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15 dicembre 2015 - Parere CIVILE
761 messaggi, letto 104258 volte

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Da: ansiansianasia15/12/2015 12:42:34
da Lecce ci sono news?
Rispondi

Da: NezPerces 15/12/2015 12:42:54
aiutino, stai elaborando tutta la soluzione?
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Da: Traccia 115/12/2015 12:44:44
La sentenza del 2013 fa riferimento al legittimario pretermesso, non è questo il caso della traccia!
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Da: TIC TOC15/12/2015 12:45:46
SECONDA TRACCIA

E' valido il meccanismo predisposto attraverso le clausole claims made
Tali clausole sono atipiche, ai sensi dell'art. 1322 c.c.
E' ammesso lo sfasamento tra prestazione dell'assicuratore, quale obbligo di indennizzo in relazione all'alea del verificarsi di determinati eventi, e controprestazione dell'assicurato, consistente nel pagamento del premio, nel senso che possono risultare coperti da assicurazione comportamenti dell'assicurato anteriori alla stipula, qualora la domanda risarcitoria sia per la prima volta formulata dopo tale data, come possono viceversa risultare sforniti di copertura comportamenti tenuti dall'assicurato durante il periodo di efficacia della polizza, ma rispetto ai quali la richiesta del terzo danneggiato venga formulata successivamente alla cessazione degli effetti del contratto.
E' stato affermato che le clausole claims made, valide, seppur atipiche, stante il riferimento al fatto che l'art. 1932 c.c. prevede l'inderogabilità, se non in senso più favorevole all'assicurato, dei commi 3 e 4 dell'art. 1917 c.c., ma non del primo, che è appunto quello che delinea il tradizionale meccanismo « loss occurrence » delle polizze di r.c. ed agli artt. 1913 e 1914, i quali paiono individuare, nella prospettiva di una interpretazione sistematica del loro rapporto con l'art. 1917 c.c., l'insorgenza della r.c. nel fatto accaduto, piuttosto che nell'evento generatore della (solo eventuale) richiesta risarcitoria del danneggiato.
Circa l'eventuale vessatorietà o meno di siffatta clausola ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.
si ritiene che una tale valutazione spetti, caso per caso, al giudice di merito.
Può tuttavia affermarsi che la clausola claims made non può essere considerata vessatoria in astratto, posto che essa non pone limitazioni di responsabilità in favore dell'assicuratore, ma definisce l'oggetto della copertura assicurativa, stabilendo quali siano i sinistri indennizzabili.
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Da: alfass 15/12/2015 12:46:15
E infatti i superbravi sono quelli chiusi in bagno a smanettare su mininterno. Strano davvero non siano ancora arrivati all'orale.  Inspiegabile che chi non sa usare due codici copi dicendo che i commissari non leggono gli elaborati. Decidetevi, delle due l'una: se non leggono voi perché copiate? 
Rispondi

Da: morovincente 15/12/2015 12:46:34
grande johnNash !!!!! :-))
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Da: Osvaldobn8615/12/2015 12:46:40
La clausola a richiesta fatta della traccia 2 è contenuta nella sent. 2875/2015. NO 2013. Occhio a non dare info sbagliate
Rispondi

Da: Antonioooo199015/12/2015 12:46:48
ragazzi elaborate le tracce per favoreee, aspetto risposte
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Da: aspirante909015/12/2015 12:46:54
Notizie da Milano? ore dettatura?
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Da: juliet8215/12/2015 12:46:59
ragazzi dai non rispondete alle provocazioni, si toglie visibilità alle sentenze che così finiscono subito nelle pagine precedenti
Rispondi

Da: juliet8215/12/2015 12:48:50
Osvaldobn86

la sentenza del 2015 non la troveranno sui codici! va trovato qualche precedente e quella del 2013 mi sembra pertinente!
Rispondi

Da: RossyRò15/12/2015 12:50:49
ho quasi finito di svolgere la seconda traccia
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Da: aspirante909015/12/2015 12:50:58
ma per la prima traccia non si potrebbe parlare di donazione indiretta 21494/14?
Rispondi

Da: SORI7815/12/2015 12:52:45
INDICAZIONI PER I DUE PARERI?
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Da: TIC TOC15/12/2015 12:52:57
ASSICURAZIONE DELLA R.C.- Clausolaclaims made- Legittimità - Clausola che limita la garanzia rispetto alle richieste risarcitorie pervenute all'assicurato nel periodo di efficacia di contratto a condizione che siano generate da condotte dell'assicurato verificatesi non oltre un certo termine anteriore alla stipulazione del contratto - Vessatorietà di tale clausola ai sensi dell'art. 1341 c.c. - Non sussiste.


