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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: Epocosita 1  - 23/02/2021 21:33:02
Ma pappenghe che ne pensa?
Rispondi

Da: Concorsistadoc12 23/02/2021 21:43:01
@ risultati, dovrebbero mancare solo 8-9 settimane alla fine degli orali?
Rispondi

Da: Secondo. 1  - 23/02/2021 21:46:13

me I ricorsi, in caso di scorrimento 175, saranno tanti e a Torino uno studio legale sta finendo di approntarlo......
Rispondi

Da: X  concorsistadoc23/02/2021 22:13:07
Dovrebbero mancare 11 settimane inclusa questa
Rispondi

Da: Concorsistadoc12 23/02/2021 22:21:52
@ concorsista, se ho capito bene, non si dovrebbe arrivare sino al numero di 8.360 circa previsto agli inizi.

Si dovrebbe terminare a meno di 8.100. In tal caso le settimane alla conclusione sarebbero meno di 11.
Rispondi

Da: Risultati oggi24/02/2021 06:32:41
Però non sappiamo quanti e dove sono i non chiamati, ossia i pensionati. Per ora il calcolo lo si fa sul numero totale, e in base a quello dovrebbero mancare 33 sedute da 50 convocati, spiccioli inclusi.
Rispondi

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Da: MEF Inside24/02/2021 08:18:02
I funzionari laureati dell'ex carriera direttiva si sono seduti dalla parte del torto perché tutte le altre posizioni erano occupate.
Rispondi

Da: arRuffini 24/02/2021 08:33:16
aforisma azzeccatissimo!
Rispondi

Da: Ancora la 37?24/02/2021 09:34:45
Circa, che noia!
La malinconia è un sentimento nobile, poetico.
La coazione a ripetere sciocchezze è, invece, una tendenza fastidiosa, invadente, a volte sintomo di patologie psichiche.
I vertici dell'Agenzia non hanno aggirato la 37, lo ha fatto il legislatore, per il semplice fatto che quella sentenza è stata una fesseria.
Ma una fesseria talmente grossa, che è stata aggirata persino dalla stessa Corte che l'ha scritta: nella sostanza la sentenza POER non è altro che questo.
Non è una opinione, è un dato di fatto storico: l'eccesso di proroga, ivi cassato, non era in realtà illegittimo, poiché fondato sui ritardi di un concorso già bandito, sospeso per opera del giudice amministrativo, che era legittimo ed infatti ha resistito al vaglio del medesimo giudice e adesso si avvia alla conclusione.
La sentenza 37, dunque, si è rivelata, alla luce dei fatti, TECNICAMENTE ERRATA, GIURIDICAMENTE FALLACE.
Ripeto, per maggiore chiarezza: gli incarichi erano perfettamente legittimi, perchè la proroga degli stessi incarichi era giustificata, poichè necessaria a fronteggiare il ritardo nello svolgimento del concorso, ritardo questo si ingiustificato, visto che il concorso era ben fatto e valido fin dall'inizio.
CHIARO?
Spero di si, una buona volta.
La sentenza 37, infine, è stata anche politicamente SBAGLIATA e FESSA, oltre che giuridicamente, come appena dimostrato.
Politicamente sbagliata perchè ha inciso indebitamente sull'autonomia dell'Agenzia, cioè sul sacrosanto diritto dell'Agenzia a scegliere la propria catena di comando, come già avviene per quadri (capi team), quadri alti (POER), e come sta avvenendo per la dirigenza nel concorso che si sta per concludere, nel quale, legittimamente, la Commissione è da noi presieduta e controllata (anche per la valutazione delle esperienze professionali, come previsto nel bando).
La sentenza 37 è stato un errore, un abbaglio, una fesseria, un granchio, una baggianata, una cialtroneria talmente grossa che sono serviti prima una legge e poi un'altra sentenza successiva e contraria per metterci una pezza.
La Storia è questa, fatti, non opinioni.
Se non ti va giù non posso farci niente.
Aumenta il dosaggio delle tue gocce, se puoi.
Rispondi

Da: Ergosunnt24/02/2021 09:45:09
Ma quindi con tutti questi idonei il 150 è praticamente morto?
Rispondi

