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CONCORSO COMUNE FIRENZE 22 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI
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Da: ... | 02/07/2018 14:09:38 |
Rispondo con un vecchio proverbio: La legge è come la pelle dei coglioni: te la giri come vuoi!!!!! | |
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Da: Tr21 | 02/07/2018 14:34:19 |
X be ripeto concordo al 100%, anche perché art 35 comma 5bis è riferito a pa centrali (riferimento alla sede di 'prima' destinazione) e non agli enti locali ai quali si applicano i principi ai sensi del comma 7 | |
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Da: LixR | 02/07/2018 17:42:07 |
ciao a tutti , anche io sarò alla preselettiva nel turno pomeridiano ... secondo voi quanto bisogna arrivare prima ? ho letto che c'è un gruppo su whatsapp potrei esser aggiunta ? voi avete fatto molti quiz o vi siete concentrati i più sulla teoria ? | |
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Da: LixR | 02/07/2018 17:49:53 |
la mia mail è lisa.49@hotmail.it | |
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Da: Test.infinito Reputazione utente: +42 | 02/07/2018 18:21:36 |
Ma che state a dì? Qui è il festival della chiacchiera. 😄 Fatemi un esempio di bando che deroga alla regola dei 5 anni (che vale per tutte le amministrazioni) e vediamo chi ha ragione. | |
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Da: Test.infinito Reputazione utente: +42 | 02/07/2018 18:50:39 |
@Tr21 Sai cosa è un regolamento? Ne hai mai sentito parlare? Secondo te può contrastare con la legge? | |
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Da: Tr21 | 02/07/2018 19:24:39 |
@test.infinito i regolamenti degli enti locali possono derogare la legge per aspetti di dettaglio, perché lo dice la costituzione art 117 8c e la corte costituzionale, soprattutto in materia di organizzazione. Poi fin dal 2006 la funzione pubblica chiari che questo comma del 165 introdotta da una finanziaria non si applicava agli enti locali ma alle pa con articolazioni varie sul territorio (p.2/06). Ogni ente dunque definisce le proprie regole. Per esperienza personale negli enti in cui ho lavorato questi vincoli non li ho visti, mentre non è semplice ottenere il nullaosta, perché si tratta di prerogativa dirigenziale | |
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Da: Tr21 | 02/07/2018 19:29:17 |
@test.infinito nei bandi di Firenze questo vincolo c'è? Io non sono riuscito a trovarlo.. | |
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Da: Test.infinito Reputazione utente: +42 | 02/07/2018 20:32:17 |
I regolamenti NON possono mai derogare la legge. Stiamo parlando delle fonti del diritto, mica chiacchiere. Lo prevede sia l'art 7 del Tuel, sia a livello generale l'art 4 delle preleggi. Chi dice il contrario ribalta tutto il diritto. Oltretutto i regolamenti degli enti locali non possono contrastare nemmeno con lo statuto del Comune, figuriamoci la legge. Il vincolo dei cinque anni deve necessariamente esserci per il concorso di Firenze. Un bando che contiene un vincolo inferiore si cinque è annullabile per violazione di legge. C'è poco da fare. | |
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Da: Be | 02/07/2018 20:54:18 |
Test.infinito Non insistere, stai facendo confusione. La norma dell'art 35 serve solo a garanzia della PA, ma non è un obbligo. C'è anche tanto di sentenza della Corte di Cassazione sul significato dei 5 anni. Poi se vuoi aver ragione allora ok, ti diamo ragione così sei contento. Ma non è come dici tu. Le fonti del diritto non c'entrano nulla, e tu stai parlando di contrasti tra legge e regolamenti che non c'entrano nulla. Qui non c'è nessun contrasto, ne norma imperativa, ne altro. Il vero significato di quella norma è tranquillamente spiegato dalla Corte, e cioè il significato dei 5 anni servono solo a garanzia della PA, poi se la suprema Corte vuole un tuo consulto, allora se fossi in te andrei a dirglielo. Infine prendi un buon manuale che parla solo del D.Lgs 165/01 e vedrai che sono riportate le stesse cose con tanto di sentenze. | |
