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Avvocato Spagna Abogado / ricorso in Spagna e Italia
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Da: El matador post2011 | 15/06/2017 11:31:11 |
Non li vendete i master avvoltoi. Tanto chiuderete una volta finita questa storia. | |
Da: Top Abogados | 15/06/2017 11:35:16 |
Quindi fai il gioco delle agenzie bravooo😅😅😅cmq non condivido | |
Da: Halamadrid | 15/06/2017 11:36:54 |
@osservatore sei abogado, per legge l'esame di stato nemmeno puoi sostenerlo in Spagna a quanto ne so. Se sbaglio mi scuso, ma anche a logica se ci pensi come puoi sostenere un esame per diventare qualcosa che già sei? Secondo te un collega italiano può andare a dicembre a sostenere di nuovo l'esame? L'unica cosa che devi fare, a mio modo di vedere, è ricorrere avverso il silenzio del COA. L'integrazione - ricorrendone i noti presupposti - è un diritto sempre previsto nel d.lgs 96/2001 | |
Da: osservatore situazione | 15/06/2017 11:37:40 |
@el matador io non vendo niente ho espresso con civiltà la mia opinione, vi sto leggendo da molti giorni e sono in attesa da 85 giorni della delibera ordine milano che proprio ieri mi ha detto che non mi integreranno.. detto questo secondo te cosa devo fare? mi affido all'alea? io sto seriamente valutando il master perchè una volta superato detto e esame stato sarei in ogni caso tranquillo, qualunque cosa succeda. tu invece cosa farai? fai ricorso ? e se perdi? | |
Da: osservatore situazione | 15/06/2017 11:40:19 |
@halamadrid ti sbagli nell'ultimo bando non era una condizione di inamissibilità a esame stato la circostanza di essere abogado conosco altre persone che pur essendo abogados hanno fatto esame stato e lo hanno superato con tanto di titolo già rilasciato dal ministerio de justicia e una volta che hai quello sei a posto succeda quel che succeda.. a me rischiare non piace | |
Da: Bricco | 15/06/2017 11:40:23 |
osservato' spiegami come fare il master ed esame di stato in spagna se sei già abogados? non è che per caso fai parte di quelli che suggeriscono la cancellazione, poi il master e dopo l'iscrizione???!!! oppure di quelli che stanno sull'autobus di ritorno dal ministero, incazzati neri perchè il ministero, con tanto di documenti iberici, dice che ha ragione. | |
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Da: El matador post2011 | 15/06/2017 11:40:51 |
Nuovo articolo | |
Da: El matador post2011 | 15/06/2017 11:42:15 |
Avvoltoio siamo regolarmente iscritti se vuoi vendere vai al mercato | |
Da: El matador post2011 | 15/06/2017 11:43:34 |
Se non ti integrano cambia coa | |
Da: osservatore situazione | 15/06/2017 11:43:57 |
@bricco io non suggerisco la cancellazione lotterò contro il mio coa ma ho anche intenzione(sto valutando seriamente) di fare il master, atteso che a fronte di una spesa di 6/7000 euro per fare ricorso dove non ho una certezza giuridica, da altra parte spendendo una cifra equivalente ho la certezza che il mio titolo sarà esente da contestazioni ora, domani e per sempre e non è una cosa da poco. | |
Da: Bricco | 15/06/2017 11:44:17 |
...o fai ricorso | |
Da: Bricco | 15/06/2017 11:45:37 |
sisi pure io ti consiglio di farti il master e lasciare questo forum! | |
Da: osservatore situazione | 15/06/2017 11:45:58 |
@matador non capisco la tua ostilità e perche i dai dell'avvoltoio contestami, se ne sei capace, e giuridicamente le mie asserzioni. o pensi che non ci sono possibilità di perdere? per adesso ci(mi) stanno facendo il mazzo tanto | |
Da: El matador post2011 | 15/06/2017 11:49:59 |
Balkis ti hanno risposto http://www.lavoce.be/index.php/affari-legali/11635-affari-legali-titolo-di-avvocato-conseguito-in-spagna-una-stretta-decisiva | |
Da: Emkappa | 15/06/2017 11:51:35 |
