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bando giudici di pace e vice procuratori onorari 2018
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Da: marklenders | 23/05/2019 18:02:08 |
@Xzop: Ammetto di non aver letto i ddl, ma solo alcuni articoli che ne parlavano. Riduzione di pianta organica in quali termini? Ancor più di quanto stabilito nella Riforma Orlando (secondo la quale, lo ricordo, la magistratura onoraria non può avere dotazioni organiche superiori a quella ordinaria)? Ma, soprattutto: in che modo può conciliarsi con l'estensione delle competenze dei GdP in programma nel 2021? (Mia personalissima opinione: quest'ultima cosa non avverrà mai. Pure Orlando non era tanto per la quale ma, pressato dalla magistratura ordinaria, ha ceduto dicendo tra sé e sé "tanto in quattro anni tutto può succedere"...). | |
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Da: ale | 23/05/2019 18:06:17 |
staremo a vedere, ad ogni modo avete controllato se sono uscite le graduatorie definitive? | |
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Da: Allora.... | 23/05/2019 20:21:55 |
No, dove si controlla? | |
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Da: Allora.... | 23/05/2019 20:36:58 |
No, dove si controlla? | |
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Da: ale | 24/05/2019 09:52:56 |
sul sito del csm credo | |
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Da: bc | 24/05/2019 11:01:46 |
Se chiamate corte di appello presso cui avete inoltrato domanda vi danno tutte le informazioni. | |
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Da: Aro | 24/05/2019 14:31:37 |
Gli organici sono comunque carenti aldilà di questi che resta ano in servizio | |
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Da: Stille | 24/05/2019 15:01:39 |
riduzione da 8000 a 6500 | |
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Da: Francesca | 24/05/2019 23:52:04 |
Sono uscite? | |
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Da: Per tutti!! | 25/05/2019 01:44:19 |
ma fate roba di un certo livello!! | |
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Da: PosteMobile | 25/05/2019 12:27:11 |
Usciranno, prima dell'estate! | |
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Da: PosteMobile | 31/05/2019 10:43:30 |
Qualcuno ha la graduatoria di Catania? Per favore. Facebook Candida Carteri | |
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Da: Avv. Maria Esposito | 03/06/2019 10:37:42 |
grazie | |
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Da: Avv. Maria Esposito | 03/06/2019 10:38:03 |
grazie | |
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Da: Olj | 05/06/2019 14:36:42 |
hai novità da Napoli? | |
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Da: Lea1979 | 05/06/2019 15:02:01 |
A quanto ho capito, novità non ce n'è per nessuno :((( | |
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Da: Stefano Tigani | 05/06/2019 16:40:37 |
E' in elaborazione il regolamento che disciplina il tirocinio, a breve comunicheranno le graduatorie. | |
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Da: Aro | 05/06/2019 20:23:41 |
Stefano Tigani Come fai a saperlo? | |
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Da: PosteMobile | 08/06/2019 10:39:07 |
Avra' telefonato, no?! | |
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Da: PosteMobile | 08/06/2019 10:44:41 |
Prima era cosi'.. Sara' molto simile il regolamento | |
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Da: PosteMobile | 08/06/2019 10:46:07 |
Allegato 1 Estratto coordinato della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura approvata ne1la seduta del 30 luglio 2002 concernente «Nuove Modalita' di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468», e successive modificazioni ed integrazioni. Capo II AMMISSIONE AL TIROCINIO - DOMANDO DI NOMINA Par. 1. Requisiti e domanda di ammissione 1. - Secondo quanto prescritto dall'art. 10 del regolamento di attuazione, l'interessato, all'atto della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti presenti per la nomina, elencati nell'art. 5 della legge, ed indicare eventualmente quale tra essi e' in corso di perfezionamento. Il possesso dei requisiti e' oggetto di autocertificazione ai sensi del comma 11 dell'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, fatta eccezione per il requisito dell'idoneita' fisica e psichica, che deve essere documentato con certificato medico rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente o da medico militare, secondo quanto puntualmente previsto dall'art. 10, comma 1, del regolamento. 2. - La domanda di ammissione al tirocinio deve, a pena di inammissibilita' contenere la dichiarazione dell'interessato di non essere gia' stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento, o ancora da svolgersi, presso altro distretto. Siffatta dichiarazione deve essere resa, sempre a pena di inammissibilita', non solo quando la precedente ammissione riguardi altro distretto, ma anche nel caso in cui riguardi il medesimo distretto. Sul punto va, infatti, osservato che e' pur sempre possibile che si susseguano procedure di ammissione al tirocinio nello stesso distretto a cadenze temporali ravvicinate, in ragione di imprevedibili vacanze che in numero congruo, si siano verificate a breve distanza l'una dall'altra. 3. - Ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in piu' di tre distretti diversi nello stesso anno. 4. - A norma di regolamento (art. 10, comma 3), le domande relative a sedi di diversi distretti devono essere autonomamente presentate ed in relazione ad esse il candidato non puo' esprimere un ordine di preferenza. 5. - Le domande di ammissione al tirocinio debbono indicare i posti vacanti pubblicati ai quali si riferiscono. 6. - Ai sensi del l'art. 4, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, gli interessati non possono indicare in ciascuna domanda di ammissione al tirocinio piu' di sei sedi per ciascun distretto. 7. - La reiterazione, anche ad intervalli temporali apprezzabili, del giudizio di inidoneita' all'assunzione dell'incarico di giudice di pace, determina l'inammissibiita' di tutte le successive domande di ammissione al tirocinio in quanto consente la formulazione di un giudizio prognostico negativo sulla possibilita' di un adeguato svolgimento delle funzioni giudiziarie. 8. - E 'obbligo dell'aspirante all'animissione al tirocinio dichiarare nella domanda di non essere stato gia' sottoposto per almeno due volte ad un giudizio di inidoneita' all'assunzione dell'incarico di giudice di pace per qualunque distretto giudiziario. L'assenza di tale dichiarazione comporta l'inammissibilita' della domanda. 9. - L'obbligo dell'aspirante all'ammissione al tirocinio di dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di eventuali giudizi di inidoneita' allo svolgimento delle funzioni di giudice di pace, che abbiano ad intervenire successivamente alla proposizione della domanda. L'inadempimento di tale obbligo costituisce motivo di esclusione dallo svolgimento del tirocinio, a cui eventualmente si sia stati ammessi. Par. 1-bis. Attivita' istruttoria dei Consigli giudiziari 1. - I Consigli giudiziari, integrati ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, provvedono ad acquisire d'ufficio i seguenti documenti relativi agli aspiranti all'ammissione al tirocinio e alla nomina a giudice di pace: a) estratto dell'atto di nascita; b) certificato di residenza; c) certificato di godimento dei diritti politici; d) certificazione del godimento dei diritti civili rilasciata dal tribunale dove e' compreso il comune di residenza dell'aspirante; e) certificato del casellario giudiziale; f) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale dove e' compreso il comune di residenza dell'aspirante. 2. - I consigli giudiziari assumono, d'ufficio, tramite il prefetto, informazioni sull'inesistenza di cause di incompatibilita' e di altre cause ostative previste dalla legge o dalle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura, nonche' sull'insussistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e dalle condizioni e situazioni ambientali, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia. Par. 1-ter. Criteri di formulazione delle proposte di ammissione al tirocinio 1. - I consigli giudiziari devono formulare le proposte di ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari al triplo del numero dei posti da coprire qualora cio' sia reso possibile dal numero delle domande. 2. - I consigli giudiziari, nel formulare le proposte di ammissione al tirocinio, in particolare devono motivare: a) il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni; b) l'inesistenza di cause di incompatibilita' e di altre cause ostative nonche' di fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia; c) l'idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario, nonche' a soddisfare in modo adeguato, per garanzia di assiduita' e di impegno, le esigenze di servizio, avuto riguardo anche dell'attivita' svolta dai medesimi. 3. - Non possono essere proposti per l'ammissione al tirocinio: a) gli aspiranti che, per qualunque causa, siano stati rimossi dall'incarico di conciliatore, vice-conciliatore, giudice onorario aggregato delle sezioni stralcio dei tribunali, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice di pace, componente laico di organi giudicanti, nonche' i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tra essi compresi i magistrati, i quali siano stati destituiti dall'impiego, e gli avvocati e notai che siano stati sospesi destituiti ovvero radiati dai rispenivi albi professionali per motivi disciplinari; b) gli aspiranti che ricoprono l'incarico di giudice di pace, di giudice onorario aggregato presso le sezioni stralcio dei tribunali, di giudice onorario di tribunale, di viceprocuratore onorario e di componente laico di organi giudicanti; c) gli aspiranti che ricoprono o che abbiano assunto, dopo la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio, l'incarico di giudice onorario aggregato delle sezioni stralcio, di giudice onorario di tribunale, di vice procuratore onorario e di componente laico di organi giudicanti, a meno che abbiano prodotto nella domanda stessa, o in successiva separata dichiarazione, la dichiarazione di impeto a cessare dall'incarico all'atto dell'ammissione al tirocinio. Par. 2. Ammissione al tirocinio 1. - Per l'ammissione al tirocinio il Consiglio Superiore della Magistratura prende in esame anche gli esiti degli eventuali accertamenti disposti in forza di qualsivoglia segnalazione ritenuta meritevole di considerazione e che abbia rappresentato l'esistenza di fatti o circostanze che impediscano l'ammissione. 