Da: anche....24/02/2021 09:51:10
la 37 una baggianata? Richiama una decina di altre sentenze e una giurisprudenza granitica della Corte.(baggianate pure quelle?)
Di più la Corte dal 2015 ha cassato un sacco di concorsi leggi analoghe fatte dalle regioni per motivi analoghi.
Se vuoi te le posto.
Su fatti vedere ma da uno bravo
Rispondi

Da: anti-antares 24/02/2021 09:54:09
X la 37: chi parla come te avalla il golpe ue/ae/euro/pd.Andreste arrestati tutti...voi e i politicanti che vi hanno permesso cio'...
Arrivera' il momento di tirare i conti di questi ultimi 30 anni...Poi l'autonomia ve la daremo nel deretano ...
Rispondi

Da: anche....24/02/2021 09:54:56
Prima baggianata
Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 9 giugno 2010 (pubblico impiego)

Con la sentenza n. 213 del 2010 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale relative all'articolo 8, commi 4 e 6 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria di assestamento per l'anno 2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri per presunta violazione degli artt. 2, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.
Le disposizioni censurate,- che riguardano le modalità di selezioni dei dirigenti regionali - apportano significative modifiche al sistema di selezione del personale dirigente nei ruoli della Regione Trentino-Alto Adige. La legge regionale originaria - la n. 15 del 1983 - prevedeva che tale personale dovesse essere selezionato esclusivamente all'interno dell'amministrazione regionale, mediante concorso interno per titoli ed esami. Rispetto a tale sistema, la legge regionale impugnata, da un lato, ha sostituito al concorso interno per esami e titoli, un concorso interno per soli titoli, riservato agli iscritti ad un albo di soggetti idonei alle funzioni dirigenziali; dall'altro, ha introdotto, in alternativa alla selezione interna dei dirigenti, anche il concorso aperto a personale esterno. Infine, essa ha rimesso alla Giunta regionale il compito di precisare, con apposita norma regolamentare, le ipotesi di ricorso alle due procedure alternative.
Secondo il ricorrente tali modifiche sono illegittime in quanto consentirebbero alla Giunta di coprire i posti di dirigenti a disposizione soltanto mediante concorsi interni per titoli. Il sistema introdotto, pertanto, sarebbe irragionevole e violerebbe sia i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97, primo comma, sia il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 51 e 97, terzo comma, della Costituzione.
La Regione, per contro, ha sottolineato che la norma, nel prevedere il ricorso a entrambe le procedure selettive, non consentirebbe l'esclusiva utilizzazione del solo sistema selettivo basato sul concorso interno, ma renderebbe necessario il ricorso ad entrambi i metodi selettivi, rimettendo alla Giunta il compito di stabilire, mediante regolamento, le percentuali di ricorso ai due diversi meccanismi selettivi.

Dopo aver rilevato che la questione, sollevata con riferimento all'art. 8, commi 4 e 6, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, deve intendersi riferita all'art. 24, commi 4 e 6, della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale) così come modificato dalla prima, la Corte Costituzionale, ha ritenuto fondate, con riferimento all'art. 51 Cost. e all'art. 97, terzo comma, Cost., sia la questione relativa al comma 4 dell'art. 24 della legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 1983, che, per la selezione dei dirigenti, contempla il duplice meccanismo di selezione senza predeterminare i criteri e le percentuali per la scelta dell'uno o all'altro, sia del successivo e correlato comma 6, che rimette tale scelta alle determinazioni dell'organo esecutivo della Regione.
La Corte ha infatti da sempre ritenuto che il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego e che può derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) e il diritto di tutti i cittadini ad accedere ai pubblici uffici (art. 51 Cost.) e il cui vaglio di costituzionalità passa attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. Tali deroghe possono ritenersi consentite a condizione, da un lato, che siano previsti adeguati criteri selettivi volti a garantire la necessaria professionalità degli assunti e, dall'altro, che la legge bilanci in modo equilibrato il criterio di selezione del personale mediante concorso pubblico con i sistemi alternativi allo stesso, stabilendo delle percentuali rigorose entro le quali è consentito, all'ente pubblico, il ricorso alle procedure di selezione interne (v. sentenze n. 205 e n. 81 del 2006, n. 407 del 2005, n. 34 del 2004). La legge regionale censurata, introducendo un sistema misto di selezione del personale regionale, allo scopo di valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, non solo omette di prevedere i criteri in base ai quali la Giunta è autorizzata a scegliere un sistema o l'altro, ma lascia nell'indeterminatezza la proporzione tra dirigenti selezionati con concorso interno per titoli e dirigenti selezionati con concorso pubblico per titoli ed esami.
L'accoglimento della questione, con riferimento ai parametri sopra indicati determina l'assorbimento delle altre questioni sollevate.