@ italiavergogna Ho caricato su WeTransfer la famosa Circolare del CNF/Ministero di cui chiedevi una copia. Puoi scaricarla collegandoti al link sotto riportato. https://we.tl/JS6pJdRLTq In bocca al lupo e aggiornaci sulle novità | |
Da: Statute Law | 15/06/2017 11:53:15 |
Osservatore stai mettendo sapendo di mentire o nn conosci le norme perché l'Abogacia se nota che sei già iscritto ti preclude l'esame..al proposito sono state fatte domande specifiche e quell'enre ha così risposto Se nn sai studia e scrivi al tuo colegio spagnolo | |
Da: El matador post2011 | 15/06/2017 11:54:59 |
Eccomi qui ti rispondo Milano non ti dispensa giusto Allora che ti faccia un provvedimento di cancellazione se non sei reglare. Come mai non te l0 fá? Inoltre i due requisiti che ti richiedono sono utili per avere una iscrizione al colegio abogados, quest'ultimo unico requisito per essere in regola. Tu c è l hai già quindi di cosa stiamo parlamdo | |
Da: osservatore situazione | 15/06/2017 11:59:39 |
@statute law http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-A-2016-10194.pdf ti allego ultimo bando dimmi dove si dice che se sono abogado non posso fare esame stato? te lo dico io che l'ho letto, non si dice. quindi mi dispiace ma stai dicendo inesatezze anche se sono abogado posso fare esame stato e nella situazione in cui versiamo voglio vedere chi potrebbe eccepirmi il contrario | |
Da: osservatore situazione | 15/06/2017 12:00:52 |
@statute attendo tua risposta in diritto | |
Da: osservatore situazione | 15/06/2017 12:01:40 |
ti aiuto requisiti sono al punto 4 | |
Da: El matador post2011 | 15/06/2017 12:02:01 |
Osservatore Più bloccano le dispense piu danni pagano. Non c è solo questo forum che si mobilita ma ci sono decine di associazioni e decine di avvocato che stanno raccogliendo stabiliti per ricorrere anche in cprte di giustizia quindi attenzione a scherzare . anche le agenzie si stanno muovendo non qielle pro master. Lo scherzetto della mail anonima e dello sciacallagio ad oggi è roba seria. | |
Da: osservatore situazione | 15/06/2017 12:08:23 |
@el matador io non vendo niente e non mando mail sto parlando di diritto conosci il diritto? | |
Da: Themajor23 | 15/06/2017 12:09:33 |
Buongiorno, è un pò che vi leggo e volevo fare un breve intervento. Posto che mi sono licenziato en derecho a marzo 2015 e quindi sono "rimasto fuori" dall'iscrizione a un collegio poiché senza master ne esame di stato non iscrivono più; questo mese/forse luglio terminerò il master e a settembre sosterrò l'esame di stato. Ciò perché mi da la sicurezza del titolo. Sono infatti andato a parlare con un consigliere dell'ordine di Milano il quale mi ha detto che l'orientamento di Milano e di non integrare chi non ha sostenuto mater ed esame di stato. Con questi titoli invece non ci sono problemi. Sento continuamente parlare di cosa è giusto e cosa non lo sia cosa leda o non leda un diritto però mi pare che qui continuiamo a prenderla nel culo e perdere tempo. Forse il master è davvero la soluzione per non avere più problemi | |
Da: El matador post2011 | 15/06/2017 12:11:15 |
Osservatore fatti na cultura http://www.avvocaticomunitari.it/cancellazione-abogados | |
Da: aspirante000 | 15/06/2017 12:12:36 |
Osservatore: perchè non lo fai? Perchè aspetti conferma qui? Se sei convinto fallo. Francamente io la penso così: sono anni che cercano il modo di affossare gli stabiliti. Negli anni sono stati richiesti: certificati più recenti (anche se entro i 3 mesi), esami di spagnolo di fronte al consiglio dell'ordine. C' è una crociata che dura da tantissimo pur di bloccarci. Bene, continuiamo. Tu hai trovato la soluzione? Bravo! seguila....ma non puoi imporla. Ciao e buon master | |
Da: El matador post2011 | 15/06/2017 12:12:41 |
Abiamo capito oggi vendono master | |
Da: osservatore situazione | 15/06/2017 12:14:19 |