2. - Il Consiglio Superiore della Magistratura provvede ad inviare la delibera di ammissione al tirocinio al presidente della Corte di appello, il quale ne provvedera' a dare tempestiva comunicazione agli interessati. 3. - I candidati ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio ma non siano stati nominati in nessuna delle sedi indicate nella domenda, possono chiedere di essere destinati ad altre sedi vacanti o che si siano rese vacanti medio tempore e per le quali il presidente della Corte di appello abbia ritenuto di non disporre immediata pubblicazione, secondo quanto previsto dal Capo I, par. 2, punto 3. Il presidente della Corte di appello provvede ad indicare tempestivamente le sedi vacanti, assegnando un termine di trenta giorni per la presentazione delle domande. Par. 3. Tirocinio 1. - Il Consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, organizza e coordina il tirocinio per la nomina a giudice di pace ed organizza piu' corsi teorico-pratici di formazione professionale, nel rispetto delle direttive dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura. 2. - Il Consiglio giudiziario integrato puo' valutare l'opportunita', tenuto conto del numero dei tirocinanti, di individuare al proprio interno uno o piu' componenti cui assegnare tutte le pratiche relative all'attivita' di tirocinio e piu' in generale all'attivita' di formazione. I componenti a cio' designati riferiscono al Consiglio giudiziario integrato e curano l'attuazione delle delibere e di ogni adempimento conseguente. 3. - Il Consiglio giudiziario si avvale della collaborazione di magistrati affidatari, nominati tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale, i quali curano l'esecuzione del programma di tirocinio. Per la nomina dei magistrati affidatari si tiene conto della omogeneita' dell'attivita' giudiziaria svolta con quella al cui esercizio e' chiamato il giudice di pace. Della nomina e' data tempestiva comunicazione ai presidenti dei tribunali di appartenenza di ciascun magistrato affidatario. 4. - Nella organizazione dei corsi teorico-pratici il Consiglio giudiziario integrato si puo' avvalere della collaborazioni oltre che di magistrati e di personale con qualifica dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto, di avvocati e di docenti universitari, anche dei magistrati referenti per la formazione decentrata. 5. - Il Consiglio giudiziario integrato nomina i magistrati affidatari tenendo conto della necessita' di assicurare, ove possibile, la proporzione di un magistrato affidatario ogni dieci ammessi al tirocinio; a ciascun magistrato affidatario, immediatamente dopo la nomina, sono comunicati a cura del Consiglio giudiziario l'elenco nominativo degli ammessi al tirocinio a lui affidati, nonche' le disposizioni assunte dallo stesso Consiglio giudiziario in merito all'organizzazione del tirocinio. 6. - I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati, da essi stessi designati, ai quali sono asseguati i tirocinanti per la pratica giudiziaria. Possono essere designati anche giudici di pace dotati di particolare esperienza. 7. - Il tirocinio si articola nell'assistenza a tutte le attivita' giudiziarie svolte dal giudice di pace o dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il piano di tirocinio comprende, inoltre, un periodo di assistenza alle attivita' giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari, a tal fine individuato come magistrato assegnatario. 8. - I magistrati assegnatari curano di dare menzione nel verbale di udienza della presenza degli ammessi al tirocinio, anche al fine di attestare i giorni di effettiva partecipazione all'attivita' disposte dal piano di tirocinio. Provvedono, altresi', a conservare le minute di atti giudizari redatti dagli ammessi al tirocinio, trasmettendole al magistrato affidatario unitamente ad una nota scritta sullo svolgimento del tirocinio. 9. - Le funzioni di magistrato affidatario e di magistrato asseguatario rientrano tra i doveri di ufficio. Qualora l'interpello per l'individuazione dei magistrati affidatari sia andato deserto, o abbia dato esito insufficiente, o qualora ragioni d'urgenza non consentano di effettuare l'interpello, il Consiglio giudiziario provvede alla designazione d'ufficio. 10. - Il magistrato designato per l'incarico di magistrato affidatario o di magistrato assegnatario, che dichiari l'indisponibilita', e' tenuto a darne congrua motivazione; il diniego ingiustifcato all'assunzione dell'incarico puo' essere preso in esame anche in sede di valutazione di professionalita'. Della ingiustificata dichiarazione di indisponibilita' deve essere data comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura per le valutazioni di sua competenza. 11. - All'esito del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari, una relazione in cui illustrano le attivita' seguite dal tirocinante, ivi compresi la partecipazione ai corsi di formazione di cui al punto 12 ed i provvedimenti giurisdizionali eventualmente redatti in minuta, ed esprimono una valutazione in merito alle attitudini rivelate, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica, alla disponibilita' al costante aggiornamento professionale ed alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso' delle doti di equilibrio, indipendenza e imparzialita'. 