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Scorrimento graduatorie bloccato concorsi Comuni 2019
23 messaggi, letto 4412 volte

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Da: waddledee 11/06/2019 16:51:21
Sto notando tantissime domande a riguardo in molti thread, cerco di fare il punto della situazione, sperando di fare cosa gradita e mettendo in condivisione le mie conoscenze in seguito a telefonate a Comuni, ricerche su internet, ecc... ecc...

La situazione è la seguente: i Comuni NON sanno come muoversi per quanto riguarda lo scorrimento delle graduatorie.

Posto che i Comuni stanno continuando a fare concorsi a raffica (ne stanno facendo veramente tanti se guardate la G.U.) per 1 POSTO (istruttori amministrativi in primis, categorie C e D), per il momento si limitano ad assumere unicamente il vincitore e a scorrere le stesse graduatorie esclusivamente per assunzioni a tempo determinato.

Ovvio che l'obiettivo dei Comuni è, nell'arco di validità triennale della graduatoria (la validità triennale è, ad oggi, assodata), quello di poter scorrere per far fronte a pensionamenti, quota 100, ecc ecc… Il problema è che le ultime leggi hanno previsto lo scorrimento degli idonei SOLO in caso di: decesso, licenziamento, non superamento del periodo di prova del VINCITORE. In questo caso entra in gioco il secondo classificato e così via. Per questo la validità triennale della graduatoria.

Ad oggi lo scorrimento per la copertura di ulteriori posti oltre a quello previsto dal bando, per far fronte a nuove esigenze, NON è apparentemente ammesso, come dicono i famosi commi 361 e 365 della legge di bilancio.

ANCI starebbe facendo pressioni in modo da poter scorrere per almeno un 20% di idonei rispetto ai posti messi a concorsi con arrotondamento all'unità superiore (quindi concorsi da un posto = scorrimento per un'altra sola unità! Insensato), ma poi di fatto non si è saputo nulla e comunque questa cosa della % sembrerebbe dover essere prevista PRIMA dal bando stesso. Quindi mi sorge spontanea una prima domanda: e i mille mila concorsi fatti fra gennaio e giugno in cui questa % non era prevista? Sarà possibile scorrere o no?

E soprattutto: i Comuni devono fare un nuovo concorso per ogni cessazione fino a quando non ci sarà il rispettivo concorsone regionale? Che equivale a dire stare bloccati per almeno un altro anno o due? (Deduco sia una procedura lunga indire un concorsone regionale…).

I Comuni piccoli poi sono quelli messi peggio. Si stanno svuotando.

Io sono arrivato terzo, quarto e ancora terzo in alcune recentissime graduatorie, ma la speranza di essere chiamato nell'arco dei prossimi tre anni sinceramente è piuttosto bassa con tutta questa girandola di normative, blocchi, ecc…

Leggendo su vari forum, molti sono ottimisti, ma per il momento la legge sembrerebbe essere chiara.

Se avete altre informazioni, sono contento eventualmente di essere smentito.

Ciao
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Da: waddledee 11/06/2019 16:53:49
Ah, non parlatemi di decreti attuativi mancanti: in mancanza di decreti attuativi e nell'incertezza più totale i Comuni NON SCORRONO.
Rispondi

Da: waddledee 12/06/2019 15:39:51
approvato oggi DDL concretezza novità in tema di concorsi!

Art. 4.
(Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nel- l'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.
2. Al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni di cui al comma 1 predispongono il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministra- tivi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della
capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispet- tiva.
3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto le- gislativo n.165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni av- venute nell'anno precedente e delle conse- guenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.
4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 e all'arti- colo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2:
a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corri- spondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.
5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assun- zioni o all'avvio delle procedure di recluta- mento alla Presidenza del Consiglio dei mi- nistri - Dipartimento della funzione pub- blica e al Ministero dell'economia e delle fi- nanze - Dipartimento della Ragioneria ge- nerale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e pro- cedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.
6. Per le finalità del comma 4, le proce- dure concorsuali di cui alla lettera b) del medesimo comma possono essere espletate con modalità semplificate definite con de- creto del Ministro per la pubblica ammini- strazione, di concerto con il Ministro dell'e- conomia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alla disciplina previ- sta dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle com- missioni e delle sottocommissioni. Le gra- duatorie dei candidati che hanno superato le prove concorsuali espletate secondo le pro- cedure di cui al presente comma sono utiliz- zate esclusivamente per la copertura dei po- sti banditi, con le modalità indicate nel de- creto previsto dal primo periodo.
7. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera b), le amministra- zioni tengono conto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.
Rispondi

Da: Cocomero in salita 12/06/2019 16:10:04
Non vale per gli enti locali, altrimenti sarebbe stato citato all'art. 4, comma 1, della legge predetta l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Mi pare che fosse stato proposto in commissione un emendamento in tal senso, volto ad includere cioè nel novero delle amministrazioni indicate dalla nuova legge anche gli enti territoriali, ma è stato respinto o comunque non è stato ammesso).

Si permane nel limbo.
Rispondi

Da: waddledee  12/06/2019 16:18:59
Anche se dice le amministrazioni dello Stato IVI COMPRESI? Lo leggo come un "le amministrazioni dello stato FRA CUI ANCHE". Ma comunque quello che dici tu ha un senso. Non so vedremo
Rispondi

Da: Cocomero in salita  12/06/2019 16:35:03
Sfortunatamente non sono enti locali quelli citati all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001. Per il momento siamo in attesa dunque ancora che qualcosa vada ad incidere sulle disposizioni incriminate dell'ultima legge di bilancio.

