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Concorso per dirigenti tecnici
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Da: Tyr20/07/2021 20:41:59
È uno spasso leggervi... Non conoscete niente e pensate di poter parlare di leggi della scuola, di pontificare sulla 104 se applicabile o meno al convivente di fatto, se essa dia luogo all'avvicinamento...
Insomma parlate di cose grandi per sentirvi grandi...
Un po' come quando le bambine si mettono le scarpe della mamma col tacco più grandi di 10 numeri e i bambini che si mettono la giacca del babbo... Siete patetici......

Da: X Tyr20/07/2021 20:53:00
Ma no! Sono utili anche loro nella loro ingenuità creano per noi spunti migliorativi.

Da: Prima di parlare, STUDIATE veramente!20/07/2021 21:16:38
Accade di frequente che il lavoratore dipendente che chieda il trasferimento ad altra sede per potersi ricongiungere al proprio convivente, si veda opporre il rifiuto del datore di lavoro. Va detto subito che nel silenzio della legge Legge 76 del 20.05.2016 c.d legge Cirinnà, il fondamentale diritto all'unità della famiglia, presupposto del ricongiungimento familiare che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, può essere invocato anche dai conviventi di fatto. Di sicuro interesse sulla questione è la sentenza n. 321 del 10 maggio 2019 con cui il Tar di Reggio Calabria, richiamando principi ampiamente affermati dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze nonché le  indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali ed in particolare dalla Carta di Nizza (o Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e dalla Convenzione Europea dei Diritti Dell'uomo (CEDU), ha accolto il ricorso di un Carabiniere, affermando che la convivenza more uxorio, pur nel silenzio della legge Cirinnà deve essere necessariamente ricompresa nel novero delle situazioni che legittimano il ricongiungimento familiare al pari del rapporto di coniugio, perché solo una tale interpretazione può essere conforme ai principi costituzionali.

Osserva il Collegio, infatti come la Corte Costituzionale ancor prima della legge 20.05.2016 c.d Legge Cirinnà che ha equiparato il convivente more uxorio al coniuge sotto molteplici profili, aveva evidenziato la necessità di tutelare i diritti individuali dell'uomo in tutte le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, specificando che"per formazione sociale" deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione"(Corte Costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138), ponendo così le basi per il riconoscimento della rilevanza giuridica della famiglia di fatto. Anche le fonti sovranazionali ed in particolare La Carta di Nizza e la Convenzione Europea Dei Diritti Dell'Uomo, hanno da tempo chiarito che la nozione di >, di cui all'art.8 della stessa CEDU, include tutte le unioni, anche quelle di fatto ed in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale.  Il Collegio muove i passi dalla considerazione della necessità di prendere atto dell'evoluzione del concetto di famiglia, dell'avvenuto riconoscimento della convivenza stabile quale fonte di diritti ed effetti giuridici rilevanti operato dalla legge Cirinnà - che ha recepito, in alcuni casi, le sollecitazioni della giurisprudenza ed ha equiparato il convivente more uxorio al coniuge sotto molteplici profili (per esempio, quanto all'assistenza ospedaliera, ai poteri di rappresentanza conferibili in caso di malattia e incapacità di intendere e di volere, in ordine al subentro nel contratto di locazione della casa di residenza intestato al convivente deceduto) - e giunge alla conclusione che il ricongiungimento familiare è lo strumento attraverso il quale si rende  effettivo il diritto all'unità della famiglia che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umanacosì come già precisato dalla Consulta nella sentenza n. 183 del 30.05.2018. Il citato diritto all'unità della famiglia, garantito dalla convivenza del nucleo familiare, deve poter essere invocato, pertanto, non soltanto dai coniugi e dai soggetti uniti civilmente, come sostenuto, nel caso di specie, dalla difesa del Ministero, ma anche dai conviventi di fatto, ai quali, dunque, deve essere esteso il diritto a chiedere il ricongiungimento familiare. Una diversa interpretazione, conclude il Collegio, sarebbe da ritenersi non conforme ai principi costituzionali.

