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CONCORSO A CINQUE POSTI DI CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE (GU n.73 del 26-09-2017)
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Da: Koatiyahh | 29/09/2017 16:49:58 |
io sono terza area f2 dell'agenzia delle entrate... anche io sapevo che le fasce economiche non rilevano ai fini della funzione... secondo voi posso partecipare? | |
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Da: Direi | 29/09/2017 16:56:49 |
Di sì. Affrettati a presentare la domanda prima che passi la privatizzazione delle Agenzie fiscali (passaggio a EPE) | |
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Da: idillo | 30/09/2017 12:33:46 |
TERZA AREA F 2 significa C 1S quindi ancora C 1. E' Riportato nel CCNL agenzie fiscali 2002 2005. Per partecipare occorre essere F 3 che corrisponde al C 2 ex VIII qualifica. | |
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Da: idillo | 30/09/2017 12:46:42 |
Tabella B TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE (**) (Art. 20) Aree precedente sistema classificatorio Posizioni economiche del precedente sistema classificatorio Aree Nuovo sistema classificatorio Fasce retributive all'interno delle aree AREA A A1 PRIMA AREA F 1 A1S F 2 AREA B B1 SECONDA AREA F 1 B2 F 2 B3 F 3 B3S F 4 AREA C* C1 TERZA AREA* F 1 C1S F 2 C2 F 3 C3 F 4 C3S F 5 (*) Nella Terza area è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico (**) La trasposizione avviene ad invarianza di spesa | |
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Da: idillo | 30/09/2017 12:48:24 |
Dal sito NOIPA ministeri qualifiche Codice Descrizione XXA1 MINISTERI AREA I F1 XSA1 MINISTERI AREA I F2 XXA3 MINISTERI AREA I F3 XXB1 MINISTERI AREA II F1 XXB2 MINISTERI AREA II F2 XXB3 MINISTERI AREA II F3 XSB3 MINISTERI AREA II F4 XXB5 MINISTERI AREA II F5 XXB6 MINISTERI AREA II F6 XXC1 MINISTERI AREA III F1 XSC1 MINISTERI AREA III F2 XXC2 MINISTERI AREA III F3 XXC3 MINISTERI AREA III F4 XSC3 MINISTERI AREA III F5 XXC6 MINISTERI AREA III F6 XXC7 MINISTERI AREA III F7 XX31 V. CONS. - CONS. DI RAG. XX32 DIRETTORE DI SEZIONE DI RAG. XX33 DIR. AGG. DI DIV. DI RAG. XXL2 DIR.DIV.R.E. 2 A XXL4 ISPET.GEN. R.E.2A | |
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Da: idillo | 30/09/2017 12:55:32 |
Dal link di passante Area C1 (ex 7ª qualifica) Categoria D (D1) Area C1 Super Categoria D (D2) Area C2-C3 (ex 8ª e 9ª qualifica) Categoria D (D3). Dai prospetti C 1 SUPER equivale a f2 ministeri f 2 parastato ma per ottenere VIII qualifica occorre C 3 quindi F3 In terza Area sia Ministeri che parastato. Pochi hanno questo livello e molti invece sono in F 2 . Conti alla mano non hanno voluto esorbitare, per non parlare di un dipendente f 3 che abbia un dottorato di 3 anni............. BO. Parlano nelle sentente di concorsi pubblici da fare: ma se dovete fare un concorso pubblico fatelo senza tutte ste stronzate visto che siete la Corte Costituzionale. | |
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Da: magrat | 30/09/2017 13:19:39 |
Delle equivalenze così nette non tornano. Al momento l'ex carriera direttiva è l'area C e o terza, a prescindere dal livello retributivo che non ha carattere giuridico ma economico. Lo dice bene la Corte di Cassazione 22800/2015) in una sentenza che ripercorre l'evoluzione delle carriere, la riporto: "Si tratta di un'evoluzione che ha avuto diverse tappe. E precisamente la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello Stato, ha istituito le qualifiche funzionali. L'articolo 4 della legge (concernente il primo inquadramento nelle suddette qualifiche) prevedeva che il personale della ex carriera direttiva transitasse nella VII e nell'VIII qualifica (la IX venne istituita successivamente), e precisamente: "nella settima qualifica funzionale il personale ( ..) della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate; nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica". Il passaggio successivo è intervenuto con il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001, il cui art. 13 (Aree di inquadramento) prevedeva che "il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, si basa sui seguenti elementi: a) Accorpamento delle attuali nove qualifiche funzionali in tre aree: ( ) Area C - 3 comprendente i livelli dal VII al IX e il personale del ruolo ad esaurimento". L'area era articolata nelle posizioni Cl, C2 e C3, nella quale è rispettivamente confluito il personale della VII, VIII e IX qualifica. L'ultima tappa è costituita dal contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, il cui art. 17 (Classificazione) prevede che "Il sistema di classificazione del personale( .. ) è articolato in tre aree: ( ) Terza area: comprendente le ex posizioni Cl, C2 e C3". La terza area è suddivisa in sei fasce retributive (da Fl a F6): il personale in servizio è transitato nelle fasce secondo una tabella di corrispondenza allegata al contratto, in base alla posizione ricoperta nell'ordinamento di provenienza. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità ; ne consegue che tutte le mansioni di un'area sono considerate equivalenti e parimenti esigibili dal personale inquadrato nell'area stessa, a prescindere dalla sua posizione economica. " Alla luce della ricostruzione che precede, per le agenzie fiscali la vecchia carriera direttiva deve oggi essere individuata nella terza area, che ha assorbito la "vecchia" nona qualifica funzionale...." | |
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Da: idillo | 30/09/2017 13:36:32 |
Non creare speranze con evoluzioni. Il bando vuole l'ottava qualifica che trovi nella tabella B sopra ( allegato del CCNL 2002 2005 di cui parli anche tu). Quello che dici significa che un funzionario F 1 entrato da un biennio può partecipare mentre il bando vuole una considerevole anzianità di servizio o come minimo 5 anni se consideri il punto 2 dello stesso bando. Stendiamo un velo pietoso sulle mansioni da svolgere. | |
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Da: magrat | 30/09/2017 13:41:25 |
Nel bando è indicata una qualifica non più attuale che deve essere interpretata. Non creo speranze, evidenzio solo che non c'è distinzione giuridica fra un F1 e un F3, solo economica | |
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Da: idillo | 30/09/2017 13:42:26 |
bisogna quindi fare un'opera di ricostruzione di " almeno l'OTTAVA qualifica" andare indietro e trovare la corrispondenza: ossia C 2 e non C 1S. | |
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Da: idillo | 30/09/2017 13:47:21 |
Sono d'accordo che non c'e' distinzione giuridica fra f 1 e un f 3 tuttavia cerco di capire il bando che non vuole un VII livello ma un VIII livello. | |
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Da: magrat | 30/09/2017 13:54:36 |
Secondo me é sostenibile che rientri tutta l'area (come da cassazione). Poi per capire cosa intende il bando non si può far altro che chiedere all'ufficio concorsi o fare comunque domanda e vedere se escludono | |
