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Da: Sandra79 | 11/05/2017 14:24:21 |
Quali sono gli effetti sull'esercizio abusivo della professione?Mi riferisco in particolare a tutti gli atti compiuti dal sedicente avvocato..potrei far valere l'annullabilita'o la nullita'degli atti? | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 14:38:26 |
Certo! | |
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Da: Sandra79 | 11/05/2017 14:43:34 |
nullita' o annullabilita?Dove posso reperire riferimenti normativi e giurisprudenziali? | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 15:36:44 |
Artt 301 e 286, comma 2, cpc. E vedi pure Cass. Civ. sez. III n. 1355/2012. | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 15:40:20 |
Gli atti compiuti da un avvocato non iscritto all'albo sono nulli. | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 15:42:25 |
Lo stesso vale se, addirittura, il tizio non è nemmeno avvocato. Inoltre si configura il reato di esercizio abusivo della professione (di recente ripristinato). | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 15:44:25 |
Puoi, ovviamente, chiedere anche il risarcimento del danno. | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 15:47:29 |
Consiglio: va' da un (vero) avvocato e fatti tutelare! | |
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Da: Sandra79 | 11/05/2017 17:11:44 |
Nella sentenza si fa riferimento agli atti successivi...per quelli gia'compiuti invece? | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 18:11:14 |
La sentenza parla della nullità degli atti compiuti successivamente alla cancellazione di un avvocato dall'albo. Se ne deduce che, in generale, gli atti compiuti da un avvocato non iscritto all'albo siano nulli. É applicabile per analogia. E, come ho detto, vale anche per chi non è nemmeno avvocato. | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 18:14:02 |
Tu hai parlato di "sedicente avvocato", ossia di uno che non è avvocato o che esercita senza essere iscritto all'albo. Se non è così, chiarisci!!! Ora, sinceramente, mi hai incuriosito. | |
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Da: Sandra79 | 11/05/2017 19:31:23 |
Perdonami mi riferisco,nel caso di specie,ad un avvocato che ha superato l'esame di abilitazione ma non si e'mai iscritto all'albo ne alla cassa forense.. | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 19:50:54 |
Sì, ho capito. É applicabile la sentenza di cui sopra. Inoltre, secondo il recente orientamento giurisprudenziale, se uno non è iscritto all'albo professionale, pur avendo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, non può nemmeno svolgere attività di mera consulenza, a meno che non informi il cliente che, appunto, non è iscritto all'albo. In ogni caso, non può ricevere alcun compenso. Diversi avvocati non iscritti hanno subito, per questo, condanna di esercizio abusivo della professione. | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 19:53:16 |
Spero di essere stato chiaro. | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 20:04:04 |
Ma è capitato direttamente a te di essere stata danneggiata da un avvocato non iscritto? E, se sì, con attività giudiziale o stragiudiziale? | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 20:07:51 |
Cioè, se mi racconti l'accaduto, posso essere più preciso. | |
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Da: Sandra79 | 11/05/2017 20:12:08 |
Si e'capitato che la parte a noi avversa era rappresentata da questo ''avvocato'' | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 21:20:04 |
In giudizio? | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 21:27:41 |
La nullità colpisce tutti gli atti giudiziari da lui compiuti. Riguardo agli atti stragiudiziari bisogna, invece, distinguere: la nullità inficia solo gli atti che il cliente non poteva compiere senza il patrocinio di un legale, mentre sono annullabili gli atti che il cliente avrebbe potuto compiere da solo. | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 21:31:06 |
Cmq, perdona la mia curiosità. Ma perché tu, che, da quanto ho capito, sei un legale, chiedi delucidazioni su un forum, invece di rivolgerti direttamente a qualche collega dello studio? | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 21:35:59 |
(Sopra, cmq, aggiungo che l'annullamento degli atti non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede. Ma qui basta far riferimento alle norme del codice civile sui vizi degli atti). | |
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Da: avv prof mah | 11/05/2017 22:20:22 |
...vizi della volontà. | |
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Da: Sandra79 | 11/05/2017 23:07:29 |
il riferimento all'annullabilita'degli atti che il cliente avrebbe potuto compiere da solo quale fonte ha? | |
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Da: avv prof mah | 12/05/2017 00:01:13 |
Cara Sandra, se continuiamo così, dovrò presentarti una parcella salatissima. Quindi lascio a te il compito di effettuare una ricerca, in modo che tu stessa possa dare una risposta alla tua ultima domanda. Un aiutino te l'ho già dato: i vizi della volontà. Ciao ciao. | |
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Da: avv prof mah | 12/05/2017 00:11:51 |
Ok, un altro piccolo aiuto: i vizi della volontà sono l'errore, la violenza e il... Vabbè, dai, cerca sentenze relativamente all'art. 1427, c.c. Beh, mi sei simpatica, ma ti devo davvero salutare. Oggi mi sono concesso una giornata di riposo, ma da domani si ricomincia a lavorare. In bocca al lupo per tutto!!! | |
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Da: avv prof mah | 12/05/2017 00:44:33 |
Mi sento in colpa a lasciarti così. Ok... L'avvocato ha avuto l'incarico in forza ad un mandato, che è un contratto. La volontà di firmare il mandato è stata estorta con dolo (che, nel diritto civile significa "inganno"). Il sedicente avvocato ha, infatti, ingannato il cliente, il quale non si sarebbe rivolto a lui, se avesse saputo che non era iscritto all'albo. L'art. 1427, cod. civ. dispone che sono annullabili i contratto viziati da dolo. Il vizio (e l'annullabilità) si estende, pertanto, agli atti stragiudiziali compiuti dal falso avvocato, che il cliente avrebbe potuto anche compiere da solo, perché l'esercizio dell'attività forense c'entra solo marginalmente. Tutti gli altri atti sono, invece, per quanto detto sopra, nulli. | |
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Da: avv prof mah | 12/05/2017 00:48:31 |
Al riguardo, c'è una miriade di sentenze della Cassazione. Fai una piccola ricerca e ne trovi quante ne vuoi... Non ti faccio pagare nulla per la consulenza, solo se mi togli una curiosità: sei un avvocato o stai ancora facendo pratica? | |
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Da: Sandra79 | 12/05/2017 12:29:15 |
Grazie!!!Quindi relativamente alla nullita'andiamo per analogia(ex art 301 e 286, comma 2, cpc-Cass. Civ. sez. III n. 1355/2012) giusto? | |
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Da: avv prof mah | 12/05/2017 13:27:55 |
Sandra, prima rispondi alla mia domanda però! Sei avvocato o praticante? | |
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Da: avv prof mah | 12/05/2017 13:29:13 |
Quid pro quo. | |
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