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Scorrimento GRADUATORIA idonei ai quiz 1148 allievi agenti 2017
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Da: tonyborad 21/02/2018 20:32:22
Anche secondo me questi 350 andranno a finire nell'aliquota dei militari. Non c'entrano con i civili. Secondo i più esperti a questo punto i vincitori quando dovrebbero partire per il corso?

Da: 8.125 21/02/2018 20:36:11

Pubblicato il 21/02/2018
N. 01989/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04045/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4045 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giovanni Adabbo, Giovanni Adabbo, Ettore Albanese, Emmanuele Amatori, Alessia Angelini, Calogero Armato, Matteo Belli, Simone Biafore, Alessandro Bisconti, Luigi Bisogno, Giovanni Bonaccorso, Nicola Bonavita, Maria Borghi, Karim Bouasrya, Luca Bramante, Michele Calati, Francesco Camonita, Antonio Candigliota, Serena Caniglia, Pietro Caria, Sergio Pasquale Catuara, Lavinia Cavaliere, Vincenzo Ciarlone, Alessandro Cicala, Marco Comella, Andrea Cosi, Mafalda Maria Costanzo, Vincenzo D'Amore, Marco Daniele, Simone D'Antona, Simone D'Ascanio, Virna De Angelis, Claudio De Carli, Davide De Paolis, Gennaro De Simone, Mattia Della Bona, Veronica Della Mura, Felice Devivo, Antonino Di Bella, Pasquale Luca Di Benedetto, Fulvio Di Girolamo, Simone Di Girolamo, Davide Di Lisciandro, Marco Di Palermo, Corrado Di Pietro, Vito Dispoto, Marlon Dottorello, Daniele Elia, Marco Failla, Flavio Farina, Salvatore Feniello, Antonio Filippone, Marco Fuca', Antonio Gaeta, Matteo Gasparini, Marco Gaetano Gennuso, Elena Gianassi, Giuseppe Giannone, Fabio Giordano, Giuseppe Giunta, Roberta Grasso, Michele Paolo Guaresi, Elisa Maria Guastella, Antonino Gulizzi, Fabrizio Iuculano, Manuel Iuzzolino, Gaetano La Rocca, Michele Laquintana, Sebastiano Lauretta, Andrea Girolamo Lavenia, Alessandro Lestini, Pierfrancesco Liguori, Benedetto Lo Giudice, Emmanuele Lorenzini, Alessio Lucido, Giacomo Maimonte, Salvatore Maisto, Alfonso Mallia, Matteo Mammolenti, Marco Maraviglia, Gianluca Marinaci, Salvatore Martino Marone, Vito Marsiglia, Davide Marsilio, Alessandro Massadoro, Andrea Mazzara, Alfredo Messina, Antonio Mezzina, Salvatore Midili, Pierluigi Mitruccio, Francesca Montani, Vincenzo Luca Montemagno, Vincenzo Morici, Marco Morra, Gianmarco Murolo, Manuel Natalucci, Roberto Nicotra, Giovanni Novara, Rosario Roberto Palazzo, Giuseppe Parisi, Nicola Pascale, Rene' Pattaro, Marco Settimo Pecoraro, Simone Pelle, Pietro Policastro, Alessio Maria Andrea Privitera, Giuseppe Pumo, Marco Raimondo, Mattia Rencricca, Vincenzo Riggio, Salvatore Risica, Mirco Rollo, Luigi Rubino, Giuseppe Ruocco, Roberto Russo, Luigi Scarici, Marco Scarlata, Adriano Filippo Schillaci, Massimiliano Sega, Fabio Sergio, Matteo Serra, Francesco Sorci, Manuel Spagnolo, Danilo Serafino Spampinato, Giacomo Stefanizzi, Giuseppe Tamburello, Calogero Tedesco, Giuseppe Testa, Matteo Tomei, Marzia Toniolo, Pietro Tornabene, Riccardo Tortora, Matteo Tosa, Alessandro Tramonti, Claudio Trifilo', Walter Tropea, Francesco Truglia, Giovanni Tumminello, Massimiliano Turco, Marco Vizzini, Alexandro Volpe, Ugo Zaffuto, Giuseppe Zarbo, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Chiara Campanelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro p. t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- degli esiti della ripetizione della prova scritta del concorso pubblico "per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno", pubblicati il 17 marzo 2017 sul sito internet della Polizia di Stato;
- dell'elenco dei candidati convocati per le prove di efficienza fisica ed accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale del concorso pubblico "per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno", pubblicato in data 24 marzo 2017 sul sito internet della Polizia di Stato, nella parte in cui non inserisce gli odierni ricorrenti;
- del bando di concorso pubblico "per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno" di cui al DM Interno del 12 gennaio 2016, pubblicato nella G.U. 4° serie Concorsi ed Esami del 29 gennaio 2016, nella parte in cui, all'art. 6, comma 3 e dall'art. 8, comma 9, prevede che "Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al successivo art. 10 (Prove di efficienza fisica ed accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale), i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito";
- della graduatoria definitiva del concorso pubblico "per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno", ad oggi non ancora formata e pubblicata dalla Amministrazione intimata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;
