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15 dicembre 2015 - Parere CIVILE
761 messaggi, letto 104258 volte

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Da: aiutinodacasa15/12/2015 11:52:42
PRIMA TRACCIA
ISTITUTO DELLA COLLAZIONE E DISPENSA DA QUESTA
AZIONE DI RIDUZIONE SOLO NEI CONFRONTI DI TIZIO
Cass. civ., 3 luglio 2013, n. 16635
Rispondi

Da: Florence law15/12/2015 11:53:46
Salve.  Qualche notizia da Firenze!! Ora dettatura??
Rispondi

Da: tracceeeeee15/12/2015 11:53:53
1.
Tizio coniugato e con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90milaeuro situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive.
Poco prima di morire Tizio aveva però effettuato due valide donazioni in denaro: la prima di250mila euro in favore del figlio caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60milaeuro in favore dell'amico sempronio in data 10.1.2015.
L'altro figlio Mevio che subito dopo l'apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra.
assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili.



2.
Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa per  la responsabilità professionale contenente fra l'altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione anche per fatti anteriori alla stipula.
In epoca successiva alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa.
Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, chiede ed ottiene l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell'illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto.
Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza nè del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, nè dell'intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento.
Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le  questioni sottese al caso in esame.
Rispondi

Da: InPredaAlTerrore15/12/2015 11:54:28
1 traccia : successione e donazione
Cass. civ., 3 luglio 2013, n. 16635

2 traccia : commercialista
Cass. civ., 2872/2015; Cass. civ. 3622/2014; Cass. civ. 7273/2013

MI CONFERMATE PER FAVORE??
Rispondi

Da: Celeste16 15/12/2015 11:55:47
Ragazzi sono confermate le tracce della successione e del commercialista? siete sicuri?grazie..
Rispondi

Da: Yaghina8315/12/2015 11:56:12
Sì!
Rispondi

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Da: Sandrino Di Maurizio15/12/2015 11:56:42
cosa vuol dire traccia commercialista?
Rispondi

Da: ..................................15/12/2015 11:58:11
Ragazzi aggiornateci appena escono le soluzioni proposte sui noti siti
Rispondi

Da: Sandrino Di Maurizio15/12/2015 11:58:12
c e qualcuno di milano
Rispondi

Da: Celeste16 15/12/2015 11:59:00
E' VERO CONFERMATE LE DUE CERTE. VI PREGOOO..
Rispondi

Da: StefaNakoni 15/12/2015 11:59:14
Ragazzi sapete se è uscita qualche soluzione?
Rispondi

Da: dove trovo le risposte15/12/2015 12:00:28
dove trovo le risposte?
Rispondi

Da: kopulos 15/12/2015 12:00:40
ragazzi confermo  da Napoli;
PRIMA TRACCIA
Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015
lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un
appartamento del valore di 90milaeuro situato in una località di
montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze
estive.
Poco prima di morire tizio aveva effettuato due valide donazioni
in denaro, la prima di250mila euro in favore del figlio caio in data
5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60milaeuro
in favore dell'amico sempronio in data 10.1.2015.
L'altro figlio medio, subito dopo l'apertura della successione si è
trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle
vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto
ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui
sopra.
assunte le vesti del legale di medio, il candidato illustri le
questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da
assumere e gli strumenti di tutela esperibili




SECONDA TRACCIA
Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente
assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una
polizza assicurativa x la responsabilità professionale contenente fra
l'altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei
danni presentate x la prima volta all'assicurato nel periodo di
assicurazione anche x fatti anteriori alla stipula. In epoca successiva
alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale
di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito
professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa.
Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza
dell'avversa pretesa, chiede ed ottiene l'autorizzazione alla chiamata in
causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo grado, ritenuta la
sussistenza dell'illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento
del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei
confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata
in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l'alea
coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto.
Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come
sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di
assicurazione non era a conoscenza nè del presunto illecito
contestatogli e dei relativi effetti dannosi, nè dell'intenzione del
danneggiato di richiederne il risarcimento.
Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel
quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori,
illustri le questioni sottese al caso in esame.
Rispondi

Da: Sandrino Di Maurizio15/12/2015 12:01:23
su internet ancora nessuna soluzione
Rispondi

Da: Osvaldobn8615/12/2015 12:01:32
Le tracce sono UFFICIALMENTE quelle esposte in precedenza dall'utente "tracceeee".
Andiamo avanti!
Rispondi

Da: MIA15/12/2015 12:03:08
ragazzi secondo me la seconda è più fattibile...cerchiamo di elaborare anche quella.
vi tengo aggiornati
Rispondi

Da: Castan201515/12/2015 12:03:21
Ragazzi le tracce sono quelle pensiamo agli svolgimenti
Rispondi

Da: Celeste16 15/12/2015 12:04:21
RAGAZZI IL TEMPO STRINGE..SIETE CERTI?
Rispondi

Da: fedecos15/12/2015 12:05:18
Cassazione civile, sez. III, 17/02/2014,  n. 3622
Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola "claims made") non fa venire meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stuipula le parti (e, in specie, l'assicurato) ignoravano l'esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti.
Rispondi

Da: aiutante15/12/2015 12:05:53
ma quello che scrive a pagina 11 "soluzioni per traccia donazione" ....???...
Rispondi

Da: rogiy15/12/2015 12:05:53
la seconda traccia sembra la più semplice su cui lavorare
Rispondi

Da: 123ABC12315/12/2015 12:05:55
RAGAZZI qualche schema per favoreeeeeeee
Rispondi

Da: IngenereAiutoAvvocato15/12/2015 12:05:58
Per la traccia sulle successioni ho trovato questo, ora visto che io sono un ingegnere informatico ed ho i miei mezzi per referire soluzioni in giro, se qualcuno collabora per la parte di diritto tiriamo fuori un buon lavoro :)

