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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PRIVATO
484 messaggi, letto 51402 volte
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Da: spartacus53 | 15/12/2016 12:17:07 |
Ciao ragazzi, 2929 bis ... con esecuzione forzata è pignorabile da parte del creditore del disponente, che assuma l'esistenza di un danno derivante allo stesso dall'atto dispositivo a titolo gratuito posto in essere dal proprio debitore, il bene da quest'ultimo alienato a titolo gratuito e ciò indipendentemente dal preventivo esperimento dell'azione revocatoria che prima della novella costituiva presupposto indefettibile alla reazione del creditore danneggiato pignoramento entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell'alienazione dopo l'anno solo azione revocatoria ovviamente prima dell'anno sono utilizzabili entrambe le azioni il dl 27.6.2015 n�° 83 ( che ha introdotto il nuovo art 2929 ) è stato convertito in legge 132/15 | |
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Da: Lia16 ![]() | 15/12/2016 12:17:27 |
Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-01-2015, n. 1144 Svolgimento del processo La società Capitalia s.p.a. convenne in giudizio N.L., L. e D. (quest'ultimo rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale) deducendo di essere creditrice di rilevanti importi nei confronti di N.L. e della moglie C. M.C. e chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia - ex art. 2901 c.c. - dell'atto con cui il predetto N.L. aveva trasferito ai figli L. e D. la proprietà esclusiva dell'unico immobile di cui era proprietario esclusivo. Si costituirono in giudizio i convenuti assumendo che il trasferimento immobiliare era avvenuto in esecuzione dell'impegno assunto da N.L. nell'accordo di separazione consensuale - omologato - intercorso con la C., ed era pertanto insuscettibile di revoca ex art. 2901 c.c.. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che il trasferimento costituisse atto dovuto. La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza, dichiarando l'inefficacia del trasferimento rispetto alla società attrice. Ricorrono per cassazione i N., affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; resiste, a mezzo di controricorso, la Unicredit s.p.a. (incorporante Capitalia s.p.a.). Motivi della decisione 1. I ricorrenti eccepiscono preliminarmente l'inesistenza della notifica della sentenza, in quanto effettuata in una sola copia all'unico difensore dei appellati, ed assumono che deve tenersi conto unicamente del termine "lungo" decorrente dal deposito della sentenza. La questione è priva di interesse poichè il ricorso - avviato alla notifica il 27.10.2011 - risulta comunque tempestivo in relazione al termine "breve" decorrente dalla notificazione del 18.7.2011 (costituente l'effettiva data di decorrenza, ai sensi di Cass., S.U. n. 29290/2008). lybraassociazionegiuridica.weebly.com LYBRA ASSOCIAZIONE GIURIDICO - CULTURALE 3 CORSO ORDINARIO ONLINE 2017 2. La Corte di merito ha accolto la domanda ritenendo che l'attrice abbia ampiamente provato la propria posizione creditoria, a fronte della quale aveva formulato al debitore richiesta di rientro già in data 29.5.98; che, pertanto, il debitore era pienamente consapevole dell'esistenza del credito quando - il successivo 18.2.1999 - aveva sottoscritto gli accordi di separazione consensuale avanti al Presidente del Tribunale; che, essendogli stati notificati vari decreti ingiuntivi nel periodo marzo-aprile 1999, il N. aveva conoscenza dettagliata della propria esposizione alla data (15.12.1999) in cui sottoscrisse l'atto di trasferimento del bene in favore dei figli; che "non vi era alcuna necessità nè tantomeno obbligo per il padre di impegnarsi a trasferire ai figli la disponibilità del suo unico immobile in proprietà esclusiva" e che, trattandosi di atto a titolo gratuito, non era "necessaria alcuna dimostrazione del cd. consilium fraudis tra debitore e terzi, che nel caso specifico sono i figli del disponente". 3. Il primo motivo (che deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. e art. 2901 c.c. ... nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle regole sul contraddittorio e per irregolare costituzione del rapporto processuale", nonchè ogni possibile vizio di motivazione) censura la sentenza per non aver rilevato che al giudizio avrebbe dovuto partecipare, fin dall'inizio, la C. (moglie separata del N. e madre degli altri due convenuti, nonchè originaria assegnataria - in sede di separazione - dell'immobile poi trasferito). 3.1. Il motivo è infondato: le parti necessarie del giudizio vanno individuate nel creditore, nel debitore e nei terzi cui era stato trasferito l'immobile (ex multis, Cass. n. 8952/2000), mentre alla C. residuava la possibilità di tutelare la propria posizione di (originaria) assegnataria secondo il regime di tutela proprio del relativo diritto personale di godimento (ossia in termini di opponibilità al terzo acquirente del provvedimento di assegnazione). 