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Personale ATA, Mobilità professionale - Passaggi di area
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Da: master11/02/2011 16:30:10
la notizia è sempre la stessa....
in base alla vecchia, ma sempre attuale contrattazione che prevede la mobbilità professionale, l'anno prossimo cambieremo profilo!!!

Da: &&&11/02/2011 16:56:36
RAGAZZI PROPRIO STAMATTINA IL MIO SINDACATO MI HA DETTO CHE AL 99% PER LUGLIO NON CI SARA NESSUNA NOMINA PER TUTTI COLORO CHE HANNO SUPERATO IL CONCORSO(A DIFFERENZA DI QUALCHE MESE FA CHE MI FU DETTO IL CONTRARIO). BISOGNA ASPETTARE LA NUAVA FORMAZIONE PER VEDERE QUELLO CHE SUCCEDERA'. QUINDI A QUESTO PUNTO CONVIENE MUOVERCI IN QUALCHE MODO ANCHE SE NON SO DA DOVE INIZIARE.

Da: lella0511/02/2011 17:04:50
qualcuno sa dirmi se chi ha superato i test preselettivi verranno mandati a formazione per il prossimo anno?

Da: AA11/02/2011 17:36:12
Un saluto a tutti quanti e un quesito da porre a chi spero sappia rispondere.
L'anno prossimo nella mia scuola ci sarà il posto da DSGA vacante, io sono l'unica ad evere la 2^posizione economica e quindi mi risulta che nella mia scuola sono obbligata ad accettare.
Io però non lo vorrei fare perchè innanzi tutto non ho fatto il passaggio di qualifica da B a D (MOBILITA' PROFESSIONALE), inoltre non avendo mai fatto contabilità, bilanci e stipendi, ho paura di non riuscire a cavarmela.....
Poichè nella mia provincia c'è una graduatoria della mobilità professionale con dei formati che quest'anno non sono riusciti ad entrare in ruolo, non sarebbe più logico (se per caso non passano di ruolo) dare con priorità l'incarico a loro anzichè a chi ha la seconda posizione economica? Grazie

Da: ??11/02/2011 17:51:26
per &&&:
In base a cosa il tuo sindacato ha cambiato idea sulle immissioni in ruolo dei formati rimasti fuori?! è uscito qualcosa di nuovo?, sono voci di corridoio oppure attendibili?
Dicci tutto, io quando chiedo notizie a qualcuno, nessuno sa mai niente.....
Grazie e ciao a tutti

Da: k211/02/2011 18:03:52
credo che questo sindacato abbia cambiato idea dopo l'approvazione del  dcreto 150/2009 Brunetta
ma a quanto pare non è applicabile, leggete i miei post precedenti

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Trizia11/02/2011 18:44:39
La Direttiva 103 del 30 dicembre 2010 parla degli appalti di pulizia è vero, ma stiamo molto attenti perchè alla firma della MINISTRA vi è qualcosa per i co.co.co. e co.co.pro. inseriti nelle amministrazioni scolastiche. Non so ancora di cosa si tratti se di stabilizzazione o altro. Per quanto riguarda i posti in piu' per i coll. scol. la Direttiva parla chiaro i posti accantonati serviranno per i lavoratori dell'impresa che saranno in meno, ma quei posti sono riservati a loro. Teniamoci informati anche su questo fronte.

Da: 123...11/02/2011 20:56:23
X abcd
No io non ho nessuna notizia, sono solo profondanente sfiduciata.

Ciao comunque

Da: manuela verona11/02/2011 21:34:32
state calmi, la graduatoria vale anche per l'anno prossimo i formati devono entrare................basta chiacchiere

Da: da domenico MI11/02/2011 21:48:31
X Manuela
ma sai qualcosa di sicuro, per i formati o per sentito dire, ciao

Da: livio12/02/2011 05:58:43
anch'io la penso come manuela verona
nel contratto che rigurda la mobilità c'è scritto....