@el matador se questo link denota la cultura che possiedi sei messo male.. se per te i massimi depositari del sapere sono coloro che vendono titolo rumeni sei alla frutta avvocati comunitari? bah | |
Da: El matador post2011 | 15/06/2017 12:16:34 |
INCOMPETENZA ASSOLUTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E CNF A DECIDERE DELLA VALIDITA' DEI TITOLI SPAGNOLI ED INCOMPETENZA ASSOLUTA DEL MEDESIMO NEL DECIDERE IN RIGUARDO ALLE LEGGI DI STABILIMENTO EX D.LGS 96 DEL 2001 Circolare rimossa dal sito del CNF LA NORMATIVA EUROPEA RIGUARDANTE IL TITOLO DI AVVOCATO COMUNITARIO: Un cittadino europeo che ha ottenuto il titolo di avvocato presso uno stato europeo e vuole svolgere la professione di avvocato anche in Italia ha oggi due possibilità che andremo ad analizzare. Può, innanzitutto, utilizzare la direttiva 98/5/CE (recepita con d.lgs. n. 96/01) e stabilirsi in Italia, patrocinando in forza del suo titolo europeo per tre anni ed al termine dei quali potrà acquisire il titolo di avvocato (per tutto il procedimento e ambito di applicazione e' esclusivamente competente il COA di riferimento). Oppure, come nel caso dei soggetti di cui alla lista della circolare ministeriale allegata alla comunicazione del CNF del 15 maggio 2017 N. 7- C-2017, può chiedere il riconoscimento della sua formazione professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE (recepita con d.lgs. n. 206/07) e sottoporsi alla prova attitudinale prevista dalle Autorità italiane (esame scritto/orale). In tal caso, previa domanda al MINISTERO DI GIUSTIZIA che è tenuto solo a verificare l'autenticità della certificazione presentata, il candidato sostiene la prova innanzi alla commissione del CNF. In entrambe i casi l'unico documento richiesto è il certificato di iscrizione all'albo professionale di origine.(Cassazione Civile, SS.UU., nella sentenza 22/12/2011 n° 28340). "Il Consiglio dell'Ordine non può rifiutare la domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati comunitari. E' quanto hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28340, essendo del tutto irrilevante la differenza, tra Italia e Spagna, della normativa per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, e la circostanza che il richiedente non abbia dimostrato il conseguimento, in Spagna, di un particolare titolo abilitante né di specifica esperienza professionale. " (http://www.altalex.com/documents/news/2012/01/02/abogado-prima-ed-avvocato-poi-intervengono-le-sezioni-unite) Tale posizione è stata, successivamente, rafforzata anche dalla Corte di Giustizia Europea. Con la sentenza del 17 luglio 2014 (cause riunite C-58/13 e C-59/13, Torresi.), infatti, la Corte di giustizia ha dato il via libera ai laureati italiani che si recano in Spagna soltanto per ottenere il titolo di "abogado", ma intendono immediatamente ritornare in Italia ed ivi esercitare l'attività professionale, acquisendo progressivamente anche il titolo nazionale di avvocato. Le loro scelte sul conseguimento e sul riconoscimento del titolo professionale - e, più in generale, sull'esercizio del diritto di stabilimento - non possono essere in alcun modo ostacolate dagli Stati membri. Si può, invece, affermare che, nel caso della comunicazione ministeriale già richiamata, siamo di fronte ad un chiaro esempio di erroneità dei presupposti, in relazione alla comunicazione imi dell'11.05.16, in quanto, ad oggi, in Spagna nessun "abogado" italiano è stato mai cancellato e mai lo sarà , anche per il principio di irretroattività costituzionalmente garantito. Il diniego di riconoscimento, circostanza ancora più grave, si basa su un presupposto fattuale errato. L'Amministrazione ha affermato che la Spagna, con la comunicazione IMI n. 49272 del CGAE dell'11.05.16, avrebbe definitivamente dichiarato che