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Vigili del Fuoco, 10 funzionari amministrativi-contabili
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Da: Esterrefatto16/01/2016 17:48:29
Altro che laurea, dal livello di certi post mi viene da pensare che qualcuno non abbia finito nemmeno l'asilo!
Rispondi

Da: Blatt16/01/2016 18:02:58
E io faccio ricorso ancora di più.
Rispondi

Da: Per carla16/01/2016 21:31:18
E fai benissimo
Rispondi

Da: Per blatt17/01/2016 09:03:59
E fai benissimo.
Rispondi

Da: Blatt17/01/2016 12:19:39
E io faccio altro ricorso. Ciù ricors is megl che uan.
Rispondi

Da: Fre18/01/2016 09:34:50
Buongiorno colleghi e buon inizio settimana a tutti!Domanda:quali argomenti state approfondendo che vadano al di fuori dei programmi di studio canonici?
Rispondi

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Da: Burp!18/01/2016 11:37:28
Col poco tempo a disposizione pure il lusso di sconfinare oltre il programma?
Finalmente domani si sapranno le date.
Rispondi

Da: Fre18/01/2016 11:54:06
Beh,almeno proviamoci...cerchiamo di fare il più possibile!Si,domani sapremo di che morte moriremo!
Rispondi

Da: Fre18/01/2016 11:54:48
Beh,almeno proviamoci...cerchiamo di fare il più possibile!Si,domani sapremo di che morte moriremo!
Rispondi

Da: feels  -banned!-18/01/2016 13:52:57

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Zzzzzzzz...18/01/2016 15:27:53
Tutta 'sta foga di ricorrere per un concorso da 10 miseri posti è da folli.
Rispondi

Da: SIAMO TUTTI FIGLI DI DIO18/01/2016 16:35:18
...Salve a tutti...dottori...dottoresse...dottorini... state studiando?? Vi consiglio di pensare al Vostro di fegato...e non al mio... Ma più che adesso...quando prenderete servizio...se lo prenderete...e dove lo prenderete.... CAPITO??? Poi viene il bello... ricordatevi queste parole e speriamo di poterci confrontare dopo la "presa servizio"... Vi ricordo che i Comandi sembra che stanno aspettando a braccia aperte questi mitici "Funzionari"...dopo anni...e anni...di vacanza nel ruolo!! Per gli amici "ricorsisti" vi posto una cosa molto interessatnte!!

N. 05711/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00914/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA


per l'annullamento:
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -
Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente
ad oggetto "indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati
al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado" nella parte in cui, all'art. 5 comma 6, ha previsto che
possono essere ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito nella
prova preselettiva un punteggio non inferiore a 35/50;
- dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte del
concorso di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012;
- delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di cui al
D.D.G. n.  nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;
- di ogni altro provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai
provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi
compreso, ove occorra, il medesimo D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 nella
parte in cui, all'art. 5 comma 1, prevede che la prova preselettiva è unica per tutti i
posti e le classi di concorso, nonché l'archivio dei quesiti di cui all'art. 5 comma 2
del D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 reso noto e pubblicato sul sito del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con avviso del 27
novembre 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il dott.
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno gravame, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di
esclusione dal concorso a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado.
A sostegno del gravame hanno dedotto di avere presentato regolare domanda di
partecipazione al citato concorso e di avere partecipato alle prove preselettive,
conseguendo un punteggio inferiore a quello minimo di 35/50 previsto dal bando,
ma superiore o uguale ai 30/50.
2. A sostegno del gravame hanno articolato le seguenti doglianze: 1) violazione ed
erronea applicazione dell'art. 7 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dell'art. 35
comma 3, lett. a), del d.lvo 30 marzo 2011 n. 165; violazione ed erronea
applicazione dell'art. 400 del d.lvo 16 aprile 1994 n. 297; eccesso di potere per
straripamento; violazione dell'art. 3 della legge 708/1990 n. 241- difetto di
motivazione; violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.
97 Cost.; 2) violazione sotto altro profilo dell'art. 400 del D.lvo 16 aprile 1994 n.
297; illogicità manifesta; contraddittorietà dell'azione amministrativa; 3) violazione
sotto altro profilo delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.
487 ed art. 35 comma 3 lett. a) del d.lvo 30 marzo 2001 n. 165; eccesso di potere
per illogicità manifesta; manifesta ingiustizia; eccesso di potere per
contraddittorietà; violazione dei principi del favor partecipationis e di buon
andamento della P.A.

