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bando giudici di pace e vice procuratori onorari  2018
6559 messaggi, letto 426051 volte

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Da: marklenders23/05/2019 18:02:08
@Xzop:
Ammetto di non aver letto i ddl, ma solo alcuni articoli che ne parlavano.
Riduzione di pianta organica in quali termini? Ancor più di quanto stabilito nella Riforma Orlando (secondo la quale, lo ricordo, la magistratura onoraria non può avere dotazioni organiche superiori a quella ordinaria)? Ma, soprattutto: in che modo può conciliarsi con l'estensione delle competenze dei GdP in programma nel 2021?
(Mia personalissima opinione: quest'ultima cosa non avverrà mai. Pure Orlando non era tanto per la quale ma, pressato dalla magistratura ordinaria, ha ceduto dicendo tra sé e sé "tanto in quattro anni tutto può succedere"...).
Rispondi

Da: ale23/05/2019 18:06:17
staremo a vedere, ad ogni modo avete controllato se sono uscite le graduatorie definitive?
Rispondi

Da: Allora.... 23/05/2019 20:21:55
No, dove si controlla?
Rispondi

Da: Allora.... 23/05/2019 20:36:58
No, dove si controlla?
Rispondi

Da: ale24/05/2019 09:52:56
sul sito del csm credo
Rispondi

Da: bc24/05/2019 11:01:46
Se chiamate corte di appello presso cui avete inoltrato domanda vi danno tutte le informazioni.
Rispondi

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Da: Aro 24/05/2019 14:31:37
Gli organici sono comunque carenti aldilà di questi che resta ano in servizio
Rispondi

Da: Stille 24/05/2019 15:01:39
riduzione da 8000 a 6500
Rispondi

Da: Francesca24/05/2019 23:52:04
Sono uscite?
Rispondi

Da: Per tutti!! 25/05/2019 01:44:19
ma fate roba di un certo livello!!
Rispondi

Da: PosteMobile 25/05/2019 12:27:11
Usciranno, prima dell'estate!
Rispondi

Da: PosteMobile 31/05/2019 10:43:30
Qualcuno ha la graduatoria di Catania? Per favore. Facebook Candida Carteri
Rispondi

Da: Avv. Maria Esposito03/06/2019 10:37:42
grazie

Rispondi

Da: Avv. Maria Esposito03/06/2019 10:38:03
grazie

Rispondi

Da: Olj05/06/2019 14:36:42
hai novità da Napoli?
Rispondi

Da: Lea1979 05/06/2019 15:02:01
A quanto ho capito, novità non ce n'è per nessuno :(((
Rispondi

Da: Stefano Tigani05/06/2019 16:40:37
E' in elaborazione il regolamento che disciplina il tirocinio, a breve comunicheranno le graduatorie.
Rispondi

Da: Aro 05/06/2019 20:23:41
Stefano Tigani
Come fai a saperlo?
Rispondi

Da: PosteMobile 08/06/2019 10:39:07
Avra' telefonato, no?!
Rispondi

Da: PosteMobile 08/06/2019 10:44:41
Prima era cosi'.. Sara' molto simile il regolamento
Rispondi

