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15 dicembre 2015 - Parere CIVILE
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Da: aiutinodacasa | 15/12/2015 11:14:45 |
SECONDA TRACCIA Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa x la responsabilità professionale contenente fra l'altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate x la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione anche x fatti anteriori alla stipula. In epoca successiva alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa. Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, chiede ed ottiene l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell'illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto. Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza nè del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, nè dell'intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento. Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso in esame. | |
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Da: Avvocato | 15/12/2015 11:15:05 |
Come non detto, hanno Modificato anche loro. Pare sia quella del Commercialista | |
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Da: aiutino | 15/12/2015 11:15:24 |
su campus la seconda traccia non è corretta!!! | |
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Da: aiutinodacasa | 15/12/2015 11:15:31 |
PRIMA TRACCIA Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90milaeuro situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive. Poco prima di morire tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di250mila euro in favore del figlio caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60milaeuro in favore dell'amico sempronio in data 10.1.2015. L'altro figlio medio, subito dopo l'apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra. assunte le vesti del legale di medio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili | |
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Da: aiutamo | 15/12/2015 11:16:07 |
qualcuno che fa la prima traccia??? | |
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Da: Yaghina83 | 15/12/2015 11:16:07 |
RAGAZZI LE TRACCE SONO QUELLA SULLE SUCCESSIONI E QUELLA DEL COMMERCIALISTA. NON POSTATE TRACCE DIVERSE PER FAVORE! | |
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Da: tracce ufficiali da salerno | 15/12/2015 11:16:11 |
1- Tizio coniugato e con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90milaeuro situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive. Poco prima di morire Tizio aveva però effettuato due valide donazioni in denaro: la prima di250mila euro in favore del figlio caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60milaeuro in favore dell'amico sempronio in data 10.1.2015. L'altro figlio Mevio che subito dopo l'apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra. assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili. 2- Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa x la responsabilità profession. contenente la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione, anche per fatti anteriori alla stipula. In epoca successiva alla stipula del contratto tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa. Tizio si costituisce in giudizio E dopo aver contestato la fondatezza dell'avversa pretesa chiede ed ottiene l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo grado ritenuta la sussistenza dell'illecito professionale condanna tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia Deve riguardare un evento futuro ed incerto. Tizio si reca dunque da un legale e dopo aver esposto i fatti come sopra detti precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza né del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi né dell'intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento. Il candidato assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga un motivato parere nel quale premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori,illustri le questioni sottese al caso in esame. | |
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Da: soluzione per traccia donazione | 15/12/2015 11:16:16 |
Tre sono le tesi relative alla definizione del mutuo dissenso. Due, minoritarie, si basano: la prima, sulla natura del mutuo dissenso quale contrarius actus, ovvero sull'impossibilità di porre nel nulla il negozio che si è già verificato, e con la necessità di dover concludere un contratto uguale e contrario a quello da risolvere; la seconda, che pur assecondando la funzione del mutuo dissenso con funzione risolutoria, sostiene che riguardo agli atti traslativi il mutuo dissenso non sia sufficiente, da solo, a realizzare il trasferimento. Le parti, oltre a convenire un negozio risolutorio con effetti ex tunc sull'atto negoziale precedentemente posto in essere, dovrebbero, per determinare un ritrasferimento del bene, convenire un atto ulteriore, il c.d. pagamento o adempimento traslativo. La tesi prevalente (detta del contrarius consensus o del negozio di annientamento) identifica il mutuo