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Da: Koatiyahh | 30/09/2017 15:43:01 |
Grazie delle risposte... | |
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Da: idillo | 30/09/2017 18:57:50 |
Piu che ringraziare delle risposte ( è un forum non una messa santa) contatta la Corte e contribuisci come noi. Grazie | |
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Da: refer | 30/09/2017 22:18:18 |
sapete cosa fa il consigliere di 6 qualifica e se esiste una settima alla corte dei conti non ho trovato nulla sul sito della corte costituzionale | |
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Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 30/09/2017 23:12:41 |
Caro Refer, in generale i consiglieri degli organi costituzionali svolgono una doppia funzione, consulenza giuridica, e quindi nel nostro caso penso il lavoro di ricerca preliminare e preparatorio per le decisioni della Corte, e attività amministrativa, quindi la gestione del personale e degli acquisti di forniture di beni e servizi. Credo che la sesta sia quella apicale, diversamente si chiamerebbero in altro modo, e i dirigenti in questi organi sono consiglieri che ricevono, dopo alcuni anni di anzianità , specifi incarichi. Per esempio al Senato i consiglieri dopo nove anni possono essere nominati capo ufficio, e dopo tre possono diventare direttori di un servizio. In disparte gli aumenti automatici biennali, che, sempre al Senato, li portano in un decennio dai 3200 netti iniziali a oltre 5.000 netti, e poi sempre di più fino al tetto di 240.000 euro lordi (per altro frutto di un accordo sindacale che scade con l'attuale legislatura e potrebbe quindi essere modificato in futuro). Non appare nel sito quale sia la retribuzione iniziale, ma visto il trattamento della analoga carriera al Senato non penso possa essere inferiore, ed anzi, sospetto che non lo scrivano perché è ancora superiore, come del resto alla Presidenza della Repubblica. Ma, ripeto, è solo un sospetto. Di certo non è inferiore, però. Se.pensi di essere una ex ottava qualifica ti conviene certamente tentare, sia come lavoro che come stipendio. Ed in fondo due materie su quattro sono le stesse di Corte e Tar, quindi partecipare non dovrebbe essere un problema per noi, fermo restando che le magistrature per stipendio e lavoro penso siano molto più interessanti per noi. Saluti passanti per divertimento ed allenamento partecipanti | |
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Da: led | 01/10/2017 10:39:04 |
qualcuno sa dirmi sei i docenti di scuola superiore hanno i requisiti per partecipare? ( in disparte il titolo di studio ovviamente) grazie a chi vorra' rispondere e buono studio a tutti ( tentar non nuoce come giustamente e saggiamente suggerisce passante!) | |
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Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 01/10/2017 11:14:40 |
Caro Led, a me sembra di ricordare che i docenti fossero ex Settimo livello, e non Ottavo, purtroppo, ma potrei e vorrei sbagliarmi. Scrivi con la Pec alla corte, e magari cerca vecchie norme e vecchi bandi in cui risulti che livello erano. Temo, ripeto, che tu non possa, ma non ne ho la certezza, quindi prova a googlare, qualcosa troverai certamente. Saluti passanti i dubbi non svelanti | |
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Da: led | 01/10/2017 11:19:08 |
grazie passante e.....speriamo bene ti faro'sapere | |
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Da: led | 01/10/2017 13:41:05 |
x passante dopo due ore di ricerca ( estenuante) non ne sono venuto a capo (non e' chiaro) ho deciso di fare comunque la domanda al concorso e poi si vedra' ( tanto verro' a corte dei conti e forse al prossimo tar) grazie per la tua sincera disponibikita' | |
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Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 01/10/2017 15:37:50 |
Caro Led, io pure ho cercato meno di due ore ma ho cercato, e nulla ho trovato. Penso che la tua idea sia la più intelligente. Nel momento in cui dichiari il tuo lavoro non puoi essere accusato di falso per mancanza di dolo. Lascia a loro il compito di respingerti, se è il caso, e studia per Corte, che dovrebbe essere a metà gennaio ed è migliore come lavoro secondo me, e probabilmente anche come stipendio. Costituzionale in fondo ti serve anche per Corte e Tar, quindi presentare la domanda non ti costa nulla! Saluti passanti allo studio ed alla speranza sempre incitanti | |
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Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 01/10/2017 15:53:41 |
Sorry. .. Ho cercato di nuovo e meglio, ed ho trovato questa vecchia circolare, pubblicata in Gazzetta, da cui risulta che i docenti, anche della secondaria superiore, appartenevano alla settima qualifica funzionale e nonall'ottava, riservata ai presidi. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Detto ciò, io penso che tu debbaandare lo stesso una bella Pec alla loro Pec, ed in caso di silenzio tu possa serenamente presentare la domanda, chiarendo che sei un professore di ruolo. Tanto la Pec non ti costa nulla, e nulla devi studiare in più. Se vogliono ti escludano loro. Non vedo falsa dichiarazione, data l'ambiguità del bando causata dalla obsolescenza della normativa di riferimento. In ogni caso ci si vede a metà gennaio per Corte conti, che è meglio... Saluti passanti i consigli migliori sempre cercanti | |
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Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 01/10/2017 15:56:58 |
Ho visto che il link non funziona. Ecco il testo per intero, poi decidi tu! MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CIRCOLARE 1 agosto 1983, n. 220 Nuovo trattamento economico del personale della scuola in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345. (GU n.327 del 29-11-1983 - Suppl. Ordinario n. 65) Vigente al: 29-11-1983 Ai provveditori agli studi Al sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano All'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano All'intendente scolastico per la scuola delle localita' ladine di Bolzano Alle direzioni provinciali del tesoro Ai direttori delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica Ai rettori dei convitti nazionali Alle direttrici degli educandati femminili dello Stato e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Dipartimento per la funzione pubblica Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. e I.G.F. Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXIV Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica - Ufficio V Direzione generale personale amministrativo - Ufficio XIV Alle Direzioni generali, ispettorati e servizio per la scuola materna Alla ragioneria centrale presso il Ministero della pubblica istruzione Alla Corte dei conti - Coordinamento del controllo Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Ministero della pubblica istruzione Alle delegazioni regionali della Corte dei conti Ai sovrintendenti scolastici regionali e interregionali Alle ragionerie regionali dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato All'assessore alla pubblica istruzione della Regione autonoma della Valle d'Aosta Al sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta Nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 197 del 20 luglio 1983 e' stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, contenente le norme applicative dell'accordo contrattuale relativo al nuovo trattamento economico del personale della scuola. La disciplina di cui al predetto accordo si applica, con decorrenza dal P' gennaio 1982 ai fini giuridici e dal 1° gennaio 1983 ai soli fini economici, al personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I- NUOVI STIPENDI INIZIALI L'art. 2 delle norme anzidette prevede per il predetto personale della scuola, con riferimento alle qualifiche funzionali di inquadramento di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, nuovi livelli retributivi, cui corrispondono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: Seconda qualifica: accudienti di convitto L. 3.500.000 (1) Il testo e aggiornato secondo le rettifiche contenute nella circolare ministeriale n 254 (Prot. n 13499/245/FL) del 20 settembre 1983 Terza qualifica: bidelli, guardarobieri, aiutanti guardarobieri, aiutanti cuochi, custodi dei convitti e degli educanti femminili dello Stato L. 3.650.000 Quarta qualifica: applicati, magazzinieri, aiutanti tecnici, cuochi, infermieri, assistenti di scuola materna L. 4.500.000 Quinta qualifica: segretari L. 5.600.000 Sesta qualifica: Insegnanti elementari e di scuola materna; istitutori e istitutrici dei convitti e degli educandati femminili dello, Stato; assistenti delle scuole speciali statali; insegnanti tecnico-pratici e insegnanti di stenografia e dattilografia, negli istituti tecnici professionali; accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e pianisti accompagnatori dei corsi normali, superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza L. 5.800.000 Settima qualifica: insegnanti di scuola media; vice-rettori aggiunti ad esaurimento nei convitti nazionali; assistenti nei licei artistici e assistenti nelle accademie di belle arti; insegnanti delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte (ex tab. C, quadro I, allegata al decreto-legge n. 13/1976) L. 6.650.000 Ottava qualifica: direttori didattici; vice-direttori degli istituti e scuole speciali statali; presidi di scuola media; vice-rettori e vice-direttrici dei convitti e degli educandati femminili di Stato; presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado, dei licei artistici e degli istituti e scuole speciali statali; rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili statali; direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e della accademia nazionale di danza (ex tab F, quadri I, II e III, annessa al decreto-legge n. 13/1976) L. 7.800.000 Per il personale ispettivo tecnico periferico è previ- sto nell'ambito dell'ottava qualifica, un livello retributivo corrispondente allo stipendio annuo lordo iniziale di L. 8.400.000 II. - PROGRESSIONE ECONOMICA A. - Personale di ruolo 1. Per il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore delle predette norme (21 luglio 1983) e per quello che sara' assunto a seguito di concorsi gia' indetti alla stessa data o comunque immesso in ruolo in applicazione delle leggi 20 maggio 1982, n. 270 e 25 agosto 1982, n.604, la progressione economica negli anzidetti livelli retributivi si sviluppa secondo le modalita' previste, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e dal decreto dei Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 507 e, cioe', in otto classi di stipendio successive alla prima (complessivamente nove classi), con incremento costante dell'8% dello stipendio iniziale, attribuite al compimento delle seguenti anzianita' di servizio: a) Per i docenti laureati di ruolo delle scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte, gia' compresi nella tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge n. 13/1976: I classe iniziale II classe 2 anni III classe 4 anni IV classe 6 anni V classe 8 anni VI classe 10 anni VII classe 12 anni VIII classe 14 anni IX classe 16 anni b) Per i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e della Accademia nazionale di danza, gia' compresi nella tabella F, quadri I, II e III, annessa al decreto-legge n. 13/1976. I classe iniziale II classe 3 anni III classe 6 anni IV classe 9 anni V classe 12 anni VI classe 15 anni VII classe 18 anni VIII classe 20 anni IX classe 22 anni c) Per il restante personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola: I classe iniziale II classe 3 anni III classe 6 anni IV classe 8 anni V classe 10 anni VI classe 12 anni VII classe 14 anni VIII classe 16 anni IX classe 18 anni d) Fino all'approvazione dei profili professionali determinati ai sensi dell'art. 45 della legge n. 312/1980, il personale accudiente di convitto, analogamente a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, consegue, dopo un anno di effettivo servizio di ruolo, fermo restando l'inquadramento nella seconda qualifica, lo stipendio annuo lordo di L. 3.650.000, corrispondente all'iniziale del livello 3°. Le classi di stipendio, da computarsi su detto importo, sono attribuite al compimento della prevista anzianita' maturata a partire da un anno successivo alla nomina in ruolo. Per detto personale, la progressione economica nella seconda qualifica risulta, pertanto, la seguente: I classe - stipendio L. 3.500-000 iniziale I classe - stipendio L. 3.650.000 dopo 1 anno II classe dopo 4 anni III classe dopo 7 anni IV classe dopo 9 anni V classe dopo 11 anni VI classe dopo 13 anni VII classe dopo 15 anni VIII classe dopo 17 anni IX classe dopo 19 anni Lo sviluppo del trattamento economico in ciascun livello retributivo secondo le predette classi di stipendio e aumenti biennali, figura nei rispettivi quadri dell'allegato 2, nei quali sono inoltre riportati in corrispondenza dell'anzianita' tabellare (da riferirsi alla data del 1° gennaio 1983): lo stipendio annuo lordo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81; l'importo dei miglioramento economico; gli importi delle quote differite del miglioramento stesso, calcolate nelle misure del 65% per il periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1983 e del 20 % per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1984; l'importo dello stipendio annuo lordo, al netto della predetta quota differita del 65%, spettante dal 1° gennaio 1983. 