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CONCORSO COMUNE FIRENZE 22 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI
2828 messaggi, letto 175751 volte

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Da: Qui25/10/2017 22:38:08
ci si lamenta sempre. Guarda che non era necessario studiare la normativa edilizia, perché la traccia parlava di redigere un provvedimento del dirigente che ordinava di demolire un'opera abusiva come da tuel art 107. Quindi si lasciava piena inventiva al candidato. Basta che qui non si sanno le cose è subito a urlare che è illegittimo.
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Da: gattuccio26/10/2017 10:40:09
ho letto le tracce, non erano certo facili. Il candidato poteva consultare i codici ? Come avviene in altri concorsi?

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Da: Mah!26/10/2017 11:16:20
No, non si poteva consultare niente!
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Da: Cappello Parlante26/10/2017 12:53:43
Ma dai su!!!!!!
Concorso  impossibile soprattutto per chi era alle prime armi .......
Secondo me, ci sono i presupposti per l'annullamento !!!!!!!!!!
Cellulari fatti passare alla preselezione e non alla prova scritta ??
Rup e demolizioni? Mica vado a lavorare all'ufficio tecnico
Poi cosa c'entra l'edilizia privata che non era manco in programma
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Da: Va bene, vai a farti26/10/2017 12:55:22
spellare dai soliti avvocati, che noi intanto andiamo a prenderci il posto ;-)
Rispondi

Da: Cappello Parlante26/10/2017 12:58:30
Se sei così sicuro di vincere ....
Beato te !!!!!
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Da: Va bene, vai a farti26/10/2017 13:34:46
Cmq ero ironico, scherzavo ;-)
Rispondi

Da: come  andata26/10/2017 14:26:33
non è che si può parlare di illegittimità ogni volta che c'è qualcosa che non ci piace.
E' vero bisogna studiare molto.
E' vero che alcune tracce sono un po' eccessive.
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Da: Qui26/10/2017 14:42:20
Sono tracce che in un concorso per laureati ci possono stare. Alla fine si parlava della differenza tra organi politici e gestionali quali i dirigenti e di redigere un provvedimento del dirigente che ordinava di demolire un'opera abusiva, proprio come è scritto nell'art 107 tuel. Non era necessario conoscere la normativa dell'edilizia che stabilisce solo quali sono gli elementi e le violazioni che indicano di demolire un'opera, ma qui in sostanza nella traccia si era già deciso la demolizione e quindi redigere il relativo ordine da parte del dirigente. Andate a fare i ricorsi perché le tracce non rispettavano il bando. Ridicoli.
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Da: gattuccio26/10/2017 14:47:28
beh senza codici tanto facili non erano. Mah, auguroni
Rispondi

Da: Lucia88826/10/2017 15:25:57
Come mani non si poteva consultare i testi di legge? esempio il tuel, ecc?
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Da: Qui26/10/2017 16:49:13
Perché non è obbligatorio. La normativa dice che i candidati "Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla  commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari". Nel bando non era previsto nulla sull'uso di testi di legge non commentati quindi non si potevano usare, ma se anche era previsto nel bando, sempre che l'ultima parola aspettava alla commissione per autorizzare o meno il loro uso pur se erano scritto nel bando.
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Da: giuris  -banned!-26/10/2017 21:07:52
erano tracce toste...ma qui a dire che è illegittimo ce ne passa...
ps. quando il bando parla di ele. di diritto amministrativo c'è pure il TU edilizia...
ps1 non si chiedeva il TU edilizia sic et simpliciter...bastava un mero riferimento normativo e basta, ma era necessario scrivere un atto che come uno schema tipo vada più o meno bene a tanti altri atti...
ps2. la concorrenza ai concorsi non è come 30 anni fa...ma è molta più alta. C'è più fame di posto pubblico e siamo in media più bravi dei nostri genitori...quindi l'asticella si alza sempre più...
Rispondi

Da: Selvadagio26/10/2017 21:51:58
Scusate una cosa ...
Io ho messo che la competenza dell'atto è del dirigente ma non ho fatto un'ordinanza ma una determina dirigenziale.
Come lo potrebbero valutare?
Ringrazio i tecnici che mi rispondono
Rispondi

Da: Yuri2226/10/2017 22:10:29
Se hai scritto atto dirigenziale e poi " ordina" sei a posto come lo sei, al pari, se invece hai scritto "determina". all'art.107 del dlgs.267/2000 si parla infatti genericamente di provvedimenti dirigenziali di demolizione.
Rispondi

Da: Qui26/10/2017 23:00:10
Si parla di ordine non di ordinanza che compete al sindaco. In sostanza è una determina in cui il dirigente ordina.
Rispondi

Da: Yuri2227/10/2017 07:46:32
La parte dispositiva doveva contenere un ordine del dirigente, indifferente la localizzazione, se nel centro o nel corpo del dispositivo. La differenza sono i presupposti di fatto e di diritto alla base dell'ordine del dirigente (es., edilizia, traffico ztl, l.689/81) rispetto a quello del Sindaco.
Rispondi

