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15 dicembre 2016: Atto giudiziario PRIVATO
484 messaggi, letto 51322 volte

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Da: aiutino15/12/2016 14:34:27

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:35:25
AIUTINO, SI DISCUTE.
SI RAGIONA INSIEME
E OGNUNO PROPONE IL PROPRIO PENSIERO.....
Rispondi

Da: Verde-9 15/12/2016 14:38:34
Considerando che la traccia su questo punto è fatta MALE, secondo me possono essere considerate giuste entrambe le soluzioni.
Rispondi

Da: maancheno15/12/2016 14:38:54
siamo d'accordo sul fatto che la responsabilità genitoriale sia di entrambi i coniugi?
Rispondi

Da: roma7615/12/2016 14:43:36
infatti si ragiona insieme... secondo me non è sbagliato citare Caio e Caietto, io però credo che Caietto sia minore e quindi cito Sempronia in qualità
Rispondi

Da: continua15/12/2016 14:44:46
nel dubbio.. si possono postare entrambe le relate??
Rispondi

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Da: bausciaraus15/12/2016 14:45:14
secondo me entrambe le citazioni sono valide
OveCaietto fosse maggiorenne non economicamente sufficiente potrebbe interevenire un accordo sull'abitazione e il mantenimento da dare alla madre a nulla rilevando la sola maggiore età
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:46:35
NOOOOO PERCHè PAGHERESTI LE SPESE DI LITE NEI CONFRONTI DI SEMPRONIA, PER AVERLA CITATA INUTILMENTE IN GIUDIZIO
Rispondi

Da: revocatoria15/12/2016 14:48:14
citare solo caio
Rispondi

Da: Kaharoth15/12/2016 14:48:45
A nessuno è sorto il dubbio che si tratti del 2929 bis?
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:48:53
SEEEEE ADDIRITTURA SOLO CAIO
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:49:11
NO KAHAROTH
Rispondi

Da: roma7615/12/2016 14:49:55
argomento già affrontato e superato, non è 2929 bis
Rispondi

Da: franx7915/12/2016 14:50:09
Kaharoth si alle 11 ma è stato escluso per assenza del titolo esecutivo
Rispondi

Da: roma7615/12/2016 14:51:21
a tizio poco importa della separazione, gli interessa il trasferimento dell'immobile
Rispondi

Da: maancheno15/12/2016 14:51:54
Nel caso Caietto fosse minore non si dovrebbe citare 1) caio in proprio e nella qualità 2) Sempronia nella qualità
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:53:29
A QUANTO PARE I COMMISSARI DICONO CHE CAIETTO NON SIA MINORENNE E STANNO CONSIGLIANDO DI CITARE CAIO E CAIETTO
Rispondi

Da: cippalippa1015/12/2016 14:55:29
ma scusate se caietto non è minorenne il padre l'assegno per il figlio lo dava al figlio non alla madre
Rispondi

Da: roma7615/12/2016 14:55:40
non ricordarmi l'età....
Rispondi

Da: secondavi15/12/2016 14:57:26
raga io ho inviato
che DIO ce la mandi buona!
Rispondi

Da: Alala15/12/2016 15:02:24
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13/05/2008 n° 11914
Revocatoria - accordi tra coniugi - impugnazione accordo - sufficienza - precisazioni [art. 2901 c.c.]

È suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata.

La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione.

