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7 CONCORSO-SNA-ULTIME NEWS
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Da: @x i cari giuristi | 1 - 19/09/2019 20:49:46 |
Quello che dici e' corretto. Solo che non avendo elementi reali per far valere una qualche illegittimita' sulle proprie esclusioni i ricorsi presentati sono sulla procedura nel complesso...stupidaggini tipo carta d'identita' sul tavolo, inserimento della busta nominativa senza apposizione del codice a barre, fantasiose idee statistiche ecc. Per cui un eventuale ancorche' remotissimo accoglimento annullerebbe tutto. Ripeto, soldi e pubblicita' per avvocati | |
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Da: X i cari giuristi | 1 - 19/09/2019 21:00:14 |
Ammetto la mia ignoranza sui ricorsi presentati. Non ho avuto tempo e voglia di leggere certi ricorsi,quando non sono passato in altri concorsi non ho mai pensato di fare ricorso pur avendo partecipato a procedure porcata come il conc. delle Dogane del 2012/2013, annullato poiché c'era gente con tracce precompilate. Quello Sna è un concorso pulito e mi fa piacere essere passato almeno questa volta | |
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Da: Possibile concorrente | 1 - 19/09/2019 21:25:23 |
A mio avviso la contestazione più seria è stata riguardo lo spostamento di alcuni candidati a turni successivi della preselettiva. Francamente nessuno lo ha confermato. Ma se fosse così, sarebbe alquanto grave. | |
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Da: @x cari giuristi | 1 - 20/09/2019 13:26:23 |
.. Soldi e pubblicità per noi avvocati.... Se non ci fossimo noi tutta la PA agirebbe come la sna! | |
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Da: @@x i cari giuristi | 20/09/2019 15:03:35 |
Magari!!! Avremmo molti piu' concorsi puliti... | |
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Da: Attenzione ed oculatezza sulla procedura | 1 1 - 20/09/2019 16:14:40 |
... E delle valutazioni dei compiti col solo voto numerico finale, sia sul compito che nei verbali, ne vogliamo parlare. Il solo voto numerico, ovviamente, per ammessi e non ammessi. La motivazione è stata considerata un "optional"! E i criteri di valutazione senza attribuzione di punteggio ad ogni criterio? Non c'è ponderazione nell'attribuzione del punteggio. Se ad ogni criterio stabilito dalla Commissione, fosse stato attribuito un punteggio, allora il solo voto numerico potrebbe essere considerato una degna valutazione. Nel caso di specie, il voto finale è il risultato del rispetto di quale dei criteri stabiliti dalla commissione? E pure, in Commissione, il Presidente è vice avvocato generale dello Stato!!! Al TAR, ovvero al Consiglio di Stato, l'ardua sentenza! P.S. Per uno dei ricorsi, il fumus boni iuris è stato riconosciuto anche all'udienza cautelare collegiale. La battaglia giudiziaria amministrativa, ora, procede sui verbali di criteri di valutazione delle prove scritte, sui verbali delle di valutazione delle prove scritte e sulle prove scritte. E non è detto che i non idonei chiedano solo l'annullamento. Tale richiesta potrebbe essere presentata in sub-ordine. Da non dimenticare che siamo nella fattispecie dell'invalidità ad effetto caducante! CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 30 aprile 2003 n. 2331 "Si consideri, inoltre, che a mente dell'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 10 del d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove": orbene, l'obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d'essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi. Su altro versante, l'obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto dalla necessità di tener fede al principio, presidiato sul piano costituzionale, che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo. Al candidato va, infatti, assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale." | |
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Da: A quello di sopra | 1 - 20/09/2019 16:28:00 |
Vai a studiare capra | |
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Da: Rispetto ed educazione | 1 1 - 20/09/2019 17:16:53 |
All'utente "A quello di sopra", non so chi sia il tuo "sponsor"!!! Se i Giudici dovessero diventare sensibili alla circostanza, aderendo alla tesi della motivazione della valutazione degli elaborati, non ci sarà "sponsor" che possa tenere... Io, se fossi in te e con un'adeguata conoscenza di diritto amministrativo, avrei serenità solo all'esito della sentenza del Consiglio di Stato, qualora i ricorrenti siano animati di fiducia nel diritto. Non oso immaginare, ad insediamento effettuato nelle amministrazioni di destinazione, tutti gli atti di decadenza dalla nomina di dirigente (dato l'effetto caducante, così come evidenziato dall'utente che ha commentato prima di te). Il concorso SNA, obiettivamente, non è trasparente ed uguale per tutti. Siamo realisti, tenendo conto dell'immedesimazione organica occulta, da parte della politica nella dirigenza pubblica. | |
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Da: Attenzione ed oculatezza.... | 20/09/2019 17:32:42 |
Il presidente della commissione ha una certa idea del concorso pubblico, puoi trovare la sua teoria nella difesa delle assunzioni fatte da Maria Vittoria Brambilla. | |
