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AGENZIA DELLE ENTRATE - 510 funzionari amministrativi-tributari
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Da: ma  1  - 27/07/2019 12:48:02

- Messaggio eliminato -

Da: made89 27/07/2019 13:28:22
ragazzi non riesco a trovare un messaggio  interessante per tutti pubblicato da un ragazzo qui sul forum dove elencava il numero di errori massimi con cui si è superata la seconda prova del precedente cocnorso del 2015 nelle varie regioni

Da: gascoigne  -banned!- 1  - 27/07/2019 13:44:17
@made89 mi pare fosse 25 Lombardia e nelle regioni con meno errori mi sembra 20, il trend diceva fosse questo negli ultimi 10 anni.

Da: gascoigne  -banned!-27/07/2019 13:48:50
comunque onestamente ancora non capisco che senso abbia questa discussione. capirei un paragone ae con finanza o ufficio tributi, dogane o mef, ma che senso ha paragonare con inps? mi sembra non ci sia nemmeno scienza delle finanze la tra le materie, così come commerciale. qua il problema sono i dichiarativi e e politiche fiscali, la la previdenza sociale e quello che ruota attorno, tanto  vero sono dotati anche di medici, psicologi, etc, è normale sia a livello di ente un ente che ricopre una funzione più delicata, ma a livello di tecnica contabile e di competenze per quanto riguarda noi parliamo di due cose diverse, riguardo la stessa classe di concorso

Da: ma riioo 27/07/2019 13:52:58

- Messaggio eliminato -

Da: gascoigne  -banned!- 1  - 27/07/2019 13:54:51
poi che uno si sia adattato a fare uno piuttosto che un altro lo potrei capire, ma voi la mettete sul piano di cosa è meglio.... come fa uno a dirv cosa è meglio? allora io potrei chiedere è meglio ae o un impiegato cat d in un comune? è meglio ae o dsga? è meglio ae o tribunale? non ha senso, sono lavori diversi che hanno obiettivi diversi. qua l obiettivo è la consulenza ai contribuenti e agli intermediari, il supporto normativo e l azione di controllo sugli operatori, in inps non credo si senta parlare quotidianamente di società di capitali, tassazione per trasparenza, rimborsi iva, lavoro autonomo e 730, suppongo facciano altro

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Da: anche in Inps  1  - 27/07/2019 14:06:06

- Messaggio eliminato -

Da: gascoigne  -banned!-27/07/2019 14:06:24
per capirci, a livello di studio il fiscale è una dimensione parallela al civile, dove uno sta lì a vedere che l imprenditore o comunque il debitore non sia insolvente evitando in extrema ratio il rischio contagio, la bestia nera è insomma l insolvenza correlata ad anarchia... nella nostra invece bisogna un attimino vedere il contrario... non è che tu stai nascondendo qualcosa??? e quindi avremo un bilancio civile e uno fiscale dove un esempio chiaro della differena può essere dato dalla tassazione trasparenza per srl dove a livello civile non cambia nulla a livello fiscale ti cambia il mondo, così come se andiamo a parlare di una operazione societaria elusiva, a livello civile quella rimane la dove è, è a livello fisco che.... oppure la nozione di imprenditore ex cc e quella data dal 633 72, sono due cose diverse, non è che parliamo di fantasia, le cose sono queste. se piacciono e si capiscono probabilmente se si riesce a vincere piacerà il lavoro, altrimenti proabilemente non piacera

Da: made89 27/07/2019 14:08:10
gascoigne grazie per aver risposto anche io ricordavo che ci sono state regioni dove si passava con massimo 25 errori come la lombardia e regioni dove si passava con massimo 20 errori ,non ho capito però se ad'esempio nella lombardia si è passati nel concorso del 2015 con 25 errori e 55 corrette oppure oltre ai 25 errori c'era pure qualche domanda lasciata in bianco ?

Da: gascoigne  -banned!- 1  - 27/07/2019 14:11:29
questo non lo so made89, io personalmente credo la tranquillità sia stare sopra il 70, massimo sopra il 65 con qualcuna omessa, ma in seconda saremo sicuramente costretti a rischiare un po' di più secondo me

Da: made89  1  1  - 27/07/2019 14:58:11
sarebbe interessante sapere quanti errori hanno commesso nella recente prova sostenuta in valle d'aosta  ,non sono sicuro ma forse su questo forum un ragazzo aveva scritto che il primo classifcato ha commesso 15 errori ,magari qualcuno ha delle info  attendibili al riguardo ?

