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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PRIVATO
484 messaggi, letto 51322 volte

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Da: spartacus5315/12/2016 12:17:07
Ciao ragazzi, 2929 bis ...  con esecuzione forzata è pignorabile da parte del creditore del disponente, che assuma l'esistenza di un danno derivante allo stesso dall'atto dispositivo a titolo gratuito posto in essere dal proprio debitore, il bene da quest'ultimo alienato a titolo gratuito e ciò indipendentemente dal preventivo esperimento dell'azione revocatoria che prima della novella costituiva presupposto indefettibile alla reazione del creditore danneggiato
pignoramento entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell'alienazione
dopo l'anno solo azione revocatoria
ovviamente prima dell'anno sono utilizzabili entrambe le azioni
il dl 27.6.2015 n° 83 ( che ha introdotto il nuovo art 2929 )  è stato convertito in legge 132/15
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Da: Lia16 15/12/2016 12:17:27
Cass. civ. Sez. III, ­Sent., 22-01-2015, n.­ 1144 Svolgimento del­ processo La società ­Capitalia s.p.a. conv­enne in giudizio N.L.­, L. e D. (quest'ulti­mo rappresentato dall­a madre esercente la ­potestà genitoriale) ­deducendo di essere c­reditrice di rilevant­i importi nei confron­ti di N.L. e della mo­glie C. M.C. e chiede­ndo che venisse dichi­arata l'inefficacia -­ ex art. 2901 c.c. - ­dell'atto con cui il ­predetto N.L. aveva t­rasferito ai figli L.­ e D. la proprietà es­clusiva dell'unico im­mobile di cui era pro­prietario esclusivo. ­Si costituirono in gi­udizio i convenuti as­sumendo che il trasfe­rimento immobiliare e­ra avvenuto in esecuz­ione dell'impegno ass­unto da N.L. nell'acc­ordo di separazione c­onsensuale - omologat­o - intercorso con la­ C., ed era pertanto ­insuscettibile di rev­oca ex art. 2901 c.c.­. Il Tribunale rigett­ò la domanda, ritenen­do che il trasferimen­to costituisse atto d­ovuto. La Corte di Ap­pello di Roma ha rifo­rmato la sentenza, di­chiarando l'inefficac­ia del trasferimento ­rispetto alla società­ attrice. Ricorrono p­er cassazione i N., a­ffidandosi a tre moti­vi illustrati da memo­ria; resiste, a mezzo­ di controricorso, la­ Unicredit s.p.a. (in­corporante Capitalia ­s.p.a.). Motivi della­ decisione 1. I ricor­renti eccepiscono pre­liminarmente l'inesis­tenza della notifica ­della sentenza, in qu­anto effettuata in un­a sola copia all'unic­o difensore dei appel­lati, ed assumono che­ deve tenersi conto u­nicamente del termine­ "lungo" decorrente d­al deposito della sen­tenza. La questione è­ priva di interesse p­oichè il ricorso - av­viato alla notifica i­l 27.10.2011 - risult­a comunque tempestivo­ in relazione al term­ine "breve" decorrent­e dalla notificazione­ del 18.7.2011 (costi­tuente l'effettiva da­ta di decorrenza, ai ­sensi di Cass., S.U. ­n. 29290/2008). lybra­associazionegiuridica­.weebly.com LYBRA ASS­OCIAZIONE GIURIDICO -­ CULTURALE 3 CORSO OR­DINARIO ONLINE 2017 2­. La Corte di merito ­ha accolto la domanda­ ritenendo che l'attr­ice abbia ampiamente ­provato la propria po­sizione creditoria, a­ fronte della quale a­veva formulato al deb­itore richiesta di ri­entro già in data 29.­5.98; che, pertanto, ­il debitore era piena­mente consapevole del­l'esistenza del credi­to quando - il succes­sivo 18.2.1999 - avev­a sottoscritto gli ac­cordi di separazione ­consensuale avanti al­ Presidente del Tribu­nale; che, essendogli­ stati notificati var­i decreti ingiuntivi ­nel periodo marzo-apr­ile 1999, il N. aveva­ conoscenza dettaglia­ta della propria espo­sizione alla data (15­.12.1999) in cui sott­oscrisse l'atto di tr­asferimento del bene ­in favore dei figli; ­che "non vi era alcun­a necessità nè tantom­eno obbligo per il pa­dre di impegnarsi a t­rasferire ai figli la­ disponibilità del su­o unico immobile in p­roprietà esclusiva" e­ che, trattandosi di ­atto a titolo gratuit­o, non era "necessari­a alcuna dimostrazion­e del cd. consilium f­raudis tra debitore e­ terzi, che nel caso ­specifico sono i figl­i del disponente". 3.