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Concorsi al Consiglio Regionale del Lazio
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Da: Da.................05/12/2009 22:45:36
A Thunder, ma che hai fatto le fotocopie del tuo nuovo romanzo, sai che mattone, circa 1000 pagine, cerca di farlo uscire per natale, così lo possiamo regalare ai nostri amici.....
Rispondi

Da: Thunderball05/12/2009 23:39:34
Ricordatevi sempre le convergenze parallele, mi raccomando.
Rispondi

Da: X Thunderball06/12/2009 00:29:55
Vedo che ti sei data da fare utilizzando il nickname adele82 su forum.concorsi.it stai veramente messa male ma poi lo sappiamo chi sei: L'idonea pugliese del concorso al ministero della salute che sperava che l'H1N1 si propagasse  diffondendo il panico per essere chiamata. Veramente una bella personcina (di cui io conosco nome e cognome).
Rispondi

Da: Thunderball06/12/2009 00:41:51
Non mi puoi far passare per una personcina così sciocchina, mi hai proprio sottovalutato: Adele82, l'idonea pugliese, ma ti pare che io faccia degli errori così grossolani? E, poi, chi ti ha detto che io sia una persona in carne ed ossa, a questo forse non ci avevi pensato, che ne dici?
Rispondi

Da: X Thunderball06/12/2009 00:44:41
sicura Alica79....

Da: Alice79    20/10/2009 21.39.32
Il problema principale sembra essere quello delle coperture finanziarie per i vari concorsi già espletati ma, guarda caso, da pochi minuti è on-line l'ultima Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami, in data odierna, la quale pubblica un avviso di selezione per 6 Coadiutori B1 nel Ministero della Salute.
Preferisco non commentare, lasciando ad altri l'arduo compito di chiarire la questione che appare molto complessa, da quello che vedo.

http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=475&nor=0&pag=219

Io ho quella graduatoria e tu in un altro forum ti sei tradita...

So chi sei..
Rispondi

Da: X Thunderball06/12/2009 00:50:31
Ciao Giovanna
Rispondi

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Da: Thunderball06/12/2009 00:57:00
Ah, sì, Giovanna la Pazza, hai proprio ragione, ma come sei carino, suppongo che tu sia un maschietto, però, non vorrei essere fraintesa, sai di questi tempi......
Rispondi

Da: Thunderball06/12/2009 01:00:01
Poi, non capisco perchè te la stai prendendo tanto con Adele82, non sta facendo altro che riportare dei post di altri utenti, qual è il problema?
Rispondi

Da: X Thunderball06/12/2009 01:00:29
Domani svelerò il tuo nome e cognome e verificheremo se si presente in questi orali o se sei semplicemente uscita di senno per non aver passato le preselettive.
Rispondi

Da: X Thunderball06/12/2009 01:10:52
"Originalmente inviato da stelladelcielo
Buongiorno a tutti! Gradirei sapere se avete notizie sul Concorso per 21 Assistenti Amministrativi B3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami del 2006. Io mi trovo in graduatoria oltre il 40° posto ed, in base alle ultime informazioni acquisite presso l'Ufficio Concorsi del Ministero 2 mesi fa, all'incirca, ho saputo che sono stati chiamati tutti i 21 vincitori, poi aumentati fino a 23, ma, almeno finora, nessun idoneo. Mi è stato riferito, altresì, che ben difficilmente saranno assunti gli idonei di questo concorso, non solo nei prossimi mesi, ma anche nel corso dei 2/3 anni di validità della graduatoria. Volevo sapere se qualcuno di voi, presente in questo forum magari per altri concorsi che hanno avuto luogo successivamente in altre amministrazioni, può fornirmi delle notizie più aggiornate e meno negative rispetto alle informazioni da me assunte. Mi sarebbe utile sapere, eventualmente, anche delle notizie sull'altro Concorso per 20 Assistenti Tecnici, perchè, da quello che ho potuto appurare, le assunzioni dei 2 Concorsi sono state fatte quasi contemporaneamente e, quindi, avere delle informazioni sul Concorso per gli Assistenti Tecnici potrebbe essere utile anche ai fini dello scorrimento della graduatoria per gli Assistenti Amministrativi. Ringrazio anticipatamente chi sarà in grado di collaborare a questa nuova discussione con delle notizie utili per i 2 suddetti concorsi e, soprattutto, Auguri di Buon Ferragosto!!! "

http://forum.concorsi.it/forum/concorsi_pubblici/10793-concorsi_b3_del_ministero_della_salute_2006_a-2.html
Rispondi

Da: X Thunderball06/12/2009 01:27:18
Qui c'è la graduatoria di quel concorso al Ministero della salute e c'è la vera identità di Thunderball alias Alice79 alias Stelladelcielo  alias adele82 alias Ombrerosse

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_concorso_30_graduatorie_graduatoria_0_listafilegraduatoria_file_0_filegraduatoria.pdf
Rispondi