2. Per quanto concerne in particolare le modalita' di progressione economica del personale di ruolo nei nuovi livelli retributivi, cui fa riferimento l'art. 2 in esame, si ritiene inoltre opportuno precisare quanto segue. Ai sensi degli ultimi tre commi dell'art- 1 del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81: per ogni biennio di servizio prestato senza demerito nella medesima classe stipendiale, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti periodici in ragione del 2,50% dello stipendio della classe stessa, salvo che il biennio di servizio non dia luogo all'attribuzione della successiva classe di stipendio; nel periodo di permanenza in ciascuna delle predette classi di stipendio sono, altresi', attribuiti o anticipati, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali, anche convenzionali, pari al 2,50% dello stipendio della classe in godimento; gli aumenti periodici di stipendio maturati in ciascuna classe sono di norma riassorbiti al conseguimento della successiva classe di stipendio. Va notato in proposito che qualora gli aumenti periodici stessi siano conseguenti a riconoscimenti di anzianita' utile ai soli fini economici, di tale anzianita' dovra' tenersi conto per l'attribuzione degli eventuali aumenti biennali nella nuova classe di stipendio Restano, inoltre, confermati i benefici previsti dall'art. 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81 e, in particolare: l'attribuzione, nella classe di stipendio spettante, di due aumenti biennali, non riassorbibili, al maturare dell'anzianita' di anni 16, utile ai fini' giuridici ed economici, prevista per il personale docente laureato di ruolo della scuola di istruzione secondaria ed artistica. (tabella C, quadro 1, annessa al decreto-legge n. 13/1976) gia' in servizio di ruolo alla data del 1° febbraio 1981 cfr. paragrafo A-Personale docente (art. 4, 3° comma) della circolare ministeriale n. 11 (prot. n. 2131/566/BD) dell'11 gennaio 1982; applicativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 271/811; l'analogo beneficio previsto per il personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, inquadrato nella sesta qualifica (insegnanti tecnico-pratici e insegnanti di stenografia e dattilografia negli istituti tecnici e professionali) al maturare dell'anzianita', utile ai fini giuridici ed economici, di anni 18; il computo, in ragione dell'8% dello stipendio iniziale del livello di appartenenza, del primo aumento biennale nell'ultima classe di stipendio, nei confronti del personale che ha conseguito, entro la data del 1° febbraio 1981, la qualifica di aiutante tecnico superiore ovvero ha maturato, entro la stessa data, l'anzianita' necessaria per conseguirla senza scrutinio (anni 18) (art. 4, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81). 3. L'art. 3 delle norme allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/83, prevede, per il personale della soppressa carriera di concetto di segreteria di cui alla tabella A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/74 (segretari), l'attribuzione di un aumento biennale aggiuntivo del 2,50% del nuovo stipendio della classe spettante al 1° gennaio 1983, valutabile ai fini della successiva progressione economica. L'attribuzione di tale aumento periodico comporta, correlativamente, l'attribuzione dell'anzianita' di due anni utili ai soli fini economici, da computare anche nella successiva progressione economica. L'importo corrispondente al predetto aumento biennale aggiuntivo rientra tra i benefici economici assoggettati dall'art. 7 delle norme stesse alla corresponsione graduale (cfr. paragrafo V). 4. L'art. 4 delle citate norme dispone che gli eventuali piu' favorevoli inquadramenti - da disporsi, nei confronti del personale non docente, a seguito dell'approvazione dei profili professionali determinati ai sensi dell'art. 45 della legge n. 312/80 - avranno decorrenza dalla data di approvazione dei profili stessi. B. - Personale non di ruolo Per il personale non di ruolo, ivi compresi i docenti di religione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come parzialmente modificate dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. In proposito si richiamano le istruzioni impartite al paragrafo B) - Personale non di ruolo - della circolare ministeriale 6 giugno 1981, n. 180, applicativa del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81, che vanno, ovviamente riferite ai nuovi stipendi. III. - INDENNITA' DI FUNZIONE 1. L'art. 5 modifica sostanzialmente le previsioni normative di cui all'art. 54 della legge n. 312/80, sia per quanto riguarda la misura dell'indennita' corrisposta al personale ispettivo tecnico periferico e direttivo della scuola, sia per quanto concerne gli effetti sul trattamento pensionistico, ampliando, altresi', la sfera dei destinatari e le ipotesi di corresponsione. La disposizione anzidetta ridetermina nella misura unica di L. 2.000.000 annue lorde l'indennita' di cui trattasi, gia' prevista per effetto dall'art. 54 della legge n. 312/80 e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81, nelle misure: di L. 2.000.000 per il personale ispettivo tecnico periferico e per il personale direttivo con anzianita' di servizio superiore a 5 anni e di L. 1.500.000 per il personale direttivo con anzianita' di servizio fino a 5 anni. Per il predetto personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di ruolo l'indennita' stessa e' resa pensionabile ed e' assoggettata, ad ogni effetto, in relazione all'anzianita' di effettivo espletamento delle predette funzioni anche nella posizione di incaricato, alla medesima disciplina dello stipendio, tranne che ai fini della tredicesima mensilita', e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo. La norma stessa dispone, inoltre, abrogando implicitamente il terzo comma del citato art. 54, che l'indennita' compete anche quando detto personale di ruolo e' comandato o collocato in posizione di stato che non comporti l'effettivo esercizio della funzione- In quanto assoggettata alla medesima progressione dello stipendio, la misura dell'indennita' va determinata incrementandone l'importo base (L. 2.000.000) dell'aliquota percentuale corrispondente alla classe e aumenti biennali conseguibili nel livello di inquadramento, in relazione alla complessiva anzianita' di effettivo servizio prestato nel ruolo ispettivo tecnico periferico e direttivo e di quello eventualmente prestato in qualita' di preside o direttore incaricato nella precedente posizione di docente. Nel computo di detta anzianita' non sono da comprendere eventuali periodi di interruzione del servizio che abbiano comportato la sospensione della retribuzione. Nell'ultima tabella (allegato 3) figurano, in relazione alle anzianita' tabellari delle classi e aumenti biennali in cui si articola il livello retributivo del personale interessato, i corrispondenti indici di progressione e gli importi spettanti dell'indennita'. 