4. Il secondo motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 1322, 1333 e 1411 c.c. e art. 2901 c.c., comma 3" e ogni possibile vizio di motivazione) censura la sentenza per avere escluso che il trasferimento costituisse atto dovuto e - come tale - escluso dalla possibilità di revoca: sostengono, invece, i ricorrenti che l'impegno assunto dal N. in sede di separazione doveva essere inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo o nella fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. e ribadiscono che, in quanto atto dovuto, il trasferimento non era soggetto a revoca. 4.1. Il motivo è infondato, atteso che il trasferimento trae origine dalla libera determinazione del debitore (ed, anzi, dall'accordo di due soggetti - marito e moglie - entrambi debitori nei confronti di Capitalia) e diviene "dovuto" solo in conseguenza di un impegno assunto dal N. in costanza di esposizione debitoria nei confronti dell'attrice, di talchè l'accordo separativo, lungi dal divenire fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile (cfr. Cass. n. 11914/2008). lybraassociazionegiuridica.weebly.com LYBRA ASSOCIAZIONE GIURIDICO - CULTURALE 4 CORSO ORDINARIO ONLINE 2017 5. Con l'ultimo motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 769, 1322, 1333 e 1411 c.c. e art. 2901 c.c., commi 1 e 2" ed ogni possibile vizio di motivazione), i ricorrenti si dolgono del fatto che il trasferimento sia stato considerato atto a titolo gratuito, così attribuendosi "all'accordo patrimoniale intercorso fra i coniugi N. - C. in sede di separazione un intento di liberalità allo stesso sconosciuto", con la conseguenza di ritenere non necessario l'accertamento dell'elemento soggettivo della partecipatio fraudis nei destinatari dell'attribuzione patrimoniale. 5.1. Il motivo è infondato: l'accertamento della gratuità costituisce un apprezzamento riservato al giudice di merito, non censurabile se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici (come nel caso, in cui la Corte ha evidenziato, fra l'altro, che il doveroso mantenimento dei figli era già assicurato dalla previsione di un assegno mensile di 1.500.000 lire). 6. Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 12.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015 | |
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Da: secondavi | 15/12/2016 12:18:10 |
nooooo se leggi la ratio del 2901 capisci bene.... gli atti fraudolenti vengono dichiarati INEFFICACI NEI CONFRONTI DEL CREDITORE!! | |
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Da: secondavi | 15/12/2016 12:19:17 |
LASCIATE STARE IL 2929.... NON C'è ALCUN RIFERIMENTO ALL'ESISTENZA DI UN TITOLO ESECUTIVOOOOOOO | |
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Da: nonsoniente | 15/12/2016 12:19:34 |
ma scusate dove è scritto che caietto è minore? per me siccome la traccia nulla dice è maggiorenne | |
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Da: avvsalerno | 15/12/2016 12:19:37 |
Sono da ritenere suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie. Questo è il principio ribadito dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa Granata, con la sentenza n. 353 del 19.02.2016. Nel caso di specie, due istituti di credito agivano, ex art. 2901 c.c. (con separati giudizi poi riuniti), nei confronti di una stessa debitrice al fine di far dichiarare l'inefficacia dell'accordo di separazione consensuale, omologato e trascritto, relativamente a determinati beni immobili che con detto atto venivano trasferiti in favore della figlia minore della debitrice. A fondamento delle proprie difese, entrambe le banche asserivano che con detta operazione la comune debitrice aveva consapevolmente pregiudicato le rispettive ragioni creditorie. Si costituiva in giudizio la convenuta, oltre che il di lei coniuge e il curatore speciale della minore, eccependo l'inammissibilità dell'azione revocatoria poiché diretta avverso un provvedimento di separazione consensuale, inteso quale accordo avente efficacia meramente obbligatoria. Il Tribunale, nell'accogliere le domande di parte attrice, ha ribadito un principio oramai pacifico della giurisprudenza di legittimità ovverosia quello di ritenere suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie (cfr. Cass. Civ. 21736/2013; Cass. Civ. 11914/2008; Cass. Civ. 8516/2006; Cass. Civ. 15603/2005), trattandosi di atti dispositivi che, rivestendo la forma dell'atto pubblico ed implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, sono suscettibili di trascrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2657 c.c. Infatti, nel caso di cui si discute, l'accordo di separazione ha prodotto l'immediato effetto traslativo della proprietà dei beni immobili indicati in favore della figlia minore. A seguito di un magistrale excursus giurisprudenziale di legittimità che conferma quanto suesposto, il Giudice di merito rilevava che nel caso in disamina sussistevano sia il requisito oggettivo dell'eventus damni, che quello soggettivo della consapevolezza del pregiudizio da parte della disponente per concedere la revocatoria ai sensi dell'art.2901 c.c.. Invero, ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo, il Giudice rilevava che dagli atti di causa risultava che i crediti vantati da entrambe le parti attrici erano da considerarsi sorti in data anteriore all'atto dispositivo, e precisamente al momento della costituzione dei rapporti contrattuali scaturenti dell'obbligazione di pagamento. Con riferimento, invece, all'esistenza dell'elemento soggettivo, il Tribunale osservava che lo stesso sussisteva in re ipsa tenuto conto della complessiva e variegata esposizione debitoria della convenuta. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la prova di tale requisito può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. 29869/2008; Cass. Civ. 20813/2004; Cass. Civ. 14274/1999) oltre alla circostanza che dall'atto di disposizione compiuto, successivamente al sorgere del credito, non è necessaria che sussista l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la conoscenza ovverosia l'agevole conoscibilità, da parte del debitore stesso (cfr. Cass. Civ. 14489/2004; Cass. Civ. 7262/2000), del pregiudizio che in concreto viene arrecato alle ragioni del creditore. A nulla rileva, inoltre, l'eccezione formulata dal Curatore Speciale della minore che ha inteso considerare l'atto di disposizione in oggetto quale adempimento dell'obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice debitrice e ciò perché la detta attribuzione patrimoniale in favore della minore rappresenta non già un atto con funzione solutoria-compensativa bensì un atto a titolo gratuito ed in quanto tale non è necessaria la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo beneficiario dell'atto medesimo. Concludendo, il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, posto in essere nell'ambito della complessiva regolamentazione dell'accordo di separazione tra coniugi, rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo l'avvenuta omologa, che lascia immutata la natura negoziale della pattuizione. Gli stessi principi sono applicabili anche alla revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass. Civ. 11914/2008; Cass. Civ., 8515/2006; Cass. Civ., 15603/2005). Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale accoglieva la domanda delle attrici dichiarando l'inefficacia dell'accordo di separazione consensuale nella parte avente ad oggetto il trasferimento di determinati beni immobili e condannando i genitori-debitori-convenuti alle spese di lite. | |
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Da: secondavi | 15/12/2016 12:20:02 |
C'è UNA PRETESA CREDITORIAAAAA!! SENZA ALCUN ACCENNO AL TITOLO ESECUTIVO | |
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Da: continua | 15/12/2016 12:22:57 |
ma noi davvero nell'atto dobbiamo scrivere è creditore nei confronti di Caio di un'ingente somma di denaro??? | |
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Da: Salvatore della patria | 15/12/2016 12:26:56 |
Approfondimenti e soluzioni della questione: http://giuricivile.it/esame-avvocato-2016-atto-giudiziario-civile-azione-revocatoria-accordi-separazione-approfondimenti-giurisprudenza/ | |
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Da: franx79 | 15/12/2016 12:27:48 |
LASCIAMO STARE IL 2929 BIS NON PORTA DA NESSUNA PARTE. TOLTO QUELLO L'ATTO SEMBRA SINCERAMENTE SEMPLICISSIMO | |
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Da: fra | 15/12/2016 12:29:15 |
anche io la penso così, il 2929 bis non porta a nulla. | |
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Da: Avv | 15/12/2016 12:30:47 |
NO NO NO 2929 bis | |
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Da: secondavi | 15/12/2016 12:37:02 |
raga concordate sulla cass civ n. 1144/2015.... confermate??? | |
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Da: secondavi | 15/12/2016 12:38:37 |
quali legali di tizio- terzo- a noi non importa impugnare l'accordo di separazione, ma ciò che a noi interessa è la revoca dell'atto di trasferimento a titolo gratuito dell'immobile. SOLO QUELL'ATTO, SOLO L'INEFFICACIA DI QUELL'ATTO. CONCORDATE? | |
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Da: Lia16 ![]() | 15/12/2016 12:39:37 |
penso che siano questi i motivi su cui sviluppare l'atto 4. Il secondo motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 1322, 1333 e 1411 c.c. e art. 2901 c.c., comma 3" e ogni possibile vizio di motivazione) censura la sentenza per avere escluso che il trasferimento costituisse atto dovuto e - come tale - escluso dalla possibilità di revoca: sostengono, invece, i ricorrenti che l'impegno assunto dal N. in sede di separazione doveva essere inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo o nella fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. e ribadiscono che, in quanto atto dovuto, il trasferimento non era soggetto a revoca. 