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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PRIVATO
484 messaggi, letto 51402 volte
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Da: Avv. Partenopeo ![]() | 16/12/2016 09:20:44 |
Il web è padre della polemica, questo ormai è un dato di fatto. Quello che accade a Napoli accade anche in altre Corti d'Appello. Potrei raccontarvi della mia esperienza al concorso in magistratura di quest'anno quando all'ingresso della fiera di Roma ti controllavano anche nei panini... e di come magicamente in aula, nonostante gli ingressi blindati e la schermatura, siano squillati i cellulari di alcuni candidati durante lo svolgimento della prova. Oppure devo parlarvi del tema già svolto trovato nel bagno il 3 giorno che ha richiesto l'esigenza di cambiare la traccia all'ultimo secondo ? Non esiste Nord e Sud, siamo italiani e questo accade in Italia! Detto questo in bocca al lupo a tutti i partecipanti italiani... incrociamo le dita per voi cari colleghi | |
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Da: keepcalm&goodluck | 16/12/2016 10:50:47 |
Grande mister maxx che riporto fedelmente!! "Volevo fare un sincero in bocca al lupo agli esaminati, senza frasi fatte. Questo esame assurdo, ingiusto e traumatizzante, quando si supera resta in una parte di noi ed il pensiero di averlo superato ci rende un pò orgogliosi. Tutto qui. Decideranno i percorsi della vita, nel proseguio, se ve lo siete meritato e se questa sarà realmente la nostra strada. Il mio più sincero sostegno va, soprattutto, a chi non lo passerà, ma sogna di diventare avvocato. Ce la farete, come tutti, prima o dopo il momento arriva." E adesso, buone feste a tutti! | |
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Da: Napoletana dentro e fuori ![]() | 16/12/2016 13:58:29 |
Un invito a tutti i lombardi di sto ca**o: ascoltate il tg e vergognatevi!!! LADRI! Giudicate e non guardate in casa vostra lo schifo che succede! | |
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Da: CORRETTORE | 16/12/2016 17:09:26 |
Caietto era maggiorenne (anche se non economicamente autosufficiente) in quanto: non risulta sia stato "affidato" ai genitori, (si poteva forzare e dichiarare nelle premesse di fatto della citazione che fosse minorenne). Viene in rilievo solo la revocatoria ex art. 2901 c.c.. E' da escludere l'ipotesi di cui all'art. 2929 bis perché il creditore non ha titolo esecutivo. E' da escludere l'azione di simulazione relativa (vendita dissimulante donazione) giacché nella traccia non si specifica che sia stata posta in essere una vendita senza pagamento di prezzo. Si chiede la revoca del solo atto traslativo della proprietà (e non degli accordi di separazione, che pure devono essere esaminati dal giudice per valutare il carattere oneroso o gratuito del negozio). L'atto costituisce pregiudizio (eventus damini) rilevante ex art. 2901 c.c. in quanto senza corrispettivo ed anche perché, per la cassazione, il pregiudizio è integrato quando l'atto renda più incerta o difficile la futura esecuzione forzata. Si tratta di atto a titolo gratuito (in quanto senza corrispettivo e considerato che il mantenimento era già garantito dall'assegno mensile). Tale atto gratuito è posteriore al sorgere del credito. Pertanto l'elemento psicologico è la semplice conoscenza del pregiudizio in capo al solo debitore Caio. Caio è consapevole del pregiudizio perché sa di essersi spogliato dell'unico bene immobile senza corrispettivo ed ovviamente conosce i suoi debiti pregressi. la relata di notifica andava inserita solo se predisposta per il PCT o postale, in caso contrario essa è atto dell'Ufficiale Giudiziario. Tant' è | |
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Da: a''sera c''a facimm | 16/12/2016 19:12:30 |
Chiedo scusa se intervengo o nelle vostre discussioni geopolitiche e meschine. Avrei voluto leggere nei forum delle sentenze e non dei commenti vergognosi ed attacchi tra nord e sud italia, ma che gusto ci trovate? Addirittura colpevolizzate chi faceva l'esame e secondo voi scopiazzava. Ho parlato con degli amici che l'hanno fatto e vi assicuro che non è stato facile per loro, anche scrivere il parere e l'atto è stato difficile anche per le condizioni umane in cui esso è stato fatto. Spero che l'anno prossimo certi personaggi che offendevano la città di Napoli non partecipino alle discussioni su tale forum, non hanno capito nulla, anzi qualcuno direbbe una beneamata mazza. | |