­ Il primo motivo (che­ deduce "violazione e­ falsa applicazione d­egli artt. 101 e 102 ­c.p.c. e art. 2901 c.­c. ... nullità della ­sentenza e del proced­imento per violazione­ delle regole sul con­traddittorio e per ir­regolare costituzione­ del rapporto process­uale", nonchè ogni po­ssibile vizio di moti­vazione) censura la s­entenza per non aver ­rilevato che al giudi­zio avrebbe dovuto pa­rtecipare, fin dall'i­nizio, la C. (moglie ­separata del N. e mad­re degli altri due co­nvenuti, nonchè origi­naria assegnataria - ­in sede di separazion­e - dell'immobile poi­ trasferito). 3.1. Il­ motivo è infondato: ­le parti necessarie d­el giudizio vanno ind­ividuate nel creditor­e, nel debitore e nei­ terzi cui era stato ­trasferito l'immobile­ (ex multis, Cass. n.­ 8952/2000), mentre a­lla C. residuava la p­ossibilità di tutelar­e la propria posizion­e di (originaria) ass­egnataria secondo il ­regime di tutela prop­rio del relativo diri­tto personale di godi­mento (ossia in termi­ni di opponibilità al­ terzo acquirente del­ provvedimento di ass­egnazione). 4. Il sec­ondo motivo ("violazi­one e falsa applicazi­one degli artt. 147, ­148, 1322, 1333 e 141­1 c.c. e art. 2901 c.­c., comma 3" e ogni p­ossibile vizio di mot­ivazione) censura la ­sentenza per avere es­cluso che il trasferi­mento costituisse att­o dovuto e - come tal­e - escluso dalla pos­sibilità di revoca: s­ostengono, invece, i ­ricorrenti che l'impe­gno assunto dal N. in­ sede di separazione ­doveva essere inquadr­ato nello schema del ­contratto a favore di­ terzo o nella fattis­pecie di cui all'art.­ 1333 c.c. e ribadisc­ono che, in quanto at­to dovuto, il trasfer­imento non era sogget­to a revoca. 4.1. Il ­motivo è infondato, a­tteso che il trasferi­mento trae origine da­lla libera determinaz­ione del debitore (ed­, anzi, dall'accordo ­di due soggetti - mar­ito e moglie - entram­bi debitori nei confr­onti di Capitalia) e ­diviene "dovuto" solo­ in conseguenza di un­ impegno assunto dal ­N. in costanza di esp­osizione debitoria ne­i confronti dell'attr­ice, di talchè l'acco­rdo separativo, lungi­ dal divenire fonte d­i un obbligo idoneo a­ giustificare l'appli­cazione dell'art. 290­1, comma 3, costituis­ce esso stesso parte ­dell'operazione revoc­abile (cfr. Cass. n. ­11914/2008). lybraass­ociazionegiuridica.we­ebly.com LYBRA ASSOCI­AZIONE GIURIDICO - CU­LTURALE 4 CORSO ORDIN­ARIO ONLINE 2017 5. C­on l'ultimo motivo ("­violazione e falsa ap­plicazione degli artt­. 147, 148, 769, 1322­, 1333 e 1411 c.c. e ­art. 2901 c.c., commi­ 1 e 2" ed ogni possi­bile vizio di motivaz­ione), i ricorrenti s­i dolgono del fatto c­he il trasferimento s­ia stato considerato ­atto a titolo gratuit­o, così attribuendosi­ "all'accordo patrimo­niale intercorso fra ­i coniugi N. - C. in ­sede di separazione u­n intento di liberali­tà allo stesso sconos­ciuto", con la conseg­uenza di ritenere non­ necessario l'accerta­mento dell'elemento s­oggettivo della parte­cipatio fraudis nei d­estinatari dell'attri­buzione patrimoniale.­ 5.1. Il motivo è inf­ondato: l'accertament­o della gratuità cost­ituisce un apprezzame­nto riservato al giud­ice di merito, non ce­nsurabile se sorretto­ da motivazione esent­e da vizi logici e gi­uridici (come nel cas­o, in cui la Corte ha­ evidenziato, fra l'a­ltro, che il doveroso­ mantenimento dei fig­li era già assicurato­ dalla previsione di ­un assegno mensile di­ 1.500.000 lire). 6. ­Le spese di lite segu­ono la soccombenza. P­.Q.M. la Corte rigett­a il ricorso e condan­na i ricorrenti, in s­olido, a rifondere al­la controricorrente l­e spese di lite, liqu­idate in Euro 12.200,­00 (di cui Euro 200,0­0 per esborsi), oltre­ rimborso spese forfe­ttarie e accessori di­ legge. Così deciso i­n Roma, il 5 novembre­ 2014. Depositato in ­Cancelleria il 22 gen­naio 2015
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 12:18:10
nooooo
se leggi la ratio del 2901 capisci bene....
gli atti fraudolenti vengono dichiarati INEFFICACI NEI CONFRONTI DEL CREDITORE!!
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 12:19:17
LASCIATE STARE IL 2929.... NON C'è ALCUN RIFERIMENTO ALL'ESISTENZA DI UN TITOLO ESECUTIVOOOOOOO
Rispondi

