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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: sempronio | 26/08/2011 13:21:43 |
Ciao al forum! Anche se andassi ad occupare la PEGGIOR SEDE rimasta, so che per un anno ( e poi sempre,spero) sarà SOLO, PIACEVOLMENTE, MERITATAMENTE ED UNICAMENTE MIA! Per noi della mobilità resterà solo lo scarto; ma, sarà solo per un solo anno e poi, speriamo bene, il Paradiso ci aspetta, dopo tanta attesa fra studio, attesa di essere convovati, invidiati da altri colleghi meno fortunati ( ma, non vedono che i posti che ci hanno riservato solo solo briciole rispetto ai doc. inidonei!), ecc,ecc,. Con l'augurio che tutte le nostre attese possano essere al più presto realizzate, auguro a tt un felice anno scolastico! :-))))) | |
Da: pavoncella | 26/08/2011 13:37:19 |
X criscito... GIA'!!!i Chi va' da un buon avvocato ottiene qualcosa !!!chi non si affida come hai detto tu alla giurisprudenza resta fuori!!!ciao | |
Da: sconsy | 26/08/2011 13:47:12 |
dicci pavoncella come possiamo fare pwer metterci tutti assieme e fare un "bel" ricorso..... | |
Da: pavoncella | 26/08/2011 14:00:41 |
x sconsy io non so come funziona, ma penso che bisogna farlo ognuno all'usp di appartenenza!! non so onestamente qual'è il migliore modo di agire ..Criscito tu che ne pensi?? | |
Da: criscito | 26/08/2011 14:22:45 |
Quando ho parlato dell'opportunità di rivolgersi ad un avvocato, l'ho fatto riferendomi alla situazione di chi a sostenuto la formazione posizionandosi utilmente per essere immesso in ruolo ma nn trovando riscontro dell'area richiesta. Mi riferivo agli assistenti tecnici, quindi, che hanno subito il torto ulteriore di nn essere stati avvisati preventivamente che avrebbero sostenuto una formazione inutilmente, a prescindere dalla loro collocazione in graduatoria, per il resto chiunque ritiene di sentirsi defraudato può fare ricorso, avverso il miur, o ambiti territoriali... | |
Da: criscito | 26/08/2011 14:24:00 |
* ha sostenuto, mi sono mangiato l'acca, scusate... | |
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Da: BimBumBam | 26/08/2011 14:25:00 |
Tale intesa verrà ora inviata, correlata da una relazione tecnica predisposta dal MIUR, al Ministero della Funzione Pubblica e dell'Economia secondo quanto prevede il comma 2 dell'art. 40-bis del DLgs n. 165/01, modificato dal DLgs n. 150/09, per l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva. Solleciteremo il MIUR affinché la procedura di vidimazione non subisca intoppi al fine di garantire l'interesse generale di buona amministrazione e del riconoscimento individuale di legittime aspettative che per una volta coincidono. (da Flc-Cgil) Speriamo che la risposta arrivi al più presto! | |
Da: UFFA! | 26/08/2011 14:48:34 |
Soldi buttati perché non era scritto da nessuna parte che il contingente da formare era equivalente al numero da formare. Anzi, era ben chiaro, prima dell'applicazione del DL 150/2010, che le graduatorie dei formati sarebbero state INTEGRATE e AGGIORNATE. E COME SI POTEVANO AGGIORNARE E INTEGRARE, secondo voi? SOLO CON UN ALTRO CCNI E CON UN ALTRO CONCORSO. Ora il DL 150 ha disapplicato i vecchi CCNI. Farne uno simile non sarà più possibile perché comunque i passaggi di profilo non sono altro che concorsi, e i concorsi si fanno rispettando l'art. 97 Cost. Infine, vi siete chiesti quanti sono, provincia per provincia, quelli che hanno superato i test? Andatevi a vedere le graduatorie dell'epoca. Non basterebbero i pensionamenti di tutto il personale AA o AT di ruolo. Per ultimo: le prove selettive si fanno sempre quando si presume un numero di candidati molto superiore ai posti disponibili. Chi riesce ad entrarci bene, gli altri devono aspettare il prossimo turno. QUESTA é la regola per tutti i concorsi pubblici, sia interni che esterni. Il superamento dei test non dà diritto a nessuna ipoteca su una sicura immissione in ruolo. Se avete voluto credere IL CONTRARIO, pazienza, ma non mi sembra il caso di prendersela con tutti. | |
Da: UFFA! | 26/08/2011 14:53:05 |
MI CORREGGO: Soldi buttati perché non era scritto da nessuna parte che il contingente da formare era equivalente al numero DI CHI AVEVA SUPERATO I TEST PRESELETTIVI. | |
Da: tecnico senza area | 26/08/2011 15:07:28 |
in poche parole a quelli come me e tanti altri ke ho visto qui nel forum, ke x colpa di un' area ke nn cè nel ns organico di diritto (e qui ce ne sarebbe da dire sui dirigenti scolastici.....) saltiamo il giro.....prima il sindacato(nn più affidabili) mi ha detto ke cmq nn scompare qst graduatoria. ma rimane lì x sempre. sarà l' ennesima bufala????? | |