12. - Il Consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, organizza, a completamento del tirocinio e - di regola - su base circondariale, corsi teorico-pratici, avendo cura di raccordare i relativi periodi di svolgimento con l'utile prosecuzione del tirocinio. Ai predetti corsi devono essere dedicate almeno otto giornate. 13. - La frequenza dei corsi e' obbligatoria ed e' cura del Consiglio giudiziario verificarne l'effettivita'. 14. - I corsi teorico-pratici sono volti anche all'acquisizione di conoscenze e tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione delle parti. 15. - Ogni corso puo' essere articolato in piu' incontri e ogni incontro puo' essere articolato in una sessione teorica e in una pratica, con la partecipazione di due relatori scelti tra magistrati professionali, avvocati, docenti universitari e giuristi che abbiano particolare esperienza in materia di mediazione. Il coordinamento del corso spetta ad un componente del Consiglio giudiziario a cio' designato. 16. - I corsi organizzati nell'ambito circondariale di tribunali di grandi dimensioni possono essere reiterati, ove l'elevato numero di partecipanti ne impedisca il proficuo espletamento. 17. - I corsi mirano, inoltre, a fornire al tirocinante, oltre a nozioni di carattere teorico, anche e soprattutto indicazioni di carattere pratico, possibilmente attraverso la simulazione di processi, nonche' l'esame di casi di scuola e l'elaborazione di schemi di provvedimenti. Adeguata attenzione deve altresi' prestarsi ai profili deontologici propri della funzione giurisdizionale del giudice di pace. 18. - L'incarico di relatore puo' essere assunto anche dai magistrati affidatari e dai magistrati assegnatari. 19. - A ciascuna unita' del personale docente e' corrisposto il gettone di presenza giornaliero previsto dall'art. 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, secondo quanto disposto dagli articoli 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468 e 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, come successivamente modificata. 20. - I magistrati affidatari hanno cura di organizzare, all'esito di ogni corso teorico-pratico, una riunione con i tirocinanti, in modo da verificare, stimolando il confronto e la discussione di gruppo, l'utilita' della partecipazione al corso. 21. - Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale nel cui circondario e' compreso l'ufficio del giudice di pace indicato per la nomina al momento della domanda o, se in questa sono indicate piu' sedi, presso gli uffici del tribunale nel cui circondario e' compreso il maggior numero di sedi. In caso di parita' di numero tra sedi di circondari diversi, il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale piu' vicino a quello sito nel capoluogo, ove ha sede la Corte di appello. Il tirocinio puo' essere svolto presso eventuali sedi distaccate del tribunale. 22. - Il Consiglio giudiziario valutera', di volta in volta, l'eventuale sospensione del tirocinio nel periodo feriale. Par. 4. Esito del tirocinio e nomina 1. - Secondo quanto previsto dalla disposizione dell'art. 4-bis, comma 7, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, al termine del tirocinio il Consiglio giudiziario integrato formula un giudizio di idoneita' su ciascun tirocinante, redigendo una proposta di graduatoria degli idonei, sulla base dei risultati del tirocinio e della partecipazione ai corsi, come riassunti nelle relazioni dei magistrati affidatari. La relazione del magistrato affidatario si avvale dei contributi di conoscenza offerti dai magistrati assegnatari e, prima della trasmissione al Consiglio giudiziario, deve essere da questi ultimi valutata. 2. - Nel redigere la graduatoria degli idonei, il Consiglio giudiziario integrato tiene conto, oltre che delle indicazioni sulla preparazione tecnico-professionale, anche dell'assiduita' di impegno nel tirocinio e della diligenza dimostrata nella partecipazione ai corsi teorico-pratici. 3. - Secondo la previsione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, il Consiglio giudiziario integrato formula il giudizio di idoneita' e predispone la graduatoria degli idonei con l'attribuzione di un punteggio espresso in trentesimi. Si considerano idonei coloro che conseguono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. In caso di parita' di punteggio sono preferiti, nell'ordine, coloro che hanno esercitato, purche' degnamente: f) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio; g) la professione forense per almeno un biennio; h) funzioni notarili; i) insegnamento di materie giuridiche nelle universita'; j) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. In via subordinata, e dopo aver tenuto conto della durata del periodo di esercizio delle funzioni appena elencate in ordine di priorita', si preferisce, persistendo la parita' di punteggio, il piu' giovane di eta'. 4. - La proposta di graduatoria e' trasmessa dal Consiglio giudiziario integrato al Consiglio Superiore della Magistratura, che provvede alla nomina degli idonei per una delle sedi da ciascuno indicata nella domanda di ammissione al tirocinio, verificando la sussistenza dei requisiti di legge, che qui si trascrivono: i) essere cittadino italiano; j) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; k) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; l) avere conseguito la laurea in giurisprudenza; m) avere idoneita' fisica e psichica; n) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni; o) avere cessato, o impegnarsi a cessare, prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa, dipendente, pubblica o privata; p) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, o, in alternativa avere esercitato: 1) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio; 2) funzioni notarili; 3) insegnamento di materie giuridiche nelle universita'; 4) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. 