Il personale utilmente collocato nella graduatoria consegue la mobilità professionale in ragione dei posti annualmente autorizzati per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale.

tutto il resto sono solo supposizioni...cosi c'è scritto

Da: manuela verona12/02/2011 14:52:23
RITENGO CHE IN BASE AD UNA SEQUENZA NATURALE  CON LA NS LOGICA POSSIAMO ANCHE CAPIRLO DA SOLI, QUINDI ANCHE UN SINDACATO CGIL  HA CONFERMATO TRE MESI FA CHE  LA GRADUATORIA HA VALIDITA BIENNALE E CHE IL 40 PER CENTO DEL CONTINGENTE SAREBBE STATO ASSUNTO IN DUE ANNI.
QUINDI MANTENIAMO  LA CALMA E CERCHIAMO DI CAPIRE COSA
POTRA SUCCEDERE NEL PROSSIMO FUTURO PER GLI ALTRI.. CIAO A TUTTI

Da: ........12/02/2011 15:19:26
Il contingente dei posti era pervisto per il biennio:
purtroppo hanno formato troppa gente......
voci di un collaboratore che è riuscito ad entrare nelle assunzioni
mi dispiace....

Da: margo''12/02/2011 16:10:47
per AA

prima di preoccuparti vedi se il posto non sarà occupato per utilizzazione. Altrimenti non ti resta che accettare!

Da: preoccupata12/02/2011 18:58:57
per AA
Anche nella mia scuola il prossimo anno si libera il posto da DSGA e dall'aria che tira sarà molto difficile che venga occupato da qualcuno (negli ultimi anni i posti da dsga di ruolo sono sempre meno e ad agosto, con i trasferimenti o le assegnazione provvisorie/utilizzazioni arriva sempre meno gente, il personale che si trasferisce ho notato che negli ultimi anni sta diminuendo....).
Comunque anche io ho la 2^posizione economica e l'unica esperienza che ho di quella parte di lavoro che dovrebbe fare il DSGA è quella del corso che ho fatto per la 2posizzione economica.
Mi sembra poco, qualcuno ha dei consigli eventualmente da dare? dicono che nel caso dovessimo accettare per forza avremo un tutor, secondo voi sarà sufficiente?

Da: geox12/02/2011 19:00:25
x manuela verona x tutti

il biennio a cui si riferiva la graduatorie è finito...ooooooooooooo!!ere il 2009/2010-2010/2011 

Da: geox12/02/2011 19:22:46
x manuela verona
se volevi dire che il prossimo anno è il secondo anno del biennio sappi che non è cosi'.......... il biennio si e concluso con la somme del 40% degli anni scolastici  2009/2010-2010/2011
l'anno prossimo dovrebbe essere il primo anno di un nuovo biennio 

se ho capito male, scusa e a presto

Da: tigre12/02/2011 19:52:19
x manuela verona
E' come dice geox, praticamente tutta la procedura si e' svolta quasi
a fine biennio, il 40% dei posti e' stato assorbito per l'anno scolastico 2009/10 - 2010/11, bisogna aspettare il prossimo concorso, ma considerando tutto il caos che c'e' stato con i ricorsi dubito che lo facciano uscire ! !

Da: Patrizia212/02/2011 20:01:50
Per Tigre.
In effetti a conclusione del corso-concorso si è parlato di biennio 2009-2011, però prima si parlava di mobilità con graduatoria di validità biennale.