Da: PosteMobile 08/06/2019 10:46:07
                Allegato 1
    Estratto coordinato della circolare del Consiglio Superiore della
Magistratura  approvata  ne1la  seduta del 30 luglio 2002 concernente
«Nuove  Modalita'  di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito
delle   modifiche   alla  legge  istitutiva  introdotte  dalla  legge
24 novembre    1999,   n. 468»,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni.
                               Capo II
             AMMISSIONE AL TIROCINIO - DOMANDO DI NOMINA
                               Par. 1.
                  Requisiti e domanda di ammissione
    1.  -  Secondo  quanto prescritto dall'art. 10 del regolamento di
attuazione, l'interessato, all'atto della domanda, deve dichiarare il
possesso  dei  requisiti presenti per la nomina, elencati nell'art. 5
della  legge, ed indicare eventualmente quale tra essi e' in corso di
perfezionamento.   Il   possesso   dei   requisiti   e'   oggetto  di
autocertificazione  ai  sensi del comma 11 dell'art. 2 della legge 16
giugno  1998, n. 191, fatta eccezione per il requisito dell'idoneita'
fisica e psichica, che deve essere documentato con certificato medico
rilasciato  dalla  azienda  sanitaria  locale  competente o da medico
militare, secondo quanto puntualmente previsto dall'art. 10, comma 1,
del regolamento.
    2.  -  La  domanda  di  ammissione  al  tirocinio deve, a pena di
inammissibilita'  contenere  la dichiarazione dell'interessato di non
essere  gia'  stato  ammesso  a  tirocinio in corso di svolgimento, o
ancora  da  svolgersi, presso altro distretto. Siffatta dichiarazione
deve  essere resa, sempre a pena di inammissibilita', non solo quando
la  precedente ammissione riguardi altro distretto, ma anche nel caso
in cui riguardi il medesimo distretto.
    Sul  punto va, infatti, osservato che e' pur sempre possibile che
si  susseguano  procedure  di  ammissione  al  tirocinio nello stesso
distretto   a   cadenze   temporali   ravvicinate,   in   ragione  di
imprevedibili  vacanze  che  in numero congruo, si siano verificate a
breve distanza l'una dall'altra.
    3.  -  Ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, della legge 21 novembre
1991, n. 374, e successive modificazioni, gli interessati non possono
presentare  domanda  di  ammissione  al  tirocinio  in  piu'  di  tre
distretti diversi nello stesso anno.
      4.  -  A  norma  di  regolamento (art. 10, comma 3), le domande
relative  a  sedi  di  diversi  distretti devono essere autonomamente
presentate ed in relazione ad esse il candidato non puo' esprimere un
ordine di preferenza.
    5.  -  Le  domande  di ammissione al tirocinio debbono indicare i
posti vacanti pubblicati ai quali si riferiscono.
    6.  - Ai sensi del l'art. 4, comma 1-bis, della legge 21 novembre
1991, n. 374, e successive modificazioni, gli interessati non possono
indicare  in  ciascuna domanda di ammissione al tirocinio piu' di sei
sedi per ciascun distretto.
    7. - La reiterazione, anche ad intervalli temporali apprezzabili,
del  giudizio  di inidoneita' all'assunzione dell'incarico di giudice
di  pace,  determina l'inammissibiita' di tutte le successive domande
di  ammissione  al tirocinio in quanto consente la formulazione di un
giudizio  prognostico  negativo  sulla  possibilita'  di  un adeguato
svolgimento delle funzioni giudiziarie.
    8.  -  E  'obbligo  dell'aspirante  all'animissione  al tirocinio
dichiarare  nella  domanda  di  non  essere stato gia' sottoposto per
almeno  due  volte  ad  un  giudizio  di  inidoneita'  all'assunzione
dell'incarico di giudice di pace per qualunque distretto giudiziario.
L'assenza  di  tale  dichiarazione  comporta l'inammissibilita' della
domanda.
    9. - L'obbligo dell'aspirante all'ammissione al tirocinio di dare
tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di
eventuali  giudizi  di inidoneita' allo svolgimento delle funzioni di
giudice  di  pace,  che  abbiano  ad intervenire successivamente alla
proposizione   della   domanda.   L'inadempimento   di  tale  obbligo
costituisce  motivo  di esclusione dallo svolgimento del tirocinio, a
cui eventualmente si sia stati ammessi.
                             Par. 1-bis.
            Attivita' istruttoria dei Consigli giudiziari
    1. - I Consigli giudiziari, integrati ai sensi dell'art. 4, comma
2,  della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
e  degli  articoli 2  e 6 del decreto del Presidente della Repubblica
10 giugno  2000, n. 198, provvedono ad acquisire d'ufficio i seguenti
documenti  relativi agli aspiranti all'ammissione al tirocinio e alla
nomina a giudice di pace:
      a) estratto dell'atto di nascita;
      b) certificato di residenza;
      c) certificato di godimento dei diritti politici;
      d) certificazione  del  godimento dei diritti civili rilasciata
dal tribunale dove e' compreso il comune di residenza dell'aspirante;
      e) certificato del casellario giudiziale;
      f) certificato  dei  carichi  pendenti rilasciato dalla procura
della  Repubblica  presso  il tribunale dove e' compreso il comune di
residenza dell'aspirante.
    2.  -  I  consigli  giudiziari  assumono,  d'ufficio,  tramite il
prefetto,  informazioni sull'inesistenza di cause di incompatibilita'
e  di altre cause ostative previste dalla legge o dalle circolari del
Consiglio Superiore della Magistratura, nonche' sull'insussistenza di
fatti  e  circostanze  che,  tenuto conto dell'attivita' svolta dagli
aspiranti   e  dalle  condizioni  e  situazioni  ambientali,  possano
ingenerare   il  timore  di  parzialita'  nell'amministrazione  della
giustizia.
                             Par. 1-ter.
  Criteri di formulazione delle proposte di ammissione al tirocinio
    1.  -  I  consigli  giudiziari  devono  formulare  le proposte di
ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari al triplo del
numero  dei  posti  da  coprire  qualora  cio' sia reso possibile dal
numero delle domande.
    2.  -  I  consigli  giudiziari,  nel  formulare  le  proposte  di
ammissione al tirocinio, in particolare devono motivare:
      a) il   possesso   da   parte  degli  aspiranti  dei  requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 5 della legge 21 novembre
1991, n. 374, e successive modificazioni;
      b) l'inesistenza  di cause di incompatibilita' e di altre cause
ostative  nonche'  di  fatti  e circostanze che possano ingenerare il
timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia;
      c) l'idoneita'  degli  aspiranti  ad  assolvere degnamente, per
indipendenza,  equilibrio  e  prestigio  acquisito  e  per esperienza
giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario,
nonche'  a  soddisfare in modo adeguato, per garanzia di assiduita' e
di   impegno,   le   esigenze   di  servizio,  avuto  riguardo  anche
dell'attivita' svolta dai medesimi.
    3. - Non possono essere proposti per l'ammissione al tirocinio:
      a) gli  aspiranti che, per qualunque causa, siano stati rimossi
dall'incarico  di  conciliatore,  vice-conciliatore, giudice onorario
aggregato  delle  sezioni stralcio dei tribunali, giudice onorario di
tribunale,  vice  procuratore  onorario,  giudice di pace, componente
laico  di  organi  giudicanti,  nonche'  i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni,  tra essi compresi i magistrati, i quali siano stati