Rispondi

Da: anche....24/02/2021 10:01:49
seconda baggianata
https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/2020/marzo/02-03-2020-accesso-ai-ruoli-della-p-a-mediante-concorso
tratto da mauriziolucca.com
Accesso ai ruoli della P.A. mediante concorso

Il pronunciamento
La Corte Costituzionale con la sentenza 27 febbraio 2020 n. 36 riafferma un consolidato orientamento, ex art. 97, quarto comma, Cost., che esige il reclutamento del personale della P.A. tramite pubblico concorso, costituendo una regola che non ammette eccezioni se non a fronte a specifiche ipotesi di interesse pubblico idonee a giustificarle.
Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una legge regionale che consentiva l'assunzione del personale nei ruoli della Regione senza concorso: un transito temporaneo sine die dal privato al pubblico nelle more delle procedure concorsuali.
L'orientamento consolidato del concorso pubblico
L'art. 3 e 97 Cost. viene violato in presenza di un'assunzione senza concorso: la previsione di un'assunzione nella Pubblica Amministrazione, al di fuori della regola del concorso, valevole per la generalità dei cittadini (ex art. 3 Cost.), introduce una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento con tutti coloro che aspirino al pubblico impiego[1].
I principi di legalità, impongono - con riferimento all'art. 97, quarto comma, Cost. (per il quale «Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge») - che il principio selettivo di accesso esige lo svolgimento di una procedura pubblica "di tipo comparativo"[2], volta cioè a selezionare la persona oggettivamente più idonea a ricoprire una data posizione, ovvero il migliore fra gli aspiranti che si presentano, e "congrua", nel senso che essa deve consentire la verifica del possesso delle richieste professionalità[3].
La regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici: il principio dettato, dal più volte cit. art. 97 Cost., può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa Amministrazione, a condizione, tuttavia, che l'area delle eccezioni alla regola del concorso sia rigorosamente delimitata e non si risolva in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati.
Incarichi dirigenziali senza concorso
Viene dichiarata, pertanto, l'illegittimità costituzionale di una disciplina regionale che introduce la possibilità di conferire, in via diretta, incarichi dirigenziali ai «dirigenti equiparati», sia pur in subordine rispetto ai dirigenti regionali privi di incarico, nei casi in cui non vengano presentate istanze.
Tale previsione, infatti, determina la sostanziale equiparazione del personale proveniente da società partecipate pubbliche, poste in liquidazione, ai dirigenti di ruolo dell'Amministrazione regionale, con conseguente inquadramento dei medesimi nel relativo ruolo dei dirigenti regionali, in violazione del principio dell'indefettibilità del concorso pubblico, come principale canale di accesso ai ruoli delle Pubbliche Amministrazioni e dei principi di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, di cui l'obbligo del pubblico concorso, quale strumento di selezione del personale da assumere, costituisce espressione[4].
Nullità della conversione del contratto a termine
Stesse considerazioni nella conversione di un contratto a termine in uno a tempo indeterminato, con il quale il legislatore regionale ha imposto alle società a totale partecipazione la conversione del rapporto: per le società a partecipazione pubblica la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità[5].
Società pubbliche e concorsi
Infatti, il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 165/2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle Amministrazioni Pubbliche nella fase del reclutamento del personale (ex art. 19 del D.lgs. n. 175/2016)[6], perché l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono[7].
La norma recepisce i principi affermati dalla Corte Costituzionale già a partire dalla sentenza n. 466/1993, con la quale il Giudice delle leggi ha osservato che il solo mutamento della veste giuridica dell'Ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici, ove la privatizzazione non assuma anche «connotati sostanziali, tali da determinare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica».
