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Concorso Polizia di Stato per 907 allievi agenti riservato vfp1
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Da: ..xkè..22/08/2011 19:06:45
..così altri 3 anni..?!Nn sto male..anzi..si va avanti x raggiungere il ns obiettivo..è sl ke qnd si vede l'altra divisa è normale ke ci sia del rammarico..ttt qui..buona serata..
Rispondi

Da: Baracus x xkè22/08/2011 19:11:00
ti capisco collega.....ti capisco.....anke io la penso come te......ma il problema è uno solo......siamo stati noi ad accettare di partire come 2° aliquota......sapendo che il bando prevedesse la ferma quadriennale! dobbiamo veramente stringere i denti, anche se (onestamente) si sono rotti sti cavolo di denti a furia di stringerli.....purtroppo sono pessimista ma ho sempre dentro di me la speranza.....quindi mai dire mai.....l'importante e che ci sia sempre la salute......poi per il resto dobbiamo semplicemente avere FEDE.....
Rispondi

Da: elah22/08/2011 19:19:33
ragazzi vi siete un po abbattuti, tentare e continuare a sperare non fa male anzi, ce anche chi sta provando a fare ricorso di Legge nell'ambito dei contratti di lavoro, e chi come me sta continuando a scrivere ogni giorno ai sindacati... guarda caso iniziano a rispondere e a prendersi i primi meriti delle lettere scritte al ministero per Voi. in particolare sap e coisp, dove chiedono apertamente di annullare art 16 del DL 226, quello delle seconde aliquote. l'ultima del COISP è datata 8. agosto 2011. Attendono risposte. il forum serve per confrontarci sicuramente, ma dopo esserci conosciuti bisogna agire e non sprlarsi o sognare, come ripeto con un decreto legge modificato si parte subito.
Rispondi

Da: elah22/08/2011 19:22:47
LEGGETELO ATTENTAMENTE _________________

  


  Gazzette - Leggi e Normative > Gazzetta Ufficiale Serie Generale > Anno 2004 > Agosto > Gazzetta n. 204 del 31 Agosto 2004

Gazzetta Ufficiale N. 204 del 31 Agosto 2004

LEGGE 23 agosto 2004, n.226
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Sospensione del servizio di leva)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, e' sostituito dal seguente:
"1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese
a decorrere dal 1 gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono
chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di
ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La
durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni
vigenti".

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta
il testo dell'art. 7, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Sospensione del servizio di leva). - 1. Le
chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono
sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al
31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di
leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni
dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del
servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni
vigenti.
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa
chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e'
annualmente ripartito, con decreto del Ministro della
difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle
capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f),
della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva
e' ripristinato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.».


Art. 2.
(Modifiche alla ripartizione delle consistenze
del personale volontario di truppa
delle Forze armate)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: "44.496" e'
sostituito dal seguente: "56.281";
b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: "31.363" e'
sostituito dal seguente: "19.578";
c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: "9.400" e'
sostituito dal seguente: "10.000";
d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: "6.524" e'
sostituito dal seguente: "5.924".


Nota all'art. 2:
Si riporta il testo della tabella A del citato decreto
legislativo n. 215 del 2001, come modificata dalla presente
legge:

«Tabella A
(prevista dall'art. 2, comma 2)
Ripartizione dei volumi organici del personale delle f.a.
da conseguire alla data del 1° gennaio 2001

=====================================================================
                           |        Forza|armata     |
=====================================================================
Categorie                  |     Esercito|     Marina|    Aeronautica
Ufficiali                  |       12.050|      4.500|          5.700
Sottufficiali              |             |           |
  Aiutanti                 |        2.400|      2.178|          3.000
  Marescialli              |        5.583|      5.774|          6.480
  Sergenti                 |       16.108|      5.624|         16.800
       Totale              |       24.091|     13.576|         26.280
Volontari di truppa        |             |           |
  VSP                      |       56.281|     10.000|          7.049
  VFP                      |       19.578|      5.924|          4.971
      Totale               |       75.859|     15.924|         12.020
      Totale generale      |      112.000|     34.000|       44.000}.


Art. 3.
(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 sono istituite le seguenti
categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica:
a) volontari in ferma prefissata di un anno;
b) volontari in ferma prefissata quadriennale.



Capo II
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATADI UN ANNO

Art. 4.
(Requisiti per il reclutamento)

1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a
venticinque anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti
penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorita' o
d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei
proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nota all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del
9 maggio 2001. Si riporta il testo dell'art. 35, comma 6:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.-5.
(Omissis).
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni».


Art. 5.
(Rafferma)
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino
al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere
dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere
ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata
di un anno.

Nota all'art. 5:
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.


Art. 6.
(Modalita' di reclutamento)

1. Le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno nonche' i criteri e le modalita' per l'ammissione alla
rafferma annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della
difesa.


Art. 7.
(Stato giuridico e avanzamento)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in
rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado di
caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto, non prima del
compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati
non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta,
al compimento del nono mese dall'incorporazione.


Art. 8.
(Trattamento economico)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, e'
corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure
percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge,
riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione
mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio
permanente.


Art. 9.
(Incentivi per favorire il reclutamento
di personale volontario nelle zone tipiche
di reclutamento alpino)

1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti
nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di
reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini,
fino al completamento dell'organico. E' assicurata, senza nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto
alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con
priorita', in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco
alpino.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini e'
attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo
8, un assegno mensile di cinquanta euro.


Art. 10.
(Benefici a favore dei volontari)

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non
economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di
leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori
oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione
del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.



