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Idonei non vincitori: scorrimento graduatorie nelle PA e nelle Forze armate e di Polizia (GdF-CC-PdS-EI ecc..) (NUOVO THREAD)
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Da: Speranz38 | 19/12/2018 15:59:33 |
Per Inf....mi riferisco all'emendamento proposto da nugne e grassi da te postato.....ci sono news? | |
Da: Idoneoinv218 | 19/12/2018 18:50:54 |
È stato rifiutato quello per i vice ispettori Dichiarato inammissibile | |
Da: Idoneoinv218 | 19/12/2018 18:51:30 |
Però comunque forse si parla di un pacchetto mille proroghe , quindi non si sa | |
Da: Speranz38 | 19/12/2018 19:38:51 |
Speriamo bene | |
Da: Foresta-3467 | 19/12/2018 20:32:04 |
@Idoneoinv218 Non è stato ancora votato l'emendamento per i visp forestali.. | |
Da: Idoneoinv218 | 19/12/2018 20:39:12 |
Invece se vedi bene è stato rifiutato | |
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Da: X te | 19/12/2018 20:52:54 |
Idoneo inv218 a quale emendamento ti riferisci? Numero e contenuto....grazie | |
Da: CP77 | 19/12/2018 20:58:11 |
XIdoneoinv218 Ma quello dell aggiunta di 600 posti?? È stato dichiarato inammissibile?? | |
Da: Foresta-3467 | 19/12/2018 21:41:48 |
Dov'è scritto???? | |
Da: Idoneoinv218 | 19/12/2018 22:09:18 |
Emendamento 1.1298 Dichiarato inammissibile Poi c'è quello che è 1.1299 che non c'è scritto nulla Ma so che tutti gli emendamenti presentati in quei giorni sono stati considerati tutti inammissibili poi non so | |
Da: X voi | 19/12/2018 22:41:05 |
Se è inammissibile lo scrivono | |
Da: Idoneoinv218 | 19/12/2018 23:37:49 |
Non mi ricordo dove lessi questa cosa Che anche se non c'era scritto dichiarato inammissibile, voleva dire che comunque non erano stati proprio pensati Però ripeto si parla di un decreto mille proroghe poi non so | |
Da: Idoneoinv218 | 20/12/2018 00:00:24 |
Questo è un altro emendamento fatto dal governo, ovvero lega m5s e non opposizioni all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"; e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' prorogato al 31 dicembre 2018; 365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita': b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; IO SO CHE IL COMMA 1148 lettera G era per i corpi di polizia Invece la lettera E, se ho capito bene è una proroga per l'aggiunta alla facoltà assunzionale ecc.... Quindi penso che le graduatorie che scadranno dei corpi di polizia nel 2018 non saranno prorogate | |
Da: per voi | 20/12/2018 00:12:31 |
C'è anche questo 1.0.5000/6 CATALFO, MATRISCIANO, MAIORINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, GUIDOLIN, NOCERINO All'emendamento 1.0.5000, capoverso «Articolo 1-bis», al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-bis) al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, la validità di quelle approvate successivamente al l gennaio 2014 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: 1) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019; 2) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020; 3) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020; 4) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021; 5) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021; 6) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal l gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dal giorno di approvazione di ciascuna di graduatoria.». | |
Da: per voi | 20/12/2018 00:35:10 |
1.0.5000 IL GOVERNO Dopo l'articolo, è inserito il seguente: «Art. 1-bis. (Proroghe di termini previsti da norme di legge) 1. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"; 2) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"; b) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"; c) all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017" e le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"; 2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"; d) all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"; e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2019; f) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1º luglio 2019"; g) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: "Fino al 31 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2020"; h) all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". 2. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre2019"; b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito, con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"; c) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le parole: "per l'anno 2018" sono soppresse. 3. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la seguente proroga di termini: a) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole: "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019", e le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". 4. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico è disposta la seguente proroga di termini: a) all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "Prima del 31 dicembre 2018" sono soppresse. 5. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.71, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2019"; b) al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 1, comma 1, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2020"; 2) all'articolo 7, comma 1, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2020". 6. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga di termini: a) all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo le parole: "per l'anno 2018", sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2019"; b) all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020". 7. Nelle materie di interesse del Ministero della salute sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 9-duodecies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: "Nel triennio 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "Nel quadriennio 2016-2019"; 2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "negli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019". 8. Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente; b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2019"; 2) all'articolo 19, ovunque ricorrano, le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre 2019"; 3) all'articolo 20, comma 4, le parole: "pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad euro 5,04 milioni per l'anno 2019 ed euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020"; c) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017 n. 167, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2019". 9. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: "dopo il 31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il 31 luglio 2019"; 2) al comma 2, le parole: "decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º agosto 2019"; b) all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019"; c) all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"; 2) al comma 3, le parole: "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2018 e 2019"; d) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2021"; e) all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette". 10. Nelle materie di interesse del Ministero della difesa sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019"; b) all'articolo 2188-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". 11. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è disposta la seguente proroga di termini: a) all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale entro il 30 giugno 2019."; 12. Nelle materie di interesse del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) agli articoli 44-bis, comma 1, lettera a) e 44-ter, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a) e 4, lettera a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 1º luglio 2019 al 31 dicembre 2019"; b) agli articoli 44-bis, comma 2 e 44-quater, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 le parole: "dal 1º gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º luglio 2019"». Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 652, alla voce Ministero della giustizia, sono apportate le seguenti riduzioni: 2020: - 500.000; 2021: - 1.500.000. | |
Da: Idoneo polpen | 20/12/2018 00:44:27 |
Quindi con ciò vuol dire che il. Concorso 375 +80 con graduatoria approvata nel 2013 e avente avuto proroga fino al 2018 avrà ancora un'altra proroga di un anno ed entrera nelle assunzioni straordinarie? | |
Da: Idoneoinv218 | 20/12/2018 08:55:50 |
No parla di proroghe solo dei concorsi dal 2014 in poi Il 375 è graduatoria 2013 Non verrà messo nelle assunzioni straordinarie Quello che riguardava le forze di polizia era questo: all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"; Però doveva stare scritto comma 1148,lettera G | |
Da: Idoneoinv218 | 20/12/2018 09:52:43 |
Poi nelle assunzioni straordinarie è stato già deciso i concorsi che devono mettere Proprio per questo non gli stanno dando proroga poiché al 31/12/18 hanno altri 4/500 idonei non vincitori delle graduatorie decretate quest anno, persone già visitate. Quelli del 375 prorogare ancora la graduatoria sarebbe inutile anche perche quelle persone devono essere ancora visitate, quindi è la stessa cosa se facessero un concorso però la differenza è che facendo un concorso avranno gente più giovane Hai capito ora? | |
Da: Idoneoinv218 | 20/12/2018 09:53:40 |
La lettera E del comma 1148 non proroga le graduatorie ma altro sempre per i corpi di polizia | |
Da: Idoneo polpen | 20/12/2018 10:13:02 |
Per idoneoinv218 Io non ne so niente... Lettera e o g... Leggo proroghe ecc... Boh... Speriamo! | |
Da: marianna22 | 20/12/2018 11:43:49 |
salve nessuno ha notizie per quan riguarda il concorso 197 se ci saranno chiamate per gli idonei non vincitrori? | |
Da: Pinko Pallino Reputazione utente: +151 | 1 - 20/12/2018 12:04:35 |
Per Da: per voi 20/12/2018 00.12.31 C'è anche questo 1.0.5000/6 CATALFO, MATRISCIANO, MAIORINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO, GUIDOLIN, NOCERINO All'emendamento 1.0.5000, capoverso �«Articolo 1-bis�», al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: �«h-bis) al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, la validità di quelle approvate successivamente al l gennaio 2014 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati: 1) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019; 2) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020; 3) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020; 4) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021; 5) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021; 6) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal l gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dal giorno di approvazione di ciascuna di graduatoria.�». Questo riguarda solo la Pubblica Amministrazione... non le FF.PP.. | |
Da: Idoneo polpen | 20/12/2018 12:18:09 |
Per Centralino Lei sa se hanno fanno la proroga per il 375+80? | |
Da: Idoneoinv218 | 20/12/2018 12:44:23 |
X pinko pallino Doveva prorogare il comma 1148 lettera G per le proroghe dei concorsi delle forze armate con scadenza 31/12/18 ?? O sbaglio La proroga del comma 1148 lettera E è un altra proroga che riguarda sempre le forze di polizia giusto? Mi corregga | |
Da: Idoneo polpen | 20/12/2018 12:59:19 |
Per idoneoinv218 La cosa che interessa sapere è se c'è questa proroga per il 375 +80 o no? | |
Da: Ultimi | 20/12/2018 13:02:07 |
Per Idoneo polpen Sei nella graduatoria del 375+80? A parte scrivere e-mail e altro, mi sono attivato a creare un gruppo su whatsapp in modo da poterci scambiare delle info a tal proposito | |
Da: Idoneo polpen | 20/12/2018 13:08:58 |
Per ultimi Io ho alcuni amici che hanno. Fatto il 375... Ho. Chiesto e mi hanno detto. Che non vogliono mandare e-mail e niente perché sono dell'anno 83 e per loro addirittura non gli sembra giusto che aprono la graduatoria... Perché mi hanno detto hanno fatto. Tanti scorrimenti e se io in tutti questi anni non sono entrato non ha senso... Cose da pazzi mah | |
Da: Idoneoinv218 | 20/12/2018 13:20:30 |
Se non c'è la proroga al comma 1148 lettera G no Non ci sono proroghe ai corpi di forza di polizia | |
Da: Ferdinando Licata -banned!- | 20/12/2018 13:53:05 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Ultimi | 20/12/2018 15:03:12 |
Per Idoneo polpen 20/12/2018 13.08.58 Io ho alcuni amici che hanno. Fatto il 375... Ho. Chiesto e mi hanno detto. Che non vogliono mandare e-mail e niente perché sono dell'anno 83 e per loro addirittura non gli sembra giusto che aprono la graduatoria... Perché mi hanno detto hanno fatto. Tanti scorrimenti e se io in tutti questi anni non sono entrato non ha senso... Cose da pazzi mah Mah... | |
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