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QUESTIONE GIURIDICA
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Da: lukekiss | 18/05/2016 19:56:22 |
Vi pongo questa questione per chi cortesemente vorrà proporre soluzioni: La banca alfa concede a Tizio un mutuo ipotecario(ipoteca 1 grado su immobile). La ex moglie di Tizio fa causa per alimneti non pagati a <tizio e arriva al pignoramento. Arriva l'avviso ai creditori iscritti alla Banca che interviene MA senza far valere il suo credito (quindi con messa in mora e recesso dagli affidamenti) poiché Tizio ha sempre pagato regolarmente le rate del mutuo. Secondo voi occorre che la Banca giuocoforza revochi gli affidamenti per non perdere il privilegio e la somma che pervenisse dalla vendita dell'immobile promosso dalla ex moglie? | |
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Da: Ph_D | 15/06/2016 19:58:52 |
Che razza di quesito è? La banca non è intervenuta nella procedura perché ha già una garanzia di ferro, l'ipoteca sul bene di Tizio. Chi lo acquista in una eventuale asta giudiziaria si troverà nella stessa posizione di Tizio. Se Tizio non paga le rate del mutuo, la banca potrà a sua volta mettere all'asta l'immobile... ed il nuovo acquirente avrà due possibilità : pagare le rate oppure aspettare che la casa venga messa all'asta... Quindi, quello che succede è la seguente... La signora mette all'asta il bene, dopo alcuni anni il bene viene venduto... Il nuovo acquirente si trova un bene con ipoteca. La banca, se nel frattempo Tizio non ha pagato le rate, potrebbe mettere il bene all'asta... Il nuovo acquirente dovrà pagare il debito di Tizio per liberare il bene dall'ipoteca, oppure il bene verrà rivenduto. La risposta è l'art. 2889 c.c. | |
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Da: Ph_D | 15/06/2016 20:00:50 |
Mi sono espresso "da cane", ma a parte le imprecisioni terminologiche, il senso è che siccome l'ipoteca è una garanzia REALE, alla banca non serve far nulla... Deve solo attendere. | |
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Da: Ravenerik | 15/06/2016 21:13:09 |
Il decreto di trasferimento del Giudice dell'Esecuzione, ultimo atto (per quanto riguarda l'acquirente del bene nell'asta giudiziaria) della procedura, cancella le ipoteche, ex art. 586 c.p.c. E 2878, nº 7, c.c.. Se il creditore, pure avvisato, non ritiene di intervenire, perde di fatto la sua garanzia (salvo intervento tardivo, che per lui vale sino alla distribuzione del ricavato: art. 566 c.p.c.). Il terzo acquirente SUB IUDICE non viene sfiorato dall'ipoteca. | |
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Da: lukekiss | 15/06/2016 21:34:39 |
Esatto Ravelrik Il,dubbio é :basta l intervento x la banca oppure bisogna revocare gli affidamenti per poter far valere il credito della banca?. Ma tale revoca sembra forzata visto che tiizio è in regola,coi pagamenti. | |
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Da: Ravenerik | 15/06/2016 21:45:54 |
L'art. 1186 c.c., che regola la decadenza dal beneficio del termine, non parla solo di ritardo nel pagamento delle eventuali rate. Se il creditore non potesse, in caso di pignoramento da parte di un terzo dell'immobile gravato da ipoteca a suo favore, richiedere immediatamente il saldo del dovuto facendo decadere dal beneficio del termine il debitore, si darebbe la situazione da me descritta: il creditore, a seguito della vendita forzata, perderebbe la garanzia senza possibilità di intervenire. | |
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Da: lukekiss | 15/06/2016 22:13:53 |
Ci avevo pensato anche io...ma dici che ci sta tale articolo ? Non mi pare che in questo Casoli il debitore...abbia diminuito le garanzie x fatto proprio .... | |
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Da: Ph_D | 16/06/2016 20:47:46 |
Mi sfuggiva l'art. 586... Ma mi chiedevo se C. 94/9307 poteva servire... 1186 c.c. non si applica a contratto apertura di credito bancario a termine, in quanto si applica art. 1845 c.c. | |
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