dissenso come un negozio risolutorio con cui le parti pongono nel nulla, sia per il futuro, che per il passato, l'originario atto o contratto. Caratteristiche del mutuo dissenso inteso come contrarius consensu, possono così essere riassunte: è un negozio autonomo ed unitario, riconosciuto dall'ordinamento (artt. 1321, 1372 c.c.); la causa, unica ed unitaria, consiste nella risoluzione del precedente negozio; le parti riottengono quanto precedentemente dato poiché, risolto il negozio, le prestazioni costituiscono un indebito oggettivo, che va pertanto restituito; si incide direttamente sul negozio originario. La Corte di Cassazione stessa, con sentenza 6 ottobre 2011 n. 20445, ha chiarito, con riferimento ad una risoluzione per mutuo consenso di un contratto di compravendita, che "la risoluzione convenzionale integra un contratto autonomo con il quale le stesse parti o i loro eredi ne estinguono uno precedente, liberandosi dal relativo vincolo e la sua peculiarità è di presupporre un contratto precedente fra le medesime e di produrre effetti estintivi delle posizioni giuridiche create da essi.". L'oggetto del mutuo consenso è costituito dall'atto che si intende sciogliere. E' pacifico che si possa sciogliere un contratto, con la precisazione che debba trattarsi di un contratto dispositivo, essendo esclusi quelli di mero accertamento. E' pure possibile incidere su un atto che, seppur con una struttura diversa, si venga a sostituire al tipo contrattuale, quale ad esempio un vincolo derivato da una sentenza ex art. 2932 c.c.. Non è possibile sciogliere un contratto nullo, stante proprio la mancanza del contratto originario, seppur la nullità non sia stata ancora dichiarata. Sembra invece possibile procedere con il mutuo dissenso in presenza di un contratto annullabile, risolubile, rescindibile o revocabile, come è pure stato ammesso il suddetto istituto relativamente ad una donazione confermata o confermabile ex art. 799 c.c.. Con riguardo agli immobili con provenienza donativa, è bene ricordare quanto disposto dagli articoli 561, 563 e 2652 n. 8 c.c., e precisamente: - art. 561 c.c. (restituzione degli immobili): "Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri. …" - art. 563 c.c. (azione contro gli aventi causa dei donatari soggetti a riduzione): "Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. (1) L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. (1) Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro. Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione."; - art. 2652 n. 8 c.c. (domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi): "Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti: … 8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione , la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;…". Dal combinato disposto dei predetti artt. 561, 563 e 2652 n. 8 c.c. si può affermare che il terzo acquirente non è mai sicuro del suo acquisto prima che siano trascorsi dieci anni dall'apertura della successione del donante, e in questi 10 anni non siano state trascritte domande di azione di riduzione, ovvero prima che siano trascorsi almeno venti anni dalla trascrizione della donazione (accettata). La possibilità di sciogliere un contratto di donazione per mutuo dissenso risolve pertanto i problemi legati alla circolazione degli immobili con provenienza donativa, soprattutto considerando poco tutelanti a pieno gli altri rimedi immaginabili, quali la rinunzia all'azione di riduzione (attuabile però solo dopo la morte del donante e da parte di tutti i legittimari), un'adeguata tutela nell'azione di evizione (molto discussa riguardo a fatti sopravvenuti alla donazione, tra cui ad esempio la sopravvenienza di figli), la fideiussione, la rinuncia anticipata all'azione di restituzione. Parte della giurisprudenza ritiene ammissibile lo scioglimento parziale di un contratto allorchè il contratto stesso risulti oggettivamente e soggettivamente divisibile, specificando che "oggettivamente divisibile" significa che le prestazioni, gli oggetti sono materialmente autonomi e funzionalmente non connessi, mentre "soggettivamente divisibile" significa che nella valutazione delle parti gli oggetti del contratto sono considerati in via autonoma l'uno dall'altro. Sembrerebbe invece esclusa la possibilità di sciogliere il contratto parzialmente allorchè l'oggetto del medesimo sia costituito da un bene oggettivamente indivisibile, anche se detta conclusione desta molte perplessità da parte della dottrina, argomentando sulla generale possibilità di disporre della quota di un bene. In quanto trattasi, come sopra esposto di un contratto che non implica un nuovo trasferimento del bene oggetto del contratto stesso non sono necessarie tutte le dichiarazioni e le allegazioni richieste per il trasferimento di un bene, quali ad esempio, nel caso di beni immobili, le dichiarazioni urbanistiche, l'allegazione del Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) e quanto richiesto dalla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici. Per mero tuziorismo, stante l'attuale indecisione di parte della dottrina e della giurisprudenza, se ne consiglia comunque l'inserimento nel contratto. | |