Capo III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE

Art. 11.
(Reclutamento)

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari
in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g)
e h), e degli ulteriori seguenti requisiti:
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
b) eta' non superiore ai trent'anni compiuti.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del
personale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, e successive modificazioni.
3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di
partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' essere prolungato,
con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di
rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al
completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze
previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla
presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
cui all'articolo 25, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021,
dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.
4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai
concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti
messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono
essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso
dei prescritti requisiti.

Note all'art. 11:
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile
2000. Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4:
«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1.-3. (Omissis).
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.


Art. 12.
(Rafferma)

1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino
al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere
dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere
ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno
della durata di due anni.
2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i volontari in
ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non
utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei
volontari in servizio permanente, di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.


Note all'art. 12:
- Per la tabella A allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, v. nota all'art. 2.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate.».


Art. 13.
(Modalita' di reclutamento)

1. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di reclutamento dei
volontari in ferma prefissata quadriennale e di ammissione alle
ulteriori rafferme biennali sono disciplinate con decreto del
Ministro della difesa.
2. Al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun
anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e
utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi
nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro della difesa. 3. La ripartizione
in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei
volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui
al comma 2 e' stabilita con decreto del Ministro della difesa,
riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale
in ferma prefissata quadriennale.


Art. 14.
(Stato giuridico e avanzamento)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in
rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il
grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Previo
giudizio di idoneita', possono conseguire il grado di caporal
maggiore ovvero sottocapo o 1 aviere, non prima del compimento del
diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma. Decorso un anno dal
giudizio di non idoneita', il volontario viene sottoposto a nuova
valutazione.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale
conseguono il grado di 1 caporal maggiore, o grado corrispondente,
con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.


Art. 15.
(Trattamento economico)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata
nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla
presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio
iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in
servizio permanente. Per compensare l'attivita' effettuata oltre il
normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati
turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla
normativa vigente in materia per le Forze armate, e' corrisposta
l'indennita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma
biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a
carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei
volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di
attribuzione del predetto trattamento economico cessa la
corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.


Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 215/2001:
«Art. 15 (Volontari di truppa in ferma breve e in
rafferma). 1.-2. (Omissis).
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento
economico con quello dei volontari in servizio permanente,
al personale volontario in ferma breve o in rafferma e'
corrisposta un'indennita' mensile pari a L. 200.000 volta
anche a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale
orario di servizio.».


Capo IV
RECLUTAMENTO NELLE CARRIERE INIZIALI DELLE FORZEDI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITAREE DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA

Art. 16.
(Concorsi)

1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di
assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento
dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31
dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento
del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da
ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30
settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al
capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso
dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle
predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione
al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1.
3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle
amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono
con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito,
del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni
riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri
della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche'
delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale,
considerati utili. L'attuazione delle predette procedure e' di
esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle
graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui
al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero
corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della
guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al
comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita'
di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero
corrispondente alle seguenti misure percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della
guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo forestale dello Stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria;
6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle
lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato,
rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata
quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui
al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la
relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalita' di
incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa
sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze annate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze
espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero
dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 e' rideterminato
in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con
le medesime modalita' sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le
percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal
Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante:
«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art.
2 della legge 6 marzo 2001, n. 64», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile
2002. Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4:
«Art. 13 (Inserimento nel mondo del lavoro e crediti
formativi). - 1-3. (Omissis).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi
relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10
per cento per coloro e hanno svolto per almeno dodici mesi
il servizio civile nelle attivita' istituzionali di detti
corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di
ammissione previsti da ciascuna amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 215 del 2001:
«Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti corpi e
nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i
volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70%;
b) Corpo della Guardia di finanza: 70%;
c) Corpo militare della Croce rossa: 100%;
d) Polizia di Stato: 45%;
e) Corpo di Polizia penitenziaria: 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: 45%;
g) Corpo forestale dello Stato: 45%.».


Art. 17.
(Posti non coperti)

1. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai
concorsi di cui all'articolo 16 e' superiore al quintuplo dei posti
messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in
aumento a quelli riservati per il concorso successivo.
2. Se il numero delle domande di cui al comma 1 e' inferiore al
quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non
coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i
cittadini in possesso dei prescritti requisiti.


Art. 18.
(Aumento dei posti disponibili)

1. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, per
cause diverse dall'incremento degli organici risultano disponibili,
nell' anno di riferimento, ulteriori posti rispetto alla
programmazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 16, alla
relativa copertura si provvede mediante concorsi riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno raffermati ovvero in congedo
in possesso dei prescritti requisiti.
2. Se, concluse le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, a
seguito di incremento degli organici risultano disponibili, nell'anno
di riferimento, ulteriori posti rispetto alla programmazione di cui
al comma 1 del medesimo articolo 16, alla relativa copertura si
provvede mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma
4, lettera a), ai militari in servizio di leva in qualita' di
ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, anche in congedo, in possesso dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma
4, lettera b) ai volontari delle Forze armate raffermati ovvero in
congedo in possesso dei prescritti requisiti.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono immessi
direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
4. Per i posti non coperti si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 17.


Art. 19.
(Perdita del grado)

1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto
dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle
Forze armate.


CAPO V
ADEGUAMENTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 20.
(Modifica all'articolo 5 della legge
14 novembre 2000, n. 331)
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
2000, n. 331, le parole: "dei militari volontari congedati senza
demerito" sono sostituite dalle seguenti: "dei volontari di truppa
che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in
qualita' di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata".

