>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

11 dicembre 2019 - Parere PENALE
389 messaggi, letto 40971 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Da: Bari201911/12/2019 17:17:43
Vi giro la mia soluzione della TRACCIA N. 2:
Come noto, la nozione di pornografia minorile è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 che ha inserito nel codice penale diverse figure di reato, tra cui la fattispecie di pornografia minorile (art. 600 ter c.p.) e di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).
Nella sua formulazione originaria la fattispecie di pornografia minorile era costruita come un reato a dolo specifico e l'elemento materiale ruotava intorno alla condotta di "sfruttamento" ("Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di […] produrre materiale pornografico […] è punito"). L'intento dichiarato della nuova costellazione di reati era quello di tutelare "lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale morale, sociale" dei minori.
Subito dopo la sua introduzione, il reato di pornografia minorile dava adito ad un vivace dibattito dottrinario e giurisprudenziale sul significato da attribuire alla nozione di sfruttamento. A fronte dell'orientamento secondo cui il termine "sfruttare" implicava necessariamente un significato lucrativo, di talché dovevano considerarsi estranee al modello legale tutte quelle condotte che si risolvevano nell'appagamento di fini intimi dell'autore, se ne contrapponeva un altro per cui il termine "sfruttare" andava inteso in tutta la sua latitudine semantica, senza che fosse necessario un ritorno economico.
La legge 6 febbraio 2006, n. 38 modificava l'elemento oggettivo della fattispecie di produzione di materiale pornografico, sostituendo al discusso verbo "sfruttare" il termine "utilizzare", così sanzionando - al comma 1 "chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche", e al comma 4 "chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma'.
Da ultimo, con la legge 1 ottobre 2012, n. 172, il comma 1 dell'art. 600 ter c.p. è stato ulteriormente modificato sì da giungere al testo attuale, che sanziona chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto; il comma 4 della norma, invece, è rimasto immutato.
Ebbene, nel caso che ci occupa due sono le condotte di Caio che vengono in luce e che vanno analizzate: la ricezione della fotografia della minore Mevia e la diffusione della fotografia con l'amico Sempronio.
La prima condotta tenuta da Caio non costituisce reato.
Non trova infatti applicazione il quarto comma dell'art. 600-ter c.p., disposizione che punisce "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma".
Ed invero la Cassazione Penale, con la sentenza del 18 febbraio 2016 n. 11675, ripercorrendo tutto l'excursus legislativo che ha riguardato subiecta materia, ha precisato che non può dirsi configurato il delitto di cessione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600 ter c.p. nell'ipotesi in cui il soggetto trasmette ad altri immagini riprese in autoscatto direttamente dal minore e cedute volontariamente; per la sussistenza del delitto di cui al 600 ter c.p. è necessario che l'autore della condotta sia soggetto altro e diverso rispetto al minore da lui (prima sfruttato, oggi) utilizzato, indipendentemente dal fine di lucro, o meno, che lo anima e dall'eventuale consenso, del tutto irrilevante, che il minore stesso possa aver prestato all'altrui produzione del materiale o realizzazione degli spettacoli pornografici. Dunque, alterità e diversità che non potranno ravvisarsi qualora il materiale medesimo sia realizzato e ceduto dallo stesso minore in modo autonomo, consapevole e non indotto e/o costretto.
Nel caso in questione, le immagini erano state riprese direttamente dalla minore Mevia, di sua iniziativa ed in autoscatto; erano state, poi, cedute volontariamente dalla stessa a Caio. Sicchè la stessa non è stata "utilizzata" da nessuno.
L'art. 600-ter, comma 4, c.p.. sanziona sì la cessione di materiale pedopornografico, ma a condizione che lo stesso sia stato realizzato da soggetto diverso dal minore raffigurato, come si desume dal richiamo - contenuto nella medesima disposizione - al 'materiale di cui al primo comma', che tale presupposto richiede espressamente, distinguendo 'l'utilizzatore' dal minore utilizzato. Nel caso di specie, invece, le immagini erano state riprese in autoscatto direttamente dalla minore Mevia, di propria iniziativa e senza l'intervento di alcuno, e dalla stessa volontariamente cedute a Caio, sì che la giovane non può ritenersi "utilizzata" da terzi soggetti; dal che, l'impossibilità di imputare a Caio il reato di cui all'art. 600 ter comma 4 c.p.
Quanto alla seconda condotta, consistente nella diffusione della fotografia con l'amico, l'attenzione va rivolta su di un'altra fattispecie penale: l'art. 612-ter c.p. che incrimina "chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate".
La norma è stata inserita dall'art. 10 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
Oggetto del reato sono "immagini o video a contenuto sessualmente esplicito". La terminologia utilizzata, seppur volutamente elastica, rischia di lasciare margini di ambiguità: ed invero, a parere di chi scrive, potrebbero non considerarsi a contenuto sessualmente esplicito immagini ritraenti soggetti in costume da bagno, in abiti particolarmente succinti, o semplicemente in pose ammiccanti ed ambigue.
Vero è che nella caso che ci occupa difetta il consenso di Sempronio alla diffusione, ma la fotografia ritraente due ragazzi ubriachi in slip non ha certamente il "contenuto sessualmente esplicito" richiesto dalla norma.
Per completezza, va osservato che prima dell'introduzione della novella legislativa, la condotta tenuta da Caio avrebbe potuto integrare il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p. che punisce chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione.
Posto che, comunque, Caio ha inviato la foto sua e di Sempronio soltanto alla minore, e quindi senza trasmetterla "a più persone" come richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 595 c.p., alla luce del novum normativo, il reato di diffamazione deve ritenersi assorbito dall'art. 612-ter c.p. che, per tutto quanto detto sopra, non è ascrivibile a Caio.
Rispondi