Da: criscito | 26/08/2011 15:13:09 |
Agisci, nn dar retta ai racconta favole, la graduatoria nn diverrà permanente, tant'è che c'è stato bisogno di una proroga di un altro anno per immettere in ruolo il resto del contingente formato. | |
Da: tecnico senza area | 26/08/2011 15:15:58 |
la cgil mi ha detto ke cmq ho 1 punto di idoneità x conseguimento idoneità concorso. bella consolazione di sto .............!!!! e poi bisogna vedere in ql domande posso inserirlo. mi risulta che chi era anche nella 24 mesi qnd ha fatto aggiornamento nn gli è stato contato. quindi????????? sto punto lo uso x la raccolta benzina????? | |
Da: Fut aa | 26/08/2011 15:22:55 |
Napoli rispettato in cont di prima fascia 224 + 13 ris Tec 42+ 18 ris Ora dovrebbero incrementarli con i residui della mob | |
Da: Topazio | 26/08/2011 15:22:59 |
x tutti i Tecnici Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl del personale del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007. MOBILITA' PROFESSIONALE procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall'area inferiore all'area immediatamente superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 Articolo 1 destinatari 1.1. Il presente Contratto, in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale, ex articolo 62 CCNL/2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, regola i criteri, le procedure e le modalità per la mobilità professionale, da un'area inferiore all'area immediatamente superiore, del personale appartenente alle aree contrattuali "A", "B" e "C" di cui alla Tabella "C" allegata al citato CCNL/2007. Alle procedure concernenti tale mobilità è ammesso a partecipare anche il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nonchè quello collocato fuori ruolo, a qualsiasi titolo ovvero in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza. Articolo 2 criteri generali 2.1. La mobilità professionale avviene previo superamento di un esame finale, da sostenere a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale utilmente collocato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il superamento di una prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dall'interessato. 2.2. La mobilità viene attivata, con cadenza biennale a partire dall'a.s. 2009/2010 per una quota che, in prima dell'applicazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, è fissata in misura corrispondente a quanto previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 rispetto ai posti individuati come vacanti e disponibili in ciascuna provincia ed in ciascuna area professionale. Detta percentuale può essere successivamente rideterminata in sede di contrattazione nazionale, prima dell'avvio di ciascuna procedura biennale, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 in relazione: · al numero dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, riferiti alle aree interessate alle operazioni di mobilità di cui al presente contratto; Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico · ai posti disponibili e vacanti; · alla serie storica dei pensionamenti". 2.3. I posti da prendere in considerazione per le operazioni di cui al precedente comma 2 sono quelli vacanti e disponibili con riferimento all'organico di diritto dell'anno scolastico in corso al momento dell'attivazione della mobilità professionale nonché quelli presuntivamente relativi all'anno scolastico immediatamente successivo. SECONDO ME POTREBBE USCIRE UN ALTRO BANDO NEL 2012/2013 | |
Da: assoluto1932 | 26/08/2011 15:29:14 |
Domanda semplice ... semplice.... durante il periodo di prova si possono accettare supplenze (annuali, al 30 giugno , fino all^avente diritto) Grazie a tutti | |
Da: Fut aa | 26/08/2011 15:29:28 |
Stop Aggiungi anche l'art 9 dove si evince che le grad sono aggirabili ed integrabili E questo contratto e' tutt'ora valido . | |
Da: Topazio | 26/08/2011 15:31:39 |
il ccni è lungo ma ad un certo punto dice 9.6. Le graduatorie relative alla mobilità professionale sono periodicamente aggiornate ed integrate con la cadenza indicata all'articolo 2. ora ve lo allego tutto e a chi serve ci consultiamo tutti insieme | |
Da: Topazio | 26/08/2011 15:35:46 |