i titoli post 31.10.11 senza master ed esame di Stato sono "irregolari". Questa affermazione è palesemente errata. La Spagna, al contrario, ha affermato che i titolo emessi sono validi e che non saranno annullati. Si veda la comunicazione IMI n. 49272 del CGAE dell'11.05.16 di seguito riportata: "1. Il criterio mantenuto da questo Consiglio generale dell'Avvocatura è coincidente con quanto sostenuto dal Ministero della giustizia spagnolo nel senso che, tenendo in conto la disposizione addizionale nona della legge 34/2006, del 30 ottobre, sull'accesso alle professioni di abogado e procuratore dei tribunali, si dovrebbero ammettere solamente le iscrizioni dei cittadini stranieri, con titolo omologato, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006 del 30 ottobre 2011, quando il titolo che presentano abbia iniziato il procedimento di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri, con titolo la cui omologazione si sia stata avviata successivamente a detta data, e che chiedano di iscriversi, si dovrà esigere la formazione complementare prevista nella legge. 2. Nonostante quanto detto, si deve porre in rilievo che questa interpretazione non è quella tenuta da alcuni organi giudiziali, si veda ad esempio la sentenza dello Juzgado del contencioso-administrativo sezione n. 12 di Madrid [giudice amministrativo spagnolo di primo grado, ndr], del 27 giugno 2014, che stabilisce la disapplicazione delle menzionata disposizione addizionale nona. La normativa di cui alla legge 34/2006 in materia di omologazione dei titoli ottenuti in altri Paesi della Unione europea non è stata chiarita fino alla sentenza del Tribunal superior de Justicia di Madrid [giudice amministrativo di secondo grado, mentre quello di ultimo grado è il Tribunal Supremo, equivalente alla Corte di cassazione, ndr], nel 29 giugno 2015, che negò che esista in detta legge alcuna discriminazione tra i licenziati [soggetti in possesso della laurea di vecchio ordinamento licenciado en derecho, ndr] della Spagna e i licenciati degli altri Paesi dell'Unione europea. 3. La Commissione permanente di questo Consiglio generale, con poteri delegati dal Plenum del Consiglio, ha deciso di inviare circolari ai Colegios interessati al fine di appurare il rispetto o meno del citato requisito. Secondo le informazioni fornite dai Colegios de abogados, le iscrizioni dei cittadini stranieri con titolo omologato, si sono adeguate alla normativa applicabile, tenendo in conto le modifiche apportate alla legge 34/2006, del 30 ottobre, e la citata interpretazione effettuata da determinati organi giudiziali nel momento in cui sono state effettuate le iscrizioni. 4. Attualmente, a tutte le iscrizioni dei cittadini stranieri con titoli omologati dopo il 31 ottobre 2011, si richiedono tassativamente i requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre. 5. D'altra parte, in conformità con quanto previsto nell'articolo 3.3 della legge 2/1974, del 13 febbraio, sui Collegi professionali, e negli articoli 11, 13 e 31 dello Statuto generale dell'Avvocatura spagnola, approvato con real decreto 658/2001, del 22 luglio, in combinato disposto con gli articoli 542 e 544 della legge organica 6/1985, del 1 luglio, del Potere giudiziale, è avvocato chiunque, riunendo i requisiti stabiliti nell'ordinamento e specialmente nel titolo, si ritrova iscritto come esercente nel Colegio de abogados nel quale ha il suo domicilio professionale unico o principale. Solo chi è abogado (iscritto come esercente e domiciliato) può esercitare professionalmente la direzione e la difesa delle parti in tutti i tipi di processo o effettuare l'assistenza o la consulenza giuridica. In virtù del principio di iscrizione unica, l'iscrizione in un colegio nella cui circoscrizione si trova il domicilio professionale unico o principale abilita l'iscritto a esercitare in tutto il territorio spagnolo. 