Da: Ospite111/12/2019 17:18:05

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: infonapoli 11/12/2019 17:20:14
@capre!!!!! guardi, lei può tranquillamente fare ciò c'è vuole, non tange me perché come ho già detto non ho inviato nulla a nessuno, ero e sono mossa dalla curiosità e dall'ansia di sapere. tornando al discorso centrale, non può paragonare questo esame a quello di un medico, anche in tribunale l'avvocato ci va col codice tascabile... e dai su, siamo realisti. è ovvio dover essere a conoscenza delle materie di propria competenza in quanto, in caso contrario, sarei d'accordo con Lei, tuttavia se analizza le modalità del prossimo anno, dover esercitare questa prova senza il codice esplicato è pura follia. la nostra è una laurea MAGISTRALE, io personalmente frequento la federico II di napoli e i nostri libri non sono minimamente paragonabili a quelli di altre facoltà, sono decisamente più prolissi e dettagliati. già questo comporta una buona preparazione. poi step successivo c'e appunto il praticantato, dove si ha modo effettivamente di entrare nel campo di interesse, ed è lì è solo lì che emergono la qualità e la bravura di un avvocato, non dietro un banco in un padiglione. credo che su questo siamo tutti d'accordo. e trovo stupido arrabbiarsi tutti per una modalità di certo non scelta dagli esaminandi, che se la prendessero con chi di competenza... tutto qua
Rispondi

Da: BENJI88511/12/2019 17:23:00
c'è posta per te
Rispondi

Da: SOLUZIONE PARERE N.2 11/12/2019 17:23:11
la soluzione del parere n.2 é su iuris et de iure
Rispondi

Da: Datore di lavoro 11/12/2019 17:23:31
Il codice esplicato non era ammesso nemmeno quest'anno. Basta dire castronerie.. E se lo hanno ammesso a Napoli è una vergogna..
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: consegne11/12/2019 17:24:15
RAGAZZI A ROMA CONSEGNANO ALLE 17.45? VI PREGO RISPONDETE
Rispondi

Da: @infonapoli11/12/2019 17:24:45
Cambia strada finchè sei in tempo!!!!!
Non fare questo percorso!!

Un giorno ringrazierete anche chi vi ha fatto sbagliare il compito e vi ha fatto cambiare strada
Rispondi