Da: Tytti 12/02/2011 22:12:55
X TUTTI QUELLI CHE ANCORA NON HANNO CAPITO, QUESTA ERA LA NOTAMINISTERIALE PER I PASSAGGI DI PROFILO LEGGETELA E NOTERETE CHE IL BIENNIO LO FANNO PARTIRE DAL  2009/2010( 1° anno e di conseguenza 2010/2011 2° anno) Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
CCNI mobilità professionale personale ATA del 12 marzo 2009 1/7
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
tra il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e le
Organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl del personale del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007.
MOBILITA' PROFESSIONALE
procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (a.t.a.) dall'area inferiore all'area immediatamente superiore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008
Articolo 1
destinatari
1.1. Il presente Contratto, in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale, ex articolo 62 CCNL/2007, sottoscritta il 25 luglio 2008, regola i criteri, le procedure e le modalità per la mobilità professionale, da un'area inferiore all'area immediatamente superiore, del personale appartenente alle aree contrattuali "A", "B" e "C" di cui alla Tabella "C" allegata al citato CCNL/2007. Alle procedure concernenti tale mobilità è ammesso a partecipare anche il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero nonchè quello collocato fuori ruolo, a qualsiasi titolo ovvero in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Articolo 2
criteri generali
2.1. La mobilità professionale avviene previo superamento di un esame finale, da sostenere a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale utilmente collocato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il superamento di una prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dall'interessato.
2.2. La mobilità viene attivata, con cadenza biennale a partire dall'a.s. 2009/2010 per una quota che, in prima dell'applicazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, è fissata in misura corrispondente a quanto previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 rispetto ai posti individuati come disponibili in ciascuna provincia ed in ciascuna area professionale. Detta percentuale può essere successivamente rideterminata in sede di contrattazione nazionale, prima dell'avvio di ciascuna procedura biennale, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25/7/2008 in relazione:
• al numero dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato, riferiti alle aree interessate alle operazioni di mobilità di cui al presente contratto;
• ai posti disponibili e vacanti;
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
CCNI mobilità professionale personale ATA del 12 marzo 2009 2/7
• alla serie storica dei pensionamenti".
2.3. I posti da prendere in considerazione per le operazioni di cui al precedente comma 2 sono quelli disponibili con riferimento all'organico di diritto dell'anno scolastico in corso al momento dell'attivazione della mobilità professionale nonché quelli presuntivamente relativi all'anno scolastico immediatamente successivo.
Articolo 3
uffici competenti
3.1. Gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Uffici scolastici provinciali e con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, provvedono, per le province di rispettiva competenza, all'attuazione del presente Contratto nelle relative modalità operative.
3.2. Le procedure selettive di cui all'articolo 6 sono organizzate dagli Uffici scolastici regionali e dagli Uffici scolastici provinciali, secondo quanto stabilito dal presente Contratto.
3.3. Le attività di formazione di cui all'articolo 7 sono organizzate secondo il modello generale previsto dall'intesa stipulata il 20/7/2004 e le modifiche e le integrazioni definite nell'allegato tecnico che fa parte integrante del presente Contratto.
3.4. Le attività in presenza dei percorsi formativi sono gestite, su base territoriale, dagli Uffici scolastici regionali mentre l'ambiente di apprendimento telematico, per la componente formativa a distanza, è organizzato dall'Amministrazione centrale.
Articolo 4
campo di applicazione - presentazione delle domande
4.1. Alle procedure selettive di cui all'articolo 2.1. può partecipare:
• il personale in possesso dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione;
• il personale in possesso del titolo di studio individuato dalla tabella di cui all'articolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, per l'accesso al medesimo profilo di appartenenza e dell'anzianità di almeno cinque anni di effettivo servizio nel profilo di appartenenza. In alternativa al servizio nel profilo di appartenenza è ritenuto valido, al fine della partecipazione alla mobilità professionale, esclusivamente il servizio prestato nella qualifica professionale per la quale si chiede la mobilità.
L'aspirante che chieda l'accesso al posto di assistente tecnico per i laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido" deve essere in possesso, ad integrazione del titolo di studio previsto per l'accesso alla specifica area, del patentino per la conduzione di caldaie a vapore. Parimenti, per accedere al laboratorio di "conduzione e manutenzione di autoveicoli" gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio previsto, della patente di guida "tipo D" con relativo certificato di abilitazione.
4.2. L'accesso alla procedura di selezione avviene a domanda dell'interessato, da presentare nella scuola di servizio secondo modalità da definire a cura del Ministero, anche con riferimento a quanto disciplinato al comma 5 del presente articolo. La domanda può essere prodotta per una sola provincia, anche per più profili professionali. Nel caso di scelta di
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CCNI mobilità professionale personale ATA del 12 marzo 2009 3/7
provincia diversa da quella di servizio, la domanda deve essere inoltrata direttamente a cura dell'interessato, all'Ufficio scolastico provinciale della provincia prescelta.
4.3. Il termine di presentazione delle domande è fissato in 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di indizione della procedura nel sito internet del MIUR. La pubblicazione avviene a cura dell'Amministrazione entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.
4.4. I titoli valutabili e i relativi punteggi, ai fini dell'inserimento nella graduatoria prevista dall'articolo 2 sono indicati nelle Tabelle A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, che costituiscono parte integrante del presente Contratto