Nota all'art. 20:
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante: «Norme
per l'istituzione del servizio militare professionale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 5,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Misure per agevolare l'inserimento dei
volontari congedati nel mondo del lavoro). - 1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della difesa individua, con proprio decreto,
nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della
difesa, una struttura competente a svolgere attivita'
informativa, promozionale e di coordinamento al fine di
valutare l'andamento dell'attivita' di reclutamento di
personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo
del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato
servizio senza demerito nelle Forze armate in qualita' di
volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il
perseguimento delle predette finalita' tale struttura si
avvale anche degli uffici periferici della Difesa,
acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e
privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i
predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali
competenti in materia di promozione dell'occupazione,
individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attivita' di
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n.
469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attivita' di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi
dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sono determinati i crediti formativi per i cittadini che
prestano servizio militare volontario rilevanti nell'ambito
dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini
del compimento di periodi obbligatori di pratica
professionale o di specializzazione previsti per
l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di
specifiche professioni o mestieri.».


Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni, le parole: "di grado" sono
sostituite dalle seguenti: "nel servizio permanente".
2. Nella colonna "Requisiti", alla riga corrispondente al grado di 1°
caporal maggiore, della tabella B/1 allegata al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la parola:
"grado" e' sostituita dalle seguenti: "servizio permanente".

Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, e della
tabella B/1 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995,
come modificati dalla presente legge:
«Art. 15 (Avanzamento dei volontari di truppa in
servizio permanente). - 1. Al 1° caporal maggiore e gradi
corrispondenti, che abbia un anno di anzianita' nel
servizio permanente, e' conferito ad anzianita', previo
giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni
d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi
corrispondenti.

TABELLA B/1

PROGRESSIONE DI CARRIERA NEL RUOLO
DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE

---------------------------------------------------------------------
                               Formule di
          Grado                avanzamento            Requisiti
  Da                 a
---------------------------------------------------------------------
Caporal mag-    Caporal mag-    Anzianita'      5 anni di anzianita'
giore capo      giore scelto                    nel grado

Caporal mag-    Caporal mag-    Anzianita'      5 anni di anzianita'
giore scelto    giore capo                      nel grado

1 Caporal       Caporal mag-    Anzianita'      1 anno di anzianita'
maggiore capo   giore scelto                    nel servizio perma-
                                                nente



Art. 22.
(Conferimento di delega legislativa)

1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con
quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di
invarianza della spesa, il Governo e' delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu'
decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative
dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive
modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al
termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1
della presente legge e alle categorie di volontari in ferma
prefissata disciplinate dai capi II e III;
b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative
alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla
presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma
prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per
il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto
con le disposizioni della presente legge.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati
di relazione tecnica, e' richiesto il parere delle competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
assegnazione.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo
le modalita' di cui al comma 2.


Note all'art. 22:
- Per il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, v.
nota all'art. 1.
- La legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante: «Modifiche
alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza,
nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al
Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello
Stato», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989. Si riporta
il testo dell'art. 2, comma 1:
«Art. 2. - 1. I graduati, i carabinieri e i finanzieri
si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti,
finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio
permanente;
b) appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma
volontaria;
c) carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
d) appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti,
finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo
illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo
assoluto.».


CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23.
(Consistenze del personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica)

1. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006 le consistenze del personale
militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in
ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A allegata alla
presente legge, sono ripartite tra l'Esercito, la Marina e
l'Aeronautica con decreto del Ministro della difesa.
2. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020 le
consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di
ciascuna Forza armata sono annualmente determinate con il decreto del
Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto
dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri
complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A
allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C
allegata alla presente legge.
3. Fino al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo
delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed entro i limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 2 disponibili nell'anno di riferimento,
le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale
militare non direttivo delle Forze armate possono essere devolute,
senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di
altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale
militare non direttiva.
4. Al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma
prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale
stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, a
decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle
consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A
allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto
di cui al comma 2, e' computato un contingente di personale militare
determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di
seguito indicate:
a) nell'anno 2005: 210 ufficiali, 350 marescialli, 350 sergenti,
1.743 volontari in servizio permanente;
b) negli anni dal 2006 al 2007: 120 ufficiali, 200 marescialli, 200
sergenti, 996 volontari in servizio permanente;
c) negli anni dal 2008 al 2020: 90 ufficiali, 150 marescialli, 150
sergenti, 747 volontari in servizio permanente.
5. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile
in attivita' operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31
dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni
2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge e, per gli
anni successivi, dal decreto di cui al comma 2, e' computato un
contingente di volontari in ferma prefissata di un anno determinato
annualmente nelle misure progressivamente decrescenti di seguito
indicate:
a) 4.021 unita' nell'anno 2005;
b) 821 unita', in ciascuno degli anni dal 2006 al 2011;
c) 749 unita', in ciascuno degli anni dal 2012 al 2020.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3, del
citato decreto legislativo n. 215 del 2001:
«Art. 2 (Organico complessivo delle Forze armate).
- 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del
personale militare dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e' fissata a 190.000 unita' a decorrere
dalla data del 1° gennaio 2007.
2. (Omissis).
3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a
190.000 unita', secondo un andamento delle consistenze del
personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
indicata nella tabella A allegata alla legge 14 novembre
2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata
nella tabella A di cui al comma 2, sino al 31 dicembre
2020, le dotazioni organiche dal personale dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
annualmente determinate con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per la funzione pubblica.».
- Si riporta il testo della tabella A della citata
legge n. 331 del 2000:

«Tabella A
(articolo 3, comma 1, lettera a)

ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI
(in miliardi di lire)

             Anno                              Onere         
             2000              |                 43
             2001              |                 362
             2002              |                 618
             2003              |                 649
             2004              |                 681
             2005              |                 717
             2006              |                 752
             2007              |                 790
             2008              |                 830
             2009              |                 871
             2010              |                 915
             2011              |                 960
             2012              |                 978
             2013              |                 997
             2014              |                1.013
             2015              |                1.031
             2016              |                1.045
             2017              |                1.060
             2018              |                1.078
             2019              |                1.093
             2020              |               1.096 }.


