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15 dicembre 2015 - Parere CIVILE
761 messaggi, letto 104258 volte

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Da: TIC TOC15/12/2015 12:16:39
PRIMA TRACCIA

La condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario â€" richiesta dall'art. 564 c.c. per la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati â€" non si applica al legittimario che sia stato totalmente pretermesso dall'eredità, anche nel caso in cui abbia ricevuto beni dal de cuius a titolo di donazione ovvero si sia impossessato, dopo la sua morte, di beni ereditari.
La totale pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione: in tali casi, infatti, per l'assenza di beni relitti, l'erede necessario si trova nella necessità di esperire l'azione di riduzione a tutela del diritto sostanziale riconosciutogli dalla legge.
La disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, salvo che le donazioni e i legati siano fatte a persone chiamate come coeredi, risponde alla ratio di evitare che la confusione dei patrimoni del de cuius e dell'erede impedisca al donatario e al legatario di verificare l'effettività della lesione della riserva e, inoltre, all'esigenza, di cui è fatta menzione nella relazione al progetto definitivo del codice civile, di evitare il contrasto logico ed insanabile fra la responsabilità illimitata dell'erede, nonché il suo obbligo di rispettare gli atti di disposizione del defunto, e l'azione di riduzione della liberalità.
Rispondi

Da: Napolitana15/12/2015 12:18:22
Ragazzi qualche indicazione sull'orario di fine dettatura a Napoli?
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Da: Avvocato 15/12/2015 12:19:12
Ma infatti mi chiedevo ma possibile che non si possa segnalare questa indecenza? Comunque la seconda traccia É più semplice
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Da: blusere 15/12/2015 12:19:26
a napoli consegna alle 18.30.
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Da: alveolodeep15/12/2015 12:20:51
Chi sa ORAFINE DETTATURA A BARI???
Rispondi

Da: roma 3456715/12/2015 12:24:28
scusatemi a che ora è la consegna a roma?
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Da: rogiy15/12/2015 12:24:33
a tutti i coglioni buffoni che non fanno altro che autoproclamarsi "avvocato onesto".
Non credo siate così deficienti da non aver capito che questo esame è solo una farsa....
fate un piacere a quei poveri disgraziati che stanno facendo l'esame.... levatevi dai maroni
Rispondi

Da: donazioni15/12/2015 12:24:40
Verificate che nel caso di specie il legittimario che si rivolge al legale non è pretermesso, in quanto in suo favore si è aperta la successione ab intestato, con attribuzione in suo favore di una quota dell'immobile per un valore di 30.000,00 euro, ai sensi dell'art. 581 c.c;
si tenga conto anche della posizione del coniuge, anch'esso chiamato nella quota di un terzo ex art 581 c.c..
quindi sulla base di tale norma:-Caio prende 30.000; - Mevio prende 30.000; - ciìoniuge prende 30.000.
questo per quanto riguarda la successione legittima.
Per verificare la lesione della legittima invece occorre utilizzare la formula del Mengoni per cui la quota del legittimario va calcolata come segue: Relictum (90.000) - debiti (che nel slienzio della traccia mancano) + donatum (310.000) per complessivi 400.000.
Sulla base dell'art 542 comma 2 c.c. le quote di riserva sono le seguenti: - a Caio 100.000, a Mevio 100.000, al coniuge 100.000 e alla disponibile 100.000.
tenuto conto che Mevio ha avuto 30.000, egli risulta leso per 70.000
Rispondi

Da: pigna88  15/12/2015 12:25:21
Fate i vostri compiti senza consultare siti e senza farvi aiutare dall esterno, altrimenti non si fa altro che contribuire a rendere farsa questo esame di stato piu di quanto non lo sia già! Rimboccatevi le maniche e metteteci del vostro! In bocca al lupo!!!
Rispondi

Da: alfass 15/12/2015 12:25:23
Solo in Italia si può vedere tanta disonestà ...eppure non mi abituerò mai!
Rispondi

Da: rogiy15/12/2015 12:26:48
pigna e tu come lo spieghi che due pareri perfettamente uguali una sia stato valutato 32 e l'altro 25?
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Da: SORI7815/12/2015 12:27:21
Quale vi sembra più facile?
Rispondi

Da: Traccia 115/12/2015 12:27:54
Per DONAZIONI
Secondo me la sentenza del 2013 non è utile proprio perché il legittimario qui non è pretermesso
Rispondi

Da: pigna88  15/12/2015 12:31:29
Non me lo spiego nel senso che non ho mai negato che sia un esame farsa, semplicemente dico che io mi riterrei in pace con la mia coscienza solo se il compito fosse il frutto di una mia personale elaborazione e non il copia incolla di soluzioni fornite da altri....
Rispondi

Da: PinoD''alba15/12/2015 12:32:00
rogiy

solo culo. questo esame è una farsa. A questo pnto meglio cercare di aiutarsi in qualche modo
Rispondi

Da: Avvocato 15/12/2015 12:32:01
Quindi siccome il sistema fa schifo noi contribuiamo a peggiorarlo...che giuristi del futuro! Questo non è aiutare ma barare, si tratta di mezzucci. Si può fare ricorso se si ritiene che il compito fosse sufficiente ma sopratutto mi chiedo questa gente che lo supererà grazie ai vostri aiuti con che coscienza andrà avanti? Anche nel lavoro farà così? E gli altri onesti che in questo momento sfogliano il codice cercando di ragionare e scrivere con le loro capacità cosa sono? Poverini, idioti no? Ribadisco che è uno schifo da denunciare e basta, vergognatevi!
Rispondi