Da: EVADIAMO DALLA GABBIA DELL''IGNORANZA W LA CULTURA11/12/2019 17:26:12
SPERO DI FARE DEL BENE A TUTTI.
TRACCIA 2
Al fine di elaborare una strategia difensiva ottimale in favore di Caio occorre analizzare taluni istituti di diritto penale sostanziale in tema di delitti contro la libertà individuale cui è dedicato il Capo III del titolo XII del libro II del codice penale. Dall'insieme delle norme che la tutelano la libertà individuale, essa può essere definita come la pretesa strettamente individuale all'assenza di limitazioni poste da terzi a talune specifiche forme di manifestazione della sfera di autonomia del singolo, con l'introduzione dei reati previsti e puntiti dagli artt. 600-bis, 600-ter e ss. Del codice penale. Inoltre, con la legge 15/02/1996 n. 66, il legislatore ha inteso tutelare la libertà sessuale, introducendo le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 609-bis e ss. c.p. Il bene giuridico oggetto di tutela è la libertà sessuale, quale logico corollario della libertà individuale inserito nel più ampio contesto dei reati contro la persona. Occorre analizzare la fattispecie incriminatrice inerente lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico che coinvolge due ragazzi, di cui una minorenne, infraquattordicenne. Va analizzata innanzitutto la norma di cui all'art. 600-ter c.p., rubricato "Pornografia minorile" che dispone testualmente: >.
Tale norma va poi raffrontata con la disciplina dettata dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600 undecies, titolato "Adescamento di minorenni" il quale ultimo recita: >.
E' necessario, tuttavia, coordinare l'articolato normativo sin ora esposto con la disciplina dettata in tema di reati sessuali, introdotta con la legge n. 66 del 15/02/1996, introduttiva dei reati di violenza sessuale (art. 609-bis) e atti sessuali con minorenne (art. 609-quater).
Aspetti nevralgici da disaminare con attenzione sono triplici, ossia: il consenso della persona offesa infraquattordicenne all'atto sessuale, il significato semantico della locuzione atti sessuali con minorenne dicui all'art. 609-quater c.p., e la inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa infraquattoricenne, nel caso di specie, a meno che la stessa non sia dovuta ad ignoranza inevitabile.
Quanto al secondo profilo posto dalla traccia d'esame, con riferimento alla posizione di Sempronio, occorrerà stabilire se il divieto di divulgazione di immagini, ancorché tratte in occasione di un evento pubblico, una festa,  possano configurare o meno violenza privata o altro titolo di reato.
La presunta condotta criminosa matura in un contesto di ordinarietà in cui Caio e Mevia si conoscono virtualmente, su una piattaforma social senza che mai si giunga ad un incontro effettivo. Reciprocamente Caio e Mevia si scambiano foto intime, tuttavia Caio dal suo canto si limita ad inviare una foto in cui è ritratto ad una festa ed in pubblico, in compagnia dell'amico Mevio ove  entrambi posavano in slip ed evidentemente ubriachi. Orbene l'art. 600-ter comma 3 del c.p. punisce la condotta di chi compia una serie di attività accessorie che costituiscono lo strumento di pubblicizzazione diffusione e divulgazione del materiale pornografico anche per via telematica. Tuttavia tale comma antepone una clausola di riserva rispetto alle ipotesi dei due commi precedenti. L'art. 600-quater c.p., titolato "detenzione di materiale pornografico, contempla la condotta di chiunque al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 600-ter c.p. consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto. Se ne deduce che tale ultima norma include come reato presupposto la fattispecie incriminatrice di cui all'art.600-ter comma 1 c.p. Orbene, bisogna ragionare sulla locuzione "dispone" in contrapposizione alla dicitura "si procura". Ciò in quanto se il materiale pornografico non è stato procurato dal soggetto agente deve essere stato prodotto dal medesimo: ci si trova di fronte ad atti di diposizione non riconducibili nè al commercio nè alla distribuzione, divulgazione o pubblicazione. Si tratterà di singoli di disposizione che non assumono lo spessore degli atti suddetti e che si distinguono dall'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 600-ter c.p., perché a produrre il materiale è stato il medesimo soggetto attivo del reato. Vale la pena di precisare che nel concetto di disponibilità va ricompresa anche la detenzione sotto forma di immagini scaricate da internet ed immagazzinate dal sistema informatico. Adesso occorre passare in disamina brevemente la norma di cui all'art. 609-quater c.p. rubricata "atti sessuali con minorenne", con particolare riferimento al minorenne infraquattordicenne. Invero rispetto a tale situazione giuridica, il legislatore esclude la possibilità per il colpevole di invocare a propria scusa, per il fatto commesso nei confronti del minore di anni 14, l'ignoranza dell'età dell'offeso: trattasi di una presunzione juris et de jure