4.5. La valutazione dei titoli validi ai fini dell'inserimento negli elenchi provinciali per la partecipazione alle attività di formazione di cui al successivo articolo 7 è effettuata sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dal partecipante in apposita scheda/domanda ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni. Il dirigente dell'istituzione scolastica competente dispone per l'acquisizione della domanda al sistema informativo del MIUR.
4.6. Ai fini di cui ai precedenti commi, la domanda di partecipazione, corredata dall'apposita scheda valutativa, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato utilizzando l'apposito modello (Allegato n. 1)..
4.7. L'Amministrazione scolastica periferica effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 5
elenchi provinciali per la partecipazione alle attività di formazione
5.1. L'accesso ai percorsi formativi avviene previo superamento di una prova selettiva e per effetto della successiva valutazione dei titoli di cui al comma 2.
5.2. Il punteggio ottenuto nella prova selettiva, integrato con quello derivante dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali, costituisce il punteggio complessivo con cui ogni aspirante viene inserito nell'elenco provinciale del personale ammesso ai percorsi formativi di cui all'articolo 7. L'elenco provinciale è formulato, per ciascun profilo professionale, secondo l'ordine decrescente del punteggio suindicato. In caso di parità di punteggio, si applicano le precedenze di legge.
5.3. Entro trenta giorni dall'effettuazione dell'ultima prova selettiva gli Uffici scolastici provinciali, sulla base dei dati acquisiti attraverso procedura informatizzata dalle singole istituzioni scolastiche, pubblicano, al proprio Albo, gli elenchi provinciali provvisori. Entro cinque giorni, gli interessati possono inoltrare reclamo, agli Uffici scolastici provinciali competenti, esclusivamente avverso eventuali errori materiali inerenti la posizione in graduatoria. Con successivo decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, o del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, a tal fine delegato, sono approvati gli elenchi provinciali definitivi di cui al comma 2.
5.4. Il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8, in misura doppia rispetto al
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CCNI mobilità professionale personale ATA del 12 marzo 2009 4/7
contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, di cui all'articolo 2.2., il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento.
Art. 6
prove selettive
6.1. La prova selettiva attribuisce un massimo di 30 punti e si intende superata con il punteggio minimo di 24 punti. Tale prova viene effettuata mediante somministrazione di test, secondo le modalità definite nell'allegato tecnico costituente parte integrante del presente Contratto.
6.2. Le prove selettive, realizzate con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e somministrate on line, vengono effettuate preferibilmente presso i laboratori scolastici utilizzati per il conseguimento della patente europea del computer. Le medesime sono erogate nel rispetto di sperimentate regole sulla sicurezza informatica e sulla protezione di dati riservati, con modalità che ne garantiscano l'affidabilità ed il sicuro riferimento al rispettivo aspirante.
6.3. La prova è realizzata attraverso la somministrazione di un questionario le cui domande sono scelte casualmente, per ogni partecipante, tra quelle disponibili in una apposita banca dati che contiene l'intera raccolta delle domande possibili, con le relative risposte.
6.4. La prova selettiva ha carattere formativo. La collezione delle possibili domande e delle risposte è pubblicata e resa disponibile dal sito intranet del Ministero, onde consentire a tutti di conseguire una congrua preparazione tramite l'apprendimento autogestito.
6.5. Le prove selettive di cui al presente articolo sono finanziate secondo le modalità indicate all'articolo 7, comma 6.
Articolo 7
corsi di formazione
7.1. I percorsi formativi per i passaggi dall'area di appartenenza a quella superiore sono organizzati secondo il modello generale concordato nell'Intesa stipulata il 20 luglio 2004 e definito nell'Allegato Tecnico che fa parte integrante del presente Accordo.
7.2. I corsi sono strutturati secondo le seguenti articolazioni.
- Passaggio all'area B ed all'area C: 60 ore, di cui almeno 30 in presenza e le restanti a distanza con l'ausilio di procedure telematiche.
- Passaggio all'area D: 100 ore, di cui almeno 50 in presenza e le restanti a distanza con l'ausilio di procedure telematiche
7.3. La formazione prevista dal presente contratto per i passaggi dall'area di appartenenza a quella superiore è considerata servizio a tutti gli effetti. Parimenti i candidati che partecipano alle prove d'esame ed il personale addetto allo svolgimento delle prove sono in servizio a tutti gli effetti.
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
CCNI mobilità professionale personale ATA del 12 marzo 2009 5/7
7.4. I contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, con particolare riferimento alla specifica configurazione dei momenti in presenza, possono essere ulteriormente determinati rispetto a quanto previsto nell'Allegato Tecnico, dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 7 della citata Intesa 20 luglio 2004, rinnovata con DDG del 10 luglio 2008.
7.5. I momenti in presenza dei corsi formativi, le prove selettive e gli esami finali sono organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali che li finanziano prioritariamente:
- con gli stanziamenti a favore degli Uffici Scolastici Regionali per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA;
- con gli stanziamenti previsti in bilancio in favore degli Uffici Scolastici Regionali per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola.
7.6. In sede di contrattazione regionale può essere concordato che le procedure di formazione del personale interessato ai passaggi dall'area di appartenenza a quella superiore, ivi comprese le prove selettive e gli esami finali, siano finanziate, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007.
Art 8
esami finali
8.1. Concluso positivamente il corso di formazione, gli aspiranti sono ammessi a sostenere l'esame finale di cui all'articolo 2.1. Tale esame verte sugli argomenti che hanno costituito oggetto del percorso formativo e sull'attività da svolgere nel profilo superiore