Art. 24.
(Reclutamento, avanzamento e trattamento
economico dei volontari)

1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve
secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
e' bandito entro il 31 dicembre 2004.
2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il
reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e'
riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo
senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il
servizio di leva in qualita' di ausiliario nelle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti
eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei
predetti requisiti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve e'
corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma
l.
4. A decorrere dal l° gennaio 2008 ai volontari in ferma breve
trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
5. Fino all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, ai volontari in ferma
prefissata di un anno si applicano, in materia di accertamento
dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, le disposizioni previste
dallo stesso decreto per l'arruolamento volontario in ciascuna Forza
armata.


Note all'art. 24:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, concernente: «Regolamento recante
norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della
Croce rossa italiana» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997.
- Il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000,
n. 114, concernente: «Regolamento recante norme in materia
di accertamento dell'idoneita' al servizio militare», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
107 del 10 maggio 2000.


Art. 25.
(Reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa)

1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi
previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti
gia' coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli
organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato
servizio di leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui
al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede
mediante concorsi:
a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, comma
4, lettera a), a coloro che prestano o hanno prestato servizio di
leva in qualita' di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;
b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'articolo 16, camma
4, lettera b), ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio
o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.
3. Per i posti non coperti con i concorsi di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni dell'articolo 17.
4. Nei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, relativi
all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e' fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti, di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
609.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, per la
copertura dei posti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del
citato comma 4, relativi all'anno 2009, e di cui ai' numeri 3), 4) e
5) della medesima lettera b), relativi all'anno 2010, sono indetti
concorsi, secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, ai quali partecipano i volontari delle Forze
armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I
vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle
relative amministrazioni.


Note all'art. 25:
- Il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
281 del 30 novembre 1996. Si riporta il testo dell'art. 1,
comma 3:
«Art. 1 (Incremento e ripianamento degli organici). -
1.-2. (Omissis).
3. Per assicurare la continuita' del reclutamento nel
profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero
dell'interno e' autorizzato a bandire, fatte salve le
riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici
concorsi per la copertura dei posti che si rendono
disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi
dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari
complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i
vigili volontari in servizio presso gli appositi
distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del
personale volontario che alla data del bando abbiano
prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al
profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie
dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate,
ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione.
In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei
regolamenti previsti dall'art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di
detti posti e' riservata ai volontari delle Forze armate
congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei
requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
«Art. 12 (Personale in servizio ed in congedo). - 1. Il
personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla
data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n.
537, che abbia gia' ultimato la ferma triennale senza
demerito, puo' presentare domanda di immissione nelle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni di cui all'art. 1 e non si applicano nei
suoi confronti i limiti temporali di cui al comma 3
dell'art. 10.
2. Analoga domanda puo' essere presentata, entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, dai militari in ferma di leva prolungata,
congedati senza demerito, che abbiano terminato almeno la
ferma triennale.
3. Il personale in ferma di leva prolungata, reclutato
ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge
24 dicembre 1993, n. 537, durante il secondo anno di
servizio puo' presentare domanda per l'immissione, al
termine della ferma triennale, nelle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di
cui all'art. 1.
4. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile
e le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati
alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri
centri e commissioni di selezione.
5. I candidati dovranno risultare in possesso dei
requisiti elencati in allegato 2, fatta eccezione per il
limite di eta' che e' elevato nei limiti previsti dai
rispettivi ordinamenti.
6. Il personale delle Forze armate in ferma di leva
prolungata od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
delle amministrazioni di cui all'art. 1, perde il grado
eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova
carriera.».


Art. 26.
(Reclutamenti straordinari)

1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di
transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del
servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire
alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio
permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali
possono partecipare:
a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24
dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di
scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della
domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma
breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non piu' di due
anni;
b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n.
332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la
presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati
nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto
regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non piu'
di due anni.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli
dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del
terzo anno di servizio in qualita' di volontari in ferma breve.