destituiti  dall'impiego,  e  gli  avvocati  e  notai che siano stati
sospesi  destituiti  ovvero  radiati dai rispenivi albi professionali
per motivi disciplinari;
      b) gli  aspiranti  che ricoprono l'incarico di giudice di pace,
di   giudice  onorario  aggregato  presso  le  sezioni  stralcio  dei
tribunali,  di  giudice  onorario  di  tribunale,  di viceprocuratore
onorario e di componente laico di organi giudicanti;
      c) gli  aspiranti  che ricoprono o che abbiano assunto, dopo la
presentazione della domanda di ammissione al tirocinio, l'incarico di
giudice   onorario  aggregato  delle  sezioni  stralcio,  di  giudice
onorario  di  tribunale, di vice procuratore onorario e di componente
laico di organi giudicanti, a meno che abbiano prodotto nella domanda
stessa,  o  in successiva separata dichiarazione, la dichiarazione di
impeto a cessare dall'incarico all'atto dell'ammissione al tirocinio.
                               Par. 2.
                       Ammissione al tirocinio
    1.  -  Per l'ammissione al tirocinio il Consiglio Superiore della
Magistratura   prende  in  esame  anche  gli  esiti  degli  eventuali
accertamenti  disposti in forza di qualsivoglia segnalazione ritenuta
meritevole di considerazione e che abbia rappresentato l'esistenza di
fatti o circostanze che impediscano l'ammissione.
    2.  -  Il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  provvede ad
inviare  la  delibera  di ammissione al tirocinio al presidente della
Corte   di  appello,  il  quale  ne  provvedera'  a  dare  tempestiva
comunicazione agli interessati.
    3. - I candidati ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati
idonei  al  termine  del  tirocinio  ma  non  siano stati nominati in
nessuna delle sedi indicate nella domenda, possono chiedere di essere
destinati  ad  altre  sedi  vacanti o che si siano rese vacanti medio
tempore  e  per  le  quali il presidente della Corte di appello abbia
ritenuto  di  non  disporre  immediata  pubblicazione, secondo quanto
previsto  dal  Capo I,  par. 2, punto 3. Il presidente della Corte di
appello   provvede  ad  indicare  tempestivamente  le  sedi  vacanti,
assegnando  un  termine  di  trenta giorni per la presentazione delle
domande.
                               Par. 3.
                              Tirocinio
    1.  -  Il  Consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'art. 4,
comma   2,   della  legge  21 novembre  1991,  n. 374,  e  successive
modificazioni,  organizza  e  coordina  il  tirocinio per la nomina a
giudice di pace ed organizza piu' corsi teorico-pratici di formazione
professionale,  nel  rispetto  delle  direttive dettate dal Consiglio
Superiore della Magistratura.
    2.   -   Il   Consiglio   giudiziario   integrato  puo'  valutare
l'opportunita',   tenuto   conto   del  numero  dei  tirocinanti,  di
individuare  al  proprio  interno uno o piu' componenti cui assegnare
tutte  le  pratiche  relative  all'attivita'  di  tirocinio e piu' in
generale  all'attivita'  di formazione. I componenti a cio' designati
riferiscono  al Consiglio giudiziario integrato e curano l'attuazione
delle delibere e di ogni adempimento conseguente.
    3.  -  Il Consiglio giudiziario si avvale della collaborazione di
magistrati  affidatari,  nominati tra coloro che svolgono funzioni di
giudice  di  tribunale,  i quali curano l'esecuzione del programma di
tirocinio.  Per  la  nomina  dei magistrati affidatari si tiene conto
della omogeneita' dell'attivita' giudiziaria svolta con quella al cui
esercizio  e'  chiamato  il  giudice  di  pace.  Della nomina e' data
tempestiva  comunicazione ai presidenti dei tribunali di appartenenza
di ciascun magistrato affidatario.
    4.  -  Nella organizazione dei corsi teorico-pratici il Consiglio
giudiziario integrato si puo' avvalere della collaborazioni oltre che
di  magistrati  e  di  personale  con  qualifica  dirigenziale  delle
cancellerie  e segreterie giudiziarie del distretto, di avvocati e di
docenti   universitari,   anche   dei  magistrati  referenti  per  la
formazione decentrata.
    5.  -  Il  Consiglio  giudiziario  integrato  nomina i magistrati
affidatari   tenendo   conto  della  necessita'  di  assicurare,  ove
possibile,  la  proporzione  di  un magistrato affidatario ogni dieci
ammessi    al    tirocinio;   a   ciascun   magistrato   affidatario,
immediatamente  dopo  la nomina, sono comunicati a cura del Consiglio
giudiziario  l'elenco  nominativo  degli  ammessi  al tirocinio a lui
affidati,  nonche'  le  disposizioni  assunte  dallo stesso Consiglio
giudiziario in merito all'organizzazione del tirocinio.
    6. - I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di
magistrati,  da  essi  stessi  designati,  ai  quali sono asseguati i
tirocinanti  per  la  pratica  giudiziaria.  Possono essere designati
anche giudici di pace dotati di particolare esperienza.
    7.  -  Il  tirocinio  si  articola  nell'assistenza  a  tutte  le
attivita'  giudiziarie  svolte  dal  giudice di pace o dal magistrato
assegnatario,    compresa    la    preparazione    dell'udienza,   la
partecipazione  alla  camera di consiglio e la redazione delle minute
dei  provvedimenti.  Il  piano  di  tirocinio  comprende, inoltre, un
periodo  di  assistenza  alle  attivita'  giudiziarie espletate da un
magistrato   addetto   all'ufficio   del   giudice  per  le  indagini
preliminari, a tal fine individuato come magistrato assegnatario.
    8. - I magistrati assegnatari curano di dare menzione nel verbale
di  udienza  della presenza degli ammessi al tirocinio, anche al fine
di  attestare  i  giorni  di  effettiva  partecipazione all'attivita'
disposte  dal  piano di tirocinio. Provvedono, altresi', a conservare
le  minute  di  atti  giudizari  redatti  dagli ammessi al tirocinio,
trasmettendole  al  magistrato  affidatario  unitamente  ad  una nota
scritta sullo svolgimento del tirocinio.
    9.  -  Le  funzioni  di  magistrato  affidatario  e di magistrato
asseguatario  rientrano tra i doveri di ufficio. Qualora l'interpello
per  l'individuazione dei magistrati affidatari sia andato deserto, o
abbia  dato  esito  insufficiente,  o  qualora  ragioni d'urgenza non
consentano  di  effettuare  l'interpello,  il  Consiglio  giudiziario
provvede alla designazione d'ufficio.
    10.  -  Il  magistrato  designato  per  l'incarico  di magistrato
affidatario    o    di    magistrato   assegnatario,   che   dichiari
l'indisponibilita', e' tenuto a darne congrua motivazione; il diniego
ingiustifcato all'assunzione dell'incarico puo' essere preso in esame
anche   in   sede   di   valutazione   di   professionalita'.   Della
ingiustificata  dichiarazione  di  indisponibilita'  deve essere data
comunicazione  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  per  le
valutazioni di sua competenza.
    11.  - All'esito del periodo di tirocinio i magistrati affidatari
redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari,
una relazione in cui illustrano le attivita' seguite dal tirocinante,
ivi  compresi  la  partecipazione  ai  corsi  di formazione di cui al
punto 12  ed i provvedimenti giurisdizionali eventualmente redatti in
minuta,  ed  esprimono  una  valutazione  in  merito  alle attitudini
rivelate, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale
e   giuridica,   alla   disponibilita'   al   costante  aggiornamento
professionale  ed  alle  circostanze  da  cui  trarre un giudizio sul
possesso' delle doti di equilibrio, indipendenza e imparzialita'.
    12.  -  Il Consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'art. 4,
comma   2,   della  legge  21 novembre  1991,  n. 374,  e  successive
modificazioni, organizza, a completamento del tirocinio e - di regola
-  su  base  circondariale,  corsi  teorico-pratici,  avendo  cura di
raccordare i relativi periodi di svolgimento con l'utile prosecuzione
del  tirocinio.  Ai predetti corsi devono essere dedicate almeno otto
giornate.
    13.  -  La  frequenza  dei  corsi  e' obbligatoria ed e' cura del
Consiglio giudiziario verificarne l'effettivita'.
    14.  -  I corsi teorico-pratici sono volti anche all'acquisizione
di    conoscenze   e   tecniche   finalizzate   all'obiettivo   della
conciliazione delle parti.
    15.  -  Ogni corso puo' essere articolato in piu' incontri e ogni
incontro  puo'  essere  articolato  in  una sessione teorica e in una
pratica,  con la partecipazione di due relatori scelti tra magistrati
professionali,  avvocati, docenti universitari e giuristi che abbiano
particolare esperienza in materia di mediazione. Il coordinamento del
corso  spetta  ad  un  componente  del  Consiglio  giudiziario a cio'
designato.
    16.  - I corsi organizzati nell'ambito circondariale di tribunali
di  grandi  dimensioni possono essere reiterati, ove l'elevato numero
di partecipanti ne impedisca il proficuo espletamento.
    17.  - I corsi mirano, inoltre, a fornire al tirocinante, oltre a
nozioni  di  carattere  teorico,  anche  e soprattutto indicazioni di
carattere   pratico,   possibilmente  attraverso  la  simulazione  di
processi,  nonche'  l'esame  di  casi  di  scuola e l'elaborazione di
schemi  di provvedimenti. Adeguata attenzione deve altresi' prestarsi
ai  profili  deontologici  propri  della funzione giurisdizionale del
giudice di pace.
    18.  -  L'incarico  di  relatore  puo'  essere  assunto anche dai
magistrati affidatari e dai magistrati assegnatari.
    19.  -  A ciascuna unita' del personale docente e' corrisposto il
gettone  di  presenza  giornaliero  previsto  dall'art. 6 della legge
21 novembre  1991,  n. 374, secondo quanto disposto dagli articoli 21
della  legge 24 novembre 1999, n. 468 e 4-bis della legge 21 novembre
1991, n. 374, come successivamente modificata.
    20.   -  I  magistrati  affidatari  hanno  cura  di  organizzare,
all'esito   di   ogni  corso  teorico-pratico,  una  riunione  con  i
tirocinanti,  in  modo  da  verificare,  stimolando il confronto e la
discussione di gruppo, l'utilita' della partecipazione al corso.
    21.  - Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale nel
cui  circondario  e'  compreso l'ufficio del giudice di pace indicato
per  la nomina al momento della domanda o, se in questa sono indicate
piu'  sedi,  presso  gli  uffici del tribunale nel cui circondario e'
compreso  il maggior numero di sedi. In caso di parita' di numero tra
sedi  di circondari diversi, il tirocinio si svolge presso gli uffici
del tribunale piu' vicino a quello sito nel capoluogo, ove ha sede la
Corte  di  appello.  Il tirocinio puo' essere svolto presso eventuali
sedi distaccate del tribunale.
    22.  -  Il  Consiglio  giudiziario  valutera', di volta in volta,
l'eventuale sospensione del tirocinio nel periodo feriale.
                               Par. 4.
                    Esito del tirocinio e nomina
    1.  - Secondo quanto previsto dalla disposizione dell'art. 4-bis,
comma   7,   della  legge  21 novembre  1991,  n. 374,  e  successive
modificazioni,  al  termine  del  tirocinio  il Consiglio giudiziario
integrato  formula  un  giudizio di idoneita' su ciascun tirocinante,
redigendo  una  proposta  di graduatoria degli idonei, sulla base dei
risultati  del  tirocinio  e  della  partecipazione  ai  corsi,  come
riassunti nelle relazioni dei magistrati affidatari. La relazione del
magistrato affidatario si avvale dei contributi di conoscenza offerti
dai  magistrati  assegnatari e, prima della trasmissione al Consiglio
giudiziario, deve essere da questi ultimi valutata.
    2.  -  Nel  redigere  la  graduatoria  degli idonei, il Consiglio
giudiziario  integrato tiene conto, oltre che delle indicazioni sulla
preparazione  tecnico-professionale, anche dell'assiduita' di impegno
nel  tirocinio  e  della diligenza dimostrata nella partecipazione ai
corsi teorico-pratici.
    3.   -   Secondo  la  previsione  dell'art. 13  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 giugno  2000,  n. 198, il Consiglio
giudiziario  integrato  formula il giudizio di idoneita' e predispone
la  graduatoria  degli  idonei  con  l'attribuzione  di  un punteggio
espresso  in  trentesimi. Si considerano idonei coloro che conseguono
un  punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. In caso di parita'
di   punteggio   sono   preferiti,   nell'ordine,  coloro  che  hanno
esercitato, purche' degnamente:
      f) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
      g) la professione forense per almeno un biennio;
      h) funzioni notarili;
      i) insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
      j) funzioni  inerenti  alle  qualifiche  dirigenziali e alla ex
carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
    In  via  subordinata,  e  dopo aver tenuto conto della durata del
periodo  di  esercizio  delle  funzioni  appena elencate in ordine di
priorita',  si  preferisce,  persistendo  la parita' di punteggio, il
piu' giovane di eta'.
    4.  -  La  proposta  di  graduatoria  e'  trasmessa dal Consiglio
giudiziario  integrato al Consiglio Superiore della Magistratura, che
provvede  alla  nomina  degli  idonei  per una delle sedi da ciascuno
indicata  nella  domanda  di  ammissione al tirocinio, verificando la
sussistenza dei requisiti di legge, che qui si trascrivono:
      i) essere cittadino italiano;
      j) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
      k) non  avere  riportato  condanne  per delitti non colposi o a
pena  detentiva  per contravvenzione e non essere sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza;
      l) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
      m)  avere idoneita' fisica e psichica;
      n) avere  eta'  non  inferiore  a  30 anni e non superiore a 70
anni;
      o) avere cessato, o impegnarsi a cessare, prima dell'assunzione
delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita'
lavorativa, dipendente, pubblica o privata;
      p) avere  superato  l'esame di abilitazione all'esercizio della
professione forense, o, in alternativa avere esercitato:
        1)  funzioni  giudiziarie,  anche  onorarie,  per  almeno  un
biennio;
        2) funzioni notarili;
        3) insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
        4)  funzioni  inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex
carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
    5.  -  In  ogni  caso  la nomina deve cadere su persone capaci di
assolvere   degnamente,  per  indipendenza,  equilibrio  e  prestigio
acquisito  e  per  esperienza  giuridica  e culturale, le funzioni di
giudice di pace. A tal fine il Consiglio Superiore della Magistratura
