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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: ottavo nano21/09/2011 22:02:45
AUGURI ANCHE DALL'OTTAVO NANO, SIA A CRISCITTO CHE CRì DI BUON COMPLEANNO         E IN BOCCA AL LUPO.................

Da: pina 221/09/2011 22:37:48

Da: pina 221/09/2011 22:45:05
VOLEVO SMENTIRE LA NOTIZIA CHE RIGUARDA I DSGA DI MILANO CHE SONO NELLA GRADUATORIA DELLA MOBILITA', A SETTEMBRE NON ABBIAMO PRESO IL RUOLO, SEMPLICEMENTE SIAMO STATI CHIAMATI PRIMA DELLE ALTRE PERSONE CHE AVEVANO FATTO DOMANDA, INFATTI ANCHE NOI STIAMO ASPETTANDO. E PER FAVORE QUANDO LEGGETE LE CIRCOLARI INTERPRETATELE IN MANIERA CORRETTA

Da: pina 221/09/2011 22:45:15
VOLEVO SMENTIRE LA NOTIZIA CHE RIGUARDA I DSGA DI MILANO CHE SONO NELLA GRADUATORIA DELLA MOBILITA', A SETTEMBRE NON ABBIAMO PRESO IL RUOLO, SEMPLICEMENTE SIAMO STATI CHIAMATI PRIMA DELLE ALTRE PERSONE CHE AVEVANO FATTO DOMANDA, INFATTI ANCHE NOI STIAMO ASPETTANDO. E PER FAVORE QUANDO LEGGETE LE CIRCOLARI INTERPRETATELE IN MANIERA CORRETTA

Da: pina 221/09/2011 22:45:22
VOLEVO SMENTIRE LA NOTIZIA CHE RIGUARDA I DSGA DI MILANO CHE SONO NELLA GRADUATORIA DELLA MOBILITA', A SETTEMBRE NON ABBIAMO PRESO IL RUOLO, SEMPLICEMENTE SIAMO STATI CHIAMATI PRIMA DELLE ALTRE PERSONE CHE AVEVANO FATTO DOMANDA, INFATTI ANCHE NOI STIAMO ASPETTANDO. E PER FAVORE QUANDO LEGGETE LE CIRCOLARI INTERPRETATELE IN MANIERA CORRETTA

Da: pina 221/09/2011 22:45:23
VOLEVO SMENTIRE LA NOTIZIA CHE RIGUARDA I DSGA DI MILANO CHE SONO NELLA GRADUATORIA DELLA MOBILITA', A SETTEMBRE NON ABBIAMO PRESO IL RUOLO, SEMPLICEMENTE SIAMO STATI CHIAMATI PRIMA DELLE ALTRE PERSONE CHE AVEVANO FATTO DOMANDA, INFATTI ANCHE NOI STIAMO ASPETTANDO. E PER FAVORE QUANDO LEGGETE LE CIRCOLARI INTERPRETATELE IN MANIERA CORRETTA

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Da: nu shu 21/09/2011 23:31:17
x pina 2
grazie per la precisazione ........anch'io sapevo che anche a voi non hanno ancora dato il ruolo, penso che anche per voi si debba aspettare la firma della famosa certificazione di legge.

buona notte a tutto il forum !!!!

Da: criscito 22/09/2011 09:31:11
Per cs-aa mister k. Goya lisetta marcy tris AA speriamo e ottavo nano

Grazie di cuore ragazzi!

Da: stanca22/09/2011 10:18:05

Da: stanca22/09/2011 10:20:36
AUGURI CRISCITO!



IN  RITARDO.......
MA SINCERI.****************************************************************************************************************************************