dettata dalla necessità di impedire elusioni alla repressione di gravi fatti , oggetto di  tutela penale, addirittura in deroga alla disciplina posta dall'art.47 c.p. in tema di errore sul fatto di reato. Naturalmente essendosi la condotta concretata in un semplice scambio telematico di fotografie difetta il requisito della  "presenza" ragione per la quale deve escludersi la configurabilità  del reato di cui all'art.609-quinques c.p. rubricato "corruzione di minorenne". Va specificato, infine, che la norma di cui all'art. 609-quater ha carattere residuale rispetto a quella di cui all'art. 609-bis c.p., essendo applicabile solo quando l'atto sessuale non sia coartato con violenza, minaccia o con induzione e, sempre che, la vittima sia consenziente. In detta ipotesi il legislatore muove da una presunzione di incapacità ad una consapevole prestazione del consenso al compimento di atti sessuali da parte dei soggetti minorenni indicati dall'art. 609-quater c.p. Va inoltre specificato che il dissenso della presunta persona offesa al compimento dell'atto sessuale è elemento costitutivo del reato di cui agli artt. 609- bis e ss. del codice penale, ragion per la quale il consenso non assume efficacia scriminate ai sensi dell'art. 50 c.p. bensì elide la tipicità del fatto di cui alla norma incriminatrice. Quanto alla nozione di atti sessuali la giurisprudenza di Cassazione ha acclarato che l'illiceità del comportamento deve essere valutata tenendo conto, principalmente, della disponibilità della sfera sessuale da parte del titolare della medesima. Secondo costante giurisprudenza ( cfr. Cass. Pen. N. 35875 del 01.10.2007) nella nozione di atto sessuale va ricompreso ogni atto che , comunque coinvolgendo la corporeità sessuale del soggetto passivo del reato, sia finalizzato o idoneo a porre in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, a nulla rilevando ai fini del perfezionamento del reato de quo la finalità dell'agente ne tampoco l'eventuale soddisfazione del proprio piacere sessuale. Pertanto, ricollegandoci all'ipotesi di reato contestabile a Caio, ossia l'art. 600-ter c.p. comma 3, se ne puà tranquillamente escludere la configurabilità, dal momento che non viene in rilievo un'attività di distribuzione del materiale pornografico poiché difetta l'elemento della propagazione dei contenuti illeciti ad una pluralità indeterminata di soggetti. Non è ravvisabile neanche un'attività di divulgazione, poiché per tale deve intendersi la messa a disposizione nei confronti di un numero indefinito di utenti del detto materiale o delle notizie ad esso inerenti. Ne appare sussistere una condotta di pubblicizzazione volta a diffondere la conoscenza presso il pubblico del materiale di cui alla condotta incriminata che si badi ben, deve avere ad oggetto il materiale pornografico dei cui al comma 1 dell'art. 600-ter c.p. n.1 e 2 . Oltre all'elemento oggettivo del reato, difetta, altresì,  pertanto, l'elemento soggettivo del delitto in esame, che è sorretto dal dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costituitivi del fatto tipico.
La trasmissione diretta tra due o più utenti di materiale pedopornografico non costituisce, infatti, divulgazione o distribuzione, in quanto, tali attività implicano la comunicazione con un numero indeterminato di persone nonché l'utilizzo, nel caso di configurazione del delitto di pornografia minorile in via telematica, di appositi programmi di "scaricamento", i cosiddetti modelli di comunicazione "peer to peer" finalizzati all'inserimento sulla rete internet di immagini o filmati (cfr. Cass. pen., sentenza n. 24788/2009 e Cass. Pen., sentenza n. 23164/2006).
Ne consegue che, nel caso de quo, essendo la comunicazione tra Tizio e Mevia confinata in un dialogo privilegiato, non si configura né il reato di cui al terzo comma, nè il reato di cui al quarto comma dell'art. 600 ter c.p., che disciplina l'ipotesi più lieve della cessione, in  quanto, a ben vedere, pur volendo  ritenersi configurata una cessione , ne discenderebbe , per le ragioni sopra esposte, che essa assorbirà in se il reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600 quater c.p., data la conclamata sussistenza, in tali ipotesi, della fattispecie della progressione criminosa e dell'antefatto non punibile.