Da: Thunderball06/12/2009 01:28:03
Ti ho fatto venire finalmente allo scoperto, sei una persona estremamente pericolosa, non ne ho mai dubitato ma non sei alla mia altezza, mi dispiace tanto per te. Non riuscirai mai a sapere chi sono a meno che tu non lavorassi ai Servizi Segreti ma, per adesso, mi sembra di poterlo escludere. Come possono vedere, comunque, tutti gli altri utenti del forum, a parte gli scherzi, la tua ultima frase è davvero inquietante e riassume in due righe quello che io ho sempre sostenuto fin dall'inizio, ne avete avuto tutti la dimostrazione finale. Era quello che mi interessava sapere, tutto quì. Se hai il coraggio, scrivilo adesso il mio nome e cognome, non mi puoi tenere così in ansia !!!
Rispondi

Da: X Thunderball06/12/2009 01:30:35
Ti lascio in sospeso diciamo che sei in quella graduatori tra il trentesimo e il cinquantesimo posto , tra le donne naturalmente
Invito tutti a controllare conoscenti in quella parte di graduatoria

Notte
Rispondi

Da: X Thunderball06/12/2009 01:38:00
Ricordo a tutti tra trentesimo e cinquantesimo posto di questa graduatoria:

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_concorso_30_graduatorie_graduatoria_0_listafilegraduatoria_file_0_filegraduatoria.pdf

Non è necessariamente Giovanna... controllate tra gli idonei dei vostri consorsi alla Regione... Altrimenti è solamente una folle rosicona(ipotesi probabile)
Rispondi

Da: X Thunderball06/12/2009 01:45:50
A dimenticavo non ti preoccupare che se sei tra gli idonei di quel concorso e allo stesso tempo tra quelli del consiglio regionale Lazio , domani ti becco io.

Ari notte
Rispondi

Da: Thunderball06/12/2009 01:51:28
Ma lo vedi che stai bluffando, sei assolutamente ridicolo. Ma ti pare che se si è già in graduatoria in un'amministrazione centrale dello Stato, in un ministero, la gente sta a perdere tempo con i Concorsi negli Enti Locali? Sei proprio ignorante in materia, la qualifica B3 nei ministeri corrisponde alle C1/C4 negli Enti Locali, riguardati bene le materie d'esame perchè mi sembri un po' scarsetto in materia. Mi dispiace solo di non averti indicato il posto preciso in graduatoria, ti avrei evitato la fatica. Ed, alla fine, avendo straparlato a sproposito non trovi di meglio da dire che l'ipotesi più attendibile sia quella che io non abbia mai superato i concorsi, anzi, forse non ci ho mai partecipato, come a quelli al Ministero della Salute. Che ne dici, forse sarebbe meglio pensare anche a questa ipotesi di lavoro? 
Rispondi

Da: X Thunderball06/12/2009 02:02:01
Be vedi .....  il Ministero della Salute, è stato e tu lo sai bene e stai rosicando, soppresso in favore del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e quella graduatoria è carta straccia.


Domani ti becco!!!!
Rispondi

Da: Thunderball06/12/2009 02:06:25
Un ultimo consiglio prima di andare a nanna. Questa settimana con Panorama in edicola c'è proprio il film in dvd-video "Thunderball-Operazione Tuono", ve lo consiglio, è veramente avvincente. Una volta che lo avrete visionato, capirete finalmente il mistero che aleggia su questo mio nickname fin dagli inizi. Comunque, adesso mi è venuta proprio voglia di cominciare a scrivere dei libri gialli, magari li posso ambientare, come scena iniziale, al Palalottomatica, quasi quasi ne viene fuori una sceneggiatura da Oscar. Allora, arrivederci a Hollywood, se sarete bravi vi porterò alla premiazione finale, altro che "Via col Vento".
Domani è un altro giorno e si vedrà...........
Rispondi

Da: Thunderball06/12/2009 02:11:48
Aggiornati pure sul diritto pubblico, sei rimasto indietro, bello mio, la Gazzetta Ufficiale te la devi consultare ogni giorno, va bene il mio somarello?