4. Con decreto n. 406 del 31 gennaio 2013, il Presidente ha accolto la domanda
cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ha ammesso
con riserva i ricorrenti allo svolgimento delle prove scritte ed ha fissato per la
trattazione collegiale del ricorso la camera di consiglio del 21 febbraio 2013.
5. Con decreto n. 598 dell'8 febbraio 2013, il Presidente ha rettificato il decreto n.
406 del 31 gennaio 2013.
6. Con ordinanza n. 898 del 22 febbraio 2013, la Sezione ha confermato la misura
cautelare già concessa con il decreto presidenziale n. 406 del 31 gennaio 2013.
7. Con ordinanza n. 27468 del 27 dicembre 2013, il Presidente ha disposto
incombenti istruttori al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
ordinando l'acquisizione di una relazione recante l'indicazione dell'esito della
procedura concorsuale alla quale parte ricorrente è stata ammessa con riserva. Con
la medesima ordinanza ha altresì fissato l'udienza pubblica di discussione del
gravame.
8. All'udienza pubblica dell'8 maggio 2014, sentiti i difensori delle parti come da
relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione
DIRITTO
1. Rileva preliminarmente il Collegio che i difensori dei ricorrenti, con nota del 26
aprile 2014, hanno documentato in giudizio la sopravvenuta carenza di interesse
alla decisione dell'odierno gravame in capo a ........................................................................................ per non avere gli stessi superato le prove
concorsuali.
Pertanto, con riferimento a questi ultimi ricorrenti,
2.1 Deve invece essere esaminato nel merito, in quanto procedibile, il ricorso
proposto dai ricorrenti diversi da quelli sopra indicati, i quali risultano utilmente
collocati nelle graduatorie finali del concorso.
Il ricorso è nel merito fondato e, in adesione al precedenti arresti della Sezione (cfr.
T.A.R. Lazio, sez. III-bis, n. 285 del 10 gennaio 2014), va pertanto accolto, nei
termini appresso meglio precisati.
2.2 Con esso i ricorrenti, che hanno partecipato alle prove preselettive del
concorso a posti di docente nelle scuole di ogni ordine e grado bandito con d.d.g.
n. 82 del 24 settembre 2012, superandole con un punteggio compreso tra i trenta
ed i trentacinque cinquantesimi, impugnano tale esito deducendo l'illegittimità della
norma del bando di concorso, che prevede il superamento della prova con un
punteggio minimo di 35/50, sostenendo che la disciplina dei concorsi a cattedra
per il personale docente della scuola è recata dall'art. 400 del Testo Unico
dell'Istruzione il quale non prevede la prova preselettiva.
Osservano che se è legittimo che il legislatore abbia previsto come soglia minima
di superamento delle prove scritte il punteggio paragonabile ai sette decimi, ciò
appare del tutto ingiustificato ed irragionevole per le dette prove in cui il bando ha
previsto lo stesso punteggio di 35/50, equivalente appunto a sette decimi.
2.3 La doglianza va accolta proprio sotto il delineato profilo della manifesta
arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall'art.
5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il
punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come
espressamente previsto dallo stesso comma, "non concorre alla formazione del
voto finale nella graduatoria di merito".
E la censura merita condivisione per tale aspetto, proprio alla luce delle
osservazioni dell'Amministrazione, secondo cui la prova non è volta a saggiare le
conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi.
Proprio in base alle osservazioni dell'Amministrazione alla fattispecie va ritenuto,
infatti, applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693)
stabilisce che "Le prove di esame possono essere precedute da forme di
preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I
contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali
possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di
programmi elaborati da esperti in selezione".
Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come
elementi costitutivi "i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello
del colloquio." (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto
generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte,
pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo,
come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico.
Data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata
dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno
fatto riferimento anche all'art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove
sancisce il principio di economicità dell'operato dell'Amministrazione che può
ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa
sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi
l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di
ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia,
come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non
concorre a formare il punteggio finale del candidato, esattamente come avviene nel
caso in esame.
Né vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che rammentano i
ricorrenti essere la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente,
per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito
dall'Amministrazione per la preselezione, rilevato che la circostanza posta in
evidenza e secondo cui detta norma non contemplerebbe nessuna preselezione,
non impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle
successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che richiamano,
come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi di imparzialità,
economicità e celerità di espletamento, cui anche i concorsi per il personale
docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi.
2.4 Il ricorso va pertanto accolto come sopra indicato e, per l'effetto, va annullato
il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui all'art. 5,
comma 6, I cpv. ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che
hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50 e vanno altresì annullati i
provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti in cui non includono i ricorrenti che
hanno superato il test con un punteggio compreso tra trenta e trentacinque
cinquantesimi.
3. La soccombenza solo parziale dell'Amministrazione determinata
dall'accoglimento limitato delle prospettazioni di parte ricorrente consente di
ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo
dichiara improcedibile, in parte lo accoglie, nei termini meglio precisati in
motivazione.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con
Rispondi