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Da: Test.infinito Reputazione utente: +42 | 02/07/2018 21:40:06 |
Ma cosa dici? Sei capace di contestare l'evidenza con argomenti insussistenti. C'è una norma chiarissima che prevede questo vincolo inderogabile e che fai, mi tiri fuori una sentenza sull'abuso del diritto. Ma che c'azzecca?? Chiedi a qualsiasi dirigente se prima dei cinque anni puoi essere trasferito. Semplicemente si viola la legge. Il resto sono menate. Se l'art 35 non è obbligatorio, cosa è, acqua fresca? Meno male che è norma INDEROGABILE. Leggete ogni tanto codici e leggi, non fa male. | |
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Da: Tr21 | 02/07/2018 22:06:42 |
esatto leggiti bene il 165 e capisci che non sono tutte norme imperative, poi se vuoi aver ragione ok. anche qualcosa su titolo v e decreti la loggia su ambiti regolamentari autonomie locali (gia il tuel art 7 precedente al titolo v richiama il rispetto dei principi fissati da legge e statuto..) il comma 5 bis art 35 165 parla di sede di prima destinazione e nei comuni questa cosa e' inapplicabile perche' non esiste 'sede' di prima destinazione ne' alcun diritto al trasferimento dopo 5 anni, basta vedere art 30 su mobilita che parla di assenso della pa di appartenenza, senza alcun termine temporale. sono anni che approfondisco questi aspetti, e la giurisprudenza e' molto interessante perche' lascia buoni margini di manovra alle pa locali | |
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Da: ... | 1 - 02/07/2018 22:20:38 |
È ovvio che negli enti locali non esiste la sede di prima destinazione. Se vinci il concorso al comune di Firenze è ovvio che andrai a lavorare a palazzo vecchio mica al Campidoglio. Ma ora smettiamola di fare giurisprudenza perché già mi sono rotto di leggervi. Ora basta che tra qualche giorno ci attende la prova | |
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Da: Be | 02/07/2018 23:01:23 |
Sei tu che non capisci la norma, parlando di fonti del diritto, che i regolamenti non possono mai derogare la legge, ecc, ma pensi che queste cose non le sappiamo? Quello che dici sulle fonti non c'entra nulla che poi l'art 2 delle 165 spiega già bene come introduzione. La Corte di Cassazione non sta parlando di fonti del diritto o altro, ha spiegato il vero significato di quella norma sui 5 anni , e il significato è quello, cioè i 5 anni servono solo a garanzia della PA. - E' pacificamente riconosciuto che tale obbligo non è posto a tutela dell'ordinamento oggettivo ma è diretto a tutelare un interesse particolare dell'amministrazione, tanto è vero che la stessa ne può disporre - discrezionalmente ove ne ravvisi le esigenze organizzative. Il risvolto di ciò è che il pubblico dipendente non ha diritto al trasferimento prima che trascorrano i 5 anni e, non essendo un obbligo oggettivo, non sussiste un diritto all'inamovibilità dello stesso dipendente entro i 5 anni dall'assegnazione. Sentenza Cass. sez. lavoro 1248/2016 - queste parole sono chiarissime - non sussiste un diritto all'inamovibilità nel corso dei 5 anni i quanto non è un obbligo oggettivo. Qui le fonti del diritto o che i regolamenti non possono derogare la legge non c'entrano nulla. Ad ogni modo non vale quello che dici tu che è sbagliato, vale quello che dicono i giudici della Corte. Chiuso il discorso, anche perché è inutile e anche perché c'è una recente e chiara sentenza sul significato dei 5 anni. | |
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Da: Be | 02/07/2018 23:12:06 |