L'atto sessuale in sé è lecito, in quanto costituisce una manifestazione esteriore di una libertà fondamentale dell'individuo, quella sessuale. Diviene, però, penalmente rilevante quando manca il reciproco ed effettivo consenso al suo compimento e viene, pertanto, imposto alla persona offesa. In questo senso l'art. 609-bisc.p. adotta la locuzione atti sessuali come omnicomprensiva delle condotte invasive della sfera sessuale altrui. Sotto questo profilo trattandosi di persona infra quattordicenne l'atto sessuale non si innesterebbe in una condotta lecita tuttavia essendo venuta meno la tipicità del fatto di reato, non può che concludersi per la insussistenza dell'ipotesi criminosa ipotizzata a carico di Caio. Si ribadisce la Corte di Cassazione ha stabilito che non incorre in reato chi diffonde o tiene per sé immagini pedopornografiche che gli siano state offerte dal minore stesso (sentenza del 21 marzo 2016 n. 11675). Gli Ermellini  stabiliscono che l'articolo 600 ter c.p. non si applica quando il materiale (immagini, fotografie e video) pornografico è realizzato dal minore stesso, sempre che sia consapevole e sufficientemente maturo e che non ci sia stata induzione o costrizione da parte di terzi. In altre parole il reato ex 600 ter c.p. si configura solo se il produttore del materiale pornografico è una persona distinta rispetto al minore raffigurato nelle immagini/fotografie. Si consideri, inoltre, la sentenza numero 39039/18 della Cassazione penale,  in cui i Giudici di Legittimità specificano che il reato di detenzione di materiale pedopornogarfico si considera realizzato anche se il materiale è prodotto autonomamente e liberamente dal minore solo se viene accertato lo status di sottomissione psicologica da parte del partner.
Non integra il reato di cui all'art. 600 ter comma 4 c.p. la condotta di chi ceda ad altri gli autoscatti a contenuto pornografico effettuati da un minorenne, essendo necessario per la configurabilità del reato in questione che la produzione del materiale pornografico sia riconducibile ad un soggetto diverso dal minore..
Non sussiste l'ipotesi di cessione di materiale pedopornografico nella condotta di chi trasmette ad altri delle immagini riprese in autoscatto direttamente da un minorenne, senza intervento alcuno di soggetti esterni e dallo stesso cedute in modo volontario. L'art. 600 ter c.p. non disciplina, infatti, un qualsivoglia materiale pornografico minorile ma esclusivamente quel materiale formato attraverso l'utilizzo strumentale dei minori ad opera di terzi: l'impiego, l'utilizzo del minore da parte di un terzo costituisce un elemento costitutivo del reato stesso.
Con la sentenza del 21 marzo 2016 n. 11675, la terza sezione della Corte di Cassazione è intervenuta nella materia. Il caso è emblematico. Una minorenne scatta autonomamente delle foto che la ritraggono in pose pornografiche e le invia, di propria iniziativa, ad alcuni amici. Di questi, uno le tiene per sé, gli altri le condividono con altri amici. Per il primo scatta l'imputazione di detenzione di materiale pedopornografico, per gli altri la cessione di materiale pedopornografico.
La Suprema Corte conferma l'assoluzione del tribunale di primo grado condividendo la ricostruzione prospettata. Il presupposto necessario per la configurabilità della fattispecie contestate risiede nella "alterità e diversità" fra il soggetto che produce il materiale pornografico e il minore rappresentato. Nel caso specifico, invece, era la stessa minore ad essersi ritratta e ad avere inoltrato a terzi le immagini, senza pressioni o condizionamenti di alcun tipo.
La Corte pone l'accento sull'"utilizzazione" del minore, di cui al primo comma dell'articolo 600-ter, come requisito necessario per la punibilità, facendo riferimento ad una utilizzo strumentale del minore, come fosse un mezzo più che una persona. Da cui la necessità che la condotta (lo scatto delle immagini) sia posta in essere da un terzo per essere punibile. Nel caso in cui il materiale sia realizzato dallo stesso minore, in modo autonomo, consapevole, non indotto o costretto, manca un elemento costitutivo del reato. La Corte evidenzia anche come l'obiettivo del legislatore sia quello di tutelare i minori contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale, a salvaguardia del loro sviluppo psicologico e morale.
Per cui i delitti di produzione, cessione, ecc...,  di materiale pedopornografico sono punibili solo quando il materiale sia stato realizzato attraverso l'utilizzo strumentale del minorenne ad opera di terzi.
Il reato di produzione di materiale pornografico costituisce un reato di pericolo concreto, configurabile solamente laddove sia accertata la sussistenza di un concreto pericolo di diffusione del suddetto materiale. Infine, rispetto alla posizione di Sempronio, potrebbe tutt'al più configurarsi a carico di Caio violazione della legge sulla privacy ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che al  riguardo, punisce con la reclusione fino a due anni chi esegue un illecito trattamento di dati personali tramite internet. È proprio il caso di chi pubblica la fotografia del volto di un altro soggetto senza il suo consenso. La legge richiede che lo scopo della pubblicazione sia quello di trarne profitto e di arrecare un danno alla vittima, ma questa espressione è stata interpretata in senso lato dalla giurisprudenza, secondo cui è sufficiente - ai fini del reato - un semplice fastidio o un turbamento alla vittima. Insomma, il penale scatta anche senza che vi sia un danno di natura patrimoniale (cfr. Cass. sent. n. 40356/2015  e Cass. sent. n. 12203/2015).







































