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Scorrimento GRADUATORIA idonei ai quiz 1148 allievi agenti 2017
51181 messaggi, letto 3463568 volte
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Da: Connor 09/03/2022 11:36:44
Validità delle graduatorie


Per le assunzioni straordinarie, fino alla data 31/03/2022


Per le assunzioni ordinarie, fino alla data 31/12/2022

Da: Connor 14/03/2022 20:41:07
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54719.htm


D-l n. 4/2022 - decreto sostegni-ter


https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMENDC&leg=18&id=1335317&idoggetto=1336361


Proposta di modifica n. 29.0.22 al DDL n. 2505
29.0.22

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ï�¿ï¿�ï¿��«Art. 29-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

        1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 48 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

        2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

            a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

            b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

        3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

        4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        5. La posizione in molo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

        6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

        7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

        8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.ï�¿ï¿�ï¿��».










Da convertire in legge entro la data 28/03/2022










http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2022/S_2505_Fascicolo_Emend_Segnalati_08032022_ore_11.pdf


L'emendamento risulta tra gli emendamenti segnalati


http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2022/S_2505_Fascicolo_Emend_segnalati_14032022.pdf


L'emendamento risulta ancora tra gli emendamenti segnalati


http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2022/S_2505_Emend_improponibili_08032022.docx


L'emendamento non risulta tra gli emendamenti improponibili

Da: Dec99 15/03/2022 10:25:20
Que di questi emendamenti  è  stato approvato?

Da: Dec99 15/03/2022 10:25:42
Quale di questi emendamenti  è  stato approvato?

Da: Connor 15/03/2022 10:53:18
https://www.facebook.com/giannitonelli2/videos/648764112870184/?app=fbl

Da: Dec99 15/03/2022 10:59:09
Connor
Puoi pubblicare  l:emendamento  approvato?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: Connor 15/03/2022 19:47:03
Da: Dec99     15/03/2022 10.59.09
Connor
Puoi pubblicare  l:emendamento  approvato?










https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54719.htm


D-l n. 4/2022 - decreto sostegni-ter


https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMENDC&leg=18&id=1335317&idoggetto=1336361


Proposta di modifica n. 29.0.22 al DDL n. 2505
29.0.22

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«Art. 29-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

        1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 48 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

        2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

            a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

            b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

        3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

        4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        5. La posizione in molo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

        6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

        7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

        8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».










Da convertire in legge entro la data 28/03/2022










http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2022/S_2505_Fascicolo_Emend_Segnalati_08032022_ore_11.pdf


L'emendamento risulta tra gli emendamenti segnalati


http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2022/S_2505_Fascicolo_Emend_segnalati_14032022.pdf


L'emendamento risulta ancora tra gli emendamenti segnalati


http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2022/S_2505_Emend_improponibili_08032022.docx


L'emendamento non risulta tra gli emendamenti improponibili










http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2022/S_2505_Bozza_Emendamenti_e_Subemendameneti_approvati.pdf

Da: Aretusanese 15/03/2022 23:57:17
Connor, visto che sei molto informato, volevo chiederti se sapevi chi ha già fatto ricorso in passato pur con un punteggio inferiore ad 8,25 rientra nello scorrimento, perché i requisiti sono scritti sull emendamento ovvero 26 anni non compiuti 1 gennaio 2019

Da: Aretusanese 16/03/2022 00:06:32
Il mio avvocato tempo fa mi disse che avendo fatto già il ricorso rientravo in un eventuale altro scorrimento perché ciò che era espresso sull emendamento dei ricorsisti che hanno poi fatto le prove valeva anche per noi sotto l 8,25

Da: E.C.19 16/03/2022 00:48:36
Ma l'eventuale scorrimento è valido solo per i ricorsisti o per tutti coloro che hanno partecipato al concorso in questione?

Da: Aretusanese  1  - 16/03/2022 00:51:35
E.C.19
Per gli under 26 alla data del 1 gennaio 2019

Da: E.C.19 16/03/2022 01:30:21
Io ero un under 26 per quella data, calcola che ne ho 27 ad oggi. Scusa le domande ma non ho più seguito la vicenda e pensavo fosse chiusa ormai la cosa ad oggi. Cioè per capire come funzionerebbe questo eventuale scorrimento? Perché ripeto non ho fatto ricorsi né nulla. Calcolano loro chi era un under per quella data e di conseguenza scorrono la graduatoria sempre in ordine di voto? O c'era qualche procedura, ricorso a altro da presentare in questi anni?