LEGGE 13 novembre 2009, n. 172  
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. (09G0182) (GU n. 278 del 28-11-2009 ) 
  note:
  Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2009 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1. Il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e' sostituito dal seguente:
  «376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in  tredici.  Il  numero
totale dei componenti del Governo a qualsiasi  titolo,  ivi  compresi
Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non  puo'
essere superiore a sessantatre' e la composizione  del  Governo  deve
essere coerente con il principio  sancito  nel  secondo  periodo  del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione».
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1:
      1) il numero 10) e' sostituito dal seguente:
      «10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
      2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente:
      «13) Ministero della salute»;
    b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e verifica dei suoi
andamenti,» sono inserite le seguenti: «ivi incluso il settore  della
spesa sanitaria,»;
    c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le parole:  «ed  al
monitoraggio della spesa pubblica», sono inserite le  seguenti:  «ivi
inclusi  tutti  i  profili  attinenti  al  concorso  dello  Stato  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani
di rientro regionali»;
    d)  all'articolo  47-bis,  comma   2,   dopo   le   parole:   «di
coordinamento del sistema  sanitario  nazionale,»  sono  inserite  le
seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
per tutti i profili di carattere finanziario,»;
    e) all'articolo 47-ter,  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
      1) alla lettera a), le  parole:  «programmazione  sanitaria  di
rilievo nazionale,  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio  delle
attivita' regionali» sono sostituite dalle seguenti:  «programmazione
tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo,  coordinamento  e
monitoraggio  delle  attivita'  tecniche  sanitarie   regionali,   di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per  tutti  i
profili attinenti  al  concorso  dello  Stato  al  finanziamento  del
Servizio sanitario  nazionale,  anche  quanto  ai  piani  di  rientro
regionali»;
      2) alla lettera b),  le  parole:  «organizzazione  dei  servizi
sanitari; professioni  sanitarie;  concorsi  e  stato  giuridico  del
personale del Servizio sanitario  nazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «organizzazione   dei   servizi   sanitari,   professioni
sanitarie, concorsi e stato  giuridico  del  personale  del  Servizio
sanitario nazionale, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario»;
      3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
      «b-bis) monitoraggio della qualita' delle  attivita'  sanitarie
regionali con riferimento ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni
erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento».
  3. Al Ministero della salute sono  trasferite,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  le  inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni  di  cui
al  Capo  X-bis,  articoli  da  47-bis  a  47-quater,   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  gia'
attribuite al Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,  n.  121,  nonche'  le
relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  20   novembre   2008,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23  gennaio  2009,
concernente la  ricognizione  delle  strutture  trasferite  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n.  85  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  121  del  2008.  Dal
trasferimento delle competenze al Ministero della salute  non  deriva
alcuna  revisione  dei  trattamenti  economici  complessivi  in  atto
corrisposti ai dipendenti trasferiti  che  si  rifletta  in  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
  4. La denominazione: «Ministero della salute» sostituisce, ad  ogni
effetto e ovunque ricorra, la denominazione: «Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di
cui al comma 3. La  denominazione:  «Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la
denominazione: «Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche
sociali» in relazione a tutte le altre funzioni.
  5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
proposta  dei  Ministri  competenti,  sono  apportate  le  occorrenti
variazioni per l'adeguamento del bilancio di previsione  dello  Stato
alla nuova struttura del Governo.
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  sentiti  i
Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via
provvisoria, del contingente minimo degli  uffici  strumentali  e  di
diretta  collaborazione  dei  Ministeri  interessati  dal   riordino,
garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.
  7. Fino alla data di entrata in vigore  dei  nuovi  regolamenti  di
organizzazione, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 2004,  n.  244,  e  di  cui  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  28  marzo  2003,  n.  129,
nonche', per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2,
comma 2, e di cui all'articolo 3, comma  4,  lettere  b)  e  c),  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  30  marzo  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio  2007.  Sono
altresi' fatti salvi i regolamenti di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.
  8. Nelle more dell'attuazione delle misure  previste  dall'articolo
74  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'  delle
misure previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare la  funzionalita'  delle
strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, e' fatta salva
la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione di
livello  dirigenziale  generale  e  non,  nonche'  di  procedere   ad
assunzione di personale non dirigenziale, nei limiti delle  dotazioni
organiche previste  dal  regolamento  vigente,  tenendo  conto  delle
riduzioni da  effettuare  ai  sensi  della  normativa  richiamata  e,
comunque, nel rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
assunzioni. A  tal  fine,  per  detti  Ministeri,  le  assunzioni  di
personale autorizzate per l'anno 2008 secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 527, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
possono essere effettuate entro il 31 dicembre  2009.  In  ogni  caso
detti Ministeri sono tenuti a presentare, entro due mesi  dalla  data
di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  provvedimenti  di
riorganizzazione ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma  1,  del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   anche   ai   fini
dell'attuazione delle suddette misure.
  9. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo  74,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti  previdenziali
e  assistenziali  pubblici  vigilati   l'integrazione   logistica   e
funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti,
rispetto a quelli gia' considerati ai fini del rispetto dei saldi  di
finanza pubblica, in  attuazione  della  disposizione  richiamata  al
presente comma, sono computati ai fini dell'attuazione  dell'articolo
1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A  tal  fine,  gli
enti previdenziali e assistenziali sono autorizzati a  stipulare  con
il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   apposite
convenzioni per la valorizzazione degli  immobili  strumentali  e  la
realizzazione di centri unici di servizio, riconoscendo  al  predetto
Ministero canoni e  oneri  agevolati,  anche  in  considerazione  dei
risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche  e  funzionali.  Con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono  individuati  gli  ambiti  e  i  modelli  organizzativi  di  cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  volti
a realizzare sinergie e conseguire risparmi  nel  triennio  2010-2012
per un importo non inferiore a 100 milioni di euro, da  computare  ai
fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.
  10. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1,  pari  a  460.000
euro per l'anno 2009 e a 920.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2010, si provvede, quanto a 306.417 euro  per  l'anno  2009  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2004,  n.  138,
quanto  a  612.834  euro  a  decorrere   dall'anno   2010,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 4-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  2000,  n.  393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,  n.  27,
come quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato  decreto-legge
n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del
2001, e, quanto a 153.583 euro per l'anno 2009 e  a  307.166  euro  a
decorrere   dall'anno   2010,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303,  come  determinata  dalla  tabella  C  della  legge  22
dicembre 2008, n. 203.
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 13 novembre 2009

                             NAPOLITANO

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri

                                Sacconi, Ministro del  lavoro,  della
                                salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

                         LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1691):
    Presentato  dal  Presidente  del Consiglio  (Berlusconi)  e   dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Sacconi)
il 15 luglio 2009.
    Assegnato alla 1ª commissione  (Affari  costituzionali)  in  sede
referente, il 21 luglio 2009 con pareri delle commissioni 5ª,  11ª  e
12ª.
    Esaminato dalla commissione il 28 luglio; 16 e 23 settembre 2009.
    Relazione scritta  annunciata  il  24  settembre  2009  (atto  n.
1691-A) relatore sen. Vizzini.
    Esaminato in  aula  il  22  settembre  2009  e  approvato  il  30
settembre 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2766):
    Assegnato alla I  commissione  (Affari  costituzionali)  in  sede
referente il 5 ottobre 2009 con pareri delle commissioni V, XI, XII e
questioni regionali.
    Esaminato dalla commissione il 13, 14, 20, 21, 27  e  28  ottobre
2009.
    Esaminato in aula il 9 novembre 2009 e  approvato  1'11  novembre
2009.