Rispondi

Da: infonapoli 11/12/2019 17:27:04
io in realtà non punto all'avvocatura, ma al notariato, ripeto che sono qui solo ed esclusivamente perché mossa dalla curiosità. e ancora una volta si va di seccie, assurdo...
Rispondi

Da: c'' è comuque11/12/2019 17:33:23
c'è comunque detenzione di materiale pedopornografico
Rispondi

Da: Bestie11/12/2019 17:39:39
ma poi dico io.. fate un papiello di roba sul 609 ter quando basta leggerlo per capire che non può applicarsi a questo caso. Occorreva proprio che ce lo venisse a dire la 1165 del 2016
Rispondi

Da: Bestie11/12/2019 17:44:59
infactos... perché gli istruitis italianis non si accorgonos che il 609 quaters punisce la detenziones
Rispondi

Da: sha11/12/2019 17:45:11
Nel caso in esame si possono rilevare due distinte questioni giuridiche che meritano di essere esaminate ai fini di una corretta risoluzione della traccia.
In primo luogo, occorre procedere ad un'attenta disamina in ordine alla configurabilità, nel caso di specie, dei reati di cui agli artt. 600ter e 600quater c.p., che prevedono e puniscono rispettivamente le condotte di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico. Occorre, in particolare, soffermarsi sulla realizzazione e diffusione di foto scattate dallo stesso minore infraquattordicenne.
Ai fini di una corretta analisi del caso di specie, appare opportuno, anzitutto, procedere ad una breva disamina della vicenda in esame.
In particolare, Caio, di anni 19, conosceva Mevia, di anni 13, tramite il social network Facebook.
Dopo diverso tempo, Mevia su richiesta di Caio, trasmetteva a questi delle foto delle sue parti intime, richiedendo, altresì l'invio di foto di nudo dello stesso.
Dunque, Caio trasmetteva una foto in cui era in slip con il suo amico coetaneo Sempronio sebbene questi avesse proibito a Caio di diffondere tale immagine.
Tuttavia, la madre di Mevia e Sempronio vengono a conoscenza delle condotte perpetrate da Caio e decidono di denunciarlo alle autorità competenti.
Ciò posto, chiariti i termini della vicenda, appare opportuno eseguire un'attenta disamina in ordine alle possibili fattispecie criminose integrate da Caio con la propria condotta.
In particolare, occorre, in primo luogo, analizzare il reato di pornografia minorile ex art. 600-ter c.p.
Tale norma è stata introdotta dalla L. 3 agosto 1998, n. 269, al fine esplicito di combattere lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, come evidenziato dalla rubrica della legge medesima.
Le Sezioni Unite si sono espresse in tema di pornografia minorile con una pronuncia del 2000 (n. 13 del 31/5/2000) che costituisce un baluardo interpretativo imprescindibile anche a seguito della successiva evoluzione legislativa.
In particolare, il Supremo Consesso ha delineato la "ratio" ed il fondamento della norma in termini strutturali ed assoluti, e come tali perfettamente riferibili anche alle evoluzioni legislative con riguardo cioè anche all'odierna condotta di "utilizzazione" che si traduce nell'utilizzo dei minori a qualsiasi fine (non necessariamente di lucro), impiegandoli come mezzo, offendendo la loro personalità, soprattutto nell'aspetto sessuale.
Invero, siffatta norma incriminatrice sanziona la condotta di colui che con un impiego strumentale del minore, inteso quale elemento costitutivo del reato, "realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero fa commercio o produce o divulga materiale pornografico".
È punita, quindi, la condotta materiale alla cui origine vi sia stato l'utilizzo di un infradiciottenne, necessariamente da parte di un terzo, con il pericolo concreto di diffusione del prodotto medesimo.
Orbene, delineato l'ambito di applicabilità della fattispecie delittuosa di cui all'art. 600-ter c.p., occorre procedere ad una disamina della norma incriminatrice di cui all'art. 600-quater c.p.
Invero, a differenza dell'art. 600-ter c.p., che è configurabile, quando la condotta dell'agente abbia una consistenza tale da implicare un concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, per la configurabilità del reato di cui all'art. 600 quater c.p. non è necessaria la sussistenza di tale pericolo, essendo sufficiente la consapevole detenzione del materiale.
Vi è, inoltre, da rilevare che la norma di cui all'art. 600 quater c.p., è di chiusura e residuale. Essa, cioè, per non lasciare impunite alcune condotte di sfruttamento dei minori a fini di pratiche sessuali illegali, copre, come emerge dall'inciso "fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente", quelle in cui non ricorra il concreto pericolo della diffusione del materiale (cfr. Cass. pen. sez. 3, sent. n. 20303 del 7 giugno 2006).
Dunque, va ricordato che l'art. 600-quater c.p. punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
Il Legislatore ha inteso cioè punire la detenzione del materiale pedopornografico che costituisce l'ultimo anello di una catena di variegate condotte antigiuridiche, di lesività decrescente, iniziate con la produzione dello stesso e proseguita con la sua commercializzazione, cessione, diffusione ecc..
Così esaminate tali fattispecie delittuose, non si può prescindere dal rilevare che presupposto logico e giuridico per la configurabilità dei delitti sopracitati è che l'autore della condotta sia soggetto altro e diverso rispetto al minore da lui utilizzato, indipendentemente dal fine di lucro o meno che lo anima.
Gli elementi dell'alterità e diversità, quindi, non potranno ravvisarsi qualora il materiale medesimo sia realizzato dallo stesso minore - in modo autonomo, consapevole, non indotto o costretto.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata statuendo che non è punibile per i reati di cui agli articoli 600­ter e 600 quater c.p. chi detiene o cede materiale pedopornografico se le fotografie sono state realizzate con l'autoscatto dallo stesso minore che volontariamente le ha poi cedute a terzi, e, da questi, ad altri ancora (Cass. Pen. n. 11675 del 2016).
Per la Corte, nelle fattispecie richiamate, si distingue chiaramente l'utilizzatore dal minore utilizzato. E nella specie, la minore interessata non poteva ritenersi utilizzata da terzi soggetti proprio perché ha ceduto volontariamente le immagini da essa stessa realizzate, pena una palese analogia in "malam partem".