Note all'art. 26:
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante: «Norme
sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987.
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997:
«Art. 9 (Avanzamento dei volontari e immissione nel
servizio permanente delle Forze armate). - 1. I volontari
in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di
idoneita', i gradi riportati nella tabella A in allegato 4
al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze
ordinative delle Forze armate.
2. L'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli
dei volontari in servizio permanente della stessa Forza
armata nella quale svolgono la ferma triennale e'
predisposta dalle competenti direzioni generali, nei limiti
dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita
graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva
commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze
armate, secondo i criteri previsti dal comma. 4.
3. Le commissioni per l'immissione di volontari nelle
rispettive Forze armate, sono presiedute da un ufficiale
generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di
Stato maggiore della Difesa, e sono composte da due membri
in rappresentanza, rispettivamente dello Stato maggiore e
della Direzione generale del personale della Forza armata
di appartenenza.
4. Le commissioni formano, con frequenza annuale, le
graduatorie per l'immissione nelle rispettive Forze armate
dei volontari che hanno terminato la ferma, secondo i
criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali
criteri tengono conto dei seguenti titoli:
a) graduatoria di ammissione alla ferma breve;
b) attitudini e rendimento durante il servizio svolto
nella ferma breve;
c) qualita' morali e culturali;
d) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o
abilitazione frequentati;
e) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
f) titolo di studio e/o titolo professionale
posseduti.».
«Art. 10 (Immissione dei volontari nelle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni). - 1. L'immissione del volontari nelle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni di cui all'art. 1 e' predisposta dalle
commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di
polizia e nelle amministrazioni, sulla base della
programmazione quadriennale di cui all'art. 2 e secondo i
criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali
criteri tengono conto dei titoli indicati nell'art. 9,
comma 4.
2. Le commissioni per l'immissione dei volontari nelle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni sono presiedute da un ufficiale generale, o
grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore
della Difesa e sono composte da due membri, in
rappresentanza, rispettivamente, della Direzione generale
del personale della Forza armata di appartenenza e della
Forza di polizia ad ordinamento militare e civile e
amministrazione di immissione.
3. Le domande devono essere presentate entro il secondo
anno della ferma triennale, a conferma della preferenza
espressa in materia al momento dell'arruolamento nelle
Forze armate. Nell'ultimo semestre della ferma triennale,
le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle
amministrazioni disporranno, a cura delle amministrazioni
interessate, una verifica del mantenimento dei previsti
requisiti psico/fisici e di quelli di cui all'art. 41,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
4. L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e delle
amministrazioni avviene comunque dopo il termine della
ferma triennale contratta e da' luogo alla perdita del
grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle
Forze armate.
5. Nel caso in cui il numero dei volontari in ferma
breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti
stabiliti dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e le
amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i
reclutamenti ordinari secondo le disposizioni di legge in
vigore per ciascuna amministrazione.».


CAPO VII
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 27.
(Sostituzione dei militari di leva del Corpo
delle capitanerie di porto)


1. Al fine di completare la sostituzione dei militari in servizio
obbligatorio di leva e' attivato, nel triennio 2004-2006, un
programma per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa del Corpo
delle capitanerie di porto.
2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 le consistenze dei
volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono
stabilite dalla tabella D allegata alla presente legge.
3. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2006 le dotazioni organiche
dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui
agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
sono cosi' rideterminate:
a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente;
b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.


Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 7 del citato
decreto legislativo n. 196 del 1995:
«Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente). - 1. Il ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:

a) Esercito:
1° caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto;
b) Marina:
sottocapo di 3ª classe;
sottocapo di 2ª classe;
sottocapo di 1ª classe;
sottocapo di 1ª classe scelto;
c) Aeronautica:
aviere capo;
1° aviere scelto;
1° aviere capo;
1° aviere capo scelto.
2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente e' cosi' costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo
dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con
dotazione di 675 unita'.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono
essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo
art. 7.».

«Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le
Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri,
possono mantenere alle armi volontari in ferma breve
secondo le seguenti ripartizioni:
Esercito 23.000;
Marina 5.509;
Aeronautica 2.250.
Nell'ambito della Marina possono essere, altresi',
mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle
capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato
senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di
attuazione.
4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente
essere impiegati nelle unita' operative e addestrative
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.».


Art. 28.
(Consistenze dei volontari di truppa
del Corpo delle capitanerie di porto)

1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, ferme
restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 27,
comma 3, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa
del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per
la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione
degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella E
allegata alla presente legge. Le eventuali carenze in una delle
categorie di volontari possono essere devolute, senza ampliare i
rispettivi organici, in aumento delle consistenze delle altre
categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse
finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento.
2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile
in attivita' operative, a decorrere dall' anno 2005 e fino al 31
dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni
2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli
anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, e' computato un
contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo
delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate:
a) 200 unita' nell'anno 2005;
b) 235 unita' negli anni 2006 e 2007;
c) 5 unita' in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.


Art. 29.
(Trattamento economico dei volontari in
ferma del Corpo delle capitanerie di porto)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto
e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il
trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.
3. A decoucre dal 1 gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma
biennale del Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il
trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del
Corpo delle capitanerie di porto e' corrisposto il trattamento
economico di cui all'articolo 15, comma I.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del
Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.


CAPO VIII
DISPOSTZTONI FINALI

Art. 30.
(Salvaguardia di disposizioni per l'assunzione
di determinate categorie)

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25, sono
comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del
personale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni;
b) articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e successive modificazioni;
c) articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, e successive modificazioni;
d) articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 199, e successive modificazioni;
e) articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni;
f) articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e
successive modificazioni.

