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CONCORSO CANCELLIERI ESPERTI
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Da: Nel decreto13/05/2020 20:48:52
Nessuna misura per la giustizia???

Da: Maguardaunpo 1  - 13/05/2020 20:50:50
Art. 240 bis

Da: Fenjjj 1  - 13/05/2020 21:39:25
Ragazzi é stato confermata nel decreto rilancio l'assunzione di 2700 cancellieri per titoli e colloquio orale... Una grandissima porcata, per me è l'ora della rivoluzione... Vergogna, vergogna, vergogna...

Da: Fenjjj13/05/2020 21:41:07
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://media2-col.corriereobjects.it/pdf/2020/economia/DLRilancio-13.05.2020ore17.30.pdf


Pag 439

Da: x fenjjjj13/05/2020 21:47:53
i cancellieri non vengono nominati parla.dei 400 direttori ma il.nostro concorso.nn è nominato

Da: per sopra13/05/2020 21:49:42
Che dice sui direttori? Ora non riesco ad accedere

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Da: Maguardaunpo13/05/2020 21:50:34
Parla dei cancellieri e prevede requisiti ancora più stringenti

Da: JIURI 13/05/2020 21:50:40
ma sapete leggere pag 440 n 5 e 6 dell'art240bis

Da: JIURI 13/05/2020 21:51:37
Art. 240-bis

(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, e per assicurare il regolare svolgimento dell'attività
giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, può avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, delle seguenti unità di personale:
a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3;
b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a
quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera
b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità
ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli
uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia,
Bologna.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base
distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso
alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di
studio della laurea in giurisprudenza o equivalente nonché il possesso di almeno uno dei
seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:
a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella
qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito;

DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

440

b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere
incorso in sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni
consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie
giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso
scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in
attività di supplenza annuale;
e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;
f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile
o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.
3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
stabilisce:
a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad f), secondo i seguenti
criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione
relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici
universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui
al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame frontale del candidato, svolto presso ciascun Distretto
giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 2, comma 1;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su
base distrettuale.
4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via
esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo
non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento,
autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno
2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3.
6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su
base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per
l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso
del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, nonché il possesso di almeno
uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di
attribuzione di punteggio aggiuntivo:
a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito;
b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in
sanzioni disciplinari;
c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi,
senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00

441

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie
giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso
scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti
in attività di supplenza annuale;
e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile
o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori.
7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
stabilisce:
a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad e), secondo i seguenti
criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1,
eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per
l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in
possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;
b) lo svolgimento di un esame frontale del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari,
anche attraverso le modalità di cui all'articolo 2, comma 1;
c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate
su base distrettuale.
8. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può
indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con
esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che
hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114.

Art.

Da: JIURI 13/05/2020 21:52:31
parla dei cancellieri ?

Da: JIURI  2  - 13/05/2020 21:56:29
esorto tutti a manifestare il vostro disprezzo mediante qualsiasi mezzo di comunicazione...questa porcheria non può passare...stanno distruggendo una generazione di giovani.

Da: La dadone aveva13/05/2020 21:59:41
Smentito tutto neanche 2 giorni fa.Senza pudore ormai

Da: St_G913/05/2020 22:06:43
Per fortuna avevano in mente di svecchiare la pa facendo entrare forze giovani e nuove....
Con questo decreto faranno entrare, a proprio piacimento, chi vogliono loro, continuando la prassi del clientelismo che accompagna da sempre le pa

Da: Nel decreto13/05/2020 22:11:25
Ma veramente state dicendo?

Da: ???13/05/2020 22:12:58
Nel decreto però non si parla dei 2700 cancellieri...

Da: Fenjjj13/05/2020 22:16:50
Ho pubblicato il testo del decreto... Quello è il decreto rilancio di oggi... Siamo tutti fuori.

Da: Gioacchino2020 13/05/2020 22:17:04
Certo che se ne parla articolo 240 bis: cancellieri 2700 posti

Da: Gioacchino2020 13/05/2020 22:18:33
Credo che la stragrande maggioranza di noi sia fuori

Da: Maguardaunpo 1  - 13/05/2020 22:19:54
Una vergogna. Però la bellanova piange per i migranti. Piangesse per noi che abbiamo avuto la disgrazia di nascere in un paese governato da pagliacci

Da: Siiiiiievsusbs13/05/2020 22:20:17
Felicissimaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Da: andiamo sulla pagina facebook della dadone e bonaf13/05/2020 22:28:08
per iniziare a far sentire la nostra voce

Da: andiamo sulla pagina facebook della dadone e bonaf13/05/2020 22:28:20
per iniziare a far sentire la nostra voce

Da: Aprite gli occhi e svegliatevi 1  - 13/05/2020 22:31:34
Quando un ministro piange ce' sempre una batosta che ci aspetta. Lo dice la storia.
Il popolo italiano ha quel che si merita. Questa è la classe politica che ci meritiamo. E siamo stati tutti presi anche per il cu.. solo pochi giorni fa.

Da: Ferraresi intanto13/05/2020 22:31:48
Si vanta sui social

Da: Il paradosso é che si vuole13/05/2020 22:35:16
Favorire solo i tirocinanti che neanche ci sono arrivati e criticano ferraresi sui social

Da: Alexaa13/05/2020 22:40:00
Si può fare ricorso contro questa spazzatura

Da: pompom813/05/2020 22:46:27
Chr schifo. Sono disgustata da questo andazzo!!

Da: Quindi in sostanza 1  - 13/05/2020 22:49:20
Non cambia nulla rispetto alla prima bozza .
Partecipano avvocati professori di diritto agenti di polizia e personale interno e got.
Sono fuori gli assistenti giudiziari neo assunti in quanto ancora non hanno maturato i tre anni.
Bene molto bene..

Da: Gioacchino2020  1  - 13/05/2020 22:52:54
No in realtà la prima bozza era molto più permissiva, sia per cancellieri sia per direttori (basti pensare nel primo caso era richiesta solo abilitazione come avvocato, ora iscrizione da due anni; per il secondo prima dottorato di ricerca ed ora esser ricercatore da due anni)

Da: Fenjjj 1  - 13/05/2020 22:53:05
Si praticamente I posti sono per chi un lavoro già ce l'ha...

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