si  avvale  anche degli esiti degli eventuali accertamenti di ufficio
disposti  durante il tirocinio, in forza di qualsivoglia segnalazione
ritenuta meritevole di considerazione.
    6.  -  Nel caso in cui la nomina sia condizionata alla cessazione
della precedente attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata,
questa deve avvenire, pena la decadenza dalla nomina, anche in deroga
ai  termini  di  preavviso  previsti  dalle leggi relativi ai singoli
impieghi,   entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  decreto
ministeriale  di  nomina.  In  ogni  caso il giudice di pace non puo'
assumere  possesso  dell'ufficio  prima  di  aver cessato l'attivita'
lavorativa.
    7. - Il giudice di pace deve assumere possesso dell'ufficio entro
trenta giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina.
    8. - All'atto della presa di possesso dell'ufficio, il giudice di
pace deve dichiarare, fornendone autocertificazione, che persistono i
requisiti   previsti   dalla  legge  per  la  nomina;  deve  altresi'
presentare   la   certificazione  medica,  rilasciata  dalla  azienda
sanitaria   locale   competente  o  da  medico  militare,  attestante
l'idoneita' fisica e psichica.
    (Omissis).
                               Capo IV
                          INCOMPATIBILITA'
                               Par. 1.
                             In generale
    1.  -  Il  regime  delle  incompatibilita'  del  giudice  di pace
contenuto  nella  legge istitutiva - legge 21 novembre 1991, n. 374 -
e'   stato   profondamente  innovato  dalle  previsioni  della  legge
24 novembre  1999,  n. 468,  con  l'aggiunta  di  nuove situazioni di
incompatibilita',  alcune  riguardanti soltanto i giudici di pace che
siano iscritti nell'albo degli avvocati.
    2.  -  Preliminarmente  si  osserva che ai giudici di pace non e'
applicabile,  quanto  alle  autorizzazioni,  la  disciplina  prevista
dall'art. 16   dell'Ordinamento   Giudiziario,  per  assenza  di  una
espressa  previsione  in tal senso, sicche' costoro possono espletare
incarichi  extragiudiziari  senza necessita' di previa autorizzazione
da   parte   del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura.  Spetta,
comunque,  ad  esso  verificare la permanenza in concreto, in capo al
giudice  di pace, dei requisiti di indipendenza e terzieta', previsti
dall'art. 5,  comma  3,  della  legge  21 novembre  1991, n. 374, per
l'ipotesi  in cui il giudice di pace assuma incarichi extragiudiziari
che,  per  la  loro  natura  le  relative  modalita' di espletamento,
possano porre in pericolo i menzionati caratteri della giurisdizione.
I  giudici  di pace sono, pertanto, tenuti a dare comunicazione degli
incarichi  extragiudiziari svolti, al fine di consentire al Consiglio
nell'ambito  dei  suoi poteri di sorveglianza, una diretta cognizione
delle attivita' espletate.
    3.  - L'art. 5, lettera h), della legge 21 novembre 1991, n. 374,
prevede  come  requisito  per la nomina, aver cessato, o impegnarsi a
cessare,  prima  delle  funzioni  di  giudice di pace, l'esercizio di
qualsiasi  attivita'  lavorativa  dipendente pubblica o privata: tale
previsione  normativa comprende quindi, anche ai rapporti di lavoro a
tempo determinato ed a tempo parzia1e. Il sistema di incompatibilita'
non  si  estende, viceversa, all'attivita' lavorativa autonoma (quale
ad  esempio  l'attivita'  commerciale  o  quella  esercitata in campo
professionale  diverso da quello forense). Tuttavia l'espletamento di
singole  attivita'  a  carattere  autonomo  deve  essere valutato dal
Consiglio  Superiore  della  Magistratura  ai  fini dell'accertamento
dell'esistenza  del  requisito  generale della capacita' di assolvere
degnamente le funzioni di giudice di pace.
    4.  -  Per  quanto  riguarda le incompatibilita' comuni a tutti i
giudici  di  pace,  la  legge prevede che non possano esercitare tali
funzioni   i   membri   del   Parlamento,  i  consiglieri  regionali,
provinciali,  comunali  e circoscazionali: per le medesime ragioni di
indipendenza  e  terzieta',  si deve ritenere che la incompatibilita'
vada  estesa anche ai sindaci e agli assessori regionali, provinciali
e  comunali. Sono altresi' incompatibili i componenti dei comitati di
controllo  sugli  atti  degli  enti locali e delle loro sezioni e gli
ecclesiastici  e  i  ministri  di  qualunque  confessione  religiosa.
Infine,   per  coloro  che  ricoprono  o  hanno  ricoperto  incarichi
direttivi  o esecutivi nei partiti politici, la legge n. 468 del 1999
ha  modificato  la previsione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c),
della   legge  istitutiva,  prescrivendo  che  l'incompatibilita'  si
estende ai tre anni precedenti alla nomina.
      5.  -  Si  e'  poi  stabilita l'incompatibilita' con l'incarico
giudiziario  onorario per coloro che svolgono attivita' professionale
per  imprese  di  assicurazione  o  banche  oppure  hanno il coniuge,
convivente,  parenti  fino  al  secondo grado o affini entro il primo
grado che svolgono abitualmente tale attivita'.
    Dall'esame  dei  lavori preparatori si rileva che tale divieto e'
volto ad «evitare la possibilita' di eventuali conflitti di interesse
nell'attivita' del giudice di pace», sicche' deve ritenersi, anche in
ragione  del  fatto  che al divieto non si accompagna alcun limite di
ordine  territoriale,  che  esso  abbia carattere assoluto e' che non
possa essere rimosso se non con la cessazione dell'attivita' ritenuta
incompatibile.
    Per  attivita'  professionale  incompatibile  con  le funzioni di
giudice  di  pace  deve intendersi quella consistente nell'assunzione
non  episodica  di incarichi libero-professionali o nell'esercizio di
attivita'  di  agente,  sub-agente,  rappresentante  e consulente nei
settori  in  questione.  Deve  ritenersi  compresa  nel divieto anche
l'attivita'  c.d. di brokeraggio esercitata nel campo assicurativo in
quanto  essa  ha  un  carattere  strumentale  rispetto  all'attivita'
assicurativa  in  senso  proprio e partecipa, sia pure in rapporto di
alterita'  in relazione alle imprese di assicurazione, dei potenziali
conflitti  economico-giuridici  che  questo  settore  imprenditoriale
genera.
    Le  incompatibilita'  previste  in  relazione  agli  avvocati che
svolgano  le  funzioni  di  giudice di pace (sulle quali si rinvia al
pararafo 2)  sono  aggiuntive rispetto alle altre contemplate, in via
generale,   dall'art. 8,   comma   1,   lettera  c-bis)  della  legge
21 novembre  1991,  n. 374, e successive modificazioni, per cui e' da
ritenere sussistente una situazione di incompatibilita' nelle ipotesi
in  cui sia esercitata, da parte di un giudice di pace ed anche al di
fuori  del circondario, attivita' professionale in favore di banche o
imprese di assicurazione.
    Relativamente ai soggetti legati al giudice di pace da vincoli di
coniugio,  ecc.,  la  nozione  di «attivita' professionale» comprende
anche  l'attivita'  svolta,  nell'ambito  di  un  rapporto  di lavoro
subordinato,  presso  imprese di assicurazione o istituti di credito,
quando   essa   sia   esercitata   nel  settore  legale  e,  pur  non
estrinsecandosi  nell'espletamento della professione forense, risulti
a questa strettamente connessa (come, ad esempio, nell'ipotesi in cui
al  dipendente  sia  attribuito il potere di liquidare e/o transigere