La giurisprudenza costituzionale distingue, dunque, la privatizzazione sostanziale da quella meramente formale[8] e sottolinea che in detta seconda ipotesi viene comunque in rilievo l'art. 97 Cost., tanto da vincolare il legislatore regionale, ex art. 117 Cost.[9].
La riforma della dirigenza senza concorso
D'altronde anche nello «Schema di decreto legislativo recante Disciplina della dirigenza della Repubblica» è stato segnalato dal Consiglio di Stato che si rende necessario valorizzare il principio di imparzialità e quello, ad esso connesso, del concorso pubblico per l'acquisizione della qualifica dirigenziale, che dovrebbe comportare l'assegnazione di una valenza residuale e marginale agli incarichi esterni, che si possono prestare ad un «uso strumentale e clientelare»[10], concludendo che potrebbe risultare non conforme ai principi di ragionevolezza prevedere una aprioristica riserva di posti non giustificata dall'effettiva mancanza di professionalità interne[11].
La questione sollevata di fronte alla Corte Cost.
La sez. lavoro della Corte d'appello di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, per contrasto con l'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui - stabilendo che, a seguito dello scioglimento delle associazioni di divulgazione agricola, il personale proveniente dalle disciolte associazioni, già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, rimane collocato nei ruoli della Regione alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro - consente l'accesso ai ruoli della Pubblica Amministrazione senza concorso.
Va rilevato che la Corte rimettente, nel dubitare della legittimità costituzionale della nuova disposizione di trasferimento non può essere assimilata a un concorso pubblico; assume, quindi, che essa «restaura l'identica violazione del principio del concorso pubblico già sanzionata dalla Corte costituzionale».
Il Giudice rimettente ricorda che la Corte in un proprio pronunciamento[12], ritenuta pacifica la natura privatistica delle associazioni di divulgazione agricola, ha ribadito il principio secondo cui «la regola costituzionale della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici (ex multis, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005)».
La Regione, nelle memorie, annota che la disposizione in esame «non è volta, come la precedente, a garantire la tutela dell'occupazione, ma ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa... Questa finalità, del resto, è resa palese dalla temporaneità della misura, destinata a operare nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle suddette professionalità».
La sentenza n. 36/2020 della Corte Cost.
La Corte richiama il proprio precedente della sentenza n. 248 del 2016 con la quale ha affermato che la natura privatistica delle associazioni di divulgazione agricola, e il subingresso della Regione nel rapporto di lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale, né sussistenza alcuna di specifica esigenza di interesse pubblico non poteva giustificare una deroga all'art. 97, quarto comma, Cost.
Dopo tale pronuncia, la Regione introduce la norma ora censurata: nel merito, la questione di legittimità costituzionale risulta, pertanto, fondata.
La citata sentenza, della Corte Cost. n. 248 del 2016, ha ritenuto che, di per sé, il subingresso ex lege della Regione all'associazione di divulgazione agricola è incompatibile con la regola di rango costituzionale del pubblico concorso, posta dall'art. 97, quarto comma, Cost.; regola che va rispettata anche dalle disposizioni che disciplinano il passaggio di personale da soggetti privati a enti pubblici.
Né vale a derogare, ammette la Corte Cost., a tale regola l'esigenza della Regione di avere alle proprie dipendenze il personale necessario allo svolgimento di funzioni già attribuite a enti disciolti, né tanto meno il generico interesse alla difesa dell'occupazione dei dipendenti di questi ultimi.
Segue la costante e granitica affermazione che «il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità e che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale del pubblico impiego, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell'amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle»[13].