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Da: Avvocato | 15/12/2015 11:16:40 |
Aiutino l'hanno modificata anche loro adesso | |
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Da: jam | 15/12/2015 11:16:45 |
si..confermato sa salerno 1 traccia : successione e donazione 2 traccia : commercialista diamoci da fare adesso | |
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Da: jus | 15/12/2015 11:17:06 |
PRIMA TRACCIA Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90milaeuro situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive. Poco prima di morire tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di250mila euro in favore del figlio caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60milaeuro in favore dell'amico sempronio in data 10.1.2015. L'altro figlio medio, subito dopo l'apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra. assunte le vesti del legale di medio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili SECONDA TRACCIA Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa x la responsabilità professionale contenente fra l'altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate x la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione anche x fatti anteriori alla stipula. In epoca successiva alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa. Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, chiede ed ottiene l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell'illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto. Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza nè del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, nè dell'intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento. Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso in esame. | |
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Da: piscione | 15/12/2015 11:17:50 |
ragazzi ma qualcuno può pubblicare lo svolgimento? | |
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Da: tuttobene | 15/12/2015 11:18:16 |
confermate le tracce di teo? | |
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Da: jus | 15/12/2015 11:18:22 |
quale vi sembra più semplice???? | |
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Da: xxx2 | 15/12/2015 11:18:25 |
ragazzi le tracce sono quelle dell'eredità e del commercialista. me le ha confermate il candidato in aula. smettetela di scrivere tracce false. | |
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Da: aiutinodacasa | 15/12/2015 11:18:37 |
SULLA PRIMA TRACCIA E' utile precisare gli elementi differenziali tra dispensa dalla collazione (art. 737 cod. civ.) e dispensa dall'imputazione ex se (III comma, art. 564 cod. civ.). Occorre anzitutto chiarire che la prima serve a far venir meno il principio secondo il quale, essendo la donazione un anticipo d'eredità , deve essere riconferita nell'asse. Chi è dispensato dalla collazione (che è un obbligo e non un onere) può dunque ritenere la liberalità senza dover nè restituire il bene in natura nè riversare nell'asse il valore in denaro. La dispensa dall'imputazione ex se (operazione che costituisce un onere e non un obbligo) invece ha quale effetto quello di far gravare il lascito sulla parte disponibile del patrimonio dell'ereditando. Ciò premesso, l'ambito soggettivo delle due dispense si palesa soltanto parzialmente sovrapponibile: tenuti alla collazione sono infatti i figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi e naturali, il coniuge. L'imputazione ex se è invece un onere per tutti i legittimari (categoria che comprende anche gli ascendenti). Beneficiari del meccanismo della collazione sono inoltre gli stessi soggetti obbligati (almeno secondo la tesi preferibile e fatta salva l'introduzione da parte del de cuius di una collazione su basi volontarie che venga ad avvantaggiare un coerede estraneo al nucleo familiare). Beneficiari della dinamica dell'imputazione ex se sono invece coloro che, chiamati all'eredità , non appartengono al novero dei legittimari e, conseguentemente, sarebbero pregiudicati qualora il legittimario beneficiato da liberalità donative dall'ereditando, non fosse tenuto, prima di poter esperire l'azione di riduzione, a scomputarle dalla porzione legittima spettantegli nota1. Sotto il profilo del funzionamento oggettivo degli istituti in considerazione, la terminologia usata dal legislatore è inoltre frutto di non pochi equivoci: la collazione infatti può talvolta eseguirsi concretamente per imputazione ovvero mediante conferimento in natura. L'imputazione consiste nella "trasformazione" della cosa in un valore economico rappresentato da una somma di denaro che deve essere concretamente riversata nell'asse ereditario (sia pure con l'eccezione di cui al I comma dell'art. 751 cod. civ. nota2. La relativa scelta, in tema di immobili (art. 746 cod. civ.) compete all'erede, senza che il de cuius possa in alcun modo vincolarne la volontà , potendo unicamente disporre la dispensa (Cass. Civ. Sez. II, 1481/79). Per di più la dispensa dalla collazione, ancorchè non possa essere desunta dalle clausole con le quali il disponente abbia regolato l'imputazione della liberalità in conto di legittima o sulla disponibile (Cass. Civ. Sez. II, 278/84), è ritraibile interpretativamente da fatti concludenti (a differenza di quanto si può dire per la dispensa dall'imputazione ex se, la quale comporta la ben più grave conseguenza di assorbire la disponibile, precludendo al testatore la possibilità di liberamente disporre di parte dei propri beni). Ebbene: occorre chiarire che l'imputazione, concepita come uno dei modi di adempiere all'obbligo di dar corso alla collazione, è cosa ben diversa dall'imputazione ex se, operazione che invece costituisce un onere per il legittimario, presupposto per potere agire con l'azione di riduzione. Quest'ultima funziona unicamente nella prospettiva del promuovimento dell'azione di riduzione, essendo finalizzata a far pervenire al dispensato la liberalità a valere sulla disponibile e, soltanto per l'eventuale supero, sulla porzione legittima nota3. Una possibile interferenza è stata ravvisata nell'ipotesi in cui, facendo difetto entrambe le dispense ed il donatario, pretermesso in sede di successione testamentaria, agisca in riduzione nei confronti di coloro che si gioverebbero della collazione, "l'imputazione ex se assorbe e surroga la collazione, cioè opera anche in funzione di collazione" nota4. Allo scopo di meglio delineare la distinzione occorre rammentare il fondamento ed il modo di operare della collazione. Se la ratio di essa deve essere rinvenuta nel qualificare la liberalità donativa come semplice anticipazione della quota d'eredità determinata dal testatore o dalla legge ed il funzionamento ordinariamente postula il concreto riversamento nell'asse o di una somma di denaro (imputazione) o del bene donato (restituzione in natura), appare evidente come la dispensa dalla collazione possa avere soltanto occasionalmente quale effetto quello di un incremento quantitativo della quota dei beni ereditari lasciati al donatario rispetto al lascito donativo. L'unica efficacia costante che la detta dispensa sortisce è dunque quello di evitare che il coerede coniuge o discendente (il quale ben potrebbe raggiungere lo stesso risultato, abbandonando l'eventuale parte di eredità lasciatagli) debba effettuare nei fatti l'imputazione mediante il versamento di denaro o la restituzione in natura dell'immobile donato, ferma restando la porzione assegnatagli per testamento o, in difetto, dalla legge. La dispensa della collazione non aumenterebbe sempre ed automaticamente di per sè sola la porzione spettante al coerede (dovendosi presumere, in difetto di indicazioni, che essa sia fatta in conto di legittima e, caso mai, solo per l'eccedenza, a valere sulla disponibile nota5 ) a differenza di quanto si può osservare nell'ipotesi di dispensa dall'imputazione ex se (Cass.Civ. Sez. II, 1521/80), la quale produce invece costantemente l'effetto di far gravare il lascito donativo sulla porzione disponibile (e, soltanto per l'eccedenza sulla quota di legittima). Come si cercherà di chiarire di seguito può capitare che, in concreto, gli effetti delle due dispense vengano a coincidere. Ipotizziamo (esempio A) che Tizio abbia ricevuto in donazione dal padre, successivamente defunto senza lasciare disposizioni (ovvero, prescindendo dalla riserva di cui meglio in seguito si dirà con riferimento al problema della revoca della dispensa, nominando in un testamento i propri discendenti eredi in pari misura), beni immobili per 100 a fronte di un asse ereditario di 50 e che alla successione siano chiamati ex art. 566 cod. civ. . Tizio ed il fratello Caio (dunque due coeredi che rivestono la parallela veste di legittimari). Salvo che il de cuius non avesse dispensato il donatario dalla collazione ai sensi dell'art. 737 cod. civ., Tizio dovrà conferire tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente. A sua scelta la collazione potrà essere fatta trasferendo il bene già ricevuto in donazione ovvero imputando alla massa attiva l'intero valore del cespite. Come appare evidente, la collazione non è direttamente funzionale al mantenimento di una presunta parità di posizioni tra i coeredi, quanto piuttosto a determinare l'operatività del principio in base al quale ogni donazione fatta a determinati soggetti vale come anticipazione d'eredità . Quale effetto avrà dunque la dispensa dalla collazione fatta contestualmente alla donazione? Essa avrà quale conseguenza quella di evitare che il conferimento abbia luogo, materialmente o anche contabilmente. Secondariamente si può riferire anche di un effetto incrementativo della porzione del coerede donatario. Costui infatti avrà diritto di ritenere quanto donato, che dovrà essere computato in conto di legittima (Cass. Civ. Sez. II, 4381/82; Cass. Civ. Sez. II, 2633/69). Al fratello spetterà invece l'intero relictum, di valore pari alla porzione legittima. In definitiva sembrerebbe che la dispensa dalla collazione abbia quale effetto secondario ed