sinistri,  nominare  avvocati  alle  liti per rappresentare l'impresa
assicuratrice, e via di seguito).
    Del  pari  sussiste  una  ipotesi  di  incompatibilita',  ove  il
coniuge, il convivente, i parenti sino al secondo grado, o gli affini
entro  il primo grado del giudice di pace, svolgano abitualmente tale
attivita'.
                               Par. 2.
     Incompatibilita' con l'esercizio della professione forense
    1.  - Particolari forme di incompatibilita' sono previste per gli
avvocati:  Invero  i  commi  1-bis  e  1-ter dell''art. 8 della legge
21 novembre  1991,  n. 374,  introdotti dalla legge 24 novembre 1999,
n. 468, stabiliscono rispettivamente:
    «1-bis.  Gli  avvocati  non  possono  esercitare  le  funzioni di
giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la
professione  forense  ovvero  nel  quale  esercitano  la  professione
forense  i  loro  associati  di  studio, il coniuge, il convivente, i
parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado.».
    «1-ter.  Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace
non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del
giudice  di  pace  al quale appartengono e non possono rappresentare,
assistere  o  difendere  le  parti  di procedimenti svolti dinanzi al
medesimo  ufficio,  nei  successivi  gradi di giudizio. Il divieto si
applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai
parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.».
    Tali  disposizioni  realizzano  un  punto  di  equilibrio  tra la
precedente    normativa,    che    prevedeva   una   incompatibilita'
all'esercizio  della  professione  forense  limitata  all'ufficio del
giudice  di pace di appartenenza, e la proposta contenuta nel disegno
di  legge  presentato  alla  Camera dei Deputati, la quale estendeva,
viceversa, quel divieto all'intero distretto di Corte d'appello.
    Si  e'  stabilito, infatti, che l'avvocato non puo' esercitare le
funzioni  di  giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale
esercita  la  professione forense, estendendosi poi tale divieto agli
associati  di  studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il
secondo grado ed agli affini entro il primo grado.
    Inoltre,  si  e'  ribadito quanto gia' contenuto nella precedente
normativa  circa  il  divieto  di esercizio della professione forense
dinanzi  all'ufficio  del  giudice di pace di appartenenza, anche nei
successivi  gradi  di  giudizio,  pure  in  tal  caso estendendosi il
divieto  agli,  associati  di  studio  ed  agli  alti soggetti appena
menzionati.
    Ponendo  a  raffronto  tali  disposizioni  e volendo attribuire a
ciascuna   di   esse   un   proprio,   autonomo   significato,   deve
necessariamente  ritenersi  che il primo di quei divieti dia luogo ad
una  incompatibilita',  abbia  per  destinatari  gli  avvocati  e sia
preordinato  ad  interdire  lo svolgimento delle funzioni giudiziarie
onorarie  nell'ambito  del  circondario interessato in modo stabile e
continuativo  dall'esercizio  dell'attivita' forense, da considerarsi
normalmente  coincidente  con  quello  in  cui  ha  sede il Consiglio
dell'ordine  al  cui  albo il professionista e' iscritto. Cio' che e'
del  resto  conforme  alla  ratio  della normativa in esame, la quale
intende  evitare  che  le  funzioni  giudiziarie siano dal magistrato
onorario   espletate   in  quel  determinato  ambiente  in  cui  sono
prevalentemente  maturati  i  suoi  rapporti professionali sia con le
parti  da lui assistite sia con gli altri avvocati del medesimo foro,
a meno che quei rapporti non vengano recisi in modo netto e visibile.
La  violazione  di  tale regola comporta la declaratoria di decadenza
del  giudice di pace, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge
21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.
    A sua volta, il secondo divieto si dirige all'avvocato giudice di
pace   ed  ha  ad  oggetto  l'esercizio  della  professione  forense,
esercizio  interdetto  in  relazione ai procedimenti pendenti dinanzi
all'ufficio  del  giudice  di  pace  di appartenenza, con l'ulteriore
limitazione  ivi  stabilita  quanto ai successivi gradi del giudizio.
Divieto  che,  alla  luce  dell'interpretazione  attribuita  al comma
1-bis,  legittimamente e' stato ribadito nel comma l-ter in quanto il
giudice di pace potrebbe altrimenti esercitare la professione forense
dinanzi  all'ufficio  in  cui  egli  svolga  le  funzioni giudiziarie
onorarie,  se ubicato in un circondario diverso da quello interessato
stabilmente  dall'esercizio, da parte sua, della profesione suddetta.
Anche  la  violazione  di  tale  divieto  determina  la decadenza del
giudice di pace.
    Giova  precisare  che queste situazioni di incompatibilita' hanno
carattere  assoluto  e  non possono essere riferite alla sola materia
civile  ovvero  a quella penale, a seconda delle funzioni in concreto
svolte  dal  giudice  di  pace,  non trovando applicazione, quanto ai
giudici  di pace, l'orientamento del Consiglio sulle incompatibilita'
sancite   dall'art. 18  dell'Ordinamento  Giudiziario,  il  quale  fa
riferimento  all'attivita' forense esercitata da soggetti diversi dal
magistrato professionale ed a lui legati da vincoli di parentela o di
affinita'.
    2.  -  Il sopravvenire di una causa di incompatibilita' (la quale
puo' verificarsi, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudice di pace
contragga  matrimonio  o instauri un regime di stabile convivenza con
un  avvocato  iscritto  all'Albo professionale del circondario in cui
egli  esercita  le  funzioni  giudiziarie)  determina del pari la sua
decadenza dall'incarico, salvo che egli non provveda a rimuovere tale
condizione  attraverso  la sollecita richiesta di un trasferimento ad
altro ufficio giudiziario, ubicato in un diverso circondario.
    In  ordine  alla domanda di trasferimento preordinata a rimuovere
una causa di incompatibilita' sopravvenuta, va precisato che nel caso
in  cui  le  sedi indicate non siano disponibili, la Commissione puo'
proporre  al  giudice  di pace una o piu' sedi in alternativa, per le
quali   l'interessato  dovra'  prestare  il  suo  consenso,  inviando
apposita  dichiarazione  al  Consiglio  Superiore  della Magistratura
entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione. E' comunque rimessa
all'interessato la facolta' di presentare, entro il medesimo termine,
domanda di cancellazione dall'Albo degli avvocati, ove non ritenga di
prendere  in  considerazione  taluna tra le sedi comnunicategli dalla
Commissione.
    3. - Al giudice di pace non avvocato, il cui coniuge, convivente,
parente  entro  il  secondo grado o affine entro il primo eserciti la
professione  forense  nel  circondario  del  tribunale in cui ha sede
l'ufficio  del  giudice  di pace di sua appartenenza, si applicano le
norme  generali  in  tema  di  astensione,  cosi' come gia' stabilito
dall'art. 10 della legge n. 374 del 1991, per questa parte riprodotto
anche dalla legge n. 468 del 1999.
    4.   -   L'assunzione   dell'incarico   di  giudice  di  pace  e'
incompatibile  con l'esercizio di qualsiasi altro ufficio giudiziario
onorario  (compreso  quello  di  giudice  popolare  presso  la  Corte
d'assise)  in  quanto  anche  il giudice di pace fa parte dell'ordine