Rispondi

Da: anche....24/02/2021 10:02:56
mi fermo ne ho trovate almeno altre dieci
Rispondi

Da: anche....24/02/2021 10:08:38
vorrei solo notare che qui ad esempio si parla

dell'assunzione del personale nei ruoli della Regione senza concorso: nelle more delle procedure concorsuali
Rispondi

Da: anti-antares 24/02/2021 10:09:21
X la 37: avresto dovuto essere piu' furbi...avete, infatti, puntato all'autonomia facendovi solo i cazzi vostri.Al personale ( quello che a differenza vostra lavora ) solo cetrioli nel culo.A sto punto, la vostra autonomia ve la ficcate dove sai...
Rispondi

Da: Ancora la 37?24/02/2021 10:10:15
anche..., ma l'hai letta la 37?
Non c'entra il concorso, nessun dubbio, a diritto vigente, che serva un concorso per selezionare i dirigenti (metodo arcaico, aggiungo io, ma, ripeto, attualmente necessario).
Non è questo il punto.
La 37 è stata un errore perchè ha punito l'Agenzia per il ritardo nello svolgimento del concorso, QUANDO INVECE NON DOVEVA ESSERE PUNITA PERCHE' IL RITARDO NON E' ALL'AGENZIA MEDESIMA IMPUTABILE IN ALCUN MODO.
Il ritardo non è dipeso da noi, ma dai tempi lunghi di un ricorso amministrativo sul bando che alla fine era sbagliato ed è stato respinto (perchè il bando di concorso era ben fatto e valido).
Ecco perchè è stata una decisione senza dubbio fallace.
Perchè sono state smentite le sue premesse giuridiche.
Hai capito adesso?
Rispondi

Da: anche....24/02/2021 10:15:46
Abbi pazienza allora lo sai benissimo che in presenza di graduatorie valide ed efficaci avrebbero dovuto scorrere quelle. Anzi in presenza di graduatorie non si sarebbe neanche dovuto fare il concorso (sentenze cds) Io non sono un idoneo di quelle graduatorie per la precisione
Rispondi

Da: Ancora la 37?24/02/2021 10:22:10
anche..., perdonami, te lo dico con rispetto, ma devo dirtelo.
Sbagli ancora una volta.
Non è come dici.
L'Amministrazione PUO' decidere di scorrere graduatorie vigenti, perchè le ritiene ancora utili allo scopo e per ragioni di risparmio sulle spese di un nuovo concorso.
l'Amministrazione, altrettanto, PUO' decidere di non scorrere graduatorie vigenti perchè non utili allo scopo e perchè ritiene opportuno procedere ad una nuova selezione con diversi criteri e diversa estrazione anagrafica, o per altri motivi ancora.
Entrambe le opzioni sono perfettamente legittime.
Rispondi

Da: Xuoiaccio24/02/2021 10:32:25
No lo so perché  è un caso di un mio amico che conosco
Ci sono sentenze del consiglio di stato quando vado in ufficio le posto.
L'amministrazione pu6dedidere di fare un nuovo concorso motivando perché esempio serve un profilo diverso.
In presenza di graduatorie valide ed efficaci nel momento in cui l'amministrazione decide di assumere la posizione dell'idoneità si trasforma da mera aspettativa in diritto all'assunzione e questo lo dice la Cassazione
Rispondi

Da: Tuscania27124/02/2021 10:32:26
41 bis all'orizzonte
Rispondi

Da: anti-antares 24/02/2021 10:36:01
X la 37: fesserie...Piu' che altro, la Consulta ha "censurato" l'eccessiva "autonomia" concessa all'elite ae dal legislatore di un certo colore politico/partitico...Le metodologie di selezione degli incaricati erano solo una piccola parte del problema...Ae, poi, si fonda sulla continua emergenza...( scientemente creata ) che "legittima" ogni violazione di norme ecc...Piu' o meno come nelle dittature ( tanto riprovate da voi etici di sinistra...)
Shock-economy la chiamano...( il modello e' estensibile de plano al dato istituzionale ).
E poi, dicci, - te e chi ti manda -: cosa vorreste farvene di questa "autonomia"..?
Rispondi

Da: anti-antares 24/02/2021 10:38:40
X la 37: anche sugli scorrimenti, si camuffa, malamente, da discrezionalita' l'arbitrio...Fanno bene i cittadini ( molti ) a non credere piu' in nulla...Voi pensate solo a farvi i cazzi vostri...con i soldi e le liberta' di tutti...
Rispondi