5. - In ogni caso la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di giudice di pace. A tal fine il Consiglio Superiore della Magistratura si avvale anche degli esiti degli eventuali accertamenti di ufficio disposti durante il tirocinio, in forza di qualsivoglia segnalazione ritenuta meritevole di considerazione. 6. - Nel caso in cui la nomina sia condizionata alla cessazione della precedente attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata, questa deve avvenire, pena la decadenza dalla nomina, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relativi ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina. In ogni caso il giudice di pace non puo' assumere possesso dell'ufficio prima di aver cessato l'attivita' lavorativa. 7. - Il giudice di pace deve assumere possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina. 8. - All'atto della presa di possesso dell'ufficio, il giudice di pace deve dichiarare, fornendone autocertificazione, che persistono i requisiti previsti dalla legge per la nomina; deve altresi' presentare la certificazione medica, rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o da medico militare, attestante l'idoneita' fisica e psichica. (Omissis). Capo IV INCOMPATIBILITA' Par. 1. In generale 1. - Il regime delle incompatibilita' del giudice di pace contenuto nella legge istitutiva - legge 21 novembre 1991, n. 374 - e' stato profondamente innovato dalle previsioni della legge 24 novembre 1999, n. 468, con l'aggiunta di nuove situazioni di incompatibilita', alcune riguardanti soltanto i giudici di pace che siano iscritti nell'albo degli avvocati. 2. - Preliminarmente si osserva che ai giudici di pace non e' applicabile, quanto alle autorizzazioni, la disciplina prevista dall'art. 16 dell'Ordinamento Giudiziario, per assenza di una espressa previsione in tal senso, sicche' costoro possono espletare incarichi extragiudiziari senza necessita' di previa autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Spetta, comunque, ad esso verificare la permanenza in concreto, in capo al giudice di pace, dei requisiti di indipendenza e terzieta', previsti dall'art. 5, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per l'ipotesi in cui il giudice di pace assuma incarichi extragiudiziari che, per la loro natura le relative modalita' di espletamento, possano porre in pericolo i menzionati caratteri della giurisdizione. I giudici di pace sono, pertanto, tenuti a dare comunicazione degli incarichi extragiudiziari svolti, al fine di consentire al Consiglio nell'ambito dei suoi poteri di sorveglianza, una diretta cognizione delle attivita' espletate. 3. - L'art. 5, lettera h), della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevede come requisito per la nomina, aver cessato, o impegnarsi a cessare, prima delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente pubblica o privata: tale previsione normativa comprende quindi, anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato ed a tempo parzia1e. Il sistema di incompatibilita' non si estende, viceversa, all'attivita' lavorativa autonoma (quale ad esempio l'attivita' commerciale o quella esercitata in campo professionale diverso da quello forense). Tuttavia l'espletamento di singole attivita' a carattere autonomo deve essere valutato dal Consiglio Superiore della Magistratura ai fini dell'accertamento dell'esistenza del requisito generale della capacita' di assolvere degnamente le funzioni di giudice di pace. 4. - Per quanto riguarda le incompatibilita' comuni a tutti i giudici di pace, la legge prevede che non possano esercitare tali funzioni i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscazionali: per le medesime ragioni di indipendenza e terzieta', si deve ritenere che la incompatibilita' vada estesa anche ai sindaci e agli assessori regionali, provinciali e comunali. Sono altresi' incompatibili i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni e gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa. Infine, per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, la legge n. 468 del 1999 ha modificato la previsione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), della legge istitutiva, prescrivendo che l'incompatibilita' si estende ai tre anni precedenti alla nomina. 