Note all'art. 30:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, recante: «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982. Si riporta il testo
dell'art. 6, commi 5 e 6:
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1.-4. (Omissis).
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.».
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
recante: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 20 novembre
1992. Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4-bis:
«Art. 5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1.-4.
(Omissis).
4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano
richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui
al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 2.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri»,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001.
Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2 e 3:
«Art. 7 (Posizione di stato degli ammessi ai corsi
allievi carabinieri). - 1. (Omissis).
2. Possono essere inoltre ammessi ad primo corso utile
per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel
limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli
superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti
del personale delle Forze di polizia deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
a causa delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano
richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 5, e non si trovino nelle condizioni impeditive
previste dal medesimo articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma
dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace ovvero in attivita' operative
individuate con decreto del Ministro della difesa che
comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o
attrezzature esclusivamente militari, una particolare
esposizione al rischio.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 67, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2 e 3:
«Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1.
(Omissis).
2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la
promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze
disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i
fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del
personale delle Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa
in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle
leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del
personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o
reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento della capacita'
lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero
in attivita' operative individuate con decreto del Ministro
delle finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego
di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una
particolare esposizione al rischio.».
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201,
recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello
Stato», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 87, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2001. Si
riporta il testo dell'art. 4, commi 4-ter e 4-quater:
«Art. 4 (Nomina ad allievo agente). - 1.-4.-bis
(Omissis).
4-ter. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
frequentare il primo di corso di formazione utile il
coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso
dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2.
4-quater. Le disposizioni di cui al comma 4-ter si
applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli
appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi
permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
di missioni internazionali di pace.».
- Per l'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.
78, v. nota all'art. 11.


Art. 31.
(Relazione al Parlamento)

1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma
1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1
comprende altresi' le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi
di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operativita'
delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e
del Corpo militare della Croce Rossa".

Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.
331 del 2000, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Relazione al Parlamento). - 1. A decorrere
dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui all'art. 3, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo
stato della disciplina militare e sullo stato
dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli
obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare
riferisce sul livello di operativita' delle singole Forze
armate, sul grado di integrazione del personale militare
volontario femminile e sull'azione della struttura di cui
al comma 1 dell'art. 5. Tale relazione sostituisce quelle
di cui all'art. 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed
all'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui
al comma 1 comprende altresi' le valutazioni sul
conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari
necessari ad assicurare l'operativita' delle Forze armate e
sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del
Corpo militare della Croce rossa.».


Art. 32.
(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di
cui al Capo VII, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa
di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo VII, e'
autorizzata la spesa di euro 169.119 per l'anno 2004, di euro
48.287.301 per l'anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno
2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantona-mento relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 33.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 agosto 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTINO, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4233):
Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 30
luglio 2003;
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 22 settembre 2003 con il parere delle
commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIII;
Esaminato dalla IV commissione il 30 settembre 2003;
1-2-7-14-15-16-23-28-29 e 30 ottobre 2003;
Esaminato in aula il 3 e 4 novembre 2003 ed approvato
il 5 novembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2572):
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª e 12ª;
Esaminato dalla 4ª commissione il 26 novembre 2003;
l'11 e 25 febbraio 2004; 3 marzo 2004; 6, 22 e 28 aprile
2004; 5-12-19 e 20 maggio 2004;
Esaminato in aula il 17-22 e 29 giugno 2004 e approvato
con modificazioni, il 21 luglio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4233 B):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 22 luglio 2004 con parere delle commissioni
I, V, VIII, IX, XI e XII;
Esaminato dalla IV commissione il 22 luglio 2004;
Esaminato in aula il 26 luglio 2004 ed approvato il 29
luglio 2004.


TABELLA A
(v. articolo 5, comma 1)
RIPARTIZIONE DELLE CONSISTENZE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE NEGLI ANNI 2005 E 2006

   ---------------------------------------------------------------------
Forze annate                         Anno 2005              Anno 2006
---------------------------------------------------------------------
Primi marescialli                      14.578                  14.023
Marescialli                            50.784                  50.311
Sergenti                               11.353                  12.633
Volontari in servizio permanente       33.176                  35.853
Volontari in ferma breve/prefissata
di quattro anni                       34.550                  32.571
Volontari in ferma prefissata di
un anno                               23.659                  19.686
---------------------------------------------------------------------

     

                                                            TABELLA B
                                              (v articolo 8, comma I)
         PAGHE GIORNALIERE DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA
      (Misura percentuale riferita al valore giornaliero della
         retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei
             volontari di truppa in servizio permanente)


---------------------------------------------------------------------
                                                 Volontario in ferma
                                                prefissata di un anno
                GRADO                           e in rafferma annuale
---------------------------------------------------------------------
Soldato, comune di 2a classe, aviere                 60 per cento
Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto         70 per cento
                                                 Volontario in ferma
                                              prefissata quadriennale
Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto         70 per cento
Caporal maggiore, sottocapo, 1  aviere               70 per cento




TABELLA C
(v. articolo 23, comma 2)
ONERI FINANZIARI COMPLESSIVI

   ---------------------------------------------------------------------
   ANNO                                                 ONERI
---------------------------------------------------------------------
  2005                                              392.999.573,06
  2006                                              392.996.596,78
  2007                                              392.890.034,23
  2008                                              392.845.104,00
  2009                                              392.877.594,60
  2010                                              389.102.583,23
  2011                                              344.176.466,82
  2012                                              335.143.557,80
  2013                                              331.324.911,14
  2014                                              322.232.193,54
  2015                                              312.789.792,14
  2016                                              304.788.156,21
  2017                                              298.898.670,81
  2018                                              286.098.679,28
  2019                                              267.427.682,18
  2020                                              229.046.477,63
  2021                                              180.973.393,36


TABELLA D
(v. articolo 27, comma 2)

CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

   ---------------------------------------------------------------------
  ANNO            SERVIZIO          FERMA BREVE E           FERMA
                 PERMANENTE          PREFISSATA         PREFISSATA DI
                                    QUADRIENNALE          UN ANNO
                                    E IN RAFFERMA
---------------------------------------------------------------------
2004               1.355                1.420                0
2005               2.245                1.300              1.730
2006               3.500                1.215               560