l reati in parola, infatti, hanno ad oggetto non un qualsivoglia materiale pornografico minorile, ma esclusivamente quel materiale formato attraverso l'utilizzo strumentale dei minori ad opera di terzi. L'impiego strumentale del minore da parte di un terzo costituisce un elemento costitutivo dei reati stessi.
Dunque, se invece l'immagine a sfondo erotico dovesse essere stata realizzata su iniziativa e volontà del minore consenziente (cosiddetto selfie) e dal medesimo trasmesso a chi poi ne ha conservato il file o ceduto la foto la Suprema Corte ha precisato che non si tratterebbe di reato.
Il minore in questione, infatti, non sarebbe stato sfruttato da nessuno e non sarebbe individuabile in chi riceve la foto e in chi poi la cede ad altri, un vero e proprio utilizzatore, visto che non è stato lui a fotografare indebitamente il minorenne, ma essendo stato il medesimo a fare tutto ciò di propria esclusiva volontà, iniziativa e desiderio.
Dunque, nel caso di specie non possono ritenersi configurate le condotte prescritte dall'art.600ter c.p. di sfruttamento sessuale del minore o di produzione di materiale pornografico, difettando l'elemento dell'alterità e diversità dell'autore delle foto (né tantomeno quelle di commercio o diffusione di materiale pornografico).
Invero, nel caso di specie, Mevia non è stata fotografata da terzi ma essa stessa ha realizzato con l'autoscatto le foto poi inviate a Caio.
Pertanto, non può parrebbe rinvenirsi nel caso in esame quell'utilizzo del minore richiesto dalle norme incriminatrici ex art. 600ter e 600quater c.p.
Tuttavia, vi è da evidenziare che, sebbene Mevia abbia inviato volontariamente le foto a Caio, non può dirsi che tale gesto sia stato posto in essere in via autonoma e su iniziativa della stessa, in quanto è stato determinato dalla previa richiesta di Caio alla quale la tredicenne ha acconsentito.
Dunque, occorre riflettere sulla validità del consenso prestato da Mevia al fine di comprendere se vi sia stato un utilizzo o una strumentalizzazione della minore.
Al riguardo, assume rilievo una pronuncia della Corte d'Appello di Milano del 12 marzo 2014, relativa ad un caso in cui un ventenne era entrato in contatto su internet con una minorenne ultraquattordicenne che gli aveva inviato alcune foto in cui era nuda ed altre in cui era intenta a compiere atti sessuali su sé stessa.
I giudici di merito, nel valutare la responsabilità del giovane per i reati a lui ascritti di cui agli artt. 600 ter comma 1 e 600 quater comma 1 c.p., esclusero la sussistenza del presupposto dell'utilizzazione del minore evidenziando l'elemento del consenso manifestato dalla ragazza.
In siffatta pronuncia la Corte ha sottolineato che il consenso debba essere valutato alla luce dei singoli elementi che caratterizzano il caso concreto, quali ad esempio l'età del minore, le modalità della richiesta del consenso, le modalità di espressione utilizzate nella conversazione, il coinvolgimento o meno di terzi, la destinazione successiva delle immagini autoprodotte. Nel caso di specie i suddetti elementi hanno condotto la Corte d'Appello di Milano ad escludere il delitto di detenzione di materiale pedopornografico.
Orbene, nella vicenda in esame Mevia ha un'età inferiore agli anni 14, ed alla stregua dei principi del nostro ordinamento giuridico il consenso a disporre della propria libertà sessuale non potrebbe essere validamente prestato.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, si presume che Caio potrebbe essere ritenuto responsabile della fattispecie delittuosa di cui all'art. 600quater c.p., non essendo venuto meno il presupposto dell'utilizzo del minore che rappresenta l'elemento costitutivo per la configurabilità di tale fattispecie criminosa atteso che il consenso di Mevia all'invio della foto non parrebbe potersi ritenere validamente prestato.
Tuttalpiù, stante la tenuità della condotta posta in essere da Caio, si ritiene che si possa richiedere in sede processuale l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. che esclude la punibilità del fatto.
Invero, il D.Lgs. n. 28/2015, prevedendo l'introduzione dell'art. 131-bis c.p., ha inteso disciplinare una causa di esclusione della punibilità applicabile a tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore a 5 anni, laddove sussistano gli elementi che possano qualificare l'offesa di particolare tenuità e il comportamento non abituale. Peraltro, il comma 1 dell'art. 131-bis c.p., effettuando un rinvio all'art. 133 c.p., individua i criteri di valutazione della gravità del reato nella modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo e l'intensità del dolo o grado della colpa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'art. 131-bis c.p. è applicabile anche al reato di detenzione di filmati a contenuto pedopornografico.
Ciò che rileva al fine dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è, infatti, la gravità del reato non meglio qualificata, bensì i parametri individuati dalla disposizione codicistica, ovvero pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, offesa di particolare tenuità e comportamento non abituale (Cass. Pen. n. 54996 del2016) .
Dunque, atteso che l'art. 600 quater c.p. prevede una pena massima pari ad anni 3 (e, quindi, inferiore agli anni 5 previsti dall'art.131-bis c.p.) nonché una particolare tenuità della condotta di Caio non avendo questi esercitato pressioni su Mevia che ha acconsentito da subito alla trasmissione delle foto sembra trovare applicazione l'art. 131bis c.p. che esclude la punibilità della condotta assunta da Caio.
Infine, non pare assumere rilevanza penale la circostanza che Caio abbia trasmesso la foto che lo ritraeva insieme con Sempronio nel corso di una festa, mentre posavano ubriachi e in slip.
Difatti, tale condotta non integra gli estremi del reato di diffamazione in quanto difetta dell'elemento soggettivo della coscienza e volontà di comunicare a due o più persone la foto.
Invero, Caio manifestava unicamente la volontà di trasmettere la foto alla sola Mevia.
Rispondi

