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come calcolare valutazione prove secondo testo unico per ottenere 28 quarantesmi aiuto!!!
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Da: bocciatocon19/30e8/10 | 12/08/2016 22:12:40 |
Dite la vostra che io dico la mia: quanti bocciati con 18/30 e 8/10 ci sono. Sencodo me sono stati prossima per averlo raggiunto e loro non lo sanno perché. Hanno fatto un' operazione assurda 18/30 aggiunto a 8/10 uguale a 26/40. Art 400 comma 11, si ha la verifica che sono 6/10 e 8/10, quindi pienamente soddisfatto. Il punteggio 26/40 é palesemente errato perché la valutazione globale delle prove porta 7/10 equivalente a 28/40, quanto richiede il comma 10. Svegliatevi, richiedete gli accessi agli atti. | |
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Da: bocciatocon19/30e8/10 | 12/08/2016 22:16:37 |
Difficoltà a scrivere con tablet | |
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Da: bocciatocon19/30e8/10 | 14/08/2016 09:10:07 |
La non corretta applicazione dell'art 8 del ddg 106/2016 ha contribuito a numerose esclusioni per il proseguimento agli orali. Il testo unico Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 -all'art 400 prevede due condizioni necessarie per continuare le prove di esame nelle fasi successive. a) Art 400 comma 11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva. In considerazione che le prove possano essere valutate su basi diverse indica, al fine di uniformare per tutte le prove lo stesso peso, la riconduzione in decimi. b) Art 400 comma 10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi. In tal caso le prove scritte, grafiche o pratiche devono essere considerate in quarantesimi e solo una votazione non inferiore a ventotto da diritto al proseguimento della selezione. È del tutto evidente che somme di punteggi ragguagliati con parametri diversi non possono essere utilizzati arbitrariamente come mera somma tra i numeratori e denominatori delle frazioni per valutarne il merito della prove. 18/30 e 6/10 hanno lo stesso valore, il giudizio totale 24/40, sufficiente, equivalente a 18/30 e a 6/10 solo perché trattasi di frazioni che hanno lo stesso valore, o meglio sono proporzioni che hanno una proprietà conosciuta come ASSOCIATIVA. Proviamo con 18/30 e 8/10 e ricondotte per verificare se soddisfano al comma 11, valutazione corrispondente a 6/10 e 8/10, Soddisfatto il comma 11 e a colpo d'occhio valutiamo che la loro media (valutazione globale) porta ad un risultato confortante, 7/10, ovvero 28/40, ammesso. Se si applica la somma in difformità a tutte le regole più elementari di calcolo e si trova che 18/30 aggiunto 8/10 porta a 26/40, estromesso dal concorso. Qualcosa non ha funzionato. Ebbene sì, trattasi di valutazione commisurate con parametri diversi, devono essere ricondotte allo steso peso. Posso avvalermi dei risultati ottenuti per la verifica del comma 11 precedentemente normalizzati su base dieci, stesso denominatore. Addizione dei numeratori, ed è pronta la media in ventesimi, raddoppio numeratore e denominatore, si avrà la tanta agognata espressione in quarantesimi, 6/10 con 8/10 =14/20=28/40. Procedimento valido per qualunque valore e per qualsiasi base prima adottata. Si possono ricondurre le prove in quarantesimi ,una é già presente, e poi fare la media aritmetica con l'altra. Trattandosi in concreto, qualunque siano le prove sostenute, di solo due valutazioni, la media di tutte le prove precedenti la pratica e la prova pratica, può essere utile normalizzare e dare lo stesso peso in ventesimi, la metà di quaranta. La loro nuova valutazione sommata porta direttamente in quarantesimi. 18/30 con 8/10 ricondotte a 12/20 e 16/20 che danno 28/40 come media, risultato combaciante, sovrapponibile, con la prima estemporanea valutazione, 7/10 uguale a 28/40. Nulla osta che questi parametri, oggetto di disappunto siano utilizzati, ad esempio nella formulazione della graduatoria di merito trattandosi di somma di punti ragguagliati su basi non omogenee tra di loro. Art 400 comma 15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La non trasformazione in quarantesimi ha portato all'esclusione di molti dall'iter concorsuale. Ha favorito alcuni contro i quali, se è possibile senza compromettere il ricorso, non ricorrere. Esempio 22/30 con 6/10 somma eterogenea 28 punti 23/30 con 6/10 somma eterogenea 29 punti 22,58/30 con 6/10 somma eterogenea 28,58 punti ammessa 19,88/30 con 8/10 somma eterogenea 27,88 punti esclusa 22/30 = 7,33/10; 6/10 valutazione 13,33/20 = 26,66/40 ammessa 23/30 = 7,66/10; 6/10 valutazione 13,66/20 = 27,13/40 ammessa 22,58/30 = 7,52/10; 6/10 valutazione 13,52/20 = 27,04/40 ammessa 19.88/30 = 6,62/10; 8/10 valutazione 14,62/20 = 29,24/40 esclusa Sulla base della rigorosa selezione per il rispetto del comma 11 è anche auspicabile che si possa dare al candidato la possibilità di avvalersi nei suoi confronti della soluzione più favorevole per raggiungere la quota 28/40esimi o 28 punti non omogenei. | |
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Da: malconne | 24/10/2016 13:23:46 |
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