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2013, n. 16635

Massima giurisprudenziale: "Il legittimario totalmente pretermesso (nella specie, in caso di successione "ab intestato", per aver il "de cuius" disposto in vita dell'intero suo patrimonio), il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, poiché agisce in qualità di terzo, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, di cui all'art. 564 comma 1 c.c., acquisendo la qualità di erede, necessaria a tal fine, solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione. Condizione fondamentale per chiedere l'azione di riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell'art. 557 c.c., e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall'art. 564, comma 1, c.c. della preventiva accettazione con beneficio di inventario vale solo per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede e non trova applicazione nel caso in cui l'erede sia totalmente pretermesso".
Rispondi

Da: Cass. civ., 2872/201515/12/2015 12:08:26
potete scrivermi la sentenza Cass. civ., 2872/2015 per favore
Rispondi

Da: simoneuk7915/12/2015 12:08:40
A tutti i disperati, potete contattarmi all'indirizzo di posta simoneuk79@yahoo.it
Rispondi

Da: Orario Napoli15/12/2015 12:09:07
A che ora hanno finito la dettatura a Napoli?
Rispondi

Da: rogiy15/12/2015 12:11:31
relativamente alla seconda traccia, la recente sentenza della Cassazione Cass. civ., 2872/2015 conferma quanto già detto nella sentenza 3622/2014.
ora bisogna  vedere se tale sentenza è presente nei codici commentati
Rispondi

Da: san gennaro15/12/2015 12:12:34

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: rogiy15/12/2015 12:13:22
questo è quello che dice la cassazione nella sentenza 2872/2015

La clausola a «richiesta fatta» è valida ed efficace. La terza sezione della Suprema corte di cassazione, consigliere relatore dott. Angelo Spirito, torna nuovamente a occuparsi della clausola «claims made» e con breve ma circostanziata decisione conferma quell'indirizzo ormai da considerarsi dominante che ritiene la clausola claims made pienamente valida ed efficace (sentenza n. 2872/2015 del 13 febbraio 2015).

La Corte anche questa volta è stata lapidaria nel ribadire il «principio» secondo cui «… la clausola cosiddetta a richiesta fatta (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile … omissis … è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. (Cass. 7273/13)».

Fin qui nulla di nuovo rispetto ai precedenti giurisprudenziali conformi in materia, tuttavia, il Supremo collegio sceso nel merito della questio, quand'anche trattantesi di accertamento di fatto che sfugge dalla censura di legittimità, ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito secondo il quale, in presenza di una specifica pattuizione fra le parti e giammai di un mero formulario unilateralmente predisposto, la clausola claims made non può essere considerata vessatoria in astratto, posto che non pone limitazioni di responsabilità in favore dell'assicuratore ma definisce solo l'oggetto della copertura assicurativa.

La legittimità, pertanto, del patto «a richiesta fatta» deve ricadere nell'oggetto stesso della copertura assicurativa, con la quale vengono stabiliti, tra le parti negoziali, i sinistri indennizzabili.

Il Supremo collegio, inoltre, ha ribadito l'atipicità della clausola claims che esula dalla fattispecie tipica prevista dall'art. 1917 C.C., costituendo tuttavia un contratto atipico, generalmente lecito ex art. 1322 c.c., tenuto conto che detta norma prevede l'inderogabilità del terzo e del quarto comma ma non anche del primo comma del richiamato art. 1917 c.c. Da ciò, verrebbe meno anche la possibilità di sostenere l'illegittimità del patto negoziale per contrarietà alla buona fede.
Rispondi

Da: IngenereAiutoAvvocato15/12/2015 12:16:38
QUESTI I RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA TRACCIA DEL COMMERCIALISTA:

PER FAVORE POI SE AVETE UN PARERE SVOLTO GIRATEMELO :p

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2872; Cass. civ., Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3622; Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273

Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2872: "La clausola cosiddetta "a richiesta fatta" (claims made) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.".

Cass. civ., Sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3622: "La clausola "claims made" prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell'assicuratore e pagamento del premio, potendo risultare assicurati comportamenti anteriori alla conclusione del contratto se la domanda di risarcimento è proposta dopo tale data e potendo risultare sforniti di garanzia i comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della validità ed efficacia della polizza se la domanda di risarcimento è proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto. Nei contratti a regime "claims made" il rischio esiste, pur se di natura e consistenza diverse da quella avente ad oggetto i comportamenti colposi dell'assicurato; l'alea non concerne i comportamenti nella loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell'assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi e nel fatto che non qualunque comportamento colposo induce il danneggiato a proporre domanda di risarcimento dei danni. Nei casi in cui la domanda avviene in corso di contratto ed è riferita a comportamenti anteriori alla stipulazione, la clausola "claims made" è favorevole per l'assicurato, sicché non viene in considerazione il divieto di deroghe alla disciplina ordinaria di cui all'art. 1932 c.c., mentre nei casi in cui il sinistro si realizza nel pieno vigore del contratto d'assicurazione e la domanda viene svolta per la prima volta dopo lo scioglimento del contratto, la clausola potrebbe effettivamente porre problemi di validità venendo a mancare, in danno dell'assicurato, il rapporto di corrispettività fra il pagamento del premio e il diritto all'indennizzo per il solo fatto che la domanda viene proposta dopo lo scioglimento del contratto".

Cass. civ., Sez. III, 22 marzo 2013, n. 7273: "La clausola cosiddetta "a richiesta fatta" ("claims made") inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione) è compatibile con le clausole le quali pongano a carico dell'assicurato l'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio al momento della sottoscrizione della polizza. In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa.
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