La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare.
Rispondi

Da: Esame98015/12/2016 15:03:39
Bisogna citare anche il curatore?
Rispondi

Da: Sentax15/12/2016 15:04:31
Gli accordi in famiglia non fermano la revocatoria. Il
creditore, infatti, può ottenere la revoca del contratto con cui
un coniuge trasferisce all'altro un immobile in esecuzione degli
obblighi assunti in sede di separazione.
Per escludere che l'azione revocatoria vada a buon fine i
coniugi devono dimostrare che l'accordo di separazione ha un
contenuto più articolato del solo trasferimento immobiliare che
esclude qualsiasi pregiudizio per il creditore.
In questo contesto, quindi, è compito del giudice esaminare non
solo il negozio di cessione, ma anche tutti gli accordi di
separazione, benché non impugnati dal creditore ed estranei alla
causa.
Seguendo questi principi, la Corte di Cassazione, con la
sentenza 11914/08, ha accolto il ricorso di un creditore nei
confronti di due coniugi.
Il ricorrente si era rivolto al Tribunale chiedendo la revoca
dell'atto di trasferimento dal marito alla moglie della metà
dell'immobile perché riduceva il patrimonio del proprio debitore
pregiudicando il proprio credito.
I coniugi si sono opposti sostenendo che la cessione era
avvenuta in esecuzione degli obblighi di mantenimento assunti dal
marito nei confronti della moglie con il verbale di separazione
regolarmente omologato dal Tribunale.
In sostanza, secondo i resistenti, si trattava dell'adempimento
di un debito scaduto, come tale non revocabile in base a quanto
stabilito dall'art.2901, co.3, del C.C..
Il Tribunale ha accolto la domanda del creditore dichiarando
inefficace il trasferimento dell'immobile con la motivazione che
l'omologazione della separazione è priva degli effetti del
giudicato e che la cessione era avvenuta a titolo gratuito per cui
non occorreva provare l'esistenza di un accordo volto a frodare il
creditore.
Le cose son però cambiate in appello dove i giudici hanno
riformato la decisione affermando che l'atto notarile di
trasferimento costituiva solo un adempimento dell'obbligo assunto
dal marito in sede di separazione, come tale non revocabile, e
che, inoltre, il creditore avrebbe dovuto impugnare non solo il
negozio ma anche gli accordi di separazione.
La questione è così giunta in Cassazione dove i giudici hanno
nuovamente ribaltato il verdetto.
In particolare, la Corte ha affermato che la finalità perseguita
dai coniugi in sede di separazione è stata attuata mediante due
atti diversi.
Il primo, l'accordo di separazione, ha effetti obbligatori e il
secondo. L'atto notarile, con effetti reali.
A001346, 2
La questione assume, pertanto, i >,
con la conseguenza che il giudice ha il potere di conoscere
>.
È anche vero che gli accordi di separazione potrebbero avere un
contenuto più ampio e articolato di quello che si è tradotto nel
trasferimento immobiliare e quindi non essere considerati atti a
titolo gratuito.
In questo caso, però, spetta ai coniugi fornire la prova che
sussistono i presupposti per escludere la revoca dell'atto di
trasferimento.
Sarà, invece, compito del giudice di rinvio verificare la
configurabilità di un pregiudizio per il creditore in funzione
anche della gratuità od onerosità del trasferimento tra i coniugi.
Rispondi

Da: civilenelcuore15/12/2016 15:06:01
Io citerei solo Caio
Rispondi

Da: Alala15/12/2016 15:06:59
Di seguito la succitata sentenza per esteso







SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 27 marzo - 13 maggio 2008, n. 11914

(Presidente Mazza - Relatore Lanzillo)

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 5.12.2000 V. F. ha convenuto davanti al Tribunale di Torino - Sez. distaccata di Ciriè - i coniugi G. T. e A. R., chiedendo la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto di trasferimento dall'uno all'altra della quota del 50% di un immobile, di cui al rogito notarile 15.4.1997.

I convenuti hanno resistito alla domanda, deducendo che il trasferimento era avvenuto in esecuzione degli obblighi di mantenimento assunti dal marito nei confronti della moglie, con verbale di separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Torino il 10.3.1997. Trattavasi, pertanto, di adempimento di un debito scaduto, non revocabile ai sensi dell'art. 2901, comma 3, cod. civ..

Con sentenza 23 settembre 2002 n. 82 il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria, dichiarando inefficace il trasferimento immobiliare, con la motivazione che il provvedimento di omologazione della separazione consensuale non preclude la revocabilità dell'atto, essendo privo degli effetti del giudicato, e che l'atto di trasferimento, non essendo avvenuto a titolo oneroso, non richiedeva la prova della partecipazione dell'acquirente al consilium fraudis.

La R. ha proposto appello, ribadendo che il trasferimento costituiva atto dovuto e negando, in subordine, che ricorressero i presupposti per la revoca, ed in particolare il pregiudizio per le ragioni del creditore, considerato che l'immobile trasferito era gravato da mutuo ipotecario, il cui importo superava il valore della quota di comproprietà dell'immobile, mutuo che l'acquirente si era accollata.

Nel contraddittorio con il F., che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, e con il T., che ha proposto appello incidentale fondato sulle stesse ragioni dedotte dalla moglie, la Corte di appello di Torino, con sentenza 7-26 novembre 2003 n. 1521, notificata il 9 marzo 2004 - in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Torino - ha respinto la domanda di revoca, compensando fra le parti le spese dell'intero giudizio.

Con atto notificato il 7 maggio 2004, V. F. propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Resiste la R. con controricorso.

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello di Torino ha motivato la sua decisione con il fatto che il F. ha proposto l'azione revocatoria solo nei confronti del rogito di trasferimento immobiliare intercorso fra i coniugi il 15.4.1997; che detto rogito menziona come causa del trasferimento gli accordi intercorsi fra i coniugi in sede di separazione consensuale omologata e che pertanto costituisce mero adempimento dell'obbligo assunto dal marito nel predetto verbale. In quanto tale, non è soggetto a revoca, per espressa disposizione dell'art. 2901, comma 3, cod. civ.. Ha soggiunto che l'azione revocatoria avrebbe dovuto essere proposta nei confronti degli accordi di cui al verbale di separazione.