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl del personale del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007. MOBILITA' PROFESSIONALE procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall'area inferiore all'area immediatamente superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 Articolo 1 destinatari 1.1. Il presente Contratto, in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale, ex articolo 62 CCNL/2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, regola i criteri, le procedure e le modalità per la mobilità professionale, da un'area inferiore all'area immediatamente superiore, del personale appartenente alle aree contrattuali "A", "B" e "C" di cui alla Tabella "C" allegata al citato CCNL/2007. Alle procedure concernenti tale mobilità è ammesso a partecipare anche il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nonchè quello collocato fuori ruolo, a qualsiasi titolo ovvero in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza. Articolo 2 criteri generali 2.1. La mobilità professionale avviene previo superamento di un esame finale, da sostenere a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale utilmente collocato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il superamento di una prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dall'interessato. 2.2. La mobilità viene attivata, con cadenza biennale a partire dall'a.s. 2009/2010 per una quota che, in prima dell'applicazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, è fissata in misura corrispondente a quanto previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 rispetto ai posti individuati come vacanti e disponibili in ciascuna provincia ed in ciascuna area professionale. Detta percentuale può essere successivamente rideterminata in sede di contrattazione nazionale, prima dell'avvio di ciascuna procedura biennale, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 in relazione: · al numero dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, riferiti alle aree interessate alle operazioni di mobilità di cui al presente contratto; Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico · ai posti disponibili e vacanti; · alla serie storica dei pensionamenti". 2.3. I posti da prendere in considerazione per le operazioni di cui al precedente comma 2 sono quelli vacanti e disponibili con riferimento all'organico di diritto dell'anno scolastico in corso al momento dell'attivazione della mobilità professionale nonché quelli presuntivamente relativi all'anno scolastico immediatamente successivo. Articolo 3 uffici competenti 3.1. Gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Uffici scolastici provinciali e con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, provvedono, per le province di rispettiva competenza, all'attuazione del presente Contratto nelle relative modalità operative. 3.2. Le procedure selettive di cui all'articolo 6 sono organizzate dagli Uffici scolastici regionali e dagli Uffici scolastici provinciali, secondo quanto stabilito dal presente Contratto. 3.3. Le attività di formazione di cui all'articolo 7 sono organizzate secondo il modello generale previsto dall'intesa stipulata il 20 luglio 2004 e le modifiche e le integrazioni definite nell'allegato tecnico che fa parte integrante del presente Contratto. 3.4. Le attività in presenza dei percorsi formativi sono gestite, su base territoriale, dagli Uffici scolastici regionali mentre l'ambiente di apprendimento telematico, per la componente formativa a distanza, è organizzato dall'Amministrazione centrale. Articolo 4 campo di applicazione - presentazione delle domande 4.1. Alle procedure selettive di cui all'articolo 2.1. può partecipare: · il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione; · il personale in possesso del titolo di studio individuato dalla tabella di cui all'articolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, per l'accesso al medesimo profilo di appartenenza e dell'anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza. In alternativa al servizio nel profilo di appartenenza è ritenuto valido, al fine della partecipazione alla mobilità professionale, esclusivamente il servizio prestato nella qualifica professionale per la quale si chiede la mobilità . L'aspirante che chieda l'accesso al posto di assistente tecnico per i laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido" deve essere in possesso, ad integrazione del titolo di studio previsto per l'accesso alla specifica area, del patentino per la conduzione di caldaie a vapore. Parimenti, per accedere al laboratorio di "conduzione e manutenzione di autoveicoli" gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio previsto, della patente di guida "tipo D" con relativo certificato di abilitazione. 