La clausola "a richiesta fatta" (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato delle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione) è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Rispondi

Da: NezPerces 15/12/2015 12:53:00
bravissima RossyRò
Rispondi

Da: BB8415/12/2015 12:53:04
SOLUZIONE TRACCIA 2

Il nostro ordinamento, precisamente   al Libro IV, Titolo III, Capo XX del cc, disciplina il cd contratto di assicurazione, disponendo, all'art 1882, che  "L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".
Tale contratto fa parte di quella categoria dove l'avverarsi della prestazione dipende da un fattore d'incertezza, quindi la caratteristica fondamentale è sicuramente l'aleatorietà: nel contratto di assicurazione deve sempre esistere il "rischio", quell'elemento d'incertezza futuro che costituisce la ragione stessa del contratto.
Tra questi contratti aleatori rientra sicuramente la cd polizza professionale per i rischi derivanti dall'esercizio dell' attività professionale. Tale concetto viene introdotto per la prima volta con il DL 138/11, il cui regolamento di attuazione è rappresentato dal DPR 137/12, con il quale si sancisce l'obbligatorietà nella stipula dell'assicurazione per i danni derivati al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ., tanto da qualificare ogni violazione nelle obbligatorietà come  illecito disciplinare.
La polizza copre i danni eventualmente arrecati alla clientela in conseguenza di errori, negligenze od omissioni nell'erogazione della prestazione professionale richiesta derivanti da condotte di natura colposa (colpa lieve o colpa grave).
Fondamentali, per l'esistenza di responsabilità coperta da detta polizza, sono : Comportamento colposo 2) Esistenza di un danno patito da terzi 3) Nesso di causalità.
Nella maggior parte di tali polizze professionali, le compagnie tendono ad inserire, per un vantaggio dell'assicurato, le cd clausole claims made, ovvero a richiesta fatta, secondo cui vengono coperte dall'assicurazione tutte le richieste di risarcimento che vengono presentate al professionista e da questi regolarmente denunciate all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione, indipendentemente da quando è stata svolta la prestazione che ha generato il danno.
La legittimità di tali clausole ha generato non pochi contrasti a livello dottrinale e giurisprudenziale, in quanto è stato necessario stabilire, Per accertare la validità delle suddette clausole, se l'art. 1917 c. 1 c.c. avesse natura dispositiva o imperativa. Innanzitutto bisogna ricordare che il detto articolo, al comma 1,  stabilisce che "Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nelcontratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. "
In un primo tempo si è ritenuto che tali clausole fossero nulle in quanto deroganti al citato principio contenuto nell'art. 1917 c. 1. c.c.; in tal senso, si ricorda, una fra tante, Tribunale di Bologna con la sent. 3318/2002.
In seguito, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel 2005, sent. N. 5624, sostenendo che un contratto di assicurazione comprendente le clausoleclaims made debba considerarsi atipico, in quanto non elimina l'alea, ma semplicemente la sposta dal fatto alla richiesta risarcitoria. L'evento futuro ed incerto, in questo contratto, non è più il fatto di danno, ma la richiesta risarcitoria. I supremi giudici hanno affermato la natura dispositiva dell'art. 1917 c.c.ritenendo, pertanto, valida anche una diversa pattuizione ad opera delle parti, in virtù del principio di autonomia contrattuale e del principio di meritevolezza ex art 1322 cc.          Si tratta, dunque, di una regolamentazione in parte derogatoria rispetto a quanto previsto dall'articolo 1917, primo comma c.c.., che si rende necessaria nei campi dei liberi professionisti dove l'assicurato può avere interesse ad ottenere una garanzia "retroattiva" per comportamenti illeciti verificatesi anteriormente alla stipula del contratto di assicurazione. Ciò soprattutto in materia fiscale, quindi con particolare riferimento ai commercialisti, dove l'Amministrazione finanziaria può accertare, decorsi diversi anni dal compimento di determinati atti o incombenze, pretese irregolarità, che potrebbero determinare il coinvolgimento del professionista preposto.
A favore della legittimità di tale clausole claim made, si è pronunciata di recente la stessa Corte di Cassazione, con sentenza 3622/2014, attraverso la quale ha cassato una pronuncia della Corte di Appello di Roma che aveva ritenuto non operante la garanzia.
Sia in primo che in secondo grado la domanda di garanzia nei confronti dell'assicurazione veniva respinta in quanto, secondo i Giudici di merito (nonostante la presenza di una clausola CLAIMS MADE), poiché l'illecito addebitato all'assicurato risaliva ad una data anteriore a quella di decorrenza dell'efficacia della polizza, questa non poteva coprire un evento già verificatosi prima della stipula del contratto, dovendosi rispettare il principio di cui al citato articolo 1917 c.c..
La Suprema Corte, con la citata sentenza, ha riformato la decisione della Corte d'Appello di Roma , stabilendo la piena validità e operatività della clausola in questione. In merito, si è statuito che l'estensione della garanzia assicurativa ad eventuali fatti anteriori alla stipula del contratto è il risultato di una specifica scelta dell'assicuratore che inserisce detta previsione fra le condizioni generali del contratto sulla base di una consapevole valutazione di rischio. I Giudici di legittimità hanno ha precisato che l'alea "non concerne comportamenti passati e la loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell'assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi".
Dunque, ciò può ben riguardare anche il caso di evento già intervenuto in precedenza, per la semplice circostanza che "non è detto che qualunque comportamento colposo induca il danneggiato a proporre domanda di risarcimento danni".
In tal modo, la garanzia assicurativa concerne eventi effettivamente incerti.
In aggiunta a quanto sopra, la Suprema Corte ha ritenuto che la clausola in esame sia anche meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., sulla base del fatto che viene predisposta dallo stesso assicuratore nelle condizioni generali di contratto e che, pertanto, è il frutto di meditate e consapevoli valutazioni dei rischi, a cui corrisponde un'adeguata remuneratività del corrispettivo, convenuto come premio assicurativo.