Si riporta lo stralcio della motivazione della sentenza esaminata TAR di Reggio Calabria sentenza n. 321 del 2019

(omissisâ)

La questione verte sull'interpretazione da dare all'istituto del ricongiungimento familiare in ambito militare con riferimento, in particolare, alla possibilità di applicare tale istituto ai conviventi more uxorio.

Osserva il Collegio come la Corte Costituzionale abbia ripetutamente chiarito come nessuna norma costituzionale o principio fondamentale possa cancellare le ontologiche differenze tra la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio, legate ad una scelta delle stesse parti interessate (quella cioè di sposarsi o meno). Cionondimeno, la stessa Consulta ha evidenziato la necessità di tutelare i diritti individuali dell'uomo in tutte le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, specificando che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione" (Corte Costituzionale, 15 aprile 2010, n. 138), ponendo così le basi per il riconoscimento della rilevanza giuridica della famiglia di fatto.

6.2. Tale riconoscimento risponde, per altro, anche alle indicazioni provenienti dalle fonti sovranazionali, in particolare dalla Carta di Nizza (o Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che afferma il principio di libertà individuale nella scelta del modello familiare, di talché la Corte Europea dei diritti dell'uomo si è da tempo premurata di chiarire che la nozione di «vita privata e familiare», contenuta nell'art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo includa, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale (v., tra le tante, sent. 27 ottobre 1994, caso Kroon).

6.3. Si deve, dunque, dare atto dell'evoluzione del concetto di famiglia, comprensivo anche delle unioni di fatto tra individui (anche dello stesso sesso), e della progressiva e conseguente valorizzazione della convivenza stabile quale fonte di effetti giuridici rilevanti.

Tale evoluzione, a livello di produzione normativa, è culminata nella legge 20 maggio 2016 n. 76.

La prima parte della legge (art. 1, co. 1 - 35) è dedicata alla disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, la seconda (art. 1, co. 36 - 68) alla convivenza di fatto tra «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile» (comma 36); la legge, al comma 37, prevede altresì che per l'accertamento della stabile convivenza si faccia riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 ed alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al DPR 30.05.1989 n. 223.

La citata normativa, recependo in alcuni casi le sollecitazioni della giurisprudenza, equipara il convivente more uxorio al coniuge sotto molteplici profili (per esempio, quanto all'assistenza ospedaliera, ai poteri di rappresentanza conferibili in caso di malattia e incapacità di intendere e di volere, in ordine al subentro nel contratto di locazione della casa di residenza intestato al convivente deceduto).

7. Venendo al caso specifico dell'istituto del ricongiungimento familiare, va ricordato come l'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri preveda che "i sottoufficiali, gli appuntati e i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento - per fondati e comprovati motivi - nell'ambito delle regioni, delle Brigate e della Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere".

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183 del 30 maggio 2008, ha evidenziato che "il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all'unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995). Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell'ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore."

7.1. Il tema è, dunque, se il citato diritto all'unità della famiglia, che si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare, nel silenzio della legge n. 76/2016, possa essere invocato solamente dai coniugi e dai soggetti uniti civilmente, come sostiene la difesa del Ministero, ovvero se non debba ritenersi esteso anche ai conviventi di fatto.

Il Collegio ritiene che solo questa ultima interpretazione sia conforme ai principi costituzionali. La Consulta ha, infatti, sottolineato più volte (da ultimo, con la sentenza n. 213 del 23.09.2016) che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale, non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'art. 3 della Costituzione.

In questo caso l'elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto all'unità familiare, nella sua accezione più ampia, collocabile, come si disse, tra i diritti inviolabili dell'uomo ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. Di talché, l'esclusione della convivenza more uxorio - stabile ed accertata a mente della ripetuta legge 20 maggio 2016, n. 76 - dal novero delle situazioni che legittimano il ricongiungimento familiare, appare irragionevole.