4.2. L'accesso alla procedura di selezione avviene a domanda dell'interessato, da presentare nella scuola di servizio secondo modalità da definire a cura del Ministero, anche con riferimento a quanto disciplinato al comma 5 del presente articolo. La domanda può essere Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico prodotta per una sola provincia, anche per più profili professionali. Nel caso di scelta di provincia diversa da quella di servizio, la domanda deve essere inoltrata direttamente a cura dell'interessato, all'Ufficio scolastico provinciale della provincia prescelta. 4.3. Il termine di presentazione delle domande è fissato in 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di indizione della procedura nel sito internet del MIUR. La pubblicazione avviene a cura dell'Amministrazione entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto. 4.4. I titoli valutabili e i relativi punteggi, ai fini dell'inserimento nella graduatoria prevista dall'articolo 2 sono indicati nelle Tabelle A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, che costituiscono parte integrante del presente Contratto. 4.5. La valutazione dei titoli validi ai fini dell'inserimento negli elenchi provinciali per la partecipazione alle attività di formazione di cui al successivo articolo 7 è effettuata sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dal partecipante in apposita scheda/domanda ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni. Il dirigente dell'istituzione scolastica competente dispone per l'acquisizione della domanda al sistema informativo del MIUR. 4.6. Ai fini di cui ai precedenti commi, la domanda di partecipazione, corredata dall'apposita scheda valutativa, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato utilizzando l'apposito modello (Allegato n. 1). 4.7. L'Amministrazione scolastica periferica effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 5 elenchi provinciali per la partecipazione alle attività di formazione 5.1. L'accesso ai percorsi formativi avviene previo superamento di una prova selettiva e per effetto della successiva valutazione dei titoli di cui al comma 2. 5.2. Il punteggio ottenuto nella prova selettiva, integrato con quello derivante dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali, costituisce il punteggio complessivo con cui ogni aspirante viene inserito nell'elenco provinciale del personale ammesso ai percorsi formativi di cui all'articolo 7. L'elenco provinciale è formulato, per ciascun profilo professionale, secondo l'ordine decrescente del punteggio suindicato. In caso di parità di punteggio, si applicano le precedenze di legge. 5.3. Entro trenta giorni dall'effettuazione dell'ultima prova selettiva gli Uffici scolastici provinciali, sulla base dei dati acquisiti attraverso procedura informatizzata dalle singole istituzioni scolastiche, pubblicano, al proprio Albo, gli elenchi provinciali provvisori. Entro cinque giorni, gli interessati possono inoltrare reclamo, agli Uffici scolastici provinciali competenti, esclusivamente avverso eventuali errori materiali inerenti la posizione in graduatoria. Con successivo decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, o del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, a tal fine delegato, sono approvati gli elenchi provinciali definitivi di cui al comma 2. Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico 5.4. Il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8, in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità , di cui all'articolo 2.2., il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento. Art. 6 prove selettive 6.1. La prova selettiva attribuisce un massimo di 30 punti e si intende superata con il punteggio minimo di 24 punti. Tale prova viene effettuata mediante somministrazione di test, secondo le modalità definite nell'allegato tecnico costituente parte integrante del presente Contratto. 6.2. Le prove selettive, realizzate con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e somministrate on line, vengono effettuate preferibilmente presso i laboratori scolastici utilizzati per il conseguimento della patente europea del computer. Le medesime sono erogate nel rispetto di sperimentate regole sulla sicurezza informatica e sulla protezione di dati riservati, con modalità che ne garantiscano l'affidabilità ed il sicuro riferimento al rispettivo aspirante. 