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Polizia di Stato, concorso INTERNO 501 VICE ISPETTORI
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Da: Falco lo fui | 16/01/2018 18:44:43 |
Poi a titoli è uguale a quello 1400😆 regalano la qualifica 😆 | |
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Da: ex 1400 | 16/01/2018 19:19:52 |
Si....ma mi sa che x il 1400 il regalo sara' doppio....poiche' usciranno alquanto retrodatati...x gli altri....nel retro...e basta..!!! | |
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Da: Week | 16/01/2018 23:06:18 |
Ciao sveglioni | |
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Da: @ ex 1400 | 16/01/2018 23:59:50 |
Sei Attila vero? Anche io sono un ex 1400 pronto ad affrontare questa nuova sfida | |
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Da: x falco lo fui | 17/01/2018 07:37:23 |
I 1400 la forte retro datazione se la scordato. . E spenderanno soldi a vuoto. | |
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Da: ex 1400 | 17/01/2018 07:41:21 |
non sono Attila.....sono ex 1400....Non sarei cosl sicuro per la non retrodatazione dei 1400....!!!.... | |
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Da: Falco lo fui | 17/01/2018 08:45:13 |
Mi risulta che il concorso da ISP. non è cadenzato a differenza di quello da Sov. questo è il motivo per cui anche in passato non vi sono state retrodatazioni😆 | |
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Da: x falco lo fui | 17/01/2018 10:02:32 |
se retrodatano i 1400 a maggior ragione devono retrodatare i riordinati...e questo non avverrà. Statene certi. possono consultare anche il mago merlino del tar o incaricare il super avvocato che non gli sembrerà vero di guadagnare tanti soldi con poca fatica! Sai quanti ricorsi pioverebbero su un concorso già denominato "papocchiato" dallo scritto alle assegnazioni dai riordinati e dagli ispettori dei corsi precedenti! e il troppo storpia... ma è anche vero che la via delle segnalazioni è infinita. qualcuno si guardi le assegnazioni e i vari nominativi..quindi tutto può essere.. ma ripeto il troppo storpia anche sulla via delle segnalazioni.. | |
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Da: x tutti | 17/01/2018 10:08:36 |
ce lo hanno retrodatatato tante di quelle volte...una più una meno | |
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Da: ex 1400 | 17/01/2018 10:47:24 |
Bravo .....x tutti....e' proprio quello che intendevo....a furia di retro...!!!! Oramai non si fa piu caso. | |
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Da: Falco lo fui | 17/01/2018 13:25:16 |
Infatti ben venga una retrodatazione così per i prossimi concorsi si partirà da quella 😆 | |
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Da: Templarexxx1975 | 17/01/2018 13:57:31 |
Io mi preoccuperei prima di passarlo... e non mi sembra molto semplice... quante domande ci sono alla fine? L'unica idea che mi sono fatto e che secondo me amplieranno i posti non dico il doppio ma quasi... con la riforma escono troppi vice sov e di contro ci sono pochi isp | |
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Da: Falco lo fui | 17/01/2018 15:31:21 |
Male che vada c'è quello con i titoli in 7 anni tutti gli attuali sov. C. ci rientrano 😆 | |
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Da: Francuuuu | 17/01/2018 15:51:26 |
Qualcuno sa quando esce la banca dati? | |
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Da: Dorefa | 17/01/2018 19:01:14 |
Tutti gli attuali sov. Capo che passano le attitudinali, cosa per nulla scontata. | |
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Da: @dorefa | 17/01/2018 20:10:25 |
Se sei passato tu in polizia non c'è alcun problema | |
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Da: Falco lo fui | 17/01/2018 20:25:19 |
Dopo 26 anni che porto una pistola, rivesto la carica di pubblico ufficiale , ho comandato squadre composte da 10 persone e ho fatto tutto quello che fa un Poliziotto in servizio e cioè dispongo, dirigo e ordino il da farsi........vieni a dirmi che non sono idoneo al comando 😆 rispondi Pinuccio 😆 | |
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Da: bla bla bla bla | 17/01/2018 21:07:49 |
Saluti a Moralizzatore, deragliatore, falco lo fui, attila il folle, ed al grande As Roma etc etc etc....bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla... | |
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Da: 25 | 17/01/2018 21:18:24 |
1590 domande 1423 idonei. Anche tra i sost comm c'è gente senza attitudine al comando... e, personalmente, credo che i valutatori siano stati molto generosi. Forse erano gli stessi del 1400... Speriamo restino ancora per almeno un altro anno...😀 | |