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Da: Per quello di sopra | 1 - 20/09/2019 17:33:45 |
Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 1 agosto 2018, n. 4745.La massima estrapolata: IL VOTO NUMERICO ATTRIBUITO DALLE COMPETENTI COMMISSIONI ALLE PROVE O AI TITOLI NELL'AMBITO DI UN CONCORSO PUBBLICO O DI UN ESAME ESPRIME E SINTETIZZA IL GIUDIZIO TECNICO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE STESSA, CONTENENDO IN SÉ STESSO LA MOTIVAZIONE, SENZA BISOGNO DI ULTERIORI SPIEGAZIONI | |
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Da: Possibile concorrente | 20/09/2019 17:34:13 |
@attenzione, sono stati presentati ricorsi anche sulle prove scritte? | |
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Da: @rispetto Ed educazione | 20/09/2019 17:37:11 |
Molti membri dell attuale commissione sono gli stessi delle passate edizioni del concorso (presidente a parte) Pensi che non abbiano tenuto in considerazione ogni aspetto che tu dici? (Considerando che anche nei passati concorsi ci sono stati ricorsi -rigettati- per medesimi motivi). Pensi davvero siano disposti anche a rischiare una responsabilità per annullamento dell'intera procedura? Siamo un po' realisti. | |
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Da: Rispetto ed educazione | 1 1 - 20/09/2019 17:53:26 |
Questa sentenza è condivisibile se, ad ogni criterio della valutazione degli elaborati, viene attribuito un punteggio. E non è detto che i Giudici debbano allinearsi a tale orientamento. Nel caso di specie, c'è stata una violazione di legge. Le sentenze possono costituire interpretazioni orientate, non legge! Tu che la posti ad oltranza, hai inoltrato istanza di accesso agli atti per vedere i verbali dei criteri di valutazione? E se i tuoi elaborati fossero stati valutati non come dovrebbero? Apri gli occhi e... Un po' di contezza! | |
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Da: @rispetto Ed educazione | 1 - 20/09/2019 17:57:04 |
L esame da avvocato va avanti da decenni con il solo voto numerico, idem il concorso in magistratura: voto numerico secco, senza alcuna griglia con numeri a cui associare I criteri. Ed ogni volta qualcuno che prova a fare ricorso su questo...mah | |
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Da: Rispetto ed educazione | 1 1 - 20/09/2019 17:58:25 |
@Possibile concorrente Il termine per impugnare l'esito degli scritti, non è esperito. Fatto sta che sono stati chiesti i compiti, e i verbali di correzione, di alcuni controintressati. --------- @Attenzione ed oculatezza.... Se Salvatorelli è collegato, direttamente o indirettamente, alla Brambilla, questo concorso è a marchio Partito Democratico! | |
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Da: @rispetto Ed educazione | 20/09/2019 18:00:16 |
Nel verbale n. 8 del 21.7.2017, redatto dalla Commissione del concorso in Magistratura bandito con d.m. 19.10.2016, relativamente ai criteri di correzione delle prove scritte, si legge: La Commissione, nel suo plenum, allo scopo di garantire la formazione di giudizi oggettivi ed uniformi nella correzione, ritiene che possa considerarsi idoneo il singolo elaborato che: - presenti una forma italiana corretta sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale e rilevi adeguata padronanza della terminologia giuridica nonché sufficiente chiarezza espositiva, requisiti tutti indispensabili per la corretta redazione dei provvedimenti giudiziari; -presenti una pertinente ed esauriente trattazione del tema, dimostrando da parte del candidato una sufficiente conoscenza dell'istituto cui direttamente esso si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché un'adeguata cultura giuridica generale; -riveli la capacità del candidato di procedere all'analisi dello specifico problema sottopostogli e di proporne la soluzione, senza che questa, anche se non condivisa dalla Commissione, possa assumere rilievo determinante nella valutazione, ove logicamente argomentata in coerenza con gli istituti e i principi della materia. | |
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Da: @rispetto Ed educazione | 20/09/2019 18:00:54 |
"Non è esperito" | |
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Da: Per quello di sopra | 1 - 20/09/2019 18:05:58 |
Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 1 agosto 2018, n. 4745.La massima estrapolata: IL VOTO NUMERICO ATTRIBUITO DALLE COMPETENTI COMMISSIONI ALLE PROVE O AI TITOLI NELL'AMBITO DI UN CONCORSO PUBBLICO O DI UN ESAME ESPRIME E SINTETIZZA IL GIUDIZIO TECNICO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE STESSA, CONTENENDO IN SÉ STESSO LA MOTIVAZIONE, SENZA BISOGNO DI ULTERIORI SPIEGAZIONI | |
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Da: Villani Antonioluigi | 20/09/2019 18:07:05 |
La valutazione di un elaborato d'esame è un atto endoprocedimentale che concorre tra l'altro in modo essenziale al risultato finale. La mancanza assoluta di motivazione (come nel caso di specie) ma addirittura anche l'illogicita', l'incoerenza e la motivazione palesemente insufficiente determinano la nullità insanabile dell'atto ed a cascata, ove da ciò derivasse un fondato sospetto di ingiustizia sull'esito finale, anche la nullità di tutta la procedura. Insomma non verrebbe rispettato il principio costituzionale del merito nell'accesso agli impieghi, specialmente se dirigenziali, nella Pubblica Amministrazione e consequenzialmente le stesse efficacia ed efficienza del suo operato. | |