8.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per tutti i profili professionali l'esame consiste in un colloquio riguardante i contenuti di un elaborato predisposto dal corsista su un argomento scelto tra quelli svolti nel corso di formazione ed in una prova pratica avente le finalità di verificare il livello di preparazione in possesso del corsista.
8.3. Per il profilo di assistente tecnico le prove pratiche devono essere formulate tenendo conto delle aree di laboratorio corrispondenti ai titoli di studio prodotti dai candidati. Qualora il candidato abbia presentato titoli di studio che diano accesso a più aree di laboratorio deve essere ammesso a sostenere una prova pratica con riferimento ad una unica area di propria scelta.
8.4. L'esame finale si intende superato con il punteggio minimo di 24/30".
Articolo 9
graduatorie provinciali del personale idoneo alla mobilità
9.1. Il punteggio ottenuto nella prova finale, integrato con quello derivante dalla prova selettiva e dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali già valutati per l'ammissione al corso di formazione, secondo i parametri di cui alle Tabelle A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, costituisce il punteggio complessivo con cui il candidato viene inserito nella graduatoria provinciale provvisoria, valida per la mobilità professionale.
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Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
CCNI mobilità professionale personale ATA del 12 marzo 2009 6/7
In caso di parità di punteggio si applicano le precedenze di legge. L'inserimento nella graduatoria viene effettuato in ordine decrescente.
9.2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione all'Albo della graduatoria provvisoria, gli interessati possono inoltrare reclamo agli Uffici scolastici provinciali competenti, esclusivamente avverso eventuali errori materiali inerenti la posizione in graduatoria.
9.3. Con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, o del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, a tal fine delegato, sono approvate e rese pubbliche, all'Albo degli Uffici scolastici regionali e a quelli provinciali, le graduatorie provinciali definitive. Dette graduatorie sono rese consultabili anche via internet e al sito intranet del MIUR. Nella graduatoria relativa al profilo di assistente tecnico a fianco di ciascun nominativo deve essere indicato anche il titolo di studio codificato secondo l'allegato al D.M. 75/01 prodotto per l'accesso ai laboratori.
9.4. Il personale utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 3 consegue la mobilità professionale in ragione dei posti annualmente autorizzati per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale. Per quanto riguarda gli assistenti tecnici sono nominati in base alla graduatoria e nel limite dei posti messi a mobilità professionale, coloro che abbiano prodotto il titolo di accesso corrispondente ad una area disponibile, a scelta dell'interessato.
9.5. Avverso il provvedimento conclusivo della procedura di cui al comma precedente, ovvero avverso il decreto di approvazione della graduatoria definitiva di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
9.6. Le graduatorie relative alla mobilità professionale sono periodicamente aggiornate ed integrate con la cadenza indicata all'articolo 2.
Articolo 10
(copertura dei posti disponibili per la mobilità professionale)
Alla copertura dei posti disponibili nelle singole dotazioni si provvede utilizzando le graduatorie di cui all'articolo 7, dopo avere prioritariamente scorso, ove vigenti, le graduatorie di cui all'art. 6, comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n. 124/99. A queste ultime graduatorie sono riservate le aliquote del 40% per il passaggio dall'area A all'area B e del 30% per il passaggio alle altre aree.
Articolo 11
(mobilità professionale per l'area C)
La procedura della mobilità di cui al presente articolo è disposta, con i tempi e le modalità previste dall'articolo 4, a seguito della determinazione degli organici dei profili professionali dell'area "C".
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
CCNI mobilità professionale personale ATA del 12 marzo 2009 7/7
Articolo 12
(norma di prima applicazione per l'area D)
12.1. In attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area "C" di cui all'articolo 11, in prima applicazione, alle procedure di mobilità per l'area D è ammesso a partecipare:
a) Il personale appartenente all'area B in possesso del titolo di studio specifico per l'accesso previsto nella Tabella di cui all'articolo 4 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008;
b) Il personale appartenente all'area B in possesso del titolo di studio per l'accesso alle aree immediatamente superiori con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore ai 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 2 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA;
c) Il personale appartenente all'area B in possesso di un diploma di maturità e con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 3 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA.
d) Il personale individuato nell'articolo 1, comma 3, della sequenza contrattuale 8 marzo 2002.
Ai fini della valutazione del servizio utile per il computo dell'anzianità, per l'accesso alle procedure, del personale di cui alle lettere b) e c), si intende valido a tutti gli effetti il servizio prestato in altro profilo professionale ai sensi degli articoli 47 e 58 del CCNL/2003, degli articoli 47 e 59 del CCNL/2007 nonché dell'articolo 11bis del CCNI/2005 e ss. sulla mobilità avente effetto limitato all'anno scolastico.
12.2. Nelle realtà territoriali in cui le graduatorie di cui all'articolo 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124 sono esaurite, la percentuale prevista nel comma 2, del precedente articolo 2, è elevata fino al cinquanta per cento.
Roma, 12 marzo 2009
LA PARTE PUBBLICA:
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
Luciano Chiappetta
__________________________
FLC CGIL
___________________________________
Giuseppe Raieta
__________________________
CISL SCUOLA
___________________________________
Giampaolo Pilo
__________________________
UIL SCUOLA
___________________________________
SNALS-CONFSAL
___________________________________
GILDA-UNAMS
___________________________________