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Da: 25 | 17/01/2018 22:20:53 |
Cmq, per la retrodatazione isp, il tar si dovrebbe essere già espresso su un ricorso depositato nel 2012 da appartenenti all'allora corpo forestale. Non ho ancora trovato la sentenza. | |
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Da: ex 1400 | 17/01/2018 23:21:48 |
..il problema retrodatazione è molto più complesso di quello che sembra.Per il 320 e per il 1400 non possono attuare il criterio ante riforma che voleva la nomina alla fine del corso, poichè i nominati del 320 verrebbero in graduatoria tutti dopo i 2800 e 501 e questo è espressamente escluso nel dlgs di riforma, così per il 1400, dal momento che il nuovo criterio della riforma pone come data di inizio qualifica per i riformati il 1 gennaio dell'anno seguente a quello in cui si verifica la vacanza....!!!!..???? ..insomma si sono ...incartati da soli.....!!! vedremo quale immane parto farà la Ns Amministrazione...!!! tutto è possibile e si accettano scommesse..!!! ...dimenticavo in tutti i casi la qualifica di ispettore capo ...così facendo a seguito del papocchio riordino rimarrà ...quasi vuota...!!!!! Facile nuovo decreto ad hoc...a sanatoria...!!! capisc ..a me...!!! | |
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Da: Templarexxx1975 | 18/01/2018 01:53:47 |
Domanda... Ma su questo forum cosa ce ne frega dei 1400? Andate su altro forum fate più bella figura rosiconi | |
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Da: Falco lo fui | 18/01/2018 08:13:26 |
X templarexxx1975.....vedi che questo è l'unico caso in cui ci pottebbe interessa il 1400 perché una eventuale retrodatazione di riflesso influirà su tutti i concorsi successivi 😆 x il resto tuttoapposto Pinuccio 😆 | |
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Da: Templarexxx1975 | 18/01/2018 11:30:01 |
Ok... Ma se non lo passi sai cosa te ne fai della retrodatazione... preoccupiamoci di passarlo... poi affronteremo il problema... almeno io la penso così e questo forum dovrebbe servire a dare notizie in merito | |
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Da: ex 1400 | 18/01/2018 14:00:42 |
X templare se il rosicone era rivolto a me....hai sbagliato palazzo..!! Con 28 anni di servizio....mi sono tolto lo sfizio...di andare a vincere il 320...!!! Smerdiando tutto e tutti....!!!!! Se poi ....metti in moto...il cervello cominci a capire che la questione datazione 1400 e' fondamentale anche per chi si appresta a concorrere....per capire se conviene o meno.....visto i milioni di euro di differenza tra qualifiche..!! | |
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Da: Templarexxx1975 | 18/01/2018 20:17:27 |
Il rosicone non era indirizzato a nessuno in particolare e io con gli stessi tuoi anni di servizio dico che l'obiettivo primario è superare il concorso... poi si affronteranno le altre questioni... a meno che... se non vi è retrodatazione qualcuno non partecipi... ma questa è una mia idea e ti posso assicurare che il mio cervello è in moto... lo dimostra il fatto che non mi abbasso ad insultare nessuno su di un confronto civile | |
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Da: @ templare | 18/01/2018 20:22:43 |
Ormai non scriviamo più a quello dei 1400 da quando hanno messo l' obbligo di registrazione | |
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Da: 25 | 19/01/2018 11:23:26 |
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-03-2011, n. 1870 Carriera inquadramento Promozioni Svolgimento del processo Gli appellanti meglio specificati in epigrafe, sottufficiali del Corpo della Polizia Penitenziaria, partecipavano al concorso interno, per titoli ed esame, per complessivi 500 posti nella qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori della Polizia Penitenziaria (vice ispettori) indetto con bando del 17/2/2002. All'esito della procedura selettiva, i vincitori venivano avviati al corso di formazione che terminava in data 17 maggio 2006. Venivano quindi notificati nei mesi di settembre/ottobre 2006 i provvedimenti recanti la comunicazione della promozione a Vice Ispettore con decorrenza 18 maggio 2006. Gli interessati impugnavano innanzi al TAR del Lazio tali provvedimenti in parte qua e precisamente nella parte in cui la decorrenza giuridica ed economica della nomina al predetto grado (vice ispettore) era fissata al 18 maggio 2006, con richiesta di declaratoria del diritto alla promozione a vice ispettore con decorrenza dal 1 gennaio 2002 e cioè dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze o in subordine dal 28 luglio 2005, data di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso in questione. A sostegno della dedotta illegittimità dell'operato dell'amministrazione erano dedotti vari motivi di doglianza e veniva altresì sollevata, in via subordinata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.28 del dlgs n.443 del 30 ottobre 1992, nella parte in cui non prevede che la promozione viceispettore decorra dal 1 gennaio successivo al verificarsi delle vacanze,per violazione degli artt.3 e 51, comma 1 della Costituzione in relazione agli artt.16 e 30 bis del dlgs n.443/92. L'adito Tar con sentenza n.4329/07 dichiarava inammissibile il ricorso di prime cure, giudicandolo, ad ogni modo, anche infondato. Gli interessati hanno proposto appello avverso tale pronuncia, ritenendola errata ed ingiusta e chiedendo della stessa la riforma per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione di legge (art.3 legge n.241/90). Eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto di presupposto, per illogicità manifesta, per contraddittorietà, perplessità. Sviamento di potere: Violazione di legge (art.12 disposizioni preleggi). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art.97 Cost.). Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.28 del del dlgv. N.443 del 1992 per violazione degli artt.3 e 51, 1 comma della Costituzione in riferimento agli artt.16 e 30 bis del dlgv n.443/92; Eccesso di potere per difetto di presupposto, per illogicità manifesta: Violazione del principio del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Si è costituito in giudizio per resistere all'impugnativa l'intimato Ministero della Giustizia. Motivi della decisione L'appello è infondato, meritando le statuizioni assunte dal giudice di primo grado conferma, sia pure con le integrazioni che si va ad illustrare. Come esposto in narrativa i sottufficiali del Corpo della Polizia penitenziaria indicati in epigrafe contestano la legittimità dei provvedimenti ministeriali che nel recare la comunicazione della loro promozione alla qualifica di vice ispettori fissano la decorrenza giuridica ed economica di tale nomina alla data del 18 maggio 2006, coincidente con il giorno successivo a quello in cui hanno concluso, con esito positivo, il corso di addestramento quali allievi vice ispettori. Essi rivendicano, con i suindicati tre motivi di gravame (sostanzialmente reiterativi delle doglianze formulate in primo grado e che per ragioni logiche vanno esaminati congiuntamente) il loro diritto a vedersi ancorata la decorrenza della nomina in questione, sia ai fini giuridici che economici, ad una data diversa e precisamente al 1 gennaio 2002, quale primo giorno dell'anno successivo al verificarsi delle vacanze nei posti di vice ispettori messi a concorso o, in subordine, al 28 luglio 2005, data di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso interno per la promozione alla qualifica in parola. Ciò precisato, ritiene il Collegio che la pretesa degli appellanti a vedersi retrodatata nei termini da essi formulati la decorrenza giuridica ed economica della conseguita nomina al grado di vice ispettore va disattesa, sussistendo, in particolare, in ordine alla questione giuridica qui sollevata, rilevanti ragioni di diritto sostanziale e processuale che evidenziano l'infondatezza della richiesta. I provvedimenti di nomina recanti l'inquadramento dei dipendenti in una nuova posizione sono emanati previa verifica della procedura selettiva propedeutica a detto inquadramento nonché del possesso dei requisiti prescritti ed hanno, in particolare, un effetto costitutivo della nuova posizione di status e della sua decorrenza giuridica (cfr Cons Stato Sez. VI n.3294 del 18 giugno 2005) Sicchè, la nomina recata nei provvedimenti per cui è causa, quanto alla decorrenza ai fini giuridici ha valenza ed efficacia ex nunc, non potendosi configurare, se non in via eccezionale, una decorrenza giuridica ancorata ad una data precedente a quella di adozione dell'atto di conferimento del nuovo status, in ragione, anche della regola della irretroattività dei provvedimenti amministrativi (costantemente affermata in giurisprudenza). Una deroga, come quella del genere invocata dagli appellanti, ai predetti principi deve essere suffragata da una espressa previsione legislativa sulla scorta della quale l'Amministrazione può conferire alla nomina, mediante una vera e propria fictio iuris, una decorrenza giuridica anteriore, ma non è questo il caso che ricorre, atteso che nella specie non è rilevabile l'esistenza di una norma di rango primario che giustifichi l'eventuale