giudiziario  e l'eventuale esercizio contestuale di funzioni onorarie
darebbe  luogo  ad una sovrapposizione e confusione di ruoli. Da cio'
consegue  che le persone che svolgono funzioni di magistrato onorario
possono  essere  nominate  giudici  di pace sempre che si impegnino a
cessare  da  dette funzioni all'atto della designazione a tale ultimo
incarico.
    5. - Le funzioni di giudice di pace sono, invece, compatibili con
quelle  di  componente della commissione tributaria, non appartenendo
tale organo all'ordine giudiziario ex art. 4 Ordinamento Giudiziario.
    6.  - L'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni,  stabilisce  che  gli avvocati non possono svolgere le
funzioni  di  giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale
esercitano  la  professione  forense  (comma  1-bis),  per  cui e' da
ritenere che il divieto si riferisca ai soli uffici giudiziari la cui
competenza  coincide con quella circoscrizione territoriale ovvero e'
in essa ricompresa.
    Poiche' il tribunale per i minorenni ha, viceversa, giurisdizione
su  tutto  il  territorio  della  Corte d'appello in cui e' istituito
(art. 3,  regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con
modificazioni  in  legge  27 maggio 1935, n. 835), il divieto sancito
dall'art. 8  non  puo', pertanto, trovare applicazione in relazione a
tale  ufficio, anche in considerazione del fatto che non vi e' - allo
stato  -  la  possibilita'  di  alcuna  interferenza  tra le funzioni
rispettivamente  svolte  dai  giudici  di  pace e dai tribunali per i
minorenni.
    Per  ragioni  analoghe  deve  ritenersi  che  il  divieto sancito
dall'art. 8  cit.  non  riguardi  neppure  l'esercizio  di  attivita'
forense  dinanzi  al tribunale penale militare, le cui circoscrizioni
territoriali  si estendono ben oltre il perimetro dei circondari e la
cui   specifica   competenza   esclude  del  pari  ogni  pericolo  di
interferenza  con  le  funzioni  giudiziarie attribuite ai giudici di
pace.
    Deve,  infine, ritenersi che il divieto in questioni non riguardi
neppure  l'esercizio  di attivita' forense dinanzi alla giurisdizione
amministrativa e contabile, nonche' alle commissioni tributarie.
                               Par. 3.
                Incompatibilita' con altri incarichi
    La  funzione  di giudice di pace e', viceversa, incompatibile con
quella  di  difensore  civico. La base al suo status a questi vengono
riconosciuti,  infatti,  compiti  di  garanzia  dell'imparzialita'  e
dell'andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale,
con  il  potere di segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi,
le  distinzioni,  le  carenze  ed  i ritardi dell'amministrazione nei
confronti  dei  cittadini.  Egli  e'  eletto,  inoltre,  da assemblee
politiche  e  resta in stretto collegamento con gli stessi organismi,
per  cui  tale rapporto puo' dar luogo ad un turbamento dell'immagine
di  imparzialita'  e neutralita' della funzione giudiziaria, che ogni
magistrato,  anche  onorario,  deve  avere  nel  contesto  sociale di
riferimento.
    (Omissis).
                              Capo VII
                            TRASFERIMENTI
    1.    -    L'istituto    del    trasferimento   e'   disciplinato
dall'art. 10-ter  della  legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni:  «I  giudici  di  pace in servizio possono chiedere il
trasferimento  presso altri uffici del giudice di pace che presentino
vacanze in organico.» (comma 1).
    2.  -  Le  domande  di trasferimento dovranno essere formulate in
relazione  ai  posti  vacanti che formano oggetto di pubblicazione da
parte  del  presidente  di Corte d'appello e nel rispetto dei termini
previsti per le domande di ammissione al tirocinio.
    3.  -  Le  domande  di  trasferimento,  indirizzate  al Consiglio
Superiore  della  Magistratura,  devono  essere  presentate,  o fatte
pervenire  in piego raccomandato, al presidente della Corte d'appello
del luogo nel cui stretto si verifica la vacanza, il quale ne curera'
la  trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura unitamente
alle domande di ammissione al tirocinio.
    4.  -  Ai  sensi del secondo comma dell'art. 10-ter cit., qualora
per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di
nomina  da  parte  di  soggetti gia' dichiarati idonei al termine del
tirocinio,  queste ultime hanno priorita'. Qualora concorrano domande
di  trasferimento  e domande di ammissione al tirocinio presentate ai
sensi   dell'art. 4,   legge   cit.,  il  Consiglio  Superiore  della
Magistratura  valutera'  a  quale  accordare priorita', tenendo conto
delle esigenze dell'ufficio di provenienza e del numero di domande di
ammissione al tirocinio.
    5.   -  In  relazione  a  ciascuna  pubblicazione  potra'  essere
richiesta  una sola sede. In presenza di piu' domande relative a sedi
ubicate  in  diversi distretti il Consiglio si riserva di individuare
quella  da  coprire  in  base  alle esigenze dell'ufficio. Le domande
dovranno  altresi'  contenere l'indicazione dei titoli di prefrerenza
di   seguito  specificati,  con  la  precisazione,  pena  la  mancata
valutazione  del  titolo,  della  data  di inizio e di cessazione del
periodo di effettivo svolgimento delle attivita' indicate sub-9.
    6.  -  Anche in assenza di domande di ammissione al tirocinio, le
domande  di  trasferimento  saranno  comunque  valutate comparando le
esigenze  dell'ufficio  di  provenienza  e di quello di destinazione,
secondo un criterio di buona amministrazione.
    7.  -  Il  giudice  di  pace  non  potra'  presentare  damande di
trasferimento  per  altre sedi prima di due anni dal giorno in cui ha
assunto   effettivo   possesso   dell'ufficio,  salvo  che  ricorrano
comprovati  e  gravi  motivi  di  salute,  di  famiglia  ovvero cause
sopravvenute di incompatibilita'.
    7-bis.  -  Le domande di trasferimento formulate per la rimozione
di   cause  di  incompatibilita'  sopravvenute  ovvero  per  gravi  e
comprovati  motivi di salute o di famiglia possono essere presentate,
direttamente    al    Consiglio    Superiore    della   Magistratura,
indipendentemente  dalla  pubblicazione dei posti vacanti disposta ai
sensi del punto 2.
    8  .-  Non  sono consentite revoche dopo che il trasferimento sia
stato   deliberato   dal   Consiglio  Superiore  della  Magistratura.
L'interessato dovra' assumere possesso entro il termine stabilito dal
Ministero della giustizia
    9.  -  Nell'ipotesi in cui siano state presentate piu' domande di
trasferimento per la stessa sede, verra' preferito il giudice di pace
che   vantera'  maggiori  titoli  di  preferenza.  Verranno  valutati
nell'ordine  il periodo di esercizio: a) delle funzioni di giudice di
pace:  b) di  altre  funzioni  giudiziarie,  anche onorarie; c) della
professione  forense;  d) delle funzioni notarili; ed infine, in caso
di parita', e) la minore anzianita' anagrafica. Verranno in ogni caso
prioritariamente   considerate  le  domande  presentate  per  evitare
situazioni  sopravvenute di incompatibilita' ricollegabili a rapporti
di coniugio, convivenza, parentela e affinita'.
    10.  -  Le  domande  di  trasferimento esauriscono i loro effetti
all'esito della delibera consiliare di accoglimento o rigetto.».
                                   Il segretario generale: Pratis
Rispondi