Di conseguenza, nel nostro caso è possibile, qualora ricorrano i termini, proporre appello alla sentenza di primo grado, per errata interpretazione ed applicazione degli att. 1917 e 1 322 cc, in quanto, come ormai sancito più volte dalla Suprema Corte, l'art. 1917 ha natura dispositiva e non imperativa, pertanto è passibile di deroghe attraverso una diversa pattuizione delle parti, considerato anche che non viene meno, nella fattispecie in esame, il carattere aleatorio tipico dei contratti di assicurazione, in quanto il rischio resta comunque futuro ed incerto, ma viene semplicemente spostato dal fatto di danno alla richiesta di risarcimento.
Rispondi

Da: ..................................15/12/2015 12:54:45
Ragazzi non perdete tempo nel dare risposte inutili a chi non ha di meglio da fare anziché lavorare.. vi propongo una sana indifferenza nei confronti di questi soggetti e di concentrarci sulle soluzioni per le tracce.. non rispondete più a certa gente.. piuttosto ci sono novità dai siti?
Rispondi

Da: Fedemar 15/12/2015 12:55:43
Soluzione traccia 1 ancora niente ?
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Da: Aspirante avvocato15/12/2015 12:56:53
Sulla prima traccia c'è chi parla di una sentenza di dicembre di qst anno, è vero???? rispondeteeeeeee
Rispondi

Da: BB8415/12/2015 12:56:57
se scegliete la mia soluzione vi consiglio di modificare qualcosa per 2 ordini di motivi: 1)è stata scritta di fretta perché ho da lavorare; 2) per evitare che vi siano compiti uguali.
IN bocca  al lupo a tutti.
Rispondi

Da: alfass 15/12/2015 12:57:16
Vittoria13, ahhhhhhh, tu si, dovresti diventare avvocato ad honorem. Classe, dignità, decoro, tutto abbonda in chi viola le norme e ne auspica contemporaneamente il rispetto.
Rispondi

Da: prima traccia15/12/2015 12:57:35
per chi dice che il legittimario non è pretermessoe non va bene la sentenza...
va bene bisogna aggiungere la 13804/2013 che dice:
La condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario richiesta dall'art. 564 c.c. per la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati  non si applica al legittimario che sia stato totalmente pretermesso dall'eredità, ANCHE SE NEL CASO IN CUI ABBIA RICEVUTO BENI DAL DE CUIUS COME DONAZIONE O SI SIA IMPOSSESSATO DOPO LA SUA MORTE, DI BENI EREDITARI
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Da: Aiuti traccia 115/12/2015 13:01:19
Ma come fa il legittimario ad essere stato pretermesso se non c'è testamento? Muore ab intestato quindi le quote di legge sono uguali
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Da: PANICO0000015/12/2015 13:01:23
Raga, x la prima traccia???? Quale riferimento??? c'è chi parla di una sentenza di dicembre?
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Da: blusere 15/12/2015 13:01:50
   x chi sta elaborando la seconda traccia "sapete se sui codici c'è la n 2872 del 2015?
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Da: PAPARAZZATA15/12/2015 13:01:54
Notizie da Ancona??
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Da: Aiuti traccia 115/12/2015 13:01:56
Ma come fa il legittimario ad essere stato pretermesso se non c'è testamento? Muore ab intestato quindi le quote di legge sono uguali
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Da: BB8415/12/2015 13:05:16
vi consiglio di non mettere la sentenza di dicembre 2015 perché sicuramente sui codici non c'è
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Da: 123ABC12315/12/2015 13:05:55
ma del secondo parere c'è qualche sentenza del 2015????????'
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