>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

SCORRIMENTO GRADUATORIA FUNZIONARI GIUDIZIARI
8990 messaggi, letto 811481 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 - Successiva >>

Da: Cancelliere impaziente12/12/2022 20:14:14
Per le convocazioni ancora nulla. Peggio di un parto. Sarebbe tra 2 gg. Stendiamo un velo pietoso
Rispondi

Da: cancelliere idoneo312/12/2022 20:20:39

QUESTA E' LA NORMATIVA DEL 25-06-21


Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione
Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la
Corte di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Alle Corti d'Appello
Alle Procure Generali presso le Corti d'Appello Ai Commissariati per gli Usi Civici
LORO SEDI
OGGETTO: Computo delle ferie e riconoscimento delle ferie pregresse. Chiarimenti.
Sono pervenuti numerosi quesiti, formulati da vari uffici giudiziari, a seguito dell'assunzione di diverse unità che già prestavano servizio presso questa
Amministrazione in altro profilo professionale, afferenti alla materia di cui in oggetto.
Al fine di fornire delle indicazioni univoche a beneficio di tutti gli uffici giudiziari potenzialmente interessati, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento al primo dei due aspetti, invero, la chiara formulazione dell'art. 28, co. 4 CCNL Funzioni Centrali del 12.02.2018 non desta alcun dubbio di
natura ermeneutica in merito alle ferie spettanti ai dipendenti assunti per la prima volta alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione; tale disposizione, il cui contenuto è necessariamente da collegare alle specifiche previsioni di cui ai commi 2 e 3 della stessa disposizione, quantifica infatti in 26 ed in 30 giorni il monte ferie annuale spettante ai dipendenti, che rispettivamente articolino, su cinque o su sei giorni settimanali, la propria prestazione lavorativa.
Il riconoscimento delle ulteriori quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77, costituisce oggetto di un'ulteriore, specifica previsione contenuta nel successivo comma 6.
Nel merito si osserva che i commi 4 e 5 del già citato art. 28 non possono non essere letti in stretta correlazione logico-giuridica; infatti il comma 4, nell'attribuzione del monte ferie di 26 o 30 gg. per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione (sulla base dell'articolazione lavorativa settimanale prescelta) opera di per sé una distinzione tra la condizione giuridica di coloro che per la prima volta costituiscono un rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione, rispetto a coloro che invece "ricostituiscono" un nuovo rapporto, quest'ultimo però "novato" da un punto di vista soggettivo od oggettivo.
In quest'ottica il comma 5, nel prevedere che "Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3" (e cioè i due giorni aggiuntivi rispetto a quelli spettanti a norma del comma 4), non appare di conseguenza, prima facie, rivolto esclusivamente a coloro che hanno superato i tre anni di anzianità di servizio in costanza del primo rapporto di lavoro con la P.A., ma anche a coloro che vengano riassunti da quest'ultima ed inquadrati in un nuovo profilo, all'esito del superamento di un pubblico concorso.
Anche in tale, ultimo caso la pregressa maturazione dei tre anni di servizio antecedente alla "nuova assunzione" costituisce titolo legittimante per l'attribuzione delle ferie nella misura indicata dai commi 2 e 3.
Le considerazioni fin qui svolte, si pongono in linea con la posizione sostenuta dall'ARAN, anch'essa improntata ad un approccio di natura sistematica e deduttiva, che trae le mosse dall'analisi di un'altra disposizione contrattuale, per l'esattezza l'art. 55, relativo al "Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato" che così esordisce: "Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi...".
In particolare la lett. a) prevede che "le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 28, comma 4; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, stabilito dall'art. 28, commi 2 e 3 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni".
Come è dato osservare, una siffatta, esplicita previsione del trattamento in materia di ferie da riservare ai dipendenti che abbiano già intrattenuto rapporti di lavoro per un periodo complessivo superiore a tre anni alle dipendenze di una P.A. (non rileva se di diverso Comparto), sia in forza di contratti a tempo determinato che indeterminato, è stata formulata dalle Parti Contraenti solo con riferimento al personale assunto a tempo determinato.
Questa circostanza, ma soprattutto l'affermazione di principio secondo cui "Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine..." sottendono al recente orientamento assunto dall'ARAN (CFC 10B del 07.09.2018) in base al quale "... Il lavoratore assunto a tempo indeterminato per la prima volta nella P.A., ma che abbia prestato servizio come lavoratore a tempo determinato presso la stessa o presso altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, per più di tre anni, rientra nella casistica che dà diritto da subito al riconoscimento dell'intero monte ferie spettante (28 o 32 giorni a seconda del regime orario adottato)".
Nel contesto di tale parere, l'ARAN asserisce la necessità di leggere ed interpretare l'art. 55 in combinato disposto con l'art. 28 del CCNL vigente, disposizione quest'ultima che attribuendo al personale con tre o più anni di servizio l'intero monte ferie, non opera alcuna distinzione, che risulterebbe peraltro sine ratio, tra l'anzianità maturata a seguito di precedenti contratti a tempo determinato e/o indeterminato e l'anzianità maturata nell'ambito del medesimo contratto a tempo determinato.
Ciò comporta come ovvia conseguenza, sempre secondo l'ARAN, che al personale neo-assunto a tempo indeterminato - ma che abbia maturato nel corso di precedenti rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della stessa o di altre pubbliche amministrazioni un periodo di servizio superiore a tre anni - la ragionevole attribuzione dell'intero monte ferie spettante al personale a tempo indeterminato con tre o più anni di servizio.
Per quanto concerne il secondo aspetto, l'eadem ratio che permea il ragionamento fin qui svolto in ordine alla necessità di "valorizzare", anche dal punto di vista giuridico, il servizio svolto in precedenza dal dipendente, torna a riproporsi anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo acceda ad un profilo professionale
superiore, all'interno dell'Amministrazione di appartenenza, all'esito del superamento di un pubblico concorso.
Non sussiste infatti alcuna motivazione, in presenza di un rapporto di lavoro "novato" sotto il profilo oggettivo, per disconoscere l'anzianità maturata in precedenza; tuttavia gli eventuali giorni residui di ferie, maturati e non fruiti in costanza del precedente rapporto di lavoro, non potranno essere trasportati e goduti nell'ambito del rapporto di nuova costituzione.
Occorre considerare infatti che qualsiasi novazione oggettiva ha come necessario presupposto l'estinzione del precedente rapporto obbligatorio, previa costituzione di un nuovo rapporto, caratterizzato dall'aliquid novi, e cioè la modifica dell'oggetto o del titolo.
E l'estinzione del precedente rapporto determina il venir meno dell'insieme delle situazioni giuridiche soggettive attive, che da quel rapporto traevano fondamento (ferie, aspettative, ecc.).
Quanto appena rappresentato è esattamente ciò che si verifica nell'ipotesi di riassunzione da parte di nuovi dipendenti, (già appartenenti alla stessa Amministrazione) successivamente inquadrati in altra qualifica, in quanto vincitori di un concorso; per tale ragione eventuali residui di ferie dovranno necessariamente essere fruiti prima della costituzione del nuovo rapporto di lavoro.
Le Corti d'Appello e le Procure Generali provvederanno a diffondere la presente nota agli Uffici giudicanti e requirenti di ciascun distretto; le Corti d'Appello ne cureranno altresì la trasmissione ai rispettivi Commissariati per gli Usi Civici.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro LEOPIZZI
Rispondi