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Da: Villani Antonioluigi | 20/09/2019 18:07:58 |
La valutazione di un elaborato d'esame è un atto endoprocedimentale che concorre tra l'altro in modo essenziale al risultato finale. La mancanza assoluta di motivazione (come nel caso di specie) ma addirittura anche l'illogicita', l'incoerenza e la motivazione palesemente insufficiente determinano la nullità insanabile dell'atto ed a cascata, ove da ciò derivasse un fondato sospetto di ingiustizia sull'esito finale, anche la nullità di tutta la procedura. Insomma non verrebbe rispettato il principio costituzionale del merito nell'accesso agli impieghi, specialmente se dirigenziali, nella Pubblica Amministrazione e consequenzialmente le stesse efficacia ed efficienza del suo operato. | |
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Da: Villani Antonioluigi | 20/09/2019 18:13:27 |
Questo concorso è costellato di errori che purtroppo continuano. In particolare alla luce delle pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito e della stessa dottrina, l'obbligo di motivazione è particolarmente necessario per i candidati ritenuti inidonei alle prove scritte. Altrimenti questi ultimi come possono impugnare il voto ? La motivazione può essere redatta con varie modalità: con giudizio sinteticamente efficace su ogni singolo elaborato, con giudizio complessivo sintetico medio sui tre elaborati con accenni evidenti alle imperfezioni di ogni singola prova, con la correzione cosiddetta in itinere o parlante che cioè si sofferma con apposite annotazioni scritte anche con penna rossa su ogni specifica criticità delle singole prove, con il riferimento per relationem ai criteri stabiliti dalla Commissione. Di tutto questo non esiste alcuna traccia ne' sugli elaborati o in calce agli stessi ne' nei verbali redatti a chiusura delle operazioni di correzione e valuta valutazione. | |
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Da: Possibile concorrente | 20/09/2019 18:14:24 |
@ @rispetto e educazione, Se si accede agli atti si può notare un criterio di valutazione generale pubblicato nel verbale di inizio correzioni. Ma la correzione dei singoli elaborati si è limitato al singolo voto numerico. | |
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Da: Boh1 | 20/09/2019 18:24:43 |
@possibile concorrente esatto! come avviene in moltissimi concorsi di questo genere (è stato citato quello in ,magistratura che si svolge così da decenni): ovvero criteri generali pubblicati all'inizio e poi solo voto numerico sugli elaborati (in magistratura in dodicesimi, qui in settantesimi). Dove sta lo strano? mah | |
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Da: Per quello di sopra | 20/09/2019 18:45:46 |
Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 1 agosto 2018, n. 4745.La massima estrapolata: IL VOTO NUMERICO ATTRIBUITO DALLE COMPETENTI COMMISSIONI ALLE PROVE O AI TITOLI NELL'AMBITO DI UN CONCORSO PUBBLICO O DI UN ESAME ESPRIME E SINTETIZZA IL GIUDIZIO TECNICO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE STESSA, CONTENENDO IN SÉ STESSO LA MOTIVAZIONE, SENZA BISOGNO DI ULTERIORI SPIEGAZIONI | |
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Da: Possibile concorrente | 20/09/2019 18:46:01 |
Da nessuna parte c'è lo strano. Solo che dagli interventi precedenti non si capisce se la Commissione debba esprimere una valutazione sugli elaborati, oppure semplicemente un voto numerico. | |
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Da: Clauclau | 20/09/2019 19:02:24 |
Come siete bravi, vi aspetto a via dei Portoghesi. | |
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Da: Infatti.. | 20/09/2019 19:44:19 |
Anche io ho trovato molte sentenze c.d.s che affermano che il voto numerico soddisfa tutti i crismi della motivazione | |
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Da: @amministrativisti de noi artri | 20/09/2019 20:03:22 |
Capre studiare!!! | |
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Da: Rispetto ed educazione | 20/09/2019 23:42:33 |
@amministrativisti de noi artri Caprone impara il diritto amministrativo. Gli atti sono privi di motivazione e la violazione del d.P.R. 487/1994 è palese. Chi è risultato non ammesso, ti sembra normale che non possa difendersi? E soprattutto non possa sapere dove ha sbagliato? Calpestiamo la Costituzione? Alcune sentenze del CdS rispecchiano orientamenti che la politica vuole. E questa massima del CdS ne è l'espressione. In questo modo, se hai lo sponsor giusto, passi. Se no, ti attacchi al tram! E un concorso del genere, per ruolo dirigenziale, fa gola a tanti poltronari affinché abbiano una persona, al posto giusto, su cui contare. | |
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Da: fretye | 21/09/2019 00:20:05 |
Ma i criteri di valutazione usati dalla Commissione esistono o no? Dove stanno??? Se non esistono è un guaio serio | |
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