2.- Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 2901 cod. civ. ed illogica o contraddittoria motivazione in relazione agli art. 156 e 158 cod. civ., il F. rileva che la sentenza impugnata ha trascurato di considerare che sono suscettibili di revoca solo gli atti di disposizione del patrimonio, tali da incidere negativamente sulla sfera patrimoniale del debitore; non gli accordi aventi efficacia meramente obbligatoria; e che, analogamente a quanto la giurisprudenza afferma in tema di contratto preliminare e contratto definitivo, la domanda di revoca va proposta contro il contratto definitivo, quale è da considerare, nella specie, l'atto di trasferimento immobiliare. In ogni caso, dalle dichiarazioni rese dai due coniugi, ed in particolare dalla moglie, negli atti difensivi del giudizio di primo grado e nel corso dell'interrogatorio libero, l'obbligo di mantenimento della moglie da parte del marito era da ritenere insussistente.

3.- Il ricorso è fondato.

È indubbio che, nella specie, la finalità perseguita dai coniugi in sede di separazione è stata attuata mediante due atti diversi: l'accordo di separazione, avente effetti meramente obbligatori, quanto al trasferimento della proprietà dell'immobile in adempimento degli obblighi di mantenimento, e il rogito notarile di cessione, che enuncia come sua causa il suddetto accordo.

La Corte di merito ha qualificato come mero adempimento - cioè come atto avente funzione esclusivamente solutoria - il secondo atto, e lo ha perciò ritenuto non suscettibile di revoca.

Appare in primo luogo singolare che sia considerato mero adempimento di un debito un vero e proprio contratto, qual è il rogito notarile di trasferimento, intercorso fra le parti.

Tale era certamente la sua funzione; ma non la sua struttura, che concretizzava un accordo fra le parti, diretto a rendere definitivamente operanti gli effetti degli impegni precedentemente presi.

Sotto questo secondo profilo la fattispecie assume piuttosto i lineamenti del contratto definitivo, diretto a dare esecuzione a un impegno preliminare (cfr., in proposito, Cass. civ. 21 dicembre 1987 n. 9500): contratto definitivo che - nel momento in cui indica come propria causa gli obblighi precedentemente assunti e ne riproduce il contenuto - sottopone alla cognizione del giudice l'intera operazione economico-giuridica, in tutti i suoi aspetti, senza che si prospetti la necessità di una specifica dichiarazione di volere espressamente impugnare anche la fase preliminare.

Vero è che gli accordi di separazione potrebbero avere un contenuto più ampio ed articolato di quello tradottosi nel trasferimento immobiliare.

Ma, in tal caso, è onere dei controinteressati eccepire e dedurre in giudizio gli aspetti e i presupposti in ipotesi mancanti, sì da fornire al giudice il quadro complessivo dei rapporti intercorsi fra le parti, al fine di escludere, in ipotesi, che ricorrano i presupposti per la revoca del singolo atto di trasferimento.

In mancanza, la domanda di revoca di quest'ultimo si estende all'accordo che vi ha dato causa, così come dedotto in giudizio dall'attore.

I principi di cui sopra trovano conferma in una giurisprudenza ormai consolidata.

Si è precisato che l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli art. 67 e 69 legge fall., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nell'ipotetica inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2006 n. 8516. Nello stesso senso, fra le altre, Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio 2005 n. 15603. Quanto ai criteri di valutazione dei presupposti per la revoca, Cass. civ., Sez. I, 23 marzo 2004 n. 5741).

4.- In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, la quale dovrà valutare se ricorrano o meno i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, alla luce degli accordi di separazione - in particolare, quanto alla configurabilità di un effettivo pregiudizio per i creditori, e quanto alla gratuità od onerosità dell'attribuzione, per gli effetti che ne conseguono in ordine allo stato soggettivo dell'acquirente - uniformandosi pregiudizialmente ai seguenti principi di diritto:

a) È suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata.

b) La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione.

c) La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare.

5.- Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Rispondi

Da: Esame980 15/12/2016 15:10:25
Quindi entrambi i genitori senza il curatore del minore???
Rispondi

Da: civilenelcuore15/12/2016 15:11:49
non mi sembra di aver offeso qualcuno, per meritarmi una risposta cosi acida. Sono convinta che bisogna citare solo Caio, e di certo non parlo per ignoranza, se sei così onniscente allega il tuo curriculum e confrontiamolo con il mio, non reggeresti il confronto
Rispondi

Da: civilenelcuore15/12/2016 15:13:13
qualcuno serio che mi argomeni il motivo della citazione di Sempronia e caietto?
Rispondi

Da: AIUTOXXX15/12/2016 15:13:44
noto con piacere che anche oggi continuate a inviare le soluzioni ai candidati che sono in aula
Rispondi

Da: AIUTOXXX15/12/2016 15:14:30
ma sapete che siete tutti controllati o no?
Rispondi

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