Da: oooooo22/09/2011 11:18:30
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SIRACUSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Calafiore ha pronunciato la seguente sentenza
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1199/2008 R.G.A.C.L. promossa da
XXXXXXXXXXXXXXX rappresentato e difeso dall' Avv. Serena Lazzaro per procura a margine del ricorso introduttivo domiciliato presso lo studio della medesima in Siracusa RICORRENTE contro
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA
RICERCA in persona del Ministro p.t., - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE, in persona del dirigente p.t, - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI
SIRACUSA, in persona del dirigente p.t., ISTITUTO TECNICO INDUSTRAILE
ENRICO FERMI SIRACUSA in persona del Dirigente p.t. rappresentati e difesi, ex art.
417 bis c.p.c. dal Dirigente delegato e domiciliati presso l'U.S.P: di Siracusa RESISTENTI
OGGETTO: ALTRE IPOTESI.
All'udienza del 22.4.2009 le parti concludevano come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2008 il Prof. XXXXXXXXXX premesso che :
era già personale ATA a tempo indeterminato ed aveva sottoscritto contratto individuale di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art 59 comma 1 del contratto collettivo
nazionale di lavoro vigente ed aveva accettato l'incarico di assistente tecnico AR02 per n. 18 ore
settimanali fino al 30 giugno 2008;
1)con atto del 20 ottobre 2007 aveva, poi, assunto l'incarico in qualità di assistente tecnico AR02
per altre 18 ore presso l'Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Siracusa;
che, tuttavia, con atto del 30 novembre 2007 del Dirigente dell'Istituto medesimo era
stata revocata la nomina sulla scorta del parere dell'U.S.P. di Siracusa secondo cui ,1
personale con nomina a tempo indeterminato non può accettare una supplenza
temporanea a norma dell'art. 58 del c.c.n.l. ult. comma CCNL vigente;
che tale parere era illegittimo così come la revoca dell'incarico posto che a norma dell'art. 59
ult. comma del CCNL vigente " l'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa
disciplina prevista dal presente c.c.n.l. per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i
diritti sindacali";
che, pertanto, il ricorrente aveva diritto ai sensi dell'art 4 del D.M. 430/2000
(regolamento delle supplenze del personale ATA)al completamento dell'orano di lavoro
sino alle 36 ore e, pertanto, a prestare servizio in virtù dell'incarico originariamente
conferitogli sino al 30 giugno 2008;
che, pertanto, era stato esperito il rituale tentativo di conciliazione con esito negativo ;
che il ricorrente aveva, quindi, diritto ad ottenere il risarcimento del danno pari alle
retribuzioni spettanti oltre al danno morale, biologico ed a perdita di chances, interessi e
rivalutazione monetaria in misura non inferiore ad euro  10.000,00o a quella somma maggiore o
minore che sarebbe stata ritenuta dal Giudice ex art. 1226 c.c.
ciò premesso chiedeva:
1) dichiararsi il proprio diritto a prestare servizio per la durata
dell'incarico conferitogli sino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro
(ossia 36 ore) e pertanto, correlativamente prestare servizio sino al 30 giugno 2008;
2) conseguentemente condannarsi le Amministrazioni convenute al risarcimento del
danno pari alle differenze retributive non percepite sino al 30 giugno 2008 che quantificava
in euro  10.000,00 nonché all'ulteriore risarcimento per danni alla carriera, alla persona e perdita
di chances sia in vai contrattuale che extracontrattuale, oltre ad interessi e rivalutazione
monetaria sino al soddisfo. Vinte le spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute,
chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso avversario per infondatezza dello stesso.
In particolare, evidenziavano che la fattispecie ricadeva nella previsione dell'art. 59 del
CCNL Scuola 2007-2009 che prevedeva la possibilità per il personale A.T.A. a tempo
indeterminato di accettare un contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un
anno, mantenendo per tre anni la titolarità della sede;
i contratti a tempo determinato che si sarebbero potuti accettare sarebbero stati
esclusivamente quelli con durata fino al 30 giugno, cioè comunque disponibili sino all'intero
anno scolastico in quanto il personale interessato alla stipula del contratto avrebbe dovuto
fruire dell'aspettativa annuale, nel profilo abbandonato, per non più di tre anni.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza del 22.4.2009 come da separato
dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Va riconosciuto il diritto del ricorrente ad avere conferito l'incarico di assistente tecnico
AR02 presso l'Istituto Tecnico Enrico Fermi per 18 ore settimanali dalla data del
conferimento (20 ottobre 2007 ) e sino alla data del 15 marzo 2008, individuata dal
Dirigente Scolastico dell'Istituto E. Fermi quale data di rientro del titolare del posto. In tal
senso, infatti, è la ricostruzione dei fatti proposta dalle Amministrazioni convenute nella
memoria di costituzione.
Non si condivide l'interpretazione della normativa contrattuale collettiva fatta propria
dall'Amministrazione datrice di lavoro.
Invero, come è pacifico, l'art. 59 del c.c.n.l. quadriennio 2006-2009 del comparto scuola