Da: sha11/12/2019 17:46:40
Un grandissimo grazie e MIRCO75. A domani.
Rispondi

Da: Bestie11/12/2019 17:52:17
comunque il 600 quater con il 131 bis cosi come la pronucia della Corte d'Appello di Milano fa ridere. Andate a coltivare patate va
Rispondi

Da: Vermont 11/12/2019 18:00:17
E fu così che era il 612 ter.... ciao geni
Rispondi

Da: Bufalo 94 11/12/2019 19:31:13
Sapete se Bari ha finito?
Rispondi

Da: momentogiuri  11/12/2019 20:02:24
2.1. Va in primo luogo osservato che è errata in diritto la tesi difensiva per la quale non sussiste il reato per l'assenza della condotta di utilizzazione e sfruttamento sessuale delle immagini pedopornografiche da parte dell'imputato. La condotta indicata dalla difesa è estranea all'art. 600-quater c.p..

Come già indicato, a seguito delle modifiche legislative arrecate dalla L. n. 38 del 2006, il reato di cui all'art. 600-quater c.p., si configura con due condotte: il procurarsi ed il detenere. Il materiale pornografico che un soggetto si procura deve essere realizzato utilizzando minori degli anni diciotto; ciò che rileva quindi è che il minore sia l'oggetto del materiale pornografico, il soggetto ripreso.

La norma punisce dunque condotte che coinvolgono solo la sfera dell'autore, mediante il riferimento alla detenzione ed al procurarsi, ed all'inciso "al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p.".

Cassazione penale sez. III, 07/06/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 29/08/2018), n.39210
Rispondi

Da: Giulio  1  - 11/12/2019 22:43:02
Ciao a tutti, devo riconoscere che nella seconda traccia ho preso una cantonata. Vi chiedo, come avete fatto a ricondurre la richiesta di foto della vagina della infraquattordicenne In una fattispecie di diffusione gratuita di immagini pornografiche? Io ho letto il 600ter e non mi sembrava attinente. il 600quater invece mi sembrava post fatto non punibile
Rispondi

Da: Per sopra 11/12/2019 23:15:03
Ma fate concorsi seri! No sta robetta
Rispondi

Da: Giovanni13/12/2019 14:27:00
Continuo a leggere tracce completamente sbagliate, sono svolte con un sacco di errori.

Il caso è questo Cassazione penale, sez. III, sentenza 26/09/2012 n° 37076

https://www.altalex.com/documents/news/2013/07/16/violenza-sessuale-sussiste-anche-a-distanza

609 quater e 600 ter, il resto è fuffa
Rispondi

Da: Al 13/12/2019 19:52:21
Io ho fattp l esame e leggendo questo forum e da rinchiudervi in manicomio giudiziario....tutti!
Rispondi

Da: rubino87 14/12/2019 10:36:13
Nella 2 traccia nessuno ha ritenuto integrato il 528 cp (seppur depenalizzato) per la foto con Sempronio?
Rispondi

Da: Giulio 15/12/2019 19:54:44
Sono d accordo, sarebbe stato ideale parlare sia gli atti sessuali  che della pornografia. La pornografia non sussiste secondo me, perché il materiale non è stato prodotto con lo sfruttamento del minore, nemmeno quindi la fattispecie residuale del 600quater. Trovo incoerente ed errata la soluzione di Altalex. Come si può escludere il 600ter per la questione dell'autoscatto, ma ritenere integrato il 600quater? Se non c'è stata la produzione del materiale, come può esserci la detenzione?
Rispondi

Da: Plexigas 15/01/2020 11:04:50
Il caso fa riferimento alla differenza tra art. 600-ter e 600-quater cp. A fronte della clausola di sussidiarietà prevista nel quater, il caso concreto non puo esservi ricondotto perche post factum non punibile. La fattispecie rientrava nell'art. 600 ter primo comma. Si tratta di induzione alla produzione di materiale pedopornografico, in quanto l'imputato chiedeva ed otteneva le foto della minore nuda, la quale veniva indotta ad effettuarle con autoscatti. Il tutto a prescindere dall'eventuale immissione nella rete interattiva. Sent. N. 26862/2019
Rispondi

Da: Isidoro20  -banned!-05/07/2021 23:15:01

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Loan Express  -banned!-25/08/2021 15:53:10

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Marietheresepoulain  -banned!-12/05/2022 18:36:04

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)