TABELLA E
(v. articolo 28, comma 1)
ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

   ---------------------------------------------------------------------
  ANNO                                                 ONERI
---------------------------------------------------------------------
  2004                                               169.119,36
  2005                                            48.287.301,26
  2006                                            76.476.030,64
  2007                                            76.437.689,08
  2008                                            76.404.162,91
  2009                                            75.993.137,67
  2010                                            75.188.592,32
  2011                                            75.106.850,08
  2012                                            75.022.475,62
  2013                                            74.943.322,41
  2014                                            74.867.621,25
  2015                                            74.787.401,19
  2016 (regime)                                   74.703.881,29






--------------------------------------------------------------------------------

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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Da: no22/08/2011 19:39:48
alla fine cosa dovrebbe dimostrare scusa
Rispondi

Da: seven22/08/2011 20:02:37
questa è fresca fresca come sei bravo a riempire i vasetti di merda mi fate ridere non mettete idiozie in giro per piacere :)
Rispondi

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Da: x elah23/08/2011 14:02:31
elah tutti abbiamo visto i sindacat ma ci voglion i fatti no polpette ...tu che sai qualcosa dacci un indizio in modo da poter iniziare qualcosa di vero....(come gia sta facendo lagunaro) PIU BOMBE ABBIAMO E PIU GLI ALTI VERTICI NON POTRANNO SCHIVARE
Rispondi

Da: x elah da matteo23/08/2011 14:54:20
questo discors gia lo stiamo facend con l avv. tu ci avev detto tempo fa che avevi notizie piu concrete ...i sindacat basta che mandano lettera invece perchè non fanno qualcos di piu concreto come incontrarci e individuare delle basi che possiamo usufrire per far si che questo governo ci senti....su rispondi altrimenti mi cadi
Rispondi

Da: elah23/08/2011 18:59:28
la discussione al Ministero è basata sull'art.16 come ripeto, in concreto si sta valutando l'opportunità di come e quando inserirvi, finanze permettendo.

Non accetto commenti da persone stupide o ignoranti, visto che sono solo capaci di attendere notizie positive senza muovere un dito.

Lagunaro è un soggetto molto in gamba, ma inesperto nel settore delle Leggi e della burocrazia, non si va da nessuna parte combattendo un ministero, che poi sarebbe il Vostro, ma bisogna trovar la strada per risolvere il problema e cercare l'eventuale modo per assumervi senza crere disastri o ricorsi o altre forme di protesta di chi non è passato per cavilli di ogni tipo.

tenete anche presente che vi sono numerosi ricorsi al Consiglio di Stato ancora in atto del concorso 1507 e 907 in attesa di sentenza definityiva.

Poi........
Rispondi

Da: johansson23/08/2011 19:30:45
ricorsi di che genere???
Rispondi

Da: mi pice23/08/2011 19:31:16
elah, sono contento come riesci a convincere chi sta soffrendo per un posto di lavoro, anzi anche vincitore.Solo che il Ministero perde solo tempo invece di assumere tutti i giovani, perchè come tu sai in polizia tra quest'anno e l'altro ancora che verrà sai quanti di loro andranno in pensione. 
Rispondi

Da: johansson23/08/2011 19:36:17
ricorsi di che genere???
Rispondi

Da: hp23/08/2011 21:35:30
ne andranno veramente tanti in pensione!
Rispondi

Da: wsd23/08/2011 23:27:47
e basta con le cazzate ne abbiamo sentite troppe BASTAAAAAAAAAAA se la polizia c vuole ci kiama nn credete che cn ricorsi cambino le leggi nn sn servite le guerre civili e le emergenze criminalità ora le cose cambiano per un ricorso :) le cose vanno di merda da una vita e di certo nn stanzieranno soldi per noi il piano economico c è già quindi......
Rispondi

Da: x elah24/08/2011 10:31:12
lo vuoi capire che partiranno 800 persone del concorso dei 1600 a dicembre?   noi partiremo a dicembre del 2014 non illudere questi ragazzi......e poi che vi lamentate ci pagano per non lavorare ...ci sono le vfp1 che mi rendono felice e in un mese al massimo io lavoro 15 giorni......viva l italia
Rispondi

Da: mi pice24/08/2011 20:13:42
devono assumere circa 2800 unità, tra quest'anno e il prossimo che verrà.I concorsi portano via tanti soldi e qualcuno del sindacato ha fatto in modo che valutassero la situazione,in modo di far prendere prima tutti quelli rimasti f.g.,  " IDONEI" e poi si vedrà. 
Rispondi

Da: per mi pice24/08/2011 20:43:31
spero che tu abbia ragione.........quando cazzo gli prendono sti f g?????
Rispondi

Da: johansson24/08/2011 20:59:34
sempre le solite coseeeeee...non sarebbe per niente male se fosse verità...ma dove hai letto che ci saranno 2800 assunzioni ???
Rispondi

Da: elah24/08/2011 21:53:42
per tutti quelli che denigrano la situaione in cui si trovano o fancazzisti tipo quello che dice tanto ci pagano o quello che dice io non faccio nulla, spero che rimaniate a vita nell'Esercito ....penso soloche quesi messaggi che durano ormai da anni evidenziano il potenziale della futura Polizia solo per pochi...e magari non scrivono nemmeno nel forum... tanti di voi leggono e criticano e non sanno che fare e scrivono solo offese e altre cavolate.... mi permetto di scrivere e scrivo poco... ma fino adessso o sostenuto e sosterro la mia battaglia e non la Vostra di chi non crede e offende solo...

