalità e della devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile.
Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 150, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.
Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorrerà ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
Le due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
diritto dell'esecuzione penale con riferimento al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; DPR n. 230/2000, decreto legislativo n. 121/2018) con particolare riferimento all'intervento educativo per i minorenni;
scienze pedagogiche, sociologia della devianza e criminologia, con particolare riferimento allo studio delle condotte devianti ed antigiuridiche dei minorenni, alla formulazione ed attuazione del progetto educativo volto a favorire la responsabilizzazione e l'inclusione sociale del minorenne in condizione detentiva, nonchè a ridurre il rischio di recidiva. Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La valutazione minima per il superamento di ciascuna delle prove scritte è di 21/30.
Rispondi

Da: MAH13/04/2021 11:28:35

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Da: mah13/04/2021 11:30:54
MA QUANDO SI TERRANNO???
Rispondi

Da: X TUTTI13/04/2021 11:33:48
DOMANI !
saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia: www.giustizia.it, nel link dedicato al concorso, in data 14 aprile 2021.
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