6.3. La prova è realizzata attraverso la somministrazione di un questionario le cui domande sono scelte casualmente, per ogni partecipante, tra quelle disponibili in una apposita banca dati che contiene l'intera raccolta delle domande possibili, con le relative risposte. 6.4. La prova selettiva ha carattere formativo. La collezione delle possibili domande e delle risposte è pubblicata e resa disponibile dal sito intranet del Ministero, onde consentire a tutti di conseguire una congrua preparazione tramite l'apprendimento autogestito. 6.5. Le prove selettive di cui al presente articolo sono finanziate secondo le modalità indicate all'articolo 7, comma 6. Articolo 7 corsi di formazione 7.1. I percorsi formativi per i passaggi dall'area di appartenenza a quella superiore sono organizzati secondo il modello generale concordato nell'Intesa stipulata il 20 luglio 2004 e definito nell'Allegato Tecnico che fa parte integrante del presente Accordo. 7.2. I corsi sono strutturati secondo le seguenti articolazioni: - Passaggio all'area B ed all'area C: 60 ore, di cui almeno 30 in presenza e le restanti a distanza con l'ausilio di procedure telematiche. - Passaggio all'area D: 100 ore, di cui almeno 50 in presenza e le restanti a distanza con l'ausilio di procedure telematiche 7.3. La formazione prevista dal presente contratto per i passaggi dall'area di appartenenza a quella superiore è considerata servizio a tutti gli effetti. Parimenti, i candidati che partecipano Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico alle prove d'esame ed il personale addetto allo svolgimento delle prove sono in servizio a tutti gli effetti. In ogni caso, qualora le attività formative siano effettuate in orario pomeridiano ovvero non rientrante nel normale orario di servizio, possono essere approntate apposite turnazioni del personale interessato, al fine di non concretizzare aggravio di spesa per la corresponsione dei compensi previsti per il lavoro straordinario. Per il medesimo scopo, l'espletamento di tali attività non deve comportare nomina di personale supplente. 7.4. I contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, con particolare riferimento alla specifica configurazione dei momenti in presenza, possono essere ulteriormente determinati rispetto a quanto previsto nell'Allegato Tecnico, dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 7 della citata Intesa 20 luglio 2004, rinnovata con DDG del 10 luglio 2008. 7.5. I momenti in presenza dei corsi formativi, le prove selettive e gli esami finali sono organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali che li finanziano prioritariamente: - con gli stanziamenti a favore degli Uffici Scolastici Regionali per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA; - con gli stanziamenti previsti in bilancio in favore degli Uffici Scolastici Regionali per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola. 7.6. In sede di contrattazione regionale può essere concordato che le procedure di formazione del personale interessato ai passaggi dall'area di appartenenza a quella superiore, ivi comprese le prove selettive e gli esami finali, siano finanziate, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 63, c. 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007. Art 8 esami finali 8.1. Concluso positivamente il corso di formazione, gli aspiranti sono ammessi a sostenere l'esame finale di cui all'articolo 2.1. Tale esame verte sugli argomenti che hanno costituito oggetto del percorso formativo e sull'attività da svolgere nel profilo superiore 8.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per tutti i profili professionali l'esame consiste in un colloquio riguardante i contenuti di un elaborato predisposto dal corsista su un argomento scelto tra quelli svolti nel corso di formazione ed in una prova pratica avente le finalità di verificare il livello di preparazione in possesso del corsista. 8.3. Per il profilo di assistente tecnico le prove pratiche devono essere formulate tenendo conto delle aree di laboratorio corrispondenti ai titoli di studio prodotti dai candidati. Qualora il candidato abbia presentato titoli di studio che diano accesso a più aree di laboratorio deve essere ammesso a sostenere una prova pratica con riferimento ad una unica area di propria scelta. 