2. La misura fissa dell'analoga indennita' prevista dall'art. 54 della legge n. 312/80 in favore del personale direttivo incaricato e del personale docente che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, sostituisce il capo di istituto nei casi di assenza o impedimento, e' stata elevata da L. 1.500.000 a L. 2.000.000 annue lorde e compete, per le ipotesi previste dal medesimo art. 54, ancorche' l'indennita' stessa sia corrisposta ai titolari. L'indennita' per il personale anzidetto non e' ovviamente ne' utile a pensione ne' assoggettata a progressione. L'indennita' stessa compete al personale di cui trattasi, in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione scolastica o educativa, nei periodi in cui tale funzione non e' esercitata dal titolare, in quanto collocato in posizione di stato giuridico che escluda l'effettivo svolgimento della normale attivita' di istituto. Nei confronti del docente collaboratore scelto dal direttore didattico per il circolo affidato in reggenza perche' privo di titolare, l'indennita' va corrisposta, ai sensi dell'ultima parte del quinto comma del citato art. 54 nella misura di L. 1.000.000 (pari al 50% di quella prevista per il personale direttivo incaricato). Circa le modalita' e le ipotesi per le quali l'indennita' di cui trattasi compete al suddetto personale docente, si fa rinvio alle disposizioni impartite al riguardo con al circolare ministeriale n. 49 del 12 febbraio 1981 (paragrafo VI) facendo tuttavia presente, che, per effetto della disposizione anzidetta, risulta implicitamente abrogato il quinto comma del citato art. 54, nella parte in cui limitava la corresponsione dell'indennita' al personale docente vicario per i periodi in cui detta indennita' non veniva corrisposta rispettivamente al rettore, al direttore, o alla direttrice titolari dell'istituzione educativa, al capo di istituto o direttore didattico. IV. - COMPENSO PER LE ORE ECCEDENTI RESE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1982, N. 270 L'art. 8 delle norme anzidette stabilisce una nuova misura del compenso per le prestazioni rese oltre il normale orario di insegnamento, previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, nei casi di sostituzione dei docenti assenti di cui all'art. 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Detto compenso orario e' stato fissato nella misura pari a quello spettante ai sensi del quarto comma del predetto art. 88, maggiorato del 20% e, cioe', nella misura corrispondente ad 1/78 dell'importo dello stipendio mensile spettante nel mese in cui viene resa la prestazione, maggiorato del 20%. V. - ATTRIBUZIONE DEI MIGLIORAMENTI ECONOMICI L'art. 7 delle norme anzidette dispone che i miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il nuovo trattamento economico determinato, secondo i criteri sopra enunciati, sulla base dell'anzianita' tabellare maturata alla data del 1° gennaio 1983 e quello spettante alla medesima data in applicazione dei decreti presidenziali n. 271/81 e n. 507/81, sono attribuiti gradualmente con le decorrenze e nelle misure qui di seguito indicate: dal 1° gennaio 1983, nella misura del 35% della predetta differenza; dal 1° gennaio 1984, nella misura di un ulteriore 45% (complessivamente nella misura dell'80% della differenza stessa); dal 1° gennaio 1985, per l'intero ammontare. Ai soli fini del calcolo del predetto miglioramento economico da corrispondere gradualmente, vanno posti a confronto, in relazione alla classe e aumenti biennali maturati al 1° gennaio 1983, lo stipendio annuo lordo calcolato sulla base del nuovo trattamento economico e lo stipendio annuo lordo spettante in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81 o 507/81. Gli incrementi stipendiali relativi alle classi e agli aumenti biennali maurati successivamente al 1° gennaio 1983 vanno aggiunti per intero al trattamento economico in godimento, ancorche' la predetta differenza non sia stata corrisposta per intero. In concreto, per il periodo transitorio dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il trattamento economico spettante risulta equivalente allo stipendio tabellare relativo alle classi e agii aumenti biennali via via maturati dagli interessati, decurtato delle rispettive quote del miglioramento non ancora attribuito e cioe': per il periodo 1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1983, della quota pari al 65% della predetta differenza; per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1984, della minore quota pari al 20% della differenza stessa. Alla medesima disciplina di attribuzione graduale e' sottoposto il miglioramento economico relativo all'indennita' prevista per il personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di ruolo o incaricato, sia per quanto concerne la differenza tra l'importo stabilito dal nuovo contratto e quello maturato in applicazione del citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271/1981 (L. 1.500.000 o L. 2.000.000) sia per quanto riguarda la differenza tra l'importo stesso di L. 2.000.000 e quello determinato al 1° gennaio 1983 in applicazione dell'art. 5, secondo comma, delle norme in esame, con riferimento all'anzianita' di servizio. Analogamente a quanto previsto per lo stipendio, gli aumenti dell'indennita', derivanti dalla successiva progressione per anzianita', vanno corrisposti per intero. Per il personale direttivo incaricato o vicario e per il docente collaboratore scelte per il circolo didattico in reggenza, le misure dell'indennita' spettanti dalle date sottoindicate risultano le seguenti: Importi annui lordi 1-1-1983 1-1-1984 1-1-1985 lire lire lire Personale direttivo incaricato o vicario 1.675.000 1.900.000 2.000.000 Docente collaboratore scelto dal direttore didattico per il circolo in regenza 837.500 950.000 1.000.000 VI. - PASSAGGI DI QUALIFICA O LIVELLO 1. L'art. 6 delle norme anzidette innova la disciplina concernente il trattamento economico spettante nei casi di passaggio del personale di ruolo a qualifica funzionale o livello retributivo superiore. La materia, era gia' compresa e diversamente disciplinata tra le piu' ampie previsioni normative dell'art. 52 della legge n. 312/80, relative ai casi di passaggi di qualifica funzionale o di cambiamento di posizione giuridica del personale statale di ruolo, articolo che risulta ora implicitamente abrogato nelle parti che si riferiscono alle fattispecie sopra considerate- Ai sensi del citato art. 6, nei casi di passaggio a una qualifica funzionale o livello retributivo superiori, al personale interessato viene attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare maturato, alla data del passaggio, per classi e aumenti biennali, nella qualifica o livello di provenienza e il relativo stipendio iniziale. Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianita' di effettivo servizio di ruolo in tale qualifica non inferiore ad un anno, la predetta differenza va deteminata in relazione allo stipendio iniziale del terzo livello che il personale stesso in concreto consegue al maturare di detta anzianita'. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali nell'ultima classe del livello acquisito, il personale interessato va inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto maggiore stipendio. La differenza tra quest'ultimo stipendio e quello corrispondente alla classe e aumenti biennali di Inquadramento va considerata, previa temporizzazione, ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione di tale differenza si ottiene: a) nell'ambito delle prime otto classi, moltiplicando l'importo della differenza stessa per il numero di giorni corrispondenti agli anni di permanenza previsti per il passaggio dalla classe di inquadramento a quella successiva (1080 giorni per le classi triennali, 720 giorni per quelle biennali) e dividendo il prodotto per l'importo di una classe del nuovo livello retributivo (8% dello stipendio iniziale); il quoziente arrotondato per eccesso o difetto, a seconda che la frazione sia superiore ovvero pari o inferiore a 50 centesimi, rappresenta il numero di giorni che convertiti in anni (giorni 360 = 1 anno), mesi (giorni 30 = 1 mese) e giorni, dovranno essere portati In aggiunta all'anzianita' tabellare della classe di inquadramento ai fini del conseguimento della classe successiva. b) nell'ambito dell'ultima classe, moltiplicando l'importo predetto per 720 giorni, pari ad un biennio necessario per l'attribuzione dell'aumento periodico, e dividendo il prodotto per l'importo di un aumento biennale computato nell'ultima classe del nuovo livello retributivo (4,10% dello stipendio iniziale); il quoziente, arrotondato come sopra, rappresenta il periodo di tempo da portare in aggiunta all'anzianita' tabellare della classe e aumenti biennali di inquadramento ai fini dell'attribuzione del successivo aumento biennale. I benefici risultanti dall'applicazione della predetta disposizione non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle norme vigenti, riconoscimenti che vanno, pertanto, effettuati solo qualora risultino, in termini di anzianita' nel livello di appartenenza, piu' favorevoli rispetto ai primi. Va notato, a tale proposito, che i riconoscimenti dei servizi previsti dalla normativa vigente risultano generalmente piu' favorevoli nei confronti del solo personale docente della scuola secondaria, in relazione ai servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella scuola elementare e materna, che, com'e' noto, sono valutabili per intero anche se parzialmente utili ai soli fini economici. 2- Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale o livello retributivo superiore, intervenuto nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio spettante con riferimento agli incrementi apportati al decreto presidenziale in esame agli stipendi iniziali delle due qualifiche o livelli (rispettivamente di provenienza e acquisto), va corrisposto alla data del passaggio con le medesime gradualita' previste dall'art. 7 delle norme allegate al decreto stesso. In tali ipotesi, ai fini della determinazione dello stipendio spettante dovra' tenersi conto sia della quota differita del miglioramento conseguito dall'interessato alla data del 1° gennaio 1983 nella qualifica o livello di provenienza, sia della quota differita del miglioramento risultante dalla differenza tra gli stipendi iniziali del nuovo livello, previsti rispettivamente dal decreto presidenziale in esame e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 271/1981 o dal decreto del Presidente della Repubblica n. 507/1981. Gli incrementi stipendiali, conseguenti alla progressione economica nel nuovo livello successiva alla data del passaggio, vanno corrisposti per intero. Per un'esemplificazione del suesposto criterio, si consideri il caso di un docente di scuola media in ruolo dal l° ottobre 1975, nominato preside con decorrenza 10 settembre 1983. Si supponga che l'interessato alla data del I° gennaio 1983 abbia maturato nel ruolo docente di provenienza un'anzianita' di servizio di anni 15 e mesi 3 utili ai fini giuridici ed economici e di anni 2 utili ai soli fini economici, comprensiva del riconoscimento del servizio non di ruolo. La posizione tabellare al 1° gennaio 1983 risultera': livello 7°, classe VIII, primo aumento biennale; stipendio annuo lordo: L. 10.088.050; miglioramento economico conseguito al 1° gennaio 1983: L. 1.896.250; quote differite: 65% = L. 1.232.562; 20% = L. 379.250. Alla data del passaggio nel ruolo direttivo (10 settembre 1983) l'interessato risultera' inquadrato nella medesima classe 7°, primo aumento biennale del livello 7°; il servizio effettivamente prestato in qualita' di insegnante di ruolo sara' di anni 7, mesi 11 e giorni 9. Per l'applicazione della suddetta disposizione, si determina, innanzitutto, sul settimo livello retri- butivo di provenienza, il valore economico della progressione, sottraendo dall'importo dello stipen- dio maturato (livello 7°, classe VIII, primo aumento biennale) di................................................. L. 10.088.050 lo stipendio iniziale del livello stesso .......... L. (-) 6.650.000 ---------------- la differenza pari a ............................... L. 3.438.050 si aggiunge allo stipendio iniziale del livello acquisito (livello 8°) ............................ L. 7.800.000 ---------------- Totale. . .L. 11.238.050 Non risultando nell'ottavo livello uno stipendio pari al suddetto totale; ai fini dell'inquadramento nel nuovo livello si ha riguardo allo stipendio della classe di importo immediatamente inferiore (classe VI, pari a L. 10.920.000, conseguibile con un'anzianita' di anni 12). La differenza in meno di L. 318.050 da' luogo al valore temporale di anni 1 e giorni 7, ottenuto moltiplicando l'importo stesso di L. 318.050 per 720 giorni (pari ad un biennio necessario per il conseguimento della classe successiva) e dividendo il prodotto per L. 624.000 e cioe' per l'ammontare di una classe di stipendio del livello 8° (8% di L. 7.800.000). Anni Mesi Giorni L. 318.050 x 720 ---------------- = 367 1 - 7 624.000 che sommati all'anzianità tabellare della classe VI ................. 12 - - --------------------------------- Darà un totale di .. 13 - 7 L'inquadramento nel livello 8° risultera' pertanto: livello 8°, classe VI; anzianita' nella qualifica al 10 settembre 1983: anni 13 e giorni 7; progressione economica: 3 settembre 1984, classe VII, L. 11.544.000; 3 settembre 1986, classe VIII, L. 12.168.000. Nella progressione economica non si considera il riconoscimento del servizio di docente di ruolo ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74, in quanto non determina una posizione piu' favorevole. Detto riconoscimento comporterebbe, infatti, un'anzianita' complessiva di anni 4, mesi 11 e giorni 19. Il trattamento economico spettante va determinato tenendo conto delle quote differite del miglioramento economico conseguito sia nella qualifica di provenienza alla data del 1° gennaio 1983, sia nella qualifica acquisita con riferimento allo stipendio iniziale del corrispondente livello. Dette quote differite risulteranno: 65% 20% qualifica di provenienza (L. 1.896.250).... L. 1.232.562 L. 379.250 qualifica acquisita (L. 1.500.000) ........ L. 975.000 L. 300.000 In totale.... L. 2.207.562 L. 679.250 Il trattamento economico spettante nel livello 8° va calcolato come segue: Decorrenze Classe/AB Stipendio Quote Totale tabellare differite spettante - - - - - 10-9-1983 "ad personam" L. 11.238-050(-)L. 2.207.562=L. 9.030.488 1-1-1984 "ad personam" L. 11.238.050(-)L. 679.250=L.10.558.800 1-9-1984 VII/- L. 11.544.000(-)L. 679-250=L.10.864.750 1-1-1985 VII/- L.11.544.000 1-9-1986 VIII/- L.12.168.000 3. L'anzidetta disposizione si applica, per espressa previsione del citato art. 6, anche al personale che abbia conseguito il passaggio ad una qualifica o livello superiori nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1981 e il 1° gennaio 1983. Nei confronti di detto personale, al fine di determinare il nuovo trattamento spettante dal 1° gennaio 1983, in relazione ai nuovi stipendi previsti per la qualifica di appartenenza, e' necessario procedere previamente, con una fictio juris, sulla base degli stipendi Iniziali vigenti alla data del passaggio e secondo i criteri sopra enunciati, ad un nuovo inquadramento nel livello di appartenenza, con decorrenza giuridica dalla stessa data del passaggio: Il miglioramento economico risultante dalla differenza tra stipendio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 345/83 per la classe e aumento biennale conseguiti al 1° gennaio 1983 per effetto del nuovo inquadramento e quello corrispondente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 271/81, va attribuito con le medesime decorrenze e modalita' previste dall'art. 7 delle norme in esame. Esempio: Docente di scuola elementare nominato direttore didattico con decorrenza 10 settembre 1981. Trattamento economico tabellare maturato alla data del passaggio nella qualifica di provenienza (decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81): livello 6°, classe IX, secondo aumento biennale, L. 8.102.952. Nuovo inquadramento livello 8°, ai sensi dell'art. 6 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 345/83. stipendio iniziale liv. 8° L. 6.300.000 differenziale liv. 6° (decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81) classe IX/2 aumento biennale maturata alla data del passaggio... L. 8.120.952 classe iniziale .................... L. (-) 4.716.000 L. 3.404.952 ---------------- -------------- Totale.. L. 9.704.952 Inquadramento spettante alla data del passaggio: livello 8 - CLS VII/ anni 14 L.(-)9.324.000 -------------- Differenza da temporizzare... L. 380.952 Anni Mesi Giorni 80.952 x 720 ------------ = 544 1 6 4 504.000 anzianità tabellare classe VII/ - 14 - - servizio di ruolo nella qualifica di direttore didattico (10-9-1981 - 31-12-1982) 1 3 21 ----------------------- Totale anzianità al 1° gennaio 1983 16 9 25 ----------------------- progressione economica 1-1-1983- Liv. 8°- CLS VIII/0 L. 12.168.000 1-3-1984- Liv. 8°- CLS IX/0 L. 12.792.000 1-3-1986- Liv. 8°- CLS IX/1 L. 13.111.800 determinazione trattamento economico - Liv- 8° 1-1-1983 L. 12.168.000 nuovo inquadramento - D.P.R. n. 345/83 - CLS VIII/0 L.(-) 9.828-000 --------------- stipendio maturato - D-P-R. n. 271/81 - CLS VIII/0 Differenza L. 2.340.000 x 65% = Tot. 1 L. 1.521.000 20% = Tot. 2 L. 468.000 Decorrenze Classe/AB Stipendio Quote Totale tabellare differite spettante - - - - - 1-1-1983 CLS VIII/0 L. 12.168.000(-) L.1.521.000(1)=L.10.647.000 1-1-1983 CLS VIII/0 L. 12.168.000(-) L. 468.000(2)=L.11.700.000 1-3-1984 CLS IX/0 L. 12.792.000(-) L. 468.000(2)=L.12.324.000 1-1-1985 CLS IX/0 L.12.792.000 1-3-1986 CLS 1X/1 L.13.111.800 VII. - DISPOSIZIONI COMUNI L'art. 9 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica in esame stabilisce che le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del decreto stesso hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto- Le norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 345/83, salvo quanto previsto dagli articoli 3, 5 e 6 concernenti, rispettivamente, il personale della soppressa carriera di concetto di segreteria, l'indennita' di funzione per il personale ispettivo, tecnico periferico e direttivo e i casi di passaggio a qualifica o livello superiori, non contengono, per quanto riguarda il trattamento economico fondamentale, disposizioni modificative dell'inquadramento del personale interessato, ma una mera rideterminazione contabile del trattamento economico, in relazione alle posizioni stipendiali in godimento al 1° gennaio 1983 e a quelle successivamente maturate o maturande in base alla normativa preesistente. Non si rende quindi necessario, per il personale della scuola nei confronti del quale si e' gia' provveduto alla ricostruzione della carriera in base alle diposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica n.271/81 e 507/81, procedere all'emissione di nuovi decreti di inquadramento, dovendosi, a partire dal 1° gennaio 1983, ritenere modificati solo gli importi degli stipendi correlati alle classi e aumenti biennali che non subiscono variazioni rispetto a quelli predeterminati nei decreti formali di ricostruzione della carriera o di inquadramento. Gli uffici che provvedono alla liquidazione delle retribuzioni al personale della scuola procederanno, pertanto, direttamente ad aggiornare, sulla base dei nuovi stipendi. il trattamento economico spettante con decorrenza dal l° gennaio 1983 al personale della scuola da loro amministrato e alla liquidazione degli arretrati a conguaglio, tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 7 delle norme stesse, concernenti la gradualita' della corresponsione dei miglioramenti economici introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 345/83 citato. A tale scopo, e' stato predisposto un apposito prontuario (allegato 5) nel quale, in corrispondenza delle posizioni stipendiali maturate al 1° gennaio 1983, figurano gli stipendi spettanti alle varie categorie di personale interessato nel periodo transitorio 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984, anche per effetto della successiva progressione economica nel livello di appartenenza. Per quanto concerne, invece, le disposizioni previste dai sopra citati articoli 3, 5 e 6, per la cui applicazione si rende necessaria l'emissione di decreti formali, si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 172 della legge n. 312/80 per effetto del quale gli uffici liquidatori dello stipendio sono autorizzati a provvedere ai pagamenti dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei decreti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato, relativi agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso- In applicazione della citata disposizione legislativa le istituzioni scolastiche presso le quali il personale interessato presta servizio, in attesa della emanazione dei relativi decreti di attribuzione dei benefici di cui trattasi da parte dell'organo competente, dovranno: o) per il personale di cui sopra retribuito a cura delle istituzioni scolastiche stesse, provvedere direttamente, per quanto concerne gli emolumenti da esse corrisposti, alla determinazione del nuovo trattamento economico provvisorio spettante a ciascun