prevede:
ART. 59 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL
PERSONALE IN SERVIZIO
1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola,
contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno,
mantenendo senza assegni, complessivamente per tre
anni, la
titolarità della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa
disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto
a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
L'Amministrazione ha inteso il riferimento " ai contratti a tempo determinato di durata
non inferiore ad un anno" come significativo della necessità che gli eventuali plurimi
contratti a tempo determinato- stipulati al fine di ottenere il completamento dell'orariosiano
tutti di durata annuale.
In verità tale conclusione non risulta in alcun modo necessitata né dalla lettera, né dalla
ratio della disposizione.
Il tenore testuale della disposizione, infatti, si riferisce alla facoltà concessa al personale
ATA titolare di sede di stipulare , genericamente, contratti a tempo determinato di durata
non inferiore ad un anno ( scolastico), mantenendo per non più di tre anni la titolarità della
sede.
E'evidente che la disposizione consente che si effettui tale scelta solo se il contratto a
tempo determinato abbia la durata minime di un anno. Di certo, però, ciò non vuol dire
che il dipendente debba necessariamente accettare più contratti a termine, né tanto meno
che in caso di pluralità di contratti a termine la loro durata sia ( per ciascuno di essi) almeno
annuale.
Anzi, l'espresso riferimento contenuto nel secondo comma dell'art. 58 in esame, relativo
alla consequenziale applicazione della disciplina prevista dal c.c.n.l. per i contratti a tempo
determinato, determina gli effetti contrari quelli sostenuti dalle Amministrazioni convenute.
Neppure si colgono le ragioni organizzative e didattiche paventate dalla difesa
delle Amministrazioni a giustificazione dell'interpretazione sostenuta.
Tali finalità, certamente espressive della necessità di garantire il buon
andamento dell'amministrazione scolastica, sono tutelate proprio dalla necessità
di consentire la possibilità del congedo a fronte di un contemporaneo impegno almeno di
durata annuale.
La conciliabilità del contratto annuale a tempo determinato con altri contratti a tempo
determinato, poi, è oggetto della specifica disciplina richiamata dal secondo comma dell'art.
58 c.c.n.l. e non interferisce in alcun modo con quanto affermato, nel primo comma.
In ordine al risarcimento del danno richiesto, tuttavia, deve darsi atto che trattasi di danno
contrattuale derivante da illegittimo recesso per cui va risarcito il danno
derivante dall'inadempimento ex art. 1218 c.c. quale interesse positivo all'esatto adempimento.
Tuttavia, trattandosi di prestazioni corrispettive va corrisposto l'importo delle retribuzioni
maturate dalla data in cui il dipendente ha messo a disposizione le proprie energie lavorative
mettendo in mora l'Amministrazione.
Tale messa.in mora non risulta essere in atti.
Neppure vi è alcuna specifica indicazione dei contenuti oggettivi dell'asserito danno alla
carriera, alla persona e per perdita di chances.
Ciò rende inaccoglibile, per difetto di allegazione prova, la pretesa in applicazione dei
principi espressi da Cass. 6572/2006.
Secondo la Cortre, infatti, in tema di demansionamento e di
dequalifìcazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento
del danno professionale , biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non
ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere
da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle
caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è
subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente
accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura
non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare
areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri,
inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua
personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti
dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla
complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravita,
conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione,
frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione
professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti
l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di
vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento
logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto
ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a
quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento
presuntivo e nella valutazione delle prove.
Le spese vanno compensate in relazione alla parziale soccombenza del ricorrente ed alla
natura complessa dell'attività di interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive
invocate. P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto di XXXXXXX a mantenere
l'incarico di assistente tecnico AR02 presso l'Istituto Tecnico Enrico Fermi per 18 ore
settimanali dalla data del conferimento ( 20 ottobre 2007 ) e sino alla data del 1 5 marzo
2008 e, per l'effetto, dichiara illegittima la revoca del predetto incarico;
rigetta ogni altro capo della domanda;
dichiara compensate le spese.
Siracusa, 22.4.2009