     


--------------------------------------------------------------------------------

         
            Avvertenza:
    Il  testo  delle   note   qui   pubblicato   e'   stato   redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi  dell'art.  10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione
delle  leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente   della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
facilitare la lettura della disposizione di legge modificate  o  alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
    - La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca: «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)».
    - Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
    «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
      1) Ministero degli affari esteri;
      2) Ministero dell'interno;
      3) Ministero della giustizia;
      4) Ministero della difesa;
      5) Ministero dell'economia e delle finanze;
      6) Ministero dello sviluppo economico;
      7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
      8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare;
      9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
      10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
      11)  Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
ricerca;
      12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
      13) Ministero della salute.».
    - Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    «Art. 23 (Istituzione del Ministero  e  attribuzioni).  -  1.  E'
istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
    2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato  in  materia  di  politica  economica,  finanziaria  e  di
bilancio, programmazione degli investimenti  pubblici,  coordinamento
della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti,  ivi  incluso  il
settore  della  spesa  sanitaria,   politiche   fiscali   e   sistema
tributario, demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e  dogane.  Il
Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e  attivita'
e le funzioni relative ai  rapporti  con  autorita'  di  vigilanza  e
controllo previsti dalla legge.
    3. Al Ministero sono trasferite,  con  le  inerenti  risorse,  le
funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro,  bilancio   e   programmazione
economica e delle finanze, eccettuate quelle  attribuite,  anche  dal
presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni  caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,  comma  2,  e  3,
comma 1, lettere a) e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle  regioni  ed  agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
    - Il testo dell'art. 24, comma 1, lettera b) del  citato  decreto
legislativo n. 300 del 1999, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
    «Art.  24  (Aree  funzionali).  -  1.  Il  Ministero  svolge,  in
particolare, le funzioni di spettanza  statale  nelle  seguenti  aree
funzionali:
      a) (omissis);
      b)  politiche,  processi  e  adempimenti   di   bilancio,   con
particolare riguardo alla formazione e gestione  del  bilancio  dello
Stato, compresi gli  adempimenti  di  tesoreria  e  la  verifica  dei
relativi andamenti e  flussi  di  cassa,  assicurandone  il  raccordo
operativo con gli adempimenti in materia di copertura del  fabbisogno
finanziario previsto dalla lettera a), nonche'  alla  verifica  della
quantificazione degli  oneri  derivanti  dai  provvedimenti  e  dalle
innovazioni normative ed al monitoraggio della  spesa  pubblica,  ivi
inclusi  tutti  i  profili  attinenti  al  concorso  dello  Stato  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani
di rientro regionali, coordinandone e verificandone gli  andamenti  e
svolgendo i controlli  previsti  dall'ordinamento,  ivi  comprese  le
funzioni ispettive ed i controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli  Uffici
centrali  del  bilancio  costituiti  presso  i  Ministeri   e   dalle
ragionerie provinciali dello Stato;».
    - Il testo dell'art. 47-bis, del citato  decreto  legislativo  n.
300 del 1999, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
    «Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1.  E'
istituito il Ministero della salute.
    2. Nell'ambito e con finalita'  di  salvaguardia  e  di  gestione
integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti  alla
dignita' della persona  umana  e  alla  salute,  sono  attribuite  al
Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della
salute umana,di coordinamento del  sistema  sanitario  nazionale,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per  tutti  i
profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria,  di  tutela
della salute nei luoghi  di  lavoro,  di  igiene  e  sicurezza  degli
alimenti.
    3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  inerenti  risorse,  le
funzioni del Ministero della sanita'.  Il  Ministero,  con  modalita'
definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi  sanitari  regionali
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.».
    -  Il  testo  dell'art.  47-ter,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come  modificato  dalla  presente
legge, e' il seguente:
    «Art.  47-ter  (Aree  funzionali).  -   1.   Il   Ministero,   in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle  seguenti
aree funzionali:
      a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in
materia  di  prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione   delle
malattie umane, ivi  comprese  le  malattie  infettive  e  diffusive;
prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le
malattie  infettive  e  diffusive  e   le   zoonosi;   programmazione
tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo,  coordinamento  e
monitoraggio  delle  attivita'  tecniche  sanitarie   regionali,   di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per  tutti  i
profili attinenti  al  concorso  dello  Stato  al  finanziamento  del
Servizio sanitario  nazionale,  anche  quanto  ai  piani  di  rientro
regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali  e  l'Unione
europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
      b) tutela della salute  umana  e  sanita'  veterinaria:  tutela
della salute umana anche sotto il  profilo  ambientale,  controllo  e
vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati  all'impiego  in
medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di  norme,
linee guida e prescrizioni  tecniche  di  natura  igienico-sanitaria,
relative anche a  prodotti  alimentari;  organizzazione  dei  servizi
sanitari, professioni  sanitarie,  concorsi  e  stato  giuridico  del
personale del  Servizio  sanitario  nazionale,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  tutti  i  profili  di
carattere finanziario; polizia veterinaria; tutela della  salute  nei
luoghi di lavoro.».
      b-bis) monitoraggio della qualita'  delle  attivita'  sanitarie