interessato in applicazione della presente circolare, dandone notizia al competente Provveditorato agli Studi; b) per il personale retribuito dai Provveditori agli Studi o dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, provvedere all'inoltro ai predetti competenti uffici delle apposite comunicazioni individuali concernenti il trattamento economico spettante al personale stesso, utilizzando i seguenti modelli allegati alla presente circolare: moda. A - comunicazione individuale per la corresponsione della indennita' di funzione; mod. B1 o B2 - comunicazione individuale relativa al personale che abbia conseguito il passaggio a qualifica o livello superiori nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1981 e il 1° gennaio 1983; mod. C - comunicazione individuale per il personale non docente della soppressa carriera di concetto di segreteria. Sulla base di tali comunicazioni i predetti uffici liquidatori delle competenze provvederanno, con la massima tempestivita', ad aggiornare il trattamento economico spettante al personale stesso dal 1° gennaio 1983 cd a corrispondere, altresi', i relativi arretrati a conguaglio. A tale proposito il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, impartira' direttamente le necessarie istruzioni tecniche alle direzioni provinciali del tesoro. Per il personale ispettivo tecnico periferico, agli adempimenti anzidetti provvedera' la Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi di questo Ministero. Nel sottolineare la necessita' di provvedere sollecitamente agli adempimenti previsti, si pregano le Direzioni generali gli ispettorati ed il servizio per la scuola materna, che amministrano il personale considerato nella presente circolare ad inoltrare, ciascuno per la parte di competenza, alla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Ufficio di coordinamento, previsione e gestione della spesa, le richieste di maggiore fabbisogno di fondi, affinche' quest'ultima le riassuma in un'unica lettera di richiesta al Ministero del tesoro, da inviare per il tramite della ragioneria centrale. I provveditori agli studi e le istituzioni scolastiche ed educative, ordinatori del pagamento dello stipendio al personale interessato, sono pregati di inoltrare alle predette Direzioni generali, ispettorati e servizio perla scuola materna le richieste di integrazione dei fondi occorrenti per coprire il fabbisogno derivante dai miglioramenti di cui trattasi. Eventuali quesiti in materia vanno rivolti alla direzione generale, ispettorato o servizio di questo Ministero che amministra la categoria di personale cui tali quesiti si riferiscono. I provveditori agli studi, il sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano e gli intendenti scolastici per la scuola in lingua tedesca e delle localita' ladine sono pregati di trasmettere la presente circolare ai capi di istituto delle rispettive circoscrizioni per gli adempimenti di competenza. Il Ministro: FALCUCCI ALLEGATO 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 345. Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado. (Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983) Omissis) ALLEGATO 2 TABELLE DI SVILUPPO IN CLASSI DI STIPENDIO E AUMENTI BIENNALI DEI NUOVI LIVELLI RETRIBUTIVI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA Quadri da I a XII LEGENDA: Colonna 1: "Anzianita' tabellare - anni": anzianita' corrispondente alle classi o aumenti biennali in cui e' articolato il livello retributivo Colonna 2: "Classe/A.B." - l'asterisco indica gli aumenti biennali convenzionali Colonna 3: Stipendio annuo lordo corrispondente alla posizione stipendiale indicata in colonna 2, nella misura a regime prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 345/1983 Colonna 4: Importo di un aumento biennale del 2,50% in ciascuna delle classi indicate Colonna 5: Stipendio annuo lordo nelle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 271/81 Colonna 6: Miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra lo stipendio indicato in colonna 3 e quello indicato in colonna 5. Colonna 7-8: Quote differite del miglioramento indicato in colonna 6, nelle misure del 65%, per il periodo 1 ° gennaio 1983-31 dicembre 1983, e del 20%, per il periodo 1° gennaio 1984-31 dicembre 1984 Colonna 9: Stipendio annuo lordo spettante dal 1° gennaio 1983 al netto della quota differita del 65%. ----> Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico <---- | |
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Da: led | 01/10/2017 17:41:17 |
grazie passante per il tempo che mi hai dedicato ( e sappiamo quando e' importante) se, nelle more, la normativa di riferimento non e' cambiata, non dovrei rientrarci. Comunque dichiarando la mia posizione ( materia ruolo anni di anzianita' e titolo di studio) non credo di incorrere in dichiarazioni mendsci: saranno loro ad escludermi. Per il resto ci vediamo a gennaio anche se sono indietro con la preparazione ( a proposito abbiamo piu' o meno la stessa eta' e come si suol dire "l'eta' non rende le persone meno capaci"!). | |
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Da: led | 01/10/2017 17:42:54 |
quanto ovviamente | |
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Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 01/10/2017 18:46:45 |
Caro collega, è quello che farei io al posto tuo. dichiara tutto nella PEC e lascia che eventualmente siano loro ad escluderti. Ed in ogni caso ci si vede a gennao a corte, che è più interessante per noi vecchi leoni (da tastiera, nel mio caso...) Saluti passanti il tempo per le cose giuste con piacere sempre dedicanti | |
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Da: Aerdna6791 | 02/10/2017 10:47:11 |
Ma scusate nel punto due dell'art. 2 del bando non ci rientra ad es. un funzionario con 5 anni di anzianità di servizio con dottorato di ricerca? | |
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Da: ma se uno | 02/10/2017 13:41:23 |
non ha la pec come fa? | |
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Da: awardina | 02/10/2017 14:35:48 |
L'invio si può fare solo con PEC-ID e non con PEC normale. Conoscete gestori PEC che offrano PEC-ID di default ? | |
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Da: Un passante Reputazione utente: +166 | 02/10/2017 15:05:15 |
Cara Awardina, Purtroppo non mi sembra che ci rientri. Ma se non sei convinta scrivi alla Pec indicata nel bando e vedi se e cosa rispondono. Una Pec, se si possiede una carta di credito, si fa on Line in cinque minuti. Quella Aruba costa 7 euro l'anno, per esempio. Non mi sembra che sia richiesto un tipo speciale di Pec. Ma ovviamente potrei sbagliarmi. La cosa mi interessa poco, perché poco mi interessa questo concorso, e non ho nemmeno controllato l'articolo del Codice della amministrazione digitale citato. Se doveste notare cose differenti scrivete lo, però, nell'interesse di tutti. Saluti passanti coi dubbi restanti | |
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