Quindi quando la cassazione parla che tale obbligo dei 5 anni contenuto in quell'articolo, non è posto a tutela dell'ordinamento, ma serve solo a tutelare un interesse della PA, ti sta dicendo che quella norma serve solo a garantire alla PA l'interesse di far rimanere il vincitore per 5 anni, tanto che la stessa PA ne può disporre discrezionalmente, e quindi fare anche meno di 5 anni se è previsto nel contratto che si firma nel bando o nel regolamento. E' chiarissimo. L'invito a leggere codici e legge vale per te, compresa un buon compendio con allegate sentenze giuridiche. | |
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Da: Test.infinito Reputazione utente: +42 | 02/07/2018 23:27:40 |
Vabbè è come parlare con un muro. Supera un concorso e chiedi il trasferimento prima dei 5 anni. Vedi come va a finire. Già la mobilità di per sè raramente va a buon fine. | |
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Da: Sandr0kan | 03/07/2018 07:02:07 |
E' stato chiarito già su vari siti/forum che quell'articolo del TUPI vale per le amministrazioni statali e non per gli E.E.L.L. (anche se non si capisce perché ma è così). Gli Enti Locali pero' possono inserire nel loro regolamento per gli uffici e servizi un periodo di permanenza minimo. Infatti mi è capitato di fare il vigile in un Comune che mi avrebbe mandato via in mobilità anche dopo 6 mesi (anche perche' la situazione lavorativa era pessima con quindi svantaggio per entrambi a tenermi lì). Comunque anche senza permanenza minima o pur avendo superato la permanenza minima è molto difficile che diano il nulla osta | |
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Da: Be | 03/07/2018 07:16:31 |
Sei tu che sei un muro e duro come il piombo a capire. Cosa centra adesso che la mobilità va a finire a buon fine!!! Stai addirittura andando contro la Corte di Cassazione (non so se ti rendi conto!!!) la quale ha spiegato il significato di quei 5 anni, e a cosa servono. Non c'è altro da dire, poi se il dirigente da il nulla osta o meno quella è un'altra storia. Falso poi dire che raramente la mobilità va a buon fine, perché sono tanti i posti coperti con la mobilità - certo non è una cosa automatica che ogni mobilità vada bene al 100% ma nemmeno è rara. Ad ogni modo vai alla Corte di Cassazione a dire che non capiscono nulla e a spiegare te le cose come stanno. | |
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Da: Be | 03/07/2018 07:35:11 |
https://www.comune.bari.it/documents/20181/16639893/Bando+concorso+5+posti+Istruttore+Direttivo+Servizi+Educativi_2018_Bando+concorso+5+posti+Istruttore+Direttivo+Servizi+Educativi_2018_/fa4a8e8f-1a80-42d8-b713-a458ba211527 Art 11 del bando - L'assumendo è obbligato a permanere in servizio presso il Comune di Bari per un periodo non inferiore a tre anni prima di poter richiedere il trasferimento presso altre Amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. E ce ne sono altri di bandi, ma tanto è inutile cercarli e postarli sarebbe una perdita di tempo, perché diresti che sono illegittimi. Comunque hai tutto il diritto di andare alla Cassazione a dire che non capiscono nulla. Il discorso è chiuso, basta poco a dire - ok ho sbagliato io. | |
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Da: Test.infinito Reputazione utente: +42 | 03/07/2018 08:09:09 |
Ecco un altro malato di "sentenzite". Se non sta bene il vincolo dei cinque anni va cambiata la legge, non va aspettata l'ennesima sentenza inutile della Cassazione. Quel bando contrasta con la legge. Non è il primo né l'ultimo. Non sarà mai impugnato per un motivo molto semplice, non viola diritti soggettivi o interessi legittimi in modo diretto. Se poi l'art 35 non si applica agli enti locali devi dimostrarlo. Quell'articolo è richiamato in modo esplicito in molti bandi degli enti locali, come al D1 di Bologna, se non ricordo male. | |
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Da: Tr21 | 03/07/2018 08:11:18 |