regionali con riferimento ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni
erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.».
    - Il testo dell'art. 47-quater del citato decreto legislativo, n.
300 del 1999 e' il seguente:
    «Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si  articola  in
dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5.  Il  numero
di dipartimenti non puo' essere superiore  a  quattro,  in  relazione
alle aree funzionali di cui all'art. 47-ter.».
    - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85  (Disposizioni  urgenti
per  l'adeguamento  delle  strutture  di  Governo   in   applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
    - Il testo dell'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge  n.  85
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008,
e' il seguente:
    «8. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,  sentiti  i
Ministri interessati, si procede all'immediata  ricognizione  in  via
amministrativa delle  strutture  trasferite  ai  sensi  del  presente
decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  su
proposta dei Ministri competenti, sono  apportate  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per  l'adeguamento  del  bilancio  di  previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo.».
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio  2004,  n.
244 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   22
settembre 2004, n. 223.
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2003,  n.
129 (Regolamento di organizzazione del Ministero  della  salute),  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003, n. 129.
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio  2001,  n.
297  (Regolamento  di  organizzazione   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro del lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 luglio 2001, n. 167.
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno  2003,  n.
208  (Regolamento  di  organizzazione   degli   Uffici   di   diretta
collaborazione  del  Ministro  della  salute),  e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182.
    - Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e' il seguente:
    «Art.  74  (Riduzione  degli  assetti  organizzativi).  -  1.  Le
amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  ivi
inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse
le agenzie fiscali di cui agli articoli  62,  63  e  64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti  di  ricerca,
nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  provvedono  entro  il  30  novembre  2008,  secondo  i
rispettivi ordinamenti:
        a) a  ridimensionare  gli  assetti  organizzativi  esistenti,
secondo  principi  di  efficienza,  razionalita'   ed   economicita',
operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e
di  quelli  di  livello  non  generale,  in  misura  non   inferiore,
rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti.  A  tal
fine le amministrazioni adottano misure volte:
        alla    concentrazione    dell'esercizio    delle    funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
        all'unificazione  delle  strutture  che   svolgono   funzioni
logistiche e strumentali, salvo  specifiche  esigenze  organizzative,
derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica,  riducendo,
in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di  tali
compiti.
    Le dotazioni organiche del personale con  qualifica  dirigenziale
sono corrispondentemente  ridotte,  ferma  restando  la  possibilita'
dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1,
comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
      b)  a  ridurre  il  contingente  di  personale   adibito   allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in  misura
non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione  delle
risorse  umane  eccedenti  tale  limite  negli  uffici  che  svolgono
funzioni istituzionali;
      c)  alla  rideterminazione  delle   dotazioni   organiche   del
personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di
ricerca, apportando una riduzione non inferiore al  dieci  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
tale personale.
    2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui  al  comma  1,  le
amministrazioni  possono  disciplinare,  mediante  appositi  accordi,
forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e  strumentali,
compresa la gestione  del  personale,  nonche'  l'utilizzo  congiunto
delle risorse umane  in  servizio  presso  le  strutture  centrali  e
periferiche.
    3.  Con  i  medesimi  provvedimenti  di  cui  al  comma   1,   le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su  base
regionale o interregionale, oppure, in alternativa,  provvedono  alla
riorganizzazione delle esistenti  strutture  periferiche  nell'ambito
delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel  rispetto  delle
procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
    4. Ai fini dell'attuazione delle misure  previste  dal  comma  1,
lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate  altresi'
le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al
comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge  27
dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche  ai  Ministeri  esistenti
anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le  amministrazioni  che  hanno
gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la  possibilita'  di
provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale
previsti in attuazione delle  relative  disposizioni,  nonche'  nelle
disposizioni di rango primario successive alla  data  di  entrata  in
vigore della citata legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle
esigenze   di   compatibilita'   generali   nonche'   degli   assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri  assicura  il
conseguimento  delle  corrispondenti  economie  con   l'adozione   di
provvedimenti specifici del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  e
successive integrazioni e modificazioni, che tengono  comunque  conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
    5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui  al  comma  1  le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura  pari
ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le
procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
vigore del presente decreto.
    5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente
sul bilinguismo e la riserva  proporzionale  di  posti  nel  pubblico
impiego, gli uffici periferici  delle  amministrazioni  dello  Stato,
inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad  assumere
personale  risultato  vincitore  o  idoneo  a  seguito  di  procedure
concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro  a
valere sul fondo di  cui  all'art.  1,  comma  527,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296.
    6. Alle  amministrazioni  che  non  abbiano  adempiuto  a  quanto
previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
    6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le
strutture del comparto sicurezza, delle  Forze  armate  e  del  Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi  fissati
ai sensi del presente articolo da conseguire  da  parte  di  ciascuna
amministrazione.».
    - La  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2006, n. 299, supplemento ordinario.
    - Il testo dell'art. 1, comma 527, della citata legge n. 296  del
2006 e' il seguente:
    «527. Per l'anno 2008 le amministrazioni  di  cui  al  comma  523
possono procedere  ad  ulteriori  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato,  previo  effettivo  svolgimento  delle  procedure   di
mobilita', nel limite di  un  contingente  complessivo  di  personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di  euro  a
regime. A tal fine e' istituito un  apposito  fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  pari  a  25
milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono  concesse  secondo
le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.».
    - Il testo dell'art. 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
    «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  sentito
il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
giorni  dalla  richiesta,  possono  essere  emanati  regolamenti  per
disciplinare:
      a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,  nonche'
dei regolamenti comunitari;
      b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei  decreti
legislativi recanti norme di principio,  esclusi  quelli  relativi  a
materie riservate alla competenza regionale;
      c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di  leggi  o
di atti aventi forza di legge, sempre che non si  tratti  di  materie
comunque riservate alla legge;
      d) l'organizzazione ed il funzionamento  delle  amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
      e).
    2.  Con  decreto  del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri,  sentito  il  Consiglio  di
Stato e previo parere delle Commissioni  parlamentari  competenti  in
materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per  le  quali
le leggi della Repubblica, autorizzando  l'esercizio  della  potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali  regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione  delle  norme  vigenti,  con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
    3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati  regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'  sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente  conferisca  tale  potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con  decreti  interministeriali,  ferma  restando  la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti ministeriali ed  interministeriali  non  possono  dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati  dal  Governo.  Essi
debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
prima della loro emanazione.
    4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti  ministeriali
ed  interministeriali,  che  devono  recare   la   denominazione   di
«regolamento», sono adottati previo parere del  Consiglio  di  Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della  Corte  dei  conti  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
    4-bis.  L'organizzazione  e  la  disciplina  degli   uffici   dei
Ministeri sono determinate, con  regolamenti  emanati  ai  sensi  del
comma  2,  su  proposta  del  Ministro  competente  d'intesa  con  il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro  del  tesoro,
nel rispetto dei principi posti dal decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  con  i  contenuti  e  con
l'osservanza dei criteri che seguono:
      a) riordino  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  con  i
Ministri ed i Sottosegretari di Stato,  stabilendo  che  tali  uffici
hanno esclusive  competenze  di  supporto  dell'organo  di  direzione
politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
      b)  individuazione  degli  uffici   di   livello   dirigenziale
generale,  centrali  e  periferici,  mediante  diversificazione   tra
strutture con funzioni finali  e  con  funzioni  strumentali  e  loro
organizzazione  per  funzioni   omogenee   e   secondo   criteri   di
flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
      c)   previsione   di   strumenti    di    verifica    periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
      d) indicazione e revisione periodica  della  consistenza  delle
piante organiche;
      e)  previsione  di   decreti   ministeriali   di   natura   non
regolamentare  per  la   definizione   dei   compiti   delle   unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
    4-ter. Con regolamenti da  emanare  ai  sensi  del  comma  1  del
presente  articolo,  si  provvede   al   periodico   riordino   delle
disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di  quelle  che
sono  state  oggetto  di   abrogazione   implicita   e   all'espressa
abrogazione di quelle che hanno esaurito  la  loro  funzione  o  sono
prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete..
    - Il testo dell'art. 4, comma 1, del citato  decreto  legislativo
n. 300 del 1999 e' il seguente:
    «Art.    4    (Disposizioni    sull'organizzazione).     -     1.
L'organizzazione,  la  dotazione  organica,  l'individuazione   degli
uffici di  livello  dirigenziale  generale  ed  il  loro  numero,  le
relative  funzioni  e  la  distribuzione  dei   posti   di   funzione
dirigenziale, l'individuazione  dei  dipartimenti,  nei  casi  e  nei
limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e
la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con  regolamenti
o con decreti del ministro  emanati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono  la  soppressione
dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico  del  personale
non  dirigenziale  di   ciascun   Ministero,   articolato   in   aree
dipartimentali e per direzioni  generali.  Fino  all'istituzione  del
ruolo unico del personale non dirigenziale di  ciascun  Ministero,  i
regolamenti assicurano forme ordinarie di  mobilita'  tra  i  diversi
dipartimenti e  le  diverse  direzioni  generali,  nel  rispetto  dei
requisiti  di  professionalita'  richiesti  per   l'esercizio   delle
relative  funzioni,  ferme  restando  le  normative  contrattuali  in
materia.  La  nuova  organizzazione  e  la  dotazione  organica   del
personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.».
    - Il testo dell'art. 1, commi 7, 8 e 11, della legge 24  dicembre
2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23  luglio  2007
su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire  l'equita'  e  la
crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro  e
previdenza sociale), e' il seguente:
    «Art. 1. - 1.-6. (Omissis).
    7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il  riordino  e