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Da: cattivissimo me ![]() | 16/12/2016 22:56:58 |
Non si è sciolto il sangue, cari aspiranti colleghi partenopei! Non è un bel segno. Bruttissimo direi. Che il vostro patrono abbia deciso di fare giustizia? San Genna' castigali tu!!! | |
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Da: buddace80 ![]() | 17/12/2016 11:53:09 |
Orario di uscita a messina?? | |
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Da: Anggy ![]() ![]() | 17/12/2016 18:11:36 |
Scusate ma avete fatto una citazione revocatoria 2901cc o 2926bis c.c....nella traccia c'erano delle date ben precise 2015 e 2016 ..credo che l'istituto da trattare era la revocatoria semplificata..giusto??? Potete risp qualcuno ..grazie | |
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Da: niko71 ![]() | 17/12/2016 19:56:00 |
Cari Colleghi, personalmente ho sostenuto l'esame a Reggio Calabria e di semplice proprio non ci ho trovato nulla! Anzi! Nonostante i controlli serrati, la vigilanza (tutta): degli assoluti Signori. L'unico neo: un Ispettore inviato dal Ministero di Grazia e Giustizia che giocava a guardie e ladri nelle aule. C'era poco da giocare. I cellulari erano Off. | |
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Da: niko71 ![]() | 17/12/2016 19:57:20 |
x Anggy Si, revocatoria semplificata (ex art. 2901 c.c.). | |
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Da: Anggy ![]() ![]() | 17/12/2016 22:14:36 |
Scusami art.2926 bis c.c ? | |
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Da: massi63 ![]() | 18/12/2016 11:25:01 |
x Anggy Personalmente on ho voluto considerare il 2926 bis. Si rischiava (a mio parere) di andare fuori tema. Ho trattato le fattispecie della revocatoria, facendo poi menzione all'art. 2740 c.c. in quanto tale art. è stato oggetto di considerazione in una massima giurisprudenziale (Suprema Corte), e poi sono entrato nel merito della tutela del creditore rispetto agli atti dispositivi del proprio patrimonio (art. 2910). | |
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Da: niko71 ![]() | 18/12/2016 11:35:56 |
x Anggy Anch'io sono in linea con quanto espresso da massi63: artt. 2740 e 2910 c.c., Cass. 15603/05 e Cass. 1144/2015. | |
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Da: blink | 18/12/2016 11:36:55 |
Ciao a tutti, chiedo solo un parere: 1) nel caso si consideri Caietto minorenne (era ok anche maggiorenne): voi come avete citato? Io ho citato Caio e poi Sempronia quale esercente la potestà genitoriale su Caietto. 2) Nelle conclusioni ho messo: accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art 2901 c.c., dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo di Caio a favore di Caietto nei confronti di Tizio e, conseguentemente, ordinare al competente conservatore del catasto immobiliare la trascrizione della domanda giudiziale. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. Grazie a chi vorrà rispondere! | |
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Da: niko71 ![]() | 18/12/2016 12:02:58 |
x blink io ho riportato: Caio, nato a................ ecc. ecc. in proprio e nella qualità di tutore di Caietto, minore, e Sempronia, nata a....... ecc. ecc., in proprio e nella qualità di tutrice del figlio Caietto, minore, a comparire dinanzi al Tribunale di....... In definitiva ho chiesto la revocatoria - visti i presupposti dell'art. 1901 c.c. - dell'atto di trasferimento dell'immobile, con richiesta di voler ritenere inefficace, nei confronti dell'attore, l'atto di disposizione del bene. | |
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Da: niko71 ![]() | 18/12/2016 12:04:22 |
... pardon... Art. 2901 c.c. :-) | |
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Da: Anggy ![]() ![]() | 18/12/2016 13:21:33 |