eventuale quello di far conseguire al coerede donatario l'intera disponibile. Si tratta tuttavia, per l'appunto, di un effetto eventuale che, in quanto tale, non tanto dipende dalla dispensa, quanto autonomamente dal contenuto pratico della disposizione liberale cui la dispensa accede. Si pensi al caso (esempio B) degli stessi fratelli Tizio e Caio, che succedano ab intestato in via paritetica ai sensi dell'art. 566 cod. civ. (ovvero che siano stati nominati sempre eredi in pari misura dal padre). Tizio ha ricevuto in donazione dal padre immobili per un valore pari a 500 con dispensa dalla collazione. Il relictum è pari a 1000. Cosa importerà la dispensa dalla collazione? Semplicemente l'effetto primario di escludere che Tizio debba conferire il bene in natura ovvero versare nell'asse il valore in denaro ad esso corrispondente. Per il resto non si assiste ad alcun incremento della quota spettante a Tizio. Infatti relictum 1000 + donatum 500 = 1500. Porzione legittima spettante a ciascun figlio 500 (1/3 di 1500), disponibile pari a 500. Tizio imputerà alla propria porzione legittima quanto donatogli con dispensa dalla collazione (500) avendo il diritto di percepire ulteriormente 250 a valere sul relictum, spettando il residuo valore di 750 al fratello Caio. Diversamente sarebbe andata qualora il padre avesse dispensato (esempio C) il figlio Tizio non già dalla collazione, quanto dall'imputazione ex se ai sensi del III comma dell'art. 564 cod. civ.. In questa ipotesi infatti il valore della liberalità sarebbe stato da imputare alla disponibile e, soltanto per l'eventuale supero, alla porzione legittima. Nell'esempio fatto, Tizio avrebbe avuto il diritto di ritenere quanto donato interamente a valere sulla disponibile di pari valore (500), venendo per di più alla successione per l'intera legittima, pari ad un valore di 500, salva la legittima del fratello Caio per le residue 500. Giova altresì precisare come di per sè non pare che la dispensa dall'imputazione in parola possa sortire l'effetto di escludere la collazione, avendo essa quale mero effetto quello di incrementare la parte di eredità in favore del legittimario. Tizio, dispensato dall'onere di imputare alla propria porzione legittima quanto donato, dovrà dunque conferire nell'asse l'immobile o l'equivalente in denaro, a meno che non sia stato parallelamente dispensato dalla collazione. La cosa non è irrilevante ogniqualvolta il relictum sia composto da beni in natura e non da liquidità . In quest'ultimo caso infatti la collazione perde rilevanza, essendo per lo più sostituita nella prassi da una partita di giro avente natura compensativa, almeno in tutti i casi in cui il coerede donatario non preferisca conferire l'immobile in natura. Nel primo caso invece non è senza importanza rilevare come il donatario sia tenuto comunque ad effettuare il conferimento, all'esito del quale diventano praticabili le opportune operazioni divisionali. Ancora più complessa è l'ipotesi in cui alla successione vengano, oltre a coeredi legittimari, anche soggetti estranei. Si faccia l'ipotesi (esempio D) in cui alla successione del padre vengono i figli Tizio, al quale il de cuius aveva donato in vita con dispensa dalla collazione 500, Caio, nonchè l'amico Sempronio, istituito erede per la quota di un terzo. Il relictum è pari a 1000. Quid juris? Anzitutto occorre riferire che la porzione disponibile è pari a 500, vale a dire ad un terzo di relictum (1000) + donatum (500). Tizio dovrà imputare quanto ricevuto per donazione interamente in conto di legittima. Al fratello Caio andrà interamente la quota di legittima pari a 500 e il residuo valore di 500 dovrà essere destinato all'amico Sempronio. Qualora, nell'esempio appena svolto, il disponente avesse dispensato il figlio Tizio non già dalla collazione, bensì dall'imputazione ex se il risultato sarebbe stato ben diverso: Tizio infatti avrebbe avuto il diritto di imputare quanto ricevuto in donazione all'intera disponibile, mantenendo ovviamente il diritto di conseguire anche la porzione legittima a valere sul relictum, per un totale di 1000. All'altro figlio Caio spetteranno i residui 500, pari alla quota di riserva, mentre a Sempronio non resterà nulla. Il nodo di fondo è dunque costituito dall'incidenza della dispensa dalla collazione sull'eventuale supero del valore della donazione rispetto alla porzione legittima. Se è chiaro che in prima battuta il valore della liberalità donativa andrà in conto di legittima, cosa accadrà quando detto valore ecceda la legittima? Se le esemplificazioni che precedono sono corrette, salva anche la possibilità che il testatore faccia revoca del beneficio della dispensa (ciò che appare praticabile, conformemente alla natura della dispensa nota6 e che pone un ulteriore problema di natura interpretativa), è possibile concludere che la dispensa dalla collazione possa avere quale effetto secondario quello di incrementare la porzione spettante al coerede. Così, in relazione all'esempio che precede sub A) se Tizio è stato dispensato dalla collazione dal padre che gli ha donato 100 e, successivamente, quest'ultimo muore ab intestato lasciando i due figli Tizio e Caio ed un asse ereditario di 50, Tizio conseguirà complessivamente 100 mentre al fratello non andrà altro che la porzione legittima pari a 50 (pari altresì all'intero relictum). La dispensa in tal caso avrà , quale effetto ulteriore rispetto a quello di evitare il conferimento materiale di quanto donato, quello di valere ad imputare anzitutto il valore del donatum in conto di legittima (per 50) e, per il supero, alla disponibile (sia pure nei limiti di questa, nel nostro esempio cioè fino ad esaurirla del tutto). | |