la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti  pubblici  sono
integrati, limitatamente  agli  enti  previdenziali  pubblici,  dalla
possibilita' di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti  a
realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa  anche  attraverso
gestioni unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali.
    8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta, entro un  mese
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  piano
industriale  volto   a   razionalizzare   il   sistema   degli   enti
previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del  decennio,
risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
    9.-10. (Omissis).
    11. In funzione delle economie rivenienti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento
di cui  all'ultimo  periodo  del  presente  comma,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  corrispondentemente
rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive  di  cui  al
comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto  del  Ministro  del
lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definite  le  modalita'  per
l'accertamento delle economie riscontrate in  seguito  all'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8,  rispetto  alle  previsioni
della spesa a normativa vigente  degli  enti  previdenziali  pubblici
quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.».
    - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per
la salute pubblica), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2004, n. 138 e' il seguente:
    «Art. 1. - 1. Al fine  di  contrastare  le  emergenze  di  salute
pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive  e  diffusive
ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:
      a) e' istituito presso il  Ministero  della  salute  il  Centro
nazionale per la  prevenzione  e  il  controllo  delle  malattie  con
analisi  e  gestione  dei  rischi,  previamente  quelli  legati  alle
malattie infettive e diffusive  e  al  bioterrorismo,  che  opera  in
coordinamento con le strutture regionali attraverso  convenzioni  con
l'Istituto superiore di sanita',  con  l'Istituto  superiore  per  la
prevenzione e la sicurezza del  lavoro  (ISPESL),  con  gli  Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico  e  con  altre  strutture  di
assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonche' con  gli  organi
della sanita' militare. Il Centro opera con modalita'  e  in  base  a
programmi annuali approvati con decreto del  Ministro  della  salute.
Per l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le  spese
per il personale, e' autorizzata la  spesa  di  32.650.000  euro  per
l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno  2005  e  31.900.000  euro  a
decorrere dall'anno 2006;
      b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale  specifico
sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione
e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanita' e  altre
istituzioni scientifiche nazionali ed  internazionali,  con  sede  in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato  Fondazione  «Istituto
nazionale  di  genetica  molecolare  -  INGM»;  sono  autorizzate  le
seguenti spese:
        1) la spesa di  euro  7.028.000  per  l'anno  2004,  di  euro
6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a  decorrere  dall'anno
2006, finalizzata al funzionamento  e  alla  ricerca  in  base  a  un
programma approvato con decreto del Ministro della  salute,  nonche',
per quanto di pertinenza dello Stato,  al  rimborso  delle  spese  di
costituzione dell'Istituto medesimo;
        2) la spesa  di  euro  5.000.000  per  l'anno  2004  per  gli
interventi  di  ristrutturazione  degli  edifici   adibiti   a   sede
dell'Istituto, nonche'  per  le  attrezzature  del  medesimo,  previa
presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;
      c) per procedere alla realizzazione di progetti di  ricerca  in
collaborazione  con  gli  Stati  Uniti   d'America,   relativi   alla
acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela
della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie  rare  e  del
bioterrorismo e' autorizzata la spesa di 12.945.000 euro  per  l'anno
2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000  euro  per  l'anno
2006. Tali progetti saranno  individuati  con  decreto  del  Ministro
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
    - Il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n.
393  (Proroga  della  partecipazione  militare  italiana  a  missioni
internazionali di pace, nonche' dei programmi delle Forze di  polizia
italiane in Albania), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
febbraio 2001, n. 27 e' il seguente:
    «Art.  4-bis  (Monitoraggio  sanitario).  -  1.  E'  disposta  la
realizzazione  di  una  campagna  di  monitoraggio  sulle  condizioni
sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato
od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e  del  Kosovo,  in
relazione  a  missioni  internazionali  di  pace  e   di   assistenza
umanitaria,  nonche'   di   tutto   il   personale   della   pubblica
amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta
servizio,  nei   predetti   territori,   presso   le   rappresentanze
diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro
convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti  sanitari  sono
svolti  a  titolo  gratuito  presso  qualsiasi  struttura   sanitaria
militare o civile.
    2. Con decreto del Ministro della sanita',  di  concerto  con  il
Ministro della difesa e con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti   le
modalita', le condizioni e i criteri per  l'attuazione  del  presente
articolo e per gli  eventuali  controlli  sulle  sostanze  alimentari
importate dai territori indicati al comma 1.
    3. Il Governo  trasmette  quadrimestralmente  al  Parlamento  una
relazione del Ministro della difesa  e  del  Ministro  della  sanita'
sullo stato di  salute  del  personale  militare  e  civile  italiano
impiegato nei territori della ex Jugoslavia.».
    - Il testo dell'art. 5, comma 2 del citato decreto-legge  n.  393
del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del  2001,
e' il seguente:
    «  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione   dell'art.   4-bis,
valutato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001,  si
provvede, per gli anni 2001, 2002  e  2003,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno 2001 e per
lire 5.000 milioni per ciascuno  degli  anni  2002  e  2003,  nonche'
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti   e   della
navigazione per lire 18.000 milioni nell'anno 2001 e per lire  20.000
milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.».
    - Il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
    - La  legge  22  dicembre  2008,  n.  203  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2009), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2008, n. 303, supplemento ordinario.