4.1. Il motivo è infondato, atteso che il trasferimento trae origine dalla libera determinazione del debitore (ed, anzi, dall'accordo di due soggetti - marito e moglie - entrambi debitori nei confronti di Capitalia) e diviene "dovuto" solo in conseguenza di un impegno assunto dal N. in costanza di esposizione debitoria nei confronti dell'attrice, di talchè l'accordo separativo, lungi dal divenire fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma 3, costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile (cfr. Cass. n. 11914/2008). lybraassociazionegiuridica.weebly.com LYBRA ASSOCIAZIONE GIURIDICO - CULTURALE 4 CORSO ORDINARIO ONLINE 2017 5. Con l'ultimo motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 769, 1322, 1333 e 1411 c.c. e art. 2901 c.c., commi 1 e 2" ed ogni possibile vizio di motivazione), i ricorrenti si dolgono del fatto che il trasferimento sia stato considerato atto a titolo gratuito, così attribuendosi "all'accordo patrimoniale intercorso fra i coniugi N. - C. in sede di separazione un intento di liberalità allo stesso sconosciuto", con la conseguenza di ritenere non necessario l'accertamento dell'elemento soggettivo della partecipatio fraudis nei destinatari dell'attribuzione patrimoniale. | |
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Da: spartacus53 | 15/12/2016 12:40:15 |
avete ragione 2929 non c'entra manca il titolo esecutivo solo 2901 | |
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Da: secondavi | 15/12/2016 12:40:42 |
ragaaaaaaaaaaaaaa aiuto!!! dubbio!!! | |
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Da: Salvatore della patria | 15/12/2016 12:41:45 |
GIURISPRUDENZA E SOLUZIONE DELLA QUESTIONE: http://giuricivile.it/esame-avvocato-2016-atto-giudiziario-civile-azione-revocatoria-accordi-separazione-approfondimenti-giurisprudenza/ | |
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Da: forte dubbio | 15/12/2016 12:42:38 |
Atto di citazione semplice o atto di citazione in revocatoria??? | |
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Da: secondavi | 15/12/2016 12:42:54 |
si tratta di un atto a titolo gratuito, a favore del figlio! il figlio continua a vivere nella casa di proprietà della madre, e che prima era abitazione coniugale. revocatoria??? o azione volta a dichiarare l'esistenza di una simulazione?? | |
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Da: spartacus53 | 15/12/2016 12:44:17 |
attenzione decreto separazione omologata è titolo esecutivo decorso termine per reclamo | |
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Da: continua | 15/12/2016 12:44:57 |
l'azione revocatoria di atto a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori istanti fosse conosciuto oltre che dal debitore â�" donante anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2901 comma 1, n. 2, c.c. Invero, si è osservato, ai sensi del n. 1 del comma 1 dell'art. 2901 c.c. nella ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza nel debitore alienante di ledere le ragioni dei creditori, laddove nella ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito si richiede altresì l' animus nocendi quale dolosa preordinazione del debitore alienante in danno dei creditori. | |
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Da: chika | 15/12/2016 12:45:46 |
la traccia dice che Caio si impegna a versare a Sempronia l'assegno per il mantenimento di Caietto... si potrebbe da ciò desumere che Caietto è minorenne??? | |
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Da: secondavi | 15/12/2016 12:46:42 |
E' pienamente ammissibile la domanda di revocatoria del trasferimento immobiliare anche se contenuto negli accordi di separazione omologati, essendo la separazione logicamente scindibile dalla stipulazione del trasferimento. Le attribuzioni fatte in tale circostanza hanno una propria "tipicità" poiché possono avvenire senza corrispettivo ma non sono qualificate come donazione. E' giudice della revocatoria che dovrà valutare l'onerosità o a gratuità del trasferimento, ed in particolare se la disposizione sia fatta a scopo "solutorio-compensativo" dei rapporti tra coniugi. | |
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Da: franx79 | 15/12/2016 12:46:45 |
Non può essere simulazione perchè non vi è prova di accordo quindi lasciamola stare. Semmai il problema è chi citare? I genitori in proprio e quali esercenti la potestà di Caietto o nomina procuratore speciale? | |
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Da: secondavi | 15/12/2016 12:49:01 |
caio e caiettooooooo entrambi da citare | |
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Da: secondavi | 15/12/2016 12:49:37 |
dall'assegno di mantenimento non se ne deduce che cadetto sia minorenne | |
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Da: continua | 15/12/2016 12:49:39 |
facciamo che secondo la mente malata di chi ha scritto la traccia.. con Caietto volesse presumere la minore età? | |
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Da: Salvatore della patria | 15/12/2016 12:49:44 |
GIURISPRUDENZA E SOLUZIONE DELLA QUESTIONE: http://giuricivile.it/esame-avvocato-2016-atto-giudiziario-civile-azione-revocatoria-accordi-separazione-approfondimenti-giurisprudenza/ | |
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Da: franx79 | 15/12/2016 12:49:48 |
Non sappiamo se Caietto sia effettivamente minorenne quindi non considerate quanto scritto prima | |
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