Da: Tytti 12/02/2011 22:33:38
x CS
LEGGI LA NORMATIVA E COMBATTI PER OTTENERE QUELLO CHE TI SPETTA

Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. V -
prot. 9250 Roma, 15 ottobre 2010
Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi
OGGETTO: mobilità professionale personale ATA (ex art 1, comma 2 sequenza contrattuale
25 luglio 2008) - assegnazione sede provvisoria - supplenze correlate -
indicazioni operative -
Si fa seguito alla nota 8962 del 5 u.s. relativa alla pubblicazione delle graduatorie per la
mobilità professionale di cui in oggetto, al fine di fornire indicazioni finalizzate all'assegnazione
della sede provvisoria nonché alla gestione dei contratti di lavoro a tempo determinato connessi alla
mobilità in argomento.
Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare ed integrare gli elementi di maggior
rilievo della nota del 5 ottobre:
a) il personale che ottiene la mobilità è assegnato su sede provvisoria per il 2010/2011. La sede
definitiva viene attribuita dal 2011/2012, mediante le operazioni di mobilità. Gli effetti
giuridici della nomina decorrono dal 1° settembre 2010. Quelli economici, dalla data di
effettiva assunzione in servizio;
b) la stipula del contratto a tempo indeterminato, per il conferimento della mobilità
professionale, è esclusa in assenza del corrispondente posto disponibile nell'organico di
diritto provinciale;
c) l'assegnazione della sede provvisoria non deve comportare la riproposizione o, comunque,
la messa in discussione delle sedi già assegnate con la mobilità avente effetto limitato
all'anno scolastico ovvero per contratti a tempo determinato già stipulati indipendentemente
dalla mobilità in argomento;
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dell'università e della ricerca
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d) in assenza di personale beneficiario, le disponibilità non assegnabili sono ridistribuite dal
Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. I criteri da adottare costituiscono
oggetto di informativa, a livello regionale, alle organizzazioni sindacali firmatarie del ccni 3
dicembre 2009. La disponibilità non attribuibile confluisce nell'altro profilo professionale
della medesima area. Qualora tale impossibilità perduri, la nomina viene effettuata in altra
provincia della medesima regione, a favore del profilo professionale con l'aliquota
percentuale di maggiore disponibilità. Per l'area "D" la compensazione avviene
esclusivamente a livello interprovinciale della medesima regione. Le disponibilità non
attribuite per le cause suindicate, possono costituire oggetto di specifica compensazione tra
profili professionali interessati, da disporre nella successiva procedura di mobilità
professionale.
e) Il posto lasciato vacante e disponibile dal beneficiario della mobilità viene ricoperto secondo
le modalità previste dal CCNI 15 luglio 2010, in presenza di personale in soprannumero
ovvero ai sensi del vigente Regolamento, al fine della stipula dei contratti di lavoro a tempo
determinato.
sedi disponibili - gestione supplenze
A seguito della sospensiva 6593 disposta dal T.A.R. Lazio il 9 luglio c.a., è stata diramata,
tra le altre, la nota 7701 del 25 agosto, concernente le modalità da adottare per l'accantonamento dei
posti necessari per l'assegnazione della sede provvisoria nonchè per procedere, su tali posti, alla
nomina dei supplenti "…fino all'invio dell'avente diritto…" (articolo 40, comma 9, legge 449/97).
In proposito, questa Direzione generale ha avuto modo di riscontrare l'adozione di soluzioni
differenziate, rispetto alle indicazioni formulate. Ciò è dipeso, evidentemente, non solo dalla
indeterminatezza conseguente al gravame suindicato, ma anche dalla non prevedibile conclusione
della condizione sospensiva. Lo stato di precarietà ha causato differenti modalità di accantonamento
dei posti e, quindi, criteri non univoci per la nomina dei supplenti.
Si manifesta, pertanto, con maggiore rilevanza, l'esigenza di ricondurre la materia ad
uniformità di trattamento, al fine di salvaguardare prioritariamente le condizioni di funzionalità
delle istituzioni scolastiche nonché gli interessi legittimi del personale.
Per tali ragioni è opportuno concordare, a livello regionale, previo confronto con le
Organizzazioni sindacali, le sequenze operative e le modalità di assegnazione del personale alle
sedi. In ogni caso vanno messe in atto le soluzioni per garantire, ove possibile, la continuità del
servizio.
Le SS.LL., sono pregate, pertanto, di adottare ogni possibile provvedimento che risulti
finalizzato alla maggior tutela sia del personale di ruolo utilizzato su posti di dsga, ai sensi
dell'articolo 11bis, commi 1, 2 e 3, sia di quello che ha stipulato un contratto a tempo determinato
nel profilo superiore, per effetto dell'articolo 59 ccnl/2007.
Analoghe iniziative possono essere valutate al fine di salvaguardare, ove possibile e in via
del tutto eccezionale, la prosecuzione della prestazione lavorativa con precedenza assoluta,
ancorché in altra sede disponibile, del personale che, nominato sul fondato convincimento di prestar
servizio sino al 30 giugno, vedrebbe anzitempo concluso il proprio rapporto di lavoro.
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In dette garanzie non deve, ovviamente, essere incluso il supplente nominato ai sensi
dell'articolo 40, comma 9, della legge 449/97 poiché ha avuto conoscenza sin dalla stipula del
contratto, della labilità del rapporto di lavoro instaurato. Pur tuttavia, nell'ipotesi in cui le nomine