6. In relazione al punto precedente, molte delle richieste ricevute attraverso il sistema IMI, relative al fatto se alcuni soggetti particolari hanno diritto a esercitare la professione di abogado in Spagna, hanno ricevuto una risposta negativa per non avere gli interessati un domicilio professionale in Spagna o non essere iscritti in un Colegio de Abogado come esercenti, a prescindere dalla data di omologazione del loro titolo". In sostanza, la Spagna ha spiegato: - che solo i Colegios possono decidere chi iscrivere e chi cancellare, prova ne è che il CGAE, quando ha voluto sapere circa la legittimità delle iscrizioni, ha chiesto informazioni ai Colegios; - che le iscrizioni degli Abogados erano avvenute in base alla legge spagnola, tenendo conto della giurisprudenza vigente all'epoca; - che è abogado chiunque sia iscritto in un Colegio de abogados. In sostanza, non è né il master né l'esame di Stato che rende un individuo abogado; - che le risposte negative relative al diritto di esercitare la professione di abogado, fornite ai cittadini italiani, riguardavano soggetti che non avevano un domicilio professionale (despacho profesional) in Spagna o erano iscritti come "non esercenti" (no ejerciente), dunque non era messa in discussione la validità del titolo stesso, ma solo aspetti amministrativi; Possiamo dunque affermare che, mentre in Italia si ammette la retroattività della legge in materia diversa da quella penale, anche se con adeguate garanzie (si veda, tra le più recenti, Cons. St., VI, sentenza 3 marzo 2016, n. 882: "la scelta nel senso della retroattività , sebbene non astrattamente preclusa al legislatore, deve, tuttavia, essere esplicita e univoca "), in Spagna ciò non è possibile. In Spagna, in parole povere, il principio di irretroattività delle legge vale in tutti gli ambiti del diritto e viene interpretato in maniera molto rigida, fino a ricomprendere l'impossibilità di una interpretazione giudiziale sfavorevole con effetti retroattivi. Infatti ai sensi dell'art. 9.3 della Costituzione spagnola: "La Costituzione garantisce (…) l'irretroattività delle disposizioni sanzionatorie non favorevoli o restrittive dei diritti individuali" ("La Constitución garantiza (…) la irretroactividad de las 17 disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales") . Da quanto sopra esposto, si deduce, purtroppo, la non completezza del testo riportato dal Ministero Italiano, con gravi ripercussioni sugli aventi diritto in termini di affidamento della clientela e diffamazione. Danni che il professionista interessato potrà chiedere e ottenere nelle sedi competenti per l'ingiustificata ingerenza ed infondatezza delle motivazioni di cui alla circolare ministeriale, nonché per eventuali, incauti e sconsiderati provvedimenti di cancellazione ad opera dei COA. Infine, per mera completezza di informazione e senza possibilità alcuna per l'organo controllore italiano di interferire e/o giudicare, specifichiamo a seguire tutti i casi in cui, ad oggi, si può conseguire la qualifica di avvocato in Spagna : 1) Master ed esame di stato. Questo percorso è rivolto a quei soggetti muniti di "grado en derecho" ed è riservato a soggetti non muniti di laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento o che non hanno provveduto nei due anni successivi al conseguimento della laurea (titulo de licenciado en derecho) ad iscriversi in uno dei collegi di abogados presenti in Spagna; 2) Senza Master con laurea in Spagna vecchio ordinamento. Questo percorso è rivolto a quei soggetti che ottengono, ancora oggi, la laurea in Spagna vecchio ordinamento (ci sono università con l'antico corso di laurea ancora attivo); 3) Senza Master titolati in altro paese della