Da: rogiy15/12/2015 12:34:31
il copia e incolla è una scelta impudente che non tutti fanno...
io, personalmente, cerco di aiutare indicando riferimenti normativi corretti .....
Rispondi

Da: PAPARAZZATA15/12/2015 12:34:39
Scusate ad Ancona si sa l'orario di fine??
Rispondi

Da: PinoDalba15/12/2015 12:35:03
Agli amici troll o presunti tale:
mettetevi l'anima in pace, poveretti.
Noi andremo avanti con o senza le vostre inutili trollate.
Rispondi

Da: helpIneedsomebody15/12/2015 12:35:56
scusate ma nella seconda traccia dice il candidato assunte le vesti di Tizio??? non dovrebbe essere assunte le vesti del legale????
Rispondi

Da: Avvocato 15/12/2015 12:36:16
Riferimenti normativi corretti che un laureato in giurisprudenza non riesce a trovare da solo...allora revochiamo la laurea! Poi dico parliamo di successioni e di contratti aleatori e assicurazione per cui vorrei capire con il codice commentato quali difficoltà si possano avere
Rispondi

Da: leone1000 15/12/2015 12:36:19
Salve ragazzi riusciamo a stilare un pare sulla seconda traccia ? 
Rispondi

Da: gigia198615/12/2015 12:37:12
Ragazzi notizie da Catanzaro? Non si sa se hanno dettato?
Rispondi

Da: uffa!!!15/12/2015 12:37:57
tutti bravi dopo...e smettetela di fare tanto i moralisti
Rispondi

Da: Aspirante avvocato15/12/2015 12:38:00
Raga, per la prima traccia: sentenza di riferimento?????
Rispondi

Da: leone1000 15/12/2015 12:38:25
Ragazzi per la seconda traccia bisogna elaborare solo questa sentenza
questo è quello che dice la cassazione nella sentenza 2872/2015

La clausola a �«richiesta fatta�» è valida ed efficace. La terza sezione della Suprema corte di cassazione, consigliere relatore dott. Angelo Spirito, torna nuovamente a occuparsi della clausola �«claims made�» e con breve ma circostanziata decisione conferma quell'indirizzo ormai da considerarsi dominante che ritiene la clausola claims made pienamente valida ed efficace (sentenza n. 2872/2015 del 13 febbraio 2015).

La Corte anche questa volta è stata lapidaria nel ribadire il �«principio�» secondo cui �«â�� la clausola cosiddetta a richiesta fatta (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile â�� omissis â�� è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cass. 7273/13)�».

Fin qui nulla di nuovo rispetto ai precedenti giurisprudenziali conformi in materia, tuttavia, il Supremo collegio sceso nel merito della questio, quand'anche trattantesi di accertamento di fatto che sfugge dalla censura di legittimità, ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito secondo il quale, in presenza di una specifica pattuizione fra le parti e giammai di un mero formulario unilateralmente predisposto, la clausola claims made non può essere considerata vessatoria in astratto, posto che non pone limitazioni di responsabilità in favore dell'assicuratore ma definisce solo l'oggetto della copertura assicurativa.

La legittimità, pertanto, del patto �«a richiesta fatta�» deve ricadere nell'oggetto stesso della copertura assicurativa, con la quale vengono stabiliti, tra le parti negoziali, i sinistri indennizzabili.

Il Supremo collegio, inoltre, ha ribadito l'atipicità della clausola claims che esula dalla fattispecie tipica prevista dall'art. 1917 C.C., costituendo tuttavia un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1322 c.c., tenuto conto che detta norma prevede l'inderogabilità del terzo e del quarto comma ma non anche del primo comma del richiamato art. 1917 c.c. Da ciò, verrebbe meno anche la possibilità di sostenere l'illegittimità del patto negoziale per contrarietà alla buona fede.
Rispondi

Da: alex75615/12/2015 12:38:28
a Catanzaro hanno dettato, consegna ore 18...
Rispondi

Da: juliet8215/12/2015 12:39:31
prima traccia

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2013, n. 16635

Massima giurisprudenziale: "Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564 comma 1 c.c., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. Condizione fondamentale per chiedere l'azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell'art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall'art. 564, comma 1, c.c. della preventiva accettazione con beneficio di inventario vale solo per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede e non trova applicazione nel caso in cui l'erede sia totalmente pretermesso".

fonte http://lybraassociazionegiuridica.weebly.com/parere-civile---15-dicembre-2015.html
Rispondi

Da: juliet8215/12/2015 12:40:15
seconda traccia

Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273: "La clausola cosiddetta "a richiesta fatta" ("claims made") inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione) è compatibile con le clausole le quali pongano a carico dell'assicurato l'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio al momento della sottoscrizione della polizza. In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa.
Rispondi

Da: Avvocato 15/12/2015 12:41:14
Prima o poi ci andrò grazie per l'invito molto educato! Potete offendere quanto volete ma tanto voi state facendo cose ILLEGALI!
Rispondi

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