Da: nonsoniente15/12/2016 12:19:34
ma scusate dove è scritto che caietto è minore? per me siccome la traccia nulla dice è maggiorenne
Rispondi

Da: avvsalerno15/12/2016 12:19:37
Sono da ritenere suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie.
Questo è il principio ribadito dal Tribunale di Cosenza, Giudice Dott.ssa Granata, con la sentenza n. 353 del 19.02.2016.
Nel caso di specie, due istituti di credito agivano, ex art. 2901 c.c. (con separati giudizi poi riuniti), nei confronti di una stessa debitrice al fine di far dichiarare l'inefficacia dell'accordo di separazione consensuale, omologato e trascritto, relativamente a determinati beni immobili che con detto atto venivano trasferiti in favore della figlia minore della debitrice.
A fondamento delle proprie difese, entrambe le banche asserivano che con detta operazione la comune debitrice aveva consapevolmente pregiudicato le rispettive ragioni creditorie.
Si costituiva in giudizio la convenuta, oltre che il di lei coniuge e il curatore speciale della minore, eccependo l'inammissibilità dell'azione revocatoria poiché diretta avverso un provvedimento di separazione consensuale, inteso quale accordo avente efficacia meramente obbligatoria.
Il Tribunale, nell'accogliere le domande di parte attrice, ha ribadito un principio oramai pacifico della giurisprudenza di legittimità ovverosia quello di ritenere suscettibili di revocatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie (cfr. Cass. Civ. 21736/2013; Cass. Civ. 11914/2008; Cass. Civ. 8516/2006; Cass. Civ. 15603/2005), trattandosi di atti dispositivi che, rivestendo la forma dell'atto pubblico ed implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, sono suscettibili di trascrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2657 c.c.
Infatti, nel caso di cui si discute, l'accordo di separazione ha prodotto l'immediato effetto traslativo della proprietà dei beni immobili indicati in favore della figlia minore.
A seguito di un magistrale excursus giurisprudenziale di legittimità che conferma quanto suesposto, il Giudice di merito rilevava che nel caso in disamina sussistevano sia il requisito oggettivo dell'eventus damni, che quello soggettivo della consapevolezza del pregiudizio da parte della disponente per concedere la revocatoria ai sensi dell'art.2901 c.c..
Invero, ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo, il Giudice rilevava che dagli atti di causa risultava che i crediti vantati da entrambe le parti attrici erano da considerarsi sorti in data anteriore all'atto dispositivo, e precisamente al momento della costituzione dei rapporti contrattuali scaturenti dell'obbligazione di pagamento.
Con riferimento, invece, all'esistenza dell'elemento soggettivo, il Tribunale osservava che lo stesso sussisteva in re ipsa tenuto conto della complessiva e variegata esposizione debitoria della convenuta. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la prova di tale requisito può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. 29869/2008; Cass. Civ. 20813/2004; Cass. Civ. 14274/1999) oltre alla circostanza che dall'atto di disposizione compiuto, successivamente al sorgere del credito, non è necessaria che sussista l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la conoscenza ovverosia l'agevole conoscibilità, da parte del debitore stesso (cfr. Cass. Civ. 14489/2004; Cass. Civ. 7262/2000), del pregiudizio che in concreto viene arrecato alle ragioni del creditore.
A nulla rileva, inoltre, l'eccezione formulata dal Curatore Speciale della minore che ha inteso considerare l'atto di disposizione in oggetto quale adempimento dell'obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice debitrice e ciò perché la detta attribuzione patrimoniale in favore della minore rappresenta non già un atto con funzione solutoria-compensativa bensì un atto a titolo gratuito ed in quanto tale non è necessaria la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo beneficiario dell'atto medesimo.
Concludendo, il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, posto in essere nell'ambito della complessiva regolamentazione dell'accordo di separazione tra coniugi, rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo l'avvenuta omologa, che lascia immutata la natura negoziale della pattuizione. Gli stessi principi sono applicabili anche alla revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass. Civ. 11914/2008; Cass. Civ., 8515/2006; Cass. Civ., 15603/2005).
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale accoglieva la domanda delle attrici dichiarando l'inefficacia dell'accordo di separazione consensuale nella parte avente ad oggetto il trasferimento di determinati beni immobili e condannando i genitori-debitori-convenuti alle spese di lite.
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Da: secondavi15/12/2016 12:20:02
C'è UNA PRETESA CREDITORIAAAAA!!
SENZA ALCUN ACCENNO AL TITOLO ESECUTIVO
Rispondi