         
       






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Da: Thunderball06/12/2009 02:14:51
Buona notte e sogni d'oro a tutti !!!
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Da: X Thunderball06/12/2009 02:15:24
Appunto  Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2009  (Eri in attesa... e ti sei tenuta informata) ma non cercare di nascondere agli altri il post sulla l graduatoria:


Ricordo a tutti tra trentesimo e cinquantesimo posto di questa graduatoria:

http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_concorso_30_graduatorie_graduatoria_0_listafilegraduatoria_file_0_filegraduatoria.pdf

Non è necessariamente Giovanna... controllate tra gli idonei dei vostri consorsi alla Regione... Altrimenti è solamente una folle rosicona(ipotesi probabile)
Rispondi

Da: Thunderball06/12/2009 02:33:16
A chi indovina il nome una serata indimenticabile con me tutto compreso, offre la sottoscritta.
Rispondi

Da: Thunderball06/12/2009 11:50:40
Buongiorno a tutti. Ebbene sì, avete proprio ragione, lo dico io prima che lo facciate voi. Sono una folle rosicona, come è stato detto precedentemente, ho partecipato a questi come a tanti altri concorsi di cui ho straparlato, ma non me ne è mai andato bene nessuno, mi hanno sempre eliminata subito alle preselettive, visto il mio livello di preparazione generalmente alquanto modesto. Ero convinta, però, che stavolta con questi diversi bandi di concorso fosse la volta buona, almeno speravo di poter arrivare agli scritti ad uno di essi. Ero pure sicura di aver fatto alla perfezione il concorso per la qualifica B3, non avevo dubbi sulle risposte date, le avevo viste e riviste durante la prova. Invece ho scoperto, poi, che per 1ed 1 solo errore ero rimasta fuori, e, da allora, sono stata veramente male e sono attualmente in cura da uno psichiatra. Non ero mai riuscita a fare un questionario praticamente perfetto come questa volta, le altre volte avevo sempre fatto diversi errori ma, stavolta, no, mi ero superata, non mi potevano mandare in mezzo alla strada, nella solitudine di una stanzetta davanti ad un computer a sfogarmi con gli altri via internet. Non ero nemmeno andata in vacanza, per modo di dire, l'estate scorsa, qualche giorno al mare ad Ostia, no, nemmeno questo, e tutto per questi maledetti concorsi, non è giusto cacciarti così con 49 domande indovinate su 50, no, non è giusto. Un lavoro ce l'ho, se così si può chiamare, faccio la cassiera in un supermercato della periferia romana ma ho cercato, più volte, di superare un concorso pubblico per poter avere un posto sicuro, ma non ci sono mai riuscita. I pochi soldi che guadagno li sto spendendo, però, per lo psicologo perchè non riesco ancora a capire perchè ho fatto quell'errore disgraziato, era davvero la mia ultima occasione, non riuscirei mai a fare un test quasi perfetto come questa volta in futuro. Ho scritto sui forum come autoterapia personale, diciamo così, ma non mi è servito a niente, lo posso tranquillamente dire, anzi non ho fatto altro che peggiorare la situazione, infilandomi in un vicolo cieco ed, alla fine, il gioco è stato scoperto. Quello che voglio dire, però, e ci tengo a sottolinearlo, è che le informazioni che ho dato su questi concorsi, comprese le domande fatte alle prove, erano assolutamente vere perchè una mia amica c'è riuscita a superarli, ed io sono venuta a conoscenza di queste informazioni, parlando continuamente con lei. Non ero io a dover sostenere l'esame quel giorno, ma ai concorsi ci sono stata per poter scrivere le domande per lei, in vista delle prove, per cui non mi sono inventata niente. Grazie a tutti, scusatemi tanto se vi ho disturbato in questi mesi, auguri di buon lavoro e buona fortuna per gli esami, io vado adesso a lavorare per il mio turno pomeridiano, forse qualche volta mi avrete pure visto alla cassa del supermercato dove siete andati, chissà.....................
Rispondi

Da: Ma questa è folle!06/12/2009 11:59:16
Oh mon die!
Rispondi

Da: Da................06/12/2009 12:57:54
Sta messa proprio male, poverina.........
Rispondi

Da: Agent4706/12/2009 12:59:05

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Che spasso !!!!!!06/12/2009 13:02:12
Ormai è diventata una telenovela, che divertimento !!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Non deve scrivere più questa matta !!!06/12/2009 13:22:08
Ormai la abbiamo smascherata questa drogata, vedrete che non scriverà più.
Rispondi

Da: Lasciatela perdere06/12/2009 13:32:54
Può aver detto delle cazzate da sempre o solamente adesso. Quello che è sicuro è che ci sono 2 alternative: od è effettivamente una matta da legare, oppure è una cogliona che non sa come passare il tempo.
Rispondi

Da: X Thunderball06/12/2009 14:27:26
ho fatto un controllino (dieci minuti persi):

Considerando che le varie Stelladalcielo , Alice79 , Ombrerosse,Thunderball che si sono succedute qui sono la stessa persona ho fatto un controllino tra tutti gli idonei del concorso al ministero della salute (120 persone) e gli idonei ai nostri dieci concorsi (250 persone circa) . L'unico che è presente ad entrambi i concorsi è un certo Madio Francesco nostro concorso 01 (stessa data di nascita è lui) . Quinidi o Thunder è questo Madio  o Thunder alias alias alias non ha mai passato le preselettive a questo concorso quindi qualsiasi cosa dica è inattendibile (Ammesso che qualcuno gli abbia mai dato retta).
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