Colleghi io mi auguro che sia così..però il dubbio che mi è sorto è : perché il Ministero avrebbe assegnato una traccia di diritto penale difficile e ostica ( perché lo era!!!) dove veniva chiesto al candidato di trattare istituti penali che hanno subito modifiche ( cumulo di circostanze aggravanti..recidiva non più obbligatoria a seguito di modifica nel 2015.ecc...ecc..) e non avrebbe dovuto fare lo stesso con la traccia di diritto privato? ...in fondo anche la revoc semplificata è stata introdotta a giugno 2015..mahh non capisco perché questa disparità di trattamento tra difficoltà dell'atto di appello e in confronto una citazione più semplice ...!!.mahhh ..che vi posso dire ..speriamo bene x tutti ...b domenica | |
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Da: niko71 ![]() | 18/12/2016 15:34:34 |
Concordo con te Anggy! Le tracce erano intrise di difficoltà e nozioni "ingannevoli"... Speriamo bene per tutti! | |
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Da: rubino87 ![]() | 18/12/2016 19:17:01 |
Buonasera a tutti. Una domanda: se uno nell'atto, per menzionare l'omologa, ha scritto sentenza invece che decreto è un errore grave? Posto che, ad ogni modo, la traccia non parlava esplicitamente di separazione consensuale ma coniugale, pur facendo riferimento all'omologazione...Grazie | |
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Da: Anggy ![]() ![]() | 18/12/2016 20:48:01 |
No tranquillo non hai sbagliato ..o dici decreto di omologa o semplicemente omologa non è sbagliato..😆😉 | |
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Da: Anggy ![]() ![]() | 18/12/2016 20:49:20 |
No tranquillo non hai sbagliato ..o dici decreto di omologa o semplicemente omologa non è sbagliato..😆😉 .e anche se hai detto sentenza non hai sbagliato..! | |
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Da: niko71 ![]() | 18/12/2016 23:50:59 |
x rubino87 Diciamo che tecnicamente, se trattasi di separazione consensuale, sarebbe più appropriato utilizzare la definizione "decreto di omologa", con la cui terminologia si identifica l'attività del Giudice finalizzata alla mera valutazione della legittimità, a riguardo degli accordi preliminarmente raggiunti dai coniugi. La procedura di separazione giudiziale, invece, si determina con una "sentenza", ovvero quando la procedura è fondamentalmente caratterizzata da un "non" accordo dei coniugi (in pratica: sono uno contro l'altro). In ambito più pratico, si utilizza anche definire tale fattispecie così come ti è stato indicato da Anggy. | |
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Da: rubino87 ![]() | 19/12/2016 16:28:05 |
Grazie per le risposte. Vorrei capire se la traccia dava per scontato che si trattasse di separazione consensuale oppure ci sono dei margini per ipotizzare anche una giudiziale, nonostante l'indicazione terminologica dell'accordo omologato....voi cosa ne pensate? | |
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Da: lukekiss ![]() | 19/12/2016 19:07:43 |
Era errore citare solo Caio? | |
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Da: per Lukekiss | 20/12/2016 13:08:44 |
errore molto grave. Non avrebbe senso la revocatoria | |
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Da: lazor | 20/12/2016 18:57:22 |
Secondo voi sè grave le conclusioni così formulate "accertati i presupposti 2901 c.c., dichiarare inefficiace l'atto... e, conseguentemente, ordinare al competente conservatore del catasto immobiliare la trascrizione della domanda giudiziale"? Grazie mille | |
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Da: Gipsyyyyyy ![]() | 21/12/2016 03:00:16 |
Scusa sai se qualcuno nel compito ha scritto, sbagliando, 500 e non 5000? | |
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Da: Gipsyyyyyy ![]() | 21/12/2016 03:09:20 |
Per quelli di pz..nel compito quanti di voi hanno scritto, sbagliando, l'importo di 500 e non di 5000? URGENTEEE | |
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Da: Gipsyyyyyy ![]() | 21/12/2016 03:11:04 |
A pz avete corretto 5000 con 500???? | |
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Da: vf | 23/12/2016 00:48:32 |
gfff | |
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