Da: Zzzzzzzz...18/01/2016 16:41:41
Dài, che domani escono le date.
Rispondi

Da: Fre18/01/2016 16:47:24
Dai,che domani magari fanno un t.s.o. a questo poveretto!
Rispondi

Da: Burp!18/01/2016 16:51:09
Prima ti lamenti del fatto che le prove non si sono svolte regolarmente, appigliandoti ad ogni tipo d'inezia e facezia; adesso te ne esci con la storia della soglia del punteggio. Insomma, accatastando pretesti su pretesti, alla prossima cos'altro tirerai dal cilindro?
Pace all'anima del tuo povero fegato.
Rispondi

Da: Idliketofly 18/01/2016 17:53:01
Continuare a cagare l'idiota equivale ad accanimento terapeutico!!!
Rispondi

Da: Idliketofly 18/01/2016 17:55:22
Domanda: accordi pubblici, beni pubblici, esproprio per pubblica utilità sono anche trattati in contabilità di stato?
Rispondi

Da: Fre18/01/2016 18:19:40
Beni pubblici (integralmente) ed esproprio (un accenno) si.Ma dipende anche dal manuale che scegli.
Rispondi

Da: Idliketofly 18/01/2016 18:23:02
ok grazie! Perché sul Caringella sono ampiamente trattati!
Rispondi

Da: Burp!18/01/2016 18:25:29
Anch'io ho il Caringella (il Compendione da 1000 pagg) ed è parecchio esaustivo, fin troppo! Per la contabilità spero che basti il manuale della Simone.
Rispondi

Da: Fre18/01/2016 18:26:09
Infatti,quando terminato contabilità passerò ad amministrativo,naturalmente salterò le parti inerenti a contratti pubblici,beni pubblici ed organi,argomenti  ampiamente trattati già in contabilità di stato.
Rispondi

Da: Fre18/01/2016 18:46:51
Credimi,il manuale Simone di contabilità di stato non soltanto basta,ma è fin troppo dettagliato!
Rispondi

Da: sentinella80 18/01/2016 18:55:08
Quello che non va bene nel Manuale Simone (e ritengo anche su Caringella) sono i Contratti Pubblici...
Rispondi

Da: Fre18/01/2016 18:57:36
Sentinella come mai affermi ciò?Io ritengo che i contratti pubblici in simone siano trattati piuttosto bene.Tu cosa ritieni manchi o sia trattato male?
Rispondi

Da: sentinella80 18/01/2016 19:02:39
In linea di massima va bene ma secondo me potrebbe non essere sufficiente. I contratti pubblici sono una vastissima materia a parte...Certo ci sono delle parti del Simone trattate bene, specie quando si parla delle novità, ma concentrare una materia così ampia in così poche pagine potrebbe essere rischioso.

Fre parlo solo in base alla mia esperienza personale perchè mi è capitato di preparare scritto e orale di un concorso su questa materia.
Ovvio che poi dipende da quello che esce ;)
Rispondi

Da: Fre18/01/2016 19:14:25
Si ovviamente tutto dipende da ciò che uscirà.Però ritengo che i manuali summenzionati siano piuttosto completi,e che purtroppo ci sia troppo poco tempo per approfondire tutti gli argomenti in maniera perfetta.Cercheremo di fare il possibile,naturalmente.By the way,ci aggiorniamo domani quando usciranno le date,così avremo anche maggiore possibilità di gestire meglio lo studio!
Rispondi

Da: Ghirozzo 18/01/2016 20:00:16
Risulta vincente un precedente ricorso per la prova preselettiva ripam ( analoga alla nostra).
Vi giro il link:
http://www.*******.com/ripam-coesione-il-tar-ha-accolto-il-ricorso-e-disposto-lammissione-alle-prove-scritte/
Quindi il ricorso avrebbe almeno 2 precenti vincenti con la preselezione del concorso docenti 2012. Quindi sarebbe fondato farlo nonostante qualcuno stia giocando a portar sfortuna!!!!!
Rispondi

Da: sentinella80 18/01/2016 20:07:39
Sbaglio o è stata aperta un'apposita discussione per il ricorso?

Almeno in quel contesto puoi stare tranquillo che nessuno ti porterà sfortuna come dici e potrai condividere serenamente tutto con persone che hanno il tuo stesso interesse
Rispondi

Da: Zzzzzzzz...18/01/2016 20:14:34
Visto che non c'è più lavoro, non si potrebbe modificare l'art. 1 Cost. con la dicitura "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sui ricorsi"?
Rispondi

Da: Blatt18/01/2016 20:21:47
E io chiamo avv. Leon e faccio terzo ricorson.
Rispondi

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