5. - Si e' poi stabilita l'incompatibilita' con l'incarico giudiziario onorario per coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita'. Dall'esame dei lavori preparatori si rileva che tale divieto e' volto ad «evitare la possibilita' di eventuali conflitti di interesse nell'attivita' del giudice di pace», sicche' deve ritenersi, anche in ragione del fatto che al divieto non si accompagna alcun limite di ordine territoriale, che esso abbia carattere assoluto e' che non possa essere rimosso se non con la cessazione dell'attivita' ritenuta incompatibile. Per attivita' professionale incompatibile con le funzioni di giudice di pace deve intendersi quella consistente nell'assunzione non episodica di incarichi libero-professionali o nell'esercizio di attivita' di agente, sub-agente, rappresentante e consulente nei settori in questione. Deve ritenersi compresa nel divieto anche l'attivita' c.d. di brokeraggio esercitata nel campo assicurativo in quanto essa ha un carattere strumentale rispetto all'attivita' assicurativa in senso proprio e partecipa, sia pure in rapporto di alterita' in relazione alle imprese di assicurazione, dei potenziali conflitti economico-giuridici che questo settore imprenditoriale genera. Le incompatibilita' previste in relazione agli avvocati che svolgano le funzioni di giudice di pace (sulle quali si rinvia al pararafo 2) sono aggiuntive rispetto alle altre contemplate, in via generale, dall'art. 8, comma 1, lettera c-bis) della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, per cui e' da ritenere sussistente una situazione di incompatibilita' nelle ipotesi in cui sia esercitata, da parte di un giudice di pace ed anche al di fuori del circondario, attivita' professionale in favore di banche o imprese di assicurazione. Relativamente ai soggetti legati al giudice di pace da vincoli di coniugio, ecc., la nozione di «attivita' professionale» comprende anche l'attivita' svolta, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, presso imprese di assicurazione o istituti di credito, quando essa sia esercitata nel settore legale e, pur non estrinsecandosi nell'espletamento della professione forense, risulti a questa strettamente connessa (come, ad esempio, nell'ipotesi in cui al dipendente sia attribuito il potere di liquidare e/o transigere sinistri, nominare avvocati alle liti per rappresentare l'impresa assicuratrice, e via di seguito). Del pari sussiste una ipotesi di incompatibilita', ove il coniuge, il convivente, i parenti sino al secondo grado, o gli affini entro il primo grado del giudice di pace, svolgano abitualmente tale attivita'. Par. 2. Incompatibilita' con l'esercizio della professione forense 1. - Particolari forme di incompatibilita' sono previste per gli avvocati: Invero i commi 1-bis e 1-ter dell''art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotti dalla legge 24 novembre 1999, n. 468, stabiliscono rispettivamente: «1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado.». «1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.». Tali disposizioni realizzano un punto di equilibrio tra la precedente normativa, che prevedeva una incompatibilita' all'esercizio della professione forense limitata all'ufficio del giudice di pace di appartenenza, e la proposta contenuta nel disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati, la quale estendeva, viceversa, quel divieto all'intero distretto di Corte d'appello. Si e' stabilito, infatti, che l'avvocato non puo' esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercita la professione forense, estendendosi poi tale divieto agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado ed agli affini entro il primo grado. Inoltre, si e' ribadito quanto gia' contenuto nella precedente normativa circa il divieto di esercizio della professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace di appartenenza, anche nei successivi gradi di giudizio, pure in tal caso estendendosi il divieto agli, associati di studio ed agli alti soggetti appena menzionati. Ponendo a raffronto tali disposizioni e volendo attribuire a ciascuna di esse un proprio, autonomo significato, deve necessariamente ritenersi che il primo di quei divieti dia luogo ad una incompatibilita', abbia per destinatari gli avvocati e sia preordinato ad interdire lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie nell'ambito del circondario interessato in modo stabile e continuativo dall'esercizio dell'attivita' forense, da considerarsi normalmente coincidente con quello in cui ha sede il Consiglio dell'ordine al cui albo il professionista e' iscritto. Cio' che e' del resto conforme alla ratio della normativa in esame, la quale intende evitare che le funzioni giudiziarie siano dal magistrato onorario espletate in quel determinato ambiente in cui sono prevalentemente maturati i suoi rapporti professionali sia con le parti da lui assistite sia con gli altri avvocati del medesimo foro, a meno che quei rapporti non vengano recisi in modo netto e visibile. La violazione di tale regola comporta la declaratoria di decadenza del giudice di pace, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni. A sua volta, il secondo divieto si dirige all'avvocato giudice di pace ed ha ad oggetto l'esercizio della professione forense, esercizio interdetto in relazione ai procedimenti pendenti dinanzi all'ufficio del giudice di pace di appartenenza, con l'ulteriore limitazione ivi stabilita quanto ai successivi gradi del giudizio. Divieto che, alla luce dell'interpretazione attribuita al comma 1-bis, legittimamente e' stato ribadito nel comma l-ter in quanto il giudice di pace potrebbe altrimenti esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio in cui egli svolga le funzioni giudiziarie onorarie, se ubicato in un circondario diverso da quello interessato stabilmente dall'esercizio, da parte sua, della profesione suddetta. Anche la violazione di tale divieto determina la decadenza del giudice di pace. Giova precisare che queste situazioni di incompatibilita' hanno carattere assoluto e non possono essere riferite alla sola materia civile ovvero a quella penale, a seconda delle funzioni in concreto svolte dal giudice di pace, non trovando applicazione, quanto ai giudici di pace, l'orientamento del Consiglio sulle incompatibilita' sancite dall'art. 18 dell'Ordinamento Giudiziario, il quale fa riferimento all'attivita' forense esercitata da soggetti diversi dal magistrato professionale ed a lui legati da vincoli di parentela o di affinita'. 