Rispondi |
Da: Avvocato | 15/12/2015 11:18:40 |
Ideal perché lo vuoi sapere? Per prendermi in giro forse? | |
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Da: Mary M | 15/12/2015 11:18:51 |
PRIMA TRACCIA Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 12.1.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 90milaeuro situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive. Poco prima di morire tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di250mila euro in favore del figlio caio in data 5.1.2015 (con dispensa dalla collazione), la seconda di 60milaeuro in favore dell'amico sempronio in data 10.1.2015. L'altro figlio medio, subito dopo l'apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.3.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra. assunte le vesti del legale di medio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili SECONDA TRACCIA Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa x la responsabilità professionale contenente fra l'altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate x la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione anche x fatti anteriori alla stipula. In epoca successiva alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa. Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, chiede ed ottiene l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell'illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto. Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza nè del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, nè dell'intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento. Il candidato, assunte le vesti di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso in esame. CONFERMATEE QUESTE DUE!! | |
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Da: sulla 2 | 15/12/2015 11:18:56 |
2872/2015 conforme anche a sent. n. 7273/2013 | |
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Da: PRIMA TRACCIA | 15/12/2015 11:19:30 |
Tizio coniugato con due figli è deceduto ab intestato il 22.6.2015 lasciando un patrimonio costituito esclusivamente da un appartamento del valore di 190milaeuro situato in una località di montagna in cui con la famiglia era solito trascorrere vacanze estive. Poco prima di morire tizio aveva effettuato due valide donazioni in denaro, la prima di 850mila euro in favore del figlio caio in data 25.7.2015 , la seconda di 160mila euro in favore dell'amico sempronio in data 10.10.2015. L'altro figlio mevio, subito dopo l'apertura della successione si è trasferito nel predetto appartamento avendo trovato lavoro nelle vicinanze, in data 10.11.2015 si reca da un legale per un consulto ritenendo che i propri diritti siano stati lesi dalle donazioni di cui sopra. assunte le vesti del legale di medio, il candidato illustri le questioni sottese al caso in esame ed individui le iniziative da assumere e gli strumenti di tutela esperibili | |
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Da: fida88 | 15/12/2015 11:19:48 |
sapete a che ora hanno dettato a messina? | |
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Da: RossyRò | 15/12/2015 11:19:59 |
Corte di Cassazione sentenza n. 3622 del 17 febbraio 2014 per la seconda traccia (commercialista) | |
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Da: Eternalflame | 15/12/2015 11:20:29 |
Ragazzi solo un'informazione di servizio:ma a Napoli hanno già dettato?xke non riesco a comunicare con i ragazzi che stanno lì!! | |
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Da: AIUTIAMOLI | 15/12/2015 11:20:47 |
meglio la prima traccia! | |
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Da: aiutamo | 15/12/2015 11:21:04 |
riferimento prima traccia??sentenza? | |
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Da: seconda traccia | 15/12/2015 11:21:30 |
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 17 febbraio 2014, n. 3622 | |
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Da: Osvaldobn86 | 15/12/2015 11:21:36 |
Si stavano dettando 15-20 min fa | |
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Da: dio | 15/12/2015 11:21:50 |
Per la traccia del commercialista Cass. Civ. 3622/2014 | |
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Da: Armando | 15/12/2015 11:21:59 |
ma queste tracce valgono anche a Napoli? | |
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Da: aiutino | 15/12/2015 11:24:10 |
sentenza prima traccia? | |
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