8.4. L'esame finale si intende superato con il punteggio minimo di 24/30". Articolo 9 graduatorie provinciali del personale idoneo alla mobilità 9.1. Il punteggio ottenuto nella prova finale, integrato con quello derivante dalla prova selettiva e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali già valutati per l'ammissione al corso di formazione, secondo i parametri di cui alle Tabelle A1, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, costituisce il punteggio complessivo con cui il candidato viene inserito nella graduatoria provinciale provvisoria, valida per la mobilità professionale. In caso di parità di punteggio si applicano le precedenze di legge. L'inserimento nella graduatoria viene effettuato in ordine decrescente. 9.2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione all'Albo della graduatoria provvisoria, gli interessati possono inoltrare reclamo agli Uffici scolastici provinciali competenti, esclusivamente avverso eventuali errori materiali inerenti la posizione in graduatoria. 9.3. Con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, o del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, a tal fine delegato, sono approvate e rese pubbliche, all'Albo degli Uffici scolastici regionali e a quelli provinciali, le graduatorie provinciali definitive. Dette graduatorie sono rese consultabili anche via internet e al sito intranet del MIUR. Nella graduatoria relativa al profilo di assistente tecnico a fianco di ciascun nominativo deve essere indicato anche il titolo di studio codificato secondo l'allegato al D.M. 75/01 prodotto per l'accesso ai laboratori. 9.4. Il personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 3 consegue la mobilità professionale in ragione dei posti annualmente autorizzati per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale. Per quanto riguarda gli assistenti tecnici sono nominati in base alla graduatoria e nel limite dei posti messi a mobilità professionale, coloro che abbiano prodotto il titolo di accesso corrispondente ad una area disponibile, a scelta dell'interessato. 9.5. Avverso il provvedimento conclusivo della procedura di cui al comma precedente, ovvero avverso il decreto di approvazione della graduatoria definitiva di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. 9.6. Le graduatorie relative alla mobilità professionale sono periodicamente aggiornate ed integrate con la cadenza indicata all'articolo 2. Articolo 10 copertura dei posti disponibili per la mobilità professionale Alla copertura dei posti disponibili nelle singole dotazioni si provvede utilizzando le graduatorie di cui all'articolo 9, dopo avere prioritariamente scorso, ove vigenti, le graduatorie di cui all'art. 6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n. 124/99. A queste ultime graduatorie sono riservate le aliquote del 40% per il passaggio dall'area A all'area B e del 30% per il passaggio alle altre aree. Articolo 11 mobilità professionale per l'area C La procedura della mobilità di cui al presente articolo è disposta, con i tempi e le modalità previste dall'articolo 4, a seguito della determinazione degli organici dei profili professionali dell'area "C". Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico Articolo 12 norma di prima applicazione per l'area D 12.1. In attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area "C" di cui all'articolo 11, in prima applicazione, alle procedure di mobilità per l'area D è ammesso a partecipare: a) Il personale appartenente all'area B in possesso del titolo di studio specifico per l'accesso previsto nella Tabella di cui all'articolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008; b) Il personale appartenente all'area B in possesso del titolo di studio per l'accesso alle aree immediatamente superiori con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore ai 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 2 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA; c) Il personale appartenente all'area B in possesso di un diploma di maturità e con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 3 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA. d) Il personale individuato nell'articolo 1, comma 3, della sequenza contrattuale 8 marzo 2002. Ai fini della valutazione del servizio utile per il computo dell'anzianità , per l'accesso alle procedure, del personale di cui alle lettere b) e c), si intende valido a tutti gli effetti il servizio prestato in altro profilo professionale ai sensi degli articoli 47 e 58 del CCNL/2003, degli articoli 47 e 59 del CCNL/2007 nonché dell'articolo 11bis del CCNI/2005 e ss. sulla mobilità avente effetto limitato all'anno scolastico. 12.2. Nelle realtà territoriali in cui le graduatorie di cui all'articolo 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124 sono esaurite, la percentuale prevista nel comma 2, del precedente articolo 2, è elevata fino al cinquanta per cento. Roma, 3 dicembre 2009 LA PARTE PUBBLICA: LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI: f.to Luciano Chiappetta __________________________ f.to FLC CGIL ___________________________________ f.to CISL SCUOLA ___________________________________ f.to Giuseppe Raieta __________________________ f.to UIL SCUOLA ___________________________________ f.to Giampaolo Pilo f.to SNALS-CONFSAL ___________________________________ __________________________ f.toGILDA-UNAMS ____________________ | |