Da: anche....24/02/2021 10:40:10
a) in primo luogo va ricordata la giurisprudenza di legittimità secondo cui in
materia di procedure concorsuali della PA preordinate all'assunzione dei
dipendenti, l'istituto del cosiddetto "scorrimento della graduatoria"
presuppone necessariamente una decisione dell'Amministrazione di coprire
il posto; pertanto l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di
efficacia della stessa preclude all'Amministrazione di bandire una nuova
procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga
all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano
vacanti e che l'Amministrazione stessa non intenda coprire, come è reso
palese dall'espressione "eventuale copertura di posti che dovessero
rendersi disponibili" adoperata tanto nell'art. 15, comma 7, del d.P.R. 9
maggio 1994, n. 487, per i concorsi delle Pubbliche Amministrazioni in
genere, quanto nell'art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
per i concorsi degli Enti locali, norme entrambe sopravvissute alla
privatizzazione del pubblico impiego (Cass. 11 agosto 2008, n. 21509);
Rispondi

Da: anche....24/02/2021 10:42:45
ergo l'amministrazione può decidere o meno di scorrere la graduatoria
Ma se decide di coprire i posti (come nel caso in esame) deve attingere dalla graduatorie valide ed efficaci.
Ma ce ne sono un sacco così della Cassazione che superano il precedente orientamento
Rispondi

Da: Ancora la 37?24/02/2021 11:14:36
anche..., non mi è del tutto chiaro quello che affermi, ma, se ho capito bene, stiamo dicendo la stessa cosa.
In sostanza, l'Amministrazione può fare entrambe le cose.
Attingere, se vuole coprire i posti e se lo ritiene opportuno.
Ma anche non attingere e indire una nuova procedura concorsuale per coprire i posti con criteri diversi dalla precedente selezione (ad esempio, valutare titoli prima non compresi nella precedente procedura, dare un peso diverso ai medesimi titoli, aggiungere nel bando i titoli prima non previsti perchè si trattava di un concorso per soli esami, rivolgersi ad una platea più giovane per poter valorizzare i nuovi funzionari, assegnare pesi diversi alle varie prove, valorizzare diversamente l'esperienza professionale, ecc.).
In questo caso, naturalmente motivando la scelta amministrativa, può bandire un nuovo concorso, non scorrendo le precedenti graduatorie, anche se ancora valide.
Tra l'altro, è proprio quello che è accaduto con l'attuale 175.
Si è scelto di non scorrere le precedenti graduatorie e avviare questa nuova selezione.
Scelta perfettamente legittima, tant'è vero che tutti i ricorsi dei precedenti idonei non hanno avuto, per nessuno dei colleghi, l'esito sperato.
Tutti respinti, fino in Cassazione.
Il vincitore ha diritto all'assunzione.
L'idoneo non ha questo diritto, solo una aspettativa.
L'unico diritto dell'idoneo è quello al rispetto del suo posto in graduatoria.
Cioè, nel caso di scorrimento, ha diritto di essere assunto prima di quelli con un punteggio inferiore, tutto qui.
Rispondi

Da: anti-antares 24/02/2021 11:28:57
X ancora la 37: bello starvi a grattare i coglioni ( se li avete...) mentre gli altri ( spesso piu' titolati di voi ) producono per voi, spesso a spese proprie, pagati meno di un appuntato della Gdf...stipati come sardine...spesso senza postazioni...in uffici-cloaca, senza internet, senza pec di servizio ecc, vero?
Ma la pacchia finira', prima o poi, etiche amebe...Ricordate Vico...
P.s: si si...dopo aver fatto le veci del filosofo morale de noantri, ora fai pure il leguleo-sofista...( ruolo che ti si addice...).Ma puoi fare, al max, il leguleo...non il Giurista...senti a me...
Rispondi

Da: anti-antares 24/02/2021 11:32:09
X la 37: non ci vuole esercizio di raffinata ermeneusi ed esegesi della giurisprudenza per inferire che vi fanno fare come caz ve pare...per questo prima ho parlato di arbitrio camuffato da discrezionalita'...p.s: molti giudici vi sono vicini...vedasi cosa dice, seppur per altri fini, Palamara...
P.s: vostra credibilita' ed autorevolezza: SOTTOZERO...
Rispondi

Da: a beh, se un avvocato 1  - 24/02/2021 11:57:37
di Torino sta approntando il ricorso, ... al Tar di Roma lo stanno ad ascoltare di sicuro!
Rispondi

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