Da: L''ultima spiaggia12/12/2022 20:48:53
Si precisa che, nell'ipotesi di riqualificazione e con riferimento alle ferie maturate e non fruite, si applicherà quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. comparto funzioni centrali triennio 2019-2021.

Era specificato nella mail per la ricognizione del 14.09.2022
Rispondi

Da: Lultima spiaggia 1  - 12/12/2022 20:52:19
Art. 17 CCNL:  In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente,
conserva le giornate di ferie maturate e non fruite.
Rispondi

Da: Sepultura12/12/2022 20:53:59
Ringrazio tutti per le cortesi risposte e particolarmente L'ultima spiaggia.
Buona serata.
Rispondi

Da: Pina Fantozzi13/12/2022 08:41:29
Buongiorno, da noi la settimana scorsa sono stati calendarizzati i turni festivi per il 2023. Come per gli anni precedenti, sono stati inseriti soltanto i cancellieri (esonerando funzionari e assistenti) trattandosi di "collaborazione qualificata al magistrato". Dovremo comunque ottemperare all'ordine di servizio visto che tra pochi giorni saremo "ex cancellieri"?
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: L''ultima spiaggia13/12/2022 20:34:29
Mi sembra un po' stravagante.
Rispondi

Da: Mah al quadrato14/12/2022 09:27:57
A tutti i 21 quater un saluto affettuoso nell'ultimo giorno da Cancellieri Esperti !!!! In bocca al lupo º a tutti Viva il lupo º!!!!!
Rispondi

Da: Andy Capp 14/12/2022 10:52:12
Un grosso in bocca al lupo a tutti!
Rispondi

Da: fbabrt 14/12/2022 11:18:04
scusate l'ignoranza, ma volevo chiedere: quali sarebbero i vantaggi (per noi) a non consentire all'esonero del periodo di prova? Solo di poter rientrare tra i cancellieri se vediamo che a fare il funzionario non ci piace? a me sembrava una cosa ovvia che non dovessimo fare il periodo di prova ..... boh?
Rispondi

Da: Cancelliere stufo14/12/2022 13:48:43
Grazie Andy. In bocca al lupo a tutti x domani
Rispondi

Da: Cancelliere stufo14/12/2022 13:49:23
Periodo di prova? Mi giunge nuova
Rispondi

Da: X tutti14/12/2022 15:23:04
Confermo quanto sopra.
Nel contratto che andremo a firmare si parla di un periodo di prova di quattro mesi...
..
????!!!!
Rispondi