8. È fondata, da ultimo, anche la dedotta censura afferente al contrasto tra il gravato provvedimento e la circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. 201/1-1 del 27 luglio 2005 che, mai abrogata dalle successive disposizioni, esplicitamente, al punto 2 stabilisce che "al militare dell'Arma "convivente" devono essere applicate le norme regolamentari previste per l'ammogliato, solo se egli possa dimostrare una convivenza more uxorio". Alla luce della citata disposizione, non può che concludersi per l'applicabilità del ripetuto art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma anche ai rapporti di convivenza. Deve convenirsi, dunque, con la difesa del ricorrente che la circolare n. 944001-1/T-16/Pers. Mar. del 9.2.2010, non vieta esplicitamente ai conviventi la possibilità di presentare domanda di ricongiungimento, come pure avrebbe dovuto, se fosse fondata la tesi dell'amministrazione, stante il chiarissimo tenore del precedente del 2005. Non sembra, per altro, logico pensare che il Comando Generale dell'Arma conscio, sin dal 2005, del fatto che la convivenza possa essere comparata per alcuni fini giuridici al matrimonio sia voluto tornare sui propri passi, in presenza dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale descritta.

(omissisâ.)

Da: X sopra20/07/2021 21:26:16
Grazie del tuo contributo. Dopo questo tuo intervento, hai dato una tale mazzata a tutti i parolai presenti in questo forum che questo forum, a questo punto, può essere tranquillamente chiuso.
Grazie a te, gentile anonimo!
Evviva la cultura! Evviva la competenza! Evviva il sapere vero!

Da: Per Tue20/07/2021 22:27:58
Questo Forum fino a poco tempo fa era fatto di persone educate che si scambiavano opinioni adulte poi sei arrivato tu a pontificare e adesso possiamo chiuderlo.dimebticavo tu che sai tutto sei qui perché?Non citare la Consulta che non serve a farti aumentare lo stipendio e scendi dalla cattedra.

Da: Per Tyr20/07/2021 22:33:04
Inoltre caro saccentino non sapevo che il Tar di Reggio Calabria avesse valore di principio legislativo mi sa che quello che deve studiare sei tu ...e studia. ..la convivenza di fatto non è il matrimonio.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: Le lobby quelle belle20/07/2021 22:42:34
La convivenza non è matrimonio il Tar calabrese non crea pronunce vincolanti e chi deve studiare sei tu invece di invocare solo privilegi.

Da: Denisden 21/07/2021 02:01:18
Mi scuso per le imprecisioni

Premetto che non sono un esperto nel settore, sto solo studiando da un po'.

Ad ogni modo avevo scritto un messaggio molto più articolato, ma quando tentavo di pubblicarlo mi si apriva un messaggio che ne impediva la pubblicazione a causa della rilevazione di termini spam.

Ho quindi provato a ridurlo più volte, fino a che non si è più attivato quel messaggio, ma ho eliminato parti che erano importanti, ed è venuto come non volevo venisse.

Comunque quando ho scritto sulla differenza di tutele intendevo che le parti dell'unione civile possono beneficiare sia dei permessi L 104/92 che del congedo straordinario, mentre le parti della convivenza di fatto possono beneficiare solo dei permessi ma non del congedo.

Detto questo vi ringrazio per il chiarimento e per la simpatica metafora, che ritengono, in un certo senso, azzeccata: bambine e bambini crescono, ben potendo poi calzare scarpe con tacchi e Indossare giacche.

Forse non riuscirò a diventare dirigente tecnico o scolastico, ma mi impegnerò a provarci, consapevole che lo studio in età avanzata è cosa complessa.