per chi voleva sapere dei ricorsi, ve ne sono in atto e ribadisco sono riferiti ai concorsi 1607 e 907 e logicamente sono at personam... non sono cumulativi....

appena riusciro ad avere o a concludere altre discussioni con chi si interessa di Voi vi faro' sapere.

pregherei gli stupidi e gli stolti di astenersi nel  commentare, e a pensare, un domani (vicino) di essere in grado di fare lo sbirro con la S maiuscola..... molti di Voi saranno solo dei cazzari .... visto come scrivete e cosa pensate...
Rispondi

Da: alessio x elah25/08/2011 08:25:37
ciao elah che ci sono ricorsisti nei vari due concorsi 1507 e 907 gia è risaputo dalle varie rettifiche che sono state fatte alla graduatoria.  ma il problema  sta solo se chiamano questi ragazzi -ti parlo da padre di uno dei tanti vincitori vfp4 polizia-poiche da Roma uff.concorsi nella persona del Sig.Petroni continuano ad affermare che bisogna concludere i quattro anni da vfp4 come previsto da bando...anche a mio modesto parere che i sindacati come stanno facendo alcune sigle spingono per farli partire prima....io penso però che dopo faccio l'esempio di mio figlio,dopo un corso durato 8 mesi presso taranto,che al ministero della difesa costa, si liberano subito di questi ragazzi......bhooooo...siamo in Italia e tutto può succedere
Rispondi

Da: x il sighn alessio25/08/2011 11:46:44
mi scusi ma lei ha fatto accedere a suo figlio per il ricosro tramite lagunare@alice.it..? in poche parole tramite un avv ed un deputato,tra l altro ex commissario di polizia, cerchiamo di eliminare l art 16 e quindi conseguenza partire anticipatamente me se nessun aderisce serve a poco...in più i sindacat grazie il sap, ovviamente sottolanostra citazione ha iniziato a muoversi e cosi tutti.....aderisci anche tu...elah è un buon paroliere,forse anche informato, ma i fin dei conti le carte le stiamo facendo girare noi.
Rispondi

Da: elah25/08/2011 13:02:20
bene sono contento che le carte le fate girare , io procedo con altre siyuazioni che permettetemi .. hanno prodotto la richiesta del sap e del coisp...e se non erro l?Onorevole PALADINI a fatto una richiesta alla camera dei deputati con risposta immediata (che non è arrivata) al Ministero interno, ma la richiesta era solo per i 1507... comunque se passa per loro passa per tutti... la richiesta specifica come ripeto e l'annullamento delle seconde aliquote ed immediato o scaglionato avvio al corso Polizia... questo è quello per cui mi batto .... POI come ripeto da mesi non dimenticate il DPCM del 21.settembre 2010 che è stato prorogato al 31.12 2011..... aspettiamo i rientri dalle ferie e decisioni nel merito
Rispondi

Da: si si25/08/2011 13:47:52
DOBBIAMO FARE I 4 ANNIIIIIIII FINITELA E ANADATE A LAVORAREEEEEEE
Rispondi

Da: ...25/08/2011 13:50:40
per elah  grazie per tutte le notizie e per quello che sta facendo per i nostri ragazzi che sono in 2 aliquota 907 come il Sig.Alessio sono un genitore di un ragazzo che pur avendo vinto un concorso si trova ad aspettare in una caserma la tanto attesa forse anticipata chiamata ... che spero sia al più presto anche noi sappiamo che qualcosa si sta muovendo speriamo che sia la volta buona in attesa che lei ci dia informazioni piu concrete la saluto e ringrazio

Rispondi

Da: ...25/08/2011 13:50:41
per elah  grazie per tutte le notizie e per quello che sta facendo per i nostri ragazzi che sono in 2 aliquota 907 come il Sig.Alessio sono un genitore di un ragazzo che pur avendo vinto un concorso si trova ad aspettare in una caserma la tanto attesa forse anticipata chiamata ... che spero sia al più presto anche noi sappiamo che qualcosa si sta muovendo speriamo che sia la volta buona in attesa che lei ci dia informazioni piu concrete la saluto e ringrazio

Rispondi

Da: x elah25/08/2011 15:26:20
lei e colui che ha fatto si che il sap e il coisp si muovesse, allora non fa che farmi piacere però perche non da una soluzione a noi per far si che possiam essere di appoggio ai sindacati, perche non ci metta in contatto...siamo pronti tutti a firmare il concedo con ovviamente, la sicurezza di partire ma se questo facilitasse le cose basterebbe un secondo credimi....aspetto tue notizie
Rispondi

Da: 22/09/201125/08/2011 16:48:27
Rispondi

Da: 22/09/201125/08/2011 16:50:41
LA SECONDA ALIQUOTA DEI 1507 PARTIRA' PER QUESTA DATA.....I PRIMI GIORNI DI SETTEMBRE  GIUNGERANNO LE NOTIFICHE PRESSO I VARI COMANDI.......LA SECONDA ALIQUOTA DEI 907 PARTIRA' A MARZO 2012.
Rispondi

Da: BOOOOOM25/08/2011 17:06:11
BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM....è capodanno il 25 di agosto??????? la più grossa cazzata col botto che io abbi mai sentito.. tutti in ferie al mare e sto quì se ne esce co sta cazzata... ma falla finita...BOOOOOOOOOOOOOM ahahahaha
Rispondi

Da: f.g25/08/2011 18:41:15
sapete dirmi se i f g verranno chiamati??? visto che i primi 80 sono partiti da un pezzo.
Rispondi

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