Da: Fut aa | 26/08/2011 15:36:48 |
Questo contratto non e' stato letto neanche dai sindacati che l'hano firmato | |
Da: Fut aa | 26/08/2011 15:36:58 |
Questo contratto non e' stato letto neanche dai sindacati che l'hano firmato | |
Da: Dharma | 26/08/2011 15:50:26 |
Per tutti i non formati della sfigatissima mobilità , in risposta a Rafmesol1 Se quello che dici è vero, non avrebbe senso secondo voi fare una raccolta firme almeno provincia per provincia, almeno per quelli interessati a continuare a farsi sentire.... Idea assurda? | |
Da: xxxxx | 26/08/2011 15:53:32 |
x tecnico formao senza area non vorrei sbagliarmi, ma la formazione era rivolta solo ai tecnici per cui c'era l'area. (dd 979), quindi chi è formato un certo "diritto" potrebbe VANTARLO.... | |
Da: raganella | 26/08/2011 15:54:25 |
Facciamo ricorsooooo !!!!!!!!! | |
Da: pavoncella | 26/08/2011 15:54:52 |
X tutti questo è ciò che mi è stato detto dal sindacato con in mano leggendolo davanti a me che continuo a ribbadare!!!!!! e ancora c''è qualcuno che continua a dirmi che me lo sono sognato!!!! Brava topazio!! | |
Da: UFFA! | 26/08/2011 15:55:35 |
x Fut aa QUESTO CONTRATTO E' D I S A P P L I C A T O E' rimasto in piedi solo il comma 9.4 Spero che non vogliate creare ostacoli al passaggio degli idonei fornendo spunti alla Funzione Pubblica che già ci sta mettendo troppo tempo per ratificare la pre-intesa. Aspirate forse a un "Muoia Sansone con tutti i filistei"? | |
Da: Fut aa | 26/08/2011 16:02:11 |
X uffa Mi citi qualche riferimento normativo di quello che affermi | |
Da: --------- | 26/08/2011 16:05:06 |
miur milano 26 ago 11 - DSGA: convocazione per utilizzo su posti vacanti a.s. 2011/12 La convocazione è fissata per Mercoledi 31.8.2011 | |
Da: Dharma | 26/08/2011 16:07:01 |
Per quasi-apocalisse precaria In questo casino di concorso, se fosse come dici tu mi starebbe anche bene.... Ma nella mia provincia, come in altre, il numero di formati nel 2010 non ha coperto il numero annuale di posti riservati per il concorso (il famoso 40%) e non ne hanno formati altri (con grande disnteresse dei sindacati). La cosa non ti sembra assurda? Prima si prevede di riservare il 40% dei posti e poi si arriva ad un numero di formati (rinunce, esclusi, non idonei) inferiore a quanto previsto dalla norma! Inoltre i formati nel 2010 sono entrati in ruolo nel 2010-2011, pertanto era lecito pensare che avrebbero dato indicazione di fare formazione a chi era ancora nelle graduatorie delle preselezione quest'anno scolastico per entrare nel 2011-2012... Tutto il concorso è slittato in avanti... Commenti... P.s....ho scoperto questo forum da 2 giorni.... buongiorno a tutti!!! | |
Da: pavoncella | 26/08/2011 16:12:38 |
x Uffa ... AAhHHHH ho capito!!!!Non volete che si muova niente!!!Bene bene.. certo siamo anche molto solidali tra noi !!!! pensa al bene che vogliamo ai precari! !Cara uffa io rientro come AT idoneo formato ma sicuramente senza area della mia prov. come AA la terza rimasta fuori dalla formazione non la 60 o la 100 esima cara uffa su un contingente di 14 accantonati per mobilità !!!e senza nessun idoneo in graduatoria e non perchè stanno tuttti lavorando quelli formati l'anno scorso ,ma perchè alcuni di loro si sono ritirati senza metterlo per ISCRITTO e un'altra parte è stato bocciato!!!Oltre il danno la beffa che dici!!!!tu che dici ??? | |
Da: Dharma | 26/08/2011 16:27:11 |
Contratto disapplicato....??? Veramente? Ma finchè non firmano il nuovo, non resta in vigore il vecchio? Quindi lasciamo ogni speranza....noi che entriamo nella scuola con la scopa in mano? Ancora non ci posso credere... nella mia provincia saranno una decina i posti tra AA-AT-DSGA rimessi a disposizione delle immisioni in ruolo per la 24 mesi, sempre che poi non servano per i docenti inidonei eventualemente.... | |
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