Da: awa22/09/2011 11:37:58
smettetela di fare copia-incolla

Da: raganella22/09/2011 12:32:34
Cosa ne pensate?

La sostituzione del DSGA su posti vacanti e disponibili è una materia che, nonostante il recente intervento del MIUR (vedi Nota Prot.6568 del 5/agosto/2011 rivolta ai Direttori Regionali degli U.S.R.) resosi  necessario in quanto l'Art.11/bis dell'ipotesi di C.C.N.I  2010/2011 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA  non era stato ammesso a certificazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, non è  stata trattata dai vari USR e UST d'Italia in maniera univoca.
Ciò  ha condotto a risultati assolutamente differenti nelle varie Regioni data la disparità di valutazione dei titoli (culturali e di servizio) dei soggetti aspiranti alla sostituzione di cui sopra.
La Direzione Generale per il personale Scolastico è intervenuta sull'argomento , che fino allo scorso anno era materia di contrattazione, con la Nota sopracitata, fornendo ai Direttori dei vari U.S.R. d' Italia indicazioni per la predisposizione degli elenchi provinciali del personale aspirante all'incarico di DSGA.
Secondo la Nota, i criteri che i Direttori regionali sono tenuti ad adottare, dopo apposita informativa alle O.O.S.S, devono essere " finalizzati, oltre che al riconoscimento dei titoli culturali ed ai crediti professionali, anche alla valorizzazione delle esperienze lavorative nel profilo di DSGA. Devono altresì favorire, nell'ambito di ciascuna delle fattispecie suindicate, la precedenza nella nomina a favore degli A.A. inseriti nelle graduatorie per la Mobilità Professionale nel profilo di DSGA di cui al C.C.N.L. del 3 Dicembre 2009, nonché dei titolari delle posizioni economiche".
Le indicazioni contenute nella citata Nota ministeriale, pur essendo razionali ed equilibrate si sono prestate però a diverse  interpretazioni da parte degli U.S.R.  e la conseguenza è stata quella della predisposizione di elenchi provinciali stilati utilizzando i metodi e i criteri più disparati.
Alcune Regioni, ad esempio, hanno considerato come requisito  prioritario il possesso del titolo di studio specifico per l'accesso all' area D , altre hanno esclusivamente valorizzato le esperienze lavorative da DSGA, non tenendo conto della Laurea, altre ancora non hanno operato la distinzione fra il possesso dalla 1^ e della 2^ posizione economica o non hanno tenuto conto della inclusione nella graduatoria per la Mobilità professionale da B a D.
Il mio caso può essere considerato emblematico:
A.A. dall 'a.s. 2009/2010, avendo chiesto ed ottenuto il passaggio dal profilo di A.T. (svolto per 19 anni), in possesso del titolo specifico per l'accesso all'area D (laurea in Giurisprudenza V.O.), titolare della 2 ^ posizione economica, ottengo la 34^ posizione in una graduatoria di 35 aspiranti .
Penultima , preceduta da aspiranti non in possesso né della seconda posizione economica, né della Laurea.
Nella mia regione (Sicilia) infatti è stato adottato il seguente criterio:
Per ogni mese di sostituzione di DSGA            Punti 3
Per ogni mese di servizio di A.A.                Punti 0,5
Laurea di accesso                        Punti 30
2^ posizione economica                    Punti 3
E' palese come questo criterio valorizzi ESCLUSIVAMENTE le esperienze acquisite nel profilo di DSGA:
1 anno di sostituzione = 1 laurea Specialistica
E' legittimo chiedersi allora:
Se per il profilo di DSGA la Sequenza contrattuale per il personale ATA ( art 62 del CCNL 29/11/2007 del Comparto Scuola) prevede come requisito culturale per l'accesso all'area D (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) la Laurea specialistica in Giurisprudenza, in Scienze Politiche sociali ed Amministrative e in Economia e Commercio o titoli equipollenti, perchè questo stesso titolo, in alcune Regioni, non viene preso in considerazione (anzi è considerato carta straccia) al momento della predisposizione dell'Elenco provinciale per la sostituzione DSGA?
Sarebbe auspicabile un ulteriore intervento da parte del MIUR onde evitare ulteriori ingiustizie e far sì che situazioni analoghe vengano trattate allo stesso modo in tutto il territorio italiano.


Da: criscito 22/09/2011 13:51:40
Grazie stanca!!!!

Da: sarabel 22/09/2011 16:54:54
Auguri Emanuele e scusa per il ritardo!!!!
ormai mi resta veramente poco tempo per essere qui con voi tutti i giorni e a tutte le ore!!!!
  Arrivo a casa stanchissima credimi ..
un abbraccio sincero e l'augurio che presto avrai quello che desideri...
ciao ;) Sara

Da: philippe 22/09/2011 18:15:59
nella mia scuola è arrivata in utilizzo un assistente amministrativo che hanno inserito nella graduatoria di utilizzo per dsga il 31 agosto con la proposta di nomina di contratto a tempo indeterminato, come assistente amministrativo, dal 01/09/2011, secondo voi l'usp poteva dagli l'incarico di dsga per l'anno scolastico 2011/2012 senza titolo per l'area????? boh secondo me questi sono i misteri dell'Italia ......