Da: Confrontiamoci27/10/2017 08:28:30
Buongiorno, voi come avreste impostato le tracce non estratte? Parlo della prova pratica
Rispondi

Da: Buongiorno raga27/10/2017 08:39:27
Ascoltate, ma secondo voi se uno ha messo come organo proponente la direzione XXX e poi ha scritto (faccio estrema sintesi) che si rende necessaria la demolizione in quanto il manufatto impedisce la circolazione dei veicoli e dei pedoni lungo la strada XXX e per cui il sindaco ordina la demolizione (citando l'art. 50 del TUEL e seguenti sui poteri del sindaco)? È come se avessi "truccato" la traccia rendendola una ordinanza più o meno urgente quindi di competenza del sindaco? Secondo voi mi salvo?
Rispondi

Da: giuris  -banned!- 27/10/2017 08:58:07
Per me se lo imposti ex art 50 potrebbe starci che sia il sindaco ad ordinare la demolizione...
Rispondi

Da: giuris  -banned!- 27/10/2017 08:58:16
Per me se lo imposti ex art 50 potrebbe starci che sia il sindaco ad ordinare la demolizione...
Rispondi

Da: Buongiorno raga27/10/2017 09:09:44
Grazie, speriamo...mi sono impegnata tanto per questo concorso come anche tanti altri
Rispondi

Da: Ste27/10/2017 09:19:42
Hanno detto quando daranno i risultati?
Rispondi

Da: Sailorsummer  27/10/2017 10:51:12
Qui
Mi permetto di dirti che proprio perché  emana un ordine si chiama ordinanza. Il nome dipende dal contenuto non dall'organo che lo emana. La differenza  è  che ad oggi il sindaco ha competenza per le contingibili e urgenti nelle materie previste ex lege  mentre il dirigente per quelle "ordinarie". Prima l'ordine di demolizione era sempre di competenza del sindaco. Secondo me era l'unica vera difficoltà di questo atto.
Per gli altri atti non so rispondere.
Non credo che ci siano problemi comunque se è stata chiamata determina ma poi in sostanza, ordina ecc. Ecc.
Per quelli e credo che non siano pochissimi che hanno ampliato la traccia con il pericolo o cmq con i presupposti per far intervenire il sindaco ex art. 50 formalmente secondo me non ci sarebbero problemi, è chiaro che sarà tuttavia una valutazione della commissione. Può anche darsi che premino il lavoro maggiore che avete fatto. L'unica cosa che stona è che nella premessa si chiedeva di esporre le differenze fra organi politici e dirigenza, per cui a mio parere e ripeto solo a mio parere avrebbe dovuto far propendere verso un atto del dirigente.
Se c'è qualche amministrativista si faccia avanti (io cmq sono stata carente nella prova della mattina per cui non ho aspettative).
I risultati per conto mio a metà novembre.


.
Rispondi

Da: Roby1980 27/10/2017 13:32:12
Salve ragazzi, perché parlando di incolumità pubblica si cita l'art 50 tuel e non l'art 54? l'incolumità pubblica è contenuta in quest'ultimo articolo.
Rispondi

Da: Sailorsummer  27/10/2017 14:39:03
Pardon se l'ho scritto io intendevo 54 o 50 a seconda direi di quello che si sono inventati i candidati. Ma mi pare che il pericolo di crollo vada sull'incolumita', come dici tu 54. Amministrativisti illuminateci!
Rispondi

Da: Gino 7827/10/2017 14:54:16
Concordo, art. 54, comma 4
Rispondi

Da: articoli27/10/2017 15:18:38
50 e seguenti sui poteri del sindaco, incluso l'art. 54.
Rispondi

Da: Roby1980 27/10/2017 15:40:33
Ok... grazie.... era giusto per capire ! in bocca al lupo !
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Da: Marchini27/10/2017 19:23:28
Era atto dirigenziale, nella specie "ordinanza" (cfr. ordinanza Comune di Firenze in T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 08-06-2016, n. 942).
Detto ciò, l'atto necessitava solo di una ricostruzione in fatto:  1) non occorreva prevedere l'avvenuta comunicazione ai sensi dell'art. 7 L. n. 241 del 1990 in quanto per principio consolidato la natura vincolata dell'ingiunzione di demolizione esclude la necessità di osservare la predetta disposizione (fra molte: Consiglio di Stato, V, n. 13/2015, T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 21-03-2016, n. 51 con ulteriore citazione di precedenti pronunce); 2)non occorreva la comunicazione di preavviso di rigetto ex art 10-bis della stessa legge, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2013 n. 4470, T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., 14-06-2016, n. 678; .TA.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 14 marzo 2011 n. 1461 e sez. VI, 12 novembre 2014 n. 5793 e 3 giugno 2009 n. 3046; Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2007 n. 5314). Anche di recente si è affermato che "il contenuto essenziale dell'ingiunzione di demolizione consiste nel prescrivere la rimozione delle opere abusive, cosicché ai fini della legittimità della stessa basta che vi sia l'analitica indicazione delle opere abusivamente realizzate ... (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, Sent., 28-11-2016, n. 1719 ; Cons. Stato Sez. VI, 05-01-2015, n. 13)".
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