Mentre mi sfugge il senso è il tono di certi utenti, uno dei quali suggerisce la chiusura del forum.
Siete liberi di non leggere o di non partecipare

Da: Ai forumisti21/07/2021 07:27:43
Parlate, parlate, parlate... Ma poi la vita e gli eventi seguono il disegno del Signore... Se invece di guardare solo verso il basso  ogni tanto aveste l'umiltà di guardare verso l'alto e pregare, di certo avreste qualche segno per vivere con fede la vita.
A quel forumista che ha posto per primo il caso, e credo si legga fra le sue righe la sofferenza di essere stato esiliato fuori regione con un compagno bisognoso in altra regione, rispondo con quell'umanità che non è stata applicata da nessuno. Avete solo risposto invocando (?) norme e freddi distinguo... A lui rispondo io e così: caro amico, ti consiglio l'unione civile, più determinante in senso giuridico poiché assimilabile al matrimonio. Noi omosex dobbiamo ringraziare la signora Cirinnà che ha fatto progredire di netto i nostri diritti, tutelando e comprendendo le nostre sofferenze. Sono certo che tornerai a casa dal tuo compagno bisognoso della tua vicinanza. E tutti i DS sparpagliati fuori regione devono rientrare!

Da: Le lobby quelle belle21/07/2021 11:38:55
Denisden scuse accettate quando sei educato è anche piacevole leggerti. Grazie delle delucidazioni che ci dai o solo una domanda ma è veramente una quisquiglia da avvocati e nulla di importante anche se,a pensarci bene ragionandoci potrebbe anche aprire un mondo e cioè sei certo che le parti della convivenza possono invocare i permessi? Forse mi sono persa un pezzo ma mi piacerebbe sapere se ci sono riferimenti legislativi in merito intendendo però leggi ordinarie non pronunce giurisprudenziali.Ti ringrazio molto.

Da: Le lobby quelle belle21/07/2021 11:40:03
Denisden scuse accettate quando sei educato è anche piacevole leggerti. Grazie delle delucidazioni che ci dai o solo una domanda ma è veramente una quisquiglia da avvocati e nulla di importante anche se,a pensarci bene ragionandoci potrebbe anche aprire un mondo e cioè sei certo che le parti della convivenza possono invocare i permessi? Forse mi sono persa un pezzo ma mi piacerebbe sapere se ci sono riferimenti legislativi in merito intendendo però leggi ordinarie non pronunce giurisprudenziali.Ti ringrazio molto.

Da: Per ai forumisti21/07/2021 11:42:50
Con tutto il rispetto per l'amore e le sue vittime il problema della distanza è universalmente condiviso da tutti omo ed etero non comprendo il tentativo di invocare continuamente particolarismi di ogni sorta.

Da: Per sopra21/07/2021 12:21:34
Complimenti! Hai capito tutto!
Vai a sciacquarti la testa. Il caldo fa scherzi seri!

Da: Avvoc.21/07/2021 12:35:22
Per le lobby quelle belle

Anzi tutto vorrei che lei mi spiegasse quali sono le lobby belle. Appurato che le lobby sono dei ghetti, le voglio far notare che le pronunce giurisprudenziali creano consuetudine, ergo legge.

Un avvocato della Brianza

Da: Per Avv della Brianza21/07/2021 13:22:57
Le pronunce giurisprudenziali creano consuetudine e la consuetudine e l'ultima tra le fonti a meno che non si viva in UK.Le lobbies non sono ghetti ma centri di potere.

Da: Per sopra21/07/2021 13:29:17
Complimenti! Anche tu hai capito tutto della vita!

Da: 🙏21/07/2021 13:31:45
Felicissimo di non avere la vostra testa, i vostri pregiudizi, le vostre false convinzioni.

Da: Per sopra21/07/2021 13:41:36
Consuetudo est prima lex!

Da: Per Sopra21/07/2021 15:55:19
Consuetudo est prima lex ma quando ? Nell' antica Roma ma su dai.....

Da: Per qualcuno21/07/2021 15:57:20
Felicissima di non essere omologata arcobalenizzata e ancora in grado di capire che prima vengono i diritti sociali poi tutti gli altri.