Da: criscito 22/09/2011 18:26:45
thanks sara... ;)

Da: cs-aa22/09/2011 18:43:22
x philippe

scusa cosa vorresti dire che non è di ruolo come aa?
mi sembra assurdo che gli diano l'utilizzo di dsga senza essere di ruolo come aa?
O forse ho capito male io? Cosa vuol dire proposta di immissione in ruolo 2011/2012 come aa e utilizzo dsga senza avere il ruolo aa.?

Da: antobel822/09/2011 18:56:12
ciao a tutti mi sbaglio o molte persone che di solito sono in questo forun è da un po di giorno che non li leggo, dove siete ?avete qualche notizia niente di nuovo ?

Da: Mister K22/09/2011 19:03:34
Sarà il caso di sollecitare i sindacati, che tanto hanno fatto per far immettere in ruolo i propri iscritti della 1 fascia, magari inviando delle e.mail. Che ne pensate?

Da: Oooooooo22/09/2011 19:38:51
X philippe  se l'AA é in utilizzazione deve essere sicuramente di ruolo, e pertanto può avere, se inserita in grad. o benificiaria dell'art.2, l'incarico di Dsga.

Da: aspettandogodot22/09/2011 20:02:03

Da: aspettandogodot22/09/2011 20:06:45
auguri  criscito!!
sai, ricordo ancora, il dispiacere che mi hai procurato. E tu?
lo so, non dovrei, mi sento una femminuccia....
in bocca al lupo

Da: philippe 22/09/2011 20:44:54
x Ooooooooooo
x cs- aa
allora vi spiego è stata inserita il 31/08/11 non so come dall'usp ( tanto loro nella nostra repubblica sono i capi assoluti fanno le leggi e le interpretano come vogliono)  nella graduatoria per l'utilizzo  avendo preso la nomina di contratto a tempo indeterminato come assistente amministrativo il 26 agosto 2011.... avendo preso il ruolo come assistente amministrativonon è beneficiario dell'art. 2

Da: raganella22/09/2011 21:48:58
X philippe

ci sono provveditorati che dovrebbero essere immediatamente chiusi per Associazione a delinquere ( alcuni addirittura di stampo mafioso)!!!

Da: criscito 22/09/2011 23:23:35
aspettandogodot, ma nn mi hai già fatto gli auguri? sotto altra spoglia? va bene cmq grazie e perdonami  se puoi per quel giorno, cara, a volte la fretta nel leggere le cose gioca brutti scherzi... ;)

Da: pino196322/09/2011 23:25:51
come si svolge il procedimento di controllo?

Il procedimento inizia con l'invio dell'atto sottoposto a controllo al competente ufficio della Corte dei conti.
Ove l'atto sia ritenuto legittimo, la Corte lo ammette al visto e alla registrazione. Da quel momento l'atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.
Nell'eventualità in cui la Corte dubiti della legittimità dell'atto inizia una fase del procedimento disciplinata, da ultimo, dalla legge 24 novembre 2000 n. 340 che, per evitare ritardi nel compimento dell'azione amministrativa, deve essere ultimata entro termini perentori (sessanta giorni, salvo eccezionali ipotesi di sospensione).

Da: pino196322/09/2011 23:25:52
come si svolge il procedimento di controllo?

Il procedimento inizia con l'invio dell'atto sottoposto a controllo al competente ufficio della Corte dei conti.
Ove l'atto sia ritenuto legittimo, la Corte lo ammette al visto e alla registrazione. Da quel momento l'atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.
Nell'eventualità in cui la Corte dubiti della legittimità dell'atto inizia una fase del procedimento disciplinata, da ultimo, dalla legge 24 novembre 2000 n. 340 che, per evitare ritardi nel compimento dell'azione amministrativa, deve essere ultimata entro termini perentori (sessanta giorni, salvo eccezionali ipotesi di sospensione).

Da: cs-aa23/09/2011 10:40:40
x philippe
ok adesso tutto chiaro!
penso sia regolare,( penso tra" ") e non è il primo c'è stato anche un altro caso,ed essendo benificiario dell' art.2 ed essendoci posti vacanti vengono coperti da quest'ultimi.Ma comunque è di ruolo.

Da: lupo cattivo23/09/2011 13:15:37
auguri a tutti e chi di speranza vive disp... muor....

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