Più che altro mi chiedo cosa succederebbe se un Comune procedesse allo scorrimento di una graduatoria formatasi nel 2019. Chi sarebbe legittimato a fare ricorso e procederebbe a farlo? In quest'ambito non sono molto ferrato e spero qualcuno più esperto possa darci delucidazioni in merito.
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Da: Simet924/07/2019 09:36:56
Ma si possono utilizzare graduatorie di altri enti prima del 2019
In base a cosa avete letto la delibera della Corte dei conti?
Rispondi

Da: Fra14/08/2019 00:32:34
Certo che si possono usare sia dallo stesso ente che da altri enti,il famoso comma 361 è applicabile solo per i concorsi banditi nel 2019 tale circostanza non abroga le norme che il comma 361 implicitamente fa
Rispondi

Da: X Fra 14/08/2019 00:48:55
Leggiti questo:

https://www.segretaricomunalivighenzi.it/30-01-2019-assunzioni-utilizzabili-le-graduatorie-altrui
Rispondi

Da: Elvira 2004 27/09/2019 16:15:29
Oggi albo pretorio del mio comune 5.000 abitanti.turistico molto.il comando proroga per un mese assunzioni (di idonei...) che scadono il 30settembre..li proroga sino al 30-10-2019
Rispondi

Da: X Elvira 2004 27/09/2019 17:19:00
NON SI PUÃ' FARE !!!!
Rispondi

Da: X Elvira 2004 27/09/2019 17:21:28
NON SI PUO' FARE !!!!
Rispondi

Da: Elvira 2004 27/09/2019 21:03:49
Si tratta di proroga contrattuale mi ha risposto un mio nipote competente e quindi lecito.io la penso come voi fatemi sapere ...Ho fatto tanto per me giustamente mi hanno risposto che sono decisioni di governo. Perché questo caso...so che la bellanova ha chiesto tali decisioni governative ma ancora nessuna risposta..
Rispondi

Da: Topitopi30/09/2019 10:29:59
Una domanda un dubbio.... Ma se il bando di concorso è stato bandito nel 2018 con la determina di Giunta però per procedura alle prove sono state fatte nel 2019 con pubblicazione della graduatoria finale si considera un concorso del 2018 o del 2019?? Grazie
Rispondi

Da: Elvira 2004 30/09/2019 13:48:28
2019'..cioè quando è stato pubblicato..con graduatoria finale
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Da: X topitopi 30/09/2019 13:55:14
Conta la determina di giunta, quindi 2018.
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Da: Elvira 2004 30/09/2019 22:00:14
Secondo me vale la pubblicazione 2019...con graduatoria finale
Rispondi

Da: X Elvira 2004 30/09/2019 22:13:03
Elvira si vede che non fai più concorsi dal 2004, altrimenti sapresti che conta la determina di giunta...
Rispondi

Da: Elvira 2004 08/10/2019 22:11:54
Sto leggendo notizie buone a proroga graduatorie ministero.net..ansa amica nostra sta indicando...
Rispondi

Da: Elvira 2004 08/10/2019 22:13:17
Sto leggendo notizie buone a proroga graduatorie mininterno.net..ansa amica nostra sta indicando...
Rispondi

Da: Paolino79113 02/03/2020 13:48:08
Salve io sono arrivato secondo in graduatoria triennale .
Dovevano esserci 15 vincitori da utilizzare a tempo determinato nel triennio ne siamo passati solo 8 gua utilizzati tutti e 8. Da premettere che la graduatoria varrà ancora due anni ma ci dicono che noi ormai non possiamo più lavorare devono bandire un altro concorso...
È vero che non possono richiamare in servizio?
Rispondi

Da: Chiedi qui 02/03/2020 14:06:56
http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=26328
Rispondi

Da: stefano4343443 27/01/2021 22:16:27
Buongiorno e felice di essere parte del gruppo. AVrei un quesito da porre e spero che ci sia qualcuno che mi illuminasse sul problema. L'argomento riguarda lo svorrimento di una  graduatoria a Ti nello specifico il "depennamento". È pacifico che il depennamento dalla graduatoria avviene sia per accettazione sia x rifiuto di u a chiamata degli idonei da parte dell'ente detentore della graduatoria.

Nel caso invece che un altro ente convenzionandosi con l'ente possessore di graduatoria a ti assuma un idoneo e questo accetta, in virtù dell'accettazione decade e viene depennato dalla stessa?

Una circolare del dipartimento funzione pubblica (5/2013) si dice che la rinuncia dell idoneo all'assunzione presso un altro ente "non determina la decadenza della posizione in graduatoria per eventuali utilizzi successivi della stessa".

Se un idoneo accetta di essere assunto presso un altro ente viene depennato dalla graduatoria e perde quindi il diritto successivamente di essere chiamato dall'ente che ha indetto il concorso?

Questo perché sono stata assunta da un comune mediante scorrimento di graduatoria a ti di altri enti un po' lontano dal comune in cui risiedo e partecipato al concorso. Il comune detentore della graduatoria pur accettando la convenzione e permesso la mia assunzione, ha continuato a contattarmi per offrirmi contratti di assunzione a tempo determinato che io ho puntalmente rifiutato riservandomi di accettare solo in caso di un tempo indeterminato.

Secondo voi sono stata depennato da codesta graduatoria?
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