nonchè per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, nelle modalità declinate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2935/2014, cioè, all'adozione del relativo provvedimento di riconvocazione della commissione esaminatrice al fine di sottoporre gli odierni ricorrenti all'espletamento delle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
quanto al primo atto per motivi aggiunti:
- dell'archivio di domande a risposta a scelta multipla (3.035 quiz) dal quale sono stati estratti i questionari utilizzati per l'espletamento della prova scritta del concorso pubblico "per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell 'articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno", svoltasi dal 4 al 6 maggio 2016 nonché per la "ripetizione" della stessa svoltasi dal 6 all'11 marzo uu.ss., mai pubblicato ufficialmente dall'amministrazione resistente;
- del "kit" consegnato ai concorrenti prima dell'espletamento della prova scritta del concorso pubblico "per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno", svoltasi dal 6 all'11 marzo 2017, contenente: il libretto test con relativi barcode, il foglio risposta, il barcode nominativo e n.1 busta di colore giallo formato A4 aperta, nella parte in cui non ha consentito di garantire il rispetto del principio dell'anonimato della prova concorsuale;
- di tutti i documenti, atti e verbali redatti dalla Commissione concorsuale e prodromici all'espletamento delle prove;
- di tutti i verbali d'aula concernenti le operazioni di predisposizione, svolgimento, conclusione e correzione delle prove;
quanto al secondo atto per motivi aggiunti
-della graduatoria definitiva del concorso pubblico "per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno", pubblicata lo scorso 27 giugno 2017;
nonché' per l'accertamento e la condanna ex art. 30 cpa dell'amministrazione intimata
-al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c., nelle modalità declinate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2935/2014, cioè, all'adozione del relativo provvedimento di riconvocazione della commissione esaminatrice al fine di sottoporre gli odierni ricorrenti all'espletamento delle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2018 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Espongono i ricorrenti che, con decreto del Capo della Polizia del 12 gennaio 2016, è stato bandito il concorso per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui sono state espletate le prove scritte i cui esiti sono stati approvati con successivi provvedimenti.
Peraltro, prima del completamento della procedura, in ragione della pendenza di un'indagine penale tutt'ora in corso - secondo cui il contenuto delle prove somministrate sarebbe stato divulgato prima della prova stessa - la prova è stata annullata. Il Capo della Polizia, infatti, ha revocato il suo "decreto n. 333-B/12.E.7.16 del 26 febbraio 2016 di nomina della Commissione esaminatrice e tutti gli atti relativi alla prova scritta dalla stessa posti in essere, inerenti al concorso pubblico". Precisano che al centro dell'indagine c'è la prima prova, quella riservata ai quiz di cultura generale, nella quale quasi duecento candidati hanno ottenuto il punteggio massimo, non sbagliando neanche una delle ottanta risposte, mentre altri 140 circa avevano fatto un solo errore e un centinaio ne aveva commessi due. Tra coloro che avevano risposto in maniera corretta a tutte le domande, inoltre, quasi tutti risultavano di medesima provenienza regionale e la Società cui il Ministero dell'Interno aveva appaltato la somministrazione delle domande ha sede legale nella medesima regione.
Dagli atti era possibile evincere che ad essere stata potenziale oggetto di diffusione, in violazione del principio di par condicio tra i partecipanti, era l'intera batteria di domande analizzate dalla commissione.
Espongono, quindi, di avere partecipato, dal 6 all'11 marzo 2017, alle prove relative al concorso per 559 Allievi Agenti della Polizia di Stato, risultando idonei ma non vincitori, non essendosi classificatisi fra i primi 850; impugnano, pertanto, gli atti della procedura come indicati in epigrafe.
Deducono, al riguardo, articolati motivi con cui lamentano, in sostanza, che nella prova effettuata a seguito di ripetizione della procedura è stata utilizzata la stessa banca dati, formata da circa 3000 quiz, da cui sono stati espunti esclusivamente gli 876 già somministrati nella precedente prova annullata, lavorando sui rimanenti 2.159; inoltre, nella suddetta prova sono state violate le regole di rispetto dell'anonimato, avendo imposto ai candidati di registrarsi alla prova con indicazione, accanto alle generalità e alla firma, del codice (segreto) della prova. Di conseguenza, fin dall'ingresso, la Commissione conosceva il codice della prova associato a ciascun candidato, ossia la paternità della prova che, peraltro, veniva