"…fino all'avente diritto…" siano state disposte in misura maggiore rispetto alle reali necessità, le
SS.LL. valuteranno la possibilità di procedere alla conferma dei contratti connessi alle supplenze
eccedenti, secondo precedenza derivante dall'ordine di inclusione nella graduatoria di riferimento.
Come innanzi indicato, i criteri per definire tali modalità sono assunti, a livello regionale,
sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNI 3 dicembre 2009.
Per l'uniformità di comportamento, innanzi evidenziata, si riportano le situazioni di
maggiore rilevanza:
personale che nel 2010/2011 sta già svolgendo le funzioni nel profilo superiore
Come già fatto presente nella nota del 5 ottobre u.s., al personale che, in atto, sta svolgendo
con rapporto di durata annuale, le funzioni della qualifica superiore, per effetto dell'articolo 59 ccnl
ovvero dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11bis del ccni 15 luglio 2010, è assegnata, come sede
provvisoria, la medesima sede di attuale servizio.
Lo stesso personale è, invece, tenuto a raggiungere la sede provvisoria qualora la provincia
di attuale servizio non coincida con quella richiesta per la mobilità professionale.
A sua volta, il supplente del beneficiario della mobilità permane nella sede e nel rapporto di
lavoro già instaurato, a meno che il temine finale del contratto di lavoro non sia stato subordinato al
conferimento della nomina in favore dell'avente diritto (art. 40, c. 9, L. 449/97). In tale ultimo caso
si procede alla stipula di un nuovo contratto a tempo determinato, secondo le modalità
espressamente previste dal Regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze.
personale che, in prima nomina, viene inviato nella nuova sede di servizio
Il personale beneficiario della mobilità lascia la sede di titolarità del profilo inferiore ed
assume effettivo servizio, nella qualifica superiore, presso l'istituzione scolastica assegnata come
sede provvisoria della nuova qualifica.
Per la mobilità dall'area B all'area D devono essere rese disponibili per la scelta dei
beneficiari, prioritariamente, le sedi prive di personale a qualsiasi titolo in servizio nel profilo di
dsga. Per la eventuale colmatura del contingente necessario, si fa indistintamente ricorso, ma
sempre entro il citato limite numerico, a tutte le sedi assegnate per effetto dell'articolo 11bis,
commi 1, 2 e 3. Da tale ultima disponibilità sono ovviamente da escludere quelle occupate dal
personale che risulti già assegnato per effetto del richiamato articolo 11bis e che risulti,
contestualmente, beneficiario della mobilità professionale.
Nota 9250 del 15 ottobre 2010 - Indicazioni operative mobilità professionale ATA assegnazione sede e supplenze.doc 3/4
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Per l'assistente amministrativo di ruolo, che deve lasciare il posto di dsga per l'arrivo del
transitato per mobilità, appare necessaria l'adozione dei provvedimenti che possano consentire la
prosecuzione del servizio in qualità di DSGA con precedenza assoluta in altra sede ancorché
disponibile successivamente alle assegnazioni di sede in argomento. Nell'ipotesi, invece, di rientro
dell'assistente amministrativo nella propria sede di titolarità, per il supplente nominato in sua vece
viene ricercata ogni possibile forma di precedenza, affinché sia ricostituito il rapporto di lavoro,
seppur in altra sede.
Per la mobilità dall'area "A" all'area "B", il collaboratore scolastico nominato su posti di
assistente tecnico e di assistente amministrativo viene sostituito nella scuola di precedente titolarità
secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per il supplente che subisce le conseguenze
dell'arrivo del beneficiario della mobilità, valgono le considerazioni innanzi formulate a seguito del
contratto stipulato, o meno, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, della legge 449/97.
Al personale beneficiario della legge 104/92 è riconosciuta la priorità nella scelta della sede
a condizione che si trovi utilmente collocato nella graduatoria definitiva. Per il passaggio nel profilo
professionale di assistente tecnico, la priorità è accordata solo se lo consente la disponibilità dei
posti nell'area di riferimento.
Per le fattispecie non enunciate espressamente, si fa rinvio a quanto indicato nella
precedente nota del 5 u.s.- Ad ogni buon fine, si evidenzia, ancora, la necessità che le SS.LL., in
considerazione della peculiarità della situazione ingeneratasi e della esigenza di salvaguardare,
talvolta, opposte esigenze, pongano in essere ogni ulteriore iniziativa ritenuta proficua per la
definizione del contesto rappresentato.
Nel rinnovare, infine, il cortese invito affinché sia resa possibile la pubblicazione delle
graduatorie definitive in tempo utile per consentire la stipula dei contratti entro e non oltre il
corrente mese di ottobre, si sottolinea, ancora, l'esigenza che tali nomine siano precedute
dall'accertamento della corrispondenza tra i requisiti dichiarati dall'interessato all'atto della
presentazione della domanda e quelli realmente posseduti. Come già evidenziato in altra sede, le
dichiarazioni dolose per conseguire l'istituto della mobilità in argomento comportano, infatti, il
licenziamento disciplinare di cui all'articolo 55quater del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150.
Si ringrazia.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Nota 9250 del 15 ottobre 2010 - Indicazioni operative mobilità professionale ATA assegnazione sede e supplenze.doc 4/4