Da: Carmine90x  1  - 27/07/2019 15:11:54
Sembra che abbia chiesto la luna....ho fatto con cortesia una domanda : se qualcuno sa dirmi se si guadagna di più in inps o in Ae. Non me ne frega un cavolo se piace o meno il lavoro...mi interessa la fonte reddituale . Se qualcuno mi sa illuminare lo ringrazio anticipatamente .

Da: a me interessa  1  - 27/07/2019 15:18:35

- Messaggio eliminato -

Da: gascoigne  -banned!-27/07/2019 15:30:50
io no anche se lessi anche io quel commento

Da: 84nico  
Reputazione utente: +124
 2  - 27/07/2019 15:49:50
L'importo della retribuzione e dei premi che si percepiscono in Agenzia delle entrate l'ho scritto già nelle pagine dietro. Ovviamente non posso esprimermi sulla retribuzione inps perché, a parte il tabellare che si ricava dal ccnl funzioni centrali, non sono a conoscenza degli importi della produttività

Da: e a noi27/07/2019 16:22:23
non ce ne frega un cavolo di quello che chiedi tu, caro carmine. ignorante maleducato che non sei altro.

Da: Carmine90x  1  - 27/07/2019 16:26:08
Maleducato ? Spiegami dove? Dove ho offeso qualcuno? Le domande non sono mai stupide ma possono esserlo le risposte tipo quelle che dai tu. Sapere lo stipendio penso sia legittimo visto che nessuno lavora a gratis ma per il salario. Se tu sei il tipo da raccogliere pomodori per 2 euro l'ora prego accomodati

Da: a me interessa  1  - 27/07/2019 17:10:42

- Messaggio eliminato -

Da: gascoigne  -banned!- 1  - 27/07/2019 17:45:12
vai all agenzia delle entrate e chiedi che fanno, oppure ti studi il 300 99 e risolvi molti misteri

Da: gascoigne  -banned!-27/07/2019 17:45:53
siete peggio di quelli dei bandi

Da: gascoigne  -banned!-27/07/2019 17:48:05
magari poi quello lo abbini a un manuale di costituzionale e di diritto amministrativo, cosicchè poi non ti rimarrà che scoprire le funzioni del codice civile e del codice della riforma tributaria

Da: anti-antares   1  1  - 27/07/2019 17:57:19
X a me interessa: Sia ae che inps sono marcatamente aziendalizzati...ma l'ottica privatistica di ae ( in un'accezione deteriore...) e' molto piu' spinta...In ae la mobilita' nazionale ce la si puo' scordare...Inoltre, la terza area ( ex direttiva ) e' trattata alla stregua dei vecchi terzi livelli ( sugli atti interni ae non e' neanche riportato, spesso, il titolo di dottore...)...La logistica ae lascia molto a desiderare ( gente accalcata, climatizzazione spesso inefficiente ecc ) ...Inoltre la pressione per gli obiettivi e' fortissima...( in ae ).In ae non c'e' nulla di assimilabile al tep inps...incentivi scarni e pagati ( se ) con due-tre anni di ritardo.No automezzi di servizio ( tranne che per i megadirettori galattici...).
Questi sono alcuni dei motivi per cui molta gente, ove fosse possibile ( ma ae nega il nullaosta in uscita...), lascerebbe ae subito...
In ae stanno bene solo i dirigenti e le p.o. ( riguardo la cui legittimazione, parlo delle poer, pende l'ennesimo ricorso dinanzi la Consulta...).

Da: gascoigne  -banned!-27/07/2019 18:01:57
atenzione a non confonderlo col 300 70 che e un altr cosa eh..

Da: 84nico  
Reputazione utente: +124
 1  3  - 27/07/2019 18:21:32
Perfettamente d'accordo con le affermazioni di anti-antares

Da: a me interessa 27/07/2019 18:25:45

- Messaggio eliminato -

Da: 84nico  
Reputazione utente: +124
27/07/2019 18:33:45
Certo che ancora si fanno accessi e verifiche in aziende

Da: gascoigne  -banned!-27/07/2019 18:41:13
la differenza dovrebbe essere che ae non ha poteri di polizia giudiziaria e l avviso lo emette comunque sempre ae

Da: ma 27/07/2019 18:43:45

- Messaggio eliminato -

Da: gascoigne  -banned!-27/07/2019 18:52:10
nell accesso la guardia di finanza ha anche poteri di polizia giudiziaria, mentre l avviso che segue a pvc emesso da gdf viene sempre emesso da ae

Da: gascoigne  -banned!-27/07/2019 18:54:52
Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32 allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio. (1)
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. (2)
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari, saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. (3)
Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. (4)
Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:"In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'eleborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma". (5)

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