Da: teodoramilani10/06/2019 09:44:02
buongiorno, sapete se hanno adempiuto tutte le corti di appello, nell'invio della documentazione al csm?
Rispondi

Da: giovane 5710/06/2019 22:55:55
buona sera, purtroppo certamente Napoli è in alto mare. Il  csm mi ha riferito che le graduatorie definitive usciranno o  fine estate o inizio autunno.  
Rispondi

Da: giovane 5710/06/2019 22:57:50
buona sera, purtroppo certamente Napoli è in alto mare. Il  csm mi ha riferito che le graduatorie definitive usciranno o  fine estate o inizio autunno.  
Rispondi

Da: Lea1979 11/06/2019 00:07:36
Va sempre peggio
Rispondi

Da: teodoramilani11/06/2019 12:11:00
allora arriveremo al 2020.
ma tra le CdA che hanno adempiuto, qualcuno sa se le hanno trasmesse così come compilate in origine?
Rispondi

Da: Abc12/06/2019 15:13:12
Secondo me é uno stratagemma per non far uscire graduatorie
Rispondi

Da: Vice Pretore12/06/2019 16:57:50
Pare che una CdA abbia avuto grosse difficoltà nella trasmissione telematica delle graduatorie al CSM
Rispondi

Da: Vice Pretore13/06/2019 09:24:21
Per teodoramilani: no, perchè ad esempio Bologna, come abbiamo già letto in questo forum, ha escluso chi aveva più di 4 anni di funzioni pregresse.
Rispondi

Da: Ads13/06/2019 11:41:14
Nei giorni scorsi ho chiamato la CA di Palermo e mi hanno detto che hanno inviato le graduatorie da tempio
Rispondi

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