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abbiamo solo una possibilità di passare il prossimo anno in base ad alcuni articoli  del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
che tytti riporta nel post 12/02/2011 22.12.55 e  che io  riporto in dettaglio

art 9.6. Le graduatorie relative alla mobilità professionale sono periodicamente aggiornate ed integrate con la cadenza indicata all'articolo 2.

art 2.2. La mobilità viene attivata, con cadenza biennale a partire dall'a.s. 2009/2010

art 9.4. Il personale utilmente collocato nella graduatorie provinciali definitive  consegue la mobilità professionale in ragione dei posti annualmente autorizzati per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale

i punti a nostro favore
-la graduatoria ha validità biennale ( ma il biennio è finito)
-dovrebbero bandire un nuovo conconso ( ma questo non succederà)

conclusione: se non bandiscono un nuovo concorso la graduatoria continua ad assere valida, di conseguanza dovranno attingere dall'attuale graduatoria

auguri a tutti

Da: 123...13/02/2011 09:50:57
X geox

mi dò la "zappa sui piedi" dicendo questo, ma è possibile che indicano un concorso l'anno prossimo per il biennio 2011/12 - 2012/13, come è successo già ora facendo il concorso nel secondo anno del biennio...

Mah... sempre più demoralizzata... CIAO !!!

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