confermata nella scheda risposte-anagrafica, ove è leggibile l'abbinamento del codice della prova al candidato. La parte ricorrente evidenzia come la stessa contenga l'indicazione di nome e cognome del candidato, la sua firma e il codice segreto a lui assegnato. Nello specifico, la parte ricorrente evidenzia che la Commissione ha identificato i candidati all'ingresso ponendo accanto al loro nome il codice della prova e, alla fine della prova, ha fatto consegnare i compiti avendo ben visibile il codice stesso e i dati anagrafici del candidato, senza neanche aver cura di far inserire la scheda risposte in una busta sigillata che ne impedisse la visione ai membri della commissione, compromettendo, così, ogni garanzia di segretezza ed anonimato del compito.
Parte ricorrente lamenta, ancora, come la randomizzazione dei questionari somministrati ai candidati non sia avvenuta alla presenza di testimoni, come previsto dal dPR 487/1994; inoltre deduce l'illegittimità della decisione di impedire la possibilità di apporre correzioni all'elaborato. Infine, lamentano il meccanismo del doppio sbarramento previsto dal bando di esame, che impedisce la prosecuzione dell'iter concorsuale non esclusivamente a chi non raggiunge la sufficienza nella prova scritta, ma anche a chi non rientra nel contingentamento del numero dei candidati ammessi alle successive fasi concorsuali.
Chiedono, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla posizione dei ricorrenti, e introducono, poi, azione per il risarcimento del danno in forma specifica, ai fini della ammissione dei medesimi alle successive prove concorsuali.
Con ordinanza n. 2696 del 31 maggio 2017 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare.
Con un primo atto per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato l'archivio di domande a risposta a scelta multipla, il Kit consegnato ai concorrenti, oltre ai verbali relativi alle prove di cui si controverte, ulteriormente argomentando in ordine alle già dedotte illegittimità.
In data 18 maggio 2017, è stato depositato l'atto di rinuncia al ricorso dei ricorrenti Bisogno Luigi, Caria Pietro, Serra Matteo e Zaffuto Ugo.
Con il secondo atto per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato, altresì, la graduatoria finale di merito, con cui sono stati nominati i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 giugno 2017, nella parte in cui non include i loro nominativi deducendo i vizi già esposti sotto il profilo della illegittimità derivata.
Con ordinanza n. 3887 del 15 settembre 2017 la sez. IV del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della celere fissazione del merito da parte del giudice di primo grado "anche sulla scorta dell'orientamento espresso dalla sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2016".
All'udienza pubblica del 23 gennaio 2018, su istanza dei difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto precisato in fatto, deve essere dichiarata, preliminarmente, l'improcedibilità del ricorso quanto ai ricorrenti Bisogno Luigi, Caria Pietro, Serra Matteo e Zaffuto Ugo i quali hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del presente gravame.
Quanto ai restanti ricorrenti identificati nell'epigrafe del ricorso introduttivo, il gravame è fondato e va accolto nei limiti di seguito esplicitati.
La questione di diritto sottoposta all'esame del Collegio con il ricorso in epigrafe, in effetti, è stata già affrontata dalla giurisprudenza.
Invero, occupandosi della selezione di ammissione per l'anno accademico 2010/2011 al corso di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia presso l'Università di Messina, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha osservato che, nel contesto di una selezione di stampo comparativo, comportamenti materiali della Commissione consistenti nella distribuzione dei test ai candidati, nel ritiro degli stessi seguendo l'ordine alfabetico, nell'apposizione sull'elenco identificativo del codice alfanumerico contrassegnante il relativo foglio dei test accanto al nome del candidato, rappresentano una violazione della regola dell'anonimato da parte dell'Amministrazione; l'Adunanza Plenaria aggiunge che tale violazione deve ritenersi rilevante in sé, senza che sia necessario, per inferirne la illegittimità, ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli.
In particolare è stato osservato che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso, nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni, costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.
Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale e incondizionata, mirando in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.