Da: X tutti14/12/2022 15:23:23
Confermo quanto sopra.
Nel contratto che andremo a firmare si parla di un periodo di prova di quattro mesi...
..
????!!!!
Rispondi

Da: X tutti14/12/2022 15:23:28
Confermo quanto sopra.
Nel contratto che andremo a firmare si parla di un periodo di prova di quattro mesi...
..
????!!!!
Rispondi

Da: X tutti14/12/2022 15:23:31
Confermo quanto sopra.
Nel contratto che andremo a firmare si parla di un periodo di prova di quattro mesi...
..
????!!!!
Rispondi

Da: X tutti14/12/2022 16:00:47
Ma a questo punto la domanda sporge spontanea.
Possiamo già controfirmare gli atti con la qualifica di funzionario giudiziario oppure devono essere passati i 4 mesi di prova ?
Rispondi

Da: X tutti14/12/2022 16:01:49
Sorge
Rispondi

Da: funz 15.1214/12/2022 18:30:39
Scusate qualcuno può chiarire la questione del periodo di prova? Vi ringrazio
Rispondi

Da: Ottimista14/12/2022 19:00:07
Nei contratti del 2020 non c'è scritto nessun periodo di prova
Rispondi

Da: funz 15.1214/12/2022 19:06:42
E quindi?
Rispondi

Da: Cancelliere stufo14/12/2022 19:15:02
Nessun periodo di prova!
Rispondi

Da: funz 15.1214/12/2022 19:18:22
Pare che sul contratto ci sia un passaggio su consenso a esonero.... Cosa vuol dire? Grazie
Rispondi

Da: sepultura14/12/2022 20:18:23
E - PERIODO DI PROVA
Secondo quanto previsto dal C.C.N.L. 2019/2021, l'assunzione in pianta stabile è subordinata
al superamento di un periodo di prova della durata di mesi quattro di effettivo servizio prestato. Si
precisa al riguardo quanto segue.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti
dalla legge o dal C.C.N.L.. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'articolo 39 (Infortuni sul
lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del C.C.N.L. 12 febbraio 2018.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento
economico previsto per i dipendenti non in prova.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi di sospensione sopra previsti. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si
intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione nella
nuova qualifica.
In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio
compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 2019/2021, poiché trattasi di procedura selettiva per la
progressione tra le aree riservata al personale di ruolo presso la medesima amministrazione ex art.
22, comma 15 del d. lgs. n. 75/2017, i dipendenti vincitori che manifestino il consenso, sono esonerati
dal periodo di prova.
In caso di mancato superamento della prova o nell'ipotesi di recesso durante il periodo di
prova, il dipendente può rientrare, a domanda, nell'area e nel profilo professionale di appartenenza
corrispondenti precedenti alla presente riqualificazione.
Rispondi

Da: mgx14/12/2022 22:40:19
Scusate, se si è in malattia si può comunque firmare il contratto oppure va disposto il posticipo?
Rispondi

Da: Sepultura15/12/2022 06:42:53
La mancata presentazione in servizio nel luogo e tempo sopra indicati, in assenza di motivata,
idonea e tempestiva giustificazione, da parte della S.V., determinerà il non darsi luogo alla stipula
del presente contratto individuale di lavoro1
.Nel caso in cui fosse impossibilitata a prendere servizio
1

nel termine fissato per motivi di salute, la S.V. si impegna a far pervenire, con il mezzo più sollecito,
il certificato del medico curante. Esso sarà inviato tramite posta elettronica all'indirizzo PEC:
uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it e all'ufficio di destinazione.
La S.V. si impegna, comunque, a prendere servizio il giorno successivo alla scadenza della
prognosi indicata dal medico curante nel certificato2
. Ogni eventuale comunicazione deve essere inoltrata all'ufficio III della Direzione Generale del Personale e della Formazione - Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale dei servizi- Ministero della Giustizia Vi Arenula n.70 - Roma.
Rispondi

Da: Cancelliere art 21 quater in attesa di passaggio15/12/2022 15:07:22
ciao a tutti

ho firmato e credo anche voi tutti. Per quanto riguarda il periodo di prova basta fare una dichiarazione dove si scrive di essere esonerato a farlo.

Grazie a tutti
Rispondi

Da: Cancelliere stufo15/12/2022 18:01:35
Auguri a tutti i neo funzionari... Me compreso
Rispondi

Da: Senza parole ormai15/12/2022 20:00:21
Auguri di cuore a tutti. Occhi sempre aperti
Rispondi

Da: Romilde15/12/2022 21:06:12
Tanti auguri a tutti noi nuovi funzionari;
dopo tanto tempo di attesa, questo, per noi è un giorno speciale
Grazie per tutti coloro che hanno scritto cose piacevoli e belle da leggere
Soprattutto, un grande ringraziamento per chi ha preso a cuore la nostra situazione e ci ha fatto anticipare ad oggi  la presa di possesso delle funzioni,  invece che a febbraio del prossimo anno
Buone cose a tutti
Ciao
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)