Comunità Europea. Questo percorso è rivolto a quei soggetti titolati in altro paese della comunità europea che rientrano in Spagna usufruendo delle direttive europee recepite nel paese iberico ai fini del riconoscimento/uso del titolo estero; 4) Senza Master con valutazione autonoma dell'ordine professionale spagnolo; sempre ed in ogni caso quando il collegio professionale spagnolo, valutati autonomamente i presupposti accademici, decida di procedere all' iscrizione. CONCLUSIONI 1) NON SEMPRE E' NECESSARIO IL MASTER PER ESSERE AVVOCATO IN SPAGNA 2) IN NESSUN CASO UN'AUTORITA' ITALIANA PUO' METTERE IN DISCUSSIONE LA REGOLARITA' DI UN TITOLO SPAGNOLO PER CUI UNICO COMPETENTE E' IL COLLEGIO DI AVVOCATI IBERICO, E COMUNQUE NON IRRETROATTIVAMENTE MA SOLO PER LE QUALIFICHE ANCORA DA OTTENERE. | |
Da: aspirante000 | 15/06/2017 12:17:01 |
Ti dico questo: a un mio conoscente (anni or sono) richiesero (non dico in quale coa) di sostenere un esame di spagnolo per essere iscritta come stabilita. Hanno tenuto duro fino alla fine....poi l'hanno iscritta...lui non si è mai piegato...sai perchè? Sapeva di avere un titolo valido per l'iscrizione. Tu hai i requisiti...ma non ci credi...fai il master | |
Da: Statute Law | 15/06/2017 12:17:13 |
Osservatore ( ovvero agentuzzolo) Ti posto domanda e risposta data dall'abogacis con l Quale si chiarisce per quelli iscritti fino al 31/10/2013...non vi era ancora l'apertura degli altri colegi avvenuta a fine 2014......impara un'altro mestiere!! Buenos dias, Ayer estuve informándome en el Colegio de Abogados sobre el tema de colegiarme para evitar el máster de acceso. Estoy licenciado desde el 2009. Me sorprendió que me comentaran que, además de colegiarme antes de noviembre de este año, es preciso un mÃnimo de permanencia de un año (!) He leÃdo la ley y sólo exige para los que se encuentran en mi caso el colegiarse, sin especificar mÃnimo de permanencia. Supongo que este plazo lo han sacado por "analogÃa" del supuesto que refleja la ley de las personas que, en octubre de 2011, no estuvieran colegiadas, pero lo hubieran estado anteriormente por 1 año. Ahora bien, es de recordar que, conforme al art. 4.2 del código civil las leyes temporales no admiten interpretación analógica, por lo que este requisito no serÃa conforme a derecho. Digo esto porque expresaron limitarse simplemente a dar las instrucciones que previamente le habÃa remitido el Consejo General de la AbogacÃa (precisamente la reflejada en esta web) Me preguntaba si ya ha habido discusiones a este respecto, Muchas gracias, Saludos 1. Moderador 
15 abril, 2013 a las 12:39 

La Disposición Final Cuarta de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en cuanto a la modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales dispone: "Se modifica el apartado 3 de la disposición transitoria única, que queda redactado en los siguientes términos:
3. Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley se encontraran en posesión del tÃtulo de licenciado o grado en Derecho o en condiciones de solicitar su expedición y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondrán de un plazo máximo de dos años, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtención de los tÃtulos profesionales que en ella se regulan."
A tenor de lo anterior, en el caso de que haya obtenido la licenciatura en derecho con anterioridad al 31 de octubre de 2011, efectivamente puedes proceder a colegiarte como ejerciente o no ejerciente hasta el 31 de octubre de 2013, sin embargo la Ley no determina cuánto tiempo hay que permanecer colegiado. Siendo esta la información que consta en el esquema de aplicación de la Ley de acceso de la página web del Consejo General de la AbogacÃa: http://www.abogacia.es | |
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