L'esigenza dell'anonimato si traduce, infatti, a livello normativo in regole che tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione, imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario, al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.
Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina, quindi, una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva, in quanto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto a minacciare il bene protetto dalle suddette regole.
Quindi, secondo l'Adunanza Plenaria, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione, irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.
Né, a giudizio dell'Adunanza, in quel caso (del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio) poteva affermarsi che la Commissione fosse incorsa in irregolarità così modeste o veniali da risultare giustificabili alla stregua del principio di ragionevolezza e proporzionalità, risultando che la Commissione aveva fatto annotare sull'elenco alfabetico dei candidati, accanto al nome di ciascuno di essi, il codice alfanumerico riservato a lui attribuito, codice la cui funzione era appunto quella di consentire solo ex post l'abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta.
Osserva il Collegio che le modalità di svolgimento della prova a quiz, descritta e rappresentata graficamente dalla parte ricorrente, corrisponde in toto a quella già esaminata nelle richiamate pronunce gemelle dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. stato, A.P., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28).
Ne discende che, uniformandosi a tali precedenti e raccogliendo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nell'ordinanza cautelare (pur se formulate con un refuso quanto agli estremi della decisione richiamata), il Collegio deve dichiarare la fondatezza del primo assorbente motivo di ricorso.
Le conclusioni che precedono impongono, dunque, di verificare quale debba essere l'effetto dell'accoglimento di tale motivo.
In proposito il Collegio deve dare atto che l'interesse espressamente azionato in via principale dai ricorrenti, è quello di essere ammessi al prosieguo dell'iter concorsuale, sebbene le censure formulate e i vizi riscontrati, condurrebbero, secondo logica, all'annullamento dell'intera procedura.
Ciò posto, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso in alcuni analoghi precedenti (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; T.A.R. Toscana, 27 giugno 2011, n. 1105) alle cui estese motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia, in cui è stata ritenuta non praticabile la soluzione dell'annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e avrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, per evitare che il rimedio ad una ingiustizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono utilmente e meritatamente collocati in graduatoria.
Ne deriva che la soluzione più congrua, in un'ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell'ammissione dei ricorrenti al prosieguo dell'iter concorsuale in soprannumero, dovendosi condividere l'affermazione fatta nei richiamati precedenti, secondo cui, pur essendo vero che "a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi".
Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, deve essere accolto nei termini indicati, facendo obbligo al Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di ammettere i ricorrenti costituiti nei motivi aggiunti, con eccezione dei ricorrenti Bisogno Luigi, Caria Pietro, Serra Matteo e Zaffuto Ugo, al prosieguo dell'iter concorsuale per cui è causa, anche in soprannumero.
La decisione che precede avrà, come ulteriore effetto conformativo, l'onere per l'amministrazione di ripensare, per il futuro, le modalità con le quali espletare le diverse selezioni concorsuali che periodicamente bandisce, individuando forme di somministrazione dei test di prova che siano scrupolosamente rispettose del principio dell'anonimato, onde evitare, per il futuro, di incorrere in consistenti contenziosi, quale quello che ha interessato la procedura per cui è causa, e conseguenti inevitabili pronunce di accoglimento dei ricorsi, le cui pesanti ricadute sulle casse erariali sono facilmente intuibili.
Le spese del giudizio, in considerazione dell'alterno esito delle pronunce cautelari e di merito, possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
-ne dichiara l'improcedibilità quanto ai ricorrenti Bisogno Luigi, Caria Pietro, Serra Matteo e Zaffuto Ugo;
-per il resto, li accoglie nei limiti dell'interesse azionato dalla parte ricorrente, disponendo, per l'effetto, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo,    Presidente
Donatella Scala,    Consigliere, Estensore
Laura Marzano,    Consigliere
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Donatella Scala        Salvatore Mezzacapo
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO

Da: Antoniiiiiioooooo  21/02/2018 20:39:24
Arop sta strunzat che hai scritto...che vuoi 10 euro? Non bastava dire è stato accolto il ricorso bah...tutta la sentenza ...voi siete malati

Da: Sfigato10  21/02/2018 20:40:23
Daniele ma tu che ne pensi di questa cosa del 13 marzo ??

Da: 8.125 21/02/2018 20:43:10
Arop che?
Ma siete tutti terroni?

Da: Antoniiiiiioooooo  21/02/2018 20:48:03
Vieni qua te lo faccio vedere jo un bel terrone

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Da: Lozinagaro2.021/02/2018 20:50:20
350 ricorrenti e secondo voi li fanno idonei ahahshshshhs andrebbe a creare il precedente bisogna vedere la sentenza definitiva non è la prima volta che il tar accoglie bisogna vedere il seguito.....

Da: Cleo89 21/02/2018 21:12:38
8.125 SONO ORGOGLIOSA DI ESSERE TERRONA!!!

Da: Divisanelcuore 21/02/2018 21:22:44
Orgoglioso di essere napoletano
Forzaaaaa Napoli

Da: Divisanelcuore 21/02/2018 21:23:58
8.125 siii nuuu scemmm e taggg trattattt
Muskilllll

Da: Cleo89 21/02/2018 21:26:38
Rellipe il mio post era riferito a chi ci sta demoralizzato!!!

Da: Cleo89 21/02/2018 21:28:27
Scusate demoralizzando

Da: 8.125  21/02/2018 21:39:35
Si nuuu che? PARLA ITALIANO invece di parlare il si nuuuscemmahahahajakknajjh

Da: W la terronia 21/02/2018 21:44:19
Anch'io so terrone però basta che non si può dire niente la fate passare come una terra sacra ahah dio santo

Da: Fratellanza21/02/2018 22:08:46
Dopo aver letto: prossimo concorso 2027 per me possiamo anche finirla qui. Pare che ad alcuni dia fastidio che ci possa essere uno scorrimento. Quando ci sarà mi raccomando non vi presentate...

Da: Giant300O21/02/2018 22:46:02
Ci sono molto fake, a breve riceveranno una bella sorpresa non avranno più il tempo necessario per fare...

Da: Sfigato10  21/02/2018 23:00:53
13 marzo ???

Da: Peperoncina 21/02/2018 23:41:16
Viva  IL SUD e fiera di essere Calabrese

Da: 1993go  22/02/2018 01:56:35
X oracolo ho letto un po di discussione ma ho notato una cosa sbagliata sul riordino ....hai detto che porteranno gli agenti e assistenti da 60 a 50 mila  e che la categoria dei sovr e ispettori è quella che scarseggia... OK va bene fin qui .....lo sai quanti sovrintendenti ci sono nella polizia ? Te lo dico io , ci sono circa 10 mila....e lo sai cm si accede al concorso sovrintendente ?? Te lo dico io , si partecipa da interno ....e sai che significa ?? Te lo dico io...se mancano i sovrintendenti (5000 o 6000 ) saranno Tutti agenti e assistenti quindi devono ritornare altri tanti a coprire i posti da agente..... Mi piace cm ragioni però devi essere più sveglio

Da: X 1993go 22/02/2018 07:56:54
È un fake oracolo non l'hai capito ahah

Da: Divisanelcuore 22/02/2018 09:52:40
https://www.facebook.com/fondazioneastrea/videos/1216670998476490/

Da: Boh1 22/02/2018 10:02:49
divisanel cuore speriamo, e speriamo che quello che ha detto fonte ufficiosa sia vero

Da: Blink95  22/02/2018 10:08:04
Martedi 13 marzo dovrebbe esserci l ufficialitá in G.U. a quanto dice fonte speriamo!

Da: Boh1 22/02/2018 10:20:50
Io spero che sia vero quello che dice fonte ufficiosa, ma vi spiego perché sono titubante, è una bella notizia ma così bella che non ci credo, però boh vediamo, nel mentre aspetto di andare a taranto il vfp1

Da: GNR 22/02/2018 10:26:00
Però il Presidente Caruso disse che avrebbero chiamato fino al 7, perché si è rimangiato la parola?

Da: rellipe 
Reputazione utente: +59
22/02/2018 10:35:14
@1993go
Ha ragione l'altro utente, era un fake, però i dati sul riordino sono davvero quelli. So già benissimo che i concorsi per sovrintendenti sono da interni, come in tutte le altre forze di polizia/armate (ruolo sergenti), quelle carenze andranno ricoperte dagli agenti e assistenti, ma alla fine si raggiungeranno i famosi 50.000 più o meno, le nostre possibilità non dipendono dal sottorganico, ma dal blocco del turnover e i pensionamenti. Speriamo bene per noi!

Da: Paolof 22/02/2018 10:40:53
Ragazzi ma il 13 marzo cosa deve uscire che non ho capito

Da: rellipe 
Reputazione utente: +59
22/02/2018 10:44:54
Caruso in questo video mi è sembrato più sicuro dello scorrimento, negli altri video metteva molto le mani avanti.

Da: Blink95  22/02/2018 11:04:21
Dicono l ufficialità , tutti.concordano.nel dire che sarà. A marzo e a breve quindi penso primi di marzo

Da: Io ci credo fino alla fine 22/02/2018 11:29:46
Ragazzi con il ricorso che hanno vinto , queste 350 persone che occuperanno i posti messi a disposizione da questo concorso, io penso e credo che l ampliamebto dei posti ci deve essere per forza perché con il ricorso vinto le carte in tavola si rimescolano, quindi lo reputo come una nota positiva!

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