2. - Il sopravvenire di una causa di incompatibilita' (la quale puo' verificarsi, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudice di pace contragga matrimonio o instauri un regime di stabile convivenza con un avvocato iscritto all'Albo professionale del circondario in cui egli esercita le funzioni giudiziarie) determina del pari la sua decadenza dall'incarico, salvo che egli non provveda a rimuovere tale condizione attraverso la sollecita richiesta di un trasferimento ad altro ufficio giudiziario, ubicato in un diverso circondario. In ordine alla domanda di trasferimento preordinata a rimuovere una causa di incompatibilita' sopravvenuta, va precisato che nel caso in cui le sedi indicate non siano disponibili, la Commissione puo' proporre al giudice di pace una o piu' sedi in alternativa, per le quali l'interessato dovra' prestare il suo consenso, inviando apposita dichiarazione al Consiglio Superiore della Magistratura entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione. E' comunque rimessa all'interessato la facolta' di presentare, entro il medesimo termine, domanda di cancellazione dall'Albo degli avvocati, ove non ritenga di prendere in considerazione taluna tra le sedi comnunicategli dalla Commissione. 3. - Al giudice di pace non avvocato, il cui coniuge, convivente, parente entro il secondo grado o affine entro il primo eserciti la professione forense nel circondario del tribunale in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace di sua appartenenza, si applicano le norme generali in tema di astensione, cosi' come gia' stabilito dall'art. 10 della legge n. 374 del 1991, per questa parte riprodotto anche dalla legge n. 468 del 1999. 4. - L'assunzione dell'incarico di giudice di pace e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altro ufficio giudiziario onorario (compreso quello di giudice popolare presso la Corte d'assise) in quanto anche il giudice di pace fa parte dell'ordine giudiziario e l'eventuale esercizio contestuale di funzioni onorarie darebbe luogo ad una sovrapposizione e confusione di ruoli. Da cio' consegue che le persone che svolgono funzioni di magistrato onorario possono essere nominate giudici di pace sempre che si impegnino a cessare da dette funzioni all'atto della designazione a tale ultimo incarico. 5. - Le funzioni di giudice di pace sono, invece, compatibili con quelle di componente della commissione tributaria, non appartenendo tale organo all'ordine giudiziario ex art. 4 Ordinamento Giudiziario. 6. - L'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, stabilisce che gli avvocati non possono svolgere le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense (comma 1-bis), per cui e' da ritenere che il divieto si riferisca ai soli uffici giudiziari la cui competenza coincide con quella circoscrizione territoriale ovvero e' in essa ricompresa. Poiche' il tribunale per i minorenni ha, viceversa, giurisdizione su tutto il territorio della Corte d'appello in cui e' istituito (art. 3, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni in legge 27 maggio 1935, n. 835), il divieto sancito dall'art. 8 non puo', pertanto, trovare applicazione in relazione a tale ufficio, anche in considerazione del fatto che non vi e' - allo stato - la possibilita' di alcuna interferenza tra le funzioni rispettivamente svolte dai giudici di pace e dai tribunali per i minorenni. Per ragioni analoghe deve ritenersi che il divieto sancito dall'art. 8 cit. non riguardi neppure l'esercizio di attivita' forense dinanzi al tribunale penale militare, le cui circoscrizioni territoriali si estendono ben oltre il perimetro dei circondari e la cui specifica competenza esclude del pari ogni pericolo di interferenza con le funzioni giudiziarie attribuite ai giudici di pace. Deve, infine, ritenersi che il divieto in questioni non riguardi neppure l'esercizio di attivita' forense dinanzi alla giurisdizione amministrativa e contabile, nonche' alle commissioni tributarie. Par. 3. Incompatibilita' con altri incarichi La funzione di giudice di pace e', viceversa, incompatibile con quella di difensore civico. La base al suo status a questi vengono riconosciuti, infatti, compiti di garanzia dell'imparzialita' e dell'andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, con il potere di segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le distinzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Egli e' eletto, inoltre, da assemblee politiche e resta in stretto collegamento con gli stessi organismi, per cui tale rapporto puo' dar luogo ad un turbamento dell'immagine di imparzialita' e neutralita' della funzione giudiziaria, che ogni magistrato, anche onorario, deve avere nel contesto sociale di riferimento. (Omissis). Capo VII TRASFERIMENTI 1. - L'istituto del trasferimento e' disciplinato dall'art. 