@test.infinito Io parlo anche per esperienza personale, è difficile che in un comune si barrichino dietro a una norma che è inapplicabile, anche letteralmente, agli enti locali. Nei comuni si applica il regolamento di organizzazione, che potrebbe però avere limitazioni sul tema, io fortunatamente non ne ho trovate. Sul nullaosta è tutto un altro discorso, anche perché difficilmente un dirigente ti lascia andare via soprattutto se sei bravo e in un periodo in cui è difficile assumere per limitazioni di spesa. Poi le mobilità presuppongono una selezione, dunque non è detto di riuscire a farcela! | |
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Da: HumptyDumpty Reputazione utente: +49 | 03/07/2018 12:55:41 |
io comunque so di gente che lavora al comune di grottaferrata, vicino roma, che ha chiesto la mobilità mi pare a fiumicino (30 km di distanza) per stare proprio sotto casa (alla fine 30 km ti devi comunque trasferire...poi vabbè magari c'è chi se li fa con la macchina 60 in un giorno, sono scelte) e mi disse che il comune si impunta a non darla. Tant'è che fece un altro concorso vicino fiumicino per vincerlo. I comuni piccoli raramente la danno. Gli pesa il culo attingere alle graduatorie dei paesi vicini a questi buffoni | |
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Da: Tr21 | 03/07/2018 13:12:26 |
@HumptyDumpty esatto il nullaosta è un casino perché alla fine è nella loro discrezionalità decidere se darlo meno, tenuto conto delle esigenze di servizio | |
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Da: Be | 03/07/2018 13:54:52 |
Test sei infinitamente duro a non capire. Adesso la sentenza della cassazione è inutile? la legge va cambiata??? Assurdo. Ieri hai detto che non hai mai visto bandi che mettevano meno dei 5 anni e come vedi ci sono, ma ce ne sono anche altri, che sarebbe inutile postare perché intanto per te sono bandi illegittimi. Quel bando non contrasta la legge e quando la stessa legge all'art 2 come fonti del diritto, precisa che il rapporto di pubblico impiego è privatizzato secondo le nome del diritto di lavoro privato, tra cui rientra anche la mobilità nel lavoro, quei 5 anni non sono una norma imperativa, ma diventano solo una norma a garanzia della PA che potrà far rimanere per 5 anni il dipendente, ma nulla evita che discrezionalmente sia meno dei 5 anni. I bandi NON SONO ILLEGITTIMI. La legge non va cambiata, la legge è chiara, sei tu che non riesci a capire la legge stessa e la sentenza della Cassazione. Per fortuna gli stessi manuali del pubblico impiego che spiegano articolo per articolo la 165, traggono le stesse conclusioni e il vero significato di quei 5 anni che di certo non è il significato che dai tu. Ad ogni modo ti do ragione almeno sei tranquillo. | |
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Da: Test.infinito Reputazione utente: +42 | 1 - 03/07/2018 14:11:30 |
Se capita una domanda allo scritto su questa tematica, scrivi di sequestra inutile sentenza. Così vediamo cosa ne pensa la commissione sui trasferimenti. Ora basta con questi troll anonimi. Questa è una discussione sul concorso che tra pochi giorni ci sarà a Firenze. | |
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Da: Sailorsummer | 03/07/2018 14:25:49 |
Cmq se il regolamento del comune non prevede espressamente un termine minore dei 5 anni e neppure il bando mi parrebbe pacifica l'applicabilità del quinquennio, visto il richiamo dell'art 88 tuel al testo unico pubblico impiego. Leggendo la giur che è stara postata. | |
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Da: ... | 05/07/2018 09:21:06 |
IN BOCCA AL LUPO A TUTTI!!!! @ test infinito: mi raccomando la catapulta👍 | |
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Da: Elefir | 05/07/2018 09:25:31 |
Siete pronti??? Forza!!! | |
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Da: Elisabetta.4 | 05/07/2018 10:58:18 |
Ragazzi scusate ma per domani serve solo la carta d identità? | |
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Da: ... | 05/07/2018 11:16:45 |
Io porto anche il passaporto | |
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