Da: Per tutti21/07/2021 15:59:25
Secondo voi anche in assenza di bando ma ormai poco manca, c'è un corso di formazione migliore degli altri?E inoltre consigliate di farne uno?

Da: Ora e sempre21/07/2021 16:00:44
Consuetudo est prima lex!

Da: Ora e sempre21/07/2021 16:00:45
Consuetudo est prima lex!

Da: Ora e sempre21/07/2021 16:00:46
Consuetudo est prima lex!

Da: X Per qualcuno21/07/2021 16:03:15
Diritti sociali quali sarebbero?
Bambini con due uomini per genitori?
Bambini con due donne per genitori?
Aborto libero sentito come diritto delle donne quando invece è un omicidio?
Utero in affitto?
Spiegaci. Grazie.

Da: Eva21/07/2021 16:39:50
A settembre comincerà questo corso di formazione.
Ce ne sono stati e ce ne sono altri, ma ormai le iscrizioni sono chiuse da diverso tempo.

https://www.disal.it/objects/Pagina.asp?ID=31852

Da: Per tutti21/07/2021 17:48:49
Se non sai cosa sono fatti un corso di storia quelli di cui parli non c'entrano nulla con i diritti sociali sono una aberrazione  chiamata diritti civili.

Da: Per sopra21/07/2021 19:13:46
diritti sociali Insieme dei diritti riconosciuti dalla legge ai lavoratori nei confronti del datore di lavoro, anche con riferimento alla correttezza delle relazioni sindacali.

Questa sì che è aberrazione, poiché è tutta robaccia di sinistra!

Da: 🙏🙏🙏21/07/2021 19:47:36
Che il Signore possa perdonarvi... Voi, che non sapete che dite e che fate.

Da: no obbligo vaccinale nelle scuole21/07/2021 21:06:29
E' assurda la posizione dell'ANP sull'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Non si rendono conto di quello che dicono. Obbligare il personale a un TSO con un vaccino sperimentale preparato in meno di un anno, di cui non si conoscono possibili effetti collaterali futuri e che in una minoranza di persone ha già causato effetti avversi è una misura dittatoriale e anticostituzionale. In un articolo è scritto che:
"In considerazione di quanto statuito dal Codice di Norimberga, dal protocollo di Oviedo, dalla Risoluzione 2361 del 2021 del Consiglio d'Europa, e dall'art. 1 della legge n. 413 del 1993
(diritto di obiezione di coscienza, basato sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo), i potenziali destinatari del vaccino contro il COVID-19 dovrebbero ricevere adeguata e
corretta informazione in modo che la scelta se sottoporsi o meno ad esso sia effettivamente una scelta libera e informata, e non derivante da imposizioni, coercizioni, condizionamenti, o
pressioni di alcun tipo (le pressioni a livello mediatico e istituzionale sono notevoli). In particolare, la Risoluzione 2361 (2021) citata sopra, la quale al punto 7 prevede che gli
Stati membri dell'UE garantiscano, inter alia, che i vaccini sviluppati contro il COVID-19 siano correttamente sperimentati secondo i protocolli etici vigenti, che gli standard minimi di
sicurezza, efficacia e qualità siano rispettati, che siano implementati sistemi efficaci di monitoraggio della sicurezza, e che gli organismi di regolamentazione incaricati di verificare e autorizzare i vaccini siano indipendenti e non sottoposti a pressioni politiche, al punto 7.3 sollecita gli Stati membri a:
7.3.1 garantire che la cittadinanza sia informata del fatto che la vaccinazione NON è
obbligatoria e che nessuno sia soggetto a pressione politica, sociale, o di altra natura affinché si
sottoponga al vaccino nel caso in cui non lo desideri;
7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essersi sottoposto a vaccino a causa di
possibili rischi per la salute o per il fatto di non volere sottoporvisi;
7.3.5 comunicare in maniera trasparente i contenuti dei contratti con i produttori dei vaccini e renderli disponibili pubblicamente allo scrutinio parlamentare e pubblico".

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