retrodatazione, se è vero che, come ammesso dalla stessa difesa degli appellanti, l'art.28 del dlgs n.443 del 1992 disciplinante il procedimento di nomina alla qualifica di vice ispettore, non prevede da quale data debba decorrere la promozione. Ora, tale vacatio non può essere "letta" in senso favorevole alle tesi propugnata nel proposto gravame, trattandosi di materia nella quale vige il criterio interpretativo di stretto rigore, per cui, in assenza di una volontà legislativa inequivocabilmente espressa, non si possono far decorrere gli effetti giuridici della nomina da un momento diverso da quello del formale conferimento dello status, con conseguente impossibilità di collegare l'inquadramento in questione, quanto alla sua decorrenza giuridica, al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze nei relativi posti di vice ispettore. Se spetta allora solo al legislatore operare per la specifica fattispecie la "deroga" in questione, è evidente che la "normativa di riferimento" ai fini in esame è quella rappresentata dalle disposizioni recate sul punto dal bando di concorso emanato con PCD del 17 settembre 2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del 15/11/2002, lì dove all'art.13 il bando dopo aver previsto che i vincitori del concorso sono avviati a frequentare il corso di formazione, al successivo art.14 punti 5 e 6 dispone rispettivamente che " la nomina della qualifica a vice ispettore è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso" e che " ottenuta la nomina i vice ispettori raggiungono la sede di servizio a ciascuno di essi assegnata " Ne deriva che gli interessati avrebbero dovuto impugnare, contestandone la legittimità, oltreché i provvedimenti di nomina anche le disposizioni del bando che tale nomina collegano al momento immediatamente successivo al superamento del corso addestrativo propedeutico all'immissione nello status e nelle funzioni di vice ispettori (18 maggio 2006). In tali sensi il ricorso in prime cure si appalesa monco, necessitando in quella sede l'impugnativa delle disposizioni di carattere regolamentare che in concreto reggono la nomina de qua. Ad ogni modo anche a voler tralasciare i pur esistenti profili di inammissibilità e comunque a voler ritenerli non decisivi, la questione fatta valere dagli interessati in ordine alla data di decorrenza giuridica si appalesa infondata in relazione ai profilo di diritto sostanziale in base al quale vige la regola della contestualità degli effetti giuridici connessi al nuovo status d'impiego con il momento di adozione formale dell'atto di nomina. Gli interessati, poi, sia pure in via subordinata, chiedono che la decorrenza giuridica sia ancorata alla data di approvazione della graduatoria finale di merito,ma anche tale richiesta non può essere accolta, atteso che, come specificatamente previsto dal bando e nella specie puntualmente avvenuto, la graduatoria di merito in questione, stilata a conclusione delle esperite prove selettive, riguarda i vincitori del concorso che vengono nominati allievi vice ispettori e non già vice ispettori, status che si consegue solo all'esito positivo del successivo corso di addestramento cui gli allievi sono avviati. Infine, inconfigurabile si rivela la pretesa ad una decorrenza economica della nomina di vice ispettore ad una data anche qui anteriore a quella indicata in sede di adozione dei provvedimenti di conferimento dell'anzidetta qualifica. Invero, il trattamento economico proprio della nuova posizione di impiego, in ragione del principio di sinallagmaticità della retribuzione delle prestazioni lavorative (cfr Cons Stato SezVI 9/9/2005 n.4669) resta subordinato all'effettivo svolgimento delle funzioni connesse alla nomina, coincidente nella specie con un momento temporale successivo e/o comunque contestuale alla nomina ed assegnazione dei "nuovi" vice ispettori In forza dei rilievi che precedono, l'appello si appalesa infondato e va, perciò respinto. Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta Condanna gli appellanti, in solido tra loro al pagamento delle spese competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila) oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa | |
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Da: 25 | 19/01/2018 11:25:00 |
Giusto per scuotere il forum dal torpore. Questione molto simile a quella del 1400. | |
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Da: Il vero moralizzatore | 19/01/2018 12:35:27 |
Ma è normale che quel âïâïâïâï Di noi pa, funziona tre volte all anno?!!!! Complimenti , ottimo inizio 2018... | |
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