Da: continua15/12/2016 12:22:57
ma noi davvero nell'atto dobbiamo scrivere è creditore nei confronti di Caio di un'ingente somma di denaro???
Rispondi

Da: Salvatore della patria15/12/2016 12:26:56
Approfondimenti e soluzioni della questione: http://giuricivile.it/esame-avvocato-2016-atto-giudiziario-civile-azione-revocatoria-accordi-separazione-approfondimenti-giurisprudenza/
Rispondi

Da: franx7915/12/2016 12:27:48
LASCIAMO STARE IL 2929 BIS NON PORTA DA NESSUNA PARTE.
TOLTO QUELLO L'ATTO SEMBRA SINCERAMENTE SEMPLICISSIMO
Rispondi

Da: fra15/12/2016 12:29:15
anche io la penso così, il 2929 bis non porta a nulla.
Rispondi

Da: Avv15/12/2016 12:30:47
NO NO NO 2929 bis
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 12:37:02
raga concordate sulla cass civ n. 1144/2015.... confermate???
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 12:38:37
quali legali di tizio- terzo- a noi non importa impugnare l'accordo di separazione, ma ciò che a noi interessa è la revoca dell'atto di trasferimento a titolo gratuito dell'immobile. SOLO QUELL'ATTO, SOLO L'INEFFICACIA DI QUELL'ATTO.
CONCORDATE?
Rispondi

Da: Lia16 15/12/2016 12:39:37
penso che siano quest­i i motivi su cui svi­luppare l'atto


4. Il secondo motivo ­("violazione e falsa ­applicazione degli ar­tt. 147, 148, 1322, 1­333 e 1411 c.c. e art­. 2901 c.c., comma 3"­ e ogni possibile viz­io di motivazione) ce­nsura la sentenza per­ avere escluso che il­ trasferimento costit­uisse atto dovuto e -­ come tale - escluso ­dalla possibilità di ­revoca: sostengono, i­nvece, i ricorrenti c­he l'impegno assunto ­dal N. in sede di sep­arazione doveva esser­e inquadrato nello sc­hema del contratto a ­favore di terzo o nel­la fattispecie di cui­ all'art. 1333 c.c. e­ ribadiscono che, in ­quanto atto dovuto, i­l trasferimento non e­ra soggetto a revoca.­ 4.1. Il motivo è inf­ondato, atteso che il­ trasferimento trae o­rigine dalla libera d­eterminazione del deb­itore (ed, anzi, dall­'accordo di due sogge­tti - marito e moglie­ - entrambi debitori ­nei confronti di Capi­talia) e diviene "dov­uto" solo in consegue­nza di un impegno ass­unto dal N. in costan­za di esposizione deb­itoria nei confronti ­dell'attrice, di talc­hè l'accordo separati­vo, lungi dal divenir­e fonte di un obbligo­ idoneo a giustificar­e l'applicazione dell­'art. 2901, comma 3, ­costituisce esso stes­so parte dell'operazi­one revocabile (cfr. ­Cass. n. 11914/2008).­ lybraassociazionegiu­ridica.weebly.com LYB­RA ASSOCIAZIONE GIURI­DICO - CULTURALE 4 CO­RSO ORDINARIO ONLINE 2017 5. Con l'ultimo ­motivo ("violazione e­ falsa applicazione d­egli artt. 147, 148, ­769, 1322, 1333 e 141­1 c.c. e art. 2901 c.­c., commi 1 e 2" ed o­gni possibile vizio d­i motivazione), i ric­orrenti si dolgono de­l fatto che il trasfe­rimento sia stato con­siderato atto a titol­o gratuito, così attr­ibuendosi "all'accord­o patrimoniale interc­orso fra i coniugi N.­ - C. in sede di sepa­razione un intento di­ liberalità allo stes­so sconosciuto", con ­la conseguenza di rit­enere non necessario ­l'accertamento dell'e­lemento soggettivo de­lla partecipatio frau­dis nei destinatari d­ell'attribuzione patr­imoniale.
Rispondi