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni: «I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.» (comma 1). 2. - Le domande di trasferimento dovranno essere formulate in relazione ai posti vacanti che formano oggetto di pubblicazione da parte del presidente di Corte d'appello e nel rispetto dei termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio. 3. - Le domande di trasferimento, indirizzate al Consiglio Superiore della Magistratura, devono essere presentate, o fatte pervenire in piego raccomandato, al presidente della Corte d'appello del luogo nel cui stretto si verifica la vacanza, il quale ne curera' la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura unitamente alle domande di ammissione al tirocinio. 4. - Ai sensi del secondo comma dell'art. 10-ter cit., qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti gia' dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorita'. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'art. 4, legge cit., il Consiglio Superiore della Magistratura valutera' a quale accordare priorita', tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e del numero di domande di ammissione al tirocinio. 5. - In relazione a ciascuna pubblicazione potra' essere richiesta una sola sede. In presenza di piu' domande relative a sedi ubicate in diversi distretti il Consiglio si riserva di individuare quella da coprire in base alle esigenze dell'ufficio. Le domande dovranno altresi' contenere l'indicazione dei titoli di prefrerenza di seguito specificati, con la precisazione, pena la mancata valutazione del titolo, della data di inizio e di cessazione del periodo di effettivo svolgimento delle attivita' indicate sub-9. 6. - Anche in assenza di domande di ammissione al tirocinio, le domande di trasferimento saranno comunque valutate comparando le esigenze dell'ufficio di provenienza e di quello di destinazione, secondo un criterio di buona amministrazione. 7. - Il giudice di pace non potra' presentare damande di trasferimento per altre sedi prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano comprovati e gravi motivi di salute, di famiglia ovvero cause sopravvenute di incompatibilita'. 7-bis. - Le domande di trasferimento formulate per la rimozione di cause di incompatibilita' sopravvenute ovvero per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia possono essere presentate, direttamente al Consiglio Superiore della Magistratura, indipendentemente dalla pubblicazione dei posti vacanti disposta ai sensi del punto 2. 8 .- Non sono consentite revoche dopo che il trasferimento sia stato deliberato dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'interessato dovra' assumere possesso entro il termine stabilito dal Ministero della giustizia 9. - Nell'ipotesi in cui siano state presentate piu' domande di trasferimento per la stessa sede, verra' preferito il giudice di pace che vantera' maggiori titoli di preferenza. Verranno valutati nell'ordine il periodo di esercizio: a) delle funzioni di giudice di pace: b) di altre funzioni giudiziarie, anche onorarie; c) della professione forense; d) delle funzioni notarili; ed infine, in caso di parita', e) la minore anzianita' anagrafica. Verranno in ogni caso prioritariamente considerate le domande presentate per evitare situazioni sopravvenute di incompatibilita' ricollegabili a rapporti di coniugio, convivenza, parentela e affinita'. 10. - Le domande di trasferimento esauriscono i loro effetti all'esito della delibera consiliare di accoglimento o rigetto.». Il segretario generale: Pratis | |
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Da: teodoramilani | 10/06/2019 09:44:02 |
buongiorno, sapete se hanno adempiuto tutte le corti di appello, nell'invio della documentazione al csm? | |
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Da: giovane 57 | 10/06/2019 22:55:55 |
buona sera, purtroppo certamente Napoli è in alto mare. Il csm mi ha riferito che le graduatorie definitive usciranno o fine estate o inizio autunno. | |
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Da: giovane 57 | 10/06/2019 22:57:50 |
buona sera, purtroppo certamente Napoli è in alto mare. Il csm mi ha riferito che le graduatorie definitive usciranno o fine estate o inizio autunno. | |
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Da: Lea1979 | 11/06/2019 00:07:36 |
Va sempre peggio | |
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Da: teodoramilani | 11/06/2019 12:11:00 |
allora arriveremo al 2020. ma tra le CdA che hanno adempiuto, qualcuno sa se le hanno trasmesse così come compilate in origine? | |
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Da: Abc | 12/06/2019 15:13:12 |
Secondo me é uno stratagemma per non far uscire graduatorie | |
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Da: Vice Pretore | 12/06/2019 16:57:50 |
Pare che una CdA abbia avuto grosse difficoltà nella trasmissione telematica delle graduatorie al CSM | |
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Da: Vice Pretore | 13/06/2019 09:24:21 |
Per teodoramilani: no, perchè ad esempio Bologna, come abbiamo già letto in questo forum, ha escluso chi aveva più di 4 anni di funzioni pregresse. | |
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Da: Ads | 13/06/2019 11:41:14 |
Nei giorni scorsi ho chiamato la CA di Palermo e mi hanno detto che hanno inviato le graduatorie da tempio | |
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