Da: Ralph17 16/03/2022 12:37:10
Io feci 7,50 secondo voi arriveranno a chiamare fino a quel voto?

Da: Connor 16/03/2022 13:08:57
https://www.senato.it/2987


Notizie
Mercoledì 16 Marzo 2022
D-l n. 4/2022 - Decreto sostegni-ter: esame in Aula
Oggi, mercoledì 16 marzo alle 15, è previsto in Aula l'esame ddl n. 2505, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

La Commissione Bilancio, martedì 15 marzo, ne ha concluso l'esame, conferendo mandato ai relatori, la sentrice Conzatti e i senatori Damiani e Misiani, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, con le modifiche apportate nel corso dell'esame.

Dossier di documentazione »










https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMEND&leg=18&id=1342705&idoggetto=1336361


Proposta di modifica n. 29.0.22 (testo 2) al DDL n. 2505
29.0.22 (testo 2)

La Commissione

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a  1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 48 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017".
        2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

            a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

            b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

        3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

        4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

        6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

        7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

        8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Da: Connor 16/03/2022 13:13:15
https://webtv.senato.it/

Da: SalvoF96 16/03/2022 13:15:46
Ma con questo scorrimento chi ha già compiuto 26 anni non può più essere convocato?

Da: Spartacus5 16/03/2022 15:31:38
connor ci sta un gruppo whatsapp di questo scorrimento?

Da: Connor 16/03/2022 19:41:49
https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMENDC&leg=18&id=1335317&idoggetto=1336361


Proposta di modifica n. 29.0.22 al DDL n. 2505
29.0.22

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

        1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 48 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

        2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

            a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

            b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

        3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

        4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        5. La posizione in molo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

        6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

        7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

        8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».










https://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=EMENDC&leg=18&id=1341552&idoggetto=1336361


Proposta di modifica n. 29.0.22 (testo 2) al DDL n. 2505
29.0.22 (testo 2)

Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a  1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 48 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017".
        2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unità, e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unità, previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

            a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ferme restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

            b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.

        3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, dovranno formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale che sarà attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio che saranno indicati in apposito avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

        4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti già convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneità ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

        6. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

        7. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

        8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Da: Celine95 16/03/2022 21:03:38
Fino a che punteggio chiameranno?

Da: Connor 16/03/2022 21:05:35
https://www.facebook.com/100064697798982/posts/351820260317898/?app=fbl

Da: Marco98_20 16/03/2022 21:09:44
Fino a che punteggio potrà scendere?

Da: Connor  1  - 17/03/2022 11:54:50
Forse più tardi voteranno gli emendamenti in Assemblea del Senato della Repubblica


https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.lavoripubblici.it/news/amp/conversione-legge-sostegni-ter-governo-chiede-fiducia-28050&ved=2ahUKEwj0osCt-cz2AhXLxqQKHQN7DQMQ0PADKAB6BAgEEAE&usg=AOvVaw1vgQMUqpazbRWW2xJsO3JM

Da: Slender792 17/03/2022 14:00:37
A me non è chiaro se sia stato approvato o no questo emendamento, e cosa manchi per far si che questo scorrimento avvenga effettivamente..
Qui si parla ancora di fiducia ma i sindacati hanno detto che praticamente è stato approvato.

Da: Connor 17/03/2022 14:09:24
17 marzo 2022 -



Commissione 5ª in sede Referente



Maximemendamento sul quale il Governo porrà la fiducia



Relazione tecnica










http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2022/S_2505_Testo_con_Modifiche.pdf


http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2022/S_2505_Relazione_tecnica.pdf

Da: iko96 17/03/2022 15:19:08
esiste gruppo whats app per rimanere aggiornati?

Da: Aretusanese 17/03/2022 15:55:15
In base alla relazione tecnica verranno chiamate a partecipare alle prove 4.260 unità più pari punteggio. Ottimo

Da: Slender792 17/03/2022 16:18:49
Dove hai trovato questa informazione?

Da: Dec99 17/03/2022 17:11:50
Scusa Connor
Verranno assunti tutti 1300 nel 2022 oppure 600 quest'anno e 700 l'anno prossimo?

Da: Connor 17/03/2022 20:16:24
Da: Dec99     17/03/2022 17.11.50
Scusa Connor
Verranno assunti tutti 1300 nel 2022 oppure 600 quest'anno e 700 l'anno prossimo?










C'è scritto

Da: Connor 17/03/2022 20:19:18
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2022/S_2505_Relazione_tecnica.pdf


Dovreste leggere molto attentamente a pagina 45

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, ..., 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707 - Successiva >>


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