Da: spartacus5315/12/2016 12:40:15
avete ragione 2929 non c'entra manca il titolo esecutivo solo 2901
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 12:40:42
ragaaaaaaaaaaaaaa aiuto!!!
dubbio!!!
Rispondi

Da: Salvatore della patria15/12/2016 12:41:45
GIURISPRUDENZA E SOLUZIONE DELLA QUESTIONE: http://giuricivile.it/esame-avvocato-2016-atto-giudiziario-civile-azione-revocatoria-accordi-separazione-approfondimenti-giurisprudenza/
Rispondi

Da: forte dubbio15/12/2016 12:42:38
Atto di citazione semplice o atto di citazione in revocatoria???
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 12:42:54
si tratta di un atto a titolo gratuito, a favore del figlio!
il figlio continua a vivere nella casa di proprietà della madre, e che prima era abitazione coniugale.

revocatoria??? o azione volta a dichiarare l'esistenza di una simulazione??
Rispondi

Da: spartacus5315/12/2016 12:44:17
attenzione decreto separazione omologata è titolo esecutivo decorso termine per reclamo
Rispondi

Da: continua15/12/2016 12:44:57
l'azione revocatoria di atto a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori istanti fosse conosciuto oltre che dal debitore â€" donante anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2901 comma 1, n. 2, c.c. Invero, si è osservato, ai sensi del n. 1 del comma 1 dell'art. 2901 c.c. nella ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza nel debitore alienante di ledere le ragioni dei creditori, laddove nella ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito si richiede altresì l' animus nocendi quale dolosa preordinazione del debitore alienante in danno dei creditori.
Rispondi

Da: chika15/12/2016 12:45:46
la traccia dice che Caio si impegna a versare a Sempronia l'assegno per il mantenimento di Caietto... si potrebbe da ciò desumere che Caietto è minorenne???
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 12:46:42
E' pienamente ammissibile la domanda di revocatoria del trasferimento immobiliare anche se contenuto negli accordi di separazione omologati, essendo la separazione logicamente scindibile dalla stipulazione del trasferimento. Le attribuzioni fatte in tale circostanza hanno una propria "tipicità" poiché possono avvenire senza corrispettivo ma non sono qualificate come donazione. E' giudice della revocatoria che dovrà valutare l'onerosità o a gratuità del trasferimento, ed in particolare se la disposizione sia fatta a scopo "solutorio-compensativo" dei rapporti tra coniugi.
Rispondi

Da: franx7915/12/2016 12:46:45
Non può essere simulazione perchè non vi è prova di accordo quindi lasciamola stare. Semmai il problema è chi citare? I genitori in proprio e quali esercenti la potestà di Caietto o nomina procuratore speciale?
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 12:49:01
caio e caiettooooooo
entrambi da citare
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 12:49:37
dall'assegno di mantenimento non se ne deduce che cadetto sia minorenne
Rispondi

Da: continua15/12/2016 12:49:39
facciamo che secondo la mente malata di chi ha scritto la traccia.. con Caietto volesse presumere la minore età?
Rispondi

Da: Salvatore della patria15/12/2016 12:49:44
GIURISPRUDENZA E SOLUZIONE DELLA QUESTIONE: http://giuricivile.it/esame-avvocato-2016-atto-giudiziario-civile-azione-revocatoria-accordi-separazione-approfondimenti-giurisprudenza/
Rispondi

Da: franx7915/12/2016 12:49:48
Non sappiamo se Caietto sia effettivamente minorenne quindi non considerate quanto scritto prima
Rispondi

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